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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 7829/2024
Oggi 14.4.2025 h. 11.00 dinanzi al giudice dott. latella sono comparsi l'avv
Rettura che aderisce alla pronuncia di cessazione della materia del contendere ed insiste nella compensazione delle spese dando atto che controparte avrebbe potuto comparire in sede di mediazione
L'avv Schiavello per il condominio insiste nelle proprie domande e rispetto alla non adesione la stessa risulta pienamente tardiva e come mai avvenuta così che il non aveva interesse a sostenere spese . Perciò il Parte_1
giudizio non era incardinabile
Per il resto si riporta ed insite nelle spese
L'avv Rettura insiste nella non tardività della mediazione
Il giudice pronuncia sentenza a verbale come di seguito allegata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 2^ Sezione civile - dott.Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Mediante pronuncial a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa promossa da
del Foro di Monza in proprio e art.86 c.p.c. (c.f. Parte_2 [...]
) C.F._1 - parte attrice contro
Il condominio “Roma” Galleria G. Mazzini, 1 Seregno, cod. fisc. in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
difeso dall'avvocato Giuseppe M. Schiavello,.
- parte convenuta -
OGGETTO: impugnativa delibera condominiale..
Conclusioni delle parti: per l'attrice l'attrice aderisce alla pronuncia di cessazione della materia del contendere ma con compensazione delle spese
Per il convenuto:
Il convenuto insiste in tutte le proprie istanze ed eccezioni e chiede la liquidazione delle spese infavore del condominio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
*************
L'avvocato , dato atto di essere proprietaria di una unità immobiliare Parte_2 contraddistinta al F.41,mapp.9 sub.40 ( posta al V piano dello stabile sito in Seregno Galleria G.
Mazzini,1 denominato “ ) ha impugnato la delibera assunta nell'assemblea Controparte_2 del 13.03.024 sui relativi punti posti all'o.d.g., tra cui:
chiarimenti e decisioni in merito all'intervento di rifacimento della galleria e pavimentazione;
delibera lavori e possibilità di pagamento attraverso finanziamento bancario, implicanti gioco forza un consistente impegno economico dando atto di non avervi partecipato ricevendo il relativo verbale solo il 12.07.024.
pag. 2/8 Ha precisato che l'assemblea sul medesimo punto approvava con la seguente dizione
“…..deliberano di approvare il rifacimento totale della galleria “- sostenendo che la delibera de quo, fosse affetta da vizi che ne implicano l'annullabilità se non addirittura la relativa nullità essendo contraria a norme imperative.
In particolare ha sostenuto esservi una lesione del diritto di informativa spettante al condomino
– genericità ed indeterminatezza della decisione stante la genericità della convocazione, posto che l'o.d.g. deve comunque assolvere agli oneri di chiarezza e specificità indicando, ove trattasi di lavori straordinari, almeno le offerte via via ricevute in modo da consentire la scelta: circostanza nella specie mancante..
Ha altresì sostenuto la lesione della norma imperativa di cui all'art. 1135 comma 1 n.4 c.c. per mancata approvazione del fondo speciale in presenza di opere di manutenzione straordinaria.
Dato atto che era stato promosso procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 DLG
4/03/2010 radicato con il n. 615/024 e conclusosi con esito negativo il 21.10.024 stante la mancata adesione di controparte , conveniva il condominio chiedendo di dichiarare nulla e/o annullabile, la delibera tenuta il 13.03.024 dal condominio “Roma” Galleria G.Mazzini,1
Seregno
Si è costituito il Condominio dando atto che la domanda era stata preceduta da un tentativo di mediazione tardivo, avviato solo il 13.09.2024 oltre il termine di decadenza di 30 giorni, il quale, sospeso esclusivamente nel periodo feriale, scadeva l'11.09.2024.
Dava atto che al fine di evitare inutili oneri processuali, aveva tempestivamente avvisato l'Avv.
