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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5547/2019
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 11:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
presente personalmente Parte_1
Avv. DI BIASE GIANCARLO pres.
AVV. SACCOCCIO MARCO avv. Di Biase in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. assente Controparte_1
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Di Biase insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie poiche' e' superata la presunzione di abbandono delle stesse.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.03.25 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5547 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso i Parte_1 C.F._1
difensori avv.ti Giancarlo Di Biase e Marco Saccoccio che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
AVV. (c.f. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1703/2019 resa in data 25.06.2019 dal Tribunale di Latina.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 29.08.2019 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n.1703/2019 pubblicata in data 25.06.2019 dal Tribunale di Latina, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.200976/2012, promosso dall'odierno appellante nei confronti dell'avv. avente ad oggetto domanda risarcitoria per Controparte_1
responsabilità professionale.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione
2 ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, Parte_1 sezione distaccata di Gaeta, l'avv. al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un inesatto adempimento contrattuale (prestazione professionale). Rappresentava di essere stato coinvolto in un incidente stradale, il 27.09.2001, all'esito del quale aveva riportato danni ed incardinato procedimento civile, per il risarcimento, innanzi al Giudice di Pace di Carinola. Deduceva che il convenuto, ricevuto il mandato difensivo, aveva omesso di riassumere la causa a seguito del provvedimento con il quale il Tribunale di
Napoli aveva annullato la sentenza emessa dal giudice di pace di Carinola, con rimessione delle parti innanzi al giudice di prime cure, così lasciando spirare il termine di prescrizione del diritto.
Agiva per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti. Si costituiva Controparte_1 rappresentando, in via preliminare, che l'attore gli aveva revocato il mandato prima del deposito del provvedimento relativo alla competenza e, comunque, prima che maturasse il termine di prescrizione del diritto. Deduceva, poi, che l'attore, a seguito di visita medico legale espletata presso il fiduciario della compagnia di assicurazioni, aveva ricevuto un assegno di €. 3.615,19”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidandole, come in parte motiva, ai sensi del D.M. 55/2014, in euro 2.738,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda non merita accoglimento, per le ragioni di seguito indicate. In via del tutto preliminare, va osservato come l'art. 85 c.p.c., in tema di revoca e rinuncia alla procura e di relativi effetti (in particolare, ultrattività del mandato) operi soltanto nei rapporti esterni, comportando la validità degli atti compiuti dal (e nei confronti del) difensore che ha rinunciato o il cui mandato è stato revocato, finché non è nominato il nuovo difensore, ma non esclude che la revoca o la rinuncia abbiano effetto immediato nei rapporti interni tra parte e difensore, rompendo quel rapporto che veicola l'autoresponsabilità oggettiva della prima per gli atti del secondo. In proposito, deve sottolinearsi come il difensore rinunciante o revocato conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito (C. 14368/2013), ma non è legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, poiché la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il cosiddetto contratto di patrocinio. Alla luce dei principi appena espressi ed in considerazione della revoca del mandato difensivo intervenuta ben prima che iniziasse a decorrere il termine per la riassunzione, deve, pertanto, escludersi che il professionista convenuto fosse vincolato a svolgere attività in favore dell'attore a seguito della sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli. A prescindere da tali considerazioni, poi, va comunque osservato come la
3 perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità di un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).
(Rigetta, App. Roma, 30/01/2007) (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/12/2012, n. 22376 (rv. 624461).
Orbene, il teste di parte convenuta, , all'udienza del 6.2.2018 ha dichiarato: “Oggi Testimone_1 sono avvocato fiduciario per All'epoca dei fatti ero fiduciaria della Compagnia Controparte_2
Loyd italico convenuta nel giudizio promosso da , difeso dall'odierno convenuto Pt_1 CP_1
Ho gestito in prima persona la causa tra il e la Compagnia in qualità di
[...] Pt_1 fiduciario. ADR: La Compagnia procedette a perizia affidando l'incarico al dott. . Io mi Per_1 relazionavo direttamente con il La Compagnia inviò direttamente l'assegno per la CP_1 liquidazione del danno stimato all'attore. ADR: Ricordo che l'unico punto sul quale non fu trovato immediatamente un accordo fu quello relativo agli onorari di lite”. La dichiarazione resa dal teste conferma, evidentemente, i fatti allegati dal convenuto, relativamente alla ricezione, da parte dell'attore, di un assegno pienamente satisfattivo, restando sullo sfondo unicamente la questione relativa agli onorari di causa. Peraltro, dalle dichiarazioni rese dalle parti alla medesima udienza, si evince che il convenuto non ha mai ricevuto compensi per l'opera prestata. Ed infatti, si è dichiarato disposto a rinunciare ai suoi onorari e, dunque, al diritto alla relativa azione a fronte di un abbandono della causa da parte dell'attore. L'attore, poi, ha confermato la circostanza, dal momento che ha sottolineato come, ad oggi, il diritto a percepire gli onorari si sia prescritto (con ciò, evidentemente, deducendo di non aver corrisposto alcunché). In questi termini, dunque, il danno non potrebbe essere parametrato neppure alle spese legali sostenute in proprio dall'attore, individuando il nesso eziologico tra condotta negligente del difensore e danno nella mancata attivazione processuale all'esito della quale il avrebbe potuto ottenere la Pt_1
condanna di controparte alle spese di lite, in base al principio della soccombenza. Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, in base al valore della domanda e alla bassa complessità delle questioni affrontate, ai valori minimi, in euro 2.738,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Roma, contrariis reiectis, sulla scorta delle censure e motivazioni di cui innanzi, a totale riforma della sentenza del giorno 25 giugno 2019, del
Tribunale di Latina, pronunciata a definizione del giudizio n.200976/2012 r.g., - dichiarare preliminarmente, anche sulla base dei documenti offerti e dell'istruttoria parziale espletata in
4 prime cure, fondato l'appello nonché la domanda promossa in prime cure dal , poiché il Pt_1
convenuto-appellato ha violato il generale obbligo di informazione gravante a suo carico, avendo omesso di comunicare all'appellante l'avvenuta pronuncia della sentenza n.11218/2005 del
Tribunale di Napoli;
dichiarare pertanto sussistente la responsabilità professionale dell'Avv.
il quale con il proprio comportamento omissivo, successivo alla pronunzia Controparte_1 della sentenza n.11218/2005 del Tribunale di Napoli, ha causato l'estinzione del giudizio risarcitorio e la prescrizione del diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro del 21 settembre 2001, come descritto in citazione, avendo omesso ogni comunicazione in merito, così da non consentirgli di assumere decisioni, ed ogni attività processuale finalizzata alla riassunzione del giudizio risarcitorio dinanzi al Giudice di Pace di
Carinola quindi dinanzi al Giudice dichiarato competente;
- ammettere quindi tutti i mezzi istruttori già richiesti in prime cure, quali acquisizioni documentali, c.t.u. e prove orali, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio, ai fini della loro rituale acquisizione;
- condannare
l'Avv. a pagare in favore del sig. la somma risarcitoria Controparte_1 Parte_1 residua di € 12.484,68 (€ 15.493,71 – 3.009,63), relativa al danno consequenziale subito per effetto delle omissioni tutte poste in essere dall'Avv. nel corso del mandato Controparte_1
conferitogli nel giudizio di cui in premessa, quantificabile in misura pari al danno riportato dall'odierno attore nel sinistro del 27 settembre 2001 e che, dedotto l'acconto corrisposto volontariamente dalla compagnia assicuratrice, sarebbe stato indubitabilmente ottenuto in caso di diligente coltivazione dell'azione, così come richiesto nell'atto di citazione del 11 febbraio
2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria come previsto dalla legge a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- condannare l'appellato alla restituzione della somma di
€ 3.274,65, corrisposta dal , in favore dell'appellato, in esecuzione della prima sentenza Pt_1
oggetto di impugnativa, al solo fine di evitare un aggravio di spese di lite, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.
§ 6. - L'avv. costituitosi con comparsa depositata il 17.01.2020 ha resistito al Controparte_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Conclude per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado”.
§ 7. - All'odierna udienza il difensore di parte appellante, non essendo comparso l'appellato, ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Violazione dell'obbligo di informazione gravante sul professionista / domiciliatario – errato inquadramento di tale obbligo – sua distinzione rispetto all'attività difensiva - cessazione del mandato – irrilevanza della revoca del mandato rispetto all'obbligo di informazione.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte
5 in cui non ha considerato l'obbligo informativo a carico del difensore essendosi limitata ad affermare che il difensore revocato conservava la sua legittimazione a ricevere gli atti, senza trarne le dovute conseguenze in punto di obbligo informativo e responsabilità.
Indi deduceva che seppur fosse rispondente al vero la revoca del mandato, l'avvocato CP_1 opo la pronuncia della sentenza n. 11218/05 che rimetteva le parti innanzi al G.d.P. per
[...]
i conseguenti provvedimenti, non aveva dato alcuna comunicazione al patrocinato della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, circostanza non contestata dal difensore che aveva assunto difese incompatibili con la negazione di tale omissione.
Soggiungeva che tale omissione non gli aveva consentito di decidere se riassumere o non riassumere il giudizio risarcitorio e che la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui aveva motivato che l'avvocato non era tenuto a svolgere alcuna attività difensiva.
Evidenziava che il giudice di prime cure, pur premettendo correttamente che il difensore revocato conservava la sua legittimazione a ricevere gli atti, non ne aveva tratto le debite conseguenze, avendo letteralmente omesso la pronuncia sul generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato era tenuto verso il proprio cliente, per cui il professionista, sostituito da un nuovo difensore, doveva comunque comunicare al nuovo difensore l'avvenuta notifica degli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto richiamando sul punto Cass.civ.n.21589/2009 e Cass. civ.n.4781/2013 circa gli obblighi informativi del legale che non aveva informato il proprio cliente delle conseguenze derivanti dall'omessa impugnazione di una sentenza, non costituendo esimente la circostanza che il cliente non avesse manifestato alcuna volontà nel senso di proporre o meno l'impugnazione.
Ribadiva quindi che l'avv. veva violato il dovere di informazione a suo carico, Controparte_1
non avendo comunicato la pronuncia della sentenza del Tribunale di Napoli, n.11218/05, depositata in cancelleria in data 21 novembre 2005, con cui il Tribunale partenopeo aveva accolto l'appello proposto dal , dichiarando nulla la sentenza del Parte_2
g.d.p., negato la competenza del g.d.p. di Carinola, riconosciuto la competenza del Tribunale adito di Napoli e rimesso le parti innanzi al g.d.p. per i conseguenti provvedimenti, deducendo che dall'omessa comunicazione, per fatto e colpa del professionista era conseguita la mancata riassunzione del giudizio, l'estinzione dello stesso e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
§ 8.2 - Con il secondo motivo “Errata valorizzazione della prova orale – sua inammissibilità, inutilizzabilità ed irrilevanza - teste – mancanza di quietanza - violazione degli Testimone_1 art. 2722 e ss c.c.” parte appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata valorizzata la dichiarazione testimoniale resa dall'avv. fiduciario della Testimone_1 [...]
non potendo dalla stessa accertarsi che l'assegno consegnato fosse stato versato a totale Parte_3
6 ristoro dei danni, atteso che la dimostrazione che la somma fosse stata accettata a saldo avrebbe necessitato l'allegazione di una quietanza scritta, con violazione dell'art.1199 c.c. e dell'art.2726
c.c. e conseguente inammissibilità della prova per testi di un pagamento, prova possibile soltanto in caso di invalidazione della quietanza per violenza o errore di fatto.
