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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Manuela Velotti Presidente dott. ssa Carmela Italiano Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 23/2025 promosso da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante e Parte_1 P.IVA_1 liquidatore nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_2 C.F._1 località Casa Morello n. 3 a Vigolzone (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caristena
RECLAMANTE contro
(c.f. ) in liquidazione giudiziale, in persona del curatore dr.ssa Parte_1 P.IVA_1 [...] (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Paolicelli del foro di CP_1 C.F._2
Piacenza
E
(c.f. , (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F.: ), contumaci
[...] CodiceFiscale_5
RECLAMATI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE “In virtù dei motivi sopra esposti, principalmente, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della IE (c.f. ), revocare e/o annullare la sentenza Parte_1 P.IVA_1
n. 50/2024 di liquidazione giudiziale di , emessa dal Tribunale di Parte_1
Piacenza sez. proc. concorsuali, nel proc. r.g. n. 53/2024, pubblicata il 10/12/2024, con tutte le conseguenti e inerenti statuizioni di legge. Con vittoria di spese di lite. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del reclamo, si chiede la compensazione delle spese di lite atteso il fatto incontrovertibile che ai fini della liquidazione giudiziale siano stati considerati documenti non riferibili in alcun modo alla . Pt_1 Parte_1
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLA (c.f. in liquidazione CP_2 Parte_6 P.IVA_1 giudiziale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per le ragioni tutte in narrativa: -in via principale, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, il reclamo proposto da e conseguentemente confermare la sentenza del Parte_2 Tribunale di Piacenza n. 50/2024 del 10/12/2024 e pubblicata in data 10/12/2024, dichiarativa dell'apertura della Liquidazione Giudiziale della stessa;
con vittoria di spese, diritto e compensi di causa. Si chiede, l'acquisizione per mero scrupolo difensivo del fascicolo della procedura concorsuale
Fatto e Diritto
1. (c.f. , in persona del legale rappresentante e Parte_1 P.IVA_1
liquidatore proponeva reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII contro la sentenza n. Parte_2
50/2024 del Tribunale di Piacenza, che nel procedimento r.g. 53/2024 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della IE reclamante in seguito a istanza di e Parte_3 Parte_4
e all'intervento di , lavoratrici dipendenti, il cui credito complessivo ammontava ad euro Parte_5
10.511,31, deducendo, quali motivi di gravame, il difetto sia del presupposto soggettivo di cui agli artt.121 e 2 lett.d) D.lgs.14/2019, sia del requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza, sia della condizione di procedibilità di cui all'art.49 comma 5 CCII.
In particolare, deduceva che il Tribunale di Piacenza, ai fini dell'accertamento di tali presupposti e della condizione di procedibilità, aveva valorizzato non solo i crediti azionati dalle lavoratrici dipendenti di importo pari a circa 11 mila euro e, dunque, inferiore alla soglia di procedibilità di trentamila euro di cui all'art.49 citato, ma anche l'esposizione debitoria risultante da certificati acquisiti ex officio relativi a soggetti estranei, ossia a c.f. Parte_7 P.IVA_2
(procedura di liquidazione giudiziale n. R.G. 55/2024) e a
[...]
, c.f. (procedura di liquidazione giudiziale Parte_8 P.IVA_3
n. R.G. 54/2024 - Trib. Piacenza), in tal modo ritenendo erroneamente che la reclamante avesse accumulato debiti verso l'erario e l' di importo superiore ad oltre 700.000,00, laddove i debiti CP_3
anche non scaduti, come riportati nei bilanci degli ultimi tre esercizi dalla stessa prodotti, ammontavano ad euro 115.500 verso l'erario, euro 102.000 verso l' , euro 64.000 verso le banche CP_3
ed euro 15.000 verso i dipendenti e dunque erano ben al di sotto della soglia di euro 500.000,00 prevista dalla legge.
Infine, contestava la sussistenza degli ulteriori requisiti di “fallibilità” previsti dagli artt.121 e 2 CCII e della condizione di procedibilità di cui all'art.49 comma 5 CCII, assumendo che dai bilanci e delle dichiarazioni dei redditi si evinceva che i ricavi annui non erano mai stati superiori a 200.000,00 euro e che l'attivo patrimoniale era sempre stato inferiore a 300.000,00. Chiedeva dunque la revoca e/o pagina 2 di 7 l'annullamento della sentenza n.50/2024 anche al fine di poter accedere alla soluzione alternativa e meno onerosa della liquidazione controllata.
