Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19033/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 19033 /2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Torino, Parte_1 C.F._1
corso Francia 75 presso lo studio dell'avv. Simona Crosetto e Silvia Garetto che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) difesa dall'avv. Williams Zaina Pipitone che la CP_1 C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura in atti, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
NEL MERITO VIA PRINCIPALE E DI URGENZA: - disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori e in favore del padre Persona_1 Persona_2 Parte_1
con collocazione e residenza principale delle minori con il padre presso l'abitazione dei
[...]
nonni paterni sita in Torino via delle Pervinche n. 43 sc B, sino a quando non verrà disposta l'assegnazione della casa coniugale di Torino via delle Pervinche n. 40 al genitore collocatario, e
delle figlie da versarsi in favore del quantificato nell'importo di euro 300,00 a GL (€ Parte_1
600,00 complessivi), o veriore accertanda, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo
d'Intesa del Tribunale di Torino, disponendo altresì il percepimento dell'assegno unico in favore del padre. In via istruttoria - si chiede di essere ammessi alla prova per interpello e testi sui fatti dedotti in narrativa, da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate. - Si chiede che il Tribunale acquisisca le relazioni dei Servizi Sociali depositate nel fascicolo pendente avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Con riserva di promuovere separato giudizio per la decadenza dalla responsabilità genitoriale della SI.ra CP_1
Per parte resistente
“Ripristinare le condizioni di collocamento, affidamento e mantenimento relative alle minori statuite con la sentenza di divorzio. Riservata al prosieguo del giudizio l'assunzione di più ampie conclusioni, anche nel merito
Per il P.M.:
Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 3411 del 1.09.2023, il Tribunale di Torino pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minori (cl. 2009) e (cl. 2013) con residenza e dimora abituale presso la madre;
la Per_1 Per_2
previsione di un regime di visita per il padre concordato con la madre o, in difetto, sulla base di un regime specificato in suddetta sentenza;
l'assegnazione della casa familiare alla madre;
la previsione di un contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre pari a complessivi euro 600 (€
300/mese ciascun figlio) oltre il 70% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Torino;
Con ricorso in data 06.11.2023, parte ricorrente adiva questo Tribunale per la modifica delle condizioni di divorzio, chiedendo, in particolare, di disporre con provvedimento indifferibile ex art. 473 bis 15 c.p.c. l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie minori e in favore Per_1 Per_2 del ricorrente, con collocazione e residenza principale delle minori con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni sita in Torino via delle Pervinche n. 43 sc B, sino a quando non verrà disposta l'assegnazione della casa coniugale di Torino via delle Pervinche n. 40 al genitore collocatario, e con facoltà per la madre di vedere le minori in luogo neutro alla presenza degli educatori o con le modalità che verranno ritenute opportune dal Tribunale. Il ricorrente chiedeva, inoltre, di assegnare la casa coniugale a sé medesimo quale genitore collocatario delle minori, la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della resistente e, conseguentemente, disporre in suo favore sia il contributo al mantenimento delle figlie quantificato nell'importo di euro 300,00 a GL (€ 600 complessivi), o veriore accertanda, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino sia il percepimento dell'Assegno Unico.
Il G.I., alla luce delle allegazioni di parte ricorrente e provvedendo inaudita altera parte con ordinanza del 06.11.2023 disponeva in via immediata il collocamento delle minori e Per_1 Per_3
presso il padre, consentendo alla madre di poterle incontrare per due pomeriggi a settimana da concordarsi con il padre;
revocava il contributo paterno al mantenimento delle figlie disponendo, inoltre, che provvisoriamente le spese extra erano suddivise tra le parti al 50%; disponeva l'acquisizione degli atti del procedimento pendente presso il Tribunale per i Minorenni aperto a tutela delle predette minori, chiedendo altresì al Servizio sociale e alla NPI competenti di trasmettere relazione aggiornata relative al nucleo familiare.
Parte resistente si costituiva in giudizio il 22.11.2023, contestando le allegazioni avversarie e chiedendo di ripristinare le condizioni di collocamento, affidamento e mantenimento relative alle minori, statuite con la sentenza di divorzio.
All'udienza del 23.11.2023 le parti sono state sentite e con ordinanza in pari data il G.I. confermava le statuizioni assunte con il provvedimento adottato inaudita altera parte del 6.11.2023, indicando nelle giornate di martedì e giovedì i pomeriggi nei quali le minori staranno con la madre, con rientro dal padre entro le 19.30; il G.I. nominava CTU la dott. assegnando alle Persona_4
parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale con la nomina di eventuali consulenti di parte.
Nei termini indicati le parti facevano pervenire le proprie note scritte;
parte ricorrente confermava le istanze di cui al ricorso introduttivo ed entrambe le parti chiedevano l'ammissione del proprio consulente tecnico di parte. In data 7.7.2024 la CTU depositava la consulenza tecnica e in pari data la CTP del ricorrente, dott.ssa , depositava la propria consulenza tecnica di parte. Per_5 All'udienza del 12.09.2024 esaurita l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sull'affidamento delle minori
All'esito dell'attività istruttoria e, in particolare all'esito della consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 7.7.2024, ritiene il Collegio accoglibile la domanda del ricorrente di affidamento esclusivo rafforzato delle minori e al padre, SI. ; ed invero, si richiamano sul Per_1 Per_2 Parte_1
punto le conclusioni del CTU, nelle quali si legge:
e sono due ragazzine fortemente provate ed affaticate dagli eventi e dall'alta Per_1 Per_2
conflittualità vissuta nel tempo e di cui sono state inconsapevoli protagoniste. Le numerose discussioni a cui le minori sono state esposte hanno determinato la strutturazione di nuclei di angoscia che si sono esplicitati in maniera differente nelle due e si sono dunque declinati diversamente a seconda delle caratteristiche personologiche delle stesse. è attualmente Per_1
profondamente provata anche dagli accadimenti di cui ella è stata protagonista, presentando segni traumatici SInificativi che non le permettono di vivere un percorso di crescita scevro da ansie e fatiche emotive. La giovane, come evidenziato nella descrizione sopra proposta, risulta consapevole delle opportunità non vissute, in particolare a livello relazionale, tale consapevolezza produce in lei estrema fatica emotiva che si ripercuote anche nel perseguimento dei compiti vitali. La paura della minore è legata alla perdita dei legami ed alla percezione dell'abbandono, esperienza che Per_1
sta di fatto sperimentando da parte dei nonni materni, ma che vive anche da parte della madre, IG , a causa sia della mancata tutela della donna rispetto agli accadimenti vissuti, sia CP_1 rispetto all'allineamento mostrato dalla IG ai genitori, allineamento che determina una scarsa considerazione della minore che la IG costantemente riporta ed evidenzia alla stessa.
L'isolamento, l'esclusione e l'abbandono producono dunque, nella ragazzina, la strutturazione di nuclei di rabbia che si trasformano in aspetti di ritiro e di isolamento che la minore utilizza al fine di difendersi e tutelarsi, ma che conducono la giovane a percepire una sofferenza profonda. Rispetto alle figure di riferimento, la figura materna viene percepita come incapace di accudimento emotivo ed affettivo, mentre la figura paterna, se pur percepita, fino ad un certo punto dell'esperienza vitale, come poco presente, viene dalla minore attualmente considerata maggiormente in grado di protezione, in grado di creare, all'interno del proprio ambito, un ambiente maggiormente tutelante.
