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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3523 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 29847/2022
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza n. 5253/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 28.09.2022, vertente tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Giovanni Borghese (C.F. ), giusta C.F._2
procura a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Via Epomeo n. 175, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada (Partita Iva e C.F. ), in persona del l.r.p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa - giusta procura generale alle liti ex. art. 83 c.p.c., rilasciata dall'amministratore delegato e direttore generale della società, in data 28.01.2015, per Notaio repertorio num. Persona_1
1 186905 - dall'Avv. Marcello Picone (C.F. ) ed C.F._3
elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola F4, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 09.01.2019, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, la
[...]
compagnia assicurativa quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, per sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente di un motociclo, rimasto non identificato, al risarcimento del danno per le lesioni personali patite in conseguenza del sinistro verificatosi il 30.08.2018, verso le ore 17:00 circa, in Cercola (Na) al
Viale delle Metamorfosi, altezza Ospedale del Mare.
Assumeva l'attrice, odierna appellante, che, nel mentre si accingeva ad attraversare la strada da destra verso sinistra, veniva investita, alla mano sinistra, da un motociclo di colore scuro rimasto non identificato, proveniente da Napoli e con direzione Ponticelli-Barra, che investiva, con la sua parte anteriore destra, la mano sinistra dell'istante Parte_1
Dopo l'urto, il conducente del motociclo non identificato si allontanava precipitosamente senza consentire l'annotazione del numero di targa.
Assumeva, inoltre, l'appellante che, in conseguenza dell'urto ricevuto, riportava lesioni personali, per le quali veniva accompagnata, il giorno dopo l'evento lesivo, per il persistere dei forti dolori, all'ospedale “San Paolo” di
Napoli, ove i sanitari le diagnosticavano “contusione della mano, escluse le
2 dita da sole” con prognosi di giorni 3 s.c. in anamnesi: “in PS per riferito investimento stradale occorso in data 30/08/2018; trauma polso mano sx;
assenza di lesioni cutanee;
nega altri traumi”.
L'attrice, odierna appellante, chiedeva, dunque, al Tribunale adito il risarcimento del danno per le lesioni patite, a seguito del sinistro per cui è causa, per un danno complessivamente quantificato in €. 5.292,38 e contenuto nei limiti di €. 5.200,00, pari al 3% di danno biologico, oltre I.T.T., I.T.P., danno morale e spese mediche.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Fiorenza, recante
R.G. n. 3033/19, si costituiva l'odierna appellata n.q. di Controparte_1
F.G.V.S, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, nonché l'improcedibilità della domanda attorea per violazione del D. lgs n.
209/05, contestando, altresì, la carenza di legittimazione delle parti in causa;
eccepiva, altresì, l'improponibilità della domanda poiché, nel caso di specie, non risultava effettivamente dimostrato che il veicolo investitore sia rimasto
“non identificato” ai sensi dell'art. 283, comma 1°, lett. a) C.d.A.
La convenuta compagnia assicurativa rilevava, altresì, la pregressa sinistrosità dell'istante odierna appellante, depositando Parte_1
agli atti banca dati IVASS, dalla quale emergeva che parte attrice risultava già coinvolta in ben 9 sinistri nelle date seguenti: - 09.09.2009; 20.03.2010;
20.03.2010; 15.04.2012; 19.09.2012; 30.01.2013; 06.12.2014; 06.12.2014;
16.11.2016.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con il teste indotto dall'attrice
(escusso all'udienza del 17.09.2019), veniva disposta ed CP_2
espletata una CTU medico legale sulla persona dell'istante, con incarico svolto dal Dott. Persona_2
Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
3 b) Con sentenza n. 5253/2022, pubblicata in data 28.09.2022, il Giudice di
Pace di Barra, Dott.ssa Fiorenza Angela rigettava la domanda, così statuendo:
“rigetta la domanda;
- dichiara compensate le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU”.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal giudice di prime cure:
“orbene, quella del teste non può dirsi una deposizione precisa, esauriente e convincente, essendo alcuni fatti di causa rimasti “incerti”, cioè non provati.
In primo luogo, si rileva che le scarne dichiarazioni del teste non risultano,
a parere del giudice, idonee a supportare la domanda in quanto non provano il nesso di causalità. In particolare, non è stato riferito con quale parte del motociclo (parte anteriore, manubrio, specchietto laterale) sia stato attinto il pedone, tenuto conto delle lesioni riportate e della dinamica descritta.