2. Notificato ritualmente il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza con modalità cartolare, si costituiva la curatela, chiedendo il rigetto del reclamo, mentre rimanevano contumaci Parte_3
(c.f. , (c.f. ), . C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
3. All'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, trattata con modalità cartolari, la Corte si riservava di decidere.
***
4. Il primo motivo è infondato.
Giova premettere a livello teorico e sistematico che l'art.121 D.Lgs.n.14/2019 individua il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale nella mancanza di uno qualsiasi dei requisiti previsti congiuntamente dall'art.2 lett.d) per la c.d. impresa minore. Rivolgendo in positivo la definizione dei presupposti, risulta che l'impresa commerciale è soggetta a liquidazione giudiziale quando presenta uno qualsiasi dei seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultano, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
L'onere della prova di non essere soggetto a liquidazione giudiziale incombe sul debitore.
Nella fattispecie in esame, proprio dai bilanci degli ultimi tre anni depositati dalla reclamante (v. allegato F), risulta per tabulas, come evidenziato anche dalla curatela, che nell'anno 2022 i ricavi sono stati superiori al limite previsto dall'art. 2 comma 1 CCII, in quanto pari ad € 210.326,00, di cui
198.317 euro alla voce A1 del conto economico (“ricavi delle vendite e delle prestazioni”) e 12.009 alla voce A5 (“altri ricavi e proventi”).
La reclamante contesta tale risultanza probatoria, assumendo in prima battuta che il dato rilevante, ai fini della quantificazione dei “ricavi” in materia fallimentare, debba desumersi non dal bilancio di esercizio ma dalla voce “ricavi” del quadro RF2 Modello Redditi 2023 anno d'imposta 2022 che riporta il minor importo di 198.317 euro.
Orbene, com'è noto, il dato concernente “i ricavi” – rilevante ai sensi degli artt.121 e 2 lett.d) CCII - è riferito ad uno qualsiasi dei tre esercizi (o un numero minore se l'inizio dell'attività è più recente) e deve essere valorizzato, come espressamente indicato nella norma, “in qualunque modo risulti”.
pagina 3 di 7 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, come ricordato anche dalla reclamante, che “il debitore può assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (Cass.ord. n.25025/2020).
I bilanci, pur non assurgendo a prova legale, costituiscono tuttavia il modo naturale, imprescindibile e privilegiato per rappresentare i dati relativi all'impresa (Cass.n.30541/2018; Cass.ord.n.24138/2019), sicchè solo se ritenuti motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. N.13746/2017).
Nel caso in esame, allo stato non risultano elementi idonei ad inficiare l'attendibilità del bilancio di esercizio 2022, la cui voce “A1” peraltro coincide esattamente con l'importo indicato quale “ricavo” nella dichiarazione dei redditi dello stesso anno. La stessa reclamata, del resto, nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 9 maggio 2025, ha sostanzialmente riconosciuto il valore probatorio nonché la veridicità ed attendibilità del bilancio di esercizio 2022, pur ritenendo rilevante, ai fini della determinazione del requisito dimensionale, solo la voce “A1” del conto economico 2022 (di importo pari a 198.317,00 euro), inerente a suo dire alla gestione ordinaria di impresa e non anche la voce A5, relativa ad un'attività di servizi di marketing e noleggio attrezzature per altri centri estetici avviata nel tentativo di compensare le perdite generate dall'attività propria della IE (di acconciatura ed estetica).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che “in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i "ricavi” devono essere individuati facendo riferimento alle voci n. 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett.
A), c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria”. Il legislatore, infatti, nel riferirsi ai «ricavi», ha considerato gli stessi in senso tecnico, con la conseguenza che deve farsi riferimento sia ai «ricavi delle vendite e delle prestazioni» sub n. 1, sia alla voce sub n.5, «altri ricavi e proventi», perché voce assimilabile alla prima, trattandosi di componenti positive, quali "ricavi accessori, dividendi, royalties, canoni attivi"; non possono, invece, sommarsi le voci sub n. 2, «variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti», e sub n. 3, «variazioni dei lavori in corso su ordinazione», che non possono essere considerate ricavi, nemmeno concettualmente assimilabili alla più ampia nozione di “proventi” (Cass.Sez. 1 -
n. 23484 del 26/08/2021 (Rv. 662313 - 01).
pagina 4 di 7 In conclusione, risulta adeguatamente provato che la IE liquidazione non Parte_1 possiede i requisiti dimensionali dell'impresa minore ed è pertanto soggetta alla liquidazione giudiziale, tenuto conto del dato risultante dal bilancio di esercizio al 31/12/2022 depositato presso il
Registro delle Imprese che quantifica l'ammontare complessivo annuo del ricavo in euro 210.326, risultante dalla somma delle voci A1 e A5 del conto economico.
5. Anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, relativi all'insussistenza dello stato di insolvenza e all'assenza della condizione di procedibilità di cui all'art.49 CCII, devono essere disattesi.
Dalla relazione redatta dal curatore e dalla documentazione allegata risulta che all'udienza del 25 marzo 2025 fissata per l'ammissione delle domande tempestive, lo stato passivo approvato è stato chiuso per un totale ammesso pari ad € 292.815,12.
Successivamente il curatore ha ricevuto altre insinuazioni (€ 75.460,00) e dalla ricostruzione effettuata sulla base delle scritture contabili vi sarebbero altri debiti non ancora insinuati.
Da ultimo, l' ha provveduto a notificare alla procedura per gli anni 2021 e 2022 Controparte_4
avvisi di accertamento relativo ad Iva e Irap non versato con relative esposizioni debitorie che ammontano ad oltre 45.000.
Del resto, alla data del 12.7.2024 l' aveva comunicato di aver maturato un credito Controparte_4 di circa euro 115.319,00, mentre l' di circa euro 102.119,17. CP_3
Lo stesso debitore reclamante ammetteva che i suoi debiti ammontavano ad euro 115.500 verso l'erario, euro 102.000 verso l' , euro 64.000 verso le banche (ma al momento si era insinuata solo CP_3
per circa 48.000,00) ed euro 15.000 verso i dipendenti. CP_5
Di contro, è sostanzialmente inesistente l'attivo della procedura: infatti in sede di ricognizione ed inventario effettuato in data 18 dicembre 2024 sono stati rinvenuti beni relativi all'attività svolta dalla IE oltre a qualche altro elemento connesso (pc, mobilio) con una probabile valutazione pari a forse qualche centinaio di euro. Allo stato non risultano esserci altri elementi attivi.
6. Tanto accertato in fatto, va ricordato che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti,
i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); la relativa nozione “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità)
pagina 5 di 7 all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore” (Cass., n. 1069/2020).
Con specifico riferimento all'attivo, per la relativa determinazione “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola- dell'operatività dell'impresa”.
Ciò che rileva è, infatti, la “mancanza di risorse finanziarie della IE a fronte delle obbligazioni inadempiute”.
Orbene, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e in considerazione della sostanziale cessazione di qualsiasi attività imprenditoriale, dell'impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni, manifestatasi fin dal 2020 e del patrimonio netto negativo e tenuto altresì conto dell'inesistenza di cespiti immobiliari e di altri beni idonei ad essere tempestivamente liquidati per far fronte alle passività e comunque della loro insufficienza ad estinguerle integralmente (essendo il valore dell'attivo irrisorio e notevolmente inferiore a quello del passivo, anche senza tenere conto delle probabili insinuazioni tardive), deve ritenersi che ricorra indiscutibilmente nel caso di specie il presupposto dello stato di insolvenza.
A nulla rileva in senso contrario l'errore in cui indubbiamente è incorso il giudice di prime cure laddove ha valorizzato un'esposizione debitoria contro l'erario e l' di importo superiore ad euro CP_3
700.000,00, avvalendosi di una certificazione acquisita ex officio relativa a soggetti estranei, ossia a c.f. (procedura di liquidazione giudiziale n. R.G. Parte_7 P.IVA_2
55/2024) e alla , c.f. Parte_8
(procedura di liquidazione giudiziale n. R.G. 54/2024 - Trib. Piacenza). P.IVA_3
Ed invero, la stessa documentazione prodotta dalla reclamante e dal curatore – di sicura riferibilità alla IE , vale a dimostrare non soltanto l'esistenza del requisito Parte_1 dimensionale sul piano soggettivo (per la presenza del reddito superiore a 200.000,00 euro nell'anno
2022), ma anche la sussistenza dello stato di insolvenza, tenuto conto che tra le passività societarie insistono tre crediti da rapporto di lavoro dipendente, il cui mancato pagamento è indice sintomatico – secondo l'id quod plerumque accidit – della difficoltà dell'impresa ad onorare i debiti c.d. strutturali, in quanto relativi ai rapporti essenziali per la sua concreta operatività, nonché debiti fiscali e tributari che, pur di importo inferiore a quello erroneamente quantificato dal Tribunale di Piacenza in euro
700.000,00, ammontano attualmente ad oltre 300.000,00 euro e costituiscono espressione non già di una temporanea e reversibile difficoltà operativa ma di un conclamato, strutturale e irreversibile dissesto.