Rettura, per le vie brevi, che il non avrebbe proceduto alla costituzione, in quanto Parte_1 la Sua domanda risultava manifestamente infondata ed affetta da profili di inammissibilità e improcedibilità, rilevabili d'ufficio dal Giudice;
per i seguenti motivi, quindi già noti all'attrice:
- La delibera del 13.03.2024 era stata ratificata nel suo iter deliberativo del quale fanno parte tutte le precedenti delibere, mai impugnate, relative al rifacimento della galleria in questione e comunque superata dalla successiva delibera del 30.07.2024 con la quale l'assemblea, avendo a quel punto acquisito tutti gli elementi tecnici, amministrativi ed economici necessari, ha conferito all'amministratore poteri di firma per i contratti e costituito il fondo speciale ex art. 1135 c.c.
- L'intervento oggetto della delibera non era stato ancora avviato in termini di opere di cantiere, ma è stato affidato alla come da delibera, come l'iter CP_3
pag. 3/8 amministrativo avvito dall'amministratore a seguito della suddetta delibera del
30.07.2024 e prossimo alla fase esecutiva, essendo già state espletate tutte le verifiche preliminari e conclusi gli adempimenti propedeutici.
Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda avversaria e comunque accertarsi l'improcedibilità per difetto di mediazione
---000---
Si premette in diritto e va ricordata , perché rilevante ai fini del decidere, la distinzione tra delibera nulla ed annullabile risultando l'azione attorea ammissibile, almeno in parte e come si vedrà oltre, solo laddove il vizio fatto valere infici la delibera impugnata in termini di nullità (e non di annullabilità)..
Ciò posto, circa i motivi di illegittimità/illiceità capaci di viziare la deliberazione assembleare in termini di nullità, la Corte di legittimità ha fatto presente che “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece,
qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione della assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass., Sez. U., Sent. n. 4806 del
7.3.2005).
Inoltre, sempre con riferimento alla problematica dell'individuazione del criterio distintivo tra nullità ed annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, la
Suprema Corte, ancora a Sezioni Unite, ha da ultimo ribadito che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola pag. 4/8 generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della L. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – questa ultima da valutarsi in relazione al
"difetto assoluto di attribuzioni" –, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". (Cass., Sez. U., Sent. n. 9839 del 14.4.2021).
Quanto poi – in relazione al lamentato problema dell'inammissibilità ed intempestività dell'impugnativa - ,al rapporto tra il termine di trenta giorni da rispettarsi nel giudizio di annullamento e l'instaurazione della mediazione obbligatoria, deve ricordarsene l'effetto interruttivo che decorre secondo la prevalente giurisprudenza e l'insegnamento della Cassazione, dalla comunicazione alla controparte dell'avvio del procedimento ( e non dal deposito del ricorso : Cfr Cass. n.2273/2019 ) e cessa alla data del verbale finale da cui ricomincia a decorrere il termine.
Ciò premesso in diritto e venendo al caso di specie, applicato dunque il criterio distintivo tra nullità ed annullabilità delineato dalla giurisprudenza di legittimità , non è possibile ritenere che il vizio invocato dall'attrice con riferimento alla generica convocazione dell'assemblea 13.3.2024 rientri tra le ragioni capaci di inficiare in termini di nullità la deliberazione stessa, dovendo qualificarsi semmai, in quanto attinente sostanzialmente alla valida costituzione dell'assemblea ,in termini di annullabilità ex art 66 disp att. c.c.( Cfr .Sent.Appello Napoli n.1075 /2011)
Si osserva allora che , alla luce di principi di cui sopra in ordine all'effetto interruttivo della mediazione, alla data della notifica dell'invito in mediazione (
13.9.2024) ma comunque anche del deposito della relativa istanza ( 12.9.2024) il termine di trenta giorni era già scaduto: invero l'11.9.2025.