Inoltre, il sinistro si è verificato in un luogo notoriamente trafficato e in orario in cui c'è molta luce, apparendo poco credibile che il motociclo investitore si sia potuto allontanare così facilmente. Ed ancora, in seguito all'estratto BDS Ivass prodotto dalla convenuta compagnia, parte attrice risulta coinvolta in precedenti sinistri… La riferita circostanza di essere stata vittima di un investimento con omissione di soccorso non assolve l'istante dall'obbligo di fornire prova certa e rigorosa sulle esatte modalità di accadimento del sinistro, rimaste allo stato assolutamente incerte tali da non consentire di ritenere provato il nesso eziologico tra l'evento e le lamentate lesioni, a nulla rilevando, sotto tale profilo, la compatibilità dichiarata dal consulente tecnico di ufficio - dott. - nell' elaborato peritale, Persona_2
sulla base di quanto dichiarato dal periziando e cioè di essere stato investito dal motociclo e rovinato al suolo”.
Dunque, il Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Fiorenza, rigettava la domanda attorea, compensava le spese di giudizio e poneva definitivamente a carico di
4 parte attrice le spese della CTU.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Barra, è stata impugnata da Parte_1
con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della
[...]
medesima sentenza e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del conducente del motociclo di colore scuro, rimasto sconosciuto e non identificato, nonché la condanna dell'appellata, quale Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di della somma complessiva (come da CTU del dott. Parte_1
di Euro 3.175,00, oltre interessi e svalutazione come per legge Persona_2
dalla data dell'evento dannoso;
o in subordine, liquidarsi il danno nella somma ritenuta equa, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore anticipatario, sulla base dei seguenti motivi:
I. Violazione dell'art. 2054 1^ comma c.c. e artt. 115 - 116 c.p.c.;
II. Erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c.
d) L'appellata si è costituita in appello ed ha chiesto di Controparte_1
dichiarare l'appello improcedibile ed inammissibile e, in ogni caso, rigettarlo perché infondato, con conferma della sentenza appellata, tenuto conto anche della pregressa sinistrosità dell'istante.
e) All'udienza del 14.01.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero
5 introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare, nell'atto di appello, esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative
6 rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente.
Per costante giurisprudenza, l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente. Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche Cass. n. 14740/2005 e più di recente
Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015).
Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
7 Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Ciò premesso, occorre nel caso in esame, analizzare i due motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di improcedibilità sollevata da quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in primo grado, a pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
L'eccezione va disattesa.
Invero, nella produzione di primo grado dell'attrice, odierna appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo racc. A/R sia alle quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D.Lgs Controparte_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla
F.G.V.S. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., CP_3
lettere di costituzione in mora redatte in modo analitico e preciso, con l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal
D. Lgs 209/2005.
Inoltre, giova precisare che l'istante provvedeva Parte_1
regolarmente ad invitare, in data 19.10.2018, la convenuta compagnia assicurativa, odierna appellata, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, secondo le disposizioni normative vigenti.
La legittimazione delle parti in causa è palesemente provata dai documenti prodotti, dalle certificazioni mediche, dalla dichiarazione testimoniale.
8 h) Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere provata la domanda risarcitoria dell'istante ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e le lamentate lesioni.
Il Giudice di prime cure ha statuito inequivocabilmente che l'attrice, odierna appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo poco credibile il teste escusso, poiché lo stesso ha reso dichiarazioni scarne, del tutto pedisseque a quanto contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, prive di riferimenti circostanziati utili alla ricostruzione delle modalità dell'incidente, essendo alcuni fatti di causa rimasti “incerti”, cioè non provati,
e le scarne dichiarazioni del teste non risultano idonee a supportare la domanda in quanto non provano il nesso di causalità.
La quaestio disputandi attiene, in primis, alla valutazione della deposizione del teste escusso in primo grado sui fatti di causa.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla giurisprudenza della Suprema
Corte in subiecta materia. Essa indica, dopo aver nettamente distinto il profilo della capacità ovvero dell'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246
c.p.c.., in presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, sia gli elementi di carattere soggettivo quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite, e sia gli elementi di natura oggettiva della valutazione prognostica discrezionale che il Giudice deve compiere sull'attendibilità del teste, individuati nella precisione, nella completezza della dichiarazione e nell'assenza di contraddizioni (si veda a tal proposito,
9 Cass. 6385/20 citata;
Cass. 09/08/2019, n. 21239).
Nel caso di specie, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità del teste indotto dall'attrice, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti da parte del teste escusso nel giudizio di primo grado è generica, scarna ed imprecisa, pedissequa delle asserzioni attoree, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 30.08.2018.
La teste escussa, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrive con la dovuta precisione la dinamica del fatto, né i punti d'impatto tra il motociclo rimasto sconosciuto e l'odierna appellante.
In particolare, la teste escussa all'udienza del 17.09.2019 CP_2
(amica dell'attrice) ha così dichiarato innanzi al Giudice di prime cure:
“ricordo che era la fine di agosto dell'anno 2018 verso le ore 17.00 ed io mi trovavo per Viale delle Metamorfosi – Cercola Napoli. Eravamo a piedi nei pressi dell'Ospedale del Mare e stavamo attraversando sulle strisce pedonali da destra verso sinistra ovvero sul marciapiedi dell'ospedale del mare al lato opposto. Si sono fermate le autovetture alla nostra vista e all'improvviso tra le auto ferme è sbucato un motorino di colore scuro guidato da un giovane a forte velocità che stava per investire in pieno sia che è Parte_1
una mia amica e si trovava di poco più avanti di me…IO si ritraeva facendo un passo indietro ma nonostante tutto veniva investita dal motorino alla mano ed al polso sinistro. La stessa cadeva per terra all'indietro.
Anch'io mi ritraevo evitando così l'investimento. Cercavo di aiutare
a rialzarsi e non sono riuscita prendere il numero di targa del Pt_1
motorino né il tipo in quanto correva forte e subito dopo senza fermarsi
10 imboccava una traversa più avanti a destra sparendo del tutto. Dopo
l'investimento si teneva la mano ed il polso sinistro che Parte_1 erano gonfi e doloranti ma non volle essere accompagnata all'ospedale. Il giorno dopo verso le 14.00 mi chiese di accompagnarla all'ospedale”.
La descrizione del fatto riferita dalla teste risulta generica e scarna. La teste ha riferito di un urto alla mano ed al polso e di una caduta a terra. Tuttavia, parte attrice non riportava lesioni cutanee, né escoriazioni, come si evince dal referto del pronto soccorso n. 31824 del 31.08.2018 in atti. Inoltre, appare singolare che il teste non abbia potuto rilevare il modello del motociclo investitore rimasto sconosciuto e, soprattutto, non abbia in alcun modo specificato il motivo del mancato rilievo del numero di targa, limitandosi ad affermare che il conducente del motociclo aveva una forte velocità e dopo l'urto, senza fermarsi, imboccava una traversa più avanti a destra sparendo del tutto.
Difatti, sembra incomprensibile come il conducente del motociclo non abbia rallentato a seguito dell'investimento, ovvero non sia addirittura sbandato per effetto della velocità con cui percorreva la strada teatro del sinistro (così come riferito dalla teste).
La teste escussa non ha precisato con quale parte il motociclo rimasto sconosciuto investiva l'attrice alla mano ed al polso sinistro.
Ancora, la teste escussa in primo grado ha precisato che parte attrice era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, strisce pedonali che non vengono mai menzionate, né nelle lettere di costituzione in mora inviate a mezzo raccomandata A/R all'odierna appellata compagnia assicurativa, né nell'atto di citazione notificato il 09.01.2019.
Desta, inoltre, perplessità il comportamento della sig.ra subito dopo Pt_1
il presunto investimento. Secondo quanto riferito dall'unica teste, la stessa si
11 sarebbe limitata a lamentare dolore alla mano e al polso, rifiutando però di farsi visitare immediatamente, pur trovandosi nei pressi dell'Ospedale del
Mare. Risulta, invero, improbabile che una persona investita da un veicolo in corsa non senta l'esigenza immediata di ricevere cure mediche, specialmente se si considera che l'ospedale era a pochi passi dal luogo dell'evento.
Appare, inoltre, inverosimile che, come affermato dalla teste escussa, l'istante venisse investita dal motociclo e dopo essere caduta per Parte_1 terra all'indietro (come riferito espressamente dal teste escusso) non riportasse escoriazioni o lesioni cutanee, invero, il giorno dopo, visitata dai medici del P.O. “San Paolo” di Napoli, l'istante,, come si legge dal referto in atti, aveva soltanto una contusione della mano, escluse le dita da sole.
