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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale 1481/2020
TRA
(C.F. e P.IVA n. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato Parte_1 P.IVA_1
e difeso, in forza di procura alle liti allegata all'atto di appello, dall'avv. Giuseppe Palmieri (C.F.
n. ), e con questi elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Chiatamone C.F._1
n. 63, presso lo studio legale dell'avv. Giancarlo Rago;
Ricorrente in riassunzione – originario appellante
E
(C.F. n. e (C.F. n. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), entrambi in proprio e quali eredi di , appellato deceduto C.F._3 PE
nel corso del giudizio di appello, rappresentati e difesi, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione depositata nel presente giudizio in data
18.3.2021, dall'avv. Antonio Chiaravallo (C.F. n. ), con cui eleggono C.F._4 domicilio presso lo studio dell'avv. Maria Dolores Cozzarelli, in Napoli, via Carlo Poerio, n. 9;
Resistenti in riassunzione-originari appellati
pagina 1 di 18 NONCHE'
e , quali eredi di , appellato deceduto nel corso del CP_3 CP_4 PE
giudizio di appello in data 11.10.2020
Resistenti in riassunzione contumaci
NONCHE'
Controparte_5
Resistente in riassunzione contumace – originaria appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, n.
2264/2019, pubblicata in data 3.12.2019.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 25.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A.Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 3.11.2005, il conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Avellino, , e Controparte_5 PE Controparte_1 P_
e deduceva che:
[...]
nata negli USA, era proprietaria, in qualità di erede del defunto genitore, Controparte_5
, di immobili ad uso abitazione e pertinenze ubicati nel comune di Controparte_6 _1
alla via Palladino ed alla via Pietraquaresima, per la gestione dei quali, con atto del 28.12.1981, aveva nominato suo procuratore generale in Italia;
PE
- il Comune attore, creditore della per la somma di € 104.393,00, come accertato dalla CP_5
sentenza n. 3283/2005 della Corte di Appello di Napoli, poi confermata dalla sentenza n.
7574/2013 della Corte di Cassazione, al fine di agire in via esecutiva nei confronti della predetta aveva notificato la menzionata sentenza della Corte di Cassazione a , CP_5 PE
quale procuratore generale di ma aveva rifiutato l'atto, Controparte_5 PE
dichiarando di non essere più procuratore della CP_5
- in data 20.3.2015 il comune di provvedeva a notificare in forma esecutiva a _1 CP_5
la sentenza della Corte di Appello e quella della Corte di Cassazione, in uno al
[...]
precetto, nel luogo della sua ultima residenza e domicilio conosciuti (nel New Jersy, Usa), secondo le norme della Convenzione dell'Aja del 15.11.1965, ma la notifica non era andata a pagina 2 di 18 buon fine, per la impossibilità di individuare il luogo di residenza di la Controparte_5 quale non risultava iscritta all'AIRE ed era persona di indirizzo, residenza e domicilio sconosciuti;
- il comune di nella ricerca di beni di proprietà di aveva appreso _1 Controparte_5
che e sua moglie, , avevano donato al figlio, PE Controparte_2 CP_1
, gli immobili siti in appartenenti alla per averli ereditati quest'ultima
[...] _1 CP_5
dal padre, , con atto di donazione per notaio del 25.11.2005, che era Controparte_6 Per_2
affetto da nullità insanabile, perché effettuato in virtù di una dichiarazione di possesso ultraventennale non accertato giudizialmente, oltre che manifestamente contrastata dal riconoscimento del diritto altrui di , il quale, nei rapporti con il Comune e nella PE
pratica di ricostruzione post terremoto degli immobili, si era sempre qualificato come procuratore della ed in tale esclusiva qualità aveva operato. CP_5
Tanto dedotto, il concludeva chiedendo di: Parte_1
- ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di donazione stipulato per Notar rep. n. 5411, Per_2 raccolta n. 1446, registrato a Sant'Angelo dei Lombardi il 24.11.2005 al n. 856 e trascritto nei
RR.II. di Avellino il 25.11. 2005 ai nn. 24519/18486, e, per l'effetto, condannare il donatario alla restituzione dei beni ricevuti con l'impugnato atto di liberalità;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi di legge, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
-condannare i convenuti al pagamento delle spese di lite;
Instaurato il contraddittorio, si costituivano , e PE Controparte_1 P_
, con un'unica comparsa di risposta, e, dopo aver preliminarmente eccepito
[...]
