Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. 3838 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 11.12.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
11 Aprile 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 9.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
considerata la riunione al presente procedimento di quelli recanti RG. 3838/23 e 4051/23; ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11/04/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 3838/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: riconoscimento e frazionabilità TFR in rapporti di lavoro a t.d.;
T R A
(C.F.: ), nonché (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F.: ), rappresentati e difesi, C.F._2 Parte_3 C.F._3 in virtù di procura in atti, dall'Avv. V. Bombardieri;
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.07.2023, la ricorrente , ex LSU presso il Comune di Parte_1
Sant'Alessio in Aspromonte (RC) da ultimo stabilizzata con contratto a tempo indeterminato, ha formulato azione giudiziale volta ad ottenere l'erogazione del trattamento di fine rapporto maturato in costanza del precedente rapporto a tempo determinato con il medesimo Ente locale.
La medesima azione è stata esercitata dal ricorrente (con ricorso depositato in data Pt_2
4.08.2023) nell'ambito del procedimento recante n. R.G. 3925/2023, nonché dalla ricorrente
(con ricorso depositato in data 18.08.2023) nell'ambito del procedimento recante n. R.G. Pt_3
4051/2023, sicché, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, giusta ordinanza dell'11.04.2025, questi ultimi sono stati riuniti al procedimento di più antica iscrizione recante il n.
R.G. 3838/2023.
In particolare, ricostruendo il proprio iter professionale, ciascuno ha rappresentato di aver – in una prima fase del rapporto – prestato servizio presso il suindicato Ente locale nell'ambito di progetti di pubblica utilità, operando a tale titolo dal 25.01.1999 al 30.12.2014.
Alla scadenza del termine il rapporto era poi proseguito, senza soluzione di continuità, sulla base di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato costantemente rinnovati fino al momento della stabilizzazione, avvenuta per tutti in forza di contratti sottoscritti in data 30.12.2020.
CP_ Tanto premesso, precisando di aver già inutilmente presentato all' richieste del medesimo tenore, hanno eccepito il proprio diritto a ottenere il pagamento del TFR maturato nel periodo tra l'assunzione a tempo determinato e la successiva stabilizzazione.
Sul punto, ricostruendo previamente l'evoluzione della disciplina dell'istituto nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico, hanno richiamato recente giurisprudenza attestante il superamento del c.d. principio di infrazionabilità del TFR.
Rilevando pertanto di poter ottenere il richiesto emolumento fin dalla cessazione del singolo rapporto di lavoro, senza che sia all'uopo altresì necessaria l'estinzione del rapporto con l'Ente previdenziale, hanno concluso chiedendo l'accertamento e la declaratoria del diritto all'erogazione del TFR dovuto in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato presso il Comune di Sant'Alessio in Aspromonte – accantonato durante tutta la durata del detto rapporto, CP_ dall'1.1.2015 al 31.12.2020 – e, conseguentemente, la condanna dell' al pagamento, a tale titolo, di € 4.073,46 (per ciascuno di essi), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale – oltre a rilevarne l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. – ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle domande in assenza della prova dell'avvenuta presentazione di apposita istanza amministrativa, nonché in ogni caso per intervenuta decadenza ex
d.l. 384/92.
Ha altresì eccepito la prescrizione delle pretese avanzate dai ricorrenti.
Nel merito, dopo aver ricostruito il quadro fattuale e normativo entro il quale si erano snodate le varie fasi dei rapporti lavorativi intercorsi tra ciascun ricorrente e l'Ente locale datore, ha rilevato come il TFR “pubblico” mantenga a tutt'oggi natura previdenziale, continuando conseguentemente ad essere assoggettato al principio di infrazionabilità di cui all'art. 3, DPR n. 1032/1973.
A sostegno ha richiamato plurime pronunce della Corte Costituzionale;
inoltre, ha in ogni caso rilevato come nella specie non sussisterebbe alcuna cesura giuridica tra i rapporti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, di talché non si sarebbe configurata cessazione di alcun rapporto lavorativo.
Eccependo infine l'erroneità del quantum indicato negli atti introduttivi, ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
*******
Il ricorso risulta fondato.
