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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA DEL 22.05.2025
Il giudice onorario lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
Visto l'art.281 sexies c.p.c.
Decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., avvenuta con deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2377 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donella Sacco presso il cui studio in San Pietro Apostolo alla Via Garibaldi n.
138b elettivamente domicilia
ATTORE
E
( P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fuscà ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia alla Via Cilea n.11.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale , l' per ottenere il CP_1 risarcimento dei danni, materiali e fisici, subiti in occasione del sinistro avvenuto il 4.11.2019 alle ore 9,00 circa, quando , alla guida dell'autovettura
Ford Fiesta trg DE 455SG di sua proprietà , percorrendo la S.S. 19 delle Calabrie in direzione San Pietro Apostolo , all'altezza della Km. 6+ 750, veniva colpito da
1 una grossa cima che si staccava da un albero ad alto fusto , piantato lungo il margine della carreggiata e non ad eguatamente manutenuto.
A sostegno della domanda ha dedotto: 1) che a seguito dell'occorso l'autovettura, ha subito danni alla quasi totalità del veicolo con riguardo alla parte della carrozzeria per un totale di € 6.417,20 per come documentato dal preventivo rilasciato dall'Autocarrozzeria ES;
2) che sul luogo intervenivano anche i sanitari del 118, il quale accertavano delle contusioni riportate dal e lo Pt_1 consigliavano di sottoporsi ad ulteriori accertamenti presso struttura ospedaliera;
3) che giunto presso il Presidio Ospedaliero di IA LI , gli veniva diagnosticato “trauma contusivo avambraccio dx” con prognosi di “5 gg SC”.
Veniva, poi, sottoposto ad esame ortopedico, all'esito del quale si diagnosticava
“trauma contusivo importante a vambraccio dx ed in misura minore polso dx. Si evidenzia piccola tumefazione da edema al 3° medio dell'avambraccio dx sul lato radiale” e si consigliava “riposo articolare”,
Evidenziata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della convenuta, quale ente proprietario della strada, l'attore ha chiesto “- accertarsi e dichiararsi, per la causale di cui in narrativa, la totale responsabilità dell'
[...]
nella produzione dell'evento dannoso per cui è Controparte_2 causa e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. della Parte_1 somma di € 6.417,20, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei dan ni subiti dall'autovettura Ford FIESTA targata DE455SG di sua proprietà, nonché al risarcimento degli ulteriori danni derivati all'attore a causa delle lesioni subite, nella diversa componente di danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, da quantificarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario difensore .
1.2. si costituiva l' contestando la propria responsabilità, ritenendo CP_1 che la strada in questione non presentava alcuna insidia o anomalia , in condizioni metereologiche buone e che, pertanto, nessuna negligenza o responsabilità poteva addebit arsi al custode. Eccepiva inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che la pianta da cui si era staccato il ramo che aveva colpito l'autovettura di parte istante , faceva parte di un albero posto al di fuori della carreggiata, pian tumato ed interrato su fondo frontista ed
2 appartenente pertanto al proprietario del terreno . In particolare sosteneva che l'albero risultava essere ubicato nella particella n. 11 e n. 347 del Foglio di mappa 004 del Comune di Tiriolo, sul la quale non aveva alcuna CP_1 competenza o possibilità di intervento . Ha eccepito, inoltre, l'esclusione del nesso di causalità per la ricorrenza del caso fortuito, essendo la caduta della cima dell'albero avvenuta in modo improvviso e imprevedibile, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
1.3. Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi indicati sia da parte attrice che da parte convenuta ed era altresì disposta consulenza tecnica medico/legale.