Per di più, l'istante non provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti, di fatto, vanificando ogni tentativo di rintracciare il motociclo rimasto non indentificato, anche acquisendo i filmati delle telecamere eventualmente presenti sulla strada teatro del sinistro, onde consentire l'identificazione del motociclo investitore rimasto sconosciuto. Giova precisare che non è stato neanche identificato il modello del motociclo rimasto sconosciuto.
In base a tali considerazioni, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'istante odierna appellante siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del motociclo investitore rimasto sconosciuto.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
12 In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma, altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi.
Appare inverosimile pure che il motociclo rimasto sconosciuto non sia caduto per effetto dell'impatto, atteso che avrebbe quantomeno dovuto subire uno sbandamento conseguente all'investimento della la Parte_1
quale, come da banca dati IVASS, depositata dall'appellata già in primo grado, risulta coinvolta in plurimi sinistri pregressi (in 7 dei quali risulta come danneggiata negli ultimi 13 anni).
L'appellante lamenta, altresì, la violazione da parte del Giudice di Pace del disposto dell'art. 2054 co 2 c.c. che fissa la presunzione di uguale colpa nel caso di “scontro tra veicoli”, tuttavia, anche tale motivo di doglianza è infondato. E ciò per l'assorbente rilievo che la fattispecie in esame riguarda l'investimento di pedone da parte di un motociclo rimasto ignoto.
13 Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento, in primo grado, di una ctu medico-legale sull'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti e a quantificare le lesioni, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
Questo Giudicante condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Ctu non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. ordinanza n. 15521/2019; Cass. civ. n. 25354/2022).
Nel caso in esame, gli elementi acquisiti sono scarni, imprecisi e generici, e, dunque, tali da non ritenere provata la domanda risarcitoria dell'istante odierna appellante.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta, atteso che il tenore delle risultanze testimoniali, affidate al racconto dell'unica teste escussa- della cui attendibilità si ha motivo di dubitare in ragione dei rilievi finora esposti - non consente di escludere, in via logica, che i danni di cui si chiede il ristoro si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto in citazione.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5253/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Fiorenza Angela, pubblicata in data
28.09.2022 deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
i) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
14 dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con decurtazione del 50% per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti della Parte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente Parte_1
la sentenza impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 851,50 oltre rimborso generale,
IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della quale Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al numero 29847/2022
RG, avente ad oggetto: impugnazione sentenza n. 5253/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Barra, pubblicata in data 28.09.2022, vertente tra
(C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Giovanni Borghese (C.F. ), giusta C.F._2
procura a margine dell'atto di citazione ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli alla Via Epomeo n. 175, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec:
Email_1
Appellante
e quale Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada (Partita Iva e C.F. ), in persona del l.r.p.t., P.IVA_1
rappresentata e difesa - giusta procura generale alle liti ex. art. 83 c.p.c., rilasciata dall'amministratore delegato e direttore generale della società, in data 28.01.2015, per Notaio repertorio num. Persona_1
1 186905 - dall'Avv. Marcello Picone (C.F. ) ed C.F._3
elett.te dom.ta presso il suo studio in Napoli al Centro Direzionale Isola F4, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_2
Appellata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN
DIRITTO
a) Con atto di citazione ritualmente notificato il 09.01.2019, Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Barra, la
[...]
compagnia assicurativa quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia
Vittime della Strada, per sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente di un motociclo, rimasto non identificato, al risarcimento del danno per le lesioni personali patite in conseguenza del sinistro verificatosi il 30.08.2018, verso le ore 17:00 circa, in Cercola (Na) al
Viale delle Metamorfosi, altezza Ospedale del Mare.
Assumeva l'attrice, odierna appellante, che, nel mentre si accingeva ad attraversare la strada da destra verso sinistra, veniva investita, alla mano sinistra, da un motociclo di colore scuro rimasto non identificato, proveniente da Napoli e con direzione Ponticelli-Barra, che investiva, con la sua parte anteriore destra, la mano sinistra dell'istante Parte_1
Dopo l'urto, il conducente del motociclo non identificato si allontanava precipitosamente senza consentire l'annotazione del numero di targa.
