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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 25/11/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N° 3029/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott.ssa EN IE, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile di 2° grado iscritta al n° 3029 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa in forza di mandato allegato alla comparsa in riassunzione, con poteri disgiunti, dall'avv. Angela Labanca (C.F. C.F._2
) e dall'avv. Marco Capucci (C.F. entrambi del Foro di
[...] CodiceFiscale_3
Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Bologna, Piazza dei Martiri n.3; PEC: - attrice Email_1
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
corrente in F. Accursio, 45 Forlì PI rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Carlo Spagnoli (c.f. ; PEC: C.F._4
) e NA RR (c.f. Email_2
; PEC: ), giusta delega C.F._5 Email_3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Forlì, Via Bruni, 2 - convenuta
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_6 ivi residente in [...]. – convenuto contumace
CONCLUSIONI: CON NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART 127 TER C.P.C depositate in data 15/10/2025, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione avversaria respinta e disattesa, in ottemperanza ai principi di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, 3° Sezione Penale, n. 8968/2020; accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c. di , nonché, ex art. 2049 c.c. della società Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, per il reato Controparte_1 commesso da a danno di per cui è causa, danni da Controparte_2 Parte_2 quantificarsi complessivamente nell'importo di € 5.000,00.= e/o nella diversa eventuale minore misura, oggetto di determinazione in corso di causa, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, rappresentate dalla minore età della all'epoca dei fatti, dalla Parte_1 qualità del (autista di mezzo pubblico di linea) dalle ripercussioni del fatto sulla CP_2 vita della , nonché dall'assenza di controllo dell' sull'operato Parte_1 Parte_3 degli autisti, condannandosi i convenuti, in solido tra loro al pagamento dell'eventuale altro importo dovuto a tale titolo (al netto della somma di € 4.000,00.= già corrisposta dal responsabile civile) ovvero confermandosi la somma già corrisposta. Il tutto, con liquidazione delle spese della fase avanti la Corte di Cassazione, a favore dello Stato (come da nota spese depositata nel relativo procedimento e di cui sub doc. 1) nonché con compensazione delle spese della fase di rinvio avanti la Corte d'Appello di Bologna e conseguente ripetizione a favore della di quanto corrisposto a tale titolo (pari a €. Parte_1
2.883,61=). Infine, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado.
Con “NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART 127 TER C.P.C., depositate il 15/10/2025, la società convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e reietta, Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la manifesta infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, dell'atto di citazione in riassunzione promosso da
e delle domande ivi contenute;
Parte_2
- In ogni caso e comunque, ad ogni titolo, accertata l'assenza di responsabilità in capo a
, respingere e rigettare tutte le domande di parte attrice in Controparte_1 riassunzione, per le ragioni esposte e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto, per carenza dei requisiti di legge e comunque di ammissibilità e procedibilità e di ogni altro presupposto per l'accoglimento delle stesse, con conseguente restituzione di tutte le somme già versate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì. In via subordinata:
- in denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, limitare le stesse nei limiti del certo e del provato e tenuto conto di quanto già ricevuto da controparte In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali 15%, oltre che dei precedenti giudizi e gradi. In via istruttoria Per quanto occorrer possa, si richiede, fermo l'onere probatorio non assolto incombente su controparte, l'ammissione delle istanze probatorie formulate in atti ed in particolare con le memorie n. 2 e 3 ex art. 171 ter cpc, da intendersi, per brevità, integralmente trascritte. Si contestano le produzioni avversarie, anche in quanto tardive. Con ogni più ampia riserva”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, iscritto a ruolo in data 15/11/2023 e ritualmente notificato, evocava in giudizio e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c. del
[...] primo, nonché ex art. 2049 c.c. della seconda, per il reato commesso da Controparte_2 ai danni di , ovvero il delitto di violenza sessuale aggravata di cui all'art. Parte_2
609-bis c.p., 609-septies c. 4 n 1), 3) c.p. e 61 n. 9 c.p.), domandando il risarcimento dei pregiudizi subiti nell'importo di € 5.000,00 e/o nella diversa somma oggetto di determinazione da parte della Corte, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, rappresentate dalla minore età della all'epoca dei fatti, dalla qualità del Parte_1 CP_2
(autista di mezzo pubblico di linea) dalle ripercussioni del fatto sulla vita della , Parte_1 nonché dall'assenza di controllo dell' sull'operato degli autisti, Parte_3 condannandosi i convenuti in solido tra loro al pagamento dell'eventuale altro importo dovuto a tale titolo (al netto della somma di € 4.000,00 già corrisposta dal responsabile civile).
L'attrice agiva in riassunzione, instaurando il presente giudizio, a seguito di declaratoria di incompetenza per valore pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna davanti a cui in origine la medesima aveva proposto un primo atto di riassunzione dopo il parziale annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione della sentenza penale della Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la penale responsabilità del già accertata in primo grado dalla sezione penale del Tribunale di Forlì, CP_2 riformando le statuizioni civili del giudice di prime cure limitatamente al capo riguardante la responsabilità della società convenuta in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049
c.c., ritenuta insussistente dal giudice del gravame. Parte attrice, in particolare, sosteneva l'avvenuta caducazione degli effetti preclusivi dovuti alla mancata impugnazione del capo civile della sentenza penale di appello relativo al quantum risarcitorio, in virtù dell'annullamento del capo relativo alla sussistenza della responsabilità indiretta a carico della società convenuta, chiedendo un'ulteriore somma, a suo dire più adeguata all'entità dei pregiudizi subiti a causa del delitto commesso a suo danno. La società convenuta si costituiva in data 08/02/2024, argomentando nel senso della inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto e in diritto delle domande avversarie, sia sull'an debeatur in relazione alla sussistenza della propria responsabilità ex art. 2049 c.c., chiedendo la restituzione della somma a suo tempo corrisposta, sia in via subordinata sul quantum richiesto in aggiunta alla somma liquidata in sede penale, sul cui ammontare parte convenuta asseriva l'avvenuta formazione del giudicato per omessa impugnazione.
In data 12/06/2024, il G.I. dichiarava la contumacia del convenuto CP_2
e, con ordinanza depositata in data 26/06/2024, disponeva l'acquisizione dei
[...] fascicoli d'ufficio dei procedimenti penali R.G. 1708/2014 Tribunale di Forlì, Sezione
Penale, e R.G. App. 1912/2017 Corte d'Appello di Bologna;
con ordinanza depositata in data 21/01/2025 lo stesso G.I., ritenendo la causa matura per la decisione senza ulteriore istruttoria, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c, disponendone la sostituzione con il deposito di brevi note scritte.
* * * * * * * *
La domanda attorea di accertamento della fondatezza della responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. in capo alla società convenuta per il fatto illecito di rilevanza penale commesso dal sig. merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di cui CP_2
appresso.
In primo luogo, sulla scorta dei fascicoli dei procedimenti penali R.G. 1708/2014
Tribunale di Forlì, Sezione Penale, e R.G. App. 1912/2017 Corte d'Appello di Bologna acquisiti al processo, e della documentazione versata in atti, occorre ricapitolare gli elementi fattuali della controversia che ha dato luogo al presente giudizio.
La sezione penale della Corte di Appello di Bologna, con sentenza divenuta irrevocabile in data 17/11/2019 (cfr. doc. allegato alla 3° memoria ex 171-ter c.p.c. di parte convenuta), pur riformando la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì n. 1202/2015
(cfr. doc n° 2 di parte attrice) sul punto del trattamento sanzionatorio, ha definitivamente accertato la responsabilità penale dell'odierno convenuto , dichiarato Controparte_2
contumace, per il delitto di violenza sessuale continuata e pluriaggravata, con l'attenuante della particolare tenuità del fatto prevalente sulle contestate aggravanti, ai danni di due giovani passeggere dell'autobus di linea dallo stesso condotto, fra cui l'odierna attrice , minorenne all'epoca dei fatti, essendo la condotta illecita nei confronti di Parte_2
quest'ultima consistita nel costringerla, in qualità – il soggetto agente - di conducente di autobus della linea urbana, a subire atti sessuali al momento della fermata al capolinea, in quanto “con azione repentina, l'afferrava per il braccio, e dopo averla tirata verso di lui le leccava il collo”, delitto consumato in Forlì ad inizio 2012; l'attrice, costituitasi parte civile nel succitato giudizio penale promosso a carico di innanzi al Tribunale Controparte_2 di Forlì (RG 1708/2014) per l'accertamento della sua responsabilità in ordine ai sopra citati reati di cui all'art. 609-bis c.p., 609-septies c. 4 n 1, 3 c.p. e 61 n. 9 c.p., agiva in giudizio anche il datore di lavoro dello stesso, nella sua qualità di responsabile civile, chiedendo al giudice di riconoscere una provvisionale e di affidare la liquidazione definitiva dei danni ad un separato giudizio. Celebrato il dibattimento, con sentenza n. 1202/2015 il Tribunale, riconosciuta la responsabilità penale di , condannava lo stesso, e in solido Controparte_2
l'odierna società convenuta, a titolo di civile responsabilità, al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice, che quantificava in via “equitativa e definitiva” in € 4.000,00, oltre spese legali, con sentenza provvisoriamente esecutiva (cfr. doc. n° 2 di parte attrice).
A seguito di appello interposto dalla il giudice penale del gravame, CP_1 con sentenza di appello n. 5797/2018, escludeva “la responsabilità civile della
[...]
” mentre confermava nel resto l'impugnata sentenza, anche nella parte Controparte_1 relativa alla quantificazione del danno, oggetto di appello incidentale proposto dalla parte civile, odierna parte attrice, rispetto a cui la Corte osservava: “sono infondate le impugnazioni delle parti civili in punto di quantificazione del danno”, quantificazione giudicata congrua dal Giudice di Appello : “…Per tali ragioni si reputa congrua ed Pt_4
equa la somma liquidata (…) dal giudice di primo grado” (si veda pag.7 della sentenza appello, doc. n° 4 di parte attrice).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione, avanzando Parte_2 quale unico motivo il seguente: “…ai sensi dell'art. 606 lettera b) ed e), Voglia annullare la sentenza impugnata in relazione al delitto di cui al capo B) dell'imputazione, per erronea applicazione dell'art. 40 c. 2 c.p. e degli artt. 2049 e 2054 c.c. e per manifesta illogicità della motivazione (…). Pertanto, si chiede alla Ecc.ma Corte di Cassazione di Voler annullare l'impugnata sentenza limitatamente al punto relativo all'esclusione del responsabile civile” (cfr. doc. n° 5 di parte attrice). Con sentenza n. 8968/2020, il Supremo
Collegio accoglieva tale esclusivo motivo annullando con rinvio al Giudice civile in grado d'Appello competente per valore. La Corte d'Appello di Bologna, nel conseguente giudizio di riassunzione, dichiarava con ordinanza n. 2516/2023 (cfr. doc. n° 2 di parte convenuta) la propria incompetenza per valore, rilevando, altresì, la definitività della sentenza della Corte
d'Appello di Bologna, sezione penale, in merito alla quantificazione dei danni in favore dell'odierna attrice.
Riassunti i termini della complessa vicenda giudiziaria che ha dato origine al presente giudizio, ormai irrevocabilmente accertata in sede penale la sussistenza del fatto di reato di cui si tratta in capo al conviene innanzi tutto trattare la questione inerente alla CP_2
ricorrenza della responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla società convenuta. La Suprema
Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza penale di secondo grado sul punto della responsabilità del datore di lavoro (cfr. doc. n° 1 di parte attrice), ha enunciato il principio di diritto secondo cui il nesso di occasionalità necessaria, che configura la responsabilità del datore di lavoro, deve essere ritenuto sussistente anche per gli illeciti perpetrati da un autista di autobus di linea durante i periodi di sosta a porte aperte, nel corso dei quali il personale è gravato da obblighi di vigilanza strettamente ricollegabili allo svolgimento della propria mansione lavorativa. Nello specifico, il S.C. ha richiamato l'art. 6 lett. f della L 138/58 avente ad oggetto: “orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto viaggiatori”, reputando sussistente l'obbligo di vigilanza in capo all'autista anche durante la sosta, da cui discende la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria: “…sono invece da considerare interamente di lavoro (con le correlative conseguenze sul piano retributivo) i periodi di sosta durante i quali detto personale sia gravato da obblighi - come quello della vigilanza – ulteriori rispetto a quello della sola reperibilita' (Sez. L, n. 5459 del 08/05/1992, Rv.
477159; Sez. L, n. 893 del 06/02/1985, Rv. 439073). Nel caso di specie, applicando tali principi - secondo cui va considerata attivita' lavorativa la sosta effettuata con i veicoli a portiere aperte - deve ritenersi che il fatto che si trovasse nella sua postazione CP_2
di guida e permettesse ai passeggeri di salire pur essendo fermo al capolinea implichi la sussistenza del necessario nesso di occasionalita' tra lo svolgimento dell'attivita' lavorativa e le violenze sessuali commesse, pur se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e ha violato gli obblighi a lui imposti. A cio' deve aggiungersi che non risulta dagli atti che la societa' responsabile civile abbia adottato alcuna cautela specifica allo scopo di prevenire i comportamenti oggetto dell'imputazione. Quanto al caso di specie, deve essere dunque affermato il seguente principio: il reato commesso dal conducente dell'autobus durante la sosta al capolinea, nei confronti di passeggeri a bordo, deve essere ritenuto commesso nello svolgimento dell'attivita' lavorativa, la quale non comprende solo la guida, ma anche la vigilanza del mezzo;
con la conseguenza che il nesso di occasionalità necessaria, che configura la responsabilita' del responsabile civile-datore di lavoro, deve essere ritenuto sussistente”.