CP_ In via preliminare vanno rigettate tutte le eccezioni dell' afferenti alla decadenza dall'azione e all'improcedibilità della stessa ex art. 443 c.p.c., essendo palese che l'emolumento richiesto non rientra nelle prestazioni di carattere previdenziale rispetto alle quali operano gli istituti erroneamente
CP_ richiamati dall'
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione formulata dall' . Sul punto si osserva CP_1 infatti che, come recentemente chiarito dalle Sezioni Unite, “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data […]” (Cass. Sez. U. n. 36197/2023). CP_ Ebbene nel caso di specie – al contrario di quanto sostenuto dall' – essendo stato ciascun rapporto a tempo determinato regolato sulla base di un unico contratto, costantemente prorogato senza soluzione di continuità fino al momento dell'assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 30.12.2020, è da tale ultima data che – al più – può essere ancorato il termine iniziale di decorrenza della prescrizione.
Pertanto, atteso che la proposizione di ciascuna delle azioni riunite al presente giudizio sia avvenuta entro il quinquennio successivo all'assunzione, l'eccezione deve essere rigettata.
Ciò premesso, il thema decidendum attiene al riconoscimento del diritto alla corresponsione del
TFS legato alla cessazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, seguito – senza soluzione di continuità – dall'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato presso il medesimo ente.
Come anticipato, infatti, i ricorrenti, ex LSU del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, sono stati dipendenti assunti, in un primo momento, a tempo determinato dal medesimo ente attraverso un primigenio contratto concluso in data 31.12.2014, prorogato di anno in anno sino al 31.12.2020, con inquadramento nella Categoria B, posizione economica B1; e successivamente divenuti dipendenti a tempo indeterminato presso il Comune a far data dal 30.12.2020, in applicazione dell'art. 20, comma
1, D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Orbene la vicenda fattuale denota come, pur in presenza di un rapporto continuo alle dipendenze dello stesso ente, si sia configurata in forza della stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato una cesura negoziale, giustificativa – secondo la prospettazione attorea – dell'esistenza del diritto alla corresponsione del TFR.
Sul punto, e in particolare sul generale principio di frazionabilità del TFR legata alla cessazione dal servizio, in ragione della natura prettamente retributiva di tale emolumento, si è espressa la giurisprudenza di legittimità a più riprese (cfr. ex multis Cass. n. 9141/2024), statuendo che “la più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, anche se seguita dall'assunzione in ruolo
e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha comunque diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto relativo alla cessazione del primo rapporto di lavoro a termine e comunque a diritto
a percepire il TFR per ciascuno dei rapporti a termine cessati (cfr. Cass., Sez. L, n. 5895 del 3 marzo
2020; per un analogo ragionamento, Cass., Sez. L, n. 2828 del 5 febbraio 2021, non massimata).”
Richiamando l'arresto delle Sezioni Unite n. 24280/2014, espressesi anche sulla natura prettamente retributiva del TFR così da rendere inattendibile la tesi secondo cui lo stesso, ancorato al rapporto previdenziale, sarebbe erogabile esclusivamente al termine di quest'ultimo e non del rapporto di lavoro atomisticamente inteso, nella pronuncia sopra richiamata è stato altresì osservato:
“Il TFR, quindi, è costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l'anticipazione prevista dalla parte finale dell'art. 2120 c.c. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un'estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l'estinzione del rapporto previdenziale".
Il ricorso, pertanto, risulta fondato sotto il profilo dell'an. CP_ Invero anche in ordine al quantum, a dispetto della generica contestazione dell' è stata fornita prova del dovuto attraverso le CU, relative ai vari anni di servizio a tempo determinato, indicanti le CP_ somme calcolate a titolo di TFR nella Sezione n. 2 denominata “ lavoratori subordinati gestione dipendenti pubblici” alla voce “Contributi TFR dovuti”. CP_ Per tali ragioni va disposta la condanna dell' al pagamento di € 4.073,46 in favore di ognuno dei ricorrenti.
Con riguardo alle spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1 e comma 2,
DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, con distrazione, va osservato che in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 2, dm n.55/2014 in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa (Cass. 31 maggio 2022 n.17693).
Ne discende come le spese predette vengono liquidate come in dispositivo in un'unica soluzione con riguardo alla causa in epigrafe alla quale sono state riunite le cause 3925/23 e 4051/23 e, con riguardo a queste ultime, nei limiti delle fasi di studio e introduttiva del giudizio.
CP_ Seguendo il principio della soccombenza, vanno poste integralmente a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertata la sussistenza del diritto dei ricorrenti all'erogazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi con il Comune di Sant'Alessio in CP_ Aspromonte, condanna l' alla corresponsione di € 4.073,46 in favore di ognuno degli istanti. CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti e , delle spese di lite ammontanti, secondo i principi esposti in parte motiva, ad € Pt_2 Pt_3
657,00 per ciascuno, nonché al pagamento in misura complessiva all'esito della riunione di €
1.917,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge, con distrazione. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/04/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo