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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 05/09/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
835/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Cantoro
E
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Cantoro
RICORRENTI per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 42 del 2024 con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno proposto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 42 del 2024, come di seguito riportato:
“1) Affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e , Parte_1 Controparte_1
con collocazione abitativa prevalente presso la madre, la quale potrà spostare la propria residenza e quella dei figli in quel di PU AR (e comunque potrà risiedere anche fuori
Aosta con i figli previa comunicazione al sig. ) ove si trasferirà sin dal mese di Controparte_1
pagina 1 di 3 agosto 2025 e ivi abiterà insieme ai propri figli con facoltà per il padre di vederli quando lo vuole, previo avviso con ragionevole anticipo al coniuge a mezzo telefono, messaggio o altro mezzo idoneo, e senza pregiudizio per gli impegni professionali (o scolastici), culturali e ludico – sportivi della madre e dei figli, pertanto il sig. acconsente sinora all'iscrizione scolastica Controparte_1
dei tre figli presso nuovi Istituti scolastici e al rilascio di relativi nullaosta;
-Pertanto, la sig.ra di tanto in tanto si recherà ad Aosta e ciò per accompagnare i figli Parte_1 alfine dell'incontro degli stessi con il padre e senza pregiudizio per gli impegni professionali (o scolastici), culturali e ludico – sportivi della madre e dei figli, allorquando la sig.ra si troverà in
Aosta, continueranno a vigere le condizioni del disciplinare sull'intrattenimento padre-figli previsto dalla sentenza n.42/2024 del 12.06.2024 del Tribunale di Aosta;
-Pertanto, la sig.ra di tanto in tanto si recherà ad Aosta e ciò per accompagnare i figli Parte_1 alfine dell'incontro degli stessi con il padre e senza pregiudizio per gli impegni professionali (o scolastici), culturali e ludico – sportivi della madre e dei figli, allorquando la sig.ra si troverà in
Aosta, continueranno a vigere le condizioni del disciplinare sull'intrattenimento previsto dalla sentenza n.42/2024 del 12.06.2024 del Tribunale di Aosta;
2) Il sig. contribuirà nel mantenimento dei figli versando la somma di euro 500,00 Controparte_1
complessivi, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
3) L'assegno unico sarà di pertinenza della sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
Per tutte le altre questioni permarrà senza modifiche la Sentenza n.42/2024 del Tribunale di
Aosta”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Inoltre, non si ravvisano pattuizioni contrarie alla legge.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Aosta n. 42 del 2024.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
pagina 2 di 3 Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 4.9.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Cantoro
E
nato a [...] il [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Cantoro
RICORRENTI per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 42 del 2024 con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
I ricorrenti hanno proposto ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Aosta n. 42 del 2024, come di seguito riportato:
“1) Affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori e , Parte_1 Controparte_1
con collocazione abitativa prevalente presso la madre, la quale potrà spostare la propria residenza e quella dei figli in quel di PU AR (e comunque potrà risiedere anche fuori
Aosta con i figli previa comunicazione al sig. ) ove si trasferirà sin dal mese di Controparte_1
pagina 1 di 3 agosto 2025 e ivi abiterà insieme ai propri figli con facoltà per il padre di vederli quando lo vuole, previo avviso con ragionevole anticipo al coniuge a mezzo telefono, messaggio o altro mezzo idoneo, e senza pregiudizio per gli impegni professionali (o scolastici), culturali e ludico – sportivi della madre e dei figli, pertanto il sig. acconsente sinora all'iscrizione scolastica Controparte_1
dei tre figli presso nuovi Istituti scolastici e al rilascio di relativi nullaosta;
-Pertanto, la sig.ra di tanto in tanto si recherà ad Aosta e ciò per accompagnare i figli Parte_1 alfine dell'incontro degli stessi con il padre e senza pregiudizio per gli impegni professionali (o scolastici), culturali e ludico – sportivi della madre e dei figli, allorquando la sig.ra si troverà in
Aosta, continueranno a vigere le condizioni del disciplinare sull'intrattenimento padre-figli previsto dalla sentenza n.42/2024 del 12.06.2024 del Tribunale di Aosta;
-Pertanto, la sig.ra di tanto in tanto si recherà ad Aosta e ciò per accompagnare i figli Parte_1 alfine dell'incontro degli stessi con il padre e senza pregiudizio per gli impegni professionali (o scolastici), culturali e ludico – sportivi della madre e dei figli, allorquando la sig.ra si troverà in
Aosta, continueranno a vigere le condizioni del disciplinare sull'intrattenimento previsto dalla sentenza n.42/2024 del 12.06.2024 del Tribunale di Aosta;
2) Il sig. contribuirà nel mantenimento dei figli versando la somma di euro 500,00 Controparte_1
complessivi, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
3) L'assegno unico sarà di pertinenza della sig.ra nella misura del 100%. Parte_1
Per tutte le altre questioni permarrà senza modifiche la Sentenza n.42/2024 del Tribunale di
Aosta”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Inoltre, non si ravvisano pattuizioni contrarie alla legge.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza del
Tribunale di Aosta n. 42 del 2024.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
pagina 2 di 3 Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 4.9.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
pagina 3 di 3