pagina 6 di 7 7.Ricorre altresì la condizione di procedibilità di cui all'art.49 CCII, posto che l'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili – risultante dagli atti dell'istruttoria e non solo dai crediti dei creditori istanti
(Cass.10170/2016) – supera la soglia dei trentamila euro.
8. Il reclamo va pertanto respinto, con condanna di parte reclamante, soccombente, alle spese del presente procedimento sostenute dai reclamati e con applicazione dell'art.133 DPR 30 maggio 2002
n.115 tenuto conto che la procedura di liquidazione giudiziale è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
la Corte rigetta il reclamo e condanna parte reclamante IE , in solido Parte_1 con il liquidatore volontario di quest'ultima, Sig. a rifondere a Parte_2 Parte_1
(c.f. ) in liquidazione giudiziale, in persona del curatore dr.ssa (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
), le spese del presente procedimento, che liquida in € 3.261,00 per compensi di C.F._2
avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Visto l'art.133 DPR 30 maggio 2002, dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Bologna il 5 giugno 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Manuela Velotti Presidente dott. ssa Carmela Italiano Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel reclamo ex art. 51 CCII iscritto al n. r.g. 23/2025 promosso da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante e Parte_1 P.IVA_1 liquidatore nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_2 C.F._1 località Casa Morello n. 3 a Vigolzone (PC), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Caristena
RECLAMANTE contro
(c.f. ) in liquidazione giudiziale, in persona del curatore dr.ssa Parte_1 P.IVA_1 [...] (c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Paolicelli del foro di CP_1 C.F._2
Piacenza
E
(c.f. , (c.f. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F.: ), contumaci
[...] CodiceFiscale_5
RECLAMATI
CONCLUSIONI DELLA RECLAMANTE “In virtù dei motivi sopra esposti, principalmente, accertare e dichiarare l'insussistenza delle condizioni per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della IE (c.f. ), revocare e/o annullare la sentenza Parte_1 P.IVA_1
n. 50/2024 di liquidazione giudiziale di , emessa dal Tribunale di Parte_1
Piacenza sez. proc. concorsuali, nel proc. r.g. n. 53/2024, pubblicata il 10/12/2024, con tutte le conseguenti e inerenti statuizioni di legge. Con vittoria di spese di lite. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del reclamo, si chiede la compensazione delle spese di lite atteso il fatto incontrovertibile che ai fini della liquidazione giudiziale siano stati considerati documenti non riferibili in alcun modo alla . Pt_1 Parte_1
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLA (c.f. in liquidazione CP_2 Parte_6 P.IVA_1 giudiziale: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, per le ragioni tutte in narrativa: -in via principale, rigettare, in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, il reclamo proposto da e conseguentemente confermare la sentenza del Parte_2 Tribunale di Piacenza n. 50/2024 del 10/12/2024 e pubblicata in data 10/12/2024, dichiarativa dell'apertura della Liquidazione Giudiziale della stessa;
con vittoria di spese, diritto e compensi di causa. Si chiede, l'acquisizione per mero scrupolo difensivo del fascicolo della procedura concorsuale
Fatto e Diritto
1. (c.f. , in persona del legale rappresentante e Parte_1 P.IVA_1
liquidatore proponeva reclamo ai sensi dell'art. 51 CCII contro la sentenza n. Parte_2
50/2024 del Tribunale di Piacenza, che nel procedimento r.g. 53/2024 ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della IE reclamante in seguito a istanza di e Parte_3 Parte_4
e all'intervento di , lavoratrici dipendenti, il cui credito complessivo ammontava ad euro Parte_5
10.511,31, deducendo, quali motivi di gravame, il difetto sia del presupposto soggettivo di cui agli artt.121 e 2 lett.d) D.lgs.14/2019, sia del requisito oggettivo della sussistenza dello stato di insolvenza, sia della condizione di procedibilità di cui all'art.49 comma 5 CCII.
