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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 6995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6995 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24829/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 24829/2025
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. PAOLETTI BIAGIO Parte_1
Per è presente l'Avv. Francesco Centasso in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. TICOZZI MARCO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
L'avv. Paoletti insiste per la dichiarazione di incompetenza per territorio e conseguente dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese, con distrazione delle spese.
Evidenzia che i motivi di opposizione per il sono del tutto diversi perché ineriscono la Pt_1 fideiussione oltre al debito principale.
Parte convenuta precisa come segue:
pagina 1 di 5 L'avv. Centasso si riporta alla giurisprudenza già citata in atti in quanto in caso di adesione alla avversa eccezione, le spese saranno liquidate dal giudice del processo riassunto;
chiede l'assegnazione del termine per riassumere e nulla sulle spese o in subordine spese compensate e in estremo subordine, in caso di condanna al pagamento delle spese va considerato che la difesa avversa difende più parti e quindi non va liquidata l'intera attività a questa parte ex DM 55/2014 giusta la parziale coincidenza delle difese svolte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 5 N. R.G. 24829/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 24829/2025, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Benevento al Viale dei Parte_1 C.F._1 Rettori, 38, presso lo studio degli Avv.ti PAOLETTI CLAUDIO e PAOLETTI BIAGIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Mestre (VE), via Torino n. 180, presso lo studio dell'Avv. TICOZZI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società d il signor hanno proposto opposizione avverso Parte_2 Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 13011/2024 (R.G. 27947/2024) emesso in data 23.09.24 dal Tribunale di Milano, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 ella somma di euro 1.079.695,47, oltre interessi moratori sul solo importo capitale
[...] di euro 876.010,00 dal 31.12.23 al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria, quale credito vantato dalla ricorrente in forza di contratto di mutuo stipulato con la società di fideiussione Parte_2 sottoscritta da sino all'importo di euro 1.200.000,00. Parte_1
Al procedimento di opposizione così proposto è stato assegnato n. R.G. 40408/2024.
L'opponente ha esposto di aver acquisito la carica di Amministratore Unico della società Parte_1 con atto di nomina del 30.12.2016, epoca successiva sia al rilascio della garanzia Parte_2 sottoscritta in data 12.09.2006, sia alla modifica intervenuta in data 22.10.2012. Deducendo pertanto la qualità di consumatore, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Venezia, quest'ultimo quale foro di residenza.
Si è costituita in giudizio la società che ha ritenuto fondata detta argomentazione e quindi aderito CP_1 all'eccezione di incompetenza per territorio. pagina 3 di 5 Con provvedimento del 29.06.25 è stata pertanto disposta la separazione della causa relativa all'opposizione proposta da e fissata udienza di discussione orale e lettura sentenza ex art. Parte_1
281 sexies c.p.c..
Dalla visura camerale (doc. 18 monitorio) emerge che, al momento dell'assunzione dell'impegno fideiussorio, l'ingiunto non aveva alcun ruolo nella società debitrice principale né controparte Pt_1 deduce alcunché di contrario;
anzi concorda con la qualifica di consumatore dell'ingiunto; dovendo giudicare le questioni relative alla competenza allo stato degli atti ex art. 38 comma 4 cpc, tutto ciò valutato, deve ritenersi che operi il foro del consumatore in quanto non vi è prova che abbia Pt_1 rilasciato la fideiussione per interesse professionale.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Venezia.
Inoltre, deve essere dichiarata la nullità e disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 13011/2024 (R.G. 27947/2024) emesso in data 23.09.24 dal Tribunale di Milano nei confronti di , con Parte_1 statuizione che impone l'emissione del presente provvedimento in forma di sentenza.
La competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria. (Cass. Sez. 3, 05/06/2024, n. 15699, Rv. 671259 - 01)
Perciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte opposta, deve procedersi in questa sede alla disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Stante la soccombenza, la società opposta va condannata a rifondere al signor le spese di lite del Pt_1 presente giudizio di opposizione.
