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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/11/2024, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2868/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/08/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in TE
(VC) il 31/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1,
Parte II - Serie A, Anno 2017.
Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 13/12/2010 e Per_1 Per_2
22/01/2013, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 20/10/2020 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con ordinanza collegiale del 26/09/2024 sono stati richiesti chiarimenti in merito ad alcune condizioni di cui al ricorso introduttivo, chiarimenti che sono pervenuti tramite il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e e Parte_1 Parte_2 in TE (VC) il 31/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2017 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo, così come integrate dalle parti a seguito dei chiarimenti richiesti:
1. le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori in Persona_3 Persona_4 via condivisa con collocazione abitativa delle minori presso la madre nell'ex casa coniugale sita in TE (AL) Via San Quilico n. 7;
2. stante l'integrale utilizzo della ex casa coniugale, sita in TE (AL) Via San Quilico n.
7, nonché del mobilio in essa contenuto, esclusivamente da parte della SI.ra e Parte_2 delle figlie e con già avvenuto trasferimento da parte del Persona_3 Persona_4
SI. a risiedere e dimorare in altra abitazione (sita in Casale TO (AL) Parte_1
Via Giuseppe Garibaldi n. 22), si assegna al genitore collocatario SI.ra la Parte_2 porzione del compendio immobiliare facente parte dell'ex casa coniugale, porzione ancora pagina 2 di 4 di proprietà del SI. e, precisamente, l'immobile sito in TE (AL) Parte_1
Strada San Quilico n. 7, distinto al Fg. 7, int. 1, mapp. 57 sub 13, P. S1-T-1, cat. A/7, cl. U, vani 11 R.C. € 1.107,80;
3. si dà atto che il pagamento del mutuo da cui è gravata la porzione di immobile sopra assegnata alla SI.ra rimarrà ad esclusivo carico del proprietario SI. Parte_2 Pt_1
Il SI. si impegna sin da ora, al compimento della maggiore età di
[...] Parte_1 entrambe le figlie, a donare loro la nuda proprietà di tale porzione immobiliare con costituzione di diritto di usufrutto a favore della SI.ra ; Parte_2
4. si dà atto che in relazione alle utenze domestiche dell'ex casa coniugale, disporsi che restino a carico esclusivo del SI. le spese relative al contatore dell'energia elettrica Parte_1
(contrassegnato al n. 380) nonché le spese dell'acqua, mentre la SI.ra Parte_2 provvederà alle ulteriori spese relative all'energia elettrica, al gas ed all'acquisto di legname inerenti all'ex casa coniugale;
5. si dà atto che quale contributo al personale domestico e coadiuvante la SI.ra e Parte_2 le figlie minori dei coniugi, nello specifico con riferimento al contratto della SI.ra Per_5
sottoscritto con la datrice di lavoro SI.ra il SI. provvederà
[...] Parte_2 Pt_1
a pagare direttamente, previo invio al medesimo degli idonei bollettini o documentazione, le spese per i contributi previdenziali ed assistenziali relative alla medesima, nonché a fornire alla dipendente carta carburante a suo carico con ricarica di euro 200,00 mensili quale rimborso per il carburante dell'autovettura utilizzata per i trasporti delle figlie;
6. si dà atto che tutte le ulteriori spese per l'assicurazione e per la manutenzione straordinaria della ex casa coniugale siano sostenute e suddivise al 50% fra gli ex coniugi con onere di ciascuna delle parti di concordarne l'esecuzione e l'ammontare;
7. il SI. continuerà a versare alla SI.ra la somma di Euro Parte_1 Parte_2
1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlie e Persona_3 Persona_4 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (FOI), oltre al 50% di ogni spesa scolastica nonché sportiva e ludico-ricreativa, ivi comprese attrezzature, vestiario e capi di abbigliamento di maggiore importanza (ad esempio, piumini, capi spalla, scarpe e maglioni di pregio); le restanti spese straordinarie, previamente scelte e condivise tra i genitori, ed individuate secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli n. 375 in data 21.12.2018, che espressamente i coniugi dichiarano di accettare, saranno a carico di ciascuno dei genitori per la quota del 50%;
8. il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie e Parte_1 Persona_3 Persona_4 liberamente in base ad accordi assunti direttamente con la madre;
in ogni caso, salvi diversi accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alterni, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, nonché un giorno di ogni settimana anche con pernottamento;
salvi diversi accordi, durante le vacanze natalizie e Per_1 Per_2 trascorreranno le festività ad anni alterni e vicendevolmente con ciascun genitore dalla data di fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 e dal 31.12 sino al 06.01, fermo restando che le figlie trascorreranno la vigilia di Natale con il genitore con cui non festeggerà il giorno di Natale;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie tre settimane, anche non consecutive, da decidere di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
le vacanze pasquali e le altre festività infrannuali, anche comprensive dei cd.
“ponti”, saranno trascorse dalla minore con i genitori e suddivise in base al principio dell'alternanza;
pagina 3 di 4 9. si dà atto che i coniugi autorizzano il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i genitori e per le figlie e da parte delle Per_1 Per_2
Autorità competenti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/10/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2868/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SIg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Dott. Pier Luigi
Pianta, Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Manerba Angela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 30/08/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in TE
(VC) il 31/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1,
Parte II - Serie A, Anno 2017.