Assumeva, inoltre, l'appellante che, in conseguenza dell'urto ricevuto, riportava lesioni personali, per le quali veniva accompagnata, il giorno dopo l'evento lesivo, per il persistere dei forti dolori, all'ospedale “San Paolo” di
Napoli, ove i sanitari le diagnosticavano “contusione della mano, escluse le
2 dita da sole” con prognosi di giorni 3 s.c. in anamnesi: “in PS per riferito investimento stradale occorso in data 30/08/2018; trauma polso mano sx;
assenza di lesioni cutanee;
nega altri traumi”.
L'attrice, odierna appellante, chiedeva, dunque, al Tribunale adito il risarcimento del danno per le lesioni patite, a seguito del sinistro per cui è causa, per un danno complessivamente quantificato in €. 5.292,38 e contenuto nei limiti di €. 5.200,00, pari al 3% di danno biologico, oltre I.T.T., I.T.P., danno morale e spese mediche.
Radicata la lite dinanzi al Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Fiorenza, recante
R.G. n. 3033/19, si costituiva l'odierna appellata n.q. di Controparte_1
F.G.V.S, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione, nonché l'improcedibilità della domanda attorea per violazione del D. lgs n.
209/05, contestando, altresì, la carenza di legittimazione delle parti in causa;
eccepiva, altresì, l'improponibilità della domanda poiché, nel caso di specie, non risultava effettivamente dimostrato che il veicolo investitore sia rimasto
“non identificato” ai sensi dell'art. 283, comma 1°, lett. a) C.d.A.
La convenuta compagnia assicurativa rilevava, altresì, la pregressa sinistrosità dell'istante odierna appellante, depositando Parte_1
agli atti banca dati IVASS, dalla quale emergeva che parte attrice risultava già coinvolta in ben 9 sinistri nelle date seguenti: - 09.09.2009; 20.03.2010;
20.03.2010; 15.04.2012; 19.09.2012; 30.01.2013; 06.12.2014; 06.12.2014;
16.11.2016.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con il teste indotto dall'attrice
(escusso all'udienza del 17.09.2019), veniva disposta ed CP_2
espletata una CTU medico legale sulla persona dell'istante, con incarico svolto dal Dott. Persona_2
Infine, precisate le conclusioni, la causa veniva introitata a sentenza.
3 b) Con sentenza n. 5253/2022, pubblicata in data 28.09.2022, il Giudice di
Pace di Barra, Dott.ssa Fiorenza Angela rigettava la domanda, così statuendo:
“rigetta la domanda;
- dichiara compensate le spese di giudizio;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della CTU”.
In particolare, il rigetto veniva così motivato dal giudice di prime cure:
“orbene, quella del teste non può dirsi una deposizione precisa, esauriente e convincente, essendo alcuni fatti di causa rimasti “incerti”, cioè non provati.
In primo luogo, si rileva che le scarne dichiarazioni del teste non risultano,
a parere del giudice, idonee a supportare la domanda in quanto non provano il nesso di causalità. In particolare, non è stato riferito con quale parte del motociclo (parte anteriore, manubrio, specchietto laterale) sia stato attinto il pedone, tenuto conto delle lesioni riportate e della dinamica descritta.
Inoltre, il sinistro si è verificato in un luogo notoriamente trafficato e in orario in cui c'è molta luce, apparendo poco credibile che il motociclo investitore si sia potuto allontanare così facilmente. Ed ancora, in seguito all'estratto BDS Ivass prodotto dalla convenuta compagnia, parte attrice risulta coinvolta in precedenti sinistri… La riferita circostanza di essere stata vittima di un investimento con omissione di soccorso non assolve l'istante dall'obbligo di fornire prova certa e rigorosa sulle esatte modalità di accadimento del sinistro, rimaste allo stato assolutamente incerte tali da non consentire di ritenere provato il nesso eziologico tra l'evento e le lamentate lesioni, a nulla rilevando, sotto tale profilo, la compatibilità dichiarata dal consulente tecnico di ufficio - dott. - nell' elaborato peritale, Persona_2
sulla base di quanto dichiarato dal periziando e cioè di essere stato investito dal motociclo e rovinato al suolo”.