Quanto alla quantificazione delle spese su cui le parti hanno in data odierna ampiamente dibattuto, esse sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore della domanda azionata davanti al giudice incompetente (valore dell'ingiunzione nei confronti del signor di circa Pt_1 euro 1.200.000,00), con applicazione dei valori minimi vista la adesione avversa e considerato che il giudizio è terminato sulla base di una eccezione preliminare di rito e che la decisione non ha necessitato l'espletamento di attività istruttoria e quindi le spese di fase istruttoria si pongono come spese superflue (art. 92 cpc;
Cass., Sez. 1, 19/01/2022, n. 1650; Cass., Sez. 3, 27/08/2015, n. 17215). Non è possibile andare sotto i minimi ex DM 147/2022 e quindi non è possibile ulteriormente considerare che vi è stata un'unica difesa per più parti anche valutato che le doglianze relative a ciascuna di esse erano solo parzialmente coincidenti. I Legali hanno chiesto la distrazione deducendo di aver anticipato le spese. Correttamente gli esborsi relativi al contributo unificato ed alla marca vanno ridotti della metà per essere la difesa degli opponenti unica e avendo depositato un unico contributo unificato ed un'unica marca.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 - in accoglimento dell'eccezione dell'opponente, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Venezia e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 13011/2024 nei confronti di , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1 13011/2024 nei confronti di;
Parte_1
- fissa, per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di Venezia, il termine di tre mesi dalla lettura della presente sentenza;
- condanna la società rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite, che si liquidano in 435 € e in euro 10.180,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, che distrae ai legali costituiti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA n. r.g. 24829/2025
Oggi 18 settembre 2025 ad ore 11.15 innanzi al dott. Viola Nobili, sono comparsi:
Per è presente l'Avv. PAOLETTI BIAGIO Parte_1
Per è presente l'Avv. Francesco Centasso in Controparte_1 sostituzione dell'Avv. TICOZZI MARCO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori presenti. I procuratori collegati da remoto prestano il consenso allo svolgimento della udienza tramite dispositivi di collegamento da remoto e dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le parti si rimettono ai propri atti.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte attrice precisa come segue:
L'avv. Paoletti insiste per la dichiarazione di incompetenza per territorio e conseguente dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese, con distrazione delle spese.
Evidenzia che i motivi di opposizione per il sono del tutto diversi perché ineriscono la Pt_1 fideiussione oltre al debito principale.
Parte convenuta precisa come segue:
pagina 1 di 5 L'avv. Centasso si riporta alla giurisprudenza già citata in atti in quanto in caso di adesione alla avversa eccezione, le spese saranno liquidate dal giudice del processo riassunto;
chiede l'assegnazione del termine per riassumere e nulla sulle spese o in subordine spese compensate e in estremo subordine, in caso di condanna al pagamento delle spese va considerato che la difesa avversa difende più parti e quindi non va liquidata l'intera attività a questa parte ex DM 55/2014 giusta la parziale coincidenza delle difese svolte.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice dott. Viola Nobili
pagina 2 di 5 N. R.G. 24829/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale n. 24829/2025, promossa
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Benevento al Viale dei Parte_1 C.F._1 Rettori, 38, presso lo studio degli Avv.ti PAOLETTI CLAUDIO e PAOLETTI BIAGIO
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliata in Mestre (VE), via Torino n. 180, presso lo studio dell'Avv. TICOZZI MARCO
CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società d il signor hanno proposto opposizione avverso Parte_2 Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 13011/2024 (R.G. 27947/2024) emesso in data 23.09.24 dal Tribunale di Milano, con cui è stato ingiunto il pagamento in favore della ricorrente Controparte_1 ella somma di euro 1.079.695,47, oltre interessi moratori sul solo importo capitale
[...] di euro 876.010,00 dal 31.12.23 al saldo ed oltre alle spese della procedura monitoria, quale credito vantato dalla ricorrente in forza di contratto di mutuo stipulato con la società di fideiussione Parte_2 sottoscritta da sino all'importo di euro 1.200.000,00. Parte_1
Al procedimento di opposizione così proposto è stato assegnato n. R.G. 40408/2024.
