Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 22/04/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima, nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello notificato il 13/5/2024 ed iscritta a ruolo in data 16/5/2024 al n. 111/2024 R.G.; vertente
TRA
(C.F. ) rappr. e dif. dall'avv. Alessio Parte_1 C.F._1
Giovanazzi (C.F. ) per mandato a margine della citazione ed C.F._2
elett. dom.ta presso lo studio dell'avv. Alessio Giovanazzi in Rovereto piazza Damiano
Chiesa 16;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
, entrambi rappr. e dif. dall'avv. Valerio Moscolo (C.F. (c.f. C.F._4
) per delega in atti, ed elett. dom.ti presso lo studio dell'avv. C.F._5
Valerio Moscolo in Verona via G. Oberdann n. 4;
APPELLATI
pagina 1 di 16
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
L'appellante conclude: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1. In via preliminare: accertata la mancanza di verbalizzazione della risposta della teste alla circostanza di parte convenuta odierna appellante sub. capitolo n. TE
12, nel verbale di udienza dd. 14.12.22 dichiarare la nullità dello stesso con le conseguenze di legge;
2. In via preliminare subordinata: accertata la mancanza di verbalizzazione della risposta della teste alla circostanza di parte convenuta odierna appellante sub. TE
capitolo n. 12, nel verbale di udienza dd. 14.12.22, disporre la riapertura dell'istruttoria nelle modalità che saranno ritenute utili a sanare la nullità sopra eccepita;
b) in via principale, nel merito: accogliere tutti i motivi dedotti nel presente atto e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 150/2024 pronunciata dal Tribunale di Rovereto nel proc. sub R.G. n. 705/2021 e notificata in data 12.04.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal signor che qui si Parte_1
riportano:
“In via riconvenzionale: in forza di tutto quanto sopra esposto:
a) accertare il possesso continuato per almeno venti anni da parte del signor Parte_1
e quindi dichiarare l'usucapione a favore dello stesso, a norma dell'art. 1158
[...]
c.c., del diritto di servitù di passo a piedi e con mezzi a carico della p.ed 7 C.C.
SE ed a favore della p.ed 5 C.C. SE;
b) accertare il possesso continuato per almeno venti anni da parte del signor Parte_1
e quindi dichiarare l'usucapione a favore dello stesso, a norma dell'art. 1158
[...]
c.c., di una parte della p.ed 7 C.C. SE, di larghezza complessiva di ca. 1,87 m oltre il confine della p.ed. 5 C.C. SE, e di lunghezza complessiva di 5,00 m,
pagina 2 di 16 corrispondente allo spazio di parcheggio di un'autovettura, ovvero della parte di p.ed. 7
C.C. che verrà identificata in corso di causa.
Nel merito: in forza di tutto quanto sopra esposto, rigettarsi integralmente tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in particolare, accertare e dichiarare l'inesistenza,
o in subordine la nullità, del negozio di accertamento del confine tra i signori
[...]
e ed il signor CP_1 CP_2 Parte_1
Inoltre, respingere l'azione di regolamento del confine, ex art. 950 c.c., in quanto superflua;
Non ci si oppone, infine all'azione di apposizione termini, ex art. 951 c.c. nel rispetto delle prerogative dei luoghi.
In ogni caso:
Spese di causa, compensi oltre ad accessori interamente rifusi, comprese le spese di mediazione così come quantificate in narrativa.
In via istruttoria:
Sin d'ora si chiede di essere ammessi alla prova sulle circostanze dedotte in narrativa a mezzo testi, con riserva di formulare i capitoli di prova ed indicare il nominativo dei testi, ed a controprova su quelli avversari.
Ci si riserva sulla richiesta di eventuale CTU per identificare le dimensioni dell'area della p.ed 7 C.C. SE usucapita dal signor e della definizione Pt_1
dell'usucapione altresì della servitù di passo a piedi e con mezzi a carico della p.ed 7
C.C. SE ed a favore della p.ed 5 C.C. SE.