Quindi deduceva che non era stato affatto dimostrato il ristoro integrale dei danni, smentito dalla pendenza del giudizio.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Responsabilità professionale dell'avvocato – principi regolatori della materia – richiesta istruttorie non ammesse – erroneità.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui sono state erroneamente valutate le prove documentali offerte e le istanze istruttorie ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale evidenziando la necessità di una valutazione prognostica positiva, secondo il criterio del più probabile che non, circa l'esito dell'attività del difensore.
Deduceva di aver depositato tutti gli atti del giudizio risarcitorio e di aver formulato istanze istruttorie orali e che il Tribunale di Latina aveva ritenuto i capi a), b) e c), relativi al sinistro ed alla sua dinamica, ininfluenti e non pertinenti, il capo d), relativo all'incarico conferito all'avv. pacifico, il capo e), f) e g) da provarsi documentalmente. CP_1
Soggiungeva che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di acquisizione documentale
(rapporto dei CC di Formia intervenuti sul posto dell'incidente e della GdF), sulla richiesta di c.t.u. medico legale per la quantificazione del danno fisico subito, insistendo quindi per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
Come osservato anche dal primo giudice la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi ed in base a tale principio la S.C. con la sentenza n.22376 del 2012 (richiamata anche dall'appellante) ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità di un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta.
Dunque, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, quindi, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione (nel caso di specie la sola mancanza informativa), atteso che l'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda risarcitoria, tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, anche la prova da parte
7 del cliente ed in questo caso da parte dell'appellante del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata
“vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” in via giudiziaria.
Orbene, nel caso di specie, le allegazioni dell'appellante in primo grado si sono limitate ad affermare che il difensore a) aveva omesso ogni comunicazione al patrocinato, finalizzata a renderlo edotto del contenuto della sentenza del Tribunale di Napoli, quindi sullo svolgimento dell'attività ulteriore da porre in essere; b) ogni attività processuale ulteriore finalizzata alla preliminare riassunzione del giudizio dinnanzi al g.d.p. di Carinola, affinché questi procedesse a fissare il termine per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale dichiarato competente
(Napoli); c) ogni attività di tipo sostanziale (es. richieste di messa in mora delle compagnie assicuratrici del veicolo del vettore o del responsabile), determinando l'inutile decorso di tutti i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, senza tuttavia che fosse stato dedotto, tantomeno comprovato, lo spirare del termine di prescrizione, l'esito del giudizio innanzi al g.d.p.
e relativo provvedimento conclusivo, procedimento che, a quanto consta dalle produzioni delle parti, non risulta essere stato affatto sospeso, estinto o cancellato dal ruolo, essendosi impugnata da altra parte processuale – per quanto sopra riportato - innanzi al Tribunale di Napoli la seguente ordinanza del g.d.p. “rimette la causa sul ruolo revoca le proprie ordinanze assunte in data 25.2.03
e 3.4.03 invitando parte riconveniente a precisare alla prossima udienza la propria domanda contenendola nel limite della competenza per valore di questo magistrato e disponendo la nomina di c.t.u. medica sull'attore e sul convenuto nominando fin d'ora il dott. CP_3 Per_2
da via Gallozzi. Manda alla cancelleria per le comunicazioni della presente
[...] CP_4
ordinanza nei confronti delle parti e del c.t.u. nominato quale formale avviso di conferimento dell'incarico RINVIA pertanto all'udienza del 7.10.03”, tantopiù a fronte della sentenza del
Tribunale di Napoli del 21.11.2005, con cui, a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice di pace, si erano rimesse le parti al giudice di pace per i conseguenti provvedimenti.
A ciò deve aggiungersi che l'appellante non ha minimamente comprovato che il giudizio innanzi al giudice di pace avente ad oggetto sinistro stradale si sarebbe concluso con accoglimento delle proprie domande risarcitorie a fronte del ricevimento da parte del dell'assegno di Pt_1
euro 3.615,19 emesso dalla Compagnia assicuratrice della controparte responsabile civile (per quanto dedotto dallo stesso appellato in comparsa di costituzione e confermato nel corso dell'istruttoria anche dalla confessione del all'interpello), dovendosi altresì considerare a Pt_1 riguardo la domanda risarcitoria svolta dal il conducente dell'altro veicolo coinvolto nel CP_3
sinistro che lamentava di aver riportato lesioni contestando la dinamica del sinistro e la
8 riconducibilità dello stesso a sue responsabilità, da ascriversi viceversa al conducente del veicolo in cui si trovava l'appellante, ossia a tale . CP_5
Dal verbale in atti del 25 giugno 2002 (prima udienza innanzi al giudice di pace di Carinola) il difensore dei convenuti citati in giudizio dall'odierno appellante aveva infatti così verbalizzato
“è altresì comparso per i convenuti e l'avv. Renato Verrengia il CP_6 CP_3
quale chiede rinvio onde consentire la chiamata in causa ex artt.106 e 269 c.p.c. della Compagnia
Assitalia quale ente assicuratore della AY10 veicolo su cui viaggiava quale trasportato l'attore, il n.q. di ente proprietario della vettura AY10 targata Roma 34386G, il Parte_2
sig. , res.te a Lusciano (CE)..n.q. di conducente della suddetta vettura, tanto per CP_5 sentire dichiarare la responsabilità del nella causazione dell'evento “de quo”, CP_5 quanto per svolgere domanda riconvenzionale nei loro confronti”, dunque affatto pacifica doveva ritenersi la responsabilità dell'occorso in capo al stante la contrapposta domanda CP_3
riconvenzionale e comunque le contestazioni sulla dinamica e responsabilità del sinistro, riversata sull'altro conducente CP_5
Deve inoltre osservarsi che l'attore in primo grado non ha neppure prodotto il verbale degli accertamenti svolti da parte della pubblica autorità, non ha dedotto il grado d'invalidità riportato alla stregua delle tabelle previste per la liquidazione dei danni di natura non patrimoniale, non ha neppure prodotto una consulenza medico-legale di parte per suffragare le proprie pretese.