In relazione ai motivi di annullabilità della delibera ( primo motivo) l'azione è dunque inammissibile essendo l'attrice decaduta dal termine di 30 gg ancor prima che si verificasse l'effetto interruttivo non potendo, come giustamente osservato dal , una mediazione Parte_1 tardiva sospendere un termine già scaduto .
Solo ad abundantiam si osserva nel merito che "... affinchè venga rispettato il diritto dei condomini alla partecipazione informata in assemblea, è sufficiente che nell'avviso pag. 5/8 di convocazione vengano indicati gli argomenti all'ordine del giorno nei loro termini essenziali” ( cfr Cassazione civile sez. VI, 14.06.2018, n. 15587 e Cassazione civile, sez. II, 09.01.2006, n. 63 per cui la necessità : “ di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione;
pertanto, in considerazione della ratio di detto avviso, la sua eventuale genericità non comporta l'invalidità della delibera condominiale, qualora risulti che il condomino, sia pure aliunde, era sufficientemente informato sull'argomento che avrebbe costituito oggetto dell'assemblea” ... Ed in senso analogo anche. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI,
Sentenza n. 2345/2022 del 27-05-2022).
Nella specie dunque la convocazione poteva ritenersi sufficientemente specifica anche alla luce di precedenti deliberazioni allegate dal medesimo. Parte_1
Quanto all'ipotesi di nullità allegata in relazione alla mancata costituzione del fondo ex art 1135 c.c. il ha dedotto che: Parte_1
“La delibera del 13 marzo 2024, oggetto di impugnazione, è stata superata dalla successiva delibera del 30 luglio 2024.
- Con la delibera del 30 luglio 2024, l'assemblea ha:
• Formalizzato tutti gli aspetti decisionali;
• Conferito mandato definitivo all'amministratore per la firma dei contratti;
• Costituito il fondo speciale ex art. 1135 c.c., sanando ogni eventuale vizio contestato sulla delibera del 13 marzo 2024;
• L'attrice NON ha impugnato nei termini la delibera del 30 luglio 2024.
Infatti, anche per questa delibera, l'attrice ha notificato un invito alla negoziazione oltre il limite massimo di 30 giorni, a pena di decadenza, in violazione dell'art. 1137 c.c.. Nello specifico, il verbale della delibera successiva a quella impugnata con questo procedimento, è stato ricevuto dall'attrice il 23 ottobre 2024, ma la mediazione è stata attivata solo il 26 novembre 2024, quando il termine decadenziale era già spirato il 22 novembre 2024. Di conseguenza, impugnazione della delibera del 30 luglio 2024 è irrimediabilmente tardiva e inammissibile, quindi come mai avvenuta.
L'eventuale accoglimento della domanda attorea NON produrrebbe alcun effetto concreto, essendo la decisione oggetto di impugnazione stata sostituita ..”
pag. 6/8 Venendo dunque a tale ulteriore questione, implicante invece problemi di nullità della delibera per mancata costituzione del fondo speciale ex art 1135 c.c. la questione, come noto, è stata affrontata di recente dai vari Tribunali con riferimento alla speciale normativa in materia di BO .
In proposito si è dunque affermato “che l'autorizzazione a procedere per l'ottenimento della cessione del credito rende superflua, temporaneamente, la necessità di costituire un fondo speciale: la convenienza dell'operazione, così come si propone la stessa normativa, è di raggiungere un efficientamento energetico senza dover porre non solo i costi ma gli stessi esborsi a carico di chi si appresta ad esegue i lavori”. ( Cfr Tribunale Bologna sez.III sent.n.2139 del 12.5.2022 .