Parte convenuta ritiene che l'art. 6 lett. f della L. 138/58 avente ad oggetto “l'orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto viaggiatori” a cui il giudice di legittimità ha fatto espresso riferimento, detti una disciplina estranea alla fattispecie per cui è causa, nonché insuscettibile di applicazione analogica, in quanto destinata a regolare esclusivamente il trasporto pubblico extraurbano, mentre il servizio pubblico di trasporto gestito in appalto dalla società convenuta, in relazione al quale
è stato commesso il fatto illecito per cui è causa, riguarda pacificamente una linea urbana;
pertanto, ritiene che, nel caso di specie, il nesso di occasionalità necessaria CP_1 vada escluso, essendo il danno riconducibile all'attività personale dell'autore dell'illecito e sia quindi frutto dell'esercizio della sua privata autonomia, a causa delle particolari modalità che hanno contraddistinto la condotta del resosi responsabile del fatto illecito CP_2
“durante pausa lavorativa, al capolinea, non su linea extraurbana con obbligo di vigilanza, in momento in cui il dipendente era libero di sfruttare a proprio piacimento il tempo a disposizione”.
Questo Tribunale è consapevole dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla applicabilità dell'art 384 comma 2 c.p.c. al giudizio di rinvio ex art 622 c.p.p., la quale, infine, è giunta a negare la natura vincolante del principio di diritto enunciato dal giudice penale di legittimità che annulla una disposizione civile di una sentenza penale nei confronti del giudice civile del rinvio, evoluzione avvenuta nel quadro di una progressiva rivisitazione della natura del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., non più rigidamente configurabile come mero iudicium rescissorium e, a ben guardare, sorta dall'esigenza di salvaguardare l'effettività dell'affermato principio di autonomia del giudizio civile, soggetto alle regole ad esso proprie, derivante dal trasferimento dell'azione civile inizialmente esercitata in sede penale in seguito al rinvio ex art. 622 c.p.p.; detta natura vincolante, in particolare, è stata ritenuta insussistente tutte le volte in cui il principio di diritto enunciato dal giudice penale di legittimità prescriva al giudice civile di rinvio l'applicazione di regole di giudizio di carattere penalistico incompatibili con quelle civilistiche;
nondimeno questo Tribunale reputa di poter giungere ad affermare la responsabilità di parte convenuta ex CP_1 art. 2049 c.c.; si osserva in primis come non manchino orientamenti che richiamano l'impostazione più tradizionale, relativi a fattispecie analoghe al caso di specie e del tutto estranee a quella, descritta sopra, che ha dato origine al filone delle pronunce di legittimità cui appartiene l'arresto citato da parte convenuta (ovvero Cass. Civ. Sezione III sent. n.
22520 del 10 settembre 2019, nella quale il principio di diritto imponeva al giudice civile, in materia di prova del nesso di causalità, l'osservanza di standard probatori penalistici notoriamente difformi da quelli civilistici, tanto che il ricorso respinto in quella sede lamentava che il giudice di rinvio non si fosse “uniformato al quesito di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione penale e non avesse applicato le regole di diritto penale): ad es. si veda Cassazione civile sez. III - 14/10/2021, n. 28011, che ha statuito che l'obbligo di attenersi al principio di diritto e alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte non può:
“…non estendersi, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e perfino delle relative discipline della stessa responsabilità (cfr., tra le altre, Cass. n. 15859/2019), anche al caso di rinvio al giudice civile disposto dal giudice penale, dovendosi ritenere preminente l'esigenza di non vanificare le indicazioni fornite dal giudice rescindente”); si osserva inoltre che la declaratoria di responsabilità – che si ritiene doversi affermare in capo alla convenuta - non è la conseguenza meccanica del dovere di uniformarsi al CP_3
principio di diritto, ed in particolare alla richiamata (e contestata) norma di cui all'art. 6 lett.
f della L. 138/58, essendo essa espressione di un principio più generale, in realtà a ben vedere intesa in tal senso dallo stesso Supremo Collegio, principio di portata generale che si può agevolmente ricavare dalla natura dei doveri di un autista di autobus di linea che comunque scelga di trattenersi a bordo anche durante la sosta al capolinea in una tratta urbana, nei termini di un suo perdurante dovere di controllo dei comportamenti dei passeggeri già all'interno del mezzo in attesa della partenza e dello speculare affidamento che questi ultimi possono riporre sulla correttezza della condotta del primo, data, tra l'altro, la sua veste di incaricato di pubblico servizio.
Del resto, occorre osservare che il Tribunale di Forlì (cfr. doc. cit.) era giunto ad affermare persuasivamente la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2049
c.c., senza enfatizzare specificamente la particolare esegesi del dato normativo in parola, poi accolta dal Supremo Collegio al solo fine di censurare il passaggio motivazionale contenuto nella sentenza penale di secondo grado, in cui il giudice del gravame ha giudicato insussistente il requisito della necessità del nesso di occasionalità tra il fatto e la mansione lavorativa, ritenendo il primo avvenuto formalmente fuori dall'orario di lavoro;
a tale proposito si intendono richiamate le condivisibili argomentazioni sviluppate dal Tribunale penale di Forlì circa la sussistenza della responsabilità della in particolare CP_1
riguardo al nesso di occasionalità necessaria tra il reato perpetrato dal e le sue CP_2 incombenze lavorative, ritenendo i fatti materiali accertati in quella sede e sulla cui base tali argomentazioni si poggiano, provati anche in questa sede (sul punto della efficacia probatoria in sede civile della sentenza penale e delle prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, si vedano Cass.
20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067; Cass. 25/06/2019, n. 16893; Cass.
7/05/2021, n. 12164; Cass. 7/11/2023, n. 30992; Cass. 31/01/2024, n. 289).
Il fatto, accertato nel giudizio penale ormai irrevocabile, che abbia CP_2 commesso le molestie a danno dell'attrice durante le pause al capolinea di una linea urbana non può sottrarre rilievo alla circostanza della perdurante sottoposizione di quest'ultimo nel lasso di tempo in questione al potere di vigilanza e controllo del datore di lavoro: come autista dell'autobus, il convenuto odierno contumace, trattenendosi in esso anche durante la pausa, agiva nell'esercizio della propria funzione, era di fatto sicuramente responsabile della vigilanza sul mezzo di trasporto e si presentava alle vittime in tale qualità, la quale, come accertato in sede penale con il riconoscimento della relativa aggravante ex art 61 c.p. n 9, integra la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Ne consegue, come esattamente ha rilevato il giudice penale di prime cure, che “l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”. L'elemento essenziale della fattispecie, ovvero il già descritto nesso di occasionalità necessaria, ricorre, quindi, prosegue il giudice penale di primo grado, ogni qualvolta “l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti” (si veda la giurisprudenza citata in tale sede), atteso che, a giudizio di questo
Tribunale, il comportamento del reo nel caso di specie non può essere ritenuto estraneo al rischio tipico dell'attività gestita dal soggetto chiamato al risarcimento, che contempla la possibilità di un contatto tra la clientela e l'autista e un certo grado di affidamento di quest'ultima sulla correttezza del dipendente dell'azienda di trasporto deputato a condurre il mezzo di cui tale clientela si serve, e ciò ovviamente anche durante il periodo di tempo in cui l'autobus è fermo. Tale lasso di tempo è stato apparentemente ritenuto anche
“formalmente” rientrante nell'orario di lavoro dal S.C. in occasione della sentenza di annullamento che ha dato origine al presente giudizio sulla base della norma già più volte citata, ma la circostanza decisiva dell'affidamento che la clientela è indotta a riporre su una figura che comunque anche durante la pausa si presenta come colui che ha il controllo materiale del mezzo e vigila sull'ingresso dei passeggeri, consente di non assegnare a tale interpretazione del dato normativo una importanza determinante ai fini della decisione - a prescindere dalla plausibile possibilità di sottoporre la norma in parola ad una interpretazione analogica, qualora si ritenga di non diretta applicazione alla fattispecie per cui è causa per le diverse caratteristiche della linea. Il ricorso ad una certa esegesi del dato normativo in parola, formulata dal per censurare l'enfasi riposta dalla Corte di Appello CP_4 bolognese sulla pretesa estraneità del segmento temporale in parola alla definizione formale di “orario di lavoro”, in rapporto alle mansioni di fatto spettanti all'autista di un autobus di linea urbana in pausa all'interno del mezzo, e la rilevanza assorbente ad essa attribuita per negare la sussistenza della responsabilità ex art. 2049 c.c. - rilevanza assorbente, va detto, di dubbia consistenza in rapporto ad una visione complessiva della funzione dell'autista in rapporto ai passeggeri con cui viene in contatto anche durante la pausa - non risulta necessario allo scopo di fondare la responsabilità del datore di lavoro nel caso di specie, nel quale assume maggiore importanza il fatto in sé della sosta effettuata con il veicolo a portiere aperte, tanto che, come argomenta lo stesso giudice penale di legittimità, deve ritenersi che il fatto stesso che il durante la pausa, seppur per sua scelta, si CP_2
trovasse nella sua postazione di guida e permettesse ai passeggeri di salire, pur essendo fermo al capolinea, implica la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e le violenze sessuali commesse, atteso che ciò che qui rileva è la mera situazione di fatto da cui può farsi derivare direttamente il principio enunciato dal S.C. in relazione alla fattispecie per cui è causa, ovvero che “il reato commesso dal conducente dell'autobus durante la sosta al capolinea, nei confronti di passeggeri a bordo, deve essere ritenuto commesso nello svolgimento dell'attività lavorativa”; tale ultimo rilievo, da un lato porta ad escludere qualsivoglia interruzione del collegamento funzionale tra il fatto illecito e l'attività lavorativa, come altrimenti opinato dalla Corte di Appello bolognese nel riformare sul punto la sentenza di primo grado, e, dall'altro, costituisce una solida base concettuale per fondare il solidale obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro per fatto del dipendente nella fattispecie per cui è causa, che, a parere di questo giudice, corrisponde pienamente ad una situazione fattuale coperta dalla ratio della norma di cui all'art. 2049 c.c., ovvero quella di incentivare il contenimento del rischio che inevitabilmente accompagna l'esercizio di ogni attività organizzata che preveda l'impiego di personale dipendente, anche in relazione alla natura dei compiti affidatigli, tenuto conto dei poteri riservati al datore di lavoro in termini di scelta dei dipendenti da assumere e da assegnare al delicato compito di autista, in base ad un previo scrutinio non solo delle loro capacità tecniche, ma anche delle loro qualità morali, nonchè di vigilanza sulla condotta dei medesimi;
vigilanza che, come rilevato dal giudice penale di prime cure, nel caso di specie sembra non essere stata adeguamente esercitata, stante la pertinenza delle osservazioni svolte da quest'ultimo sul punto, considerata l'indifferenza dei colleghi del informati dalla madre della vittima circa le turpi condotte dello stesso: “…la CP_2
procedura di controllo e di vigilanza sul corretto operare dei dipendenti, nonché sul richiamo ai valori di interesse civico che devono contraddistinguere l'operato di chi svolge un servizio pubblico, non c'era. Tanto da concludersi per la mancata diligenza del datore di lavoro (a dispetto della sua personale buona fede) che in nulla ha operato sotto questo profilo, se non curando l'onere importante ma non esclusivo dell'osservanza dei tempi e degli orari del servizio” (doc. cit., pag. 15), non risultando adottate dalla società convenuta specifiche cautele allo scopo di prevenire i comportamenti oggetto dell'imputazione.
A riprova di tale considerazione, si aggiunga il fatto che il Tribunale penale di Forli ha accertato l'assenza di strumenti di controllo video sull'operato dell'autista, giacché le telecamere erano posizionate in modo tale da inquadrare solo le porte (anteriore e centrale) e non il cabinotto del conducente, tanto che il Tribunale aveva potuto affermare: “Il CP_2
sa perfettamente che fin tanto si trattiene al posto di guida non verrà mai sorpreso e, non casualmente, un episodio è commesso quando egli è alla guida del mezzo (caso ”. Pt_2
In ordine alla dimostrazione del nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte dal e i fatti delittuosi dallo stesso perpetrati, merita considerazione anche il CP_2 fatto che il capolinea della Frazione di Carpinello, dove sono accaduti i fatti predetti, coincideva con la località di partenza dell'attrice e, quindi, la circostanza che l'odierna attrice si trovasse sull'autobus prima della partenza del mezzo era la mera conseguenza della sua necessità di usufruire del servizio di trasporto e non certo il frutto di una sua scelta volontaria. Non può sfuggire che tale elemento in sé è in grado di comprovare ulteriormente il collegamento tra la condotta del e il rapporto di lavoro, quale fonte di CP_2 occasionalità necessaria tra le mansioni e il fatto illecito, come richiesto dall'art. 2049 c.c.
Da ultimo, non priva di importanza è la testimonianza di , già collega del Tes_1
citata a pag. 4 della motivazione della sentenza penale di primo grado (doc. cit.), CP_2 il quale, pur citando una norma regolamentare che sulla carta prescriverebbe agli autisti la chiusura del mezzo durante la pausa, non mancava di sottolineare che spesso gli stessi scelgono di rimanere nel mezzo, anche per accogliere i passeggeri in attesa di raggiungere la propria destinazione;
appare ovvio che la seconda opzione porti con sé evidenti conseguenze sia in termini di assunzione di responsabilità da parte del dipendente anche durante la pausa riguardo la salvaguardia del mezzo in quanto patrimonio aziendale contro potenziali danni inferti dai passeggeri sostanti al suo interno, sia del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c., qualora un autista approfitti di questa eventualità per cagionare danni a un terzo che si trovi ad interagire con quest'ultimo (e sul quale, di converso, è naturale che il passeggero in attesa possa fare legittimo affidamento durante lo svolgimento di tale mansione circa la correttezza della sua condotta), proprio in ragione di questa libera scelta compiuta dal dipendente, sui cui il datore di lavoro conserva intatto il proprio potere di vigilanza e controllo.
