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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2633 /2023
R.G.N. 3883/2023
R.G.N. 303/2024
R.G. N. 853/2024
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. 2633/2023, 3883/2023, 303/2024, 853/2024 Ruolo Generale
Affari Contenziosi promosse da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da se medesima, elettivamente domiciliata in Palmi, via Roma, 48, presso il suo studio;
-ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Bruno Buozzi, 12/b, presso lo studio dell'avv. Antonio Giulio Morabito, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-resistente-
E
Pag. 1 di 8 (P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania (CT), Via Firenze, 36, presso lo studio dell'avv. Laura Agata Muratore, che la rappresenta e difende giusta procura, in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come autorizzato per Controparte_3
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1
raccolta nr 12348 del 22/06/2023.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere in toto i ricorsi e dichiarare nulla la pretesa tributaria diretta al pagamento dei contributi previdenziali in questione per illegittimità e conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, essendo intervenuto il termine di prescrizione per parte del credito;
con condanna della parte resistente alle spese ed onorari del giudizio.
Parte resistente chiede, in via preliminare, Parte_2
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per i motivi esposti nella memoria di CP_1 costituzione;
in via subordinata, in caso di annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, che venga condannata la ricorrente al pagamento diretto dei contributi alla spiegando, CP_1 all'uopo, apposita domanda riconvenzionale;
nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via principale, di rigettare il ricorso Controparte_4 proposto dall'avv. per i motivi esposti nella memoria di costituzione e dichiarare Parte_1
non intervenuta alcuna prescrizione;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, di condannare in via esclusiva all'eventuale pagamento delle spese del giudizio l'Ente impositore per i motivi esposti nella memoria di costituzione;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, iscritto al n. 2633/2023 R.G., ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239006933163000, notificata il 26 luglio
2023, limitatamente ai crediti previdenziali relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013, portati dalle sottese cartelle di pagamento n. 0942012002680777500 notificata il
17.01.2013, n. 09420140000415553000, notificata il 19.03.2014, n. 09420140030971515000, notificata il 2.03.2015, n. 09420160029126134000, notificata il 20.01.2017, e ai crediti previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2018, portate dalle cartelle di pagamento n.
09420190027699034000 e n. 09420200017289077000 asseritamente non notificate.
Pag. 2 di 8 Al suddetto giudizio sono stati riuniti il giudizio n. 3883/2023 RG, instaurato con ricorso in riassunzione del giudizio proveniente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che si è dichiarata carente di giurisdizione, avverso l'intimazione di pagamento n.
09420229002865242000, notificata il 18 maggio 2022, limitatamente alle somme richieste per contributi previdenziali anno 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, portati dalle cartelle di pagamento n. 09420120026807775000, notificata in data 17.01.2013, n. 09420140000415553000, notificata in data 19.03.2014, n. 09420160029126134000, notificata in data 20.01.2017, e n.
09420190001363555000 notificata in data 24.01.2019; il giudizio n. 853/2024 R.G., instaurato con ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400001067000, notificata il 12.02.2024, limitatamente ai crediti previdenziali relativi agli anni 2006, 2007, 2008,
2009, richiesti con cartella di pagamento n. 09420120026807775000, notificata in data 17.01.2013, ai crediti previdenziali relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, richiesti con cartella di pagamento n. 09420140000415553000 notificata in data 19.03.2014, ai crediti previdenziali relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, richiesti con cartella di pagamento n.
09420140030971515000, notificata in data 2.03.2015; ed il giudizio n. 303/2024, instaurato con ricorso avverso la cartella di pagamento n. 094202400001382860000, notificata in data 29 gennaio
2024, con la quale è stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali anno 2011.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita la Parte_2
ed ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, la prescrizione decennale
[...] reintrodotta dall'art. 66 della legge n. 247/2012, la mancata maturazione della prescrizione dei crediti alla data dell'entrata in vigore di detta legge, l'interruzione della prescrizione ed ha depositato documentazione interruttiva della prescrizione e propedeutica all'emissione della cartella di pagamento.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito l'inoppugnabilità Controparte_5 dell'intimazione di pagamento, la decadenza dall'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, la prescrizione decennale, l'interruzione della prescrizione e la sua sospensione nel periodo covid19, depositando anch'essa la documentazione interruttiva della prescrizione nella fase della riscossione coattiva.