Con ogni ulteriore riserva di replica ed istruttoria ed esplicita richiesta dei termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..”, disattendendo, conseguentemente, tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai signori e nel giudizio di primo grado, per tutti i CP_1 CP_2
motivi esposti nel presente atto;
pagina 3 di 16 c) in via istruttoria: si chiede di ammettere le istanze istruttorie rigettate e/o non ammesse in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello;
d) in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari, oltre a spese generali, ad IVA e a CNPA come per legge sia del primo grado di giudizio che del secondo grado di giudizio, oltre alle spese del procedimento di mediazione obbligatoria”.
Gli appellati concludono: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis rejectis:
In via principale:
- Rigettare integralmente l'appello avversario ed ogni relativa domanda ed istanza, anche preliminare.
- Confermare la sentenza N° 150/2024, emessa dal Tribunale di Rovereto, in persona della G.U. dott.ssa Giulia Paoli, in data 10.04.2024 e pubblicata in pari data, apportando, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., le correzioni delle omissioni ed errori materiali indicate nella narrativa del presente atto, ed in particolare come segue (parti da integrare riportate in grassetto): A) Nella parte motiva della sentenza (pagina 9): Paragrafo 5.: “5. Rigettata tale domanda riconvenzione, il confine fra il cortile p.m. 2 della p.ed. 5 e il cortile p.ed.
7, entrambe in C.C. SE, è quello accertato dal C.T.U. geom. Persona_1
ed indicato con linea rossa, punti A-B-C-D, nell'allegato 8 alla relazione peritale dep. il
02.10.2023 a firma del geom. che costituisce parte integrante dalla Persona_1
presente sentenza, precisandosi che la distanza tra i punti C. e D. deve intendersi pari a
2,89 metri, anziché a 2,98 metri, come rilevato e corretto dal C.T.U. geom. Per_1
nella relazione peritale stessa (cfr. p. 6)”.
B) Nel dispositivo della sentenza (pagine 11 – 12):
Punto 1: “ACCERTA che il confine fra la p.m. 2 della p.ed. 5 e la p.ed. 7, entrambe in
C.C. SE, coincide con la linea rossa, punti A-B-C-D, rappresentata nell'allegato 8 alla relazione peritale dep. il 02.10.2023 a firma del geom. il quale Persona_1
costituisce parte integrante dalla presente sentenza, precisandosi che la distanza tra i pagina 4 di 16 punti C. e D. deve intendersi pari a 2,89 metri, anziché a 2,98 metri, come rilevato e corretto dal C.T.U. geom. nella relazione peritale stessa”; Per_1
Punto 5: “CONDANNA al pagamento a favore di e Parte_1 Controparte_1
dei 4/5 spese del giudizio, frazione che si liquida, complessivamente, in € CP_2
268,80 per indennità di trasferta, € 475,20 per spese ed anticipazioni ed in € 6.092,80 per compensi, oltre al 15% per spese generali C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge”;
In via istruttoria:
- In quanto occorra, ammettere le prove dedotte e non ammesse nel giudizio di primo grado, e pertanto, senza che ciò comporti inversione alcuna dell'onere probatorio gravante sull'appellante ammettere prova per interrogatorio formale Parte_1
del sig. su tutti i capitoli istruttorî di cui alla seconda memoria ex art. Parte_1
183, 6° comma, c.p.c. di parte attrice in primo grado e per testi sui capitoli 2, 8, 9, 11,
12, 13 e 18 della medesima memoria. Si indicano a testi, su tutti i capitoli sopra indicati,
i seguenti soggetti: sig. , di SE (TN); sig. di Testimone_2 Tes_3
SE (TN); sig.ra , di SE (TN); sig. di Testimone_4 Tes_5
SE (TN); sig. di AL (TN); arch. di Testimone_6 Persona_2
VA (TN).
- Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie di parte appellante, in quanto non specificamente determinate (cfr. Cass. civ. n° 16420/2023) e comunque inammissibili;
in subordine, ci si riporta alle ragioni di opposizione di cui alla terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. di parte attrice in primo grado, chiedendosi l'abilitazione alla prova contraria, con i testi sopra indicati, sui capitoli eventualmente ammessi.