Per tutte le suesposte ragioni, la società convenuta va dichiarata responsabile civilmente, in solido, per il fatto illecito altrui commesso da nell'ambito Controparte_2
di un rapporto di servizio pubblico affidato alla gestione della Controparte_1
.
[...]
Accertata la effettiva debenza in capo alla società convenuta della somma già pagata a favore dell'odierna attrice, ovvero € 4.000,00, occorre esaminare la domanda di quest'ultima volta ad ottenere un incremento dell'ammontare del risarcimento dovuto, prima sul piano della sua mera ammissibilità, poi, eventualmente, nel merito.
Entrando nel vivo della questione, in primo luogo è il caso di scrutinare la stessa ammissibilità della domanda, anche alla luce delle eccezioni sollevate sul punto da parte convenuta in rapporto alla esatta portata della norma di cui all'art 622 c.p.p. in relazione al caso di specie, nonché riguardo l'eventuale formazione di un giudicato interno sul punto del quantum risarcitorio.
Il predetto articolo del codice di procedura penale recita testualmente: “Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni
o i capi che riguardano l'azione civile, ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”.
Parte attrice ritiene che il recente orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità circa il carattere non più pedissequamente rescissorio, bensì, almeno sotto molteplici e rilevanti aspetti, strutturalmente autonomo del giudizio che si radica avanti il giudice civile a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p. implichi, nella fattispecie per cui è causa, la inidoneità della decisione sul quantum debeatur contenuta nella sentenza penale di secondo grado ad assumere la natura di res iudicata, malgrado non sia stata a suo tempo oggetto di tempestiva impugnazione, avendo l'odierna parte attrice proposto ricorso in Cassazione solo sul punto della responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c., ricorso il cui accoglimento ha originato, su impulso della stessa attrice, il presente giudizio. Parte convenuta, di converso, sostiene invece che la mancata impugnazione della disposizione civile relativa alla misura del risarcimento abbia determinato la formazione del giudicato sul punto, e in ragione di ciò invoca la inammissibilità della domanda attorea diretta ad ottenere un ammontare superiore a quello già liquidato in sede penale.
Ricostruendo sommariamente l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità della
Suprema Corte riguardo la natura del peculiare giudizio che si radica avanti il giudice civile ex art. 622 c.p.p., non è revocabile in dubbio che la Corte regolatrice sia giunta al superamento della concezione tradizionale che inquadrava tale giudizio nello schema di un giudizio puramente rescissorio, inquadramento da cui derivavano una serie di importanti conseguenze giuridiche conseguenti alla integrale applicazione della disciplina di cui agli artt. 392 e ss. c.p.c., sia in termini di operatività dei vincoli di natura endoprocessuale che scaturivano naturalmente da tale impostazione teorica sia in relazione alle regole di giudizio e gli standard probatori da applicarsi, che rimanevano quelle di origine penalistica, propri del giudizio rescindente.
Il revirement cui si è accennato sopra (si veda, ex multis Cassazione civile, sez. III,
Sentenza 12/06/2019 n° 15859, che compie una ampia e approfondita ricognizione della questione), cui in seguito, dopo un iniziale contrasto, si sono sostanzialmente uniformate le
Sezioni penali dello stesso Supremo Collegio (cfr. Cass., Sez. un., sent. 28 gennaio 2021 n.
22065) ha invece compiutamente delineato il predetto giudizio radicantesi di fronte al giudice civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione penale ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 622 c.p.p., come il frutto di una translatio iudicii, la quale comporta il trasferimento, la trasmigrazione, per così dire, dell'azione civile dalla sede penale a quella civile, dando luogo ad un giudizio per molti aspetti strutturalmente e funzionalmente nuovo.
Ciò ha evidentemente comportato profonde conseguenze in relazione alle regole di giudizio cui si deve attenere il giudice civile, da cui deriva la non cogenza di eventuali principi di diritto dettati dal giudice penale di legittimità non compatibili con tale principio generale. Come già evidenziato sopra, il sopra rammentato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità ha quindi abbandonato l'idea che l'art. 622 c.p.p. avvii semplicemente una fase rescissoria dell'impugnazione penale, determinando, piuttosto, il trasferimento dell'azione civile nella sua sede naturale, ossia quella civile. Pertanto, quella che si apre davanti al giudice civile d'appello per effetto dell'operare dell'art. 622 c.p.p. e dell'impulso di parte mediante l'atto di riassunzione è, dunque, un giudizio autonomo, tuttavia con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda di costituzione di parte civile in sede penale. Ne consegue che avanti al giudice civile il parametro sostanziale di riferimento sarà costituito dagli artt. 2043 e 2059 c.c. (e non già dall'art. 185 c.p.), mentre le norme processuali di riferimento saranno quelle che regolano il processo civile, anche in riferimento agli standard probatori e alla riconosciuta facoltà in capo alla parte attrice di effettuare la emendatio della domanda risarcitoria o restitutoria proposta ex novo avanti al giudice civile d'appello ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, parametrata sulle norme risarcitorie del codice civile e non più sull'art. 185 c.p., pur nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183
c.p.c.
Tale regola generale, in base alla quale in seguito all'operatività dell'art 622 c.p.p. si determina un trasferimento dell'azione civile e non semplicemente una fase rescissoria del giudizio penale, si atteggerà concretamente, però, in modo diverso a seconda delle fattispecie pratiche che sarà chiamata a disciplinare.
Nel caso più semplice, ovvero quello in cui, in esito al giudizio penale, risulti definitivamente accertata l'esistenza del reato, e quindi l'an debeatur dell'obbligazione risarcitoria in capo all'autore del reato stesso ai sensi dell'art. 185 c.c., cosa che costituisce il presupposto necessario per l'ottenimento della tutela risarcitoria, le conseguenze pratiche di tale opzione esegetica emergeranno con assai minore nettezza, tanto che ne conseguirà una fase che, almeno sotto taluni aspetti, manterrà alcuni caratteri della fase rescissoria, quanto alla ormai accertata sussistenza del fatto di reato e della sua attribuibilità all'imputato (nella misura in cui nella fattispecie si ritenga che il vincolo conservi natura endoprocessuale e non derivi invece dalla applicazione dell'art. 651 c.p.p. al giudizio civile di rinvio in quanto giudizio “nuovo”), e il giudice civile di rinvio si occuperà della sola corretta quantificazione del danno nel caso non sia stato definitivamente liquidato in sede penale, mentre la condanna penale irrevocabile, come già accennato sopra, vincolerà il giudice civile all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua riferibilità al condannato, restando (per effetto della cassazione del capo risarcitorio/restitutorio) il giudice civile libero solamente di valutare l'intensità del danno, quantificandone l'ammontare, sempre ovviamente attenendosi alle regole probatorie proprie del processo civile.
In relazione alla distinzione di cui sopra, Cass. 16916/19 ha opportunamente osservato che“Nell'ottica di un definitivo chiarimento sulla natura, sulla portata, sugli effetti, sulle regole probatorie e procedurali applicabili al giudizio di rinvio in sede civile ex art. 622 c.p.p., quanto alla decisione sulla domanda risarcitoria, appare necessario distinguere, sul piano teorico, le due principali ipotesi di rinvio del giudice penale a quello civile ricomprese nell'ambito della norma de qua. La prima ipotesi di annullamento si verifica quando il rinvio al giudice civile viene disposto a seguito dell'annullamento su ricorso della parte civile "ai soli effetti della responsabilità civile", ex art. 576 c.p.p., della sentenza di assoluzione ("di proscioglimento", recita con formula più ampia l'art. 622), limitatamente agli effetti civili. La seconda ipotesi si verifica quando il rinvio al giudice civile viene disposto: A) a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni o capi della sentenza penale di condanna dell'imputato che riguardano l'azione civile (su ricorso dell'imputato ex art. 574 c.p.p., o della parte civile ex art. 576 c.p.p.), ovvero, B) quando - pronunciata, nel precedente grado di giudizio, condanna, anche generica alle restituzioni e al risarcimento dei danni - il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili (art. 578 c.p.p.)”.
nel quale conviene distinguere la specifica eventualità CP_5 dell'annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale contenente un capo civile di condanna generica al risarcimento del danno, affrontata dal filone delle pronunce del S.C. che ha inaugurato il nuovo orientamento sulla natura del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
(Cass. 20 giugno 2017, n. 15182; in senso conforme, Cass. 25 settembre 2018, n. 22570 e
20 dicembre 2018, n. 32930). Tale eventualità si ricollega specificamente alla precisa fattispecie della condanna generica al risarcimento del danno, non impugnata dalla parte civile riguardo all'omessa liquidazione dei danni, contenuta in una sentenza penale di condanna poi oggetto di vittoriosa impugnazione in sede di legittimità da parte dell'imputato avverso il capo penale condannatorio, in relazione alla quale la Suprema
Corte ha statuito che, in stretta conformità con la lettera dell'art. 574 c.p.p., comma 4,
l'annullamento del capo penale sul punto della responsabilità dell'imputato estende la sua efficacia alle disposizioni civili di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, impedendo in tal modo la formazione del giudicato interno sull'azione civile, che in seguito alla traslazione del giudizio è sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum, giungendo in tal modo alla valorizzazione di un esplicito dato normativo, ovvero la predetta norma di cui all'art 574 comma 4° c.p.p., a scapito della riproposizione di schemi concettuali tradizionali che privilegiavano la rigida e integrale conservazione delle regole figlie del meccanismo rescissorio anche a danno di esigenze di economia processuale, sottraendo in tal modo al giudice civile di rinvio la potestà di liquidazione del danno in caso di omessa impugnazione della disposizione civile che rinviava la liquidazione dello stesso a un separato giudizio (per questa impostazione, ormai superata, si veda Cass. 19 gennaio
1996, n. 417, ripreso ancora, di recente, da Cass. 8 aprile 2015, n. 7004, precedente quest'ultimo citato da parte convenuta), costituendo il nuovo orientamento sopra descritto uno dei tasselli della progressiva riconsiderazione dei caratteri del giudizio di rinvio previsto dall'art. 622 c.p.p., non più come giudizio completamente chiuso ex art. 392 e ss. c.p.c..
Sulla scorta delle successive argomentazioni sviluppate dalla 3° Sezione civile nella stessa sentenza sopra citata (Cass. 16916/19), al fine di inquadrare correttamente l'istituto dell'annullamento della sentenza agli effetti civili, emergerebbe con chiarezza la necessità di distinguere il caso in cui l'annullamento ha ad oggetto ai fini civili la sentenza di assoluzione da quello in cui l'annullamento ha ad oggetto direttamente le statuizioni civili della sentenza di condanna (o di non doversi procedere per estinzione del reato) - o indirettamente, come nell'ipotesi appena richiamata, come mera conseguenza degli effetti caducatori previsti dall'art. 574 4° comma c.p.p. in caso di vittoriosa impugnazione del capo penale della sentenza: si differenziano a loro volta tra loro perchè, mentre nel primo caso la sentenza penale di condanna, almeno agli effetti penali, passa in giudicato, nella seconda non si forma un giudicato penale di condanna.
D'altro canto una trattazione approfondita di tutte le complesse e molteplici questioni sottese a tale inquadramento non risulta indispensabile allo scopo di dirimere la residua res litigiosa; è sufficiente, semmai, esaminarne attentamente i contorni e valutare se, nel caso di specie, la formazione di un giudicato interno per omessa impugnazione sul punto del quantum debeatur sia compatibile con le diverse conseguenze che derivano dalla ricorrenza delle varie ipotesi sopra descritte e con i principi ricavabili dalla sopra rammentata giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul punto della inscindibilità della questione dell'an rispetto al quantum, in relazione ai peculiari elementi che caratterizzano la fattispecie al nostro esame. Tali elementi sono presto detti: la responsabilità penale dell'autore del reato è pacificamente ormai divenuta res iudicata a cui il giudice civile è assolutamente vincolato (ha ben poco rilievo, se non sul piano teorico, se ex art. 651 c.p.p. o in via endoprocessuale); parimenti, tale cosa giudicata fonda irrevocabilmente la responsabilità civile del convenuto contumace, autore del reato di cui si tratta, anche ai fini del presente giudizio;
parte attrice in qualità di parte civile ha impugnato mediante appello incidentale la liquidazione diretta del danno operata dal Tribunale di Forlì ritenendola insufficiente, salvo non reiterare la doglianza sul punto in sede di ricorso per Cassazione, vertente solamente sul punto della responsabilità della odierna convenuta a seguito della riforma sul punto predetto ad opera del giudice penale del gravame (cfr. docc. nn° 3 e 5 di parte convenuta); la responsabilità indiretta della società convenuta è pacificamente ancora res iudicanda, ovvero l'an debeatur del datore di lavoro ex art. 2049 c.c.; infine, rimane oggetto di controversia tra le parti, come è noto, la sorte della decisione del giudice penale sull'ammontare del risarcimento rispetto alla società convenuta, avendo parte attrice concesso che sia plausibile ritenere cosa giudicata anche il quantum risarcitorio nei confronti del solo (cfr. note conclusive di parte attrice dep. in data 15/10/25, pag. CP_2
12). Parte attrice, come già abbondantemente anticipato, insiste sulla inidoneità della decisione sul quantum a passare in giudicato – per lo meno limitatamente alla società convenuta - ritenendo che, nel caso di specie, la mancata formazione del giudicato sull'an debeatur abbia neutralizzato gli effetti della omessa impugnazione, adducendo a sostegno della propria tesi il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità citato sopra, formatosi nel quadro della complessiva rivisitazione di cui si è parlato in precedenza circa la natura del giudizio civile ex art. 622 c.p.p., la quale, come si è visto, superando una tradizionale opinione contraria, ha risposto negativamente in merito al quesito se si formi o meno un giudicato interno in ordine all'azione civile in caso di condanna generica al risarcimento dei danni non impugnata dalla parte civile riguardo all'omessa liquidazione dei danni. L'ipotesi è quella, già ampiamente richiamata, ovvero quella di un giudizio penale di merito nel quale il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione. Secondo il recente e ormai pacifico sopra ricordato indirizzo valorizzato da parte attrice, è sempre consentito al giudice civile di appello competente, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento ai soli effetti civili da parte della Corte di Cassazione, procedere alla liquidazione del danno ampliando i limiti del decisum.