2. Nel merito della domanda, si osserva quanto segue:
Preliminarmente, occorre rilevare che priva di fondamento risulta essere l'eccezione sollevata da parte convenuta , con cui ha negato la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa per essere l'albero di proprietà privata, atteso che per come è emerso dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi si evince che la grossa cima abbattutasi sull'autovettura dell'attore si era stac cata da un albero posto nell'immediatezza della carreggiata . A riguardo la teste
[...]
escussa all'udienza del 24.10.2022 su espressa domanda dell'avv. di Tes_1 parte convenuta ha precisato che “ l'albero si trovava al di là del guard rail, al limite di questo, fuori dalla carreggiata. La circostanza, risulta altresì confermata dalle stesse foto prodotte da parte attrice e dal report fotografico della relazione dei Carabinieri della Stazione di Tiriolo, intervenuti sul luogo , da cui è possibile vedere l'albero spezzato , posto in prossimità del guard rail adiacente la carreggiata. A tal fine occorre rilevare che secondo quanto più volte affermato dalla Suprema Corte: “Le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine a esse latistanti devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della presunzione iuris tantum posta dall'art. 22 l. n. 2248 del 1865, allegato F, e, pe r effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada. In materia di responsabilità ex articolo
2051 c.c. la custodia esercitata da l proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori e Pa pertinenze. Per assicurare la sicurezza degli utenti, la quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l'obbligo di provvedere all a relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia, inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata
3 sussistente ai limiti della medesima (in terminis Cassazione civile s ez. III -
10/01/2017, n. 260; ma Cfr anche Cass. Civ. 28/11/1991, n. 12759; cfr. anche
Cass. Civ. 22/03/2013, n. 7336).
Tanto è sufficiente a configurare un obbligo di custodia in capo alla CP_3 convenuta, con conseguente applicabilità, al caso di speci e, dell'art. 2051 c.c.
Peraltro priva di alcun riscontro probatorio risulta la circostanza che detto albero insisteva sulla particella n. 11 e n. 347 del Foglio di mappa 004 del Comune di
Tiriolo, atteso che dal documento prodotto non si evidenziano né il n umero di particella né il foglio di mappa e nemmeno l'intestazione del terreno.
3. Quanto alla prova del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta al danneggiato l'onere di dimostrare che il danno si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione – potenzialmente lesiva – posseduta dalla cosa (e non anche la condotta commissiva ovvero omissiva del custode, che invece dovrebbe provare qualora si versasse in i potesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.), mentre spetta al custode dimostrare il fortuito: il nocumento deve essere stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o da un agente dannoso in essa presente, ancorchè proveniente dall'esterno. Resta dunqu e a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità (cfr, inter alia, Cass. 13.7.2011, n. 15389).
3.1. Se, dunque, la fattispecie in esame è riconducibile nell'alveo dell'art. 2051
c.c. non può revocarsi in dubbio, sotto il profilo dell'onere probatorio, che mentre l'attore ha dimostrato la sussistenza dell'evento e la sua riconducibilità alla cosa in custodia, parte convenuta non ha dato conto della sussistenza del caso fortuito quale evento imprevisto ed imprevedibile, non conosciuto né eliminabile.
Al contrario, risulta dimostrato che il tratto di strada in questione fosse teatro di eventi analoghi a quello per cui è causa (Cfr. dichiarazioni rese dai testi
[...]
e ), che gli stessi erano stati più volte denunciati Tes_2 Testimone_3
(Cfr. dichiarazioni e Ing. ) e che, addirittura, Tes_2 Tes_3 Tes_4
l'albero fosse contrassegnato da un bollino rosso che ne segnalava la pericolosità
(Cfr. dichiarazione rese dal teste . Tes_2
4 Elementi questi che, appare evidente, convergono ad escludere il caso fortuito quale unica esimente idonea a sollevare l' dalla responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c.
3.2. Ove anche si volesse ritenere che l'albero fosse piantato in un'area sottratta alla custodia dell' ciò non varrebbe comunque ad esimere quest'ultima CP_1 da una responsabilità per i fatti di causa, non potendo comunque prescindersi da un suo obbligo di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Obbligo, quest'ultimo, sancito, nello specifico, dagli artt. 14 D.lgs. n. 285/1992
e 2, lett. f) D.lgs. n. 143/1994, a norma dei quali è dovere primario dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (e dell' in relazione CP_1 alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantire la sicurezza della circolazione stradale, e quindi adottare le opere ed i provvedimenti necessari ad eliminare eventuali situazioni di pericolo ed evitare il verificarsi di eventi lesivi.