Ne consegue che la prova del nesso di causalità - a fronte dell'invocato criterio prognostico del più probabile che non - non può ritenersi raggiunta, non potendosi affatto postulare quale probabile l'esito favorevole del giudizio presupposto, dovendosi altresì considerare che all'appellato era stato revocato il mandato con telegramma del 3.11.05, prima della definizione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, a cui il difensore aveva risposto con racc. ricevuta il
7.12.05 con cui informava il cliente che la causa innanzi al Tribunale ivi ancora pendeva (cfr., produzioni allegate alla comparsa di primo grado).
A ciò deve aggiungersi inoltre che per quanto confermato dallo stesso appellante in fase di interrogatorio formale, il , aveva confermato di aver conferito incarico ad altro difensore, Pt_1
di talché appare invero non condivisibile sostenere come allegato dall'attore in primo grado che l'avv. avrebbe omesso ogni attività processuale ulteriore finalizzata alla preliminare CP_1
riassunzione del giudizio dinnanzi al g.d.p. di Carinola, affinché questi procedesse a fissare il termine per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale dichiarato competente (Napoli) ed inoltre ogni attività di tipo sostanziale (es. richieste di messa in mora delle compagnie assicuratrici del veicolo del vettore o del responsabile) determinando il decorso dei termini di prescrizione, non potendosi affatto ritenere che residuassero poteri d'iniziativa in capo al legale revocato, anzi dovendosi allegare e dimostrare – a fronte delle difese avversarie - che il nuovo difensore del
9 non avesse avuto margini per approntare difese di natura processuale e sostanziale, in Pt_1
relazione ad un termine di prescrizione che invero non risulta essere stato neppure precisamente allegato e comprovato anche quanto a termini di decorrenza, tenuto conto dell'effetto interruttivo e sospensivo di cui all'art.2945 c.c..
Quanto infine alle prove richieste dall'appellante nei seguenti termini “ammettere quindi tutti
i mezzi istruttori già richiesti in prime cure, quali acquisizioni documentali, c.t.u. e prove orali, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio, ai fini della loro rituale acquisizione” deve richiamarsi la condivisibile ordinanza del 22.09.2021 resa dal precedente Collegio di questa Corte che le ha rigettate dopo aver rilevato che “nella specie l'odierno appellante dinanzi al primo giudice ha precisato le conclusioni “riportandosi a tutti i propri atti e verbali di causa e chiede la decisione” così motivando “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie istanze istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
considerato che
tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (Cass. 03/08/2017, n. 19352;
Cass. 04/08/2016, n. 16290; Cass. 27/06/2012, n. 10748)”.
A ciò deve inoltre aggiungersi che secondo Cass.civ.n.16420 del 2023 in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, doveva essere specifica, sicché è inammissibile come nel caso di specie il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, dovendosi comunque osservare - per quanto sopra già evidenziato - l'irrilevanza di tali istanze istruttorie ai fini dell'accertamento del nesso causale, in ragione della mancanza del verbale dell'autorità, tale da consentire di accertare la dinamica del sinistro tenuto conto delle contestazioni svolte dall'altro conducente che aveva riportato lesioni, considerate le carenze in punto di allegazione e prova dei danni non patrimoniali riportati dall'appellante, in difetto di produzioni in merito all'esito del giudizio innanzi al g.d.p. prova che non poteva che assolversi in forma documentale, per quanto osservato anche dal giudice di primo grado.
Quanto poi al verbale del sinistro deve richiamarsi Cass.civ.n.6101 del 2013 per cui non sarebbe neppure utilizzabile il potere ufficioso di cui all'art.213 c.p.c. di richiedere alla p.a. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa da acquisirsi al processo, trattandosi di facoltà che comunque non può essere esercitata per acquisire atti o documenti che la parte è in condizioni di produrre autonomamente - in tal modo esonerandola dall'onere della prova -
10 vertendosi di documenti cui ciascun interessato poteva direttamente accedere previa richiesta di copia ai competenti organi.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Quanto alle spese di lite, in ogni caso la complessità delle questioni dedotte in giudizio e gli aspetti sopra evidenziati in punto di ricostruzione del nesso causale, inducono alla integrale compensazione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve comunque darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 29.08.2019, avverso la sentenza n. 1703/2019 resa in data 25.06.2019 dal Tribunale di Latina, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002
a carico dell'appellante . Parte_1
Roma, 12.03.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
11
Sezione VI civile
R.G. 5547/2019
All'udienza collegiale del giorno 12/03/2025 ore 11:45
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
presente personalmente Parte_1
Avv. DI BIASE GIANCARLO pres.