Preliminarmente, bisogna sottolineare ancora una volta che, tradizionalmente, per entrambe le ipotesi di annullamento sopra considerate, dalla affermata natura del giudizio ex art. 622 c.p.p. come riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio ex art.
392 c.p.c., e dal suo carattere "chiuso" ai sensi dell'art. 394 c.p.c., la più risalente giurisprudenza di legittimità faceva discendere una serie di vincoli per il giudice di rinvio in quanto diretta derivazione delle determinazioni contenute nella sentenza penale, poi oggetto della precedentemente citata rivisitazione critica, quanto ai limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, necessariamente fissato esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio neppure se fosse eventualmente erronea, tra cui si segnalava anche il divieto di estendere il giudizio di rinvio alla liquidazione dei danni in caso di condanna generica oggetto di omessa impugnazione, questione solo per certi versi analoga al caso di specie. Orbene, a tale proposito occorre certamente osservare che parte convenuta non erra quando rileva che il nuovo orientamento, nel senso di consentire al giudice civile del rinvio, in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, di liquidare direttamente il danno qualora la parte civile abbia esercitato l'azione civile in sede penale omettendo di impugnare la mancata liquidazione del medesimo, in linea di principio non è conferente con la fattispecie per cui è causa. La sopra descritta opzione interpretativa, ormai cristallizzatasi nella giurisprudenza della 3° Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, sebbene comporti una maggiore “apertura” del giudizio di rinvio in sede civile rispetto alla ortodossa e rigida osservanza delle regole che delimitano i confini di un giudizio in passato ritenuto puramente rescissorio, ovviamente non può ostacolare, in relazione a specifiche fattispecie, la eventuale formazione di un giudicato interno durante il segmento temporale in cui l'azione civile viene esercitata nell'alveo del processo penale, quando ne ricorrano tutte le condizioni, atteso che al rinvio ex art. 622 c.p.p. non può essere attribuita una generale vis destruens, capace di eliminare qualsiasi ipotesi residua di formazione del giudicato interno sul quantum, ricorrendo condizioni diverse dalla fattispecie che ha dato origine a tale giurisprudenza. Ne consegue, a giudizio di questo Tribunale, che non esistono valide ragioni per escludere la formazione del giudicato sul quantum debeatur in relazione alla posizione processuale relativa al in riferimento alla quale si è consolidato un accertamento definitivo sia sull'an CP_2
sia sul quantum della responsabilità, come tale vincolante per questo giudice, atteso che al passaggio in giudicato delle disposizioni civili in ordine all'an debeatur si è aggiunto il formarsi del giudicato interno sul quantum a causa della omessa impugnazione in sede di legittimità della statuizione ad esso relativa contenuta nella sentenza penale di appello, che confermava la liquidazione operata dal giudice penale forlivese.
Discorso diverso quanto alla posizione della società convenuta, e non per ragioni strettamente connesse alla disciplina di cui all'art 622 c.p.p. e alla evoluzione giurisprudenziale in merito ad essa, quanto piuttosto per il principio generale, indirettamente ricavabile dall'art. 336 comma 1 c.p.c., che la 3° Sez. del S.C. ha indirettamente messo a frutto nel rilevare la caducazione del giudicato sul quantum eventualmente formatosi per omessa impugnazione in caso di condanna generica, quando ha valorizzato nel caso sottoposto al suo esame l'effetto caducatorio determinato dalla applicazione della norma di cui all'art. 574 comma 4, c.p.p.. In quel caso, dalla caducazione dell'accertamento sul punto dell'an debeatur, “dato che l'an è imprescindibile presupposto del quantum”, conseguiva la mancata formazione del giudicato circa la rimessione al giudice civile ex articolo 539 c.p.p., che sprigiona effetto, dunque,soltanto se si forma il giudicato sui capi della sentenza penale da cui dipende il quantum della pretesa civile” (sentenza cit: Cass. 20 giugno 2017, n. 15182). Analogamente, si verifica lo stesso effetto qualora, come nel caso di specie, il responsabile civile mediante l'interposizione del rimedio dell'appello abbia ottenuto la riforma della sentenza di primo grado sul punto dell'an debeatur in relazione alla propria responsabilità, conseguenza che insorge a causa dell'effetto espansivo interno della riforma dell'accertamento positivo della responsabilità civile dell'odierna convenuta originariamente contenuto nella sentenza penale di primo grado: tale riforma, operata dalla
Corte di Appello bolognese, non può che aver travolto l'eventuale giudicato sul quantum limitatamente alla posizione della convenuta. E ciò avviene in piena conformità con il dictum della sentenza di legittimità poco sopra citata, secondo la quale, quando il giudizio penale si conclude perchè il giudice di legittimità "annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile" oppure "accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato" (ricorso in tal caso proposto soltanto, è ovvio, dalla parte civile) - così si esprime il legislatore nell'articolo 622 c.p.p. - la rimessione al giudice civile quale giudice di rinvio significa inevitabilmente conferirgli la cognizione di tutto quanto ancora non è stato deciso con pronuncia passata in giudicato a proposito della domanda civile che la parte civile aveva inserito nel giudizio penale. Non sussiste, quindi, una scissione paragonabile a quella dell'ipotesi di rimessione ex articolo 539 c.p.p.: quel che residua della regiudicanda come riguardante la domanda civile viene tutto convogliato davanti "al giudice civile competente per valore in grado di appello”.
Nel caso di specie, limitatamente alla responsabilità della società convenuta e a differenza di ciò che invece è accaduto riguardo la posizione del convenuto CP_2 sembrerebbe potersi ritenere che il quantum debeatur non possa “essere stato deciso con sentenza passata in giudicato”, quanto meno in sede penale e salvo quanto di seguito si dirà, poiché il giudice penale del gravame ha a suo tempo travolto il positivo accertamento civilistico compiuto in primo grado sul punto dell'an debeatur del datore di lavoro, antecedente logico-giuridico necessario per qualsiasi statuizione sul quantum. Tale conclusione si poggia necessariamente sulla constatazione del carattere scindibile delle obbligazioni solidali dal lato del debitore, ovvero nel caso di solidarietà passiva dell'obbligazione: “…la mancata impugnazione in un rapporto obbligatorio scindibile, qual
è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza solo nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma. La obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un'unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell'avvenuta scissione del rapporto processuale, all'eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali”
(cfr. Cass. civ. n. 12435/2021; Cass. civ. n. 542/2020). Si rammenta che per “la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome
e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone…(Cass. civ. n.
1070/2019). È necessario, altresì, precisare che la società convenuta non potrebbe giovarsi della formazione di un giudicato più favorevole al condebitore solidale (sul punto del quantum debeatur) ai sensi della norma di cui all'art 1306 comma 2 c.c., e ciò in base al consolidato principio per cui il condebitore solidale può avvalersi di una sentenza favorevole da opporre al creditore solo qualora non abbia partecipato al giudizio (ex multis,
Cass. civ. n. 20559/2014).
Si è detto, dunque, che, in linea di principio, la vicenda processuale, sul versante penalistico, per come si è svolta, non sembrerebbe ostare ad una possibile revisione, in ambito civilistico ed in sede di rinvio, delle determinazioni a suo tempo assunte in ordine al quantum della pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti della società Parte_2
stante che il ricorso per Cassazione solo sull'an risulterebbe assorbente del CP_1 quantum, che dunque potrebbe meritare una nuova valutazione in sede di rinvio.
Tuttavia, a ben vedere, i trascorsi della vicenda giudiziaria sul versante penale non rappresentano l'unico possibile ostacolo ad una cognizione dell'intestato Tribunale in ordine alla quantificazione del danno, nei confronti della società convenuta.
Infatti, in data 12.12.2024 la difesa di ha depositato in giudizio copia CP_1 dell'ordinanza della Corte di Appello di Bologna n. 2516 del 2023, munita di attestazione di mancata impugnazione, con la quale la Corte dichiarava la propria incompetenza mandando le parti dinanzi al Tribunale di Forlì, dando origine al presente giudizio a seguito di iniziativa della attrice in riassunzione.
Detta ordinanza, come si è detto, è definitiva, non risulta contestata né impugnata, a punto tale che l'odierna attrice, nelle conclusioni qui spiegate, ha ridimensionato la propria pretesa alla somma di euro 5.000,00 corrispondente al valore massimo demandato, ratione temporis, in grado di appello, alla competenza del Tribunale. L'ordinanza, dunque, è
“passata in giudicato” o comunque l'odierna attrice in riassunzione vi ha dato sostanziale adesione e acquiescenza.
Tuttavia, l'ordinanza in questione sembra non limitarsi a fornire determinazioni in ordine alla competenza per valore, andando invece oltre, nel merito della domanda risarcitoria. Nella motivazione dell'ordinanza, infatti, la Corte di Appello osserva che “La
non ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la statuizione relativa alla Parte_1 determinazione della somma indicata come dovuta in euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, oltretutto la congruità dell'importo, in carenza appunto di impugnazione, mai è stata presa in considerazione dalla Suprema Corte. Essendosi formato il giudicato sul punto, quindi il danno cristallizzato in € 4.000,00, ed avendo la Suprema Corte rinviato “al giudice civile competente per valore in grado di appello”, la causa doveva essere riassunta dinanzi al
Tribunale di Forlì.”.
È noto che, al fine di indagare la natura effettiva di un provvedimento, non è sufficiente soffermarsi sulla sua intestazione o denominazione formale, ma occorre guardare alla sostanza del provvedimento stesso ed al contenuto che in esso trova espressione.
Nella giurisprudenza di legittimità sul punto si è affermato che “Per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza o ordinanza endoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18603 del 08/07/2025).
In punto al regolamento di competenza, l'art. 43 c.p.c. al comma 1, stabilisce che “Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [277, 279] può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito”, ammettendosi dunque pacificamente che il giudice, con il medesimo provvedimento, possa assumere decisioni sia in ordine alla competenza che al “merito”, quest'ultimo ampiamente inteso nel senso di ogni questione diversa, appunto, dalla mera competenza (cfr., Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 4825 del 19/05/1999).
Nel caso di specie, la Corte di Appello dimostra di avere preso ferma posizione e di avere assunto statuizioni di carattere decisorio non solo sulla competenza, ma anche sulla questione relativa all'intervenuto passaggio in giudicato – o meno – della pronunzia di liquidazione del danno nell'importo di euro 4.000,00 e sul conseguente potere/dovere del giudice del rinvio di esercitare la propria cognizione su tale determinazione, provvedendo ad una nuova quantificazione, potere che la Corte di Appello, con statuizione che costituisce anche il presupposto della pronuncia di incompetenza, evidentemente esclude. Pertanto, la determinazione in ordine al quantum, contenuta nella ordinanza in discussione, avrebbe dovuto essere contestata dalla parte interessata azionando i rimedi di impugnazione ordinari.
Al contrario, l'attrice in riassunzione dapprima spontaneamente dà attuazione al decisum della Corte di Appello, riassumendo la causa dinanzi a questo Tribunale, per poi, del tutto inammissibilmente, esigere, essenzialmente, che il Tribunale riveda e riformi il convincimento espresso dalla Corte di Appello – peraltro giudice superiore – passato in giudicato e non impugnato con gli ordinari rimedi, ovvero che si esprima nuovamente sulla medesima questione, in violazione del principio del ne bis in idem.
La domanda di condanna svolta dalla attrice in riassunzione nei confronti di
[...]
non può dunque essere accolta. Controparte_1
Attesa l'evidente soccombenza reciproca, le spese di lite fra le parti, anche in punto alla fase dinanzi alla Corte di Cassazione, devono essere integralmente compensate;
la valutazione di compensazione integrale, comunque connaturata alla citata reciproca soccombenza, appare opportuna anche tenendo conto della rilevante complessità, anche giuridica, della vertenza e della peculiarità della situazione di fatto ad essa sottesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità in solido, per il fatto illecito commesso ai danni di ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., di e di Parte_2 Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 2049 c.c.; Controparte_1 rigetta la domanda restitutoria avanzata da;
Controparte_1 dichiara, per i motivi di cui in narrativa, inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di;
Parte_2 Controparte_2 dichiara, per i motivi di cui in narrativa, inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di;
Parte_2 Controparte_1 compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Forlì, 25 novembre 2025
Il Giudice
EN IE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott.ssa EN IE, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
Sentenza nella causa civile di 2° grado iscritta al n° 3029 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 avente ad oggetto “Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentata e difesa in forza di mandato allegato alla comparsa in riassunzione, con poteri disgiunti, dall'avv. Angela Labanca (C.F. C.F._2
) e dall'avv. Marco Capucci (C.F. entrambi del Foro di
[...] CodiceFiscale_3
Bologna, elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Bologna, Piazza dei Martiri n.3; PEC: - attrice Email_1
Contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
corrente in F. Accursio, 45 Forlì PI rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli Avv.ti Carlo Spagnoli (c.f. ; PEC: C.F._4
) e NA RR (c.f. Email_2
; PEC: ), giusta delega C.F._5 Email_3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Forlì, Via Bruni, 2 - convenuta
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_6 ivi residente in [...]. – convenuto contumace
CONCLUSIONI: CON NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART 127 TER C.P.C depositate in data 15/10/2025, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o eccezione avversaria respinta e disattesa, in ottemperanza ai principi di diritto di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, 3° Sezione Penale, n. 8968/2020; accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c. di , nonché, ex art. 2049 c.c. della società Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, per il reato Controparte_1 commesso da a danno di per cui è causa, danni da Controparte_2 Parte_2 quantificarsi complessivamente nell'importo di € 5.000,00.= e/o nella diversa eventuale minore misura, oggetto di determinazione in corso di causa, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, rappresentate dalla minore età della all'epoca dei fatti, dalla Parte_1 qualità del (autista di mezzo pubblico di linea) dalle ripercussioni del fatto sulla CP_2 vita della , nonché dall'assenza di controllo dell' sull'operato Parte_1 Parte_3 degli autisti, condannandosi i convenuti, in solido tra loro al pagamento dell'eventuale altro importo dovuto a tale titolo (al netto della somma di € 4.000,00.= già corrisposta dal responsabile civile) ovvero confermandosi la somma già corrisposta. Il tutto, con liquidazione delle spese della fase avanti la Corte di Cassazione, a favore dello Stato (come da nota spese depositata nel relativo procedimento e di cui sub doc. 1) nonché con compensazione delle spese della fase di rinvio avanti la Corte d'Appello di Bologna e conseguente ripetizione a favore della di quanto corrisposto a tale titolo (pari a €. Parte_1
2.883,61=). Infine, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado.
Con “NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA EX ART 127 TER C.P.C., depositate il 15/10/2025, la società convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Forlì, ogni contraria istanza disattesa e reietta, Nel merito:
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità, la manifesta infondatezza in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti, dell'atto di citazione in riassunzione promosso da
e delle domande ivi contenute;
Parte_2
- In ogni caso e comunque, ad ogni titolo, accertata l'assenza di responsabilità in capo a
, respingere e rigettare tutte le domande di parte attrice in Controparte_1 riassunzione, per le ragioni esposte e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto, per carenza dei requisiti di legge e comunque di ammissibilità e procedibilità e di ogni altro presupposto per l'accoglimento delle stesse, con conseguente restituzione di tutte le somme già versate in esecuzione della sentenza del Tribunale di Forlì. In via subordinata:
- in denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, limitare le stesse nei limiti del certo e del provato e tenuto conto di quanto già ricevuto da controparte In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali 15%, oltre che dei precedenti giudizi e gradi. In via istruttoria Per quanto occorrer possa, si richiede, fermo l'onere probatorio non assolto incombente su controparte, l'ammissione delle istanze probatorie formulate in atti ed in particolare con le memorie n. 2 e 3 ex art. 171 ter cpc, da intendersi, per brevità, integralmente trascritte. Si contestano le produzioni avversarie, anche in quanto tardive. Con ogni più ampia riserva”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione, iscritto a ruolo in data 15/11/2023 e ritualmente notificato, evocava in giudizio e Parte_2 Controparte_2 Controparte_1
al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2043 e 2059 c.c. del
[...] primo, nonché ex art. 2049 c.c. della seconda, per il reato commesso da Controparte_2 ai danni di , ovvero il delitto di violenza sessuale aggravata di cui all'art. Parte_2
609-bis c.p., 609-septies c. 4 n 1), 3) c.p. e 61 n. 9 c.p.), domandando il risarcimento dei pregiudizi subiti nell'importo di € 5.000,00 e/o nella diversa somma oggetto di determinazione da parte della Corte, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, rappresentate dalla minore età della all'epoca dei fatti, dalla qualità del Parte_1 CP_2
(autista di mezzo pubblico di linea) dalle ripercussioni del fatto sulla vita della , Parte_1 nonché dall'assenza di controllo dell' sull'operato degli autisti, Parte_3 condannandosi i convenuti in solido tra loro al pagamento dell'eventuale altro importo dovuto a tale titolo (al netto della somma di € 4.000,00 già corrisposta dal responsabile civile).
L'attrice agiva in riassunzione, instaurando il presente giudizio, a seguito di declaratoria di incompetenza per valore pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna davanti a cui in origine la medesima aveva proposto un primo atto di riassunzione dopo il parziale annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione della sentenza penale della Corte di Appello di Bologna, che aveva confermato la penale responsabilità del già accertata in primo grado dalla sezione penale del Tribunale di Forlì, CP_2 riformando le statuizioni civili del giudice di prime cure limitatamente al capo riguardante la responsabilità della società convenuta in qualità di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049
c.c., ritenuta insussistente dal giudice del gravame. Parte attrice, in particolare, sosteneva l'avvenuta caducazione degli effetti preclusivi dovuti alla mancata impugnazione del capo civile della sentenza penale di appello relativo al quantum risarcitorio, in virtù dell'annullamento del capo relativo alla sussistenza della responsabilità indiretta a carico della società convenuta, chiedendo un'ulteriore somma, a suo dire più adeguata all'entità dei pregiudizi subiti a causa del delitto commesso a suo danno. La società convenuta si costituiva in data 08/02/2024, argomentando nel senso della inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza in fatto e in diritto delle domande avversarie, sia sull'an debeatur in relazione alla sussistenza della propria responsabilità ex art. 2049 c.c., chiedendo la restituzione della somma a suo tempo corrisposta, sia in via subordinata sul quantum richiesto in aggiunta alla somma liquidata in sede penale, sul cui ammontare parte convenuta asseriva l'avvenuta formazione del giudicato per omessa impugnazione.
In data 12/06/2024, il G.I. dichiarava la contumacia del convenuto CP_2
e, con ordinanza depositata in data 26/06/2024, disponeva l'acquisizione dei
[...] fascicoli d'ufficio dei procedimenti penali R.G. 1708/2014 Tribunale di Forlì, Sezione
Penale, e R.G. App. 1912/2017 Corte d'Appello di Bologna;
con ordinanza depositata in data 21/01/2025 lo stesso G.I., ritenendo la causa matura per la decisione senza ulteriore istruttoria, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c, disponendone la sostituzione con il deposito di brevi note scritte.
* * * * * * * *
La domanda attorea di accertamento della fondatezza della responsabilità solidale ex art. 2049 c.c. in capo alla società convenuta per il fatto illecito di rilevanza penale commesso dal sig. merita accoglimento, per le ragioni e nei termini di cui CP_2
appresso.
In primo luogo, sulla scorta dei fascicoli dei procedimenti penali R.G. 1708/2014
Tribunale di Forlì, Sezione Penale, e R.G. App. 1912/2017 Corte d'Appello di Bologna acquisiti al processo, e della documentazione versata in atti, occorre ricapitolare gli elementi fattuali della controversia che ha dato luogo al presente giudizio.
La sezione penale della Corte di Appello di Bologna, con sentenza divenuta irrevocabile in data 17/11/2019 (cfr. doc. allegato alla 3° memoria ex 171-ter c.p.c. di parte convenuta), pur riformando la sentenza di condanna del Tribunale di Forlì n. 1202/2015
(cfr. doc n° 2 di parte attrice) sul punto del trattamento sanzionatorio, ha definitivamente accertato la responsabilità penale dell'odierno convenuto , dichiarato Controparte_2
contumace, per il delitto di violenza sessuale continuata e pluriaggravata, con l'attenuante della particolare tenuità del fatto prevalente sulle contestate aggravanti, ai danni di due giovani passeggere dell'autobus di linea dallo stesso condotto, fra cui l'odierna attrice , minorenne all'epoca dei fatti, essendo la condotta illecita nei confronti di Parte_2
quest'ultima consistita nel costringerla, in qualità – il soggetto agente - di conducente di autobus della linea urbana, a subire atti sessuali al momento della fermata al capolinea, in quanto “con azione repentina, l'afferrava per il braccio, e dopo averla tirata verso di lui le leccava il collo”, delitto consumato in Forlì ad inizio 2012; l'attrice, costituitasi parte civile nel succitato giudizio penale promosso a carico di innanzi al Tribunale Controparte_2 di Forlì (RG 1708/2014) per l'accertamento della sua responsabilità in ordine ai sopra citati reati di cui all'art. 609-bis c.p., 609-septies c. 4 n 1, 3 c.p. e 61 n. 9 c.p., agiva in giudizio anche il datore di lavoro dello stesso, nella sua qualità di responsabile civile, chiedendo al giudice di riconoscere una provvisionale e di affidare la liquidazione definitiva dei danni ad un separato giudizio. Celebrato il dibattimento, con sentenza n. 1202/2015 il Tribunale, riconosciuta la responsabilità penale di , condannava lo stesso, e in solido Controparte_2
l'odierna società convenuta, a titolo di civile responsabilità, al risarcimento dei danni sofferti dall'attrice, che quantificava in via “equitativa e definitiva” in € 4.000,00, oltre spese legali, con sentenza provvisoriamente esecutiva (cfr. doc. n° 2 di parte attrice).
A seguito di appello interposto dalla il giudice penale del gravame, CP_1 con sentenza di appello n. 5797/2018, escludeva “la responsabilità civile della
[...]
” mentre confermava nel resto l'impugnata sentenza, anche nella parte Controparte_1 relativa alla quantificazione del danno, oggetto di appello incidentale proposto dalla parte civile, odierna parte attrice, rispetto a cui la Corte osservava: “sono infondate le impugnazioni delle parti civili in punto di quantificazione del danno”, quantificazione giudicata congrua dal Giudice di Appello : “…Per tali ragioni si reputa congrua ed Pt_4
equa la somma liquidata (…) dal giudice di primo grado” (si veda pag.7 della sentenza appello, doc. n° 4 di parte attrice).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione, avanzando Parte_2 quale unico motivo il seguente: “…ai sensi dell'art. 606 lettera b) ed e), Voglia annullare la sentenza impugnata in relazione al delitto di cui al capo B) dell'imputazione, per erronea applicazione dell'art. 40 c. 2 c.p. e degli artt. 2049 e 2054 c.c. e per manifesta illogicità della motivazione (…). Pertanto, si chiede alla Ecc.ma Corte di Cassazione di Voler annullare l'impugnata sentenza limitatamente al punto relativo all'esclusione del responsabile civile” (cfr. doc. n° 5 di parte attrice). Con sentenza n. 8968/2020, il Supremo
Collegio accoglieva tale esclusivo motivo annullando con rinvio al Giudice civile in grado d'Appello competente per valore. La Corte d'Appello di Bologna, nel conseguente giudizio di riassunzione, dichiarava con ordinanza n. 2516/2023 (cfr. doc. n° 2 di parte convenuta) la propria incompetenza per valore, rilevando, altresì, la definitività della sentenza della Corte
d'Appello di Bologna, sezione penale, in merito alla quantificazione dei danni in favore dell'odierna attrice.
Riassunti i termini della complessa vicenda giudiziaria che ha dato origine al presente giudizio, ormai irrevocabilmente accertata in sede penale la sussistenza del fatto di reato di cui si tratta in capo al conviene innanzi tutto trattare la questione inerente alla CP_2
ricorrenza della responsabilità ex art. 2049 c.c. in capo alla società convenuta. La Suprema
Corte di Cassazione, annullando con rinvio la sentenza penale di secondo grado sul punto della responsabilità del datore di lavoro (cfr. doc. n° 1 di parte attrice), ha enunciato il principio di diritto secondo cui il nesso di occasionalità necessaria, che configura la responsabilità del datore di lavoro, deve essere ritenuto sussistente anche per gli illeciti perpetrati da un autista di autobus di linea durante i periodi di sosta a porte aperte, nel corso dei quali il personale è gravato da obblighi di vigilanza strettamente ricollegabili allo svolgimento della propria mansione lavorativa. Nello specifico, il S.C. ha richiamato l'art. 6 lett. f della L 138/58 avente ad oggetto: “orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto viaggiatori”, reputando sussistente l'obbligo di vigilanza in capo all'autista anche durante la sosta, da cui discende la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria: “…sono invece da considerare interamente di lavoro (con le correlative conseguenze sul piano retributivo) i periodi di sosta durante i quali detto personale sia gravato da obblighi - come quello della vigilanza – ulteriori rispetto a quello della sola reperibilita' (Sez. L, n. 5459 del 08/05/1992, Rv.
477159; Sez. L, n. 893 del 06/02/1985, Rv. 439073). Nel caso di specie, applicando tali principi - secondo cui va considerata attivita' lavorativa la sosta effettuata con i veicoli a portiere aperte - deve ritenersi che il fatto che si trovasse nella sua postazione CP_2
di guida e permettesse ai passeggeri di salire pur essendo fermo al capolinea implichi la sussistenza del necessario nesso di occasionalita' tra lo svolgimento dell'attivita' lavorativa e le violenze sessuali commesse, pur se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e ha violato gli obblighi a lui imposti. A cio' deve aggiungersi che non risulta dagli atti che la societa' responsabile civile abbia adottato alcuna cautela specifica allo scopo di prevenire i comportamenti oggetto dell'imputazione. Quanto al caso di specie, deve essere dunque affermato il seguente principio: il reato commesso dal conducente dell'autobus durante la sosta al capolinea, nei confronti di passeggeri a bordo, deve essere ritenuto commesso nello svolgimento dell'attivita' lavorativa, la quale non comprende solo la guida, ma anche la vigilanza del mezzo;
con la conseguenza che il nesso di occasionalità necessaria, che configura la responsabilita' del responsabile civile-datore di lavoro, deve essere ritenuto sussistente”.
Parte convenuta ritiene che l'art. 6 lett. f della L. 138/58 avente ad oggetto “l'orario di lavoro del personale degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto viaggiatori” a cui il giudice di legittimità ha fatto espresso riferimento, detti una disciplina estranea alla fattispecie per cui è causa, nonché insuscettibile di applicazione analogica, in quanto destinata a regolare esclusivamente il trasporto pubblico extraurbano, mentre il servizio pubblico di trasporto gestito in appalto dalla società convenuta, in relazione al quale
è stato commesso il fatto illecito per cui è causa, riguarda pacificamente una linea urbana;
pertanto, ritiene che, nel caso di specie, il nesso di occasionalità necessaria CP_1 vada escluso, essendo il danno riconducibile all'attività personale dell'autore dell'illecito e sia quindi frutto dell'esercizio della sua privata autonomia, a causa delle particolari modalità che hanno contraddistinto la condotta del resosi responsabile del fatto illecito CP_2
“durante pausa lavorativa, al capolinea, non su linea extraurbana con obbligo di vigilanza, in momento in cui il dipendente era libero di sfruttare a proprio piacimento il tempo a disposizione”.
