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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2024, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 46 / 2022 R.G., riservata in decisione all'udienza del 6.2.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
Gargiulo con n. di c.f. , con studio legale al Corso C.F._2
Alcide De Gasperi n. 16, Castellammare di Stabia (Na), in virtù di procura in atti, Email_1
ATTORE
E
, successore ex lege Controparte_1
n.225/2016 a titolo universale di Controparte_2
con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, Partita Iva e Codice
Fiscale , in persona del Procuratore Dr. P.IVA_1 Controparte_3
(C.F.: in virtù dei poteri conferiti giusto atto C.F._3
1 notarile, Rep. 175858 Racc.11458 dell'1.10.2021, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Giuseppina De Pascale (C.F.
), presso la quale elettivamente domicilia in Pagani C.F._4
(Sa) alla Piazza B. D'Arezzo n.11, pec: Email_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.02.2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato l'avviso di presa in carico n. Parte_1
07177202100019478000, dell'importo di € 66.545,47 assumendo che il credito per cui agiva la controparte non era dovuto in quanto inesistente,
poiché l'avviso di accertamento n TF501AL05278/2014, richiamato nell'avviso di presa in carico, era stato a suo tempo annullato con sentenza n. 3700/18 della CTP di Napoli, depositata e resa pubblica il 10/04/2018.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14.01.2022, si costituiva CP_4
la quale eccepiva:
- il difetto di giurisdizione del G.O. stante la natura tributaria dei crediti in esame e l'assenza di atti di esecuzione tributaria di questi;
- l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem in quanto l'attore, innanzi al Tribunale di
Torre Annunziata ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
07120209007707951000, emessa per mancato pagamento anche dell'avviso di accertamento, sotteso all'avviso di presa in carico de quo, definita con sentenza n. 1636/21;
2 - l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda: L'avviso di presa in carico non è atto autonomamente impugnabile, non essendo ricompreso tra quelli contestabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.
546/1992;
- Carenza di legittimazione passiva di Controparte_1
in quanto unicamente l'Autorità che ha emesso il
[...]
provvedimento (ruolo) è legittimata passiva in ordine alla contestazione avente ad oggetto la fondatezza della pretesa.
All'udienza del 06.02.2024, Il Tribunale ha riservato la causa in decisione,
con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.
Entrambe le parti si sono soffermate sull'ammissibilità o meno dell'avviso di presa in carico. Poiché la disamina di tale motivo consente di definire la causa nei confronti di tutte le parti, senza comportare ulteriori lungaggini processuali, viene vagliato prima tale motivo.
Preliminarmente, infatti, va dato atto che il principio della "ragione più
liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost..
Ne discende che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in termini espressi, Cass.
11 novembre 2011, n. 23621 Cass. N. 12002 del 28.5.2014; Cass. SS. UU n.
3 9936 dell'8.5.2014 e, indirettamente, sulle conseguenze di tale postulato in materia di giudicato implicito, Cass., SS.UU. 12 ottobre 2011 n. 20932;
Cass. SS.UU. 9 ottobre 2008 n. 24883; Cass. SS.UU.18 dicembre 2008 n.
29523; Cass. 16 maggio 2006 n. 11356).
Dall'Estratto di Ruolo asseverato e versato in atti da oggetto del CP_4
presente giudizio è l'avviso di presa incarico n. 07177202100019478000, notificato il 29.12.21, emesso per mancato pagamento avviso di accertamento n. 67121017270150000000, identificativo partita relativo al ruolo 2021/805175, è relativo al mancato CodiceFiscale_5
pagamento Iva, anno 2009, ente impositore l'Amministrazione Finanziaria
Direzione Provinciale di Napoli, ritualmente notificato il 23.06.21.
Ulteriore conferma in ordine alla materia tributaria si rinviene nel corpo della sentenza della Commissione Tributaria di Napoli del 19/03/18 laddove, nella parte espositiva emerge come “ ha impugnato Parte_1
un avviso di accertamento TF501AL05278/2014 (IVA anno 2009),
presuntivamente notificato il 4.12.2014 e del quale era venuto a conoscenza solo con il rilascio di un estratto di ruolo in data 23.10.2017”.
Ebbene, 'atto con cui il concessionario della riscossione comunica al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall , non è atto Controparte_1
autonomamente impugnabile (Cass. n 21254 del 19.7.2023; Cass. n
13775/2019 e Cass. n. 22184/2017), atteso che possono essere oggetto di ricorso gli atti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992 e tutti gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale, ovvero capaci di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive dei
4 contribuenti. Non possono, invece, essere autonomamente impugnati gli atti privi di natura provvedimentale, ancorché emessi dall'Amministrazione
finanziaria, da incaricati per la riscossione (o da organismi a questi ultimi ancillari), con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto, di cui il contribuente dimostri, anche in via presuntiva, di non aver avuto notizia. L'avviso di presa in carico del ruolo è, invero, l'atto con cui il concessionario della riscossione comunica semplicemente al contribuente di aver ricevuto in carico le somme dell'accertamento ormai definitivo ed esecutivo, emesso dall Controparte_1
Nello stesso, dunque, non sono presenti né un'intimazione di pagamento né altro tipo di imposizioni nei confronti del contribuente: l'avviso si limita ad informare lo stesso contribuente che la competenza amministrativa è passata dall'ufficio preposto all'accertamento del maggior reddito a quello preposto ad ottenere il pagamento del debito ormai accertato. Si tratta, dunque, di un atto amministrativo senza valenza provvedimentale ossia privo di forza cogente e unilateralmente modificativa della situazione giuridica del destinatario.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata ha chiarito che
“sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente ed in via autoritativa le situazioni
giuridiche soggettive dei destinatati (pubblici o privati), sia di natura
sostanziale - mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di
esecuzione forzata - sia di natura processuale, comportando decadenze,
dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni. Solo in tali condizioni, ed al
5 momento della formale notizia o concreta percezione dell'esistenza di tali
atti, sorge in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse
attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.”.
L'avviso di presa in carico, non avendo capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali né involgendo lesioni agli aspetti processuali comportando limitazioni all'azione, risulta, dunque, chiaramente estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili.
Tanto premesso, la domanda va rigettata.
Stante la presenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione oggetto di vaglio giurisdizionale, sussistono gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da ogni diversa istanza, eccezione e deduzione Parte_1
disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 02/07/2024 Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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