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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1270/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1270/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Roberto Carnevali del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, P.le della Macina, n. 3;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dalla Dott.ssa Angela
Valenza, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso: che , in data 22.05.2024, presentava domanda all ai Parte_1 CP_2
fini dell'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
che, in data 18.06.2024 la medesima veniva sottoposta a visita medica dinnanzi alla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, la quale, in quella occasione, la riconosceva invalida con una riduzione della capacità lavorativa al 46% e portatrice di handicap (doc. 1 fasc. parte ricorrente); che, dunque, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'istante adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che il Giudice del Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del
Lavoro, ai sensi degli artt. 445 bis c.p.c., voglia ammettere una consulenza tecnica preventiva ex. art. 669 bis c.p.c., per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della sig.ra al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura Pt_1
percentuale del 75%, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta sussistente, e per
l'effetto la successiva pretesa al riconoscimento dei benefici riconducibili all'invalidità accertata.
Con espressa riserva, all'esito della c.t.u., di chiedere la condanna dell'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, Controparte_3
all'erogazione, in favore della ricorrente , della pensione di Parte_1
invalidità civile a decorrere dal giorno di presentazione della domanda amministrativa.
Con il favore delle spese e del compenso professionale del procedimento do A.T.P., oltre al rimborso forfettario, al c.p.a. e all'iva se e in quanto dovuta da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averli anticipati e non riscossi”; che, con memoria del 5.02.2025, si costituiva in giudizio l il quale dava atto CP_2
dell'insussistenza, in capo all'istante, dei requisiti di natura economica normativamente previsti ai fini del riconoscimento dell'emolumento in questione, instando, dunque, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
che la ricorrente, all'udienza del 6 febbraio 2025, insisteva per l'ammissione della
CTU medico-legale;
considerato che, secondo il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice adito, con la istanza per ATP, null'altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare “necessariamente”, quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta. Ciò si giustifica, nella logica del legislatore, con l'intento di far sì che le questioni sanitarie vengano decise esclusivamente e definitivamente in primo grado, con il decreto di omologa o con la sentenza, precludendo che vengano rimesse in discussione in appello, evidentemente confidando che ciò conduca ad una più rapida definizione delle relative controversie, nella convinzione che l'elemento sanitario, nella gran parte dei casi, assume rilievo risolutivo, e ciò anche scontando l'inconveniente per cui, talvolta, può essere antieconomico, quanto ai tempi ed al dispendio di spese, decidere sulle condizioni sanitarie al cospetto di elementi che già, prima facie, rendano ben edotti che la prestazione non sarebbe comunque conseguibile”1;
dato atto che tale iniziale orientamento è stato poi superato da Cass. n. 8878/2015 secondo cui: “Non di meno l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario.
4.11. Deve, quindi, affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p .
4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo, altrimenti, dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass., n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato;
dato atto, pertanto, che da un orientamento volto al mero accertamento dello stato sanitario si è passati a una valorizzazione dei requisiti extra sanitari come elementi connotanti l'interesse ad agire;
rilevato, in quest'ottica, che - difettando, in capo all'istante, i requisiti di natura economica normativamente previsti ai fini del riconoscimento dell'emolumento in questione2 – deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
dato atto che, nel caso de quo, il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria e, quindi, di sentenza – in relazione alla quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali, della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse ad agire.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
amministrativa (doc. 2 fasc. parte resistente).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 6085/2014. 2 L'istante, con riguardo all'anno 2024 (decorrenza della prestazione), ha superato, invero, i limiti reddituali previsti (tale limite è stato fissato, per il 2024, ad euro 5.725,46), come si evince dalla dichiarazione dei redditi (doc. 1 fasc. parte resistente) e dal modello AP70 allegato alla domanda
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
1270/2024 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, Parte_1
dall'Avv.to Roberto Carnevali del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, P.le della Macina, n. 3;
RICORRENTE contro
, con sede legale in Parma, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dalla Dott.ssa Angela
Valenza, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della
Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso: che , in data 22.05.2024, presentava domanda all ai Parte_1 CP_2
fini dell'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
che, in data 18.06.2024 la medesima veniva sottoposta a visita medica dinnanzi alla
Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, la quale, in quella occasione, la riconosceva invalida con una riduzione della capacità lavorativa al 46% e portatrice di handicap (doc. 1 fasc. parte ricorrente); che, dunque, con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. l'istante adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Che il Giudice del Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del
Lavoro, ai sensi degli artt. 445 bis c.p.c., voglia ammettere una consulenza tecnica preventiva ex. art. 669 bis c.p.c., per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa della sig.ra al riconoscimento dell'invalidità civile nella misura Pt_1
percentuale del 75%, o di quella diversa, anche maggiore, ritenuta sussistente, e per
l'effetto la successiva pretesa al riconoscimento dei benefici riconducibili all'invalidità accertata.