In ogni caso:
- Spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre rimborso spese generali,
C.P.A., IVA (se dovuta), bollo su fattura (se dovuto) ed imposta di registro sulla sentenza di appello, interamente rifusi.
pagina 5 di 16 - Condannare il sig. a corrispondere, in favore dei signori Parte_1 [...]
e una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, CP_1 CP_2
3° comma, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e citarono in giudizio dinanzi al Tribunale di Controparte_1 CP_2
Rovereto per conseguire l'accertamento della linea di confine tra il Parte_1
fondo di loro proprietà, precisamente il cortile p.ed. 7 in PT 2698 II CC SE, e quello di proprietà di p.m. 2 p.ed. 5 in PT 2547 II CC SE, e la Parte_1
condanna del convenuto a rimuovere la catasta di legno e ogni altro oggetto ivi posto e trasferirli sulla porzione di cortile di sua proprietà. si oppose alle domande degli attori, proponendo in via Parte_1
riconvenzionale domanda di usucapione della proprietà di una porzione della p.ed. 7 e di usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi a carico della stessa p.ed. 7 e a favore della p.ed. 5.
All'esito dell'istruttoria orale e dell'espletamento di CTU, il tribunale determinò il confine tra le proprietà delle parti in conformità della CTU, con disposizione di apposizione dei termini, e condannò a rimuovere la catasta di legna, Parte_1
respingendo ogni altra domanda.
Avverso la sentenza del tribunale di Rovereto, notificata il 12/4/2024, ha interposto appello con citazione notificata il 13/5/2024. Dopo aver Parte_1
eccepito la nullità del verbale di assunzione della prova di , per mancata TE
verbalizzazione della risposta data dalla teste ad uno dei capitoli articolati dalla sua difesa, l'appellante ha contestato la decisione sviluppando i seguenti motivi:
1) Erronea, illogica ed in parte contraddittoria motivazione sul mancato accoglimento della sua domanda di usucapione della proprietà di una porzione della p.ed. 7, in quanto le risultanze istruttorie fornivano prova dei requisiti, oggettivo e soggettivo, dell'acquisto per usucapione della porzione reclamata;
pagina 6 di 16 2) Illogica motivazione della sentenza relativamente all'accertamento del confine tra la p.ed. 5 p.m. 2 e la p.ed. 7, CC SE sulla base delle risultanze catastali, dovendosi invece tener conto dell'acquisto della porzione oggetto di domanda di usucapione nella individuazione della linea di confine;
3) Erronea illogica ed in parte contraddittoria motivazione relativamente al mancato accoglimento della domanda di usucapione della servitù di passo, comunque da riconoscersi necessariamente in relazione alla riforma della sentenza sul capo relativo all'usucapione della proprietà e, indipendentemente dall'usucapione, per l'esecuzione delle manovre di carico e scarico dalla cantina della p.ed. 5 p.m. 2.
Ha quindi chiesto, in riforma della sentenza gravata, l'accoglimento delle conclusioni come riportate in epigrafe.
e si sono costituiti ed hanno resistito all'appello, Controparte_1 CP_2
chiedendone il rigetto. Hanno contestato i motivi articolati dall'appellante ribadendo l'eccezione di incapacità a testimoniare di e, nel merito, la carenza dei TE
requisiti del possesso ad usucapionem della proprietà, l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di appello riguardanti l'individuazione del confine tra la p.ed. 5 e la p.ed. 7 e l'usucapione della servitù di passo. Hanno chiesto la correzione di omissioni e/o errori materiali contenuti nella sentenza, come precisato nelle conclusioni sopra riportate.
Depositate le conclusioni e gli scritti conclusionali, l'appello perviene in decisione sulle risultanze in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente l'appellante ha lamentato la nullità del verbale di udienza del
14/12/2022 per omessa verbalizzazione della risposta data dalla teste alla TE
domanda capitolata sub 12 dal convenuto (del seguente letterale tenore: “Vero che dalla fine degli anni 1970 al 1997 sulla p.ed. 5, p.m. 2, in C.C. SE ed in parte sulla
p.ed. 7 in C.C. SE venivano depositati dal signor attrezzi e Parte_1
mezzi agricoli, scorte agricole e legname, transitando lo stesso sulla p.ed. 7 in C.C.
pagina 7 di 16 SE, e che tali cose erano in parte collocate su parte della p.ed. 7 in C.C.
SE”.
La circostanza capitolata attiene alla domanda di usucapione della servitù di passaggio sulla p.ed. 7; il punto verrà pertanto esaminato nell'ambito del motivo di appello riguardante il rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio.