Le cause sono state, dunque, istruite tutte con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, ove proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto per far dichiarare la prescrizione quinquennale del credito, maturata a decorrere dalla data di
Pag. 3 di 8 notifica delle cartelle di pagamento, e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Parte ricorrente ha anche affermato che le cartelle di pagamento n. 09420190027699034000 e n.
09420200017289077000 non sono state notificate ed ha eccepito la prescrizione a decorrere dal giorno in cui il contributo era dovuto.
Tale opposizione va qualificata quale opposizione ex art. 24 del D.L.gs n.46/1999 ed è soggetta al termine di decadenza di 40 giorni.
Va qualificato come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 anche il ricorso iscritto al n.
303/2024 avverso la cartella di pagamento n. 094202400001382860000, notificata in data 29 gennaio 24, con la quale è stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali anno 2011.
L'opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo si qualifica come una ordinaria azione di accertamento del credito.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata si evidenzia che tutti i ricorsi riuniti sono stati promossi prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/2024, per cui si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, applicabile al caso di specie.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie i ricorsi sono stati promossi per far dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento anche nella fase della riscossione del credito, di competenza dell' Controparte_5
, che ha emesso gli atti impugnati.
[...]
Con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata da si ritiene che la stessa CP_1
non sia ammissibile, poiché i ricorsi proposti dalla parte ricorrente non sollevano vizi formali ma eccepiscono la prescrizione del credito, che, se accolta, estingue il credito, se rigettata il ruolo, quale titolo esecutivo, continua ad avere efficacia.
In tutti i ricorsi il giudice si occupa, comunque, del merito del diritto controverso già con l'esame della domanda principale e soddisfa le pretese di entrambe le contrapposte domande giudiziali.
Il ricorso in riassunzione del giudizio proveniente dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria, che si è dichiarata carente di giurisdizione, avverso l'intimazione di pagamento n.
09420229002865242000, notificata il 18 maggio 2022, iscritto al n. 3883/2023 RG, per essere
Pag. 4 di 8 considerato atto di impulso alla prosecuzione del giudizio proveniente dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, andava notificato al difensore costituito in quel giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec dell' Controparte_5
e non all'indirizzo PEC del suo difensore, che, dalla sentenza della Commissione
[...]
Tributaria versata in atti, risulta costituito nel giudizio tributario.
Il giudizio n. 3883/2023 non può, dunque, considerarsi prosecuzione di quello iniziato innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria ma nuovo giudizio.
L'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile, paragonato, dalla giurisprudenza, all'atto di precetto rinnovato, perde, però, efficacia trascorso un anno dalla sua notificazione per come disposto dall'art. 50 del DPR n. 602/1973 e, pertanto, al decorrere dell'anno, non consente al creditore di agire esecutivamente.
L'intimazione di pagamento opposta risulta notificata in data 18 maggio 2022 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta iscritto a ruolo il 20 dicembre 2023, oltre il termine di un anno dalla notifica.
Ciò comporta la carenza di interesse a proporre opposizione e l'assenza dei presupposti che legittimano l'opposizione ex art. 615 cpc, ossia l'atto di precetto/ intimazione di pagamento.
L'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è inammissibile con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420190027699034000 (conguaglio contributo soggettivo e integrativo anni 2012,
2013, contributo soggettivo, integrativo e maternità anno 2015, 2018) e n. 09420200017289077000
(conguaglio contributo soggettivo e integrativo anno 2014, sanzioni ed interessi), poiché le stesse risultano notificate a mezzo pec, rispettivamente, in data 24 gennaio 2020 ed in data 1 giugno 2022.
La prima non risulta tempestivamente impugnata nel termine di 40 giorni dalla notifica, la seconda, relativa alla contribuzione previdenziale anno 2014, risulta opposta nel giudizio n. 1863/2022, definito con sentenza n. 435/2023 del 12 aprile 2023, emessa prima dell'instaurazione del presente giudizio, passata, però, in giudicato in corso di causa, per cui su tale cartella di pagamento si è formato il giudicato e, pertanto, è cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ed è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
Pag. 5 di 8 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Il ricorso ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, risulta, invece, tempestivamente proposto avverso la cartella di pagamento 094202400001382860000, notificata in data 29 gennaio 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali anno 2011 (integrativo, soggettivo e modulare), interessi e sanzioni.