Ulteriore elemento importante sono gli aspetti persecutori ed i nuclei di angoscia rispetto all'estraneo che ha strutturato nel tempo e che l'hanno portata a percepire le persone che Per_1
le stanno intorno come disturbanti e non interessate a lei, essendo vissute come controllanti ed invasive. La relazione con e ciò che a seguito della relazione stessa è accaduto, hanno CP_2 determinato, in , un orientamento iper attentivo ed un costante stato di allerta, orientamenti Per_1
a causa dei quali la minore percepisce l'estraneo come pericoloso e temibile. Parallelamente inoltre, tali vissuti hanno organizzato la strutturazione di nuclei di isolamento ed abbandonici che sono stati amplificati dal comportamento dei nonni materni da cui la giovane si è sentita espulsa. I temi della solitudine e dell'abbandono tornano costantemente nei vissuti della ragazzina, originati dalla percezione di vivere incessantemente tra la violenza ed il pericolo, sempre in allerta rispetto a chi le sta intorno. La lettura clinica dei colloqui, abbinata alle risultanze dei test somministrati, evidenzia un recupero della considerazione della figura di riferimento maschile che per la minore è pian piano divenuto colui che rassicura e protegge, riacquisendo un'immagine positiva che ha portato Per_1
a considerare tale figura come quella con cui ella si sente maggiormente tranquilla che le permette di tranquillizzarsi e concentrarsi rispetto alle incombenze del suo percorso di vita. A carico delle relazioni familiari, persistono assetti traumatici, verosimilmente correlati: sia all'espulsione agita nei suoi confronti dai nonni, sia all'allineamento della madre alle considerazioni espresse dai suoi genitori, sia alle profonde tensioni ed ai profondi conflitti esistenti tra le figure genitoriali, contrasti di cui la giovane è stata impregnata e da cui ha necessità di allontanarsi a causa della paura e dall'ansia dagli stessi prodotta.
La minore è tra le due sorelle quella che ha vissuto gli accadimenti di cui è stata protagonista Per_2
la sorella, in maniera periferica, ma le cui ricadute su di lei si sono chiarificate in maniera evidente.
In difficoltà nel rilevare in maniera puntuale gli accadimenti, esplicitando una posizione ambivalente rispetto ai vissuti percepiti. In particolare, se da un lato la minore propone il timore e la paura di rimanere presso l'ambito materno a causa della percezione di scarsa tutela che ella ha vissuto allorquando ella è con la IG , allo stesso tempo, la minore squalifica l'eventuale CP_1
pericolosità del giovane , svalutando gli accadimenti, pur rilevando, per esempio che la CP_2
mamma avrebbe dovuto confrontarsi prima di ospitare il fidanzato della sorella. Allo stesso tempo, la minore, attraverso modalità ambivalenti, pur rilevando l'adeguatezza del ragazzo, riporta agiti sgradevoli e svilenti dal giovane compiuti ai suoi danni (ketchup in testa), riferendo gli stessi in maniera quasi anestetizzata rispetto agli assetti emotivi al fine di ripararsi. Espansiva ed alla costante ricerca di contatto fisico ed attenzioni, si esprime attraverso la socievolezza, Per_2
l'espansione e la fiducia negli altri, aspetti abbinati però alla costante ricerca di supporto e conferme;
presenta una tendenza a mostrarsi ed un certo bisogno di apparire, tuttavia, non Per_2
è esclusa la possibilità che i vissuti emotivi della minore, abbiano ampliato la necessità di attirare l'attenzione a sè al fine di mitigare la paura dell'abbandono e il vissuto di solitudine che Per_2
rileva nella sorella e che la spaventa. è caratterizzata da una sorta di regressione rispetto Per_2
al bisogno di accudimento e protezione che la minore non trova nella figura di riferimento femminile con cui la piccola fa fatica ad identificarsi e che non risulta di supporto a livello emotivo per lei.
Rispetto alla percezione familiare, se la minore percepisce la figura maschile come una sorta di outsider, la figura femminile viene percepita come non realmente presente ed attenta a ciò che c'è attorno a lei. Altro aspetto SInificativo è il tema fraterno, la fatica a non essere l'unica GL, aspetto che non permette alla bimba di ricevere tutte le attenzioni su di sé, determinando nella piccola la strutturazione di vissuti di sofferenza emotiva derivanti dal non percepirsi al centro dell'attenzione.
È necessario rilevare inoltre un ulteriore elemento importante relativo al mantenimento dei segreti.
La minore propone la sua capacità di non esplicitare 'i segreti', detenendoli dentro di sé. Tale aspetto rimanda al faticoso vissuto emotivo percepito da rispetto alla vicenda di e Per_2 CP_2
ed alla responsabilità che la piccola si è assunta nel momento in cui è stata investita di un Per_1
segreto pericoloso e faticoso per lei da mantenere e non adatto alla sua età. Come la sorella
, la minore propone una certa manchevolezza rispetto al tema dell'accudimento e Per_1 Per_2
della cura genitoriale che si esplicita attraverso la percezione di un padre non troppo presente e di una madre non accudente e protettiva, soprattutto da un punto di vista emotivo. La sorella Per_1 poi, viene percepita come estranea all'ambito familiare, esclusa da questo, in particolare dal contesto materno. Per tali aspetti, ma anche per gli accadimenti vissuti nell'ambito materno con il GN , la piccola ha strutturato vissuti di paura e di angoscia rispetto alla dinamica CP_2
familiare, specialmente di quella allargata;
percepisce dentro di sé il “terrore” di Per_2
commettere passi falsi, venendo, a causa di ciò espulsa, come la sorella. La minore necessita di attenzioni ed affetto, percependo una certa ambivalenza che se da un lato la porta ad attendere ed agognare l'attenzione e l'interesse altrui, dall'altro la pone in allerta rispetto al suo comportamento e su come deve agire al fine di non essere 'abbandonata' come accaduto alla sorella. I nuclei di aggressività sono trattenuti dalla minore dentro di sé e la piccola presenta nuclei di ansia e paura riguardo al fatto che i genitori si contendono i figli, senza però riuscire a connettersi con i bisogni primari di questi.
Alla luce dei dati raccolti, la IG , al momento, non presenta un'adeguata consapevolezza CP_1
rispetto alle necessità delle minori, alle loro fragilità ed ai loro bisogni. Emerge, dal quadro osservato, una chiara difficoltà della IG a distanziarsi dai propri bisogni emotivi, a cui la IG aderisce, non riuscendo a comprendere le difficoltà delle figlie e le loro necessità, non solo quelle più concrete, ma anche quelle più intime. Non si può inoltre dimenticare l'aderenza mostrata dalla IG alle convinzioni dei nonni;
la IG non è riuscita, nel tempo, a discostarsi dalle considerazioni proposte dai genitori rispetto alla nipote;
la donna dunque si è alleata ai pensieri dei propri genitori rispetto a , respingendo emotivamente la GL e rimandandole giudizi Per_1
negativi e sgradevoli sui suoi comportamenti e sulle sue azioni, in profonda alleanza con i nonni materni. Tale atteggiamento evidenzia dunque la profonda dipendenza emotiva della IG nei confronti della famiglia di origine da cui ella non riesce a differenziarsi, scegliendo di 'ripudiare' la GL , rea di aver evidenziato le negatività dei nonni materni. La IG dunque ha Per_1 dimostrato, con il suo comportamento, con le sue azioni e con le sue dichiarazioni, l'incapacità a porsi nuovamente in una posizione di protezione e tutela della GL. La IG infine ha evidenziato, anche a livello metacognitivo una chiara carenza nella capacità di comprensione dei suoi aspetti di fragilità; ella è stata in grado di evidenziare di aver commesso un errore nell'ospitare il GN
, ma non ha dimostrato la consapevolezza delle motivazioni per cui ella avrebbe agito in CP_2
tal senso, né pare aver compreso la ricaduta del suo comportamento sulla GL. Non sono assolutamente emersi, da parte della donna, aspetti di comprensione ed il riconoscimento del SInificato delle azioni in passato compiute. La IG è caratterizzata da aspetti di profonda fragilità e nuclei carenziali, per quanto riguarda le funzioni genitoriali, le stesse non risultano, nella IG adeguate, essendo assolutamente insufficienti nella IG la funzione normativa, quella triadica, quella rappresentativa e quella proiettiva, ma anche quella regolativa. La IG , CP_1
nel rapporto con le figlie, tende alla ricerca di una compensazione narcisistica che la stessa mette in atto allo scopo implicito di trovare conferma di Sé come persona e come madre, allontanando i vissuti depressivi in lei presenti nel profondo e generati da vissuti di insicurezza e di scarsa autostima.