AVV. SACCOCCIO MARCO avv. Di Biase in sost.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. assente Controparte_1
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Di Biase insiste nell'ammissione delle richieste istruttorie poiche' e' superata la presunzione di abbandono delle stesse.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.03.25 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5547 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso i Parte_1 C.F._1
difensori avv.ti Giancarlo Di Biase e Marco Saccoccio che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
AVV. (c.f. ) in proprio ex art. 86 c.p.c. Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.1703/2019 resa in data 25.06.2019 dal Tribunale di Latina.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 29.08.2019 ha proposto appello Parte_1
contro la sentenza n.1703/2019 pubblicata in data 25.06.2019 dal Tribunale di Latina, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.200976/2012, promosso dall'odierno appellante nei confronti dell'avv. avente ad oggetto domanda risarcitoria per Controparte_1
responsabilità professionale.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione
2 ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, Parte_1 sezione distaccata di Gaeta, l'avv. al fine di ottenerne la condanna al Controparte_1
risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un inesatto adempimento contrattuale (prestazione professionale). Rappresentava di essere stato coinvolto in un incidente stradale, il 27.09.2001, all'esito del quale aveva riportato danni ed incardinato procedimento civile, per il risarcimento, innanzi al Giudice di Pace di Carinola. Deduceva che il convenuto, ricevuto il mandato difensivo, aveva omesso di riassumere la causa a seguito del provvedimento con il quale il Tribunale di
Napoli aveva annullato la sentenza emessa dal giudice di pace di Carinola, con rimessione delle parti innanzi al giudice di prime cure, così lasciando spirare il termine di prescrizione del diritto.
Agiva per ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti. Si costituiva Controparte_1 rappresentando, in via preliminare, che l'attore gli aveva revocato il mandato prima del deposito del provvedimento relativo alla competenza e, comunque, prima che maturasse il termine di prescrizione del diritto. Deduceva, poi, che l'attore, a seguito di visita medico legale espletata presso il fiduciario della compagnia di assicurazioni, aveva ricevuto un assegno di €. 3.615,19”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta la domanda di parte attrice;
Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
liquidandole, come in parte motiva, ai sensi del D.M. 55/2014, in euro 2.738,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda non merita accoglimento, per le ragioni di seguito indicate. In via del tutto preliminare, va osservato come l'art. 85 c.p.c., in tema di revoca e rinuncia alla procura e di relativi effetti (in particolare, ultrattività del mandato) operi soltanto nei rapporti esterni, comportando la validità degli atti compiuti dal (e nei confronti del) difensore che ha rinunciato o il cui mandato è stato revocato, finché non è nominato il nuovo difensore, ma non esclude che la revoca o la rinuncia abbiano effetto immediato nei rapporti interni tra parte e difensore, rompendo quel rapporto che veicola l'autoresponsabilità oggettiva della prima per gli atti del secondo. In proposito, deve sottolinearsi come il difensore rinunciante o revocato conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito (C. 14368/2013), ma non è legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, poiché la revoca o la rinuncia hanno pieno effetto tra il cliente e il difensore e determinano il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il cosiddetto contratto di patrocinio. Alla luce dei principi appena espressi ed in considerazione della revoca del mandato difensivo intervenuta ben prima che iniziasse a decorrere il termine per la riassunzione, deve, pertanto, escludersi che il professionista convenuto fosse vincolato a svolgere attività in favore dell'attore a seguito della sentenza emessa dal
Tribunale di Napoli. A prescindere da tali considerazioni, poi, va comunque osservato come la
3 perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (in base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità di un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta).
(Rigetta, App. Roma, 30/01/2007) (Cass. civ. Sez. III Sent., 10/12/2012, n. 22376 (rv. 624461).
Orbene, il teste di parte convenuta, , all'udienza del 6.2.2018 ha dichiarato: “Oggi Testimone_1 sono avvocato fiduciario per All'epoca dei fatti ero fiduciaria della Compagnia Controparte_2
Loyd italico convenuta nel giudizio promosso da , difeso dall'odierno convenuto Pt_1 CP_1
Ho gestito in prima persona la causa tra il e la Compagnia in qualità di
[...] Pt_1 fiduciario. ADR: La Compagnia procedette a perizia affidando l'incarico al dott. . Io mi Per_1 relazionavo direttamente con il La Compagnia inviò direttamente l'assegno per la CP_1 liquidazione del danno stimato all'attore. ADR: Ricordo che l'unico punto sul quale non fu trovato immediatamente un accordo fu quello relativo agli onorari di lite”. La dichiarazione resa dal teste conferma, evidentemente, i fatti allegati dal convenuto, relativamente alla ricezione, da parte dell'attore, di un assegno pienamente satisfattivo, restando sullo sfondo unicamente la questione relativa agli onorari di causa. Peraltro, dalle dichiarazioni rese dalle parti alla medesima udienza, si evince che il convenuto non ha mai ricevuto compensi per l'opera prestata. Ed infatti, si è dichiarato disposto a rinunciare ai suoi onorari e, dunque, al diritto alla relativa azione a fronte di un abbandono della causa da parte dell'attore. L'attore, poi, ha confermato la circostanza, dal momento che ha sottolineato come, ad oggi, il diritto a percepire gli onorari si sia prescritto (con ciò, evidentemente, deducendo di non aver corrisposto alcunché). In questi termini, dunque, il danno non potrebbe essere parametrato neppure alle spese legali sostenute in proprio dall'attore, individuando il nesso eziologico tra condotta negligente del difensore e danno nella mancata attivazione processuale all'esito della quale il avrebbe potuto ottenere la Pt_1
condanna di controparte alle spese di lite, in base al principio della soccombenza. Con riferimento alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, in base al valore della domanda e alla bassa complessità delle questioni affrontate, ai valori minimi, in euro 2.738,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.”.