Dunque, il Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Fiorenza, rigettava la domanda attorea, compensava le spese di giudizio e poneva definitivamente a carico di
4 parte attrice le spese della CTU.
c) La sentenza del Giudice di Pace di Barra, è stata impugnata da Parte_1
con atto di appello, con il quale è stata chiesta la riforma della
[...]
medesima sentenza e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del conducente del motociclo di colore scuro, rimasto sconosciuto e non identificato, nonché la condanna dell'appellata, quale Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di della somma complessiva (come da CTU del dott. Parte_1
di Euro 3.175,00, oltre interessi e svalutazione come per legge Persona_2
dalla data dell'evento dannoso;
o in subordine, liquidarsi il danno nella somma ritenuta equa, con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore anticipatario, sulla base dei seguenti motivi:
I. Violazione dell'art. 2054 1^ comma c.c. e artt. 115 - 116 c.p.c.;
II. Erronea applicazione dell'art. 92 c.p.c.
d) L'appellata si è costituita in appello ed ha chiesto di Controparte_1
dichiarare l'appello improcedibile ed inammissibile e, in ogni caso, rigettarlo perché infondato, con conferma della sentenza appellata, tenuto conto anche della pregressa sinistrosità dell'istante.
e) All'udienza del 14.01.2025, i procuratori delle parti in causa si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
f) In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata.
Invero, l'appello in esame è regolato dal regime delineato dagli artt. 342, 345,
348bis, 348ter, 383, 434, 436bis, 447bis e 702 c.p.c., come modificati, ovvero
5 introdotti, sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e che si applica ai giudizi di appello introdotti con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione da quella data come, per l'appunto, nel caso in esame.
In particolare, il nuovo art. 342 c.p.c. prevede che “l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'art.163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare, nell'atto di appello, esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice. Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
Sebbene non risulti necessario l'utilizzo di formule sacramentali o la proposizione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass. S.U. sentenza 27199 del 16 novembre 2017), resta da considerare il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c., che richiede, pertanto, che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative
6 rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il "quantum appellatum" resti individuato in modo chiaro ed esauriente.
Per costante giurisprudenza, l'appellante deve riproporre la richiesta di tutela formulata al primo giudice con una sufficiente puntualizzazione, sì da consentire la precisa delimitazione dell'oggetto del contendere nel giudizio di secondo grado, così come era peraltro prescritto, pur se con minor rigore, anche nel regime processuale previgente. Quindi le doglianze dell'appellante debbono essere specificamente riferite a parti individuate della sentenza, e ciò anche ai fini dell'applicazione della regola del giudicato c.d. interno, poiché le parti della sentenza non oggetto di impugnazione passano in giudicato ex art. 329, II comma, c.p.c. (così anche Cass. n. 14740/2005 e più di recente
Cass. n. 7931/2013).
Come infatti reiteratamente chiarito dalla Cassazione, il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art. 342, comma 1,
c.p.c., richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. n.
10878/2015).
Pertanto, nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede l'appello devono avere i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la precisa individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Cass. civile, sez. II, 08/04/2016, n. 6932).
7 Sulla scorta dei rilievi che precedono, l'appello deve essere dichiarato ammissibile, risultando rispettato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla legge n. 134/12, dal momento che l'appellante ha indicato le parti della sentenza che intendeva censurare e le ragioni per le quali riteneva di non condividere l'assunto del primo Giudice.
g) Ciò premesso, occorre nel caso in esame, analizzare i due motivi di doglianza lamentati da parte appellante.
In primo luogo, occorre vagliare l'eccezione di improcedibilità sollevata da quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in primo grado, a pagina 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
L'eccezione va disattesa.
Invero, nella produzione di primo grado dell'attrice, odierna appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo racc. A/R sia alle quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D.Lgs Controparte_1
209/2005 per la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla
F.G.V.S. Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., CP_3
lettere di costituzione in mora redatte in modo analitico e preciso, con l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal
D. Lgs 209/2005.
Inoltre, giova precisare che l'istante provvedeva Parte_1
regolarmente ad invitare, in data 19.10.2018, la convenuta compagnia assicurativa, odierna appellata, a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, secondo le disposizioni normative vigenti.
La legittimazione delle parti in causa è palesemente provata dai documenti prodotti, dalle certificazioni mediche, dalla dichiarazione testimoniale.
8 h) Secondo la prospettazione dell'appellante, la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e avrebbe, conseguentemente, errato nel non ritenere provata la domanda risarcitoria dell'istante ed il nesso eziologico tra l'evento lesivo e le lamentate lesioni.