Pur non tralasciando il differente e contrario orientamento che considera comunque necessaria la costituzione del fondo le conclusioni ed i principi più sopra richiamati possono- ad avviso di chi scrive- applicarsi anche al caso di specie sotto il profilo della necessità che per attivare il fondo ex art.1135c.c.c i lavori siano effettivi , imminenti e “compiutamente” approvati ( situazione che nella specie parrebbe non esistente al marzo 2024)
In ogni caso- ed anche a voler ritenere la nullità - si osserva da un lato che il fondo speciale è stato costituito nella successiva assemblea del 30.7.2024 ( assemblea in relazione alla quale si ricava dagli atti anche la presenza dell'attrice).
E pur non potendosi discutere in questo caso di decadenza dal termine, trattandosi di ipotesi di nullità , in ogni caso la delibera impugnata è stata incontestabilmente superata ( alla luce del suo tenore) da quella successiva del 30.7.2024.
Sicchè , sul secondo motivo, quanto meno si prospetta una cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse all'impugnazione.
Ciò premesso in ordine alle statuizioni sui motivi di impugnazione e quanto alle spese di lite deve ritenersi una soccombenza integrale dell'attrice , sotto il profilo della causalità all'azione, e quanto ad entrambi i profili di impugnazione . Vero è infatti che l'azione è stata promossa in relazione anche all'ipotesi di nullità con la citazione notificata il 18.11.2024 , e dunque successivamente all'assemblea del 30.7.2024 cui l'attrice ha partecipato e nella quale pure – come già detto - ne veniva meno l'interesse:
e ciò senza che abbia rilievo la mancata partecipazione successiva del alla Parte_1
pag. 7/8 mediazione.
Le spese sono pertanto integralmente a carico dell'attrice ma si liquidano in dispositivo nei minimi stante la semplicità della lite e per tre fasi di giudizio
P. Q. M.
-dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera 13.3.2024 quanto al primo motivo
-dichiara cessata la materia del contendere quanto al secondo motivo
-condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1700,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza, 14.4.2025 il Giudice dott. Maria Teresa Latella
pag. 8/8
Seconda Sezione
R.G. 7829/2024
Oggi 14.4.2025 h. 11.00 dinanzi al giudice dott. latella sono comparsi l'avv
Rettura che aderisce alla pronuncia di cessazione della materia del contendere ed insiste nella compensazione delle spese dando atto che controparte avrebbe potuto comparire in sede di mediazione
L'avv Schiavello per il condominio insiste nelle proprie domande e rispetto alla non adesione la stessa risulta pienamente tardiva e come mai avvenuta così che il non aveva interesse a sostenere spese . Perciò il Parte_1
giudizio non era incardinabile
Per il resto si riporta ed insite nelle spese
L'avv Rettura insiste nella non tardività della mediazione
Il giudice pronuncia sentenza a verbale come di seguito allegata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 2^ Sezione civile - dott.Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Mediante pronuncial a verbale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa promossa da
del Foro di Monza in proprio e art.86 c.p.c. (c.f. Parte_2 [...]
) C.F._1 - parte attrice contro
Il condominio “Roma” Galleria G. Mazzini, 1 Seregno, cod. fisc. in P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
difeso dall'avvocato Giuseppe M. Schiavello,.
- parte convenuta -
OGGETTO: impugnativa delibera condominiale..
Conclusioni delle parti: per l'attrice l'attrice aderisce alla pronuncia di cessazione della materia del contendere ma con compensazione delle spese
Per il convenuto:
Il convenuto insiste in tutte le proprie istanze ed eccezioni e chiede la liquidazione delle spese infavore del condominio
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
*************
L'avvocato , dato atto di essere proprietaria di una unità immobiliare Parte_2 contraddistinta al F.41,mapp.9 sub.40 ( posta al V piano dello stabile sito in Seregno Galleria G.