l'inammissibilità dell'azione proposta dal previa qualificazione della stessa come _1
surrogatoria, deducevano: - che e avevano acquistato, con PE Controparte_2
scrittura privata del febbraio del 1980, andata poi perduta col sisma verificatosi nel medesimo anno, i beni immobili oggetto di causa dalla la quale, ricevuto il prezzo convenuto di CP_5
£ 45.000.000, aveva loro rilasciato dagli USA un'ampia procura generale;
- poiché al momento del sisma non avevano effettuato il rogito di compravendita, avevano dovuto produrre l'istanza per l'accesso ai benefici della legge 219/1981 formalmente a nome della precedente proprietaria, ma avevano sempre effettuato in proprio tutta l'attività necessaria per la ricostruzione del pagina 3 di 18 suindicato immobile, sostenendo l'accollo di tutte le spese eccedenti il contributo assegnato, completando le opere nel 1999, come da perizia dell'ingegner - anche dopo la Per_3 ricostruzione, l'immobile era stato da essi sempre utilizzato pubblicamente ed ininterrottamente animo domini;
nel 2005 i coniugi , essendo ormai decorsi oltre venti anni dalla Controparte_7 scrittura privata dell'acquisto del fabbricato, avevano effettuato la donazione dell'immobile al figlio, affermandosene proprietari per usucapione;
pertanto, l'immobile oggetto di donazione era divenuto di proprietà dei donanti o per effetto della scrittura privata di compravendita del 1980 o per effetto di acquisto per usucapione, già al momento della donazione del 2005; in ogni caso, il bene era divenuto di proprietà del donatario ex art. 1159 c.c. e/o per il Controparte_1 possesso ultratrentacinquennale derivante da quello dell'ultimo decennio esercitato dal donatario unitamente a quello venticinquennale dei donanti di cui si invocava l'accessione; in via di estremo subordine, i coniugi chiedevano la restituzione delle spese sostenute Controparte_7 per la ricostruzione dell'immobile della da riconoscersi in almeno € 30.869,99, oltre CP_5
interessi e rivalutazione, come risultava dalla perizia di parte, nonché la restituzione delle imposte e tasse sull'immobile (IMU, TASI), pari a € 3.500,00.
Tanto dedotto, i convenuti chiedevano:
1. In via preliminare: dichiarare inammissibile o rigettare la domanda surrogatoria del Parte_1
2. Nel merito:
a) accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, che, con scrittura privata del maggio 1980, poi andata perduta, l'appartamento con annesso deposito sito alla via Palladino di era _1
stato venduto da ai coniugi e Controparte_5 PE Controparte_2
oppure, ritenuto comunque il possesso ultraventennale su di esso da parte di e PE
pacifico, pubblico, ininterrotto animo domini, riconoscerli, contrariis Controparte_2
reiectis, proprietari del bene per intervenuta usucapione e conseguentemente, dichiarare in ogni caso valido ed efficace l'atto di donazione per notar del 2005 rep. 5411 raccolta 1446, Per_2
registrato a S. Angelo dei Lombardi il 24 novembre 2005 al nr. 856 e trascritto nei RR.II. di
Avellino il 25 novembre 2005 ai nn. 24519/18486, impugnato dal Parte_1
b) oppure, sempre in via di eccezione riconvenzionale, riconoscere e dichiarare che l'immobile donato a era divenuto proprietà dello stesso per intervenuta usucapione ex art. Controparte_1
pagina 4 di 18 1159 cod. civ. - oppure in virtù di possesso pubblico, pacifico, animo domini ed ininterrotto da oltre 35 anni, cui gli ultimi 10 da parte del donatario e per i precedenti 25 da Controparte_1
parte dei suoi danti causa a far data dalla stipula della scrittura privata di acquisto di esso, con ogni evidente conseguenza;
3.In via subordinata:
nel caso di denegato rigetto delle proprie precedenti domande, condannare Controparte_5
[...]
- al rimborso in favore dei coniugi e delle spese sostenute PE Controparte_2 per miglioramenti permanenti alla cosa ed addizioni sull'immobile de quo che si quantificavano, come da c.t.p., in euro 30.869,99, iva, oltre interessi e rivalutazione, oltre tributi, anche comunali sul bene versati fino al 2005, o nella somma meglio determinata;
- al rimborso in favore di dei pagamenti (ICI, IMU) per oltre 3.500,00 euro, Controparte_1 dal 2005 all'attualità. Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;
4. In via ancora ulteriormente gradata: disporsi la sospensione del presente processo al fine di consentire l'instaurazione del pregiudiziale processo di accertamento di intervenuta vendita e/o maturata usucapione del bene di cui alla donazione impugnata ovvero di riconoscimento e condanna alla restituzione delle somme anticipate come sopra meglio precisato, anche con prefissazione di termini.
La convenuta a cui l'atto di citazione era notificato ai sensi dell'art. 143, Controparte_5
comma 2, c.p.c., rimaneva contumace, tanto che il primo giudice disponeva la notifica nei suoi confronti delle domande trasversali contenute nella comparsa di risposta depositata dai convenuti
. Controparte_7
In assenza di istruttoria, il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, decideva la causa con sentenza n. 2264/2019, pubblicata il 3.12.2019, con la quale rigettava la domanda del Parte_1
con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, sul presupposto
[...]