In particolare, deduceva che il Tribunale di Piacenza, ai fini dell'accertamento di tali presupposti e della condizione di procedibilità, aveva valorizzato non solo i crediti azionati dalle lavoratrici dipendenti di importo pari a circa 11 mila euro e, dunque, inferiore alla soglia di procedibilità di trentamila euro di cui all'art.49 citato, ma anche l'esposizione debitoria risultante da certificati acquisiti ex officio relativi a soggetti estranei, ossia a c.f. Parte_7 P.IVA_2
(procedura di liquidazione giudiziale n. R.G. 55/2024) e a
[...]
, c.f. (procedura di liquidazione giudiziale Parte_8 P.IVA_3
n. R.G. 54/2024 - Trib. Piacenza), in tal modo ritenendo erroneamente che la reclamante avesse accumulato debiti verso l'erario e l' di importo superiore ad oltre 700.000,00, laddove i debiti CP_3
anche non scaduti, come riportati nei bilanci degli ultimi tre esercizi dalla stessa prodotti, ammontavano ad euro 115.500 verso l'erario, euro 102.000 verso l' , euro 64.000 verso le banche CP_3
ed euro 15.000 verso i dipendenti e dunque erano ben al di sotto della soglia di euro 500.000,00 prevista dalla legge.
Infine, contestava la sussistenza degli ulteriori requisiti di “fallibilità” previsti dagli artt.121 e 2 CCII e della condizione di procedibilità di cui all'art.49 comma 5 CCII, assumendo che dai bilanci e delle dichiarazioni dei redditi si evinceva che i ricavi annui non erano mai stati superiori a 200.000,00 euro e che l'attivo patrimoniale era sempre stato inferiore a 300.000,00. Chiedeva dunque la revoca e/o pagina 2 di 7 l'annullamento della sentenza n.50/2024 anche al fine di poter accedere alla soluzione alternativa e meno onerosa della liquidazione controllata.
2. Notificato ritualmente il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza con modalità cartolare, si costituiva la curatela, chiedendo il rigetto del reclamo, mentre rimanevano contumaci Parte_3
(c.f. , (c.f. ), . C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
3. All'esito dell'udienza del 9 maggio 2025, trattata con modalità cartolari, la Corte si riservava di decidere.
***
4. Il primo motivo è infondato.
Giova premettere a livello teorico e sistematico che l'art.121 D.Lgs.n.14/2019 individua il presupposto soggettivo della liquidazione giudiziale nella mancanza di uno qualsiasi dei requisiti previsti congiuntamente dall'art.2 lett.d) per la c.d. impresa minore. Rivolgendo in positivo la definizione dei presupposti, risulta che l'impresa commerciale è soggetta a liquidazione giudiziale quando presenta uno qualsiasi dei seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi precedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultano, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
L'onere della prova di non essere soggetto a liquidazione giudiziale incombe sul debitore.
Nella fattispecie in esame, proprio dai bilanci degli ultimi tre anni depositati dalla reclamante (v. allegato F), risulta per tabulas, come evidenziato anche dalla curatela, che nell'anno 2022 i ricavi sono stati superiori al limite previsto dall'art. 2 comma 1 CCII, in quanto pari ad € 210.326,00, di cui
198.317 euro alla voce A1 del conto economico (“ricavi delle vendite e delle prestazioni”) e 12.009 alla voce A5 (“altri ricavi e proventi”).
La reclamante contesta tale risultanza probatoria, assumendo in prima battuta che il dato rilevante, ai fini della quantificazione dei “ricavi” in materia fallimentare, debba desumersi non dal bilancio di esercizio ma dalla voce “ricavi” del quadro RF2 Modello Redditi 2023 anno d'imposta 2022 che riporta il minor importo di 198.317 euro.
Orbene, com'è noto, il dato concernente “i ricavi” – rilevante ai sensi degli artt.121 e 2 lett.d) CCII - è riferito ad uno qualsiasi dei tre esercizi (o un numero minore se l'inizio dell'attività è più recente) e deve essere valorizzato, come espressamente indicato nella norma, “in qualunque modo risulti”.
pagina 3 di 7 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, come ricordato anche dalla reclamante, che “il debitore può assolvere l'onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, segnatamente avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (Cass.ord. n.25025/2020).