In questo caso, il nuovo termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto eseguirsi alla data del 29 gennaio 2024, data di notifica della cartella di pagamento, risulta spirato, poiché l'avviso bonario inviato dalla non può essere considerato prova CP_1 dell'interruzione dei termini di prescrizione, non potendo essere consultato nella pec di avvenuta consegna nel formato eml o msg, essendo stata depositata una stampa di detta pec in formato pdf.
Con riferimento alle cartelle di pagamento:
1. n. 09420140000415553000, di €. 1.524,93, anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2012, sanzioni, maggiorazioni, interessi (Cassa Naz.Prev. Forense conguaglio cont.sogg. 2008, conguaglio cont.integr 2008 conguaglio cont.sogg. 2009 conguaglio cont.integr 2009), notificata il
19.03.2014;
2. n. 09420140030971515000 (contributo integrativo, soggettivo e maternità anno 2011, 2012,
2013 e 2014; conguaglio contributo integrativo e soggettivo anno 2008, 2009, 2010), notificata il 2.03.2015;
3. n. 09420160029126134000, di €. 4.034,38 (Cassa Naz.Prev. Forense conguaglio cont.sogg.
2011, conguaglio cont.sogg. 2011 conguaglio cont.integr 2011), notificata il 20.01.2017; non può essere applicata la prescrizione quinquennale ex legge n. 335/1995, decorrendo la prescrizione dalle suddette date di notifica, che sono tutte successive al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/2012, che ha ripristinato il termine di prescrizione decennale per la contribuzione della per gli interessi e le sanzioni civili. CP_1
Dalle date di notifica delle suddette cartelle di pagamento alla data del 26 luglio 2023, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239006933163000, non sono decorsi i dieci anni.
La prescrizione non è maturata neppure per la contribuzione portata dalla cartella di pagamento n.
0942012002680777500 di €. 1.208,43, anni 2006, 2007, 2008, 2009 (Cassa Naz.Prev. Forense conguaglio cont.sogg. 2008, conguaglio cont.integr 2008; conguaglio cont.sogg. 2009, conguaglio
Pag. 6 di 8 cont.integr 2009), notificata il 17.01.2013, poiché il termine di prescrizione seppur è iniziato a decorre prima dell'entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/2012, alla data della sua entrata in vigore non era ancora spirato, per cui anche a tale contribuzione deve applicarsi il termine di 10 anni, che, alla data del 18 maggio 2022, di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229002865242000, impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Calabria e nel giudizio riunito n. 3883/2023, non era ancora decorso.
L'opposizione qualificata ai sensi dell'art. 615 cpc, deve essere, dunque, rigettata.
La sentenza n. 612/23, emessa sempre da questo Tribunale, nel giudizio n. 147/2023, avverso la quale risulta, però, pendente giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, iscritto al n.
504/2023 RG, promosso da ha deciso sull'obbligo di Controparte_5
versamento dei contributi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n.
09420220032035914000, come si desume dal ricorso e dal decreto di comparizione parti, che indica lo stesso numero di ruolo indicato nella sentenza, depositati dalla parte ricorrente in data 25 marzo
2025, che non è oggetto di contestazione nei giudizi riuniti e qui in discussione, pertanto la stessa non produce effetti ai fini della presente decisione.
Per i motivi su esposti, il ricorso iscritto al n. 2633/2023 R.G. va rigettato con riferimento alle cartelle di pagamento n. 0942012002680777500, n. 09420140000415553000, n.
09420140030971515000 e n. 09420160029126134000 mentre va dichiarato inammissibile con riferimento alla cartella di pagamento 09420190027699034000 e cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420200017289077000; il ricorso n. 3883/2023, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
il ricorso n. 853/2024 R.G va rigettato in quanto la prescrizione eccepita non è maturata con riferimento ai crediti contenute nelle sottostanti cartelle di pagamento n. 09420120026807775000, n. 09420140000415553000, n.