Dall'unione sono nate le figlie e , rispettivamente in data 13/12/2010 e Per_1 Per_2
22/01/2013, entrambe ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 20/10/2020 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 4 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con ordinanza collegiale del 26/09/2024 sono stati richiesti chiarimenti in merito ad alcune condizioni di cui al ricorso introduttivo, chiarimenti che sono pervenuti tramite il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alle figlie minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alle figlie minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età delle figlie minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta delle stesse
(ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e e Parte_1 Parte_2 in TE (VC) il 31/07/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte II - Serie A, Anno 2017 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo, così come integrate dalle parti a seguito dei chiarimenti richiesti:
1. le figlie minori e saranno affidate ad entrambi i genitori in Persona_3 Persona_4 via condivisa con collocazione abitativa delle minori presso la madre nell'ex casa coniugale sita in TE (AL) Via San Quilico n. 7;
2. stante l'integrale utilizzo della ex casa coniugale, sita in TE (AL) Via San Quilico n.
7, nonché del mobilio in essa contenuto, esclusivamente da parte della SI.ra e Parte_2 delle figlie e con già avvenuto trasferimento da parte del Persona_3 Persona_4
SI. a risiedere e dimorare in altra abitazione (sita in Casale TO (AL) Parte_1
Via Giuseppe Garibaldi n. 22), si assegna al genitore collocatario SI.ra la Parte_2 porzione del compendio immobiliare facente parte dell'ex casa coniugale, porzione ancora pagina 2 di 4 di proprietà del SI. e, precisamente, l'immobile sito in TE (AL) Parte_1
Strada San Quilico n. 7, distinto al Fg. 7, int. 1, mapp. 57 sub 13, P. S1-T-1, cat. A/7, cl. U, vani 11 R.C. € 1.107,80;
3. si dà atto che il pagamento del mutuo da cui è gravata la porzione di immobile sopra assegnata alla SI.ra rimarrà ad esclusivo carico del proprietario SI. Parte_2 Pt_1
Il SI. si impegna sin da ora, al compimento della maggiore età di
[...] Parte_1 entrambe le figlie, a donare loro la nuda proprietà di tale porzione immobiliare con costituzione di diritto di usufrutto a favore della SI.ra ; Parte_2
4. si dà atto che in relazione alle utenze domestiche dell'ex casa coniugale, disporsi che restino a carico esclusivo del SI. le spese relative al contatore dell'energia elettrica Parte_1
(contrassegnato al n. 380) nonché le spese dell'acqua, mentre la SI.ra Parte_2 provvederà alle ulteriori spese relative all'energia elettrica, al gas ed all'acquisto di legname inerenti all'ex casa coniugale;
5. si dà atto che quale contributo al personale domestico e coadiuvante la SI.ra e Parte_2 le figlie minori dei coniugi, nello specifico con riferimento al contratto della SI.ra Per_5
sottoscritto con la datrice di lavoro SI.ra il SI. provvederà
[...] Parte_2 Pt_1
a pagare direttamente, previo invio al medesimo degli idonei bollettini o documentazione, le spese per i contributi previdenziali ed assistenziali relative alla medesima, nonché a fornire alla dipendente carta carburante a suo carico con ricarica di euro 200,00 mensili quale rimborso per il carburante dell'autovettura utilizzata per i trasporti delle figlie;
6. si dà atto che tutte le ulteriori spese per l'assicurazione e per la manutenzione straordinaria della ex casa coniugale siano sostenute e suddivise al 50% fra gli ex coniugi con onere di ciascuna delle parti di concordarne l'esecuzione e l'ammontare;
7. il SI. continuerà a versare alla SI.ra la somma di Euro Parte_1 Parte_2
1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlie e Persona_3 Persona_4 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (FOI), oltre al 50% di ogni spesa scolastica nonché sportiva e ludico-ricreativa, ivi comprese attrezzature, vestiario e capi di abbigliamento di maggiore importanza (ad esempio, piumini, capi spalla, scarpe e maglioni di pregio); le restanti spese straordinarie, previamente scelte e condivise tra i genitori, ed individuate secondo il Protocollo d'intesa del Tribunale di Vercelli n. 375 in data 21.12.2018, che espressamente i coniugi dichiarano di accettare, saranno a carico di ciascuno dei genitori per la quota del 50%;
8. il SI. potrà vedere e tenere con sé le figlie e Parte_1 Persona_3 Persona_4 liberamente in base ad accordi assunti direttamente con la madre;
in ogni caso, salvi diversi accordi, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alterni, dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica, nonché un giorno di ogni settimana anche con pernottamento;
salvi diversi accordi, durante le vacanze natalizie e Per_1 Per_2 trascorreranno le festività ad anni alterni e vicendevolmente con ciascun genitore dalla data di fine delle lezioni scolastiche sino al 30.12 e dal 31.12 sino al 06.01, fermo restando che le figlie trascorreranno la vigilia di Natale con il genitore con cui non festeggerà il giorno di Natale;
durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con le figlie tre settimane, anche non consecutive, da decidere di comune accordo tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
le vacanze pasquali e le altre festività infrannuali, anche comprensive dei cd.
“ponti”, saranno trascorse dalla minore con i genitori e suddivise in base al principio dell'alternanza;
pagina 3 di 4 9. si dà atto che i coniugi autorizzano il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e/o qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i genitori e per le figlie e da parte delle Per_1 Per_2
Autorità competenti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 31/10/2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Andrea Padalino
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