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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/07/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 664 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CLEMENTI GIUSEPPINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Controparte_1
Messina il 21/09/1964, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/05/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 232, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato il [...], Per_1 Per_2
nato il [...], e nato il [...], tutti economicamente Per_3
indipendenti;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 20/07/2012, depositato il
21/08/2012;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno divorzile, la somma di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno
5 di ogni ogni mese;
2) Per la definizione dei rapporti patrimoniali ancora pendenti, i coniugi convengono di assumere reciprocamente l'impegno di trasferire ai tre figli, , e , la nuda proprietà di tutte Per_1 Per_2 Per_3
le loro proprietà immobiliari, sia quelle di cui sono comproprietari, sia quelle di cui risultano proprietari in via esclusiva, riservando per sé stessi il diritto di usufrutto. 3) In particolare le parti si impegnano reciprocamente a
2 provvedere, entro la data del 31/12/2026, al trasferimento in favore dei figli della nuda proprietà dei seguenti beni immobiliari: a) Immobile a due elevazioni fuori terra, sito in Messina Contrada Papardo snc, in catasto al foglio 41 part. 1948 sub 5, intestato a (1/2) e Parte_1 CP_1
(1/2) in regime di comunione dei beni;
b) Proprietà per 1/5 di un
[...]
immobile sito in Messina, Via Margi, piano T in catasto al foglio 46 part. 503 intestata a;
c) Proprietà per 1/5 di un immobile sito in Parte_1
Messina, via Umbria piano T, in catasto al foglio 235 part. 51 sub 47 intestata a;
d) Intera proprietà di un immobile sito in Messina, via Parte_1
Toscana, 15 piano secondo, in catasto al foglio 237 part. 175 sub 12 intestata a;
e) Intera proprietà di un immobile sito in via Faranda, 1 Parte_1
piano secondo, in catasto al foglio 227 part. 65 sub 10, intestata a CP_1
, ma in catasto in ditta AT TA per mancato
[...]
aggiornamento; 4) Le spese dell'atto di trasferimento resteranno a carico della parti nella misura del 50% 5) Le parti si impegnano reciprocamente a regolarizzare a propria cura e spese eventuali difformità catastali e/o amministrative entro la data di stipula dell'atto e a fornire tutta la documentazione necessaria alla stipula, ivi compresa la certificazione energetica”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
Alla suddetta udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano
3 di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 20/07/2012, depositato il 21/08/2012, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio
è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 05/05/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 232, parte 2, serie A, tra , nato Parte_1
4 a Messina il 09/02/1960, e , nata a [...] il Controparte_1
21/09/1964, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Francesco Catanese Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 664 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione
2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CLEMENTI GIUSEPPINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 26/02/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato a [...] il [...], e , nata a Pt_1 Controparte_1
Messina il 21/09/1964, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 05/05/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 232, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli nato il [...], Per_1 Per_2
nato il [...], e nato il [...], tutti economicamente Per_3
indipendenti;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 20/07/2012, depositato il
21/08/2012;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo Parte_1 Controparte_1
di assegno divorzile, la somma di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno
5 di ogni ogni mese;
2) Per la definizione dei rapporti patrimoniali ancora pendenti, i coniugi convengono di assumere reciprocamente l'impegno di trasferire ai tre figli, , e , la nuda proprietà di tutte Per_1 Per_2 Per_3
le loro proprietà immobiliari, sia quelle di cui sono comproprietari, sia quelle di cui risultano proprietari in via esclusiva, riservando per sé stessi il diritto di usufrutto. 3) In particolare le parti si impegnano reciprocamente a
2 provvedere, entro la data del 31/12/2026, al trasferimento in favore dei figli della nuda proprietà dei seguenti beni immobiliari: a) Immobile a due elevazioni fuori terra, sito in Messina Contrada Papardo snc, in catasto al foglio 41 part. 1948 sub 5, intestato a (1/2) e Parte_1 CP_1
(1/2) in regime di comunione dei beni;
b) Proprietà per 1/5 di un
[...]
immobile sito in Messina, Via Margi, piano T in catasto al foglio 46 part. 503 intestata a;
c) Proprietà per 1/5 di un immobile sito in Parte_1
Messina, via Umbria piano T, in catasto al foglio 235 part. 51 sub 47 intestata a;
d) Intera proprietà di un immobile sito in Messina, via Parte_1
Toscana, 15 piano secondo, in catasto al foglio 237 part. 175 sub 12 intestata a;
e) Intera proprietà di un immobile sito in via Faranda, 1 Parte_1
piano secondo, in catasto al foglio 227 part. 65 sub 10, intestata a CP_1
, ma in catasto in ditta AT TA per mancato
[...]
aggiornamento; 4) Le spese dell'atto di trasferimento resteranno a carico della parti nella misura del 50% 5) Le parti si impegnano reciprocamente a regolarizzare a propria cura e spese eventuali difformità catastali e/o amministrative entro la data di stipula dell'atto e a fornire tutta la documentazione necessaria alla stipula, ivi compresa la certificazione energetica”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 26 marzo 2025.
Alla suddetta udienza del 02/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano
3 di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 20/07/2012, depositato il 21/08/2012, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio
è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26/02/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 05/05/1990, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 232, parte 2, serie A, tra , nato Parte_1
4 a Messina il 09/02/1960, e , nata a [...] il Controparte_1
21/09/1964, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 03/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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