che il fosse legittimato a donare i beni oggetto di causa al figlio, in virtù degli amplissimi Per_1
poteri – tra cui, quindi, anche quello di donare – a lui conferiti dalla in forza di procura CP_5
generale del 29.12.1981, che espressamente prevedeva il compimento di tutti gli atti di amministrazione di disposizione "di tutti i beni mobili e immobili esistenti in , con _1 possibilità di “svolgere tutte le operazioni che (il ) ritiene opportune ivi incluse quelle di Per_1
pagina 5 di 18 vendere, permutare, procedere a divisione amichevoli e giudiziarie, stipulare locazione, riscuotere i fitti, fare ricorsi, domande, denunzie, comparire presso qualsiasi autorità a amministrativa e giudiziaria in ogni causa promossa o da promuovere…”, con l'ulteriore precisazione che “ con la presente procura generale il sopranominato procuratore CP_8
può vendere e cedere a se stesso, moglie, figli o parenti in qualsiasi grado ogni bene mobile o immobile ai sensi dell'articolo 1395 c.c”.
B.Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza di primo grado, pubblicata in data 3.12.2019, ha proposto tempestivo appello il con atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 12.5.2020 a Parte_1 [...]
, in proprio, , , presso il loro procuratore costituito in Per_1 Controparte_2 CP_1
primo grado, avv. Antonio Chiaravallo, notificato a mezzo ufficiale giudiziario in data 15.5.2020
a , quale procuratore di e notificato, ai sensi dell'art. 143, PE Controparte_5
comma 2, c.p.c. in data 18.5.2020 a al fine di chiedere, in riforma Controparte_5
integrale della sentenza impugnata, di:
1) ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di donazione stipulato per Notar rep. n. 5411, Per_2 raccolta n. 1446, registrato a Sant'Angelo dei Lombardi il 24.11.2005 al n. 856 e trascritto nei
RR.II. di Avellino il 25.11. 2005 ai nn. 24519/18486, e, per l'effetto, condannare il donatario alla restituzione dei beni ricevuti con l'impugnato atto di liberalità;
2) Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Avellino di trascrivere l'emananda sentenza ai sensi di legge, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
3) In ipotesi di riproposizione della riconvenzionale proposta in primo grado di intervenuta vendita tra le parti e di usucapione del bene, condannare i convenuti alla restituzione in solido tra loro del contributo di ricostruzione assegnato a nonché agli interessi legali Controparte_5
e di mora;
4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio, con un'unica comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 29.7.2020 (a fronte dell'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di appello per il giorno30.10.2020), , e Controparte_1 PE [...]
, i quali, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello e, in Controparte_2
pagina 6 di 18 particolare, del primo motivo di appello, per violazione dell'art. 345 c.p.c., non avendo l'appellante mai eccepito, nel giudizio di primo grado, la nullità, ex artt. 778 e 1392 c.c., della procura conferita dalla nel merito, hanno resistito all'appello, di cui hanno chiesto il CP_5
rigetto, e hanno riproposto tutte le eccezioni e le domandi riconvenzionali già proposte in primo grado e non esaminate dal primo giudice, in ordine all'intervenuto acquisto degli immobili oggetto di causa o in forza di scrittura privata di compravendita del maggio 1980 o, comunque, per effetto di possesso ad usucapionem.
Hanno quindi concluso chiedendo:
1. In via principale: di rigettare l'appello, con condanna del convenuto al pagamento delle spese del giudizio _1
di appello;
2. In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle doglianze avanzate dall'appellante, gli appellati, anche quale appello incidentale condizionato, hanno riproposto tutte le domande ed eccezioni già articolate in primo grado, e hanno chiesto di rigettare, comunque e anche per conseguente carenza di interesse, tutte le avverse richieste:
a) accertando e dichiarando che, con scrittura privata del maggio 1980 e poi andata perduta,
l'appartamento con annesso deposito sito alla via Palladino di era stato venduto da _1
ai coniugi e oppure, ritenuto Controparte_5 PE Controparte_2
comunque il possesso ultraventennale su di esso da parte di e PE P_
, pacifico, pubblico, ininterrotto animo domini, riconoscerli, contrariis reiectis,
[...]
proprietari del bene per intervenuta usucapione e conseguentemente, dichiarare in ogni caso valido ed efficace l'atto di donazione per notar del 2005 rep. 5411 raccolta 1446, Per_2
registrato a S. Angelo dei Lombardi il 24 novembre 2005 al nr. 856 e trascritto nei RR.II. di
Avellino il 25 novembre 2005 ai nn. 24519/18486, impugnato dal Parte_1
b) oppure, sempre in via di eccezione riconvenzionale, riconoscendo e dichiarando che l'immobile donato a era divenuto proprietà dello stesso per intervenuta Per_1 CP_1
usucapione ex art. 1159 cod. civ. - oppure in virtù di possesso pubblico, pacifico, animo domini ed ininterrotto da oltre 35 anni, cui gli ultimi 10 da parte del donatario e per i Per_1 CP_1
precedenti 25 da parte dei suoi danti causa a far data dalla stipula della scrittura privata di pagina 7 di 18 acquisto di esso, con ogni evidente conseguenza;
3. In via più gradata:
nel caso di denegato rigetto delle proprie precedenti domande, gli appellanti hanno chiesto di condannare Controparte_5
- al rimborso in favore dei coniugi e delle spese sostenute CP_8 Controparte_2
per miglioramenti permanenti alla cosa ed addizioni sull'immobile de quo che si quantificavano, come da c.t.p., in euro 30.869,99, iva, oltre interessi e rivalutazione, oltre tributi, anche comunali sul bene versati fino al 2005, o nella somma meglio determinata;
- al rimborso in favore di dei pagamenti (ICI, IMU) per oltre 3.500,00 euro, Controparte_1 dal 2005 all'attualità. Sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite;
4. In via ancora ulteriormente gradata, disporsi la sospensione del presente processo al fine di consentire l'instaurazione del pregiudiziale processo di accertamento di intervenuta vendita e/o maturata usucapione del bene di cui alla donazione impugnata ovvero di riconoscimento e condanna alla restituzione delle somme anticipate come sopra meglio precisato, anche con prefissazione di termini;
con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio.