09420140030971515000, già oggetto di discussione nel giudizio n. 2633/2023; il ricorso n.
303/2024 è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano:
in complessivi €. 886,00, considerando, l'importo prescritto nel ricorso iscritto al n.
303/2024, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico di ed a favore della parte ricorrente, CP_1 [...]
; Pt_1
in complessivi €. 3.291, considerando, il valore complessivo, pari ad €.45.212,99, delle cartelle contenute nei ricorsi che sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. 26.001 ad €. 52.000, con
Pag. 7 di 8 esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte resistente Parte_1
. CP_1
Fatta la compensazione, gli onorari si liquidano, definitivamente e complessivamente, in €.
2.405 e si pongono a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara estinto il giudizio instaurato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria, che ha declinato la sua giurisdizione, riassunto nel giudizio n. 3883/2023;
2. Dichiara inammissibile il ricorso n. 3883/2023 perché proposto avverso un atto inefficace;
3. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420200017289077000, per intervenuto giudicato;
4. Accoglie il ricorso n. 303/2024 e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 094202400001382860000, notificata in data 29 gennaio 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali anno 2011
(integrativo, soggettivo e modulare), interessi e sanzioni;
5. Rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
6. Condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 2.405,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore.
Palmi, 21 maggio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 8 di 8
R.G.N. 3883/2023
R.G.N. 303/2024
R.G. N. 853/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti hanno depositato, entro il termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nelle controversie iscritte ai nn. 2633/2023, 3883/2023, 303/2024, 853/2024 Ruolo Generale
Affari Contenziosi promosse da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa da se medesima, elettivamente domiciliata in Palmi, via Roma, 48, presso il suo studio;
-ricorrente- nei confronti di
(C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, Via Bruno Buozzi, 12/b, presso lo studio dell'avv. Antonio Giulio Morabito, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-resistente-
E
Pag. 1 di 8 (P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Catania (CT), Via Firenze, 36, presso lo studio dell'avv. Laura Agata Muratore, che la rappresenta e difende giusta procura, in atti, rilasciata da responsabile atti introduttivi del giudizio Calabria, come autorizzato per Controparte_3
procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 Persona_1
raccolta nr 12348 del 22/06/2023.
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede di accogliere in toto i ricorsi e dichiarare nulla la pretesa tributaria diretta al pagamento dei contributi previdenziali in questione per illegittimità e conseguente nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, essendo intervenuto il termine di prescrizione per parte del credito;
con condanna della parte resistente alle spese ed onorari del giudizio.
Parte resistente chiede, in via preliminare, Parte_2
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della per i motivi esposti nella memoria di CP_1 costituzione;
in via subordinata, in caso di annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, che venga condannata la ricorrente al pagamento diretto dei contributi alla spiegando, CP_1 all'uopo, apposita domanda riconvenzionale;
nel merito, di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto;
con vittoria di spese e competenze.
Parte resistente chiede, in via principale, di rigettare il ricorso Controparte_4 proposto dall'avv. per i motivi esposti nella memoria di costituzione e dichiarare Parte_1
non intervenuta alcuna prescrizione;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda della ricorrente, di condannare in via esclusiva all'eventuale pagamento delle spese del giudizio l'Ente impositore per i motivi esposti nella memoria di costituzione;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, iscritto al n. 2633/2023 R.G., ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420239006933163000, notificata il 26 luglio
2023, limitatamente ai crediti previdenziali relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013, portati dalle sottese cartelle di pagamento n. 0942012002680777500 notificata il
17.01.2013, n. 09420140000415553000, notificata il 19.03.2014, n. 09420140030971515000, notificata il 2.03.2015, n. 09420160029126134000, notificata il 20.01.2017, e ai crediti previdenziali relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2018, portate dalle cartelle di pagamento n.
09420190027699034000 e n. 09420200017289077000 asseritamente non notificate.
Pag. 2 di 8 Al suddetto giudizio sono stati riuniti il giudizio n. 3883/2023 RG, instaurato con ricorso in riassunzione del giudizio proveniente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che si è dichiarata carente di giurisdizione, avverso l'intimazione di pagamento n.
