Sentenza 16 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/07/2001, n. 9640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9640 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2001 |
Testo completo
ND REPUBBLICA ITALIANA SEZIONE9640402/00 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRE Oggetto Unoran profesional Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente e Relatore Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 9458/99 Cron.22242 Consigliere - Dott. Antonio VELLA Rep. 3283 Consigliere - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud. 24/04/01 - ☐ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE UFFICIO CORE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORL SENTENZA per diritti L. દ 1.6 LUG. 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ZO ET, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA FRIGGERI 13, presso lo studio dell'avvocato GIALLOMBARDO A., difeso dall'avvocato PECORARO LORENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro €155 13000 CANCELLERIA LA BARBA GIUSEPPE;
intimato avverso la sentenza n. 21/99 della Corte d'Appello di OF022202 PALERMO, depositata il 19/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2001 Presidents udienza del 24/04/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo 718 -1- MABBACANE;
Coifepietre; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. i -2- Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 20 aprile 1990 IU La BA convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, il geometra PI ZO, proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 13. marzo 1990 col quale il Presidente del Tribunale aveva ordinato di pagare al professionista la somma di £. 11.324.000 a titolo di compenso per prestazioni da lui effettuate. Instauratosi i contraddittorio, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 4 ottobre 1994, revocò il decreto ingiuntivo ma condannò il La BA a pagare al ZO la somma di £. 5.700.000, oltre interessi. A seguito dell'impugnazione proposta dal La BA e di quella incidentale formulata dal ZO, il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Palermo, la quale ammise una consulenza tecnica d'ufficio e poi, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 19 gennaio 1999, accolse per quanto di ragione l'appello principale, rigettò quello incidentale, e, in riforma della decisione del Tribunale e in parziale accoglimento dell'opposizione, condannò il La BA a pagare al ZO la complessiva somma di £. 2.510.137, con interessi e parte delle spese. Contro la sentenza il geom. PI ZO ha proposto ricorso per cassazione e formulato due motivi d'impugnazione. L'ing. La BA non si è costituito. Motivi della decisione. 9458/99 Calfapictra est.Keyn 1. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 27, 39 e 48 della tariffa professionale per i geometri, violazione dell'art. 12 delle preleggi e difetto di motivazione. Afferma che la Corte di merito s'era lasciata fuorviare dal consulente tecnico d'ufficio, il quale aveva erroneamente affermato che la sua opera era consistita in una lottizzazione anziché una divisione;
essa era in realtà consistita in una divisione per valori, dopo una valutazione effettuata anche sul posto delle caratteristiche dei terreni (giacitura, posizione, vicinanza alla strada, possibilità di utilizzo), che andava compensata mediante l'applicazione di onorari determinati in relazione all'importanza, alle difficoltà, all'esito dell'incarico ed al tempo occorso secondo quanto dispone l'art. 60 della tariffa. La doglianza va disattesa. La Corte d'appello, dopo una precisazione sui vari tipi di onorari e compensi previsti dalla tariffa professionale approvata con la legge 2 marzo 1949 n. 144, ha accertato sulla scorta della relazione del consulente tecnico d'ufficio, giudicata pienamente attendibile perché ispirata a retti criteri tecnici che l'attività professionale svolta dal geom. ZO era consistita nel frazionamento di un fondo senza alcuna operazione di valutazione dei lotti;
essa si era sostanziata, cioè, nella formazione del tipo di frazionamento sulla base dell'estratto di mappa n. 108733/1988 approvato dall'Ufficio tecnico erariale il 19 gennaio 1989, in virtù del quale dall'originaria particella 12 del foglio 79 del comune di Corleone erano stati ricavati nove appezzamenti di terreno di diversa estensione;
tipo di frazionamento che era poi servito alla stipula dell'atto pubblico 20 marzo 9458/99 Calfapietra est.исут 2 1989 col quale LO La BA aveva donato ai figli le nuove particelle trattenendone per sé una, quella di maggiore estensione. Ciò posto, appare innanzi tutto evidente che la mancanza d'un preesistente stato di comproprietà del terreno del La BA esclude il carattere di divisione dalle operazioni effettuate dal ZO, non finalizzate allo scioglimento d'una comunione, per cui il silenzio osservato sul punto dalla sentenza impugnata non determina un'omessa valutazione di un punto decisivo della controversia che se invece esaminato avrebbe certamente condotto ad una diversa decisione. Appare altrettanto evidente che nessun difetto di motivazione può essere ravvisato nel ragionamento della Corte d'appello, la quale ha effettuato sulla natura dell'attività svolta dal professionista un accertamento di fatto che, proprio per tale ragione, si sottrae al controllo di legittimità di questa Corte Suprema. Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha applicato. per determinare il corrispettivo spettante al ZO per il suo lavoro, il criterio del computo a vacazione stabilito per i frazionamenti dall'art. 29 lett. e) della tariffa, con un ulteriore compenso predeterminato ai sensi del successivo art. 37 per ogni nuova particella risultante dal frazionamento stesso;
onorario a vacazione che è stato poi puntualmente integrato in considerazione dell'attività svolta con quello a misura ai sensi dell'art. 43, rimanendo escluso in ogni caso il riferimento agli onorari a discrezione che erano stati invece indebitamente applicati dal Tribunale. 9458/99 Calfapietra est.карт 3 د ي ا Il motivo di ricorso che, per il resto si risolve nell'implicita ma inammissibile richiesta d'una nuova e più favorevole valutazione della domanda è infondato e va pertanto rigettato.
2. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 23 della tariffa professionale, dell'art. 2729 c.c. e in difetto di motivazione. Sostiene che la Corte d'appello ha drasticamente ridotto le vacazioni senza tener conto del tempo impiegato per recarsi all'ufficio del catasto di Palermo e senza considerare l'assistenza da lui prestata in occasione della stipula dell'atto pubblico: doveva ritenersi, in base a presunzioni, che egli aveva in tale circostanza dato al notaio i chiarimenti necessari e fatto da paciere. La doglianza non ha pregio. La Corte di merito ha osservato che il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di criteri oggettivi pienamente condivisibili, aveva fissato in 120 ore il tempo occorso al geom. ZO per lo svolgimento dell'incarico affidatogli dal La BA, e che da tale tempo andavano detratte le otto ore richieste per l'attività di assistenza alla stipula dell'atto, considerato che tale attività era rimasta indimostrata, risultando dal rogito che il ZO aveva svolto la funzione di testimone. La decisione in tal senso adottata dalla Corte è da ritenere corretta e logicamente motivata, e non è scalfita né dalla censura relativa al numero delle vacazioni, la quale si presenta completamente generica, né da quella relativa alla assistenza all'atto, attività che non era possibile ritenere sussistente in base a presunzioni in difetto delle relative condizioni. Il ricorso va, in conclusione, rigettato nella sua interezza. 9458/99 Calfapietra est.карт Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile, il 24 aprile 2001. плут Il Presidente est. CANCELLIERE C1 hoooo Valeria Neri 240000 CANCELLERIA 16 LUG. 2001 9458/99 Calfapietra est 5