, quale procuratore generale di rifiutava la notifica dell'atto di PE CP_5
appello, dichiarando di non essere più procuratore generale di Controparte_5
a cui l'atto di appello è stato notificato ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.c., CP_5
non si è costituita in giudizio, onde deve essere dichiarata contumace.
All'udienza del 4.11.2020, la causa è stata dichiarata interrotta per il decesso dell'appellato
; il giudizio è stato riassunto dall'appellante con ricorso in PE Parte_1
riassunzione depositato in data 26.11.2020; a seguito della notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza agli eredi di , nelle persone di PE P_
, , , , presso l'ultimo domicilio del
[...] CP_4 CP_3 Controparte_1
defunto, hanno rinnovato la loro costituzione in giudizio e Controparte_1 P_
, in proprio e quali eredi di , reiterando le difese ed eccezioni già proposte
[...] PE
nella precedente comparsa di costituzione.
Non si sono invece costituiti , , quali eredi di , che CP_4 CP_3 PE
devono, pertanto, essere dichiarati contumaci.
pagina 8 di 18 Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 29 novembre 2023, la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ma è stata rimessa sul ruolo, con ordinanza dell'8.4.2024, al fine di invitare il appellante a depositare la notifica dell'atto di appello _1
notificato all'appellata non costituita, nonché al fine di disporre che gli Controparte_5 appellati e , in proprio e nella qualità di eredi dell'appellato CP_1 Controparte_2
, deceduto nel corso del giudizio di appello, notificassero l'originaria comparsa di PE
costituzione e risposta, depositata nel presente giudizio di appello in data 29.7.2020, e la successiva comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, depositata in data 18.3.2021, all'appellata non costituita avendo essi riproposto nei confronti di quest'ultima CP_5
domande trasversali già proposte nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado.
In data 16.4.2024 il appellante ha depositato l'atto di appello a suo tempo notificato _1 all'appellata ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.c., in data 18.5.2020; in data CP_5
7.5.2024, il procuratore degli appellati e ha depositato CP_1 Controparte_2
l'originaria comparsa di risposta depositata nel giudizio di appello a suo tempo notificata, ex art. 143, comma 2, c.p.c., a in data 31.7.2020, nonché la successiva comparsa Controparte_5
di costituzione e risposta in riassunzione, depositata in data 18.3.2021, notificata a CP_5
ai sensi dell'art. 143, comma 2, c.p.c., in data 30.4.2024.
[...]
Alla successiva udienza del 25.9.2024, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. Con il primo motivo di appello, il appellante ha impugnato la sentenza di primo _1
grado per vizio di ultra petizione, in violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., per aver rigettato la domanda di nullità dell'atto di donazione di bene altrui, con la motivazione che, avendo con procura del 28.12.1981, conferito amplissimi poteri di disposizione Controparte_5 dei beni di sua proprietà presenti nel Comune di – tra cui, quindi, anche quello di _1
donare – a , questi avesse anche la piena legittimazione a donarli, circostanza, PE quest'ultima, mai invocata né da , né dagli altri convenuti, i quali si erano difesi PE eccependo l'insussistenza dei presupposti dell'azione attorea, qualificata come azione surrogatoria, e rivendicando la proprietà in capo ai donanti dei beni di cui essi avevano disposto,
pagina 9 di 18 per esserne divenuti proprietari o in forza di scrittura privata di compravendita del 1980 o in forza di possesso ad usucapionem.
Pertanto, sulla questione relativa alla legittimazione a donare di , in forza della PE
procura generale a lui rilasciata da il 28.12.1981, il Tribunale avrebbe Controparte_5 dovuto sollecitare il contraddittorio, ex art. 101 c.p.c., consentendo all'ente comunale d'interloquire, provando eventualmente il difetto di procura.