Nel merito, l'appellante si è lagnato in primo luogo del rigetto della domanda di usucapione della proprietà della porzione della p.ed. 7.
Premesso che il tribunale ha preso in considerazione a tal fine solo l'utilizzo dell'area reclamata come parcheggio, quale quella individuata nella planimetria prodotta nel documento sub 25 dal convenuto, lo stesso appellante dà atto della corretta identificazione da parte del tribunale dell'area oggetto della domanda di usucapione, e della correttezza dell'affermazione contenuta in sentenza secondo cui l'unico utilizzo chiaramente riconducibile all'area della p.ed. 7 oggetto di domanda riconvenzionale è quello effettuato da , ex coniuge di e da ex TE Pt_1 Persona_3
inquilino di il primo motivo dell'appello è quindi incentrato sulla valutazione Pt_1
delle prove raccolte e, segnatamente, sulla prova del possesso dell'area reclamata in capo ad Sostiene l'appellante che le circostanze a lui esposte relative Parte_1
all'utilizzo compiuto sulla p.ed. 7 precedentemente all'uso come parcheggio (quindi ante 1997) erano solo descrittive di un continuato possesso che gli sarebbe stato trasmesso dai suoi danti causa e in particolare dal padre, e mirate ad illustrare l'evoluzione storica dei luoghi;
le stesse restano pertanto del tutto irrilevanti in questa sede, sia perché non riguardanti specificamente quella rivendicata porzione di cortile individuata nel doc. 25, sia perché nelle conclusioni di primo grado e dell'appello ha chiesto accertarsi l'usucapione in suo favore della proprietà in forza Parte_1
di possesso da lui stesso esercitato per almeno venti anni, senza riferimento alcuno al possesso esercitato dal dante causa e all'istituto dell'accessione del possesso.
Tanto premesso, il primo motivo di appello non è fondato.
pagina 8 di 16 Il primo giudice ha rilevato che la teste , coniuge divorziata di TE Parte_1
aveva avuto in assegnazione la casa familiare p.m. 2 p.ed. 5 in base alla
[...]
separazione omologata ed era poi divenuta titolare del diritto reale di abitazione (le risultanze del Libro Fondiario indicano che il diritto di abitazione venne intavolato il
19/7/2006).
Pur prendendo atto che la stessa aveva parcheggiato la sua auto nel cortile delle p.ed. 5 e p.ed. 7, occupando in tal modo anche parte della p.ed. 7, il tribunale ha negato che tale attività di potesse essere ricondotta ad ed ha valorizzato, TE Parte_1
in senso contrario, la deposizione di tale teste, che aveva abitato nella Testimone_6
p.ed. 18 tra il 1994 e il 2003, ha riferito che in tale periodo era solito parcheggiare la macchina nel cortile per cui è causa (dove non vi è spazio che per una sola auto), su indicazione di , che gli aveva detto che il cortile era suo;
egli ha Testimone_2
aggiunto che quando si era trasferita ad abitare nella p.ed. 5, la madre di TE
tale signora gli aveva chiesto se poteva lasciare libero il cortile Parte_1 Per_4
per consentire a di parcheggiare sotto casa, offrendogli in cambio di parcheggiare TE
nella sua proprietà, e lui aveva accettato senza problemi in quanto la sistemazione offertagli da era più comoda. Da tale deposizione il tribunale ha tratto la Per_4
conclusione che , iniziando a parcheggiare nel cortile p.ed. 7, tanto faceva TE
non già in forza di un'indicazione di ma grazie all'intercessione della Parte_1
suocera, che aveva ottenuto la possibilità di far parcheggiare lì l'auto in base a un accordo personale con l'allora detentore della p.ed. 7.
L'appellante propone una diversa lettura delle risultanze istruttorie, asserendo che l'indicazione a (e poi all'inquilino di parcheggiare in TE Persona_3
quell'area proveniva direttamente da ciò desumendo dalla Parte_1
complessiva deposizione della stessa teste , che ha riferito che TE Parte_1
aveva fatto asfaltare una parte del cortile, e che lo stesso ex marito le aveva chiesto di parcheggiare l'auto nel cortile interno della casa per lasciare il posto libero per l'inquilino dal mese di marzo 2018. Persona_3
pagina 9 di 16 In proposito va in primo luogo esaminata l'eccezione di incapacità a deporre di
, sollevata tempestivamente dagli attori in primo grado e riproposta sia nelle TE
conclusioni ivi precisate che nel presente grado.