09420229002865242000, notificata il 18 maggio 2022, limitatamente alle somme richieste per contributi previdenziali anno 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, portati dalle cartelle di pagamento n. 09420120026807775000, notificata in data 17.01.2013, n. 09420140000415553000, notificata in data 19.03.2014, n. 09420160029126134000, notificata in data 20.01.2017, e n.
09420190001363555000 notificata in data 24.01.2019; il giudizio n. 853/2024 R.G., instaurato con ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400001067000, notificata il 12.02.2024, limitatamente ai crediti previdenziali relativi agli anni 2006, 2007, 2008,
2009, richiesti con cartella di pagamento n. 09420120026807775000, notificata in data 17.01.2013, ai crediti previdenziali relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, richiesti con cartella di pagamento n. 09420140000415553000 notificata in data 19.03.2014, ai crediti previdenziali relativi agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, richiesti con cartella di pagamento n.
09420140030971515000, notificata in data 2.03.2015; ed il giudizio n. 303/2024, instaurato con ricorso avverso la cartella di pagamento n. 094202400001382860000, notificata in data 29 gennaio
2024, con la quale è stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali anno 2011.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento.
Dopo la regolare integrazione del contraddittorio, si è costituita la Parte_2
ed ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva, la prescrizione decennale
[...] reintrodotta dall'art. 66 della legge n. 247/2012, la mancata maturazione della prescrizione dei crediti alla data dell'entrata in vigore di detta legge, l'interruzione della prescrizione ed ha depositato documentazione interruttiva della prescrizione e propedeutica all'emissione della cartella di pagamento.
Si è costituita anche l' ed ha eccepito l'inoppugnabilità Controparte_5 dell'intimazione di pagamento, la decadenza dall'azione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, la prescrizione decennale, l'interruzione della prescrizione e la sua sospensione nel periodo covid19, depositando anch'essa la documentazione interruttiva della prescrizione nella fase della riscossione coattiva.
Le cause sono state, dunque, istruite tutte con prove documentali.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 615 cpc, ove proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto per far dichiarare la prescrizione quinquennale del credito, maturata a decorrere dalla data di
Pag. 3 di 8 notifica delle cartelle di pagamento, e, quindi, l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Parte ricorrente ha anche affermato che le cartelle di pagamento n. 09420190027699034000 e n.
09420200017289077000 non sono state notificate ed ha eccepito la prescrizione a decorrere dal giorno in cui il contributo era dovuto.
Tale opposizione va qualificata quale opposizione ex art. 24 del D.L.gs n.46/1999 ed è soggetta al termine di decadenza di 40 giorni.
Va qualificato come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 anche il ricorso iscritto al n.
303/2024 avverso la cartella di pagamento n. 094202400001382860000, notificata in data 29 gennaio 24, con la quale è stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali anno 2011.
L'opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo si qualifica come una ordinaria azione di accertamento del credito.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata si evidenzia che tutti i ricorsi riuniti sono stati promossi prima dell'entrata in vigore della legge n. 203/2024, per cui si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”, applicabile al caso di specie.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute esclusivamente della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie i ricorsi sono stati promossi per far dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento anche nella fase della riscossione del credito, di competenza dell' Controparte_5
, che ha emesso gli atti impugnati.
[...]
Con riferimento alla domanda riconvenzionale avanzata da si ritiene che la stessa CP_1
non sia ammissibile, poiché i ricorsi proposti dalla parte ricorrente non sollevano vizi formali ma eccepiscono la prescrizione del credito, che, se accolta, estingue il credito, se rigettata il ruolo, quale titolo esecutivo, continua ad avere efficacia.
In tutti i ricorsi il giudice si occupa, comunque, del merito del diritto controverso già con l'esame della domanda principale e soddisfa le pretese di entrambe le contrapposte domande giudiziali.
Il ricorso in riassunzione del giudizio proveniente dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria, che si è dichiarata carente di giurisdizione, avverso l'intimazione di pagamento n.
09420229002865242000, notificata il 18 maggio 2022, iscritto al n. 3883/2023 RG, per essere
Pag. 4 di 8 considerato atto di impulso alla prosecuzione del giudizio proveniente dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, andava notificato al difensore costituito in quel giudizio.
Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato all'indirizzo pec dell' Controparte_5
e non all'indirizzo PEC del suo difensore, che, dalla sentenza della Commissione
[...]
Tributaria versata in atti, risulta costituito nel giudizio tributario.
Il giudizio n. 3883/2023 non può, dunque, considerarsi prosecuzione di quello iniziato innanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria ma nuovo giudizio.
L'intimazione di pagamento, atto autonomamente impugnabile, paragonato, dalla giurisprudenza, all'atto di precetto rinnovato, perde, però, efficacia trascorso un anno dalla sua notificazione per come disposto dall'art. 50 del DPR n. 602/1973 e, pertanto, al decorrere dell'anno, non consente al creditore di agire esecutivamente.
L'intimazione di pagamento opposta risulta notificata in data 18 maggio 2022 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta iscritto a ruolo il 20 dicembre 2023, oltre il termine di un anno dalla notifica.
Ciò comporta la carenza di interesse a proporre opposizione e l'assenza dei presupposti che legittimano l'opposizione ex art. 615 cpc, ossia l'atto di precetto/ intimazione di pagamento.
L'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 è inammissibile con riferimento alle cartelle di pagamento n. 09420190027699034000 (conguaglio contributo soggettivo e integrativo anni 2012,
2013, contributo soggettivo, integrativo e maternità anno 2015, 2018) e n. 09420200017289077000
(conguaglio contributo soggettivo e integrativo anno 2014, sanzioni ed interessi), poiché le stesse risultano notificate a mezzo pec, rispettivamente, in data 24 gennaio 2020 ed in data 1 giugno 2022.
La prima non risulta tempestivamente impugnata nel termine di 40 giorni dalla notifica, la seconda, relativa alla contribuzione previdenziale anno 2014, risulta opposta nel giudizio n. 1863/2022, definito con sentenza n. 435/2023 del 12 aprile 2023, emessa prima dell'instaurazione del presente giudizio, passata, però, in giudicato in corso di causa, per cui su tale cartella di pagamento si è formato il giudicato e, pertanto, è cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragione d'essere della lite a seguito della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio ed è, quindi, collegata all'interesse ad agire che, costituendo una condizione dell'azione, deve sussistere fino al momento della decisione.
Pag. 5 di 8 La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, assume la forma di sentenza, non incidendo la cessazione della materia del contendere sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito.
Solo la sentenza, idonea a passare in giudicato, è in grado di tutelare, al contempo, il debitore da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda ed il creditore al quale è consentito di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina sulle impugnazioni.
Il ricorso ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, risulta, invece, tempestivamente proposto avverso la cartella di pagamento 094202400001382860000, notificata in data 29 gennaio 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali anno 2011 (integrativo, soggettivo e modulare), interessi e sanzioni.
In questo caso, il nuovo termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto eseguirsi alla data del 29 gennaio 2024, data di notifica della cartella di pagamento, risulta spirato, poiché l'avviso bonario inviato dalla non può essere considerato prova CP_1 dell'interruzione dei termini di prescrizione, non potendo essere consultato nella pec di avvenuta consegna nel formato eml o msg, essendo stata depositata una stampa di detta pec in formato pdf.
Con riferimento alle cartelle di pagamento:
1. n. 09420140000415553000, di €. 1.524,93, anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2012, sanzioni, maggiorazioni, interessi (Cassa Naz.Prev. Forense conguaglio cont.sogg. 2008, conguaglio cont.integr 2008 conguaglio cont.sogg. 2009 conguaglio cont.integr 2009), notificata il
19.03.2014;
2. n. 09420140030971515000 (contributo integrativo, soggettivo e maternità anno 2011, 2012,
2013 e 2014; conguaglio contributo integrativo e soggettivo anno 2008, 2009, 2010), notificata il 2.03.2015;
3. n. 09420160029126134000, di €. 4.034,38 (Cassa Naz.Prev. Forense conguaglio cont.sogg.
2011, conguaglio cont.sogg. 2011 conguaglio cont.integr 2011), notificata il 20.01.2017; non può essere applicata la prescrizione quinquennale ex legge n. 335/1995, decorrendo la prescrizione dalle suddette date di notifica, che sono tutte successive al 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/2012, che ha ripristinato il termine di prescrizione decennale per la contribuzione della per gli interessi e le sanzioni civili. CP_1
Dalle date di notifica delle suddette cartelle di pagamento alla data del 26 luglio 2023, di notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420239006933163000, non sono decorsi i dieci anni.