I bilanci, pur non assurgendo a prova legale, costituiscono tuttavia il modo naturale, imprescindibile e privilegiato per rappresentare i dati relativi all'impresa (Cass.n.30541/2018; Cass.ord.n.24138/2019), sicchè solo se ritenuti motivatamente inattendibili, l'imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. N.13746/2017).
Nel caso in esame, allo stato non risultano elementi idonei ad inficiare l'attendibilità del bilancio di esercizio 2022, la cui voce “A1” peraltro coincide esattamente con l'importo indicato quale “ricavo” nella dichiarazione dei redditi dello stesso anno. La stessa reclamata, del resto, nelle note scritte depositate per l'udienza cartolare del 9 maggio 2025, ha sostanzialmente riconosciuto il valore probatorio nonché la veridicità ed attendibilità del bilancio di esercizio 2022, pur ritenendo rilevante, ai fini della determinazione del requisito dimensionale, solo la voce “A1” del conto economico 2022 (di importo pari a 198.317,00 euro), inerente a suo dire alla gestione ordinaria di impresa e non anche la voce A5, relativa ad un'attività di servizi di marketing e noleggio attrezzature per altri centri estetici avviata nel tentativo di compensare le perdite generate dall'attività propria della IE (di acconciatura ed estetica).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha però chiarito che “in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dal fallimento di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), l.fall., i "ricavi” devono essere individuati facendo riferimento alle voci n. 1) e n. 5) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, lett.
A), c.c., poiché ciò che rileva ai fini dell'individuazione del parametro dimensionale è il valore dei ricavi che afferiscono alle attività commerciali specifiche dell'impresa o a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica, idonei a misurare la sua effettiva consistenza economica e finanziaria”. Il legislatore, infatti, nel riferirsi ai «ricavi», ha considerato gli stessi in senso tecnico, con la conseguenza che deve farsi riferimento sia ai «ricavi delle vendite e delle prestazioni» sub n. 1, sia alla voce sub n.5, «altri ricavi e proventi», perché voce assimilabile alla prima, trattandosi di componenti positive, quali "ricavi accessori, dividendi, royalties, canoni attivi"; non possono, invece, sommarsi le voci sub n. 2, «variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti», e sub n. 3, «variazioni dei lavori in corso su ordinazione», che non possono essere considerate ricavi, nemmeno concettualmente assimilabili alla più ampia nozione di “proventi” (Cass.Sez. 1 -
n. 23484 del 26/08/2021 (Rv. 662313 - 01).
pagina 4 di 7 In conclusione, risulta adeguatamente provato che la IE liquidazione non Parte_1 possiede i requisiti dimensionali dell'impresa minore ed è pertanto soggetta alla liquidazione giudiziale, tenuto conto del dato risultante dal bilancio di esercizio al 31/12/2022 depositato presso il
Registro delle Imprese che quantifica l'ammontare complessivo annuo del ricavo in euro 210.326, risultante dalla somma delle voci A1 e A5 del conto economico.
5. Anche il secondo ed il terzo motivo di gravame, relativi all'insussistenza dello stato di insolvenza e all'assenza della condizione di procedibilità di cui all'art.49 CCII, devono essere disattesi.
Dalla relazione redatta dal curatore e dalla documentazione allegata risulta che all'udienza del 25 marzo 2025 fissata per l'ammissione delle domande tempestive, lo stato passivo approvato è stato chiuso per un totale ammesso pari ad € 292.815,12.
Successivamente il curatore ha ricevuto altre insinuazioni (€ 75.460,00) e dalla ricostruzione effettuata sulla base delle scritture contabili vi sarebbero altri debiti non ancora insinuati.
Da ultimo, l' ha provveduto a notificare alla procedura per gli anni 2021 e 2022 Controparte_4
avvisi di accertamento relativo ad Iva e Irap non versato con relative esposizioni debitorie che ammontano ad oltre 45.000.
Del resto, alla data del 12.7.2024 l' aveva comunicato di aver maturato un credito Controparte_4 di circa euro 115.319,00, mentre l' di circa euro 102.119,17. CP_3
Lo stesso debitore reclamante ammetteva che i suoi debiti ammontavano ad euro 115.500 verso l'erario, euro 102.000 verso l' , euro 64.000 verso le banche (ma al momento si era insinuata solo CP_3
per circa 48.000,00) ed euro 15.000 verso i dipendenti. CP_5
Di contro, è sostanzialmente inesistente l'attivo della procedura: infatti in sede di ricognizione ed inventario effettuato in data 18 dicembre 2024 sono stati rinvenuti beni relativi all'attività svolta dalla IE oltre a qualche altro elemento connesso (pc, mobilio) con una probabile valutazione pari a forse qualche centinaio di euro. Allo stato non risultano esserci altri elementi attivi.