Il Giudice di prime cure ha statuito inequivocabilmente che l'attrice, odierna appellante, non ha assolto l'onere ex art. 2967 c.c., di dimostrare i fatti storici posti a fondamento della pretesa di cui all'atto introduttivo, ritenendo poco credibile il teste escusso, poiché lo stesso ha reso dichiarazioni scarne, del tutto pedisseque a quanto contenuto nell'atto introduttivo del giudizio, prive di riferimenti circostanziati utili alla ricostruzione delle modalità dell'incidente, essendo alcuni fatti di causa rimasti “incerti”, cioè non provati,
e le scarne dichiarazioni del teste non risultano idonee a supportare la domanda in quanto non provano il nesso di causalità.
La quaestio disputandi attiene, in primis, alla valutazione della deposizione del teste escusso in primo grado sui fatti di causa.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sulla giurisprudenza della Suprema
Corte in subiecta materia. Essa indica, dopo aver nettamente distinto il profilo della capacità ovvero dell'incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246
c.p.c.., in presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, sia gli elementi di carattere soggettivo quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite, e sia gli elementi di natura oggettiva della valutazione prognostica discrezionale che il Giudice deve compiere sull'attendibilità del teste, individuati nella precisione, nella completezza della dichiarazione e nell'assenza di contraddizioni (si veda a tal proposito,
9 Cass. 6385/20 citata;
Cass. 09/08/2019, n. 21239).
Nel caso di specie, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 c.p.c., ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità del teste indotto dall'attrice, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace.
Invero, si rileva che la descrizione dei fatti da parte del teste escusso nel giudizio di primo grado è generica, scarna ed imprecisa, pedissequa delle asserzioni attoree, quindi, tale da non provare le modalità del sinistro verificatosi il giorno 30.08.2018.
La teste escussa, pur indicando il luogo e il tempo del fatto, non descrive con la dovuta precisione la dinamica del fatto, né i punti d'impatto tra il motociclo rimasto sconosciuto e l'odierna appellante.
In particolare, la teste escussa all'udienza del 17.09.2019 CP_2
(amica dell'attrice) ha così dichiarato innanzi al Giudice di prime cure:
“ricordo che era la fine di agosto dell'anno 2018 verso le ore 17.00 ed io mi trovavo per Viale delle Metamorfosi – Cercola Napoli. Eravamo a piedi nei pressi dell'Ospedale del Mare e stavamo attraversando sulle strisce pedonali da destra verso sinistra ovvero sul marciapiedi dell'ospedale del mare al lato opposto. Si sono fermate le autovetture alla nostra vista e all'improvviso tra le auto ferme è sbucato un motorino di colore scuro guidato da un giovane a forte velocità che stava per investire in pieno sia che è Parte_1
una mia amica e si trovava di poco più avanti di me…IO si ritraeva facendo un passo indietro ma nonostante tutto veniva investita dal motorino alla mano ed al polso sinistro. La stessa cadeva per terra all'indietro.
Anch'io mi ritraevo evitando così l'investimento. Cercavo di aiutare
a rialzarsi e non sono riuscita prendere il numero di targa del Pt_1
motorino né il tipo in quanto correva forte e subito dopo senza fermarsi
10 imboccava una traversa più avanti a destra sparendo del tutto. Dopo
l'investimento si teneva la mano ed il polso sinistro che Parte_1 erano gonfi e doloranti ma non volle essere accompagnata all'ospedale. Il giorno dopo verso le 14.00 mi chiese di accompagnarla all'ospedale”.
La descrizione del fatto riferita dalla teste risulta generica e scarna. La teste ha riferito di un urto alla mano ed al polso e di una caduta a terra. Tuttavia, parte attrice non riportava lesioni cutanee, né escoriazioni, come si evince dal referto del pronto soccorso n. 31824 del 31.08.2018 in atti. Inoltre, appare singolare che il teste non abbia potuto rilevare il modello del motociclo investitore rimasto sconosciuto e, soprattutto, non abbia in alcun modo specificato il motivo del mancato rilievo del numero di targa, limitandosi ad affermare che il conducente del motociclo aveva una forte velocità e dopo l'urto, senza fermarsi, imboccava una traversa più avanti a destra sparendo del tutto.
Difatti, sembra incomprensibile come il conducente del motociclo non abbia rallentato a seguito dell'investimento, ovvero non sia addirittura sbandato per effetto della velocità con cui percorreva la strada teatro del sinistro (così come riferito dalla teste).
La teste escussa non ha precisato con quale parte il motociclo rimasto sconosciuto investiva l'attrice alla mano ed al polso sinistro.