Questo Tribunale è consapevole dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla applicabilità dell'art 384 comma 2 c.p.c. al giudizio di rinvio ex art 622 c.p.p., la quale, infine, è giunta a negare la natura vincolante del principio di diritto enunciato dal giudice penale di legittimità che annulla una disposizione civile di una sentenza penale nei confronti del giudice civile del rinvio, evoluzione avvenuta nel quadro di una progressiva rivisitazione della natura del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., non più rigidamente configurabile come mero iudicium rescissorium e, a ben guardare, sorta dall'esigenza di salvaguardare l'effettività dell'affermato principio di autonomia del giudizio civile, soggetto alle regole ad esso proprie, derivante dal trasferimento dell'azione civile inizialmente esercitata in sede penale in seguito al rinvio ex art. 622 c.p.p.; detta natura vincolante, in particolare, è stata ritenuta insussistente tutte le volte in cui il principio di diritto enunciato dal giudice penale di legittimità prescriva al giudice civile di rinvio l'applicazione di regole di giudizio di carattere penalistico incompatibili con quelle civilistiche;
nondimeno questo Tribunale reputa di poter giungere ad affermare la responsabilità di parte convenuta ex CP_1 art. 2049 c.c.; si osserva in primis come non manchino orientamenti che richiamano l'impostazione più tradizionale, relativi a fattispecie analoghe al caso di specie e del tutto estranee a quella, descritta sopra, che ha dato origine al filone delle pronunce di legittimità cui appartiene l'arresto citato da parte convenuta (ovvero Cass. Civ. Sezione III sent. n.
22520 del 10 settembre 2019, nella quale il principio di diritto imponeva al giudice civile, in materia di prova del nesso di causalità, l'osservanza di standard probatori penalistici notoriamente difformi da quelli civilistici, tanto che il ricorso respinto in quella sede lamentava che il giudice di rinvio non si fosse “uniformato al quesito di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione penale e non avesse applicato le regole di diritto penale): ad es. si veda Cassazione civile sez. III - 14/10/2021, n. 28011, che ha statuito che l'obbligo di attenersi al principio di diritto e alle indicazioni fornite dalla Suprema Corte non può:
“…non estendersi, nonostante l'istituzionale indipendenza dei giudizi e perfino delle relative discipline della stessa responsabilità (cfr., tra le altre, Cass. n. 15859/2019), anche al caso di rinvio al giudice civile disposto dal giudice penale, dovendosi ritenere preminente l'esigenza di non vanificare le indicazioni fornite dal giudice rescindente”); si osserva inoltre che la declaratoria di responsabilità – che si ritiene doversi affermare in capo alla convenuta - non è la conseguenza meccanica del dovere di uniformarsi al CP_3
principio di diritto, ed in particolare alla richiamata (e contestata) norma di cui all'art. 6 lett.
f della L. 138/58, essendo essa espressione di un principio più generale, in realtà a ben vedere intesa in tal senso dallo stesso Supremo Collegio, principio di portata generale che si può agevolmente ricavare dalla natura dei doveri di un autista di autobus di linea che comunque scelga di trattenersi a bordo anche durante la sosta al capolinea in una tratta urbana, nei termini di un suo perdurante dovere di controllo dei comportamenti dei passeggeri già all'interno del mezzo in attesa della partenza e dello speculare affidamento che questi ultimi possono riporre sulla correttezza della condotta del primo, data, tra l'altro, la sua veste di incaricato di pubblico servizio.
Del resto, occorre osservare che il Tribunale di Forlì (cfr. doc. cit.) era giunto ad affermare persuasivamente la responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2049
c.c., senza enfatizzare specificamente la particolare esegesi del dato normativo in parola, poi accolta dal Supremo Collegio al solo fine di censurare il passaggio motivazionale contenuto nella sentenza penale di secondo grado, in cui il giudice del gravame ha giudicato insussistente il requisito della necessità del nesso di occasionalità tra il fatto e la mansione lavorativa, ritenendo il primo avvenuto formalmente fuori dall'orario di lavoro;
a tale proposito si intendono richiamate le condivisibili argomentazioni sviluppate dal Tribunale penale di Forlì circa la sussistenza della responsabilità della in particolare CP_1
riguardo al nesso di occasionalità necessaria tra il reato perpetrato dal e le sue CP_2 incombenze lavorative, ritenendo i fatti materiali accertati in quella sede e sulla cui base tali argomentazioni si poggiano, provati anche in questa sede (sul punto della efficacia probatoria in sede civile della sentenza penale e delle prove assunte nel processo penale delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, si vedano Cass.
20/01/2015, n. 840; Cass. 10/10/2018, n. 25067; Cass. 25/06/2019, n. 16893; Cass.
7/05/2021, n. 12164; Cass. 7/11/2023, n. 30992; Cass. 31/01/2024, n. 289).
Il fatto, accertato nel giudizio penale ormai irrevocabile, che abbia CP_2 commesso le molestie a danno dell'attrice durante le pause al capolinea di una linea urbana non può sottrarre rilievo alla circostanza della perdurante sottoposizione di quest'ultimo nel lasso di tempo in questione al potere di vigilanza e controllo del datore di lavoro: come autista dell'autobus, il convenuto odierno contumace, trattenendosi in esso anche durante la pausa, agiva nell'esercizio della propria funzione, era di fatto sicuramente responsabile della vigilanza sul mezzo di trasporto e si presentava alle vittime in tale qualità, la quale, come accertato in sede penale con il riconoscimento della relativa aggravante ex art 61 c.p. n 9, integra la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Ne consegue, come esattamente ha rilevato il giudice penale di prime cure, che “l'incombenza disimpegnata abbia determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da non configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro”. L'elemento essenziale della fattispecie, ovvero il già descritto nesso di occasionalità necessaria, ricorre, quindi, prosegue il giudice penale di primo grado, ogni qualvolta “l'illecito è stato compiuto sfruttando comunque i compiti svolti, anche se il soggetto ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e persino se ha violato gli obblighi a lui imposti” (si veda la giurisprudenza citata in tale sede), atteso che, a giudizio di questo
Tribunale, il comportamento del reo nel caso di specie non può essere ritenuto estraneo al rischio tipico dell'attività gestita dal soggetto chiamato al risarcimento, che contempla la possibilità di un contatto tra la clientela e l'autista e un certo grado di affidamento di quest'ultima sulla correttezza del dipendente dell'azienda di trasporto deputato a condurre il mezzo di cui tale clientela si serve, e ciò ovviamente anche durante il periodo di tempo in cui l'autobus è fermo. Tale lasso di tempo è stato apparentemente ritenuto anche
“formalmente” rientrante nell'orario di lavoro dal S.C. in occasione della sentenza di annullamento che ha dato origine al presente giudizio sulla base della norma già più volte citata, ma la circostanza decisiva dell'affidamento che la clientela è indotta a riporre su una figura che comunque anche durante la pausa si presenta come colui che ha il controllo materiale del mezzo e vigila sull'ingresso dei passeggeri, consente di non assegnare a tale interpretazione del dato normativo una importanza determinante ai fini della decisione - a prescindere dalla plausibile possibilità di sottoporre la norma in parola ad una interpretazione analogica, qualora si ritenga di non diretta applicazione alla fattispecie per cui è causa per le diverse caratteristiche della linea. Il ricorso ad una certa esegesi del dato normativo in parola, formulata dal per censurare l'enfasi riposta dalla Corte di Appello CP_4 bolognese sulla pretesa estraneità del segmento temporale in parola alla definizione formale di “orario di lavoro”, in rapporto alle mansioni di fatto spettanti all'autista di un autobus di linea urbana in pausa all'interno del mezzo, e la rilevanza assorbente ad essa attribuita per negare la sussistenza della responsabilità ex art. 2049 c.c. - rilevanza assorbente, va detto, di dubbia consistenza in rapporto ad una visione complessiva della funzione dell'autista in rapporto ai passeggeri con cui viene in contatto anche durante la pausa - non risulta necessario allo scopo di fondare la responsabilità del datore di lavoro nel caso di specie, nel quale assume maggiore importanza il fatto in sé della sosta effettuata con il veicolo a portiere aperte, tanto che, come argomenta lo stesso giudice penale di legittimità, deve ritenersi che il fatto stesso che il durante la pausa, seppur per sua scelta, si CP_2
trovasse nella sua postazione di guida e permettesse ai passeggeri di salire, pur essendo fermo al capolinea, implica la sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra lo svolgimento dell'attività lavorativa e le violenze sessuali commesse, atteso che ciò che qui rileva è la mera situazione di fatto da cui può farsi derivare direttamente il principio enunciato dal S.C. in relazione alla fattispecie per cui è causa, ovvero che “il reato commesso dal conducente dell'autobus durante la sosta al capolinea, nei confronti di passeggeri a bordo, deve essere ritenuto commesso nello svolgimento dell'attività lavorativa”; tale ultimo rilievo, da un lato porta ad escludere qualsivoglia interruzione del collegamento funzionale tra il fatto illecito e l'attività lavorativa, come altrimenti opinato dalla Corte di Appello bolognese nel riformare sul punto la sentenza di primo grado, e, dall'altro, costituisce una solida base concettuale per fondare il solidale obbligo risarcitorio in capo al datore di lavoro per fatto del dipendente nella fattispecie per cui è causa, che, a parere di questo giudice, corrisponde pienamente ad una situazione fattuale coperta dalla ratio della norma di cui all'art. 2049 c.c., ovvero quella di incentivare il contenimento del rischio che inevitabilmente accompagna l'esercizio di ogni attività organizzata che preveda l'impiego di personale dipendente, anche in relazione alla natura dei compiti affidatigli, tenuto conto dei poteri riservati al datore di lavoro in termini di scelta dei dipendenti da assumere e da assegnare al delicato compito di autista, in base ad un previo scrutinio non solo delle loro capacità tecniche, ma anche delle loro qualità morali, nonchè di vigilanza sulla condotta dei medesimi;
vigilanza che, come rilevato dal giudice penale di prime cure, nel caso di specie sembra non essere stata adeguamente esercitata, stante la pertinenza delle osservazioni svolte da quest'ultimo sul punto, considerata l'indifferenza dei colleghi del informati dalla madre della vittima circa le turpi condotte dello stesso: “…la CP_2
procedura di controllo e di vigilanza sul corretto operare dei dipendenti, nonché sul richiamo ai valori di interesse civico che devono contraddistinguere l'operato di chi svolge un servizio pubblico, non c'era. Tanto da concludersi per la mancata diligenza del datore di lavoro (a dispetto della sua personale buona fede) che in nulla ha operato sotto questo profilo, se non curando l'onere importante ma non esclusivo dell'osservanza dei tempi e degli orari del servizio” (doc. cit., pag. 15), non risultando adottate dalla società convenuta specifiche cautele allo scopo di prevenire i comportamenti oggetto dell'imputazione.
A riprova di tale considerazione, si aggiunga il fatto che il Tribunale penale di Forli ha accertato l'assenza di strumenti di controllo video sull'operato dell'autista, giacché le telecamere erano posizionate in modo tale da inquadrare solo le porte (anteriore e centrale) e non il cabinotto del conducente, tanto che il Tribunale aveva potuto affermare: “Il CP_2
sa perfettamente che fin tanto si trattiene al posto di guida non verrà mai sorpreso e, non casualmente, un episodio è commesso quando egli è alla guida del mezzo (caso ”. Pt_2
In ordine alla dimostrazione del nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni svolte dal e i fatti delittuosi dallo stesso perpetrati, merita considerazione anche il CP_2 fatto che il capolinea della Frazione di Carpinello, dove sono accaduti i fatti predetti, coincideva con la località di partenza dell'attrice e, quindi, la circostanza che l'odierna attrice si trovasse sull'autobus prima della partenza del mezzo era la mera conseguenza della sua necessità di usufruire del servizio di trasporto e non certo il frutto di una sua scelta volontaria. Non può sfuggire che tale elemento in sé è in grado di comprovare ulteriormente il collegamento tra la condotta del e il rapporto di lavoro, quale fonte di CP_2 occasionalità necessaria tra le mansioni e il fatto illecito, come richiesto dall'art. 2049 c.c.
Da ultimo, non priva di importanza è la testimonianza di , già collega del Tes_1
citata a pag. 4 della motivazione della sentenza penale di primo grado (doc. cit.), CP_2 il quale, pur citando una norma regolamentare che sulla carta prescriverebbe agli autisti la chiusura del mezzo durante la pausa, non mancava di sottolineare che spesso gli stessi scelgono di rimanere nel mezzo, anche per accogliere i passeggeri in attesa di raggiungere la propria destinazione;
appare ovvio che la seconda opzione porti con sé evidenti conseguenze sia in termini di assunzione di responsabilità da parte del dipendente anche durante la pausa riguardo la salvaguardia del mezzo in quanto patrimonio aziendale contro potenziali danni inferti dai passeggeri sostanti al suo interno, sia del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2049 c.c., qualora un autista approfitti di questa eventualità per cagionare danni a un terzo che si trovi ad interagire con quest'ultimo (e sul quale, di converso, è naturale che il passeggero in attesa possa fare legittimo affidamento durante lo svolgimento di tale mansione circa la correttezza della sua condotta), proprio in ragione di questa libera scelta compiuta dal dipendente, sui cui il datore di lavoro conserva intatto il proprio potere di vigilanza e controllo.
Per tutte le suesposte ragioni, la società convenuta va dichiarata responsabile civilmente, in solido, per il fatto illecito altrui commesso da nell'ambito Controparte_2
di un rapporto di servizio pubblico affidato alla gestione della Controparte_1
.
[...]