Mazzini,1 denominato “ ) ha impugnato la delibera assunta nell'assemblea Controparte_2 del 13.03.024 sui relativi punti posti all'o.d.g., tra cui:
chiarimenti e decisioni in merito all'intervento di rifacimento della galleria e pavimentazione;
delibera lavori e possibilità di pagamento attraverso finanziamento bancario, implicanti gioco forza un consistente impegno economico dando atto di non avervi partecipato ricevendo il relativo verbale solo il 12.07.024.
pag. 2/8 Ha precisato che l'assemblea sul medesimo punto approvava con la seguente dizione
“…..deliberano di approvare il rifacimento totale della galleria “- sostenendo che la delibera de quo, fosse affetta da vizi che ne implicano l'annullabilità se non addirittura la relativa nullità essendo contraria a norme imperative.
In particolare ha sostenuto esservi una lesione del diritto di informativa spettante al condomino
– genericità ed indeterminatezza della decisione stante la genericità della convocazione, posto che l'o.d.g. deve comunque assolvere agli oneri di chiarezza e specificità indicando, ove trattasi di lavori straordinari, almeno le offerte via via ricevute in modo da consentire la scelta: circostanza nella specie mancante..
Ha altresì sostenuto la lesione della norma imperativa di cui all'art. 1135 comma 1 n.4 c.c. per mancata approvazione del fondo speciale in presenza di opere di manutenzione straordinaria.
Dato atto che era stato promosso procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 DLG
4/03/2010 radicato con il n. 615/024 e conclusosi con esito negativo il 21.10.024 stante la mancata adesione di controparte , conveniva il condominio chiedendo di dichiarare nulla e/o annullabile, la delibera tenuta il 13.03.024 dal condominio “Roma” Galleria G.Mazzini,1
Seregno
Si è costituito il Condominio dando atto che la domanda era stata preceduta da un tentativo di mediazione tardivo, avviato solo il 13.09.2024 oltre il termine di decadenza di 30 giorni, il quale, sospeso esclusivamente nel periodo feriale, scadeva l'11.09.2024.
Dava atto che al fine di evitare inutili oneri processuali, aveva tempestivamente avvisato l'Avv.
Rettura, per le vie brevi, che il non avrebbe proceduto alla costituzione, in quanto Parte_1 la Sua domanda risultava manifestamente infondata ed affetta da profili di inammissibilità e improcedibilità, rilevabili d'ufficio dal Giudice;
per i seguenti motivi, quindi già noti all'attrice:
- La delibera del 13.03.2024 era stata ratificata nel suo iter deliberativo del quale fanno parte tutte le precedenti delibere, mai impugnate, relative al rifacimento della galleria in questione e comunque superata dalla successiva delibera del 30.07.2024 con la quale l'assemblea, avendo a quel punto acquisito tutti gli elementi tecnici, amministrativi ed economici necessari, ha conferito all'amministratore poteri di firma per i contratti e costituito il fondo speciale ex art. 1135 c.c.
- L'intervento oggetto della delibera non era stato ancora avviato in termini di opere di cantiere, ma è stato affidato alla come da delibera, come l'iter CP_3
pag. 3/8 amministrativo avvito dall'amministratore a seguito della suddetta delibera del
30.07.2024 e prossimo alla fase esecutiva, essendo già state espletate tutte le verifiche preliminari e conclusi gli adempimenti propedeutici.
Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda avversaria e comunque accertarsi l'improcedibilità per difetto di mediazione
---000---
Si premette in diritto e va ricordata , perché rilevante ai fini del decidere, la distinzione tra delibera nulla ed annullabile risultando l'azione attorea ammissibile, almeno in parte e come si vedrà oltre, solo laddove il vizio fatto valere infici la delibera impugnata in termini di nullità (e non di annullabilità)..
Ciò posto, circa i motivi di illegittimità/illiceità capaci di viziare la deliberazione assembleare in termini di nullità, la Corte di legittimità ha fatto presente che “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito
(contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece,
qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione della assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto” (Cass., Sez. U., Sent. n. 4806 del
7.3.2005).