Ancora, la teste escussa in primo grado ha precisato che parte attrice era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, strisce pedonali che non vengono mai menzionate, né nelle lettere di costituzione in mora inviate a mezzo raccomandata A/R all'odierna appellata compagnia assicurativa, né nell'atto di citazione notificato il 09.01.2019.
Desta, inoltre, perplessità il comportamento della sig.ra subito dopo Pt_1
il presunto investimento. Secondo quanto riferito dall'unica teste, la stessa si
11 sarebbe limitata a lamentare dolore alla mano e al polso, rifiutando però di farsi visitare immediatamente, pur trovandosi nei pressi dell'Ospedale del
Mare. Risulta, invero, improbabile che una persona investita da un veicolo in corsa non senta l'esigenza immediata di ricevere cure mediche, specialmente se si considera che l'ospedale era a pochi passi dal luogo dell'evento.
Appare, inoltre, inverosimile che, come affermato dalla teste escussa, l'istante venisse investita dal motociclo e dopo essere caduta per Parte_1 terra all'indietro (come riferito espressamente dal teste escusso) non riportasse escoriazioni o lesioni cutanee, invero, il giorno dopo, visitata dai medici del P.O. “San Paolo” di Napoli, l'istante,, come si legge dal referto in atti, aveva soltanto una contusione della mano, escluse le dita da sole.
Per di più, l'istante non provvedeva a sporgere denuncia-querela contro ignoti, di fatto, vanificando ogni tentativo di rintracciare il motociclo rimasto non indentificato, anche acquisendo i filmati delle telecamere eventualmente presenti sulla strada teatro del sinistro, onde consentire l'identificazione del motociclo investitore rimasto sconosciuto. Giova precisare che non è stato neanche identificato il modello del motociclo rimasto sconosciuto.
In base a tali considerazioni, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'istante odierna appellante siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente del motociclo investitore rimasto sconosciuto.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del , sul Parte_2
presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del 13.07.2011).
12 In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., ma, altresì, alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Orbene, nel caso in esame, la presenza del teste escusso in primo grado sul luogo del sinistro non ha ricevuto riscontri oggettivi.
Appare inverosimile pure che il motociclo rimasto sconosciuto non sia caduto per effetto dell'impatto, atteso che avrebbe quantomeno dovuto subire uno sbandamento conseguente all'investimento della la Parte_1
quale, come da banca dati IVASS, depositata dall'appellata già in primo grado, risulta coinvolta in plurimi sinistri pregressi (in 7 dei quali risulta come danneggiata negli ultimi 13 anni).
L'appellante lamenta, altresì, la violazione da parte del Giudice di Pace del disposto dell'art. 2054 co 2 c.c. che fissa la presunzione di uguale colpa nel caso di “scontro tra veicoli”, tuttavia, anche tale motivo di doglianza è infondato. E ciò per l'assorbente rilievo che la fattispecie in esame riguarda l'investimento di pedone da parte di un motociclo rimasto ignoto.
13 Irrilevante risulta l'avvenuto espletamento, in primo grado, di una ctu medico-legale sull'istante, che si è limitata ad esaminare i certificati medici prodotti e a quantificare le lesioni, ma nulla ha potuto ricostruire circa l'effettiva dinamica dell'evento che ha causato le lesioni refertate.
Questo Giudicante condivide, infatti, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la Ctu non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ovvero di compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. ordinanza n. 15521/2019; Cass. civ. n. 25354/2022).
Nel caso in esame, gli elementi acquisiti sono scarni, imprecisi e generici, e, dunque, tali da non ritenere provata la domanda risarcitoria dell'istante odierna appellante.
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono non risulta provata la domanda attorea presentata nel giudizio di primo grado.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta, atteso che il tenore delle risultanze testimoniali, affidate al racconto dell'unica teste escussa- della cui attendibilità si ha motivo di dubitare in ragione dei rilievi finora esposti - non consente di escludere, in via logica, che i danni di cui si chiede il ristoro si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto in citazione.
Pertanto, la sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 5253/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Barra, Dott.ssa Fiorenza Angela, pubblicata in data
28.09.2022 deve essere integralmente confermata e l'appello de quo rigettato.
i) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
14 dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale con decurtazione del 50% per la non particolare complessità della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra nei confronti della Parte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1
liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così dispone:
I. rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente Parte_1
la sentenza impugnata;
II. condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 851,50 oltre rimborso generale,
IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della quale Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.;
III. dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M.
115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 08/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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