§ 5. - Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Roma, contrariis reiectis, sulla scorta delle censure e motivazioni di cui innanzi, a totale riforma della sentenza del giorno 25 giugno 2019, del
Tribunale di Latina, pronunciata a definizione del giudizio n.200976/2012 r.g., - dichiarare preliminarmente, anche sulla base dei documenti offerti e dell'istruttoria parziale espletata in
4 prime cure, fondato l'appello nonché la domanda promossa in prime cure dal , poiché il Pt_1
convenuto-appellato ha violato il generale obbligo di informazione gravante a suo carico, avendo omesso di comunicare all'appellante l'avvenuta pronuncia della sentenza n.11218/2005 del
Tribunale di Napoli;
dichiarare pertanto sussistente la responsabilità professionale dell'Avv.
il quale con il proprio comportamento omissivo, successivo alla pronunzia Controparte_1 della sentenza n.11218/2005 del Tribunale di Napoli, ha causato l'estinzione del giudizio risarcitorio e la prescrizione del diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno subito in occasione del sinistro del 21 settembre 2001, come descritto in citazione, avendo omesso ogni comunicazione in merito, così da non consentirgli di assumere decisioni, ed ogni attività processuale finalizzata alla riassunzione del giudizio risarcitorio dinanzi al Giudice di Pace di
Carinola quindi dinanzi al Giudice dichiarato competente;
- ammettere quindi tutti i mezzi istruttori già richiesti in prime cure, quali acquisizioni documentali, c.t.u. e prove orali, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio, ai fini della loro rituale acquisizione;
- condannare
l'Avv. a pagare in favore del sig. la somma risarcitoria Controparte_1 Parte_1 residua di € 12.484,68 (€ 15.493,71 – 3.009,63), relativa al danno consequenziale subito per effetto delle omissioni tutte poste in essere dall'Avv. nel corso del mandato Controparte_1
conferitogli nel giudizio di cui in premessa, quantificabile in misura pari al danno riportato dall'odierno attore nel sinistro del 27 settembre 2001 e che, dedotto l'acconto corrisposto volontariamente dalla compagnia assicuratrice, sarebbe stato indubitabilmente ottenuto in caso di diligente coltivazione dell'azione, così come richiesto nell'atto di citazione del 11 febbraio
2002, oltre interessi e rivalutazione monetaria come previsto dalla legge a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
- condannare l'appellato alla restituzione della somma di
€ 3.274,65, corrisposta dal , in favore dell'appellato, in esecuzione della prima sentenza Pt_1
oggetto di impugnativa, al solo fine di evitare un aggravio di spese di lite, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”.
§ 6. - L'avv. costituitosi con comparsa depositata il 17.01.2020 ha resistito al Controparte_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Conclude per il rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza di primo grado”.
§ 7. - All'odierna udienza il difensore di parte appellante, non essendo comparso l'appellato, ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti ed ha discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “Violazione dell'obbligo di informazione gravante sul professionista / domiciliatario – errato inquadramento di tale obbligo – sua distinzione rispetto all'attività difensiva - cessazione del mandato – irrilevanza della revoca del mandato rispetto all'obbligo di informazione.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte
5 in cui non ha considerato l'obbligo informativo a carico del difensore essendosi limitata ad affermare che il difensore revocato conservava la sua legittimazione a ricevere gli atti, senza trarne le dovute conseguenze in punto di obbligo informativo e responsabilità.
Indi deduceva che seppur fosse rispondente al vero la revoca del mandato, l'avvocato CP_1 opo la pronuncia della sentenza n. 11218/05 che rimetteva le parti innanzi al G.d.P. per
[...]
i conseguenti provvedimenti, non aveva dato alcuna comunicazione al patrocinato della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, circostanza non contestata dal difensore che aveva assunto difese incompatibili con la negazione di tale omissione.
Soggiungeva che tale omissione non gli aveva consentito di decidere se riassumere o non riassumere il giudizio risarcitorio e che la sentenza di primo grado era errata nella parte in cui aveva motivato che l'avvocato non era tenuto a svolgere alcuna attività difensiva.
Evidenziava che il giudice di prime cure, pur premettendo correttamente che il difensore revocato conservava la sua legittimazione a ricevere gli atti, non ne aveva tratto le debite conseguenze, avendo letteralmente omesso la pronuncia sul generale dovere di diligenza professionale cui l'avvocato era tenuto verso il proprio cliente, per cui il professionista, sostituito da un nuovo difensore, doveva comunque comunicare al nuovo difensore l'avvenuta notifica degli atti in relazione ai quali il domicilio era stato eletto richiamando sul punto Cass.civ.n.21589/2009 e Cass. civ.n.4781/2013 circa gli obblighi informativi del legale che non aveva informato il proprio cliente delle conseguenze derivanti dall'omessa impugnazione di una sentenza, non costituendo esimente la circostanza che il cliente non avesse manifestato alcuna volontà nel senso di proporre o meno l'impugnazione.
Ribadiva quindi che l'avv. veva violato il dovere di informazione a suo carico, Controparte_1
non avendo comunicato la pronuncia della sentenza del Tribunale di Napoli, n.11218/05, depositata in cancelleria in data 21 novembre 2005, con cui il Tribunale partenopeo aveva accolto l'appello proposto dal , dichiarando nulla la sentenza del Parte_2
g.d.p., negato la competenza del g.d.p. di Carinola, riconosciuto la competenza del Tribunale adito di Napoli e rimesso le parti innanzi al g.d.p. per i conseguenti provvedimenti, deducendo che dall'omessa comunicazione, per fatto e colpa del professionista era conseguita la mancata riassunzione del giudizio, l'estinzione dello stesso e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
§ 8.2 - Con il secondo motivo “Errata valorizzazione della prova orale – sua inammissibilità, inutilizzabilità ed irrilevanza - teste – mancanza di quietanza - violazione degli Testimone_1 art. 2722 e ss c.c.” parte appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata valorizzata la dichiarazione testimoniale resa dall'avv. fiduciario della Testimone_1 [...]
non potendo dalla stessa accertarsi che l'assegno consegnato fosse stato versato a totale Parte_3
6 ristoro dei danni, atteso che la dimostrazione che la somma fosse stata accettata a saldo avrebbe necessitato l'allegazione di una quietanza scritta, con violazione dell'art.1199 c.c. e dell'art.2726
c.c. e conseguente inammissibilità della prova per testi di un pagamento, prova possibile soltanto in caso di invalidazione della quietanza per violenza o errore di fatto.