6. Tanto accertato in fatto, va ricordato che lo stato di insolvenza “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti,
i quali sono oggetto di valutazione incidentale” (Cass., n. 5856/2022); la relativa nozione “deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità)
pagina 5 di 7 all'esercizio di attività economiche”, valutazione che “sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore” (Cass., n. 1069/2020).
Con specifico riferimento all'attivo, per la relativa determinazione “i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione -di regola- dell'operatività dell'impresa”.
Ciò che rileva è, infatti, la “mancanza di risorse finanziarie della IE a fronte delle obbligazioni inadempiute”.
Orbene, alla stregua dei richiamati principi giurisprudenziali e in considerazione della sostanziale cessazione di qualsiasi attività imprenditoriale, dell'impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni, manifestatasi fin dal 2020 e del patrimonio netto negativo e tenuto altresì conto dell'inesistenza di cespiti immobiliari e di altri beni idonei ad essere tempestivamente liquidati per far fronte alle passività e comunque della loro insufficienza ad estinguerle integralmente (essendo il valore dell'attivo irrisorio e notevolmente inferiore a quello del passivo, anche senza tenere conto delle probabili insinuazioni tardive), deve ritenersi che ricorra indiscutibilmente nel caso di specie il presupposto dello stato di insolvenza.
A nulla rileva in senso contrario l'errore in cui indubbiamente è incorso il giudice di prime cure laddove ha valorizzato un'esposizione debitoria contro l'erario e l' di importo superiore ad euro CP_3
700.000,00, avvalendosi di una certificazione acquisita ex officio relativa a soggetti estranei, ossia a c.f. (procedura di liquidazione giudiziale n. R.G. Parte_7 P.IVA_2
55/2024) e alla , c.f. Parte_8
(procedura di liquidazione giudiziale n. R.G. 54/2024 - Trib. Piacenza). P.IVA_3
Ed invero, la stessa documentazione prodotta dalla reclamante e dal curatore – di sicura riferibilità alla IE , vale a dimostrare non soltanto l'esistenza del requisito Parte_1 dimensionale sul piano soggettivo (per la presenza del reddito superiore a 200.000,00 euro nell'anno
2022), ma anche la sussistenza dello stato di insolvenza, tenuto conto che tra le passività societarie insistono tre crediti da rapporto di lavoro dipendente, il cui mancato pagamento è indice sintomatico – secondo l'id quod plerumque accidit – della difficoltà dell'impresa ad onorare i debiti c.d. strutturali, in quanto relativi ai rapporti essenziali per la sua concreta operatività, nonché debiti fiscali e tributari che, pur di importo inferiore a quello erroneamente quantificato dal Tribunale di Piacenza in euro
700.000,00, ammontano attualmente ad oltre 300.000,00 euro e costituiscono espressione non già di una temporanea e reversibile difficoltà operativa ma di un conclamato, strutturale e irreversibile dissesto.
pagina 6 di 7 7.Ricorre altresì la condizione di procedibilità di cui all'art.49 CCII, posto che l'ammontare dei debiti scaduti ed esigibili – risultante dagli atti dell'istruttoria e non solo dai crediti dei creditori istanti
(Cass.10170/2016) – supera la soglia dei trentamila euro.
8. Il reclamo va pertanto respinto, con condanna di parte reclamante, soccombente, alle spese del presente procedimento sostenute dai reclamati e con applicazione dell'art.133 DPR 30 maggio 2002
n.115 tenuto conto che la procedura di liquidazione giudiziale è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato
P.Q.M.
la Corte rigetta il reclamo e condanna parte reclamante IE , in solido Parte_1 con il liquidatore volontario di quest'ultima, Sig. a rifondere a Parte_2 Parte_1
(c.f. ) in liquidazione giudiziale, in persona del curatore dr.ssa (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
), le spese del presente procedimento, che liquida in € 3.261,00 per compensi di C.F._2
avvocato, oltre a rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Visto l'art.133 DPR 30 maggio 2002, dispone che il pagamento di tali spese processuali sia eseguito a favore dello Stato.
Così deciso in Bologna il 5 giugno 2025, nella camera di consiglio della terza sezione civile
Il Cons. rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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