L'opponente ha esposto di aver acquisito la carica di Amministratore Unico della società Parte_1 con atto di nomina del 30.12.2016, epoca successiva sia al rilascio della garanzia Parte_2 sottoscritta in data 12.09.2006, sia alla modifica intervenuta in data 22.10.2012. Deducendo pertanto la qualità di consumatore, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Venezia, quest'ultimo quale foro di residenza.
Si è costituita in giudizio la società che ha ritenuto fondata detta argomentazione e quindi aderito CP_1 all'eccezione di incompetenza per territorio. pagina 3 di 5 Con provvedimento del 29.06.25 è stata pertanto disposta la separazione della causa relativa all'opposizione proposta da e fissata udienza di discussione orale e lettura sentenza ex art. Parte_1
281 sexies c.p.c..
Dalla visura camerale (doc. 18 monitorio) emerge che, al momento dell'assunzione dell'impegno fideiussorio, l'ingiunto non aveva alcun ruolo nella società debitrice principale né controparte Pt_1 deduce alcunché di contrario;
anzi concorda con la qualifica di consumatore dell'ingiunto; dovendo giudicare le questioni relative alla competenza allo stato degli atti ex art. 38 comma 4 cpc, tutto ciò valutato, deve ritenersi che operi il foro del consumatore in quanto non vi è prova che abbia Pt_1 rilasciato la fideiussione per interesse professionale.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Venezia.
Inoltre, deve essere dichiarata la nullità e disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 13011/2024 (R.G. 27947/2024) emesso in data 23.09.24 dal Tribunale di Milano nei confronti di , con Parte_1 statuizione che impone l'emissione del presente provvedimento in forma di sentenza.
La competenza del foro del consumatore, di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), c.cons., si configura come inderogabile da parte del professionista e ciò preclude l'applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che l'eventuale adesione all'eccezione della controparte è irrilevante e che l'ordinanza di accoglimento dell'eccezione dell'incompetenza deve statuire sulle spese, avendo sempre natura decisoria. (Cass. Sez. 3, 05/06/2024, n. 15699, Rv. 671259 - 01)
Perciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte opposta, deve procedersi in questa sede alla disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione.
Stante la soccombenza, la società opposta va condannata a rifondere al signor le spese di lite del Pt_1 presente giudizio di opposizione.
Quanto alla quantificazione delle spese su cui le parti hanno in data odierna ampiamente dibattuto, esse sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione corrispondente al valore della domanda azionata davanti al giudice incompetente (valore dell'ingiunzione nei confronti del signor di circa Pt_1 euro 1.200.000,00), con applicazione dei valori minimi vista la adesione avversa e considerato che il giudizio è terminato sulla base di una eccezione preliminare di rito e che la decisione non ha necessitato l'espletamento di attività istruttoria e quindi le spese di fase istruttoria si pongono come spese superflue (art. 92 cpc;
Cass., Sez. 1, 19/01/2022, n. 1650; Cass., Sez. 3, 27/08/2015, n. 17215). Non è possibile andare sotto i minimi ex DM 147/2022 e quindi non è possibile ulteriormente considerare che vi è stata un'unica difesa per più parti anche valutato che le doglianze relative a ciascuna di esse erano solo parzialmente coincidenti. I Legali hanno chiesto la distrazione deducendo di aver anticipato le spese. Correttamente gli esborsi relativi al contributo unificato ed alla marca vanno ridotti della metà per essere la difesa degli opponenti unica e avendo depositato un unico contributo unificato ed un'unica marca.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
pagina 4 di 5 - in accoglimento dell'eccezione dell'opponente, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Venezia e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 13011/2024 nei confronti di , con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. Parte_1 13011/2024 nei confronti di;
Parte_1
- fissa, per la riassunzione della causa innanzi al competente Tribunale di Venezia, il termine di tre mesi dalla lettura della presente sentenza;
- condanna la società rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite, che si liquidano in 435 € e in euro 10.180,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, che distrae ai legali costituiti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.
Milano, 18 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viola Nobili
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