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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3755/2024 avente ad oggetto reddito di cittadinanza
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Silluzio ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via E. D'Angiò n.2, come da procura in atti telematici
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1 il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Vittori, P.IVA_1
d'intesa con gli avv.ti Maria Rosaria Battiato, Livia Gaezza, Gaetana Angela Marchese,
Valentina Schilirò e Riccardo Vagliasindi, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate in atti telematici a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato l'11.04.2024, in breve, ha dedotto: Parte_1
- che dal mese di dicembre 2021 al mese di settembre 2022 ha usufruito del reddito di cittadinanza ex l. n.4/2019, ricevendo il 29.11.2023 una nota con la quale l' ne ha preteso CP_1
la restituzione assumendo che il nucleo familiare dichiarato dallo stesso non era corrispondente a vero ex art. 3 del DPCM n.159/2013;
- che l'assunto dell'ente previdenziale è destituito di fondamento, in quanto il suo nucleo familiare è composto solo dallo stesso, per come risulta dal certificato di residenza storico e dal certificato di stato di famiglia versati in atti.
Conseguentemente, il ricorrente ha ricostruito la disciplina di riferimento, peraltro soffermandosi ad argomentare in ordine alla irripetibilità dell'indebito assistenziale per la sopravvenuta carenza del requisito reddituale, chiedendo “… (di) Dichiarare ex art. 1 e ss. della L. 4/19 e norme collegate che … ha diritto al beneficio del reddito di cittadinanza, reddito di cittadinanza, dal momento della richiesta fino al mese di settembre 2022 e negli eventuali ulteriori periodi che dovessero essere posti in contestazione;
… Riconoscere come non dovute le somme richieste riguardanti il su detto beneficio;
… Con condanna alle spese e competenze di controparte”.
Con provvedimento del 4.10.2024 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti dell' , il quale in data 31.01.2025 si è ritualmente costituito nel giudizio de CP_1
quo depositando nel fascicolo telematico memoria difensiva con la quale, dopo aver ricostruito quanto stabilito dal d.l. n 4/2019, convertito in l. n. 26/2019 (nella versione antecedente alle ultime modifiche apportate nel 2024 ed applicabile ratione temporis alla vicenda in esame), ha dedotto che, “in effetti, l'utente non risulta coniugato e/o con figli ma da una valutazione dei dati presenti su Punto Fisco si evince che nell'anno 2019 (annualità presa in considerazione dall'Isee 2021) l'utente ha percepito redditi da lavoro dipendente per €. 10.254,35. Nel periodo ricompreso tra il 11.09.2018 ed il 10.08.2020 il sig. ha infatti lavorato per Parte_1 la CRISMI s.r.l.. Ciò implica, pertanto, che l'utente poteva essere considerato non a carico e che correttamente ha presentato la domanda come nucleo monocomponente”.
Su tali premesse, l'ente previdenziale ha assunto di aver “chiesto l'annullamento dell'indebito in autotutela ma alcuna risposta è pervenuta in tal senso e pertanto … aderisce alla domanda del ricorrente in modo da definire il giudizio. … (con) compensazione delle spese di lite”.
La presente controversia è stata istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e
Pagina 2 conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata
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In via assorbente rispetto ad ogni altra statuizione, si prende atto che l'ente previdenziale ha rivisto le valutazioni ab origine compiute rispetto alla spettanza, in capo al ricorrente, del beneficio del reddito di cittadinanza per il periodo ricompreso tra dicembre 2021 e settembre
2022, concordando che lo stesso “poteva essere considerato non a carico e che correttamente ha presentato la domanda come nucleo monocomponente”, per cui ha rappresentato di aver avviato il procedimento di annullamento in autotutela dell'atto di pagamento opposto.
La Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, va adottata statuizione conforme nella fattispecie concreta.
Le spese processuali sono per metà compensate tenuto conto della complessità nella specie dell'accertamento in fatto del nucleo monocomponente e considerato il contegno processuale dell' improntato al principio di lealtà ai sensi dell'art. 88 cod. proc. civ.. La restante metà, CP_1 invece, resta posta a carico dell'Erario per i costi di difesa sostenuti per consentire a parte ricorrente di affermare il suo diritto e di esercitare una compiuta difesa. In concreto, i compensi professionali sono liquidati nella misura di cui in dispositivo tenendo conto della natura e del valore del procedimento, dell'arresto di esso nella fase iniziale, senza che sia stata svolta alcuna attività istruttoria, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificati dal DM n.147/2022 ed altresì, secondo le direttive della Suprema Corte, riservando l'applicazione al disposto di cui all'art. 130 del DPR 115/2002 solo in sede di emissione del provvedimento liquidatorio (Cass. 03.05.2019 n. 11590).
P.Q.M.
Pagina 3 Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere
COMPENSA per metà le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento a favore dell'Erario della restante metà delle spese CP_1 processuali sostenute nell'interesse di parte ricorrente che liquida in euro 932,50, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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