TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 13.06.2023 al N° R.G.C.A. 7203/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea RENIERI con studio in Parte_1
AL (FI), ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del C.O.A. di
Firenze nr 535 del 9.3.2023
-attore- contro
, residente a [...]2 CP_1
-convenuto contumace-
Oggetto: Risarcimento danni da reato
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia al Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza disattesa, accertato e dichiarato che in data 26 marzo 2019 alle ore 19,40 in Firenze, Via Pistoiese/Angolo Via Veneto
– nel parcheggio antistante il Bar “Dolci Note”, il sig. colpiva al petto il CP_1 comparente con un'arma da taglio non identificata, così provocandogli, tra le altre, una ferita penetrante al torace, in sede paramediana sinistra, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionarne la morte, come accertato dalla sentenza nr. 57/2020 del GUP di Firenze, confermata dalla Corte di Appello di Firenze, prima sezione penale, con sentenza nr. 72/2021 e per l'effetto condannarlo ex artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi dal comparente che si quantificano in euro 32.524,80 o quella maggiore o minore di giustizia e che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo;
con vittoria di spese da porsi a carico dell'Erario essendo stato l'attore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
Esposizione dei Fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c., il sig.
[...]
ha adito l'intestata Autorità Giudiziaria per sentir accogliere le suddette Parte_1 conclusioni, esponendo di essere stato accoltellato alla base del costato sinistro in data 26 marzo
2019 alle ore 19,40, nel parcheggio antistante il Bar “Dolci Note” in Firenze Via
Pistoiese/Angolo Via Veneto e che, per la grave ferita lacero contusa riportata e per lo stato di semi-incoscienza in cui era caduto, era stato urgentemente trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Universitario di Careggi, ove veniva ricoverato in prognosi riservata.
Grazie alle indagini svolte dalla Polizia di Stato, l'autore del tentato omicidio volontario veniva identificato in che, sottoposto a procedimento penale, chiedeva CP_1
l'applicazione del rito abbreviato ed il GUP del Tribunale di Firenze lo condannava alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione con sentenza nr. 57 del 2020 che veniva confermata anche dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza nr. 72 del 2021, divenuta irrevocabile il 28 maggio
2021.
Non essendosi costituito parte civile nel processo penale, chiede Parte_1 in questa sede di essere risarcito dei danni non patrimoniali integralmente subiti dall'azione illecita posta in essere in violazione della sua integrità fisica e alla sua salute, quantificando la domanda in euro 32.540,80, importo così calcolato sulla scorta delle conclusioni raggiunte il
15.5.2019 dal medico legale, incaricata dal P.M., dott.ssa Persona_1
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita a mezzo C.T.U. medico legale redatta dal dott. Persona_2 il quale non potendo visitare personalmente l'attore poiché, essendo detenuto presso la Casa
Circondariale di Prato, non era stata percorsa dal difensore dell'attore la procedura finalizzata a consentire al medico legale l'accesso presso la casa Circondariale previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Direttore;
pertanto, con provvedimento dell'11.7.2024, questo giudice ha autorizzato il TU ad eseguire gli accertamenti necessari mediante l'esame, nel contraddittorio del CTP dell'attore dott. della documentazione prodotta agli Persona_3 atti, ovvero “Cartella clinica A” e “Cartella clinica B” (non essendo state prodotte né la consulenza di parte dello stesso dott. é quella redatta dalla dott.ssa ). Per_3 Persona_1
Depositata la relazione medico legale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. novellato;
l'udienza del 2.4.2025, fissata per la rimessione in decisione, è stata tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
La sentenza penale irrevocabile della Corte di Appello di Firenze nr. 72 del 2021 ha definitivamente stabilito la responsabilità penale del convenuto nel delitto di tentato omicidio dell'attore, escludendo la ricorrenza della legittima difesa e dell'eccesso colposo di scriminante.
La sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Questa efficacia si esplica nei confronti del condannato [o del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale] e l'art. 651 c.p.p. contiene una regola di prova legale in contrasto con il principio generale del libero convincimento del giudice: infatti, in presenza della sentenza irrevocabile di condanna e delle altre condizioni di efficacia previste, il giudice civile o amministrativo è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli
2 elementi essenziali del fatto-reato devoluto in sede civile o amministrativa quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria.
Quanto all'accertamento della sussistenza del fatto” o che “l'imputato lo ha commesso”, il giudice civile o amministrativo, non può accertare che il fatto, inteso come condotta materiale dell'illecito, non sia avvenuto, o che l'imputato non lo abbia commesso, persino in presenza di risultanze oggettive che rendessero errato tale giudizio. In tali casi, il giudice civile o amministrativo deve comunque decidere “come se” in realtà il fatto esistesse o l'imputato lo avesse commesso;
la sentenza irrevocabile di condanna è dunque divenuta la “prova” documentale, inoppugnabile ed insuperabile della responsabilità del convenuto/imputato.
Sulla questione della causalità del danno, la norma di riferimento è l'art. 1223 c.c., applicabile anche alle fattispecie di responsabilità extracontrattuale in forza del rinvio contenuto nell'art. 2056 c.c..
A mente dell'art. 1223 c.c., in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, e sulla scorta del mancato richiamo da parte dell'art. 2056 c.c. dell'art. 1225 c.c., il soggetto inadempiente è obbligato a risarcire i danni, prevedibili e non, che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita.
Nell'ambito del danno non patrimoniale rientra non solo il c.d. danno biologico ma anche il danno morale in considerazione del fatto che il fatto illecito ha integrato gli estremi di un reato doloso, per cui spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, comprendente tutti i pregiudizi concretamente patiti e patiendi dalla vittima.
Il TU dott. ha accertato che “il sig. ancora detenuto e all'epoca Per_2 Pt_1 aggredito, ha riportato politraumi alla regione zigomatica dx, emitorace sx, al polso dx, alla fossa iliaca sx. la ferita da arma bianca interessò il pericardio con versamento e successivo intervento di pericardiocentesi evacuativa. Attendibili i dolori all'emitorace sx, la presenza ovviamente di esiti cicatriziali. Giungendo alle conclusioni medico legale, discusse con il dott.
il TU conclude per un danno all'integrità fisica pari al 5%, ITT gg 22, ITP al 50% di Per_3 gg 15 e di ITP al 25% gg 15. No documentate spese mediche e non prevedibili spese mediche future”.
Il danno non patrimoniale riconducibile eziologicamente al sinistro de quo, [ovvero il
“danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”] – calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024
(divenute di applicazione uniforme sul territorio italiano nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale v. Cass. 30.6.2011 nr. 14402 e sentenza n. 12408/2011) e attualizzato ad oggi,
è pari ad euro 13.242,00 [euro 11.392 per danno biologico, euro 1850 per danno morale pari al
3 25% di danno morale rappresentato dalle sofferenze e dai patemi di animo, tenuto conto del coefficiente di abbattimento per aver avuto l'attore 31 anni d'età, con base di calcolo di 120 euro al gg per IT).
Su detta somma sono dovuti gli interessi compensativi calcolati dalla data del fatto sulla somma devalutata al 26.3.2019 e via via applicati fino al saldo.
Parte convenuta è condannata a rimborsare all'Erario quanto da questo corrisposto sia al difensore dell'attore a titolo di compenso professionale, sia di quanto liquidato al TU (con decreto del 4.4.2025 ore 16.21) che quanto prenotato a debito (euro 518 + euro 27 cfr. Foglio
Notizie).
Le spese processuali di parte attrice saranno liquidate - tenendo conto della somma riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno - con decreto separato ex art. 83 comma
3 bis del T.U. nr. 115/2002 previo deposito di specifica ed autonoma istanza di liquidazione (non sostituibile con il mero deposito della nota spese).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda attrice, accertata la responsabilità di nella CP_1 causazione dei danni subiti da in data 26.03.2019, condanna Parte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 13.242,00, oltre CP_1 interessi compensativi, parametrati al tasso legale, sulla somma devalutata al 26.3.2019 e via via calcolati fino al saldo.
Il convenuto è altresì condannato a rimborsare all'Erario quanto da questo anticipato sia per spese difensive eventualmente liquidate in favore dell'avv. RENIERI, sia per spese processuali vive, che quanto corrisposto al TU dott. Persona_2
Le spese processuali di parte attrice saranno liquidate - tenendo conto della somma riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno - con decreto separato ex art. 83 comma 3 bis del T.U. nr. 115/2002 previo deposito di specifica ed autonoma istanza di liquidazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze il 7 aprile 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
4
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunziato
S E N T E N Z A nella causa iscritta il 13.06.2023 al N° R.G.C.A. 7203/2023, promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea RENIERI con studio in Parte_1
AL (FI), ammesso al Patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del C.O.A. di
Firenze nr 535 del 9.3.2023
-attore- contro
, residente a [...]2 CP_1
-convenuto contumace-
Oggetto: Risarcimento danni da reato
Conclusioni
Per l'attore: Piaccia al Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza disattesa, accertato e dichiarato che in data 26 marzo 2019 alle ore 19,40 in Firenze, Via Pistoiese/Angolo Via Veneto
– nel parcheggio antistante il Bar “Dolci Note”, il sig. colpiva al petto il CP_1 comparente con un'arma da taglio non identificata, così provocandogli, tra le altre, una ferita penetrante al torace, in sede paramediana sinistra, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionarne la morte, come accertato dalla sentenza nr. 57/2020 del GUP di Firenze, confermata dalla Corte di Appello di Firenze, prima sezione penale, con sentenza nr. 72/2021 e per l'effetto condannarlo ex artt. 2043 e 2059 c.c., al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti e patiendi dal comparente che si quantificano in euro 32.524,80 o quella maggiore o minore di giustizia e che il giudice vorrà liquidare in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi legali dal dì del fatto al saldo effettivo;
con vittoria di spese da porsi a carico dell'Erario essendo stato l'attore ammesso al Patrocinio a spese dello Stato.
Esposizione dei Fatti
Con atto di citazione ritualmente notificato ex art. 140 c.p.c., il sig.
[...]
ha adito l'intestata Autorità Giudiziaria per sentir accogliere le suddette Parte_1 conclusioni, esponendo di essere stato accoltellato alla base del costato sinistro in data 26 marzo
2019 alle ore 19,40, nel parcheggio antistante il Bar “Dolci Note” in Firenze Via
Pistoiese/Angolo Via Veneto e che, per la grave ferita lacero contusa riportata e per lo stato di semi-incoscienza in cui era caduto, era stato urgentemente trasportato in ambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Universitario di Careggi, ove veniva ricoverato in prognosi riservata.
Grazie alle indagini svolte dalla Polizia di Stato, l'autore del tentato omicidio volontario veniva identificato in che, sottoposto a procedimento penale, chiedeva CP_1
l'applicazione del rito abbreviato ed il GUP del Tribunale di Firenze lo condannava alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione con sentenza nr. 57 del 2020 che veniva confermata anche dalla Corte di Appello di Firenze con sentenza nr. 72 del 2021, divenuta irrevocabile il 28 maggio
2021.
Non essendosi costituito parte civile nel processo penale, chiede Parte_1 in questa sede di essere risarcito dei danni non patrimoniali integralmente subiti dall'azione illecita posta in essere in violazione della sua integrità fisica e alla sua salute, quantificando la domanda in euro 32.540,80, importo così calcolato sulla scorta delle conclusioni raggiunte il
15.5.2019 dal medico legale, incaricata dal P.M., dott.ssa Persona_1
Radicatosi il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita a mezzo C.T.U. medico legale redatta dal dott. Persona_2 il quale non potendo visitare personalmente l'attore poiché, essendo detenuto presso la Casa
Circondariale di Prato, non era stata percorsa dal difensore dell'attore la procedura finalizzata a consentire al medico legale l'accesso presso la casa Circondariale previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Direttore;
pertanto, con provvedimento dell'11.7.2024, questo giudice ha autorizzato il TU ad eseguire gli accertamenti necessari mediante l'esame, nel contraddittorio del CTP dell'attore dott. della documentazione prodotta agli Persona_3 atti, ovvero “Cartella clinica A” e “Cartella clinica B” (non essendo state prodotte né la consulenza di parte dello stesso dott. é quella redatta dalla dott.ssa ). Per_3 Persona_1
Depositata la relazione medico legale, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. novellato;
l'udienza del 2.4.2025, fissata per la rimessione in decisione, è stata tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Motivi della decisione
La sentenza penale irrevocabile della Corte di Appello di Firenze nr. 72 del 2021 ha definitivamente stabilito la responsabilità penale del convenuto nel delitto di tentato omicidio dell'attore, escludendo la ricorrenza della legittima difesa e dell'eccesso colposo di scriminante.
La sentenza penale irrevocabile di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Questa efficacia si esplica nei confronti del condannato [o del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale] e l'art. 651 c.p.p. contiene una regola di prova legale in contrasto con il principio generale del libero convincimento del giudice: infatti, in presenza della sentenza irrevocabile di condanna e delle altre condizioni di efficacia previste, il giudice civile o amministrativo è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli
2 elementi essenziali del fatto-reato devoluto in sede civile o amministrativa quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria.
Quanto all'accertamento della sussistenza del fatto” o che “l'imputato lo ha commesso”, il giudice civile o amministrativo, non può accertare che il fatto, inteso come condotta materiale dell'illecito, non sia avvenuto, o che l'imputato non lo abbia commesso, persino in presenza di risultanze oggettive che rendessero errato tale giudizio. In tali casi, il giudice civile o amministrativo deve comunque decidere “come se” in realtà il fatto esistesse o l'imputato lo avesse commesso;
la sentenza irrevocabile di condanna è dunque divenuta la “prova” documentale, inoppugnabile ed insuperabile della responsabilità del convenuto/imputato.
Sulla questione della causalità del danno, la norma di riferimento è l'art. 1223 c.c., applicabile anche alle fattispecie di responsabilità extracontrattuale in forza del rinvio contenuto nell'art. 2056 c.c..
A mente dell'art. 1223 c.c., in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, e sulla scorta del mancato richiamo da parte dell'art. 2056 c.c. dell'art. 1225 c.c., il soggetto inadempiente è obbligato a risarcire i danni, prevedibili e non, che siano conseguenza immediata e diretta della condotta illecita.
Nell'ambito del danno non patrimoniale rientra non solo il c.d. danno biologico ma anche il danno morale in considerazione del fatto che il fatto illecito ha integrato gli estremi di un reato doloso, per cui spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, comprendente tutti i pregiudizi concretamente patiti e patiendi dalla vittima.
Il TU dott. ha accertato che “il sig. ancora detenuto e all'epoca Per_2 Pt_1 aggredito, ha riportato politraumi alla regione zigomatica dx, emitorace sx, al polso dx, alla fossa iliaca sx. la ferita da arma bianca interessò il pericardio con versamento e successivo intervento di pericardiocentesi evacuativa. Attendibili i dolori all'emitorace sx, la presenza ovviamente di esiti cicatriziali. Giungendo alle conclusioni medico legale, discusse con il dott.
il TU conclude per un danno all'integrità fisica pari al 5%, ITT gg 22, ITP al 50% di Per_3 gg 15 e di ITP al 25% gg 15. No documentate spese mediche e non prevedibili spese mediche future”.
Il danno non patrimoniale riconducibile eziologicamente al sinistro de quo, [ovvero il
“danno non patrimoniale temporaneo da lesione alla persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”] – calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi del 2024
(divenute di applicazione uniforme sul territorio italiano nella liquidazione dei danni di matrice extracontrattuale v. Cass. 30.6.2011 nr. 14402 e sentenza n. 12408/2011) e attualizzato ad oggi,
è pari ad euro 13.242,00 [euro 11.392 per danno biologico, euro 1850 per danno morale pari al
3 25% di danno morale rappresentato dalle sofferenze e dai patemi di animo, tenuto conto del coefficiente di abbattimento per aver avuto l'attore 31 anni d'età, con base di calcolo di 120 euro al gg per IT).
Su detta somma sono dovuti gli interessi compensativi calcolati dalla data del fatto sulla somma devalutata al 26.3.2019 e via via applicati fino al saldo.
Parte convenuta è condannata a rimborsare all'Erario quanto da questo corrisposto sia al difensore dell'attore a titolo di compenso professionale, sia di quanto liquidato al TU (con decreto del 4.4.2025 ore 16.21) che quanto prenotato a debito (euro 518 + euro 27 cfr. Foglio
Notizie).
Le spese processuali di parte attrice saranno liquidate - tenendo conto della somma riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno - con decreto separato ex art. 83 comma
3 bis del T.U. nr. 115/2002 previo deposito di specifica ed autonoma istanza di liquidazione (non sostituibile con il mero deposito della nota spese).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda attrice, accertata la responsabilità di nella CP_1 causazione dei danni subiti da in data 26.03.2019, condanna Parte_1
al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 13.242,00, oltre CP_1 interessi compensativi, parametrati al tasso legale, sulla somma devalutata al 26.3.2019 e via via calcolati fino al saldo.
Il convenuto è altresì condannato a rimborsare all'Erario quanto da questo anticipato sia per spese difensive eventualmente liquidate in favore dell'avv. RENIERI, sia per spese processuali vive, che quanto corrisposto al TU dott. Persona_2
Le spese processuali di parte attrice saranno liquidate - tenendo conto della somma riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento del danno - con decreto separato ex art. 83 comma 3 bis del T.U. nr. 115/2002 previo deposito di specifica ed autonoma istanza di liquidazione.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze il 7 aprile 2025
Il giudice on.
Liliana Anselmo
4