CA
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5710 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2039/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, così composta:
NN AR LI Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
HI MA Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2039/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AS AN TO e UB DI EL AN
( ), giusta procura allegata al ricorso in appello;
C.F._2
appellante contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LEPORE CP_1 C.F._3
GIUSEPPE, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
appellata e appellante incidentale
e con l'intervento del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4390/2023 pronunciata dal Tribunale di
Roma, nel procedimento avente R. G. n. 10931/2020, pubblicata il 17 marzo 2023; posta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 sulle seguenti:
Conclusioni: Parte appellante: “a) accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo, che Parte_1
ha avuto notizia nel 2018 della possibile paternità di dalla madre
[...] Persona_1 CP_1
concepita nel luglio 2004; b) conseguentemente annullare o ridurre, in accoglimento del secondo
[...]
motivo, la condanna al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danno da Persona_1
perdita del rapporto parentale, della somma di euro 70.000,00 attuali oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
c) in accoglimento del terzo motivo, annullare o ridurre la condanna al pagamento, in favore di , a titolo di regresso per le spese sostenute per la figlia CP_1
della somma di euro 350.000,00; d) in accoglimento del quarto motivo, ridurre in Persona_1
misura congrua l'assegno in favore di di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Persona_1
in misura non superiore ad 2.000,00 mensili, precisando, avendo compiuto la
[...] Persona_1
maggiore età al 06.4.2024, dovrà essere versato direttamente alla medesima;
e) condannare parte soccombente alla rifusione di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, in favore di . Rigettando ogni avversa richiesta anche istruttoria, e in Parte_1
particolare la prova testimoniale riproposta in questo grado, inammissibile ed irrilevante, nonché la richiesta di delega alla Guardia di Finanza per lo svolgimento di indagini finanziarie, palesemente inammissibile ed infondata”;
Parte appellata e appellante incidentale: “IN VIA PREGIUDIZIALE -dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art 473bis 30 del c.p.c. in quanto introdotto con l'atto di citazione anziché con il ricorso -dichiarare l'appello nullo per violazione dell'art 70 c.p.c. per omessa notifica al
P.M. IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 4390/2023 pubbl. il 17/03/2023 del Tribunale Civile di Roma IN VIA
INCIDENTALE nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, riformare la sentenza disponendo le modalità di incontro tra padre e figlia, se necessario in spazi neutri, al fine di iniziare le frequentazioni volte all'inserimento nella vita familiare. Si riformulano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado di giudizio Si richiede prova per testi sulle seguenti circostanze epurate dalle valutazioni e premesse dal
“vero che” 1) La IG.ra ed il Dott. si sono conosciuti nell'anno 1988 e, CP_1 Parte_1
da tale anno, hanno avviato saltuarie relazioni sentimentali. 2) Dall'anno 1992, gli stessi, hanno
2 intrapreso una relazione più duratura interrottasi dopo due anni, perdendo del tutto i contatti negli anni seguenti, salvo un incontro nell'ottobre 1997 a causa di un lutto familiare dell'istante. 3) Il Dott. Pt_1
solo nel 2004 rivelò all'attrice del proprio matrimonio con la IG.ra . 4) Successivamente, Parte_2
e solo per i mesi estivi dell'anno 2004, l'attrice ed il convenuto, riprendevano i rapporti, non ufficializzando la notizia con alcuno, ancor meno con la famiglia del IG. . 5) Solo nel luglio 2005, i due si Pt_1
rincontrarono una volta ed in tale occasione fu concepita la figlia . 7) Dopo la nascita Persona_1
di , il padre non ha incontrato la figlia che, solo dopo anni, è venuta a conoscenza dell'identità Per_1
paterna. 8) Il IG. , pur avendo, a parole, dimostrato interesse in ordine all'assunzione delle Pt_1
proprie responsabilità – almeno economiche- nei confronti della bambina, sebbene più volte sollecitato dall'attrice, non ha mai riconosciuto la figlia né ha mai provveduto ai conseguenti obblighi nascenti dal rapporto di filiazione. 9) L'istante lamenta danni al corretto sviluppo psicofisico della figlia, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo di talché è dovuta ricorrere all'assistenza psicologica per la piccola ( . 10) La bambina, infatti, risulta tutt'oggi molto turbata Persona_1
dall'assenza del padre protrattasi sia nella quotidianità sia in occasione di eventi importanti quali compleanni, festività varie, vacanze, successi nelle attività sportive. Si richiede sin da ora di essere ammessi
a prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte con gli stessi testi Si indicano i seguenti testimoni IG.re: Via Bardineto 25 Roma -AL Conte Via Abbrescia 102 Bari - Tes_1
Dott.ssa Via del Cipresso 6 – Roma Si richiede che sia conferita delega alla Guardia Testimone_2
di Finanza di svolgere le indagini finanziarie a carico del IG. ”. Parte_1
Premesso che
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 4 febbraio 2020, ha dedotto di CP_1
aver intrattenuto una relazione con negli anni 1992 e 1994 e, Parte_1
successivamente, in occasione di un unico incontro nell'anno 2005, senza che seguisse non solo una convivenza di fatto ma neppure una relazione di tipo sentimentale, fu concepita , nata il [...]. Tuttavia, il padre, pur consapevole, sin dal Persona_1
concepimento, della paternità, non aveva nè riconosciuto né provveduto al mantenimento della figlia. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato ed accertato che era figlia di e, per l'effetto, che quest'ultimo fosse Persona_1 Parte_1
condannato a corrispondere a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma di
3 € 5.000,00 mensili, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante dall'assenza della figura paterna, da liquidarsi in via equitativa;
formulando altresì domanda di regresso per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il mantenimento e la cura della figlia dalla nascita.
Con comparsa di costituzione e riposta del 29 maggio 2020 non si Parte_1
opponeva agli accertamenti sulla propria paternità per mezzo delle prove emo-genetiche.
Quanto alle richieste economiche formulate dalla , ne contestava sia l' “an” che il Per_1
“quantum”, sottolineando come, ove fosse stata accertata la sua paternità, la Per_1
avrebbe comunque agito colpevolmente tenendogli nascosta la notizia per anni, impedendogli di assumersi le sue responsabilità nei confronti della figlia. Affermava, quindi, che le conseguenze di tale inspiegabile e censurabile condotta non potevano ricadere su di lui in termini economici. Egli, infatti, era venuto a conoscenza della nascita della bambina solo nel luglio 2019, quando aveva ricevuto dall'avv. Lepore la lettera raccomandata con la quale gli era stato chiesto di riconoscere la bambina. In ogni caso, quanto al rimborso delle spese per il mantenimento della figlia, eccepiva la prescrizione quinquennale e, in subordine decennale, del relativo credito.
Istruita la causa mediante l'effettuazione della c.t.u. emo-genetica, dalla quale era risultato che era la figlia di e l'escussione di alcuni testi e degli Persona_1 CP_2
interrogatori formali di entrambe le parti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 16 novembre 2022.
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Roma pronunciando in via definitiva, così decideva: “accerta e dichiara che (C.F. è padre di Parte_1 C.F._1
(CF ), nata a [...] il [...], e, per l'effetto, Persona_1 C.F._4
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente gli adempimenti di sua spettanza;
autorizza l'aggiunta del cognome paterno a quello materno;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 70.000,00 attuali, oltre interessi legali Per_1
dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
dispone l'affido esclusivo della minore alla madre attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni– istruzione, educazione, salute, residenza etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia decisioni da assumere anche senza il consenso del padre;
la minore vivrà
4 presso la madre e frequenterà il padre in base ad accordi assunti tra i diretti interessati;
condanna
al pagamento in favore di di euro 5000 mensili assegno comprensivo Parte_1 CP_1
delle spese straordinarie, entro il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia
[...]
, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge, a far data dal mese successivo alla notifica Per_1
della domanda giudiziale;
condanna al pagamento, in favore di di euro 350.000 quale regresso Parte_1 CP_1
per le spese sostenute per la figlia;
condanna al pagamento delle Persona_1 Parte_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 6.545,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate con separato decreto”. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione del Parte_1
18 aprile 2023, con quattro motivi, censurando le valutazione del tribunale in ordine alla data in cui egli avrebbe avuto consapevolezza della gravidanza della e le Per_1
conseguenti eccessive quantificazioni delle somme liquidate in favore della figlia, a titolo di danno da mancanza della figura parentale ed in favore di , a titolo di CP_1
regresso per le somme spese per il mantenimento della ragazza ed a titolo di contributo mensile per il mantenimento ordinario e straordinario della stessa. Chiedeva, inoltre, la sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.6.2023 si costitutiva in giudizio CP_1
la quale chiedeva, in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art 473 bis. 30 del c.p.c., essendo stato l'appello introdotto con atto di citazione e non con ricorso, come previsto dal d. lgs. n. 149 del 2022 e per violazione dell'art. 70 c.p.c., per la mancata notifica dell'atto al p.m. Chiedeva, inoltre, il rigetto dell'istanza di sospensiva e, nel merito, d il rigetto dell'appello poiché infondato;
in via incidentale condizionata, nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta da controparte, chiedeva che le modalità di incontro tra padre e figlia, fossero previste, se necessario, in spazi neutri, al fine di iniziare le frequentazioni volte all'inserimento del padre nella vita familiare della figlia.
Con ordinanza dell'8.3.2024 l'istanza di sospensiva veniva rigettata.
5 Il Procuratore Generale con atto del 20 novembre 2023, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 16 gennaio 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe trascritte, ed assegnati i termini di legge, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 3.9.2025.
Motivi della decisione
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 473 bis 30 c.p.c. Tale articolo, infatti, è stato introdotto con il d.lg.vo n. 149 del 10.10. 2022, il cui art. 35 prevede che le modifiche introdotte da tale norma non siano applicabili ai procedimenti pendenti alla data del 23.2.2023 per i quali si applica la disciplina previgente. Nella specie, il procedimento di primo grado è stato introdotto dalla con atto di citazione notificato il 4.2.2020, di talchè allo stesso si applicano le norme Per_1
vigenti anteriormente alla riforma.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il mancato intervento in causa del p.m., ex art. 70 c.p.c. che, secondo l'assunto della , sarebbe Per_1
stata determinata dalla mancata notifica allo stesso “dell'atto”. Anche tale eccezione è infondata, considerato che, nei giudizio in cui il p.m. ha poteri di intervento e non di azione ( come quello per cui è causa ove l'appello esclude il tema della dichiarazione giudiziale di paternità ed è limitato solo ai profili del mantenimento della minore e, per quel che è stato dedotto in via incidentale dalla , il tema delle modalità degli incontri Per_1
tra padre e figlia) da tempo la giurisprudenza ritiene sufficiente per consentire al p.m. la partecipazione nel giudizio, che gli atti siano a lui comunicati anche solo a cura della cancelleria ( v. al riguardo Cass., 21 maggio 2014, n. 11223, che afferma che «in tema
d'intervento obbligatorio del pm, la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potuto conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna”). Nella specie, il 17.11.2023 la
6 cancelleria ha comunicato gli atti al p.m. il quale ha regolarmente proposto le sue conclusioni nel giudizio con atto del 20.11.2023.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto entro i limiti che saranno di seguito descritti.
In via preliminare, deve essere esaminato il tema della valutazione della prova acquisita in primo grado relativa al momento della conoscenza da parte del del concepimento Pt_1
della figlia, che oggi è divenuta maggiorenne.
deduce nel presente giudizio, ed ha sempre dedotto, che il sia stato CP_1 Pt_1
messo a conoscenza della sua gravidanza qualche mese dopo il concepimento e, cioè, nel dicembre 2005. Il che nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado Pt_1
aveva sostenuto di non aver saputo nulla della gravidanza fino al 3.7.2019, quando aveva ricevuto la lettera raccomandata speditagli per conto della dall'avv. Lepore, ha Per_1
ammesso in primo grado, nel rispondere all'interrogatorio formale a lui deferito, di avere avuto conoscenza della gravidanza e della nascita della figlia nel 2018, nel corso di una riunione tenutasi nello studio dell'avv. Festa, difensore della insieme ad un suo Per_1
legale, nel corso della quale per la prima volta aveva appreso della gravidanza e della successiva nascita della bambina. Il Tribunale ha ritenuto provata la verità dei fatti come dedotti dalla ricostruendoli sulla base delle dichiarazioni delle tre testimoni di parte Per_1
attrice sentite in primo grado. In particolare, RE dell'odierna appellata Tes_1
escussa sul capitolo 6 (vero che la signora comunicava al convenuto nell'ottobre Per_1
2005 il proprio stato interessante) ha dichiarato: “si è vero erano i primi di ottobre e l'accompagnai anch'io. Il luogo era dietro le catacombe di Santa Cecilia.”
La teste amica della , sempre sullo stesso capitolo ha dichiarato: Testimone_3 Per_1
“io so che la signora al terzo mese di gravidanza circa comunicò al il proprio stato Per_1 Pt_1
interessante. La circostanza mi è stata riferita dalla stessa Mi ha detto che aveva chiesto un incontro Per_1
con il signor e dopo l'incontro mi ha detto come erano andate le cose ossia che si erano incontrati, Pt_1
se non ricordo male in un bar, e che lei gli aveva comunicato che aspettava un figlio. Io so che a quest'incontro si era recata da sola. Preciso che una sera durante una cena a casa mia venne raggiunta CP_1
7 dal ed andò poi via con lui. Mi chiamò durante la notte dicendomi che avevano avuto dei rapporti Pt_1
e che era preoccupata perché non avevano preso precauzioni.