In tal senso si espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, tra le cui pronunce si legge:
“L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzi one di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada
e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043
c.c., l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza d'una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, n é adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione (fattispecie relativa all'infortunio occorso al conducente di un veicolo colpito da un ramo mentre costeggiava un fondo scosceso di proprietà di un Istituto)” . (Cassazione civile sez. III, 22/10/2014, n.22330)
3.3. Posto quanto precede, deve concludersi per la res ponsabilità ex art. 2051
c.c. dell' convenuta in relazione al sinistro per cui è causa. CP_1
4. Così affermata la responsabilità di parte conven uta, deve scrutinarsi la domanda risarcitoria in relazione al quantum debeatur.
È stato domandato da il risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 derivati all'autovettura di sua proprietà, nonchè quelli subiti alla sua persona e quelli relativi alle spese mediche affrontate.
5 4.1. Innanzitutto, dalle deduzioni difensive di parte attrice e dalla documentazione in atti è emerso che il costo necessario per procedere alla riparazione dell'autovettura ammonta ad € 6.417,20 come da preventivo prodotto Part e redatto dall'CA . Sul punto, non può trascurarsi di osservare l'orientamento della Suprema Corte che, con riguardo al preventivo di spesa, ha ritenuto che lo stesso assume valore di prova ove corroborato dal listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio e dalle fotografie del veicolo danneggiato (Cfr,
Cassazione civile sez. III - 28/11/2013, n. 26693).
Ora, nel caso di specie, risultano prodotti in atti tanto il listino prezzi (All.1 alle memorie istruttorie) quanto le foto del vei colo danneggiato (All.4 all'atto di citazione).
Deve altresì considerarsi che il costo delle riparazioni non può ritenersi eccessivo, ove si rilevano le ottime condizioni del mezzo ante sinistro (quali risultanti dalle fotocromie e dal certificato di revisione - All.5 e All.3 alle memorie istruttorie) e la circostanza che l'autovettura, nonostante la data di immatricolazione, avesse percorso pochi chilometri (Cfr. All.6 alle memorie istruttorie), rendono evidente il diritto dell'attore ad ottenere il risarc imento in forma specifica, essendo ben lungi, nello specifico, quell'ingiusta locupletazione del danneggiato che l'art. 2058 co. 2 mira ad evitare.
4.2. Quanto ai danni riguardanti la persona, dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa, emerge un danno alla salute riportato dal sig. secondo Pt_1 quanto riferito dal CTU.
In particolare, dalla consulenza tecnica esperita, logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, neanche contestata dalle parti, onde non vi sono ragioni per discostarsene, emerge che, in conseguenza del sinistro, ha Parte_1 subito un “Trauma contusivo avambraccio e spalla dx ”. Tali lesioni sono compatibili con i meccanismi letiferi che si evincono dagli atti processuali per cui sussiste il nesso di causalità, secondo la criteriologia medico legale, tra l'evento lesivo e le lesioni riportate;
Per effetto di tali lesioni l'attore ha patito:
a) un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 10;
b) un periodo di invalidità temporanea parzial e, valutabile nella misura del 50%, per un periodo di giorni 55.
Secondo la valutazione del CTU l 'attore non ha riportato postumi permanenti invalidanti.. e le lesioni di cui in diagnosi non producono ripercussioni sulla
6 capacità psico fisica riguardanti le comuni abitudini di vita e dinamico relazionali.
Relativamente alla quantificazione del danno biologico patito, trovano applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 .