Con espressa riserva, all'esito della c.t.u., di chiedere la condanna dell'
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, Controparte_3
all'erogazione, in favore della ricorrente , della pensione di Parte_1
invalidità civile a decorrere dal giorno di presentazione della domanda amministrativa.
Con il favore delle spese e del compenso professionale del procedimento do A.T.P., oltre al rimborso forfettario, al c.p.a. e all'iva se e in quanto dovuta da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di averli anticipati e non riscossi”; che, con memoria del 5.02.2025, si costituiva in giudizio l il quale dava atto CP_2
dell'insussistenza, in capo all'istante, dei requisiti di natura economica normativamente previsti ai fini del riconoscimento dell'emolumento in questione, instando, dunque, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
che la ricorrente, all'udienza del 6 febbraio 2025, insisteva per l'ammissione della
CTU medico-legale;
considerato che, secondo il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice adito, con la istanza per ATP, null'altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare “necessariamente”, quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta. Ciò si giustifica, nella logica del legislatore, con l'intento di far sì che le questioni sanitarie vengano decise esclusivamente e definitivamente in primo grado, con il decreto di omologa o con la sentenza, precludendo che vengano rimesse in discussione in appello, evidentemente confidando che ciò conduca ad una più rapida definizione delle relative controversie, nella convinzione che l'elemento sanitario, nella gran parte dei casi, assume rilievo risolutivo, e ciò anche scontando l'inconveniente per cui, talvolta, può essere antieconomico, quanto ai tempi ed al dispendio di spese, decidere sulle condizioni sanitarie al cospetto di elementi che già, prima facie, rendano ben edotti che la prestazione non sarebbe comunque conseguibile”1;
dato atto che tale iniziale orientamento è stato poi superato da Cass. n. 8878/2015 secondo cui: “Non di meno l'ammissibilità dell'a.t.p. presuppone - come proiezione dell'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) - che l'accertamento medico-legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa essere totalmente avulso dalla sussistenza di qualsivoglia ulteriore presupposto richiesto dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente, con il rischio di un'eccessiva proliferazione del contenzioso sanitario.
4.11. Deve, quindi, affermarsi che l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare;
utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p .
4.12. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per darsi ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo, altrimenti, dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass., n. 5338 del 2014), che non preclude l'ordinario giudizio di cognizione sul diritto vantato;
dato atto, pertanto, che da un orientamento volto al mero accertamento dello stato sanitario si è passati a una valorizzazione dei requisiti extra sanitari come elementi connotanti l'interesse ad agire;
rilevato, in quest'ottica, che - difettando, in capo all'istante, i requisiti di natura economica normativamente previsti ai fini del riconoscimento dell'emolumento in questione2 – deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
dato atto che, nel caso de quo, il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, assume natura decisoria e, quindi, di sentenza – in relazione alla quale è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa, altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali, della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'interesse ad agire.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Parma, il 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
amministrativa (doc. 2 fasc. parte resistente).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 6085/2014. 2 L'istante, con riguardo all'anno 2024 (decorrenza della prestazione), ha superato, invero, i limiti reddituali previsti (tale limite è stato fissato, per il 2024, ad euro 5.725,46), come si evince dalla dichiarazione dei redditi (doc. 1 fasc. parte resistente) e dal modello AP70 allegato alla domanda