Con una seconda censura in cui si articola il primo motivo di appello, il appellante ha _1
dedotto che, pur superando il predetto rilievo dell'ultrapetizione, la procura generale rilasciata a non era tale da consentirgli la donazione, come erroneamente affermato dal PE
primo giudice, in quanto per la procura a donare è richiesta, ex art. 1392 c.c., la forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni;
inoltre, ai sensi dell'art. 778 c.c., è nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario e di determinare l'oggetto della donazione e la nullità della procura estende i suoi effetti anche sull'atto compiuto.
C.2. Con un secondo motivo di appello, il appellante ha ribadito la nullità dell'atto di _1
donazione del 17.11.2005, ex art. 771 c.c., per mancato accertamento giudiziale del possesso ultraventennale, evidenziando, altresì, che il riconoscimento dell'altrui diritto di proprietà da parte di (il quale si era sempre qualificato nei confronti del comune di PE _1
procuratore generale di era incompatibile con la volontà di godere del Controparte_5
bene uti dominus.
Pertanto, l'atto di donazione del 17.11.2005, avente ad oggetto un bene altrui (di Controparte_5
era nullo, ai sensi dell'art. 771 c.c., nonché per mancanza di causa (cass. civ., sez. un.,
[...]
15.3.2016, n. 5068).
C.3. Con un terzo motivo di appello, il appellante ha dedotto che, in ipotesi di _1 accoglimento dell'eccezione riconvenzionale (recte: domanda riconvenzionale) di usucapione, gli appellati erano tenuti a restituire ad esso appellante l'importo del contributo di Controparte_7
ricostruzione, prima casa, riconosciuto a e che a loro non era possibile Controparte_5
riconoscere avendo già beneficiato di altri contributi prima casa.
C.4 Con il quarto motivo di appello, l'appellante si è doluto della condanna al pagamento delle spese processuali, ritenendo che le spese dovessero essere compensate.
C.5. Il primo motivo di appello, con cui si censura la sentenza impugnata per vizio di extra-
pagina 10 di 18 petizione, in violazione dell'art. 112 c.p.c., è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, il in primo grado chiedeva la declaratoria di nullità dell'atto di Parte_1
donazione per notar del 17.11.2005, concluso tra e Persona_4 PE P_
(donanti) e (donatario), sul presupposto che detto atto avesse ad oggetto
[...] CP_1
beni non di proprietà dei donanti, ma di proprietà altrui, e, segnatamente, di Controparte_5
a cui erano pervenuti per successione dal padre , ed in relazione ai quali
[...] Controparte_6
i donanti affermavano nell'atto di donazione di aver esercitato il possesso ultraventennale, pacifico, pubblico ed ininterrotto, senza che, però, l'acquisto per usucapione in favore dei donanti fosse stato accertato giudizialmente. In più, la dichiarazione dei donanti in ordine all'acquisto della proprietà dei beni donati per effetto del possesso ultraventennale era in manifesto contrasto con il riconoscimento, da parte di , del diritto di posto che, PE Controparte_5
nei rapporti con il comune di e nella pratica di ricostruzione post terremoto degli _1 immobili oggetto dell'atto di donazione, si era sempre qualificato come procuratore generale di ed in tale qualità aveva sempre operato. Controparte_5
Il affermava che l'atto di donazione di un bene altrui è nullo alla luce Parte_1 dell'art. 771 c.c., perché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende necessariamente anche tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante (cass. civ., 5.5.2009, n. 10356; cass. civ, 20.12.1985, n. 6544).
I convenuti e (donanti) e (donatario), in via PE Controparte_2 CP_1 preliminare, qualificando l'azione proposta dal come come azione Parte_1 surrogatoria, ne eccepivano l'inammissibilità per mancanza dei presupposti;
in subordine, eccepivano l'avvenuto dei beni donati in capo ai donanti in forza di scrittura privata del 1980 conclusa tra loro e scrittura andata distrutta in occasione del terremoto del 1981, CP_5
o, in subordine, in forza di possesso ad usucapionem e spiegavano domanda riconvenzionale in tal senso.
Il primo giudice, ponendo alla base della sua decisione la procura generale rilasciata da a il 29.12.1981, procura che non era stata mai eccepita dai CP_5 PE convenuti al fine di contrastare la domanda di nullità dell'atto di donazione proposta dal
[...]
, affermava che, a prescindere dall'accertamento della proprietà dei beni donati in Parte_1
capo ai donanti a titolo derivativo o a titolo originario per usucapione, era PE
pagina 11 di 18 sicuramente legittimato a compere l'atto di donazione in forza della procura generale a lui rilasciata da in data 29.12.1981, con cui gli era riconosciuto ogni più Controparte_5 ampio potere di gestione dei beni di compreso quello di “vendere e cedere Controparte_5
a se stesso, moglie, figlio o parenti in qualsiasi grado ogni bene mobile o immobile ai sensi dell'art. 1395 c.c.” e, quindi, compreso quello di donare i beni a terzi.
Pertanto, il primo giudice, ritenendo che fosse legittimato a donare i beni di PE
in favore del di lui figlio, , in forza della procura Controparte_5 Controparte_1
generale rilasciata da a in data 29.12.1981, rigettava la Controparte_5 PE domanda di nullità dell'atto di donazione, aggiungendo che il avrebbe Parte_1 dovuto invocare non la nullità dell'atto di donazione per avere esso ad oggetto un bene altrui, ma avrebbe dovuto esperire l'azione revocatoria o, ove, ammissibile, l'azione di annullamento per conflitto di interessi del rappresentante col rappresentato, ex art. 1394 c.c.
Appare evidente, quindi, che il primo giudice decideva sulla domanda di nullità dell'atto di donazione andando al di là sia delle ragioni addotte dal a fondamento della domanda _1
spiegata (causa petendi), sia delle difese spiegate dai convenuti, che – si ribadisce – non avevano mai invocato la procura generale rilasciata da a in data Controparte_5 PE
29.12.1981 al fine di affermare la validità dell'atto di donazione impugnato dal Parte_1
[...]
La sentenza, quindi, è viziata da ultra petizione, con assorbimento di ogni questione relativa alla nullità della procura a donare sia per vizio di forma, richiedendo essa la stessa forma dell'atto di donazione, sia per violazione dell'art. 778 c.c.
C.6. Prima di esaminare il secondo motivo di appello, con cui il ha ribadito la domanda _1 di nullità dell'atto di donazione di cosa altrui per violazione dell'art. 771 c.c., non essendo stato accertato l'acquisto giudiziale per usucapione dei beni donati, è necessario esaminare le domande riconvenzionali reiterate dagli appellati e (donanti) e PE Controparte_2 CP_1
(donatario), già proposte in primo grado e ritenute implicitamente assorbite dal primo
[...]
giudice per effetto del rigetto della domanda di nullità dell'atto di donazione proposto dal
(ed invero, dalla comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado dai _1
convenuti , e , pag. 6, risulta che essi, solo per il PE Controparte_2 CP_1
caso di mancato accoglimento dell'eccezione di inammissibilità della domanda proposta dal pagina 12 di 18 spiegavano domanda di accertamento della proprietà dei beni donati in capo ai donanti _1
, , in forza di scrittura privata di compravendita del 1980, PE Controparte_2
andata distrutta a causa del terremoto del 1981, o in forza di acquisto per usucapione per effetto del possesso ultraventennale sin dal 1980 o, in via gradata, domanda di accertamento della proprietà in capo al donatario per effetto dell'usucapione abbreviata, ex art. Controparte_1
1159 c.c.).
I suindicati appellati nella comparsa di risposta depositata nel presente grado di giudizio hanno riproposto le istanze istruttorie (interrogatorio formale e prova testimoniale) già articolate in primo grado nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e rigettate dal primo giudice con ordinanza del 9.10.2017, depositata in data 10.10.2017, perché in parte irrilevanti, in parte inammissibili, rinviandosi la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
12.6.2019.
Le richieste istruttorie, reiterate nel giudizio di appello, sono inammissibili per la dirimente ragione che, dopo il rigetto delle stesse da parte del primo giudice con ordinanza depositata in data 10.10.2017, esse non sono state specificamente riproposte dagli appellati all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, onde devono ritenersi abbandonate, alla luce del consolidato principio giurisprudenziale per cui le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (cass. civ., 4.4.2022, n.
10767; cass. civ., 10.11.2021, n. 33103).
Ed invero, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2019, nel giudizio di primo grado, il procuratore dei convenuti si riportava “a tutte le proprie eccezioni e difese e precisa le proprie conclusioni come da comparsa di risposta e… difese in atti, insiste per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese” ed il Giudice rinviava per la discussione ex art. 281 quinquies al 26.11.2019 con termine per note fino al 12.11.2019; alla predetta udienza del
26.11.2019, il procuratore dei convenuti si riportava “a tutte le proprie eccezioni preliminari e di merito, richieste e difese, nessuna esclusa, e, in particolare, ribadisce l'eccezione di intervenuta usucapione ex art. 119 c.c. dell'immobile da parte del donatario, , con conseguente CP_1
ed assoluta carenza di interesse, ex art. 100 c.p.c., già solo per tale assorbente motivo, alla
pagina 13 di 18 pronuncia richiesta dall'attore. Insiste, pertanto, per l'integrale rigetto di tutte le avverse domande, con vittoria delle spese di lite ”.
Appare evidente, quindi, che gli appellati, convenuti in primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.6.2019 e all'udienza di discussione del 26.11.2019 in quel grado di giudizio non riproponevano espressamente e specificamente le proprie richieste istruttorie;
né esse risultano riproposte specificamente nelle note difensive depositate in data12.11.2019, prima dell'udienza di discussione del 26.11.2019, onde dette richieste devono ritenersi abbandonate per rinuncia.
A tanto si aggiunga che le richieste istruttorie non sono state riproposte dagli appellanti neanche all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.9.2024 del giudizio di appello (in cui il procuratore degli appellati “insistendo per il rigetto dell'appello, si riporta alle proprie conclusioni in atti, che qui abbiansi per ripetute e trascritte”).