AL Conte, zia della sullo stesso capitolo ha dichiarato: “Si è vero la cosa mi è stata Per_1
riferita da . So che nel 2005 la doveva fare l'amniocentesi e siccome mio marito è medico, CP_1 Per_1
chiese a lui esattamente cosa doveva scrivere al per informarlo dell'esame, era dicembre CP_1 Pt_1
circa”. Tali testimonianze, a parere del collegio, non sono idonee a provare la verità dei fatti dedotti dall'appellata quanto alla conoscenza da parte del della gravidanza sin dal Pt_1
2005. Infatti, pur ritenendo il collegio che, in considerazione della peculiarità dei fatti oggetto della prova (che, generalmente, restano nella sfera privata di ciascuno o che, al più, sono condivisi solo con un' intima cerchia di persone) nella specie non sia applicabile con rigidità la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata da parte appellante, che esclude qualsiasi valore alle testimonianze “de relato ex parte actoris”, resta il fatto che neppure da un esame complessivo delle dichiarazioni delle tre testimoni è possibile ritenere provata la conoscenza da parte del della sua paternità sin dal 2005, atteso che esse Pt_1
presentano lacune ed incongruenze insuperabili, tenuto conto, peraltro, anche della mancanza di elementi indiziari estrinseci alle stesse. Sia la teste Conte che la teste Tes_3
hanno, infatti dichiarato di avere appreso del colloquio tra la ed il che Per_1 Pt_1
sarebbe avvenuto nel 2005, dalla stessa , senza precisare e dettagliare alcunchè. Le Per_1
dichiarazioni della RE della , d'altra parte, sia pure fornite in risposta al capitolo Per_1
di prova, non possono essere intese nel senso che la teste abbia confermato di avere direttamente assistito al colloquio, essendosi limitata a riferire di avere accompagnato la RE “nei pressi delle catacombe di Santa Cecilia”, senza nulla aggiungere e/o circostanziare in ordine al luogo esatto dell'incontro e, soprattutto, senza precisare se avesse assistito direttamente a detto colloquio o se glielo avesse riferito la RE. Né tale testimonianza assume un diverso rilievo ove valutata alla luce delle dichiarazioni delle altre testimoni, atteso che si è limitata a riferire fatti appresi da (in Testimone_3 CP_1
parte, peraltro, contrastanti anche con la testimonianza di , nella parte in cui Tes_1
ha riferito di avere appreso dall'appellata che si era recata all'incontro da sola, in contraddizione con le dichiarazioni di che ha dichiarato di avere accompagnato Tes_1
8 la RE ) riferendo quali fatti direttamente da lei appresi solo circostanze pacifiche tra le parti ed irrilevanti ai fini del decidere, come le circostanze dell'incontro tra le parti la sera a cena da lei e le confidenze ricevute la sera stessa dalla relative al rapporto non Per_1
protetto che aveva avuto con il Quanto, infine, alla testimonianza resa dalla zia Pt_1
della , AL Conte, questa ha riferito di avere appreso i fatti di cui al capitolo di Per_1
prova per averli appresi dalla nipote. Agli stessi ella ha aggiunto di “sapere” (per averlo direttamente appreso, per averglielo riferito il marito, per averlo appreso dalla ?) Per_1
che quest'ultima si sarebbe rivolta al marito, che era medico, per chiedergli consiglio su cosa avrebbe dovuto scrivere al a proposito dell'amniocentesi. Ma non risulta, Pt_1
né la lo ha mai dedotto, che alcuna documentazione relativa all'amniocentesi sia Per_1
mai stata inviata al né che di tale accertamento gli sia mai stata data notizia a Pt_1
mezzo posta o per mail, né risulta che dal 2005 fino al 2018 vi siano stati contatti e comunicazioni tra la ed il aventi ad oggetto l'intervenuta paternità di Per_1 Pt_1
quest'ultimo. Alla luce di quanto sopra, se è vero, come afferma la nelle memorie Per_1
di replica, che la scelta di intraprendere un'azione nei confronti del per il Pt_1
riconoscimento della figlia dopo 13 anni dalla sua nascita, è espressione di una sua libera scelta, non risulta invece provato, come affermato dalla parte, che tale decisione sia stata assunta solo “nel momento in cui la sentiva che il padre non avrebbe mantenuto Per_1
la promessa di riconoscerla”, non essendo stata fornita la prova, per le ragioni sopra indicate, che prima della fine del 2018 (la collocazione dell'incontro alla fine dell'anno non
è stata contestata da controparte) il abbia appreso della gravidanza e della successiva Per_1
nascita della figlia e che abbia mai promesso che avrebbe effettuato il riconoscimento della figlia.
Né può ritenersi, come sembra affermare nelle memorie conclusionali , che CP_1
al per il solo fatto di avere avuto con lei nel luglio 2005 una relazione sessuale Pt_1
non protetta (fatto pacifico tra le parti), debba ascriversi la responsabilità da danno aquiliano nei confronti della figlia per la mancanza della figura parentale, a decorrere dalla data del concepimento. Cass. 22496/21, infatti, dopo aver ricostruito il quadro giurisprudenziale relativo ai presupposti per la sussistenza dell'illecito endofamiliare
9 attinente al rapporto filiale - nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e
l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio - ha ribadito che “il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile” dovendo quindi,
“essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.” In tale ottica, pur avendo chiarito che «l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità», determinandosi «un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione», ha tuttavia precisato che «il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è …costituito dalla consapevolezza del concepimento». Tale consapevolezza, ha precisato la Corte, “non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci dei quali certamente fa parte “la consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento», escludendo, tuttavia, che la prova della maturata conoscenza della procreazione sia evincibile, «in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, dovendo tale circostanza essere valutata unitamente ad “altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio»( così nel principio di diritto ). Elementi che, come sopra illustrato nel caso di specie non si rinvengono.
Deve, pertanto, ritenersi che abbia appreso della gravidanza e della Parte_1
nascita della figlia solo dal dicembre 2018, dovendosi correlativamente ridurre le somme liquidate dal tribunale in favore di a titolo di danno Persona_1
endofamiliare.
Al riguardo, trattandosi di un danno che può essere liquidato in via equitativa e condividendosi i criteri utilizzati dal giudice di primo grado (che ha fatto ricorso alle tabelle in uso presso il tribunale di Roma per la liquidazione del danno connesso alla morte di un congiunto, debitamente corrette per le differenze ontologiche con il danno per la mancanza temporanea della figura parentale), tenuto conto del diverso minor periodo in relazione al quale tale danno deve essere risarcito, decorrente dal dicembre 2018 fino alla sentenza di primo grado, stimasi equo liquidare a tale titolo in favore di Persona_1
10 la somma di euro 30.000,00 con gli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado fino al soddisfo.
Quanto alla domanda di regresso, l'accertata diversa collocazione temporale del momento della conoscenza da parte del dell'esistenza della figlia non rileva ai fini della Pt_1
decorrenza della sua obbligazione per il rimborso delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento di questa, non trattandosi di un'obbligazione che nasce da responsabilità aquiliana, ma di obbligazione che sorge in capo ad entrambi i genitori con la nascita del figlio e che segue le regole dell'art. 1299 c.c. (v. tra le molte, al riguardo Cass. n.