Inoltre, sempre con riferimento alla problematica dell'individuazione del criterio distintivo tra nullità ed annullabilità delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, la
Suprema Corte, ancora a Sezioni Unite, ha da ultimo ribadito che “in tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola pag. 4/8 generale, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della L. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico – questa ultima da valutarsi in relazione al
"difetto assoluto di attribuzioni" –, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". (Cass., Sez. U., Sent. n. 9839 del 14.4.2021).
Quanto poi – in relazione al lamentato problema dell'inammissibilità ed intempestività dell'impugnativa - ,al rapporto tra il termine di trenta giorni da rispettarsi nel giudizio di annullamento e l'instaurazione della mediazione obbligatoria, deve ricordarsene l'effetto interruttivo che decorre secondo la prevalente giurisprudenza e l'insegnamento della Cassazione, dalla comunicazione alla controparte dell'avvio del procedimento ( e non dal deposito del ricorso : Cfr Cass. n.2273/2019 ) e cessa alla data del verbale finale da cui ricomincia a decorrere il termine.
Ciò premesso in diritto e venendo al caso di specie, applicato dunque il criterio distintivo tra nullità ed annullabilità delineato dalla giurisprudenza di legittimità , non è possibile ritenere che il vizio invocato dall'attrice con riferimento alla generica convocazione dell'assemblea 13.3.2024 rientri tra le ragioni capaci di inficiare in termini di nullità la deliberazione stessa, dovendo qualificarsi semmai, in quanto attinente sostanzialmente alla valida costituzione dell'assemblea ,in termini di annullabilità ex art 66 disp att. c.c.( Cfr .Sent.Appello Napoli n.1075 /2011)
Si osserva allora che , alla luce di principi di cui sopra in ordine all'effetto interruttivo della mediazione, alla data della notifica dell'invito in mediazione (
13.9.2024) ma comunque anche del deposito della relativa istanza ( 12.9.2024) il termine di trenta giorni era già scaduto: invero l'11.9.2025.
In relazione ai motivi di annullabilità della delibera ( primo motivo) l'azione è dunque inammissibile essendo l'attrice decaduta dal termine di 30 gg ancor prima che si verificasse l'effetto interruttivo non potendo, come giustamente osservato dal , una mediazione Parte_1 tardiva sospendere un termine già scaduto .
Solo ad abundantiam si osserva nel merito che "... affinchè venga rispettato il diritto dei condomini alla partecipazione informata in assemblea, è sufficiente che nell'avviso pag. 5/8 di convocazione vengano indicati gli argomenti all'ordine del giorno nei loro termini essenziali” ( cfr Cassazione civile sez. VI, 14.06.2018, n. 15587 e Cassazione civile, sez. II, 09.01.2006, n. 63 per cui la necessità : “ di preventiva informazione dei condomini in ordine al contenuto degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea risponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l'oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentirgli di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione;
pertanto, in considerazione della ratio di detto avviso, la sua eventuale genericità non comporta l'invalidità della delibera condominiale, qualora risulti che il condomino, sia pure aliunde, era sufficientemente informato sull'argomento che avrebbe costituito oggetto dell'assemblea” ... Ed in senso analogo anche. CORTE D'APPELLO DI NAPOLI,
Sentenza n. 2345/2022 del 27-05-2022).
Nella specie dunque la convocazione poteva ritenersi sufficientemente specifica anche alla luce di precedenti deliberazioni allegate dal medesimo. Parte_1
Quanto all'ipotesi di nullità allegata in relazione alla mancata costituzione del fondo ex art 1135 c.c. il ha dedotto che: Parte_1
“La delibera del 13 marzo 2024, oggetto di impugnazione, è stata superata dalla successiva delibera del 30 luglio 2024.
- Con la delibera del 30 luglio 2024, l'assemblea ha:
• Formalizzato tutti gli aspetti decisionali;
• Conferito mandato definitivo all'amministratore per la firma dei contratti;
• Costituito il fondo speciale ex art. 1135 c.c., sanando ogni eventuale vizio contestato sulla delibera del 13 marzo 2024;
• L'attrice NON ha impugnato nei termini la delibera del 30 luglio 2024.