Pertanto, il danno biologico , relativo all'inabilità temporanea, non avendo riscontrato il CTU nessuna lesioni che abbia comportato postumi permanenti invalidanti, deve riconoscersi un importo complessivo di euro 4.312,50 a cui devono aggiungersi euro 204,00 per le spese mediche ,ritenute congrue dal
CTU, per un totale complessivo di € 4.516,50.
4.3. Concludendo l' dovrà essere condannata al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti da , da quantificarsi nella Parte_1 complessiva somma di € 10.933,70 (di cui € 6.417,20 per danno alla vettura, € 204,00 per spese mediche ed € 4.312,50 per danno alla persona)
5. Sui predetti importi devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto no nché la rivalutazione monetaria.
Questo giudice aderisce al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente della obbligazione del risarcimento del danno e possono essere rico nosciuti dal giudice anche d'ufficio e perfino in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. civ. n .
975 del 2007, n. 18653 del 2004, n. 13666 del 2003, n. 12234 del 1998, n. 8529 del 1997, n. 198 del 1989, n. 2278 del 1988).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Si precisa che la liquidazione delle spese processual i avviene, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunci ando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento, in favore di della somma di euro 10.933,70 Parte_1 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'infortunio
7 (04.11.2019) e rivalutata anno per anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
2) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio in capo ad in persona del legale rappresentante p.t. con condanna a CP_1 rifondere parte attrice delle somme che quest'ultima avesse corrisposto al consulente tecnico nelle more del giudizio;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi euro 2.777,00 di cui euro 237,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c. nei confronti de l procuratore antistatario.
Così deciso in Catanzaro, 22.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
8
Il giudice onorario lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti
Visto l'art.281 sexies c.p.c.
Decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, a seguito discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., avvenuta con deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2377 del RGAC dell'anno 2020 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente
TRA
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Donella Sacco presso il cui studio in San Pietro Apostolo alla Via Garibaldi n.
138b elettivamente domicilia
ATTORE
E
( P.I. , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Fuscà ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia alla Via Cilea n.11.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da verbali ed atti di causa
FATTO E DIRITTO
1.1.Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale , l' per ottenere il CP_1 risarcimento dei danni, materiali e fisici, subiti in occasione del sinistro avvenuto il 4.11.2019 alle ore 9,00 circa, quando , alla guida dell'autovettura
Ford Fiesta trg DE 455SG di sua proprietà , percorrendo la S.S. 19 delle Calabrie in direzione San Pietro Apostolo , all'altezza della Km. 6+ 750, veniva colpito da
1 una grossa cima che si staccava da un albero ad alto fusto , piantato lungo il margine della carreggiata e non ad eguatamente manutenuto.
A sostegno della domanda ha dedotto: 1) che a seguito dell'occorso l'autovettura, ha subito danni alla quasi totalità del veicolo con riguardo alla parte della carrozzeria per un totale di € 6.417,20 per come documentato dal preventivo rilasciato dall'Autocarrozzeria ES;
2) che sul luogo intervenivano anche i sanitari del 118, il quale accertavano delle contusioni riportate dal e lo Pt_1 consigliavano di sottoporsi ad ulteriori accertamenti presso struttura ospedaliera;
3) che giunto presso il Presidio Ospedaliero di IA LI , gli veniva diagnosticato “trauma contusivo avambraccio dx” con prognosi di “5 gg SC”.
Veniva, poi, sottoposto ad esame ortopedico, all'esito del quale si diagnosticava
“trauma contusivo importante a vambraccio dx ed in misura minore polso dx. Si evidenzia piccola tumefazione da edema al 3° medio dell'avambraccio dx sul lato radiale” e si consigliava “riposo articolare”,
Evidenziata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della convenuta, quale ente proprietario della strada, l'attore ha chiesto “- accertarsi e dichiararsi, per la causale di cui in narrativa, la totale responsabilità dell'
[...]
nella produzione dell'evento dannoso per cui è Controparte_2 causa e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. della Parte_1 somma di € 6.417,20, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei dan ni subiti dall'autovettura Ford FIESTA targata DE455SG di sua proprietà, nonché al risarcimento degli ulteriori danni derivati all'attore a causa delle lesioni subite, nella diversa componente di danno patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, da quantificarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario difensore .