16657/2014, Cass. tra le molte Cass. n. 7960 /2017), salva naturalmente l'eccezione di prescrizione che può incidere sul periodo in relazione al quale il rimborso è dovuto. Tale eccezione, nella specie, era stata sollevata dal in primo grado nella comparsa di Pt_1
costituzione e risposta e non sindacata dal giudice di primo grado, non è stata tuttavia fatta oggetto di motivo di appello.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute a tale titolo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte afferma che “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.”(Cass. n.16916/2022, rv. 664947 -01 e, in senso conforme, Cass. 2970/17 e Cass. n. 8762/23). Il Tribunale nel motivare la liquidazione della somma dovuta dal alla a titolo di regresso Pt_1 Per_1
ha rilevato che “la parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha documentato le spese effettivamente sostenute per la figlia, ma ha allegato criteri presuntivi in grado di sostenere, attraverso il ricorso alle presunzioni semplici, tali spese, allegazioni
11 non contestate dalla controparte”. Ha desunto, quindi, il tenore di vita della ragazza “dalle scuole private internazionali frequentate, dalle attività sportive svolte ( danza Karate nuoto pattinaggio su ghiaccio, teatro), dalle visite mediche sostenute e, in particolare dal percorso psicoterapeutico dr.ssa e quantificando la somma Persona_2 Per_3
dovuta a titolo di regresso nella misura di euro 350.000 all'attualità “in assenza di analitica dimostrazione in ordine alle spese effettivamente sostenute e considerato che il Pt_1
ha documentato di disporre per il passato di redditi inferiori rispetto agli attuali ( anno
2010 euro 44.204 lordi anno 2014 euro 409.233)”. Ora, ritiene il collegio che sul punto debba essere accolto il motivo di appello del Se, infatti, per la mancanza di prova Pt_1
analitica sulle spese sostenute dalla , si addiviene ad una liquidazione in via equitativa, Per_1
è necessario che tale liquidazione sia comunque ancorata a parametri certi che non possono essere costituiti da quelle spese, che, contrariamente a quanto sostenute dal tribunale, sono state contestate dal fatta esclusione per quelle scolastiche. D'altra Pt_1
parte, nel quadro probatorio acquisito in primo grado manca una completa ricostruzione della situazione patrimoniale del nel corso di tutti gli anni ai quali si riferisce Pt_1
l'azione di regresso, mentre la condizione economico - patrimoniale della , come Per_1
documentata dalla sua autodichiarazione e dalle sue denunce dei redditi, non appare credibile atteso che le spese che ella dichiara di avere sostenuto per la figlia, asseritamente con il contributo, non documentato, dei suoi familiari, sono incompatibili con un reddito di circa 4000 euro all'anno. Né è possibile da un lato considerare attendibili, sia pure presuntivamente, le spese indicate dalla e dall'altro ritenere che la sua condizione Per_1
economico -patrimoniale sia tale da non averle potuto consentire quelle spese. Pertanto, tenuto conto del fatto che l'onere della prova al riguardo incombeva alla , non può Per_1
che farsi ricorso ad una valutazione, per la durata degli anni ai quali le spese presuntivamente accertate si riferiscono, che tenga conto delle spese ordinarie e straordinarie mediamente necessarie per la crescita di una ragazza nei suoi primi diciassette anni di vita, nel contesto di una famiglia benestante quale è certamente quella alla quale lei appartiene, e della condizione economico patrimoniale dei genitori, anche questa presuntivamente ricostruibile nei limiti sopra descritti. Alla luce di ciò ritiene il collegio
12 che, la somma dovuta dal alla , attualizzata al momento della pubblicazione Pt_1 Per_1
della sentenza di primo grado, debba essere quantificata nella misura di euro 250.000,00.
Deve, invece, essere rigettato il motivo di appello con il quale il ha contestato Pt_1
l'eccessività della somma stabilita dal tribunale quale contributo dovuto per il mantenimento della figlia nella misura di euro 5.000 mensili, comprensivi di spese straordinarie, lamentando che il tribunale non avrebbe considerato che “ il reddito attuale dell'appellante ha una limitata stabilità – non più che triennale - in quanto legato alla funzione di amministratore delegato di una s.p.a. , carica che per legge ha durata massima di tre esercizi e revocabile ad nutum”. Sul punto basterà rilevare che la liquidazione della somma effettuata dal tribunale è legata alla condizione economico-patrimoniale delle parti esaminata al momento del giudizio, mentre eventuali successive variazioni di tale condizione potranno sempre esser fatte valere in futuro con domanda di modifica. Tanto premesso, la somma quantificata dal tribunale, tenuto conto del reddito da lavoro del
(reddito annuale lordo pari a circa un milione di euro), del suo cospicuo Pt_1
patrimonio immobiliare (del valore di circa euro 3.784,725), delle sue partecipazioni societarie (euro 53.300) il cui importo non è contestato dall'appellante, oltre che del presumibile reddito effettivo della , può essere confermata nella misura, già Per_1
quantificata dal tribunale, di 5000 euro mensili, tenuto conto del fatto che si tratta di somma comprensiva anche delle spese straordinarie, voce solitamente crescente con l'aumentare dell'età dei figli.
Infine, deve respingersi la domanda del che, in ragione della raggiunta maggiore Pt_1
età della figlia, ha chiesto di corrisponderle direttamente le somme stabilite per il suo mantenimento. Per costante giurisprudenza, infatti, il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente “in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”( Cass. 34100/2021, rv. 663110 – 01)
13 Deve da ultimo essere presa in considerazione, ai fini di un suo corretto inquadramento giuridico, la deduzione da parte del ( effettuata per la prima volta nel giudizio di Pt_1
appello) di avere versato presso lo studio dell'avv. Festa nel 2018, la somma di euro
60.000 mediante bonifico e, subito dopo, altra somma di euro 5000, avendogli la Per_1
detto di trovarsi in una difficile congiuntura finanziaria, a causa di un grave incidente occorso al padre ed al suo conseguente ricovero ospedaliero. A tale affermazione non ha fatto seguito nell'atto di appello alcuna richiesta di detrarre detta somma dal maggior dovuto. La nella comparsa di costituzione e risposta di questo giudizio non ha Per_1
contestato di aver ricevuto dal in quella circostanza tale somma, ma ha affermato Pt_1
che si trattava di una somma a lei consegnata per il compimento di “un'operazione immobiliare non andata a buon fine”, a seguito della quale “nessuna somma doveva essere restituita al dott. . In ogni caso eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di Pt_1
compensazione “per violazione dell'art. 345 c.p.c. relativo al divieto di domande ed eccezioni nuove in appello”. Rilevava, inoltre, l'impossibilità nella specie, di procedere a compensazione, per la diversità dei titoli delle due poste.
A tali considerazioni l'appellante ha replicato soltanto nelle note del 4.4.2025, deducendo che, trattandosi di “compensazione impropria” od atipica, il giudice avrebbe potuto procedere d'ufficio ad operarla “trattandosi di una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti”. Ritiene tuttavia il collegio che, per la sua genericità, l'eccezione non possa essere dichiarata ammissibile, essendosi limitato l'appellante a narrare un fatto (la dazione di una somma di denaro alla ) senza specificare il titolo per il quale tale Per_1
somma le sarebbe stata corrisposta e senza precisare le conseguenze giuridiche che egli riteneva derivassero dall'allegazione di tale circostanza, non potendosi la Corte sostituire ai precisi e completi oneri allegativi delle parti in punto di fatto .
Infine, stante il raggiungimento della maggiore età da parte di , deve Persona_1
dichiararsi non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
con il quale ella ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, di
[...]
disciplinare modalità di incontro tra padre e figlia in spazi neutri.
In considerazione dell'esito complessivo della lite devono essere interamente compensate tra le parti le spese di primo e di secondo grado.
14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione rigettate, in accoglimento parziale dell'appello, ridetermina nella misura di euro 30.000, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado fino al soddisfo, la somma dovuta da Parte_1
in favore della figlia, .