L'eccezione è fondata, in quanto risultava portatrice di un interesse TE
giuridicamente rilevante, concreto ed attuale, che la legittimava ad intervenire in giudizio. Per costante insegnamento della S.C. l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. colpisce tutte le persone aventi un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio, sia in veste di parti principali che di interventori, ai sensi dell'art. 105 dello stesso codice, non solo per fare valere un proprio diritto nei confronti di tutte le parti o di una di esse (intervento principale), ma anche per sostenere le ragioni di alcuna delle parti allorquando ricorra un proprio interesse (intervento adesivo), poiché potrebbero trovarsi nell'alternativa di testimoniare il falso o, riferendo il vero, di pregiudicare un proprio diritto (cfr. per tutte CASS.1369/1989).
Orbene, nella fattispecie, si configura l'interesse personale giuridicamente rilevante alla partecipazione al giudizio in capo a ed in particolare nella TE
forma dell'intervento adesivo ex art. 105 co. 2 c.p.c., per sostenere le ragioni di la stessa è titolare di diritto reale di abitazione sulla p.ed. 5 p.m. 2, che Parte_1
possiede in forza di tale diritto;
l'accertamento dell'acquisto per usucapione della porzione di cortile parte della p.ed. 7 e la sua aggregazione alla p.ed. 5, oggetto della domanda di costituirebbe un vantaggio per la titolare del diritto di Parte_1
abitazione, in quanto si sostanzierebbe in un ampliamento della cosa oggetto del diritto, quale l'area cortilizia, consentendone l'uso esclusivo per il parcheggio dell'auto (così invece precluso al proprietario della p.ed. 7).
Osserva peraltro la Corte che le dichiarazioni di , al di là della sua TE
incapacità a deporre, e quelle degli altri testi valorizzati dall'appellante non sono comunque idonee a dimostrare che abbia usucapito la proprietà della Parte_1
porzione contesa del cortile tramite altri che vi parcheggiavano.
pagina 10 di 16 Si annota che per insegnamento della S.C. per la configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare del diritto (CASS. n. 20670/2010;
CASS. n. 8158/2012; CASS. n. 10894/2013). È necessaria dunque la prova di aver esercitato in modo pacifico, ininterrotto ed inequivoco, per almeno 20 anni, lo jus excludendi alios, anche nei confronti di chi risulti proprietario per acquisto a titolo derivativo (CASS. 1796/2022).
Tali principi debbono essere tenuti in considerazione nel vaglio di fondatezza della domanda di usucapione.
Nella fattispecie i visti requisiti non ricorrono.
Anche volendo ricondurre ad l'iniziativa della madre, di cui ha riferito Parte_1
il teste e sopra riportata, il parcheggio dell'auto di in cortile Testimone_6 TE
con ingombro anche della porzione della p.ed. 7 non costituiva estrinsecazione di signoria sulla cosa, ma avveniva a seguito di una mera richiesta di cortesia, di cui la madre dell'appellante si era fatta latrice (la madre di mi ha chiesto se Parte_1
potevo…), altresì accompagnata dall'offerta di una soluzione alternativa, il parcheggio in altra proprietà che non avrebbe avuto alcuna ragione di essere manifestata se Pt_1
si fosse sentito in buon diritto (uti dominus) di impedire a di Pt_1 Testimone_6
parcheggiare in quel cortile per farvi parcheggiare la ex moglie.
Inoltre il parcheggio di sul cortile non era esclusivo: parcheggiavano TE
alla bisogna sul posto sia , abitante nella p.ed. 2018 tra il 2005 e il 2009, Testimone_4
perché sapeva che il cortile era dello zio che insisteva con lei proprio per farla Per_3
parcheggiare lì, ribadendole che il cortile era suo, sia suo padre , che Tes_3
andava frequentemente a trovarla, a nulla valendo, in contrario, le deposizioni di Tes_7
pagina 11 di 16 Fedel e secondo cui solo l'auto di era parcheggiata in cortile, Tes_8 TE
dal momento che entrambi i testi hanno comunque riferito di essere spesso al lavoro, non potendo quindi gli stessi escludere parcheggi di altri nello stesso posto, in loro assenza.