1.2. si costituiva l' contestando la propria responsabilità, ritenendo CP_1 che la strada in questione non presentava alcuna insidia o anomalia , in condizioni metereologiche buone e che, pertanto, nessuna negligenza o responsabilità poteva addebit arsi al custode. Eccepiva inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che la pianta da cui si era staccato il ramo che aveva colpito l'autovettura di parte istante , faceva parte di un albero posto al di fuori della carreggiata, pian tumato ed interrato su fondo frontista ed
2 appartenente pertanto al proprietario del terreno . In particolare sosteneva che l'albero risultava essere ubicato nella particella n. 11 e n. 347 del Foglio di mappa 004 del Comune di Tiriolo, sul la quale non aveva alcuna CP_1 competenza o possibilità di intervento . Ha eccepito, inoltre, l'esclusione del nesso di causalità per la ricorrenza del caso fortuito, essendo la caduta della cima dell'albero avvenuta in modo improvviso e imprevedibile, chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
1.3. Nel corso dell'istruttoria venivano escussi i testi indicati sia da parte attrice che da parte convenuta ed era altresì disposta consulenza tecnica medico/legale.
2. Nel merito della domanda, si osserva quanto segue:
Preliminarmente, occorre rilevare che priva di fondamento risulta essere l'eccezione sollevata da parte convenuta , con cui ha negato la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa per essere l'albero di proprietà privata, atteso che per come è emerso dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi si evince che la grossa cima abbattutasi sull'autovettura dell'attore si era stac cata da un albero posto nell'immediatezza della carreggiata . A riguardo la teste
[...]
escussa all'udienza del 24.10.2022 su espressa domanda dell'avv. di Tes_1 parte convenuta ha precisato che “ l'albero si trovava al di là del guard rail, al limite di questo, fuori dalla carreggiata. La circostanza, risulta altresì confermata dalle stesse foto prodotte da parte attrice e dal report fotografico della relazione dei Carabinieri della Stazione di Tiriolo, intervenuti sul luogo , da cui è possibile vedere l'albero spezzato , posto in prossimità del guard rail adiacente la carreggiata. A tal fine occorre rilevare che secondo quanto più volte affermato dalla Suprema Corte: “Le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine a esse latistanti devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, in forza della presunzione iuris tantum posta dall'art. 22 l. n. 2248 del 1865, allegato F, e, pe r effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell'agibilità della strada. In materia di responsabilità ex articolo
2051 c.c. la custodia esercitata da l proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori e Pa pertinenze. Per assicurare la sicurezza degli utenti, la quale proprietaria delle strade pubbliche, ha l'obbligo di provvedere all a relativa manutenzione nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia, inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata
3 sussistente ai limiti della medesima (in terminis Cassazione civile s ez. III -
10/01/2017, n. 260; ma Cfr anche Cass. Civ. 28/11/1991, n. 12759; cfr. anche
Cass. Civ. 22/03/2013, n. 7336).
Tanto è sufficiente a configurare un obbligo di custodia in capo alla CP_3 convenuta, con conseguente applicabilità, al caso di speci e, dell'art. 2051 c.c.
Peraltro priva di alcun riscontro probatorio risulta la circostanza che detto albero insisteva sulla particella n. 11 e n. 347 del Foglio di mappa 004 del Comune di
Tiriolo, atteso che dal documento prodotto non si evidenziano né il n umero di particella né il foglio di mappa e nemmeno l'intestazione del terreno.