Accertata la effettiva debenza in capo alla società convenuta della somma già pagata a favore dell'odierna attrice, ovvero € 4.000,00, occorre esaminare la domanda di quest'ultima volta ad ottenere un incremento dell'ammontare del risarcimento dovuto, prima sul piano della sua mera ammissibilità, poi, eventualmente, nel merito.
Entrando nel vivo della questione, in primo luogo è il caso di scrutinare la stessa ammissibilità della domanda, anche alla luce delle eccezioni sollevate sul punto da parte convenuta in rapporto alla esatta portata della norma di cui all'art 622 c.p.p. in relazione al caso di specie, nonché riguardo l'eventuale formazione di un giudicato interno sul punto del quantum risarcitorio.
Il predetto articolo del codice di procedura penale recita testualmente: “Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di Cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni
o i capi che riguardano l'azione civile, ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile”.
Parte attrice ritiene che il recente orientamento consolidatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità circa il carattere non più pedissequamente rescissorio, bensì, almeno sotto molteplici e rilevanti aspetti, strutturalmente autonomo del giudizio che si radica avanti il giudice civile a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p. implichi, nella fattispecie per cui è causa, la inidoneità della decisione sul quantum debeatur contenuta nella sentenza penale di secondo grado ad assumere la natura di res iudicata, malgrado non sia stata a suo tempo oggetto di tempestiva impugnazione, avendo l'odierna parte attrice proposto ricorso in Cassazione solo sul punto della responsabilità della società convenuta ai sensi dell'art. 2049 c.c., ricorso il cui accoglimento ha originato, su impulso della stessa attrice, il presente giudizio. Parte convenuta, di converso, sostiene invece che la mancata impugnazione della disposizione civile relativa alla misura del risarcimento abbia determinato la formazione del giudicato sul punto, e in ragione di ciò invoca la inammissibilità della domanda attorea diretta ad ottenere un ammontare superiore a quello già liquidato in sede penale.
Ricostruendo sommariamente l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità della
Suprema Corte riguardo la natura del peculiare giudizio che si radica avanti il giudice civile ex art. 622 c.p.p., non è revocabile in dubbio che la Corte regolatrice sia giunta al superamento della concezione tradizionale che inquadrava tale giudizio nello schema di un giudizio puramente rescissorio, inquadramento da cui derivavano una serie di importanti conseguenze giuridiche conseguenti alla integrale applicazione della disciplina di cui agli artt. 392 e ss. c.p.c., sia in termini di operatività dei vincoli di natura endoprocessuale che scaturivano naturalmente da tale impostazione teorica sia in relazione alle regole di giudizio e gli standard probatori da applicarsi, che rimanevano quelle di origine penalistica, propri del giudizio rescindente.
Il revirement cui si è accennato sopra (si veda, ex multis Cassazione civile, sez. III,
Sentenza 12/06/2019 n° 15859, che compie una ampia e approfondita ricognizione della questione), cui in seguito, dopo un iniziale contrasto, si sono sostanzialmente uniformate le
Sezioni penali dello stesso Supremo Collegio (cfr. Cass., Sez. un., sent. 28 gennaio 2021 n.
22065) ha invece compiutamente delineato il predetto giudizio radicantesi di fronte al giudice civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione penale ai soli effetti civili ai sensi dell'art. 622 c.p.p., come il frutto di una translatio iudicii, la quale comporta il trasferimento, la trasmigrazione, per così dire, dell'azione civile dalla sede penale a quella civile, dando luogo ad un giudizio per molti aspetti strutturalmente e funzionalmente nuovo.
Ciò ha evidentemente comportato profonde conseguenze in relazione alle regole di giudizio cui si deve attenere il giudice civile, da cui deriva la non cogenza di eventuali principi di diritto dettati dal giudice penale di legittimità non compatibili con tale principio generale. Come già evidenziato sopra, il sopra rammentato orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità ha quindi abbandonato l'idea che l'art. 622 c.p.p. avvii semplicemente una fase rescissoria dell'impugnazione penale, determinando, piuttosto, il trasferimento dell'azione civile nella sua sede naturale, ossia quella civile. Pertanto, quella che si apre davanti al giudice civile d'appello per effetto dell'operare dell'art. 622 c.p.p. e dell'impulso di parte mediante l'atto di riassunzione è, dunque, un giudizio autonomo, tuttavia con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda di costituzione di parte civile in sede penale. Ne consegue che avanti al giudice civile il parametro sostanziale di riferimento sarà costituito dagli artt. 2043 e 2059 c.c. (e non già dall'art. 185 c.p.), mentre le norme processuali di riferimento saranno quelle che regolano il processo civile, anche in riferimento agli standard probatori e alla riconosciuta facoltà in capo alla parte attrice di effettuare la emendatio della domanda risarcitoria o restitutoria proposta ex novo avanti al giudice civile d'appello ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile, parametrata sulle norme risarcitorie del codice civile e non più sull'art. 185 c.p., pur nei limiti del sistema generale delle preclusioni fissato dall'art. 183
c.p.c.
Tale regola generale, in base alla quale in seguito all'operatività dell'art 622 c.p.p. si determina un trasferimento dell'azione civile e non semplicemente una fase rescissoria del giudizio penale, si atteggerà concretamente, però, in modo diverso a seconda delle fattispecie pratiche che sarà chiamata a disciplinare.
Nel caso più semplice, ovvero quello in cui, in esito al giudizio penale, risulti definitivamente accertata l'esistenza del reato, e quindi l'an debeatur dell'obbligazione risarcitoria in capo all'autore del reato stesso ai sensi dell'art. 185 c.c., cosa che costituisce il presupposto necessario per l'ottenimento della tutela risarcitoria, le conseguenze pratiche di tale opzione esegetica emergeranno con assai minore nettezza, tanto che ne conseguirà una fase che, almeno sotto taluni aspetti, manterrà alcuni caratteri della fase rescissoria, quanto alla ormai accertata sussistenza del fatto di reato e della sua attribuibilità all'imputato (nella misura in cui nella fattispecie si ritenga che il vincolo conservi natura endoprocessuale e non derivi invece dalla applicazione dell'art. 651 c.p.p. al giudizio civile di rinvio in quanto giudizio “nuovo”), e il giudice civile di rinvio si occuperà della sola corretta quantificazione del danno nel caso non sia stato definitivamente liquidato in sede penale, mentre la condanna penale irrevocabile, come già accennato sopra, vincolerà il giudice civile all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e della sua riferibilità al condannato, restando (per effetto della cassazione del capo risarcitorio/restitutorio) il giudice civile libero solamente di valutare l'intensità del danno, quantificandone l'ammontare, sempre ovviamente attenendosi alle regole probatorie proprie del processo civile.
In relazione alla distinzione di cui sopra, Cass. 16916/19 ha opportunamente osservato che“Nell'ottica di un definitivo chiarimento sulla natura, sulla portata, sugli effetti, sulle regole probatorie e procedurali applicabili al giudizio di rinvio in sede civile ex art. 622 c.p.p., quanto alla decisione sulla domanda risarcitoria, appare necessario distinguere, sul piano teorico, le due principali ipotesi di rinvio del giudice penale a quello civile ricomprese nell'ambito della norma de qua. La prima ipotesi di annullamento si verifica quando il rinvio al giudice civile viene disposto a seguito dell'annullamento su ricorso della parte civile "ai soli effetti della responsabilità civile", ex art. 576 c.p.p., della sentenza di assoluzione ("di proscioglimento", recita con formula più ampia l'art. 622), limitatamente agli effetti civili. La seconda ipotesi si verifica quando il rinvio al giudice civile viene disposto: A) a seguito dell'annullamento delle sole disposizioni o capi della sentenza penale di condanna dell'imputato che riguardano l'azione civile (su ricorso dell'imputato ex art. 574 c.p.p., o della parte civile ex art. 576 c.p.p.), ovvero, B) quando - pronunciata, nel precedente grado di giudizio, condanna, anche generica alle restituzioni e al risarcimento dei danni - il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili (art. 578 c.p.p.)”.
nel quale conviene distinguere la specifica eventualità CP_5 dell'annullamento ai soli effetti civili della sentenza penale contenente un capo civile di condanna generica al risarcimento del danno, affrontata dal filone delle pronunce del S.C. che ha inaugurato il nuovo orientamento sulla natura del giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p.
(Cass. 20 giugno 2017, n. 15182; in senso conforme, Cass. 25 settembre 2018, n. 22570 e
20 dicembre 2018, n. 32930). Tale eventualità si ricollega specificamente alla precisa fattispecie della condanna generica al risarcimento del danno, non impugnata dalla parte civile riguardo all'omessa liquidazione dei danni, contenuta in una sentenza penale di condanna poi oggetto di vittoriosa impugnazione in sede di legittimità da parte dell'imputato avverso il capo penale condannatorio, in relazione alla quale la Suprema
Corte ha statuito che, in stretta conformità con la lettera dell'art. 574 c.p.p., comma 4,
l'annullamento del capo penale sul punto della responsabilità dell'imputato estende la sua efficacia alle disposizioni civili di condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno, impedendo in tal modo la formazione del giudicato interno sull'azione civile, che in seguito alla traslazione del giudizio è sottoposta alla cognizione del giudice del rinvio nella sua integrità, senza possibilità di scissione della decisione sull'an da quella sul quantum, giungendo in tal modo alla valorizzazione di un esplicito dato normativo, ovvero la predetta norma di cui all'art 574 comma 4° c.p.p., a scapito della riproposizione di schemi concettuali tradizionali che privilegiavano la rigida e integrale conservazione delle regole figlie del meccanismo rescissorio anche a danno di esigenze di economia processuale, sottraendo in tal modo al giudice civile di rinvio la potestà di liquidazione del danno in caso di omessa impugnazione della disposizione civile che rinviava la liquidazione dello stesso a un separato giudizio (per questa impostazione, ormai superata, si veda Cass. 19 gennaio
1996, n. 417, ripreso ancora, di recente, da Cass. 8 aprile 2015, n. 7004, precedente quest'ultimo citato da parte convenuta), costituendo il nuovo orientamento sopra descritto uno dei tasselli della progressiva riconsiderazione dei caratteri del giudizio di rinvio previsto dall'art. 622 c.p.p., non più come giudizio completamente chiuso ex art. 392 e ss. c.p.c..
Sulla scorta delle successive argomentazioni sviluppate dalla 3° Sezione civile nella stessa sentenza sopra citata (Cass. 16916/19), al fine di inquadrare correttamente l'istituto dell'annullamento della sentenza agli effetti civili, emergerebbe con chiarezza la necessità di distinguere il caso in cui l'annullamento ha ad oggetto ai fini civili la sentenza di assoluzione da quello in cui l'annullamento ha ad oggetto direttamente le statuizioni civili della sentenza di condanna (o di non doversi procedere per estinzione del reato) - o indirettamente, come nell'ipotesi appena richiamata, come mera conseguenza degli effetti caducatori previsti dall'art. 574 4° comma c.p.p. in caso di vittoriosa impugnazione del capo penale della sentenza: si differenziano a loro volta tra loro perchè, mentre nel primo caso la sentenza penale di condanna, almeno agli effetti penali, passa in giudicato, nella seconda non si forma un giudicato penale di condanna.
D'altro canto una trattazione approfondita di tutte le complesse e molteplici questioni sottese a tale inquadramento non risulta indispensabile allo scopo di dirimere la residua res litigiosa; è sufficiente, semmai, esaminarne attentamente i contorni e valutare se, nel caso di specie, la formazione di un giudicato interno per omessa impugnazione sul punto del quantum debeatur sia compatibile con le diverse conseguenze che derivano dalla ricorrenza delle varie ipotesi sopra descritte e con i principi ricavabili dalla sopra rammentata giurisprudenza di legittimità che si è espressa sul punto della inscindibilità della questione dell'an rispetto al quantum, in relazione ai peculiari elementi che caratterizzano la fattispecie al nostro esame. Tali elementi sono presto detti: la responsabilità penale dell'autore del reato è pacificamente ormai divenuta res iudicata a cui il giudice civile è assolutamente vincolato (ha ben poco rilievo, se non sul piano teorico, se ex art. 651 c.p.p. o in via endoprocessuale); parimenti, tale cosa giudicata fonda irrevocabilmente la responsabilità civile del convenuto contumace, autore del reato di cui si tratta, anche ai fini del presente giudizio;
parte attrice in qualità di parte civile ha impugnato mediante appello incidentale la liquidazione diretta del danno operata dal Tribunale di Forlì ritenendola insufficiente, salvo non reiterare la doglianza sul punto in sede di ricorso per Cassazione, vertente solamente sul punto della responsabilità della odierna convenuta a seguito della riforma sul punto predetto ad opera del giudice penale del gravame (cfr. docc. nn° 3 e 5 di parte convenuta); la responsabilità indiretta della società convenuta è pacificamente ancora res iudicanda, ovvero l'an debeatur del datore di lavoro ex art. 2049 c.c.; infine, rimane oggetto di controversia tra le parti, come è noto, la sorte della decisione del giudice penale sull'ammontare del risarcimento rispetto alla società convenuta, avendo parte attrice concesso che sia plausibile ritenere cosa giudicata anche il quantum risarcitorio nei confronti del solo (cfr. note conclusive di parte attrice dep. in data 15/10/25, pag. CP_2
12). Parte attrice, come già abbondantemente anticipato, insiste sulla inidoneità della decisione sul quantum a passare in giudicato – per lo meno limitatamente alla società convenuta - ritenendo che, nel caso di specie, la mancata formazione del giudicato sull'an debeatur abbia neutralizzato gli effetti della omessa impugnazione, adducendo a sostegno della propria tesi il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità citato sopra, formatosi nel quadro della complessiva rivisitazione di cui si è parlato in precedenza circa la natura del giudizio civile ex art. 622 c.p.p., la quale, come si è visto, superando una tradizionale opinione contraria, ha risposto negativamente in merito al quesito se si formi o meno un giudicato interno in ordine all'azione civile in caso di condanna generica al risarcimento dei danni non impugnata dalla parte civile riguardo all'omessa liquidazione dei danni. L'ipotesi è quella, già ampiamente richiamata, ovvero quella di un giudizio penale di merito nel quale il giudice si sia limitato a pronunciare condanna generica al risarcimento e la mancata liquidazione del danno non abbia formato oggetto di impugnazione. Secondo il recente e ormai pacifico sopra ricordato indirizzo valorizzato da parte attrice, è sempre consentito al giudice civile di appello competente, cui la causa sia stata rimessa a seguito di annullamento ai soli effetti civili da parte della Corte di Cassazione, procedere alla liquidazione del danno ampliando i limiti del decisum.