Anche l'aspetto esteriore del sito, con riferimento all'asfaltatura fatta realizzare da dopo lavori realizzati sulla p.ed. 5, non rivela una sua piena e Parte_1
indiscussa signoria sulla cosa: come si vede dalle fotografie prodotte dall'appellante (si veda in particolare la foto n. 4), l'asfaltatura si presenta regolare e ben eseguita solo nella parte più prossima in parallelo alla parete esterna dell'edificio p.ed. 5, per apparire sciatta ed approssimativa nella parte più centrale del cortile, e non è affatto indicativa dell'accorpamento alla p.ed. 5 di una ben definita porzione della p.ed. 7, e quindi dell'impossessamento di tale area, e della sua sottrazione all'uso del proprietario.
Tali considerazioni portano a ritenere senz'altro infondata la domanda di usucapione della proprietà della porzione di p.ed. 7, dovendo pertanto esserne confermato il rigetto.
Infondato è di conseguenza il secondo motivo di appello, relativo all'individuazione del confine tra la p.ed. 5 e la p.ed. 7 in base alle risultanze e delle mappe catastali, senza tener conto dell'acquisto della proprietà della porzione della p.ed.
7 individuata nella planimetria doc. 25. Resta infatti evidente che, rigettata la domanda di usucapione della proprietà avanzata da il confine tra i due fondi non Parte_1
può che corrispondere a quello accertato dal CTU in base alle risultanze catastali.
Il terzo motivo riguarda il rigetto della domanda di usucapione della servitù di passaggio su una parte della p.ed. 7 diversa da quella oggetto della domanda di usucapione della proprietà.
Come cennato, in relazione a tale domanda l'appellante, dopo aver eccepito la nullità del verbale di udienza con le conseguenze di legge, ha chiesto di disporre la riapertura dell'istruttoria nelle modalità che saranno ritenute utili a sanare la nullità
pagina 12 di 16 eccepita; in via istruttoria si è limitato a chiedere di ammettere le istanze rigettate e/o non ammesse in prime grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'appello.
Tali richieste si palesano generiche e inammissibili, insegnando la S.C. costantemente che, in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, come avvenuto nella fattispecie, in cui non sono state specificamente indicate le prove non ammesse né è stata specificamente richiesta l'audizione della teste TE
, sul capitolo di cui non è stata verbalizzatala risposta, con necessaria
[...]
esplicitazione delle ragioni per cui sarebbe stata rilevante la risposta eventualmente positiva della teste ai fini della riforma nella decisione gravata;
peraltro, in tanto la mancata verbalizzazione della risposta della teste assumerebbe rilievo, in quanto dalla risposta emergesse la prova dei fatti a sostegno della domanda.
Orbene, in primo luogo la teste è da ritenere incapace a deporre, per le TE
ragioni già dianzi esposte. Inoltre, e decisivamente, si rileva che la ragione per cui è stata respinta la domanda di usucapione della servitù di passaggio non risiede nella mancata prova di attività di passaggio, e quindi resta ininfluente, rispetto al rigetto, la mancata verbalizzazione della risposta della teste;
la domanda è stata invece rigettata, in TE
primis, quale conseguenza logica del mancato riconoscimento dell'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di porzione del cortile p.ed. 7 (punto 7.1 della sentenza gravata) e, in secundis, per carenza del requisito delle opere visibili e permanenti necessario per l'acquisto per usucapione della servitù di passaggio.
Anche tale motivo di appello si rivela infondato, dovendo essere confermata la pronuncia di primo grado sul punto.
Quale che fosse lo scopo del passaggio sul fondo p.ed. 7, ovvero il compimento di manovre per arrivare a parcheggiare sulla porzione contesa o per avvicinarsi con un veicolo alla porta della cantina della p.ed. 5, per scarico e carico di oggetti dalla cantina,
pagina 13 di 16 non sussistono i presupposti per riconoscere la servitù di passaggio a favore della p.ed. 5
a carico della p.ed. 7.