3. Quanto alla prova del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, spetta al danneggiato l'onere di dimostrare che il danno si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione – potenzialmente lesiva – posseduta dalla cosa (e non anche la condotta commissiva ovvero omissiva del custode, che invece dovrebbe provare qualora si versasse in i potesi di responsabilità ex art. 2043 c.c.), mentre spetta al custode dimostrare il fortuito: il nocumento deve essere stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o da un agente dannoso in essa presente, ancorchè proveniente dall'esterno. Resta dunqu e a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità ed assoluta eccezionalità (cfr, inter alia, Cass. 13.7.2011, n. 15389).
3.1. Se, dunque, la fattispecie in esame è riconducibile nell'alveo dell'art. 2051
c.c. non può revocarsi in dubbio, sotto il profilo dell'onere probatorio, che mentre l'attore ha dimostrato la sussistenza dell'evento e la sua riconducibilità alla cosa in custodia, parte convenuta non ha dato conto della sussistenza del caso fortuito quale evento imprevisto ed imprevedibile, non conosciuto né eliminabile.
Al contrario, risulta dimostrato che il tratto di strada in questione fosse teatro di eventi analoghi a quello per cui è causa (Cfr. dichiarazioni rese dai testi
[...]
e ), che gli stessi erano stati più volte denunciati Tes_2 Testimone_3
(Cfr. dichiarazioni e Ing. ) e che, addirittura, Tes_2 Tes_3 Tes_4
l'albero fosse contrassegnato da un bollino rosso che ne segnalava la pericolosità
(Cfr. dichiarazione rese dal teste . Tes_2
4 Elementi questi che, appare evidente, convergono ad escludere il caso fortuito quale unica esimente idonea a sollevare l' dalla responsabilità ex art. CP_1
2051 c.c.
3.2. Ove anche si volesse ritenere che l'albero fosse piantato in un'area sottratta alla custodia dell' ciò non varrebbe comunque ad esimere quest'ultima CP_1 da una responsabilità per i fatti di causa, non potendo comunque prescindersi da un suo obbligo di garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Obbligo, quest'ultimo, sancito, nello specifico, dagli artt. 14 D.lgs. n. 285/1992
e 2, lett. f) D.lgs. n. 143/1994, a norma dei quali è dovere primario dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito (e dell' in relazione CP_1 alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario) garantire la sicurezza della circolazione stradale, e quindi adottare le opere ed i provvedimenti necessari ad eliminare eventuali situazioni di pericolo ed evitare il verificarsi di eventi lesivi.
In tal senso si espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, tra le cui pronunce si legge:
“L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzi one di essi, ha tuttavia l'obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada
e, in caso affermativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e 2043
c.c., l'ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza d'una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, n é adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione (fattispecie relativa all'infortunio occorso al conducente di un veicolo colpito da un ramo mentre costeggiava un fondo scosceso di proprietà di un Istituto)” . (Cassazione civile sez. III, 22/10/2014, n.22330)
3.3. Posto quanto precede, deve concludersi per la res ponsabilità ex art. 2051
c.c. dell' convenuta in relazione al sinistro per cui è causa. CP_1
4. Così affermata la responsabilità di parte conven uta, deve scrutinarsi la domanda risarcitoria in relazione al quantum debeatur.
È stato domandato da il risarcimento del danno patrimoniale Parte_1 derivati all'autovettura di sua proprietà, nonchè quelli subiti alla sua persona e quelli relativi alle spese mediche affrontate.
5 4.1. Innanzitutto, dalle deduzioni difensive di parte attrice e dalla documentazione in atti è emerso che il costo necessario per procedere alla riparazione dell'autovettura ammonta ad € 6.417,20 come da preventivo prodotto Part e redatto dall'CA . Sul punto, non può trascurarsi di osservare l'orientamento della Suprema Corte che, con riguardo al preventivo di spesa, ha ritenuto che lo stesso assume valore di prova ove corroborato dal listino prezzi relativo ai pezzi di ricambio e dalle fotografie del veicolo danneggiato (Cfr,
Cassazione civile sez. III - 28/11/2013, n. 26693).
