Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/06/2025, n. 1608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1608 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo
Vincenzo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2172 R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto: appello a sentenza del Giudice di pace in materia di risarcimento danni da sinistro stradale;
TRA
, rapp.to e difeso, in virtù di mandato allegato all'atto di appello, Parte_1 dall'Avv. Catello Schettino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sant'Antonio
Abate (NA), alla Via Casa Aniello n. 122;
-appellante-
E
in persona del suo legale rapp.te pro tempore, appresentata e difesa, giusta CP_1 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di I grado, dall'Avv. Micaela
Ottomano, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Gennaro Vesuviano (NA), alla
Via Ottaviano n. 215;
-appellata-
E
, nato il [...] a [...], residente in [...]
Petraro n. 328 in Santa Maria la Carità (Na);
-appellato contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 20-05-2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. In fatto
Con atto di citazione in appello notificato il 02/05/2024, il sig. Parte_1 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Torre Annunziata, la e il sig. CP_1
, per la riforma della sentenza n. 6282/2023 del Giudice di Pace di Controparte_2
Gragnano, dott. Salvatore Di Biase, R.G. 1403/2021, pubblicata il 03/11/2023; nello specifico parte attrice-odierno appellante agiva in giudizio per sentire condannare i convenuti – odierni appellati, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito del presunto sinistro verificatosi a Sant'Agnello (NA), in Via Monsignor Bonaventura, il giorno
29.01.2020, alle ore 20:30 circa, in cui rimanevano coinvolti il motoveicolo Benelli tg.
ER73751, di proprietà e condotto dal sig. , e il veicolo Fiat PU tg. Parte_1
BR799TA di proprietà e condotta da , assicurato con la compagnia Controparte_2 assicurativa CP_1
Assumeva l'istante che il predetto sinistro si sarebbe verificato a causa della condotta del conducente del veicolo Fiat PU tg. BR799TA di proprietà del sig. e da Controparte_2 lui condotto, il quale urtava il motoveicolo Benelli condotto dall'istante che procedeva in
Via Monsignor Bonaventura, in direzione Sant'Agnello – centro, determinandone la caduta al suolo.
In particolare, il sig. deduceva che il veicolo Fiat PU condotto dal Parte_1
, proveniente dall'opposto senso di marcia, in direzione Monti, invadeva il senso CP_2 di marcia da lui occupato e lo urtava alla parte anteriore sinistra causandone, per l'effetto dell'urto, la caduta al suolo sul fianco destro, unitamente agli occupanti.
A seguito dell'impatto il motoveicolo attoreo riportava danni che l'istante quantificava complessivamente in ad € 1.528,35 (Iva inclusa); l'istante, inoltre, assumeva di avere riportato lesioni personali a seguito del sinistro de quo per cui si rendeva necessario il trasporto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sorrento – Vico Equense ove i sanitari gli diagnosticavano: “traumatismo di sedi multiple, contusione ginocchio spalla gomito destro, frattura incisivo superiore destro, tumefazione labbro superiore ed escoriazioni multiple”, con prognosi di gg. 07.
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda non ritendo provata dall'istruttoria espletata la dinamica del sinistro così come descritta dall'attore nell'atto introduttivo e ritenendo la deposizione del teste escusso insufficiente a fornire la prova dei fatti di causa.
A sostegno del gravame deduceva l'erronea valutazione del materiale Parte_1 istruttorio acquisito, contestando, in particolare, che il Giudice di primo grado aveva
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rigettato la domanda attorea poiché riteneva non sufficientemente provato l'evento dannoso da cui sono scaturiti i danni al motoveicolo e le lesioni lamentate dall'istante, in quanto non attribuiva valore di prova piena alla deposizione del teste escusso e Testimone_1 omettendo di valutare le relazioni del P.A. e del dott. Controparte_3 Persona_1
, nelle rispettive consulenze tecniche d'ufficio.
[...]
Per tali motivi l'appellante chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, “dichiararsi la esclusiva responsabilità di al fine della produzione dell'evento de quo;
Controparte_2 condannare gli appellati in solido al risarcimento in favore dell'istante per i danni riportati dal motoveicolo Benelli TG. ER73751 della SOMMA di €. 1.657,36 comprensiva di €.
284,44 di IVA, nonché di €. 80,00 di giorni (2) di fermo tecnico (€. 40,00 al giorno) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo;
condannare gli appellati in solido al risarcimento in favore dell'istante per le lesioni personali subite a seguito del sinistro per cui è causa della somma di €. 7.435,49 a titolo di danno onnicomprensivo (Cass. Civ. S.U. n. 26972/2008), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo”.
Nel costituirsi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'appello così come CP_1 proposto perché inammissibile ed improponibile, nonché infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado n. 6282/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Gragnano, dott. Salvatore Di Biase, pubblicata in data 03/11/2023.
Rimaneva contumace sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_2
Acquisito il fascicolo di primo grado, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva riservata per la decisione.
2. Questioni preliminari
In via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati delle sentenze (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'atto di appello con riferimento sia alla previsione di cui all'art. 342 c.p.c. - che inerisce principalmente i nuovi requisiti di forma dell'appello – quanto all'art. 348-bis c.p.c. relativo alla ragionevole probabilità di successo del gravame.
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Invero, dall'esame dello stesso emerge: l'individuazione della parte (o capo) della sentenza che si impugna (art. 342, 1° comma, n. 1, prima parte, c.p.c.; cd. parte rescindente);
l'individuazione dell'errore del giudice di prime cure e la sua sottoposizione a critica (art. 342, 1° comma, n. 2, c.p.c.); l'individuazione, infine, del cd. 'progetto di sentenza' alternativo rispetto a quello contenuto nella sentenza appellata (art. 342, 1° comma, n. 1, seconda parte, c.p.c.; cd. parte rescissoria).