Per i motivi sopra esposti, per garantire alle minori un percorso di vita stabile ed aderente alle loro eSIenze ed al riconoscimento dei loro bisogni, si ritiene che al momento possa essere indicato un affido esclusivo in capo al GN che se pur ha, in passato, mostrato un orientamento Parte_1
passivo, al momento attuale risulta chiaramente colui che maggiormente in grado di comprendere le necessità delle figlie, favorendo alle stesse un percorso di crescita costruttivo. Il GNe è in grado, al momento attuale, di rendersi conto delle fatiche delle figlie e delle difficoltà che le stesse possono sperimentare, avendo dimostrato un orientamento personologico orientato ad una maggiore maturità ed a una maggiore indipendenza emotiva.
Al momento, entrambe le minori risultano gravate da una SInificativa sofferenza che influenza lo stile di vita, sia a livello relazionale, sia a livello emotivo e concreto rispetto agli adempimenti dei compiti vitali. Come evidenziato nelle anticipazioni depositate in Tribunale in data 09 Aprile 2024, risulta indispensabile un percorso psicoterapeutico per la minore , gravata da nuclei Per_1 traumatici derivanti dall'esperienza di abuso e violenza subita da parte del GN . La CP_2
minore è caratterizzata da SInificativi nuclei traumatici che la ragazzina è necessario che elabori, allentando le profonde angosce in lei presenti e che tanto la influenzano nel percorso vitale. Anche
risulta, in maniera diversa dalla sorella, gravata da fatiche e tensioni profonde, essendo Per_2
caratterizzata da SInificative ambivalenze che la portano a percepire ciò che è capitato e che le capita in maniera oscillatoria in termini di ansia e paura ed in termini di svalutazione e squalifica, aspetti che la minore mette in atto al fine di allentare l'angoscia in lei presente.
Rispetto ai sostegni necessari al nucleo, in accordo con il Servizio Sociale e a seguito dell'anticipazione inviata dalla scrivente all'Ill.mo Giudice, si ritiene debba essere attivata e mantenuta una educativa domiciliare presso l'ambito materno allorquando la IG incontra le minori. Si ritiene di confermare le indicazioni proposte nell'istanza inviata in data 09-05-24 all'Ill.mo Giudice e che si ritiene debbano essere mantenute: ➢ Si conferma il rischio psico evolutivo per le minori che necessitano, allorquando si trovano in compagnia della madre, di monitoraggio e protezione. Contestualmente, la IG necessita di una guida e di un sostegno, sia a livello personale, sia a livello educativo. In assenza di tale supporto non si ravvedono, nella IG funzioni genitoriali positive e costruttive per le figlie. La IG, pur provando sincero affetto ed attaccamento nei confronti delle figlie, mostra di non riuscire a mettere in campo sufficienti risorse atte a riconoscere e a sintonizzarsi con i bisogni emotivi delle stesse;
è molto autocentrata e vive le figlie come supportive rispetto a se stessa. Emerge, nella IG, la chiara incapacità di porre, alle minori, limiti e regole e tale fragilità ha esposto ad un profondo e pericoloso rischio che Per_1
ha determinato nella ragazzina nuclei traumatici e di angoscia profonda. Per tali motivi, per quanto riguarda gli incontri madre-figlie, si considera possa essere mantenuta l'indicazione espressa nell'istanza inviata. E' indispensabile che la IG venga affiancata, durante i momenti di incontro con le figlie, da un'educativa domiciliare, avendo ella dimostrato di non essere in grado di agire una genitorialità adeguata. La CTU scrivente ha provveduto a richiedere all'assistente sociale l'eventuale disponibilità del Servizio che ha rilevato la possibilità di attivare un progetto di educativa su indicazione del Tribunale. - Si richiede dunque che possa essere attivata, nel contesto materno, una educativa domiciliare allorquando le minori si trovano con la madre. Scopo dell'educativa è, sia il monitoraggio della gestione delle minori da parte della IG, sia il sostegno educativo/genitoriale alla donna indispensabile.