In ogni caso, è da dire che la prova testimoniale articolata dagli appellati e reiterata nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio di appello in ogni caso non sarebbe meritevole di accoglimento.
Ed invero, la circostanza della perdita della scrittura privata del 1980 che sarebbe intervenuta tra e , quali acquirenti, e quale alienante, PE Controparte_2 Controparte_5
in via di principio ammissibile ai sensi degli art. 2725 e 2724, n. 3, c.c., è formulata in maniera molto generica (capo n. 4: “detta scrittura andò perduta con il sisma”), non essendo indicato nel capitolo di prova dove fosse custodita tale scrittura privata e, in che modo, quindi, il sisma ne avesse provocato la perdita;
né i capi nn. 1 e 2 indicano il luogo dove fu stipulata la presunta scrittura privata del 1980, nemmeno se in Italia o in America, posto che risiedeva CP_5
in America;
né l'oggetto preciso, riferendosi genericamente all'”immobile di via Palladino”; né
l'ammontate del prezzo (capo n. 2 “il prezzo fu interamente pagato”).
Inoltre, il capitolo n. 15 (“i coniugi , dal 1980, e il loro figlio, , dal Controparte_7 CP_1
2005, hanno sempre posseduto detti beni e non hanno mai ricevuto richiesta o effettuato resa di conti dal 1980 ad essa ”) è formulato in maniera molto generica ed è, quindi, CP_5
inammissibile, non essendo precisate le specifiche attività in cui si sarebbe concretato l'esercizio del possesso sui beni sia da parte dei coniugi , dal 1980, che da parte di Controparte_7 CP_1
, dal 2005.
[...]
pagina 14 di 18 A tanto poi si aggiunge che il fatto che fosse procuratore generale di PE CP_5
e nei rapporti con il comune di per la pratica di ricostruzione del bene post
[...] _1
terremoto, si fosse sempre qualificato come tale (dichiarazione di del 12.1.1999 e CP_8 del 13.12.1989; concessione proroga lavori del comune di dell'8.2.1999, n. prot. 234, _1
all. 11 al fascicolo di primo grado di parte attrice;
concessione buono contributo ex lege 219/1981 dell'11.8.1987, all. n. 3 al fascicolo di parte attrice depositato in primo grado) esclude all'evidenza l'animus domini nei coniugi . Controparte_7
Quanto alla richiesta di interrogatorio formale sui medesimi capitoli della prova testimoniale, anch'essa reiterata in appello, detta richiesta è inammissibile anche per l'ulteriore ragione che non risultano indicati i soggetti o il soggetto a cui l'interrogatorio formale sarebbe deferito.
Pertanto, le domande riconvenzionali dei coniugi risultano infondate e, Controparte_7
pertanto, devono essere rigettate.
Quanto alla domanda di acquisto per usucapione abbreviata, ex art. 1159 cc., in favore di
[...]
, donatario, dal 17.11.2005, essa è del pari infondata, in quanto, seppure la donazione CP_1
di cosa altrui fosse titolo idoneo al trasferimento della proprietà, ex art. 1159 c.c. (cass. civ.
23.5.2013, n. 12782; cass. civ., 14.102010, n. 21227; cass. civ., 5.5.2009, n. 10356), nella formulazione della prova testimoniale da parte dei convenuti, odierni appellati, come già evidenziato, manca l'indicazione delle attività concrete e delle modalità con cui sarebbe stato esercitato il potere di fatto da parte di sui beni oggetto dell'atto di donazione Controparte_1
del 17.11.2005, per cui la prova testimoniale, anche ove ammessa ed espletata, non sarebbe idonea a dimostrare che aveva esercitato dal 17.11.2005 sui beni oggetto Controparte_1 dell'atto di donazione un utile possesso ad usucapionem, ex art. 1159 c.c.
Resta fermo quindi che l'atto di donazione impugnato dal Comune appellante ha ad oggetto immobili che non sono di proprietà dei donanti, ma di (l'originaria appartenenza CP_5
dei beni in capo a quale erede di , affermata dal primo CP_5 Controparte_6
giudice non è stata oggetto di contestazione).
La donazione di cosa altrui è nulla per difetto di causa, essendo costitutivo di questa sia il depauperamento del donante con arricchimento del donatario, che l'animus donandi, cioè la consapevolezza di attribuire un vantaggio patrimoniale senza alcuna costrizione, elementi per definizione entrambi insussistenti ove il donante disponga di un bene non facente parte del pagina 15 di 18 proprio patrimonio (cass. civ., 19.11.2024, n. 29661; cass. civ., sez. un., 15.3.2016, n. 5068).
Altra parte della giurisprudenza afferma la nullità della donazione di cosa altrui alla stregua dell'art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri riguarda tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante (cass. civ,
23.5.2013, n. 12782).