La prescrizione non è maturata neppure per la contribuzione portata dalla cartella di pagamento n.
0942012002680777500 di €. 1.208,43, anni 2006, 2007, 2008, 2009 (Cassa Naz.Prev. Forense conguaglio cont.sogg. 2008, conguaglio cont.integr 2008; conguaglio cont.sogg. 2009, conguaglio
Pag. 6 di 8 cont.integr 2009), notificata il 17.01.2013, poiché il termine di prescrizione seppur è iniziato a decorre prima dell'entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/2012, alla data della sua entrata in vigore non era ancora spirato, per cui anche a tale contribuzione deve applicarsi il termine di 10 anni, che, alla data del 18 maggio 2022, di notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420229002865242000, impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio
Calabria e nel giudizio riunito n. 3883/2023, non era ancora decorso.
L'opposizione qualificata ai sensi dell'art. 615 cpc, deve essere, dunque, rigettata.
La sentenza n. 612/23, emessa sempre da questo Tribunale, nel giudizio n. 147/2023, avverso la quale risulta, però, pendente giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria, iscritto al n.
504/2023 RG, promosso da ha deciso sull'obbligo di Controparte_5
versamento dei contributi previdenziali portati dalla cartella di pagamento n.
09420220032035914000, come si desume dal ricorso e dal decreto di comparizione parti, che indica lo stesso numero di ruolo indicato nella sentenza, depositati dalla parte ricorrente in data 25 marzo
2025, che non è oggetto di contestazione nei giudizi riuniti e qui in discussione, pertanto la stessa non produce effetti ai fini della presente decisione.
Per i motivi su esposti, il ricorso iscritto al n. 2633/2023 R.G. va rigettato con riferimento alle cartelle di pagamento n. 0942012002680777500, n. 09420140000415553000, n.
09420140030971515000 e n. 09420160029126134000 mentre va dichiarato inammissibile con riferimento alla cartella di pagamento 09420190027699034000 e cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 09420200017289077000; il ricorso n. 3883/2023, va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
il ricorso n. 853/2024 R.G va rigettato in quanto la prescrizione eccepita non è maturata con riferimento ai crediti contenute nelle sottostanti cartelle di pagamento n. 09420120026807775000, n. 09420140000415553000, n.
09420140030971515000, già oggetto di discussione nel giudizio n. 2633/2023; il ricorso n.
303/2024 è accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano:
in complessivi €. 886,00, considerando, l'importo prescritto nel ricorso iscritto al n.
303/2024, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
1.101 ad €.
5.200, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico di ed a favore della parte ricorrente, CP_1 [...]
; Pt_1
in complessivi €. 3.291, considerando, il valore complessivo, pari ad €.45.212,99, delle cartelle contenute nei ricorsi che sono stati rigettati o dichiarati inammissibili, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €. 26.001 ad €. 52.000, con
Pag. 7 di 8 esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte resistente Parte_1
. CP_1
Fatta la compensazione, gli onorari si liquidano, definitivamente e complessivamente, in €.
2.405 e si pongono a carico della parte ricorrente ed a favore della parte resistente Parte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore.
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. Dichiara estinto il giudizio instaurato presso la Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria, che ha declinato la sua giurisdizione, riassunto nel giudizio n. 3883/2023;
2. Dichiara inammissibile il ricorso n. 3883/2023 perché proposto avverso un atto inefficace;
3. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420200017289077000, per intervenuto giudicato;
4. Accoglie il ricorso n. 303/2024 e, per l'effetto, dichiara prescritto il credito portato dalla cartella di pagamento n. 094202400001382860000, notificata in data 29 gennaio 2024, con la quale è stato richiesto il pagamento dei contributi previdenziali anno 2011
(integrativo, soggettivo e modulare), interessi e sanzioni;
5. Rigetta nel resto i ricorsi riuniti;
6. Condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_1 complessivi €. 2.405,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore.
Palmi, 21 maggio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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