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Articolo 5 della Legge 7 febbraio 1992, n. 140
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Legge 7 febbraio 1992, n. 140
Articolo 5 della Legge 7 febbraio 1992, n. 140
Versione
21 febbraio 1992
Art. 5. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1992
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