La servitù può acquistarsi per usucapione solo in presenza di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio, come prevede l'art. 1062 c.c.; è noto il consolidato insegnamento della S.C. a mente del quale ai fini dell'usucapione della servitù di passaggio è necessaria la presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente e specificamente destinate al suo esercizio, rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, sì da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile;
necessaria è
l'evidenza dell'inequivoco collegamento funzionale tra l'opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante (cfr. tra le plurime, CASS. 25355/2017; CASS.
1183472021; CASS. 29555/2023).
Orbene, nella fattispecie, non si riscontra sul cortile su cui si pretende il passaggio la presenza di opere di tal fatta: come detto, e come si apprezza dalla visione delle fotografie prodotte dal convenuto in prime cure, vi è una striscia asfaltata parallela alla parete esterna della p.ed. 5, mentre l'asfalto si slarga disordinatamente e non uniformemente nella parte più centrale;
non si può quindi certo affermare che in presenza di tale situazione sia evidente un assoggettamento della p.ed. 7 al transito veicolare e pedonale a vantaggio della p.ed.
5. Né la situazione di asservimento funzionale al passaggio dell'una all'altra delle pp.edd. in esame può essere ritenuta sussistente in base alla presenza della porta della cantina p.ed. 5: come osservato dal tribunale, la porta della cantina si apre sulla porzione del cortile che appartiene alla p.ed.
5, per cui la presenza della porta comprova di per sé soltanto che dal cortile si può entrare in cantina, ma non l'esistenza di un accesso veicolare sulla p.ed. 7 finalizzato all'entrata nella cantina stessa. Restano pertanto ininfluenti le attività di carico e scarico di materiali e oggetti da veicoli alla cantina e viceversa, di cui hanno riferito alcuni testi di parte appellante, una volta ritenuto mancante il presupposto oggettivo per il riconoscimento della servitù.
pagina 14 di 16 La sentenza gravata merita quindi integrale conferma, con la sola precisazione della necessità di ovviare agli errori materiali segnalati dalla parte appellata, sia con riferimento al nome dell'appellata , e non come scritto per mero evidente CP_2
refuso “ in dispositivo, sia con riferimento alla rettifica della misurazione indicata CP_3
dal CTU nella relazione finale a seguito delle osservazioni del c.t. di parte lì attrice, per cui, nella parte motiva della sentenza (pagina 9), al Paragrafo 5 si legga: “
5. Rigettata tale domanda riconvenzione, il confine fra il cortile p.m. 2 della p.ed. 5 e il cortile p.ed.
7, entrambe in C.C. SE, è quello accertato dal C.T.U. geom. Persona_1
ed indicato con linea rossa, punti A-B-C-D, nell'allegato 8 alla relazione peritale dep. il
02.10.2023 a firma del geom. che costituisce parte integrante dalla Persona_1
presente sentenza, precisandosi che la distanza tra i punti C. e D. deve intendersi pari a
2,89 metri, anziché a 2,98 metri, come rilevato e corretto dal C.T.U. geom. Per_1
nella relazione peritale stessa (cfr. p. 6)” e parimenti alla pagina 11, in dispositivo, al punto 1.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i valori medi dello scaglione tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, esclusa la fase istruttoria che non v'è stata.
Non ricorre l'ipotesi della lite temeraria.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Trento, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del tribunale di Rovereto n. 150/2024 del 10/4/2024
Rigetta l'appello;
Dispone la correzione della sentenza alla pag. 9, paragrafo 5, e in dispositivo alla pag.
11 punto 1, dovendosi ivi leggere, dopo le parole “della presente sentenza”, le parole:
“precisandosi che la distanza tra i punti C. e D. deve intendersi pari a 2,89 metri, anziché a 2,98 metri, come rilevato e corretto dal C.T.U. geom. nella Per_1
pagina 15 di 16 relazione peritale stessa (cfr. p. 6)” nonché alla pag. 12, in dispositivo, al punto 5 e al punto 7 il nome “ ” in luogo del nome “ ” prima del cognome . CP_2 CP_3 CP_2
Condanna a rifondere a e a le spese del Parte_1 Controparte_1 CP_2
presente grado di giudizio, liquidate in € 6.946,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
Dà atto che sussistono i presupposti per l'imposizione a del doppio del Parte_1
contributo a norma dell'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002.
Trento, 15/4/2025
Il c.est. il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano
.
pagina 16 di 16