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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/02/2024, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice dott.ssa Paola Beatrice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2879/2023 del R.G. su domanda congiunta avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato ad [...] il [...], C.F. e Parte_1 C.F._1
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Giovanna Crisci ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via Circumvallazione, Galleria P. Ciardiello n. 2;
RICORRENTI
Con il parere favorevole del PM reso in data 19.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.09.2023 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 26.05.2001 in Avellino alle condizioni ivi riportate. In punto di fatto le parti hanno rappresentato di essere autonomi ed indipendenti economicamente e di non aver ricostituito una comunione materiale e spirituale né ripreso una convivenza in seguito al decreto di omologazione n.
1922/2013 reso dal Tribunale di Avellino in data 28.11.2013.
Con note scritte congiunte depositate per l'udienza del 5.02.2024 le parti si sono riportate al ricorso e la causa è stata rimessa in decisione.
1/2 La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Avellino nel procedimento di separazione, terminato con il decreto di omologa n. 1922/2013 del
28.11.2013. In ordine alle condizioni di divorzio, vale rilevare che gli accordi raggiunti non risultano contrari a norme imperative.
Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
il 26.05.2001 nel Comune di Avellino alle condizioni di cui ricorso;
Parte_2
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità
e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 5.2.2024
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2