Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. Reg. Sent
N. Reg. Cron
N. 476/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.476/2021 R.G.A.C., promossa da
, elett.te dom.ta in Roma, alla via dei Gracchi n. 91, Parte_1
c/o studio avv Filippo Campanile che la rapp.ta e difende come da mandato in atti.
– ricorrente - contro
, elett. dom. in Galatone, alla via Pagliarulo n. 35, Controparte_1
c/o studio avv Maurizio My, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti.
– resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.1.2021 esponeva: di aver Parte_1 lavorato, in qualità di collaboratrice domestica, alle dipendenze di dal 01.11.2014 al 31.07.2020, data di interruzione Controparte_1 del rapporto di lavoro;
che il suddetto rapporto di lavoro veniva formalmente contrattualizzato solo in data 11.11.2015; che tale contratto prevedeva lo svolgimento di sole 25 ore settimanali con mansioni di livello CS;
che invero aveva sempre svolto 66 ore settimanali, osservando un orario lavorativo dal lunedì alla domenica
700,00 mensili, oltre a euro 700,00 annui dal 2015 al 2019 a titolo di ferie, euro 350,00 a titolo di ferie non godute, euro 700,00 annui a titolo di tredicesima dal 2015 al 2019 ed euro 350,00 a titolo di tredicesima per il 2020; che nulla aveva percepito a titolo di festività, indennità di vitto e alloggio, straordinario e TFR.
Ciò premesso, lamentando che le retribuzioni percepite fossero inferiori alle retribuzioni previste dal CCNL di categoria per le mansioni svolte e per l' orario di lavoro effettivamente prestato deduceva di non aver percepito, anche per il periodo non contrattualizzato, differenze stipendiali per complessivi euro
60.997,17 a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario festivo e feriale, tredicesima (al netto di quella già percepita), festività, ferie (al netto di quanto già percepito), indennità di vitto e alloggio, TFR, oltre rivalutazione e interessi.
Sulla scorta di tanto, concludeva affinché il Tribunale condannasse parte resistente al pagamento delle differenze stipendiali suesposte nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori che fossero risultati dovuti.
Il tutto, aumentato di accessori dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, con vittoria di spese e competenze processuali.
Integrato il contraddittorio si costituiva parte convenuta evidenziando che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa per il convenuto limitatamente al periodo regolarizzato dall'11.11.2015 al maggio 2017; che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa nei limiti delle 25 ore settimanali previste contrattualmente, suddivise in 5 ore giornaliere dal lunedì al sabato (ad eccezione del giovedì); che la ricorrente aveva percepito tutte le somme e gli emolumenti dovutegli, ivi comprese 13 mensilità e TFR come prospetti paga allegati in atti e sottoscritti dalla lavoratrice;
che la ricorrente, nel periodo dalla stessa contestato, aveva percepito, per due volte, l'indennità di disoccupazione (dal
20.10.2014 al 20.06.2015 e dal 20.05.2017 al 20.03.2018).
Istruita la causa in via documentale ed escusso un testimone indicato dal convenuto, all'udienza odierna, previa discussione, il
Tribunale decideva con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda giudiziale risulta infondata e come tale deve essere rigettata.
Com'è noto, costituisce principio generale (coerentemente con il sistema disegnato da Cass. S.U. n.13533 del 2001) quello per cui il lavoratore che agisce in giudizio per il pagamento della retribuzione ha l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro e di allegare l'altrui inadempimento. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
Nel caso di specie, oggetto di contestazione sono la durata del rapporto nonché la quantità del lavoro prestato poiché, a differenza di quanto preteso da -secondo cui il rapporto di Parte_1 lavoro si sarebbe svolto continuativamente dal 01.11.2014 al
31.07.2020 per 66 ore settimanali con orario lavorativo dal lunedì alla domenica ore 8,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 20,00 (ad eccezione delle giornate di mercoledì e domenica in cui aveva lavorato dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00) - è riconosciuto da parte resistente unicamente lo svolgimento di una attività lavorativa, dal 11.11.2015 al maggio 2017, per 25 ore settimanali tutte regolarmente retribuite.
L'assunto di parte istante, tuttavia, non risulta supportato da sufficienti riscontri probatori.
In applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova, dunque, la domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro per periodi e orari diversi rispetto a quelli già ammessi dal resistente non può trovare accoglimento.
Ritiene invero il Tribunale che le risultanze dell'istruttoria testimoniale non consentono di raggiungere un grado di certezza tale giustificare l'accoglimento della domanda.
Nel corso dell' istruttoria invero è stato escusso un unico teste, di parte convenuta.
Tale teste, fratello di ha Testimone_1 Controparte_1 riferito che aveva lavorato alle dipendenze del Parte_1 resistente limitatamente al periodo regolarizzato dal novembre 2015 al maggio 2017; che aveva lavorato dal lunedì al sabato con orario giornaliero di cinque ore per complessive 25 ore settimanali ad eccezione del giovedì e della domenica.
L' unico teste escusso pertanto ha confermato quanto dedotto da parte resistente nella propria memoria di costituzione e risposta, nulla riferendo in merito alle avverse deduzioni di parte ricorrente.
Lo stesso nulla riferisce in ordine all' eventuale lavoro svolto dalla ricorrente nel periodo non regolarizzato né in ordine alle ore di lavoro straordinario eventualmente prestate dalla ricorrente alle dipendenze del resistente.
Il convenuto ha inoltre allegato le buste paga relative al rapporto di lavoro intercorso con la ricorrente firmate per ricevuta e quietanza e comprovanti l' avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive ordinarie, nonché di festività, tredicesima, ferie maturate e non godute e TFR sicchè null' altro spetta a parte ricorrente per l' attività prestata. Da ultimo, giova evidenziare come la retribuzione corrisposta, dal 2015 al 2017, dal resistente a così come risultante dalle suddette Parte_1 buste paga, risulta in ogni caso conforme ai minimi retributivi previsti per il livello CS.
In applicazione delle regole di riparto sopra richiamate, pertanto, il mancato raggiungimento di una prova sufficientemente piena deve essere posto a carico del lavoratore, onerato di fornire la dimostrazione dei propri assunti sicché la domanda relativa al riconoscimento del rapporto di lavoro per l' ulteriore periodo non regolarizzato o di un orario diverso da quello regolarizzato non può trovare accoglimento.
Da tanto consegue il rigetto della domanda di regolarizzazione contributiva in ragione del riconoscimento di un orario di lavoro superiore a quello regolarizzato.
Le spese di lite, liquidate in complessivi euro 1800,00 oltre spese generali IVA e CPA, vanno poste a carico della parte ricorrente secondo la regola della soccombenza in favore di parte resistente.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
18.01.2021 da contro , così decide: Parte_1 Controparte_1
a) – Rigetta il ricorso.
b) – Condanna al pagamento delle spese processuali Parte_1 sostenute dalla parte resistente che si liquidano in euro 1800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Lecce, 13.03.2025 Il Tribunale - G.D.L.
Dr. ssa Francesca Costa
Provvedimento redatto dal magistrato ordinario in tirocinio, dott.ssa Angela Perrone, sotto la supervisione del magistrato affidatario dott.ssa Francesca Costa.