C.7. Infine, la domanda ulteriormente subordinata degli appellati Controparte_9
di condanna di al rimborso delle spese, eccedenti il contributo
[...] Controparte_5 pubblico, da essi sostenute per la ricostruzione dell'immobile, quantificate nella somma di €
30.869,99, oltre IVA, rivalutazione ed interessi, è infondata, in quanto l'unico elemento di prova a fondamento della domanda è rappresentata dalla perizia di parte, che, però, non ha un efficace valore probatorio, risolvendosi essa essenzialmente in un computo estimativo di lavori, il cui collegamento con gli immobili per cui è causa non è neanche certo.
Allo stesso modo, la domanda di di condanna di al rimborso Controparte_1 CP_5 delle somme pagate a titolo di ICI, IMU, TASI dal 2005 all'attualità non è fondata per la dirimente ragione che manca ogni prova degli esborsi.
Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, rigettate le domande riconvenzionali degli appellati costituititi, deve essere dichiarata la nullità dell'atto di donazione per notaio Per_4
del 17.11.2005, mentre deve essere dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda del
[...]
appellante di condanna del donatario, , alla restituzione del bene, in _1 Controparte_1
quanto la domanda restitutoria non contiene l'indicazione del soggetto in favore del quale deve avvenire la restituzione, né il comune di può ritenersi legittimato attivo in relazione alla _1
spiegata azione restitutoria, non essendo esso proprietario del bene.
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice poneva a carico del comune appellante.
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza degli appellati e , in proprio e Controparte_1 Controparte_2
quali eredi di , originario appellato deceduto nel corso del giudizio di primo PE
grado, nei confronti del comune appellante, in ragione di due terzi, mentre devono essere compensate in ragione del residuo terzo, tenuto conto che il appellante è risultato _1
pagina 16 di 18 vittorioso rispetto alla domanda di nullità dell'atto di donazione del 17.11.2005, ma soccombente rispetto alla domanda di restituzione del bene donato.
Le spese del giudizio di primo grado sono liquidate nel loro ammontare unitario e complessivo nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ritenuta la causa di valore indeterminabile complessità bassa, applicando i valori minimi per la fase “di trattazione-istruttoria”, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Le spese del presente giudizio di appello sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014 e succ. mod., ritenuta la causa di valore indeterminabile complessità bassa, applicando i valori minimi per la fase “di trattazione- istruttoria”, non essendo stata svolta attività istruttoria in senso stretto, ed i valori medi pur tutte le altre fasi.
Nulla deve essere disposto per le spese del giudizio di primo e secondo grado nei confronti di convenuta in primo grado ed odierna appellata, rimasta vittoriosa in Controparte_5
relazione alle domande trasversali degli appellati , convenuti in primo grado, Controparte_7
ma che, non essendosi costituita, non ha sopportato spese di cui essere rimborsata.
Infine, le spese del giudizio di appello devono essere compensate tra il appellante e _1
e , quali eredi di , appellato deceduto nel corso del CP_3 CP_4 PE
giudizio di appello, essendo essi rimasti contumaci, senza, quindi, incidere sull'attività processuale e sulla difesa del comune appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_5
e , in proprio e quali eredi di , originario Controparte_1 Controparte_2 PE
appellato deceduto nel corso di appello, nonché di , quali eredi di Controparte_10
, appellato deceduto nel corso del giudizio di appello, avverso la sentenza del PE
Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, n. 2264/2019, pubblicata in data 3.12.2019, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Accoglie l'appello per quanto di ragione, e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata: a) Dichiara la nullità dell'atto di donazione per notaio del Persona_4
pagina 17 di 18 17.11.2005, rep. n. 5411, racc n. 1446; b) Dichiara inammissibile la domanda del Parte_1
di restituzione del bene oggetto dell'atto di donazione per notaio del
[...] Persona_4
17.11.2005; c) Rigetta tutte le domande degli appellati e Controparte_2 CP_1
, in proprio e quali eredi di , originario appellante deceduto nel corso del
[...] PE
giudizio di appello;
2) Condanna gli appellati e , in proprio e quali eredi di Controparte_1 Controparte_2
, al pagamento in favore del appellante dei due terzi /2/3) delle PE _1
spese del giudizio di primo grado, spese che liquida nel loro ammontare unitario (1/1) in €
518,00 per esborsi e € 6.713,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
dichiara compensato tra suindicate parti il residuo terzo (1/3);
3) Condanna gli appellati e , in proprio e quali eredi di Per_1 CP_1 Controparte_2
, al pagamento in favore del appellante dei due terzi (2/3) delle PE _1
spese del giudizio di secondo grado, spese che liquida nel loro ammontare unitario (1/1) in €
777,00 per esborsi e € 8.469,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generali, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
compensa tra le suindicate parti il residuo terzo (1/3);
4) Nulla per le spese del doppio grado di giudizio nei confronti di convenuta in CP_5
primo grado contumace ed odierna appellata contumace;
5) Compensa le spese del giudizio di appello tra il appellante e e _1 CP_3 CP_4
, quali eredi di , appellato deceduto nel corso del giudizio di appello.
[...] PE
Napoli, 22.1.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr.ssa Maria Casaregola
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