Quindi deduceva che non era stato affatto dimostrato il ristoro integrale dei danni, smentito dalla pendenza del giudizio.
§ 8.3 - Con il terzo motivo intestato “Responsabilità professionale dell'avvocato – principi regolatori della materia – richiesta istruttorie non ammesse – erroneità.” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui sono state erroneamente valutate le prove documentali offerte e le istanze istruttorie ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale evidenziando la necessità di una valutazione prognostica positiva, secondo il criterio del più probabile che non, circa l'esito dell'attività del difensore.
Deduceva di aver depositato tutti gli atti del giudizio risarcitorio e di aver formulato istanze istruttorie orali e che il Tribunale di Latina aveva ritenuto i capi a), b) e c), relativi al sinistro ed alla sua dinamica, ininfluenti e non pertinenti, il capo d), relativo all'incarico conferito all'avv. pacifico, il capo e), f) e g) da provarsi documentalmente. CP_1
Soggiungeva che il Tribunale non si era pronunciato sulla richiesta di acquisizione documentale
(rapporto dei CC di Formia intervenuti sul posto dell'incidente e della GdF), sulla richiesta di c.t.u. medico legale per la quantificazione del danno fisico subito, insistendo quindi per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti.
§ 9. – Tali i motivi d'appello, le difese e conclusioni delle parti, osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
Come osservato anche dal primo giudice la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi ed in base a tale principio la S.C. con la sentenza n.22376 del 2012 (richiamata anche dall'appellante) ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la responsabilità di un avvocato per aver provocato l'estinzione del giudizio di merito, in base all'assunto che non vi era alcuna certezza del fatto che, se non vi fosse stata l'estinzione, la pretesa del cliente sarebbe stata accolta.
Dunque, la responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può sussistere in ragione soltanto dell'inadempimento all'incarico professionale e, quindi, come conseguenza unicamente della lesione dell'interesse strumentale dedotto in obbligazione (nel caso di specie la sola mancanza informativa), atteso che l'inadempimento potrà certamente costituire il presupposto della domanda risarcitoria, tuttavia, ai fini del risarcimento del danno si rende necessaria, anche la prova da parte
7 del cliente ed in questo caso da parte dell'appellante del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva e il risultato che ne è derivato, ovvero che si sia determinata, in termini di giudizio prognostico, la lesione dell'interesse primario del cliente stesso e cioè la mancata
“vittoria della causa” o, in altri ma sovrapponibili termini, il mancato “riconoscimento delle proprie ragioni” in via giudiziaria.
Orbene, nel caso di specie, le allegazioni dell'appellante in primo grado si sono limitate ad affermare che il difensore a) aveva omesso ogni comunicazione al patrocinato, finalizzata a renderlo edotto del contenuto della sentenza del Tribunale di Napoli, quindi sullo svolgimento dell'attività ulteriore da porre in essere; b) ogni attività processuale ulteriore finalizzata alla preliminare riassunzione del giudizio dinnanzi al g.d.p. di Carinola, affinché questi procedesse a fissare il termine per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale dichiarato competente
(Napoli); c) ogni attività di tipo sostanziale (es. richieste di messa in mora delle compagnie assicuratrici del veicolo del vettore o del responsabile), determinando l'inutile decorso di tutti i termini di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, senza tuttavia che fosse stato dedotto, tantomeno comprovato, lo spirare del termine di prescrizione, l'esito del giudizio innanzi al g.d.p.
e relativo provvedimento conclusivo, procedimento che, a quanto consta dalle produzioni delle parti, non risulta essere stato affatto sospeso, estinto o cancellato dal ruolo, essendosi impugnata da altra parte processuale – per quanto sopra riportato - innanzi al Tribunale di Napoli la seguente ordinanza del g.d.p. “rimette la causa sul ruolo revoca le proprie ordinanze assunte in data 25.2.03
e 3.4.03 invitando parte riconveniente a precisare alla prossima udienza la propria domanda contenendola nel limite della competenza per valore di questo magistrato e disponendo la nomina di c.t.u. medica sull'attore e sul convenuto nominando fin d'ora il dott. CP_3 Per_2
da via Gallozzi. Manda alla cancelleria per le comunicazioni della presente
[...] CP_4
ordinanza nei confronti delle parti e del c.t.u. nominato quale formale avviso di conferimento dell'incarico RINVIA pertanto all'udienza del 7.10.03”, tantopiù a fronte della sentenza del
Tribunale di Napoli del 21.11.2005, con cui, a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice di pace, si erano rimesse le parti al giudice di pace per i conseguenti provvedimenti.
