Art. 38. ((Al fine di garantire ai magistrati la stabilita' di sede in provincia di Bolzano, i magistrati assegnati ad uffici giudiziari della stessa provincia alla data del 20 gennaio 1972, nonche' quelli assunti mediante i concorsi di cui al precedente articolo 35 non possono, se non a domanda, essere trasferiti ad altro ufficio giudiziario sito fuori di tale provincia di tutti i casi previsti dall'ordinamento giudiziario di destinazione del magistrato ad altro ufficio.
Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilita' e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonche' le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.))
I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.
Restano ferme le norme dell'ordinamento giudiziario in materia di incompatibilita' e di trasferimento d'ufficio quale sanzione disciplinare accessoria, nonche' le norme in materia di trasferimento d'ufficio per incompatibilita' funzionale o ambientale di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni e integrazioni.))
I magistrati assunti mediante i concorsi di cui al precedente art. 35, possono proporre domanda di trasferimento solo dopo dieci anni dalla nomina in ruolo.