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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13818 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIACRISTINA Parte_1
ROMANO presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROBERTO Controparte_1
CONTURSO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso: rilevato che entrambe le figlie risultano maggiorenni alla data del deposito del ricorso e che pertanto non è applicabile la disciplina relativa al regime di affido e collocazione prevista dalle parti in accordo esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio a Pomigliano d'Arco (NA) il 18/09/1998 e che dall'unione erano nati il 20.5.2000, economicamente autosufficiente, e il Per_1 Per_2
26.7.2006, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 21.6.2017 era intervenuta separazione personale in forza di sentenza n. 391 del
1 Tribunale Ordinario di Napoli pubbl. il 15.1.2021, resa nel procedimento RG n. 31160/2016, chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
In sede di decreto di fissazione veniva sottoposta d'ufficio la questione che al deposito del ricorso anche la figlia era divenuta maggiorenne e pertanto non poteva essere disciplinato l'affido e la frequentazione con il genitore non convivente.
Per l'udienza del 19.12.24 pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti, sottoscritte dalle stesse, con le quali i ricorrenti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di non volersi riconciliare e di confermare la volontà di ottenere lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1)- I coniugi vivranno in mutuo rispetto, fissando ciascuno liberamente la propria residenza;
2)- Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
figlia la somma mensile di Euro 300,00= da corrispondersi mediante bonifico Persona_3
sul c/c e/o strumento equivalente di corrispondenza della signora;
Parte_1
3)- tale cifra sarà ogni anno automaticamente adeguata secondo l'intervenuta svalutazione monetaria quale risulterà dagli indici ISTAT per gli operai e gli impiegati. Il padre provvederà, inoltre, in misura pari al 50% alle spese mediche e farmaceutiche non coperte dal S.S.N. che eventualmente dovessero occorrere per la figlia minore, nonché, sempre in misura pari al 50% a tutte le spese ludiche e sportive extra preventivamente concordate secondo quanto espressamente stabilito nel Protocollo d'intesa fra magistrati ed Avvocati sulle spese per i figli in materia di
2 separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c., recante il n. 1593 del 07.03.2018. Dal punto di vista fiscale ciascuno dei genitori porterà nella propria dichiarazione dei redditi le spese da ognuno sostenute per la figlia minore , mentre l'assegno unico familiare sarà percepito Per_2
nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
4)- Le parti dichiarano che non posseggono nulla in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese in ordine agli aspetti della loro pregressa separazione personale.
5)- Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto presso le Competenti Autorità.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORENNE
6)- La figlia resterà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_3
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
7)- La figlia resterà collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il Persona_3
padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
7/a) dal sabato mattina dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna e comunque entro le ore 20.00; nonché il giorno del martedì e giovedì, dopo l'orario scolastico e, comunque, fino alle ore 20.00, compatibilmente con le esigenze di studio e relazionali dei minori;
7/b) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 20 maggio di ogni anno;
8)- Il sig. corrisponderà alla sig.ra tramite accredito in Controparte_1 Parte_1
c/c oppure strumento equivalente, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia pari ad € 300,00=, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
3 9)- Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
9/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
9/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione, con la precisazione che - alla data del deposito del ricorso - anche la figlia era divenuta maggiorenne e, pertanto, non può essere disciplinato, Per_2 in relazione alla stessa, l'affido e il regime di frequentazione con il genitore non convivente.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, contratto dai ricorrenti a POMIGLIANO
D'AR (NA) il 18/09/1998 (atto n. 31, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso con le precisazioni suindcate;
• prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POMIGLIANO D'AR (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
4 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/12/2024
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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