Preliminarmente, bisogna sottolineare ancora una volta che, tradizionalmente, per entrambe le ipotesi di annullamento sopra considerate, dalla affermata natura del giudizio ex art. 622 c.p.p. come riconducibile alla normale disciplina del giudizio di rinvio ex art.
392 c.p.c., e dal suo carattere "chiuso" ai sensi dell'art. 394 c.p.c., la più risalente giurisprudenza di legittimità faceva discendere una serie di vincoli per il giudice di rinvio in quanto diretta derivazione delle determinazioni contenute nella sentenza penale, poi oggetto della precedentemente citata rivisitazione critica, quanto ai limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio, necessariamente fissato esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio neppure se fosse eventualmente erronea, tra cui si segnalava anche il divieto di estendere il giudizio di rinvio alla liquidazione dei danni in caso di condanna generica oggetto di omessa impugnazione, questione solo per certi versi analoga al caso di specie. Orbene, a tale proposito occorre certamente osservare che parte convenuta non erra quando rileva che il nuovo orientamento, nel senso di consentire al giudice civile del rinvio, in seguito ad annullamento della sentenza penale per i soli effetti civili, di liquidare direttamente il danno qualora la parte civile abbia esercitato l'azione civile in sede penale omettendo di impugnare la mancata liquidazione del medesimo, in linea di principio non è conferente con la fattispecie per cui è causa. La sopra descritta opzione interpretativa, ormai cristallizzatasi nella giurisprudenza della 3° Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, sebbene comporti una maggiore “apertura” del giudizio di rinvio in sede civile rispetto alla ortodossa e rigida osservanza delle regole che delimitano i confini di un giudizio in passato ritenuto puramente rescissorio, ovviamente non può ostacolare, in relazione a specifiche fattispecie, la eventuale formazione di un giudicato interno durante il segmento temporale in cui l'azione civile viene esercitata nell'alveo del processo penale, quando ne ricorrano tutte le condizioni, atteso che al rinvio ex art. 622 c.p.p. non può essere attribuita una generale vis destruens, capace di eliminare qualsiasi ipotesi residua di formazione del giudicato interno sul quantum, ricorrendo condizioni diverse dalla fattispecie che ha dato origine a tale giurisprudenza. Ne consegue, a giudizio di questo Tribunale, che non esistono valide ragioni per escludere la formazione del giudicato sul quantum debeatur in relazione alla posizione processuale relativa al in riferimento alla quale si è consolidato un accertamento definitivo sia sull'an CP_2
sia sul quantum della responsabilità, come tale vincolante per questo giudice, atteso che al passaggio in giudicato delle disposizioni civili in ordine all'an debeatur si è aggiunto il formarsi del giudicato interno sul quantum a causa della omessa impugnazione in sede di legittimità della statuizione ad esso relativa contenuta nella sentenza penale di appello, che confermava la liquidazione operata dal giudice penale forlivese.
Discorso diverso quanto alla posizione della società convenuta, e non per ragioni strettamente connesse alla disciplina di cui all'art 622 c.p.p. e alla evoluzione giurisprudenziale in merito ad essa, quanto piuttosto per il principio generale, indirettamente ricavabile dall'art. 336 comma 1 c.p.c., che la 3° Sez. del S.C. ha indirettamente messo a frutto nel rilevare la caducazione del giudicato sul quantum eventualmente formatosi per omessa impugnazione in caso di condanna generica, quando ha valorizzato nel caso sottoposto al suo esame l'effetto caducatorio determinato dalla applicazione della norma di cui all'art. 574 comma 4, c.p.p.. In quel caso, dalla caducazione dell'accertamento sul punto dell'an debeatur, “dato che l'an è imprescindibile presupposto del quantum”, conseguiva la mancata formazione del giudicato circa la rimessione al giudice civile ex articolo 539 c.p.p., che sprigiona effetto, dunque,soltanto se si forma il giudicato sui capi della sentenza penale da cui dipende il quantum della pretesa civile” (sentenza cit: Cass. 20 giugno 2017, n. 15182). Analogamente, si verifica lo stesso effetto qualora, come nel caso di specie, il responsabile civile mediante l'interposizione del rimedio dell'appello abbia ottenuto la riforma della sentenza di primo grado sul punto dell'an debeatur in relazione alla propria responsabilità, conseguenza che insorge a causa dell'effetto espansivo interno della riforma dell'accertamento positivo della responsabilità civile dell'odierna convenuta originariamente contenuto nella sentenza penale di primo grado: tale riforma, operata dalla
Corte di Appello bolognese, non può che aver travolto l'eventuale giudicato sul quantum limitatamente alla posizione della convenuta. E ciò avviene in piena conformità con il dictum della sentenza di legittimità poco sopra citata, secondo la quale, quando il giudizio penale si conclude perchè il giudice di legittimità "annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile" oppure "accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato" (ricorso in tal caso proposto soltanto, è ovvio, dalla parte civile) - così si esprime il legislatore nell'articolo 622 c.p.p. - la rimessione al giudice civile quale giudice di rinvio significa inevitabilmente conferirgli la cognizione di tutto quanto ancora non è stato deciso con pronuncia passata in giudicato a proposito della domanda civile che la parte civile aveva inserito nel giudizio penale. Non sussiste, quindi, una scissione paragonabile a quella dell'ipotesi di rimessione ex articolo 539 c.p.p.: quel che residua della regiudicanda come riguardante la domanda civile viene tutto convogliato davanti "al giudice civile competente per valore in grado di appello”.
Nel caso di specie, limitatamente alla responsabilità della società convenuta e a differenza di ciò che invece è accaduto riguardo la posizione del convenuto CP_2 sembrerebbe potersi ritenere che il quantum debeatur non possa “essere stato deciso con sentenza passata in giudicato”, quanto meno in sede penale e salvo quanto di seguito si dirà, poiché il giudice penale del gravame ha a suo tempo travolto il positivo accertamento civilistico compiuto in primo grado sul punto dell'an debeatur del datore di lavoro, antecedente logico-giuridico necessario per qualsiasi statuizione sul quantum. Tale conclusione si poggia necessariamente sulla constatazione del carattere scindibile delle obbligazioni solidali dal lato del debitore, ovvero nel caso di solidarietà passiva dell'obbligazione: “…la mancata impugnazione in un rapporto obbligatorio scindibile, qual
è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza solo nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma. La obbligazione solidale, pur avendo a oggetto un'unica prestazione, dà luogo non a un rapporto unico e inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati. Ne deriva che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali, che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane poi insensibile, proprio per effetto dell'avvenuta scissione del rapporto processuale, all'eventuale riforma o annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati o alla rinuncia del creditore alla domanda formulata nei confronti degli altri condebitori solidali”
(cfr. Cass. civ. n. 12435/2021; Cass. civ. n. 542/2020). Si rammenta che per “la responsabilità solidale dei danneggianti, l'art. 2055, comma 1, c.c. richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome
e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone…(Cass. civ. n.
1070/2019). È necessario, altresì, precisare che la società convenuta non potrebbe giovarsi della formazione di un giudicato più favorevole al condebitore solidale (sul punto del quantum debeatur) ai sensi della norma di cui all'art 1306 comma 2 c.c., e ciò in base al consolidato principio per cui il condebitore solidale può avvalersi di una sentenza favorevole da opporre al creditore solo qualora non abbia partecipato al giudizio (ex multis,
Cass. civ. n. 20559/2014).
Si è detto, dunque, che, in linea di principio, la vicenda processuale, sul versante penalistico, per come si è svolta, non sembrerebbe ostare ad una possibile revisione, in ambito civilistico ed in sede di rinvio, delle determinazioni a suo tempo assunte in ordine al quantum della pretesa risarcitoria avanzata da nei confronti della società Parte_2
stante che il ricorso per Cassazione solo sull'an risulterebbe assorbente del CP_1 quantum, che dunque potrebbe meritare una nuova valutazione in sede di rinvio.
Tuttavia, a ben vedere, i trascorsi della vicenda giudiziaria sul versante penale non rappresentano l'unico possibile ostacolo ad una cognizione dell'intestato Tribunale in ordine alla quantificazione del danno, nei confronti della società convenuta.
Infatti, in data 12.12.2024 la difesa di ha depositato in giudizio copia CP_1 dell'ordinanza della Corte di Appello di Bologna n. 2516 del 2023, munita di attestazione di mancata impugnazione, con la quale la Corte dichiarava la propria incompetenza mandando le parti dinanzi al Tribunale di Forlì, dando origine al presente giudizio a seguito di iniziativa della attrice in riassunzione.
Detta ordinanza, come si è detto, è definitiva, non risulta contestata né impugnata, a punto tale che l'odierna attrice, nelle conclusioni qui spiegate, ha ridimensionato la propria pretesa alla somma di euro 5.000,00 corrispondente al valore massimo demandato, ratione temporis, in grado di appello, alla competenza del Tribunale. L'ordinanza, dunque, è
“passata in giudicato” o comunque l'odierna attrice in riassunzione vi ha dato sostanziale adesione e acquiescenza.
Tuttavia, l'ordinanza in questione sembra non limitarsi a fornire determinazioni in ordine alla competenza per valore, andando invece oltre, nel merito della domanda risarcitoria. Nella motivazione dell'ordinanza, infatti, la Corte di Appello osserva che “La
non ha impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione la statuizione relativa alla Parte_1 determinazione della somma indicata come dovuta in euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno dal Tribunale e confermata dalla Corte di Appello, oltretutto la congruità dell'importo, in carenza appunto di impugnazione, mai è stata presa in considerazione dalla Suprema Corte. Essendosi formato il giudicato sul punto, quindi il danno cristallizzato in € 4.000,00, ed avendo la Suprema Corte rinviato “al giudice civile competente per valore in grado di appello”, la causa doveva essere riassunta dinanzi al
Tribunale di Forlì.”.
È noto che, al fine di indagare la natura effettiva di un provvedimento, non è sufficiente soffermarsi sulla sua intestazione o denominazione formale, ma occorre guardare alla sostanza del provvedimento stesso ed al contenuto che in esso trova espressione.
Nella giurisprudenza di legittimità sul punto si è affermato che “Per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza o ordinanza endoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio” (Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 18603 del 08/07/2025).
In punto al regolamento di competenza, l'art. 43 c.p.c. al comma 1, stabilisce che “Il provvedimento che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito [277, 279] può essere impugnato con l'istanza di regolamento di competenza [disp. att. 187] oppure nei modi ordinari [323] quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito”, ammettendosi dunque pacificamente che il giudice, con il medesimo provvedimento, possa assumere decisioni sia in ordine alla competenza che al “merito”, quest'ultimo ampiamente inteso nel senso di ogni questione diversa, appunto, dalla mera competenza (cfr., Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 4825 del 19/05/1999).
Nel caso di specie, la Corte di Appello dimostra di avere preso ferma posizione e di avere assunto statuizioni di carattere decisorio non solo sulla competenza, ma anche sulla questione relativa all'intervenuto passaggio in giudicato – o meno – della pronunzia di liquidazione del danno nell'importo di euro 4.000,00 e sul conseguente potere/dovere del giudice del rinvio di esercitare la propria cognizione su tale determinazione, provvedendo ad una nuova quantificazione, potere che la Corte di Appello, con statuizione che costituisce anche il presupposto della pronuncia di incompetenza, evidentemente esclude. Pertanto, la determinazione in ordine al quantum, contenuta nella ordinanza in discussione, avrebbe dovuto essere contestata dalla parte interessata azionando i rimedi di impugnazione ordinari.
Al contrario, l'attrice in riassunzione dapprima spontaneamente dà attuazione al decisum della Corte di Appello, riassumendo la causa dinanzi a questo Tribunale, per poi, del tutto inammissibilmente, esigere, essenzialmente, che il Tribunale riveda e riformi il convincimento espresso dalla Corte di Appello – peraltro giudice superiore – passato in giudicato e non impugnato con gli ordinari rimedi, ovvero che si esprima nuovamente sulla medesima questione, in violazione del principio del ne bis in idem.
La domanda di condanna svolta dalla attrice in riassunzione nei confronti di
[...]
non può dunque essere accolta. Controparte_1
Attesa l'evidente soccombenza reciproca, le spese di lite fra le parti, anche in punto alla fase dinanzi alla Corte di Cassazione, devono essere integralmente compensate;
la valutazione di compensazione integrale, comunque connaturata alla citata reciproca soccombenza, appare opportuna anche tenendo conto della rilevante complessità, anche giuridica, della vertenza e della peculiarità della situazione di fatto ad essa sottesa.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: accerta e dichiara la responsabilità in solido, per il fatto illecito commesso ai danni di ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., di e di Parte_2 Controparte_2 [...]
ai sensi dell'art. 2049 c.c.; Controparte_1 rigetta la domanda restitutoria avanzata da;
Controparte_1 dichiara, per i motivi di cui in narrativa, inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di;
Parte_2 Controparte_2 dichiara, per i motivi di cui in narrativa, inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di;
Parte_2 Controparte_1 compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Forlì, 25 novembre 2025
Il Giudice
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