Infatti, anche per questa delibera, l'attrice ha notificato un invito alla negoziazione oltre il limite massimo di 30 giorni, a pena di decadenza, in violazione dell'art. 1137 c.c.. Nello specifico, il verbale della delibera successiva a quella impugnata con questo procedimento, è stato ricevuto dall'attrice il 23 ottobre 2024, ma la mediazione è stata attivata solo il 26 novembre 2024, quando il termine decadenziale era già spirato il 22 novembre 2024. Di conseguenza, impugnazione della delibera del 30 luglio 2024 è irrimediabilmente tardiva e inammissibile, quindi come mai avvenuta.
L'eventuale accoglimento della domanda attorea NON produrrebbe alcun effetto concreto, essendo la decisione oggetto di impugnazione stata sostituita ..”
pag. 6/8 Venendo dunque a tale ulteriore questione, implicante invece problemi di nullità della delibera per mancata costituzione del fondo speciale ex art 1135 c.c. la questione, come noto, è stata affrontata di recente dai vari Tribunali con riferimento alla speciale normativa in materia di BO .
In proposito si è dunque affermato “che l'autorizzazione a procedere per l'ottenimento della cessione del credito rende superflua, temporaneamente, la necessità di costituire un fondo speciale: la convenienza dell'operazione, così come si propone la stessa normativa, è di raggiungere un efficientamento energetico senza dover porre non solo i costi ma gli stessi esborsi a carico di chi si appresta ad esegue i lavori”. ( Cfr Tribunale Bologna sez.III sent.n.2139 del 12.5.2022 .
Pur non tralasciando il differente e contrario orientamento che considera comunque necessaria la costituzione del fondo le conclusioni ed i principi più sopra richiamati possono- ad avviso di chi scrive- applicarsi anche al caso di specie sotto il profilo della necessità che per attivare il fondo ex art.1135c.c.c i lavori siano effettivi , imminenti e “compiutamente” approvati ( situazione che nella specie parrebbe non esistente al marzo 2024)
In ogni caso- ed anche a voler ritenere la nullità - si osserva da un lato che il fondo speciale è stato costituito nella successiva assemblea del 30.7.2024 ( assemblea in relazione alla quale si ricava dagli atti anche la presenza dell'attrice).
E pur non potendosi discutere in questo caso di decadenza dal termine, trattandosi di ipotesi di nullità , in ogni caso la delibera impugnata è stata incontestabilmente superata ( alla luce del suo tenore) da quella successiva del 30.7.2024.
Sicchè , sul secondo motivo, quanto meno si prospetta una cessazione della materia del contendere per venir meno dell'interesse all'impugnazione.
Ciò premesso in ordine alle statuizioni sui motivi di impugnazione e quanto alle spese di lite deve ritenersi una soccombenza integrale dell'attrice , sotto il profilo della causalità all'azione, e quanto ad entrambi i profili di impugnazione . Vero è infatti che l'azione è stata promossa in relazione anche all'ipotesi di nullità con la citazione notificata il 18.11.2024 , e dunque successivamente all'assemblea del 30.7.2024 cui l'attrice ha partecipato e nella quale pure – come già detto - ne veniva meno l'interesse:
e ciò senza che abbia rilievo la mancata partecipazione successiva del alla Parte_1
pag. 7/8 mediazione.
Le spese sono pertanto integralmente a carico dell'attrice ma si liquidano in dispositivo nei minimi stante la semplicità della lite e per tre fasi di giudizio
P. Q. M.
-dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera 13.3.2024 quanto al primo motivo
-dichiara cessata la materia del contendere quanto al secondo motivo
-condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite pari ad euro 1700,00 per compensi oltre accessori per legge
Monza, 14.4.2025 il Giudice dott. Maria Teresa Latella
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