[...] Persona_1
Riduce ad euro 250.000,00 la somma dovuta da ad a titolo Parte_1 CP_1
di regresso per le spese sostenute da per il mantenimento della figlia . CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese di primo e di secondo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
HI MA NN AR LI
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, così composta:
NN AR LI Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
HI MA Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2039/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025, promossa da
(C.F. con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
AS AN TO e UB DI EL AN
( ), giusta procura allegata al ricorso in appello;
C.F._2
appellante contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. LEPORE CP_1 C.F._3
GIUSEPPE, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato;
appellata e appellante incidentale
e con l'intervento del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n.4390/2023 pronunciata dal Tribunale di
Roma, nel procedimento avente R. G. n. 10931/2020, pubblicata il 17 marzo 2023; posta in decisione all'udienza del 16 gennaio 2025 sulle seguenti:
Conclusioni: Parte appellante: “a) accertare e dichiarare, in accoglimento del primo motivo, che Parte_1
ha avuto notizia nel 2018 della possibile paternità di dalla madre
[...] Persona_1 CP_1
concepita nel luglio 2004; b) conseguentemente annullare o ridurre, in accoglimento del secondo
[...]
motivo, la condanna al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danno da Persona_1
perdita del rapporto parentale, della somma di euro 70.000,00 attuali oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
c) in accoglimento del terzo motivo, annullare o ridurre la condanna al pagamento, in favore di , a titolo di regresso per le spese sostenute per la figlia CP_1
della somma di euro 350.000,00; d) in accoglimento del quarto motivo, ridurre in Persona_1
misura congrua l'assegno in favore di di contributo al mantenimento della figlia CP_1 Persona_1
in misura non superiore ad 2.000,00 mensili, precisando, avendo compiuto la
[...] Persona_1
maggiore età al 06.4.2024, dovrà essere versato direttamente alla medesima;
e) condannare parte soccombente alla rifusione di compensi e spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, in favore di . Rigettando ogni avversa richiesta anche istruttoria, e in Parte_1
particolare la prova testimoniale riproposta in questo grado, inammissibile ed irrilevante, nonché la richiesta di delega alla Guardia di Finanza per lo svolgimento di indagini finanziarie, palesemente inammissibile ed infondata”;
Parte appellata e appellante incidentale: “IN VIA PREGIUDIZIALE -dichiarare l'appello inammissibile per violazione dell'art 473bis 30 del c.p.c. in quanto introdotto con l'atto di citazione anziché con il ricorso -dichiarare l'appello nullo per violazione dell'art 70 c.p.c. per omessa notifica al
P.M. IN VIA PRINCIPALE rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 4390/2023 pubbl. il 17/03/2023 del Tribunale Civile di Roma IN VIA
INCIDENTALE nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, riformare la sentenza disponendo le modalità di incontro tra padre e figlia, se necessario in spazi neutri, al fine di iniziare le frequentazioni volte all'inserimento nella vita familiare. Si riformulano le istanze istruttorie non ammesse in primo grado di giudizio Si richiede prova per testi sulle seguenti circostanze epurate dalle valutazioni e premesse dal
“vero che” 1) La IG.ra ed il Dott. si sono conosciuti nell'anno 1988 e, CP_1 Parte_1
da tale anno, hanno avviato saltuarie relazioni sentimentali. 2) Dall'anno 1992, gli stessi, hanno
2 intrapreso una relazione più duratura interrottasi dopo due anni, perdendo del tutto i contatti negli anni seguenti, salvo un incontro nell'ottobre 1997 a causa di un lutto familiare dell'istante. 3) Il Dott. Pt_1
solo nel 2004 rivelò all'attrice del proprio matrimonio con la IG.ra . 4) Successivamente, Parte_2
e solo per i mesi estivi dell'anno 2004, l'attrice ed il convenuto, riprendevano i rapporti, non ufficializzando la notizia con alcuno, ancor meno con la famiglia del IG. . 5) Solo nel luglio 2005, i due si Pt_1
rincontrarono una volta ed in tale occasione fu concepita la figlia . 7) Dopo la nascita Persona_1
di , il padre non ha incontrato la figlia che, solo dopo anni, è venuta a conoscenza dell'identità Per_1
paterna. 8) Il IG. , pur avendo, a parole, dimostrato interesse in ordine all'assunzione delle Pt_1
proprie responsabilità – almeno economiche- nei confronti della bambina, sebbene più volte sollecitato dall'attrice, non ha mai riconosciuto la figlia né ha mai provveduto ai conseguenti obblighi nascenti dal rapporto di filiazione. 9) L'istante lamenta danni al corretto sviluppo psicofisico della figlia, derivanti dalla mancata presenza del genitore nel percorso evolutivo di talché è dovuta ricorrere all'assistenza psicologica per la piccola ( . 10) La bambina, infatti, risulta tutt'oggi molto turbata Persona_1
dall'assenza del padre protrattasi sia nella quotidianità sia in occasione di eventi importanti quali compleanni, festività varie, vacanze, successi nelle attività sportive. Si richiede sin da ora di essere ammessi
a prova contraria relativamente alle deduzioni di controparte con gli stessi testi Si indicano i seguenti testimoni IG.re: Via Bardineto 25 Roma -AL Conte Via Abbrescia 102 Bari - Tes_1
Dott.ssa Via del Cipresso 6 – Roma Si richiede che sia conferita delega alla Guardia Testimone_2
di Finanza di svolgere le indagini finanziarie a carico del IG. ”. Parte_1
Premesso che
Con atto di citazione, ritualmente notificato il 4 febbraio 2020, ha dedotto di CP_1
aver intrattenuto una relazione con negli anni 1992 e 1994 e, Parte_1
successivamente, in occasione di un unico incontro nell'anno 2005, senza che seguisse non solo una convivenza di fatto ma neppure una relazione di tipo sentimentale, fu concepita , nata il [...]. Tuttavia, il padre, pur consapevole, sin dal Persona_1
concepimento, della paternità, non aveva nè riconosciuto né provveduto al mantenimento della figlia. Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato ed accertato che era figlia di e, per l'effetto, che quest'ultimo fosse Persona_1 Parte_1
condannato a corrispondere a titolo di contributo per il suo mantenimento la somma di
3 € 5.000,00 mensili, nonché al risarcimento del danno morale ed esistenziale derivante dall'assenza della figura paterna, da liquidarsi in via equitativa;
formulando altresì domanda di regresso per il rimborso del 50% delle spese sostenute per il mantenimento e la cura della figlia dalla nascita.
Con comparsa di costituzione e riposta del 29 maggio 2020 non si Parte_1
opponeva agli accertamenti sulla propria paternità per mezzo delle prove emo-genetiche.
Quanto alle richieste economiche formulate dalla , ne contestava sia l' “an” che il Per_1
“quantum”, sottolineando come, ove fosse stata accertata la sua paternità, la Per_1
avrebbe comunque agito colpevolmente tenendogli nascosta la notizia per anni, impedendogli di assumersi le sue responsabilità nei confronti della figlia. Affermava, quindi, che le conseguenze di tale inspiegabile e censurabile condotta non potevano ricadere su di lui in termini economici. Egli, infatti, era venuto a conoscenza della nascita della bambina solo nel luglio 2019, quando aveva ricevuto dall'avv. Lepore la lettera raccomandata con la quale gli era stato chiesto di riconoscere la bambina. In ogni caso, quanto al rimborso delle spese per il mantenimento della figlia, eccepiva la prescrizione quinquennale e, in subordine decennale, del relativo credito.
Istruita la causa mediante l'effettuazione della c.t.u. emo-genetica, dalla quale era risultato che era la figlia di e l'escussione di alcuni testi e degli Persona_1 CP_2
interrogatori formali di entrambe le parti, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 16 novembre 2022.
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Roma pronunciando in via definitiva, così decideva: “accerta e dichiara che (C.F. è padre di Parte_1 C.F._1
(CF ), nata a [...] il [...], e, per l'effetto, Persona_1 C.F._4
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente gli adempimenti di sua spettanza;
autorizza l'aggiunta del cognome paterno a quello materno;
condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 70.000,00 attuali, oltre interessi legali Per_1
dalla pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
dispone l'affido esclusivo della minore alla madre attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni– istruzione, educazione, salute, residenza etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia decisioni da assumere anche senza il consenso del padre;
la minore vivrà
4 presso la madre e frequenterà il padre in base ad accordi assunti tra i diretti interessati;
condanna
al pagamento in favore di di euro 5000 mensili assegno comprensivo Parte_1 CP_1
delle spese straordinarie, entro il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento della figlia
[...]