Ora, nel caso di specie, risultano prodotti in atti tanto il listino prezzi (All.1 alle memorie istruttorie) quanto le foto del vei colo danneggiato (All.4 all'atto di citazione).
Deve altresì considerarsi che il costo delle riparazioni non può ritenersi eccessivo, ove si rilevano le ottime condizioni del mezzo ante sinistro (quali risultanti dalle fotocromie e dal certificato di revisione - All.5 e All.3 alle memorie istruttorie) e la circostanza che l'autovettura, nonostante la data di immatricolazione, avesse percorso pochi chilometri (Cfr. All.6 alle memorie istruttorie), rendono evidente il diritto dell'attore ad ottenere il risarc imento in forma specifica, essendo ben lungi, nello specifico, quell'ingiusta locupletazione del danneggiato che l'art. 2058 co. 2 mira ad evitare.
4.2. Quanto ai danni riguardanti la persona, dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa, emerge un danno alla salute riportato dal sig. secondo Pt_1 quanto riferito dal CTU.
In particolare, dalla consulenza tecnica esperita, logica nel suo sviluppo e coerente nei risultati, neanche contestata dalle parti, onde non vi sono ragioni per discostarsene, emerge che, in conseguenza del sinistro, ha Parte_1 subito un “Trauma contusivo avambraccio e spalla dx ”. Tali lesioni sono compatibili con i meccanismi letiferi che si evincono dagli atti processuali per cui sussiste il nesso di causalità, secondo la criteriologia medico legale, tra l'evento lesivo e le lesioni riportate;
Per effetto di tali lesioni l'attore ha patito:
a) un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 10;
b) un periodo di invalidità temporanea parzial e, valutabile nella misura del 50%, per un periodo di giorni 55.
Secondo la valutazione del CTU l 'attore non ha riportato postumi permanenti invalidanti.. e le lesioni di cui in diagnosi non producono ripercussioni sulla
6 capacità psico fisica riguardanti le comuni abitudini di vita e dinamico relazionali.
Relativamente alla quantificazione del danno biologico patito, trovano applicazione le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2024 .
Pertanto, il danno biologico , relativo all'inabilità temporanea, non avendo riscontrato il CTU nessuna lesioni che abbia comportato postumi permanenti invalidanti, deve riconoscersi un importo complessivo di euro 4.312,50 a cui devono aggiungersi euro 204,00 per le spese mediche ,ritenute congrue dal
CTU, per un totale complessivo di € 4.516,50.
4.3. Concludendo l' dovrà essere condannata al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni subiti da , da quantificarsi nella Parte_1 complessiva somma di € 10.933,70 (di cui € 6.417,20 per danno alla vettura, € 204,00 per spese mediche ed € 4.312,50 per danno alla persona)
5. Sui predetti importi devono essere riconosciuti gli interessi derivanti dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto no nché la rivalutazione monetaria.
Questo giudice aderisce al costante insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente della obbligazione del risarcimento del danno e possono essere rico nosciuti dal giudice anche d'ufficio e perfino in grado d'appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. civ. n .
975 del 2007, n. 18653 del 2004, n. 13666 del 2003, n. 12234 del 1998, n. 8529 del 1997, n. 198 del 1989, n. 2278 del 1988).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Si precisa che la liquidazione delle spese processual i avviene, sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 55/2014 aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del
13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunci ando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento, in favore di della somma di euro 10.933,70 Parte_1 oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'infortunio
7 (04.11.2019) e rivalutata anno per anno secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI);
2) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio in capo ad in persona del legale rappresentante p.t. con condanna a CP_1 rifondere parte attrice delle somme che quest'ultima avesse corrisposto al consulente tecnico nelle more del giudizio;
3) condanna in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento delle spese di lite in favore di , che liquida in Parte_1 complessivi euro 2.777,00 di cui euro 237,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge con distrazione ex art 93 c.p.c. nei confronti de l procuratore antistatario.
Così deciso in Catanzaro, 22.05.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Maura Fragale
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