Al fine di agevolare l'attivazione dell'educativa, si ritiene opportuno che la IG trascorra con entrambe le minori, dall'uscita da scuola di , ore 16,30 circa, (la IG dovrà andare a Per_2 prendere le figlie in compagnia dell'educatore dedicato) fino alle ore 18,30 circa. Si ritiene indispensabile che le minori non vengano separate e che permangano insieme presso la IG CP_1 con la presenza dell'educatore che potrà con loro e con la IG svolgere alcune attività. - Al momento risulta, tra le due sorelle, quella più influenzabile, è dunque indispensabile che la Per_2 ragazzina non venga lasciata dai nonni materni in assenza dell'educatore, separandola dalla sorella
. Visto l'atteggiamento espulsivo dei nonni nei confronti di , vi è il rischio di una Per_1 Per_1
silente richiesta di coalizione della nipote con loro, vicinanza che potrebbe indurre nella sorella minore un'alleanza, antitetica all'unione tra le due sorelle. - Rispetto ai nonni materni, gli stessi, in particolare il nonno, ma anche la nonna che non è in grado di limitare il risentimento profondo e l'astio del marito nei confronti di , hanno chiarificato l'atteggiamento espulsivo ed Per_1
escludente nei confronti della nipote maggiore;
arrivando a proporre modalità verbalmente e concretamente punitive nei confronti della ragazzina. Il nonno, non consapevole, né disponibile a comprendere il momento vitale della nipote, ma anche le fatiche emotive che la stessa vive, si pone in posizione perentoria e rigida nei confronti della ragazzina che rifiuta, proponendo alla stessa responsabilità ed accuse respingenti e svilenti, non limitando, insieme alla nonna ed alla IG
, le considerazioni negative e sgradevoli nei confronti del GN , anche dinnanzi CP_1 Parte_1
alle minori. Per tali motivi risulta indispensabile che gli eventuali momenti di incontro tra le minori ed i nonni, vengano monitorati dall'educatore, il cui compito sarà anche di tutelare e proteggere le ragazzine ed eventualmente allontanarle nel momento in cui verranno attivate alleanze negative e distruttive tra i nonni stessi e la IG, in opposizione diretta alla minore o indirettamente Per_1
al padre delle ragazze.”
Il Collegio ritiene di condividere la considerazioni del CTU (condivise anche dal CTP del ricorrente,
dott.ssa ) che si caratterizzano per l'approfondimento scientifico e la coerenza delle Per_5
argomentazioni svolte, ed alla luce di quanto sopra riportato, afferma la sussistenza dei presupposti per l'affidamento esclusivo rafforzato al padre, SI. , ai sensi dell'art. 337 quater terzo Parte_1
comma c.c. delle minori e a causa della non adeguata consapevolezza della madre Per_1 Per_2
rispetto alle necessità delle minori, alle loro fragilità ed ai loro bisogni;
il ricorrente di contro, è il genitore che maggiormente è in grado di comprendere le necessità delle figlie;
tale affidamento pertanto è quello maggiormente aderente alle eSIenze ed ai bisogni delle minori stesse.
In punto collocazione e residenza delle minori è fondata la domanda del ricorrente di collocazione e residenza prevalente presso di sé; pertanto si dispone che le minori abbiano collocazione e residenza principale con il padre, SI. , cui va assegnata la casa coniugale sita in Torino, in Via delle Parte_1
Pervinche n. 40, assegnando il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente sentenza alla resistente, SI.ra , per allontanarsi dalla casa coniugale e reperire una diversa soluzione abitativa. CP_1
Viene disposta in questa sede la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi
Sociali e della età evolutiva, anche rispetto all'attivazione, nel contesto materno, di Controparte_3
un'educativa domiciliare allorquando la madre incontra le figlie, sia per il monitoraggio della gestione delle minori, che per il sostegno educativo e genitoriale alla madre, nonché per l'avvio di un percorso,
seppur per diversi bisogni di trattamento, di tipo psicoterapeutico per entrambe le minori.
In punto visite madre – figlie, le stesse si svolgeranno, compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extra scolastiche delle figlie, nei giorni di martedì e giovedì dalle 16.30 e sino alle 18.30, presso il domicilio della SI.ra , alla presenza di un educatore, senza che le minori vengano separate, ma CP_1
che rimangano insieme con la resistente e l'educatore. Si rimanda alla prudente valutazione dei
Servizi incaricati, un eventuale graduale e futuro ampliamento degli incontri madre – figlie, ma solo a seguito di un'attenta osservazione e valutazione dell'andamento degli incontri e del benessere delle minori. Attese le osservazioni della CTU in merito alle dinamiche famigliari riscontrate all'interno del nucleo famigliare composto dai nonni materni, si ritiene che anche eventuali momenti di incontro tra le minori ed i nonni materni debbano essere monitorati dall'educatore. Quanto ai periodi di vacanza scolastica delle minori si ritiene opportuno prevedere che le stesse trascorrano almeno due settimane consecutive con i nonni paterni e tre settimane, di cui due consecutive ed una disgiunta,
con il padre.