, con rivalutazione annuale ISTAT come per legge, a far data dal mese successivo alla notifica Per_1
della domanda giudiziale;
condanna al pagamento, in favore di di euro 350.000 quale regresso Parte_1 CP_1
per le spese sostenute per la figlia;
condanna al pagamento delle Persona_1 Parte_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 6.545,00, di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di ctu liquidate con separato decreto”. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione del Parte_1
18 aprile 2023, con quattro motivi, censurando le valutazione del tribunale in ordine alla data in cui egli avrebbe avuto consapevolezza della gravidanza della e le Per_1
conseguenti eccessive quantificazioni delle somme liquidate in favore della figlia, a titolo di danno da mancanza della figura parentale ed in favore di , a titolo di CP_1
regresso per le somme spese per il mantenimento della ragazza ed a titolo di contributo mensile per il mantenimento ordinario e straordinario della stessa. Chiedeva, inoltre, la sospensiva ex art. 283 c.p.c. della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'1.6.2023 si costitutiva in giudizio CP_1
la quale chiedeva, in via pregiudiziale, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art 473 bis. 30 del c.p.c., essendo stato l'appello introdotto con atto di citazione e non con ricorso, come previsto dal d. lgs. n. 149 del 2022 e per violazione dell'art. 70 c.p.c., per la mancata notifica dell'atto al p.m. Chiedeva, inoltre, il rigetto dell'istanza di sospensiva e, nel merito, d il rigetto dell'appello poiché infondato;
in via incidentale condizionata, nell'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione proposta da controparte, chiedeva che le modalità di incontro tra padre e figlia, fossero previste, se necessario, in spazi neutri, al fine di iniziare le frequentazioni volte all'inserimento del padre nella vita familiare della figlia.
Con ordinanza dell'8.3.2024 l'istanza di sospensiva veniva rigettata.
5 Il Procuratore Generale con atto del 20 novembre 2023, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 16 gennaio 2025, celebratasi nelle forme della trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come in epigrafe trascritte, ed assegnati i termini di legge, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 3.9.2025.
Motivi della decisione
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 473 bis 30 c.p.c. Tale articolo, infatti, è stato introdotto con il d.lg.vo n. 149 del 10.10. 2022, il cui art. 35 prevede che le modifiche introdotte da tale norma non siano applicabili ai procedimenti pendenti alla data del 23.2.2023 per i quali si applica la disciplina previgente. Nella specie, il procedimento di primo grado è stato introdotto dalla con atto di citazione notificato il 4.2.2020, di talchè allo stesso si applicano le norme Per_1
vigenti anteriormente alla riforma.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per il mancato intervento in causa del p.m., ex art. 70 c.p.c. che, secondo l'assunto della , sarebbe Per_1
stata determinata dalla mancata notifica allo stesso “dell'atto”. Anche tale eccezione è infondata, considerato che, nei giudizio in cui il p.m. ha poteri di intervento e non di azione ( come quello per cui è causa ove l'appello esclude il tema della dichiarazione giudiziale di paternità ed è limitato solo ai profili del mantenimento della minore e, per quel che è stato dedotto in via incidentale dalla , il tema delle modalità degli incontri Per_1
tra padre e figlia) da tempo la giurisprudenza ritiene sufficiente per consentire al p.m. la partecipazione nel giudizio, che gli atti siano a lui comunicati anche solo a cura della cancelleria ( v. al riguardo Cass., 21 maggio 2014, n. 11223, che afferma che «in tema
d'intervento obbligatorio del pm, la tardiva formulazione delle sue conclusioni, fuori udienza e senza che le parti abbiano potuto conoscerle, non determina la violazione del contraddittorio, atteso che, ai fini della validità del procedimento, non è necessaria né la presenza alle udienze né la formulazione delle conclusioni da parte di un rappresentante di tale ufficio, che deve semplicemente essere informato, mediante l'invio degli atti, e posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna”). Nella specie, il 17.11.2023 la
6 cancelleria ha comunicato gli atti al p.m. il quale ha regolarmente proposto le sue conclusioni nel giudizio con atto del 20.11.2023.
Tanto premesso, l'appello deve essere accolto entro i limiti che saranno di seguito descritti.
In via preliminare, deve essere esaminato il tema della valutazione della prova acquisita in primo grado relativa al momento della conoscenza da parte del del concepimento Pt_1
della figlia, che oggi è divenuta maggiorenne.
deduce nel presente giudizio, ed ha sempre dedotto, che il sia stato CP_1 Pt_1
messo a conoscenza della sua gravidanza qualche mese dopo il concepimento e, cioè, nel dicembre 2005. Il che nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado Pt_1
aveva sostenuto di non aver saputo nulla della gravidanza fino al 3.7.2019, quando aveva ricevuto la lettera raccomandata speditagli per conto della dall'avv. Lepore, ha Per_1
ammesso in primo grado, nel rispondere all'interrogatorio formale a lui deferito, di avere avuto conoscenza della gravidanza e della nascita della figlia nel 2018, nel corso di una riunione tenutasi nello studio dell'avv. Festa, difensore della insieme ad un suo Per_1
legale, nel corso della quale per la prima volta aveva appreso della gravidanza e della successiva nascita della bambina. Il Tribunale ha ritenuto provata la verità dei fatti come dedotti dalla ricostruendoli sulla base delle dichiarazioni delle tre testimoni di parte Per_1
attrice sentite in primo grado. In particolare, RE dell'odierna appellata Tes_1
escussa sul capitolo 6 (vero che la signora comunicava al convenuto nell'ottobre Per_1
2005 il proprio stato interessante) ha dichiarato: “si è vero erano i primi di ottobre e l'accompagnai anch'io. Il luogo era dietro le catacombe di Santa Cecilia.”
La teste amica della , sempre sullo stesso capitolo ha dichiarato: Testimone_3 Per_1
“io so che la signora al terzo mese di gravidanza circa comunicò al il proprio stato Per_1 Pt_1
interessante. La circostanza mi è stata riferita dalla stessa Mi ha detto che aveva chiesto un incontro Per_1
con il signor e dopo l'incontro mi ha detto come erano andate le cose ossia che si erano incontrati, Pt_1
se non ricordo male in un bar, e che lei gli aveva comunicato che aspettava un figlio. Io so che a quest'incontro si era recata da sola. Preciso che una sera durante una cena a casa mia venne raggiunta CP_1
7 dal ed andò poi via con lui. Mi chiamò durante la notte dicendomi che avevano avuto dei rapporti Pt_1
e che era preoccupata perché non avevano preso precauzioni.
AL Conte, zia della sullo stesso capitolo ha dichiarato: “Si è vero la cosa mi è stata Per_1
riferita da . So che nel 2005 la doveva fare l'amniocentesi e siccome mio marito è medico, CP_1 Per_1
chiese a lui esattamente cosa doveva scrivere al per informarlo dell'esame, era dicembre CP_1 Pt_1
circa”. Tali testimonianze, a parere del collegio, non sono idonee a provare la verità dei fatti dedotti dall'appellata quanto alla conoscenza da parte del della gravidanza sin dal Pt_1
2005. Infatti, pur ritenendo il collegio che, in considerazione della peculiarità dei fatti oggetto della prova (che, generalmente, restano nella sfera privata di ciascuno o che, al più, sono condivisi solo con un' intima cerchia di persone) nella specie non sia applicabile con rigidità la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata da parte appellante, che esclude qualsiasi valore alle testimonianze “de relato ex parte actoris”, resta il fatto che neppure da un esame complessivo delle dichiarazioni delle tre testimoni è possibile ritenere provata la conoscenza da parte del della sua paternità sin dal 2005, atteso che esse Pt_1
presentano lacune ed incongruenze insuperabili, tenuto conto, peraltro, anche della mancanza di elementi indiziari estrinseci alle stesse. Sia la teste Conte che la teste Tes_3
hanno, infatti dichiarato di avere appreso del colloquio tra la ed il che Per_1 Pt_1
sarebbe avvenuto nel 2005, dalla stessa , senza precisare e dettagliare alcunchè. Le Per_1
dichiarazioni della RE della , d'altra parte, sia pure fornite in risposta al capitolo Per_1
di prova, non possono essere intese nel senso che la teste abbia confermato di avere direttamente assistito al colloquio, essendosi limitata a riferire di avere accompagnato la RE “nei pressi delle catacombe di Santa Cecilia”, senza nulla aggiungere e/o circostanziare in ordine al luogo esatto dell'incontro e, soprattutto, senza precisare se avesse assistito direttamente a detto colloquio o se glielo avesse riferito la RE. Né tale testimonianza assume un diverso rilievo ove valutata alla luce delle dichiarazioni delle altre testimoni, atteso che si è limitata a riferire fatti appresi da (in Testimone_3 CP_1
parte, peraltro, contrastanti anche con la testimonianza di , nella parte in cui Tes_1
ha riferito di avere appreso dall'appellata che si era recata all'incontro da sola, in contraddizione con le dichiarazioni di che ha dichiarato di avere accompagnato Tes_1
8 la RE ) riferendo quali fatti direttamente da lei appresi solo circostanze pacifiche tra le parti ed irrilevanti ai fini del decidere, come le circostanze dell'incontro tra le parti la sera a cena da lei e le confidenze ricevute la sera stessa dalla relative al rapporto non Per_1
protetto che aveva avuto con il Quanto, infine, alla testimonianza resa dalla zia Pt_1
della , AL Conte, questa ha riferito di avere appreso i fatti di cui al capitolo di Per_1
prova per averli appresi dalla nipote. Agli stessi ella ha aggiunto di “sapere” (per averlo direttamente appreso, per averglielo riferito il marito, per averlo appreso dalla ?) Per_1
che quest'ultima si sarebbe rivolta al marito, che era medico, per chiedergli consiglio su cosa avrebbe dovuto scrivere al a proposito dell'amniocentesi. Ma non risulta, Pt_1
né la lo ha mai dedotto, che alcuna documentazione relativa all'amniocentesi sia Per_1
mai stata inviata al né che di tale accertamento gli sia mai stata data notizia a Pt_1
mezzo posta o per mail, né risulta che dal 2005 fino al 2018 vi siano stati contatti e comunicazioni tra la ed il aventi ad oggetto l'intervenuta paternità di Per_1 Pt_1
quest'ultimo. Alla luce di quanto sopra, se è vero, come afferma la nelle memorie Per_1
di replica, che la scelta di intraprendere un'azione nei confronti del per il Pt_1
riconoscimento della figlia dopo 13 anni dalla sua nascita, è espressione di una sua libera scelta, non risulta invece provato, come affermato dalla parte, che tale decisione sia stata assunta solo “nel momento in cui la sentiva che il padre non avrebbe mantenuto Per_1
la promessa di riconoscerla”, non essendo stata fornita la prova, per le ragioni sopra indicate, che prima della fine del 2018 (la collocazione dell'incontro alla fine dell'anno non
è stata contestata da controparte) il abbia appreso della gravidanza e della successiva Per_1
nascita della figlia e che abbia mai promesso che avrebbe effettuato il riconoscimento della figlia.
Né può ritenersi, come sembra affermare nelle memorie conclusionali , che CP_1
al per il solo fatto di avere avuto con lei nel luglio 2005 una relazione sessuale Pt_1
non protetta (fatto pacifico tra le parti), debba ascriversi la responsabilità da danno aquiliano nei confronti della figlia per la mancanza della figura parentale, a decorrere dalla data del concepimento. Cass. 22496/21, infatti, dopo aver ricostruito il quadro giurisprudenziale relativo ai presupposti per la sussistenza dell'illecito endofamiliare
9 attinente al rapporto filiale - nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e
l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio - ha ribadito che “il mancato riconoscimento dei figli, per poter configurare un danno risarcibile, dovrà possedere i caratteri tipici dell'illecito civile” dovendo quindi,
“essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto.” In tale ottica, pur avendo chiarito che «l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, indipendentemente dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità», determinandosi «un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione», ha tuttavia precisato che «il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è …costituito dalla consapevolezza del concepimento». Tale consapevolezza, ha precisato la Corte, “non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci dei quali certamente fa parte “la consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento», escludendo, tuttavia, che la prova della maturata conoscenza della procreazione sia evincibile, «in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, dovendo tale circostanza essere valutata unitamente ad “altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio»( così nel principio di diritto ). Elementi che, come sopra illustrato nel caso di specie non si rinvengono.
Deve, pertanto, ritenersi che abbia appreso della gravidanza e della Parte_1
nascita della figlia solo dal dicembre 2018, dovendosi correlativamente ridurre le somme liquidate dal tribunale in favore di a titolo di danno Persona_1
endofamiliare.
Al riguardo, trattandosi di un danno che può essere liquidato in via equitativa e condividendosi i criteri utilizzati dal giudice di primo grado (che ha fatto ricorso alle tabelle in uso presso il tribunale di Roma per la liquidazione del danno connesso alla morte di un congiunto, debitamente corrette per le differenze ontologiche con il danno per la mancanza temporanea della figura parentale), tenuto conto del diverso minor periodo in relazione al quale tale danno deve essere risarcito, decorrente dal dicembre 2018 fino alla sentenza di primo grado, stimasi equo liquidare a tale titolo in favore di Persona_1
10 la somma di euro 30.000,00 con gli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della sentenza di primo grado fino al soddisfo.
Quanto alla domanda di regresso, l'accertata diversa collocazione temporale del momento della conoscenza da parte del dell'esistenza della figlia non rileva ai fini della Pt_1
decorrenza della sua obbligazione per il rimborso delle spese sostenute dalla madre per il mantenimento di questa, non trattandosi di un'obbligazione che nasce da responsabilità aquiliana, ma di obbligazione che sorge in capo ad entrambi i genitori con la nascita del figlio e che segue le regole dell'art. 1299 c.c. (v. tra le molte, al riguardo Cass. n.
16657/2014, Cass. tra le molte Cass. n. 7960 /2017), salva naturalmente l'eccezione di prescrizione che può incidere sul periodo in relazione al quale il rimborso è dovuto. Tale eccezione, nella specie, era stata sollevata dal in primo grado nella comparsa di Pt_1
costituzione e risposta e non sindacata dal giudice di primo grado, non è stata tuttavia fatta oggetto di motivo di appello.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute a tale titolo, la costante giurisprudenza della Suprema Corte afferma che “in materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.”(Cass. n.16916/2022, rv. 664947 -01 e, in senso conforme, Cass. 2970/17 e Cass. n. 8762/23). Il Tribunale nel motivare la liquidazione della somma dovuta dal alla a titolo di regresso Pt_1 Per_1
ha rilevato che “la parte attrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, non ha documentato le spese effettivamente sostenute per la figlia, ma ha allegato criteri presuntivi in grado di sostenere, attraverso il ricorso alle presunzioni semplici, tali spese, allegazioni
11 non contestate dalla controparte”. Ha desunto, quindi, il tenore di vita della ragazza “dalle scuole private internazionali frequentate, dalle attività sportive svolte ( danza Karate nuoto pattinaggio su ghiaccio, teatro), dalle visite mediche sostenute e, in particolare dal percorso psicoterapeutico dr.ssa e quantificando la somma Persona_2 Per_3
dovuta a titolo di regresso nella misura di euro 350.000 all'attualità “in assenza di analitica dimostrazione in ordine alle spese effettivamente sostenute e considerato che il Pt_1
ha documentato di disporre per il passato di redditi inferiori rispetto agli attuali ( anno
2010 euro 44.204 lordi anno 2014 euro 409.233)”. Ora, ritiene il collegio che sul punto debba essere accolto il motivo di appello del Se, infatti, per la mancanza di prova Pt_1
analitica sulle spese sostenute dalla , si addiviene ad una liquidazione in via equitativa, Per_1
è necessario che tale liquidazione sia comunque ancorata a parametri certi che non possono essere costituiti da quelle spese, che, contrariamente a quanto sostenute dal tribunale, sono state contestate dal fatta esclusione per quelle scolastiche. D'altra Pt_1
parte, nel quadro probatorio acquisito in primo grado manca una completa ricostruzione della situazione patrimoniale del nel corso di tutti gli anni ai quali si riferisce Pt_1
l'azione di regresso, mentre la condizione economico - patrimoniale della , come Per_1
documentata dalla sua autodichiarazione e dalle sue denunce dei redditi, non appare credibile atteso che le spese che ella dichiara di avere sostenuto per la figlia, asseritamente con il contributo, non documentato, dei suoi familiari, sono incompatibili con un reddito di circa 4000 euro all'anno. Né è possibile da un lato considerare attendibili, sia pure presuntivamente, le spese indicate dalla e dall'altro ritenere che la sua condizione Per_1
economico -patrimoniale sia tale da non averle potuto consentire quelle spese. Pertanto, tenuto conto del fatto che l'onere della prova al riguardo incombeva alla , non può Per_1
che farsi ricorso ad una valutazione, per la durata degli anni ai quali le spese presuntivamente accertate si riferiscono, che tenga conto delle spese ordinarie e straordinarie mediamente necessarie per la crescita di una ragazza nei suoi primi diciassette anni di vita, nel contesto di una famiglia benestante quale è certamente quella alla quale lei appartiene, e della condizione economico patrimoniale dei genitori, anche questa presuntivamente ricostruibile nei limiti sopra descritti. Alla luce di ciò ritiene il collegio
12 che, la somma dovuta dal alla , attualizzata al momento della pubblicazione Pt_1 Per_1
della sentenza di primo grado, debba essere quantificata nella misura di euro 250.000,00.
Deve, invece, essere rigettato il motivo di appello con il quale il ha contestato Pt_1
l'eccessività della somma stabilita dal tribunale quale contributo dovuto per il mantenimento della figlia nella misura di euro 5.000 mensili, comprensivi di spese straordinarie, lamentando che il tribunale non avrebbe considerato che “ il reddito attuale dell'appellante ha una limitata stabilità – non più che triennale - in quanto legato alla funzione di amministratore delegato di una s.p.a. , carica che per legge ha durata massima di tre esercizi e revocabile ad nutum”. Sul punto basterà rilevare che la liquidazione della somma effettuata dal tribunale è legata alla condizione economico-patrimoniale delle parti esaminata al momento del giudizio, mentre eventuali successive variazioni di tale condizione potranno sempre esser fatte valere in futuro con domanda di modifica. Tanto premesso, la somma quantificata dal tribunale, tenuto conto del reddito da lavoro del
(reddito annuale lordo pari a circa un milione di euro), del suo cospicuo Pt_1
patrimonio immobiliare (del valore di circa euro 3.784,725), delle sue partecipazioni societarie (euro 53.300) il cui importo non è contestato dall'appellante, oltre che del presumibile reddito effettivo della , può essere confermata nella misura, già Per_1
quantificata dal tribunale, di 5000 euro mensili, tenuto conto del fatto che si tratta di somma comprensiva anche delle spese straordinarie, voce solitamente crescente con l'aumentare dell'età dei figli.
Infine, deve respingersi la domanda del che, in ragione della raggiunta maggiore Pt_1
età della figlia, ha chiesto di corrisponderle direttamente le somme stabilite per il suo mantenimento. Per costante giurisprudenza, infatti, il genitore tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente “in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda.”( Cass. 34100/2021, rv. 663110 – 01)
13 Deve da ultimo essere presa in considerazione, ai fini di un suo corretto inquadramento giuridico, la deduzione da parte del ( effettuata per la prima volta nel giudizio di Pt_1
appello) di avere versato presso lo studio dell'avv. Festa nel 2018, la somma di euro
60.000 mediante bonifico e, subito dopo, altra somma di euro 5000, avendogli la Per_1
detto di trovarsi in una difficile congiuntura finanziaria, a causa di un grave incidente occorso al padre ed al suo conseguente ricovero ospedaliero. A tale affermazione non ha fatto seguito nell'atto di appello alcuna richiesta di detrarre detta somma dal maggior dovuto. La nella comparsa di costituzione e risposta di questo giudizio non ha Per_1
contestato di aver ricevuto dal in quella circostanza tale somma, ma ha affermato Pt_1
che si trattava di una somma a lei consegnata per il compimento di “un'operazione immobiliare non andata a buon fine”, a seguito della quale “nessuna somma doveva essere restituita al dott. . In ogni caso eccepiva l'inammissibilità dell'eccezione di Pt_1
compensazione “per violazione dell'art. 345 c.p.c. relativo al divieto di domande ed eccezioni nuove in appello”. Rilevava, inoltre, l'impossibilità nella specie, di procedere a compensazione, per la diversità dei titoli delle due poste.
A tali considerazioni l'appellante ha replicato soltanto nelle note del 4.4.2025, deducendo che, trattandosi di “compensazione impropria” od atipica, il giudice avrebbe potuto procedere d'ufficio ad operarla “trattandosi di una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti”. Ritiene tuttavia il collegio che, per la sua genericità, l'eccezione non possa essere dichiarata ammissibile, essendosi limitato l'appellante a narrare un fatto (la dazione di una somma di denaro alla ) senza specificare il titolo per il quale tale Per_1
somma le sarebbe stata corrisposta e senza precisare le conseguenze giuridiche che egli riteneva derivassero dall'allegazione di tale circostanza, non potendosi la Corte sostituire ai precisi e completi oneri allegativi delle parti in punto di fatto .
Infine, stante il raggiungimento della maggiore età da parte di , deve Persona_1
dichiararsi non luogo a provvedere sull'appello incidentale condizionato proposto da CP_1
con il quale ella ha chiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, di
[...]
disciplinare modalità di incontro tra padre e figlia in spazi neutri.
In considerazione dell'esito complessivo della lite devono essere interamente compensate tra le parti le spese di primo e di secondo grado.
14
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda eccezione rigettate, in accoglimento parziale dell'appello, ridetermina nella misura di euro 30.000, oltre interessi legali dalla sentenza di primo grado fino al soddisfo, la somma dovuta da Parte_1
in favore della figlia, .
[...] Persona_1
Riduce ad euro 250.000,00 la somma dovuta da ad a titolo Parte_1 CP_1
di regresso per le spese sostenute da per il mantenimento della figlia . CP_1
Compensa interamente tra le parti le spese di primo e di secondo grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
HI MA NN AR LI
15