A ciò deve aggiungersi che l'appellante non ha minimamente comprovato che il giudizio innanzi al giudice di pace avente ad oggetto sinistro stradale si sarebbe concluso con accoglimento delle proprie domande risarcitorie a fronte del ricevimento da parte del dell'assegno di Pt_1
euro 3.615,19 emesso dalla Compagnia assicuratrice della controparte responsabile civile (per quanto dedotto dallo stesso appellato in comparsa di costituzione e confermato nel corso dell'istruttoria anche dalla confessione del all'interpello), dovendosi altresì considerare a Pt_1 riguardo la domanda risarcitoria svolta dal il conducente dell'altro veicolo coinvolto nel CP_3
sinistro che lamentava di aver riportato lesioni contestando la dinamica del sinistro e la
8 riconducibilità dello stesso a sue responsabilità, da ascriversi viceversa al conducente del veicolo in cui si trovava l'appellante, ossia a tale . CP_5
Dal verbale in atti del 25 giugno 2002 (prima udienza innanzi al giudice di pace di Carinola) il difensore dei convenuti citati in giudizio dall'odierno appellante aveva infatti così verbalizzato
“è altresì comparso per i convenuti e l'avv. Renato Verrengia il CP_6 CP_3
quale chiede rinvio onde consentire la chiamata in causa ex artt.106 e 269 c.p.c. della Compagnia
Assitalia quale ente assicuratore della AY10 veicolo su cui viaggiava quale trasportato l'attore, il n.q. di ente proprietario della vettura AY10 targata Roma 34386G, il Parte_2
sig. , res.te a Lusciano (CE)..n.q. di conducente della suddetta vettura, tanto per CP_5 sentire dichiarare la responsabilità del nella causazione dell'evento “de quo”, CP_5 quanto per svolgere domanda riconvenzionale nei loro confronti”, dunque affatto pacifica doveva ritenersi la responsabilità dell'occorso in capo al stante la contrapposta domanda CP_3
riconvenzionale e comunque le contestazioni sulla dinamica e responsabilità del sinistro, riversata sull'altro conducente CP_5
Deve inoltre osservarsi che l'attore in primo grado non ha neppure prodotto il verbale degli accertamenti svolti da parte della pubblica autorità, non ha dedotto il grado d'invalidità riportato alla stregua delle tabelle previste per la liquidazione dei danni di natura non patrimoniale, non ha neppure prodotto una consulenza medico-legale di parte per suffragare le proprie pretese.
Ne consegue che la prova del nesso di causalità - a fronte dell'invocato criterio prognostico del più probabile che non - non può ritenersi raggiunta, non potendosi affatto postulare quale probabile l'esito favorevole del giudizio presupposto, dovendosi altresì considerare che all'appellato era stato revocato il mandato con telegramma del 3.11.05, prima della definizione del giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, a cui il difensore aveva risposto con racc. ricevuta il
7.12.05 con cui informava il cliente che la causa innanzi al Tribunale ivi ancora pendeva (cfr., produzioni allegate alla comparsa di primo grado).
A ciò deve aggiungersi inoltre che per quanto confermato dallo stesso appellante in fase di interrogatorio formale, il , aveva confermato di aver conferito incarico ad altro difensore, Pt_1
di talché appare invero non condivisibile sostenere come allegato dall'attore in primo grado che l'avv. avrebbe omesso ogni attività processuale ulteriore finalizzata alla preliminare CP_1
riassunzione del giudizio dinnanzi al g.d.p. di Carinola, affinché questi procedesse a fissare il termine per la riassunzione del processo dinnanzi al Tribunale dichiarato competente (Napoli) ed inoltre ogni attività di tipo sostanziale (es. richieste di messa in mora delle compagnie assicuratrici del veicolo del vettore o del responsabile) determinando il decorso dei termini di prescrizione, non potendosi affatto ritenere che residuassero poteri d'iniziativa in capo al legale revocato, anzi dovendosi allegare e dimostrare – a fronte delle difese avversarie - che il nuovo difensore del
9 non avesse avuto margini per approntare difese di natura processuale e sostanziale, in Pt_1
relazione ad un termine di prescrizione che invero non risulta essere stato neppure precisamente allegato e comprovato anche quanto a termini di decorrenza, tenuto conto dell'effetto interruttivo e sospensivo di cui all'art.2945 c.c..
Quanto infine alle prove richieste dall'appellante nei seguenti termini “ammettere quindi tutti
i mezzi istruttori già richiesti in prime cure, quali acquisizioni documentali, c.t.u. e prove orali, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio, ai fini della loro rituale acquisizione” deve richiamarsi la condivisibile ordinanza del 22.09.2021 resa dal precedente Collegio di questa Corte che le ha rigettate dopo aver rilevato che “nella specie l'odierno appellante dinanzi al primo giudice ha precisato le conclusioni “riportandosi a tutti i propri atti e verbali di causa e chiede la decisione” così motivando “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie istanze istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello;
considerato che
tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte (Cass. 03/08/2017, n. 19352;
Cass. 04/08/2016, n. 16290; Cass. 27/06/2012, n. 10748)”.
A ciò deve inoltre aggiungersi che secondo Cass.civ.n.16420 del 2023 in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, doveva essere specifica, sicché è inammissibile come nel caso di specie il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado, dovendosi comunque osservare - per quanto sopra già evidenziato - l'irrilevanza di tali istanze istruttorie ai fini dell'accertamento del nesso causale, in ragione della mancanza del verbale dell'autorità, tale da consentire di accertare la dinamica del sinistro tenuto conto delle contestazioni svolte dall'altro conducente che aveva riportato lesioni, considerate le carenze in punto di allegazione e prova dei danni non patrimoniali riportati dall'appellante, in difetto di produzioni in merito all'esito del giudizio innanzi al g.d.p. prova che non poteva che assolversi in forma documentale, per quanto osservato anche dal giudice di primo grado.
Quanto poi al verbale del sinistro deve richiamarsi Cass.civ.n.6101 del 2013 per cui non sarebbe neppure utilizzabile il potere ufficioso di cui all'art.213 c.p.c. di richiedere alla p.a. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa da acquisirsi al processo, trattandosi di facoltà che comunque non può essere esercitata per acquisire atti o documenti che la parte è in condizioni di produrre autonomamente - in tal modo esonerandola dall'onere della prova -
10 vertendosi di documenti cui ciascun interessato poteva direttamente accedere previa richiesta di copia ai competenti organi.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Quanto alle spese di lite, in ogni caso la complessità delle questioni dedotte in giudizio e gli aspetti sopra evidenziati in punto di ricostruzione del nesso causale, inducono alla integrale compensazione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve comunque darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione notificato in data 29.08.2019, avverso la sentenza n. 1703/2019 resa in data 25.06.2019 dal Tribunale di Latina, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Compensa integralmente le spese del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002
a carico dell'appellante . Parte_1
Roma, 12.03.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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