Il contributo al mantenimento delle figlie:
È fondata la domanda del ricorrente, stante la modifica delle modalità di affidamento delle minori e la loro collocazione presso il padre, di revoca del contributo al mantenimento delle figlie (che il ricorrente versava alla resistente, come stabilito dalla sentenza di divorzio del 5.9.2023, pari all'importo di 600 euro mensili – 300,00 euro per ogni GL)
Premesso che ciascun genitore deve provvedere alle eSIenze delle figlie quando le tiene con sé - in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza delle minori presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico della resistente un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento delle figlie che pare equo quantificare in € 400,00 euro mensili (200
euro a GL) , oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo. Si ritiene tale somma adeguata alla capacità contributiva della ricorrente (la quale non ha prodotto la documentazione richiesta dall'art 473 bis 12 terzo comma c.p.c, ma neppure si è opposta alla richiesta di contributo al mantenimento avanzata dal ricorrente). L'Assegno Unico sarà percepito al 100% dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste integralmente a carico della convenuta;
esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
Fase studio € 860,00
Fase introduttiva € 650,00
Fase istruttoria € 905,00
Fase decisoria € 1.460,00
Totale € 3.875,00.
Le spese di CTU, come liquidate con provvedimento a parte, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visto l'art. 473-bis. e ss c.p.c., in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio: affida le figlie minori e in via esclusiva rafforzata al padre, SI. , con Per_1 Per_2 Parte_1
collocazione e residenza prevalente presso il padre;
assegna la casa coniugale sita in Torino, Via delle Pervinche n. 40, e gli arredi che la compongono al padre, SI. , assegnando il termine di giorni 60 dalla pubblicazione della presente sentenza Parte_1
alla resistente, SI.ra , per allontanarsi dalla casa coniugale e reperire una diversa soluzione CP_1
abitativa. revoca a far data dal deposito del ricorso (novembre 2023) l'obbligo per il SI. di Parte_1
contribuire al mantenimento delle figlie minori e . Per_1 Per_2
dispone che la SI.ra incontri le minori e nei giorni di martedì e giovedì dalle CP_1 Per_1 Per_2
16.30 e sino alle 18.30, presso il domicilio della SI.ra , alla presenza di un educatore. CP_1
dispone che per i periodi di vacanza scolastica delle minori che le stesse trascorrano almeno due settimane consecutive con i nonni paterni e tre settimane, di cui due consecutive ed una disgiunta, con il padre. dispone che le minori e incontrino i nonni materni alla presenza di un educatore;
Per_1 Per_2 dispone che la SI.ra corrisponda al SI. per il mantenimento delle figlie CP_1 Parte_1
l'assegno periodico di € 400,00 (200,00 euro a GL) annualmente rivalutabile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, richiamandosi al riguardo il protocollo d'intesa del 15.03.2016 tra Tribunale Ordinario e Ordine degli Avvocati di Torino;
dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e Controparte_4
attraverso tutti gli interventi ritenuti necessari, in particolare anche rispetto
[...]
all'attivazione, nel contesto materno, di un'educativa domiciliare allorquando la madre incontra le figlie, sia per il monitoraggio della gestione delle minori, che per il sostegno educativo e genitoriale alla madre, nonché per l'avvio di un percorso, seppur per diversi bisogni di trattamento, di tipo psicoterapeutico per entrambe le minori.
dichiara tenuta e condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 3.875,00 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come
[...]
per legge. pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di CTU, che vengono liquidate con separato decreto.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
8.11.2024 .
Il Giudice Relatore Il Presidente
Chantal Dameglio Alberto Tetamo
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