Quanto all'art. 348-bis c.p.c. - secondo il quale «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;
b) l'appello è proposto a norma dell'articolo
702 –quater» - si evidenzia l'esistenza della 'ragionevole probabilità' sia pure in termini di
'fumus boni iuris'. Esemplificative, sul punto, sono le linee guida della Corte di Appello di
Milano del 10/10/2012, che prevedono espressamente che '…la prescrizione dettata dall'art. 348 ter c.p.c. va letta, quanto alla ragionevolezza della prognosi, alla stregua della valutazione del fumus boni iuris'. Ergo, l'appello per superare il filtro in questione deve presentare quel carattere di 'verosimile esistenza del diritto', secondo la definizione classica della dottrina e tipicamente richiesta nei procedimenti cautelari.
3. Nel merito.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la pronuncia di primo grado vada confermata, venendo in rilievo, nel caso di specie, un'ipotesi di difetto di prova della dinamica del sinistro e, quindi, del nesso di causalità tra gli eventi dannosi lamentati (danni a cose e a persone) e il fatto denunciato.
Ebbene, innanzitutto si condivide la conclusione cui è pervenuto il giudice di I grado sull'inattendibilità del teste unico teste escusso, per la estrema genericità Testimone_1
e lacunosità delle dichiarazioni da lui rese.
In particolare, il G.d.P. ha correttamente sottolineato che il succitato teste, oltre a non indicare alcune circostanze tutto sommato di dettaglio (quali ad esempio se l'evento si fosse verificato in un tratto rettilineo o in curva), nulla ha riferito sulla specifica parte del lato anteriore con cui il veicolo Fiat PU ebbe a collidere con il motoveicolo Benelli, limitandosi a dire che invadeva il senso di marcia occupato dal , né sulla Parte_1 condotta di guida del conducente della Fiat PU (in particolare sulla sua andatura) e di quella del conducente del motoveicolo Benelli o di eventuali manovre di emergenza poste in
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essere da quest'ultimo; inoltre, il teste non ha descritto i danni materiali della Fiat PU, né la stessa fosse o meno marciante dopo la verificata collisione.
Inoltre, non può trascurarsi la circostanza che il teste escusso in primo Testimone_1 grado ha dichiarato preliminarmente di non avere mai deposto in “un giudizio di risarcimento danni in un ufficio giudiziario”, ma la compagnia assicuratrice CP_1 ha prodotto, in sede di comparsa conclusionale di primo grado, un estratto della Banca Dati
IVASS da cui si evince il coinvolgimento del , di volta in volta in qualità di Tes_1 presunto danneggiato e testimone, in vari incidenti stradali e a distanza di poco tempo.
Va aggiunto altresì che anche il presunto responsabile, sig. , risultava Controparte_2 coinvolto in numerosissimi sinistri come da risultanze da banca data IVASS, circostanza che, sebbene non riguardante personalmente il , di certo non consente di dissipare i dubbi Pt_1 sull'effettiva verificazione del sinistro.
Quanto, infine, alla censura avente ad oggetto la mancata considerazione nella sentenza impugnata del riscontro positivo da parte del c.t.u. di prime cure della Controparte_3 compatibilità tra la descritta dinamica del sinistro e i danni riportati dal veicolo attoreo, è
d'uopo evidenziare che – a prescindere dall'ovvio rilievo che la c.t.u. non è un mezzo di prova (almeno non nel senso “classico” del termine) – in ogni caso lo stesso c.t.u. ha preliminarmente osservato come la mancata ispezione del veicolo Fiat PU consente al c.t.u. di esprimersi solo sulla “coerenza della dinamica narrata nell'atto introduttivo” senza dunque vagliare nel merito della compatibilità dei danni, e si è limitato ad evidenziare – sulla scorta delle schede tecniche di riferimento dei veicoli de quibus – una sufficiente
“corrispondenza altimetrica tra i presunti punti venuti a collisione”, considerazione di per sé stessa certamente non del tutto tranquillante, senza trascurare, poi, che la ritenuta compatibilità dei danni è stata affermata senza l'effettuazione di alcun sopralluogo sui luoghi di causa ed in mancanza di rilievi fotografici riproducenti il teatro del sinistro.
Beninteso, non vi è dubbio che il si sia procurato delle lesioni nella Parte_1 data dell'asserito sinistro, perché tanto trova riscontro nel referto medico ospedaliero.
Semplicemente non è verosimile che tali lesioni se le sia procurate nel corso di un sinistro stradale svoltosi secondo le modalità descritte in citazione.
Dalle osservazioni finora sviluppate deriva che, in relazione al concreto verificarsi dell'incidente per cui è lite ed alla stregua degli elementi innanzi precisati, parte istante non ha fornito, in ragione dell'inattendibilità intrinseca della deposizione fornita dal suddetto testimone e della equivocità delle altre acquisizioni probatorie, una convincente
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dimostrazione circa la concreta verificazione dell'evento dannoso nei termini allegati a sostegno della pretesa risarcitoria azionata mediate la proposizione della domanda giudiziale.
Dalle considerazioni finora sviluppate discende, dunque, il rigetto del gravame e la conseguente conferma della sentenza gravata.
Sussistono in ogni caso gravi ed eccezionali ragioni in considerazione della oggettiva opinabilità in fatto della lite per compensare le spese del presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe e narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Torre Annunziata, addì 16.6.2025
IL GIUDICE
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