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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/09/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1934/2024 R.G.
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott.ssa Veronica Milone
Giudice relatore Dott.ssa Maria Lupo
Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1934/2024 R.G.,
promossa da:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI
N. 63/B, presso lo studio dell'avv. BARBARA LA BELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), nato a [...] il [...] e residente CP 1 c.f. C.F. 2
in Siracusa in via Dei Gerani n. 8, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIUA ADDA N. 9/F,
presso lo studio dell'avv. SCALORA MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 25.6.2024);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso, depositato in data 29/05/2024 Parte 1 chiedeva di regolamentare
Pers l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata, in data 1.2.2023, dalla relazione intrattenuta more uxorio con CP 1 , riconosciuta da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerla.
In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
CP 1 aderendo alleCon comparsa depositata in data 3.1.2025 si costituiva in giudizio domande di affidamento esclusivo della figlia minore e di collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, ma chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza del 18.2.2025 entrambe le parti, personalmente comparse, insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, con ordinanza riservata, formulava proposta conciliativa
Tuttavia, all'udienza del 16.9.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti riferivano di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate: 1) Disporre l'affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori, con collocamento Pers
presso la madre;
2) Regolamentare il diritto di visita del padre, salvo diversi liberi accordi, nei seguenti termini: il padre può vedere e tenere con sé la figlia minore: fino al compimento dei tra anni due pomeriggi a settimana (il martedì e giovedì) dalle 16:00 Pers alle 18:30; nel caso in cui in tali giorni il sig. CP_1 non potrà tenere per via dei suoi impegni lavorativi, avrà cura di avvisare la signora Parte_1 senza indugio appena saprà i suoi turni e il sabato o la domenica (in modo alternato di settimana in settimana) dalle 10,00
alle 12.30;
dal compimento dei tre anni di età: martedì e giovedì dalle 16:00 alle 19:30; anche per i predetti giorni vale quanto detto sopra nel caso di impossibilità del sig. CP 1 a tenere con Pers sé a weekend alternati dalle 16:00 del sabato alle 19:30 della domenica;
continuativamente per un periodo di 15 giorni nel periodo estivo;
per 7 giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per
3 giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
il giorno della festa del papà e, ad anni alterni, il giorno del compleanno della minore;
3) Porre a carico di CP 2 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese, la somma di euro 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo oltre che il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico sarà percepito esclusivamente al 100% dalla sig.ra Parte_1
4) Rinuncia a ogni altra domanda;
5) Spese compensate.
-Alla predetta udienza, quindi, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
25.6.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1934/2024 R.G.,
provvede in conformità all'accordo sopra riportato da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 23.09.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone Dott.ssa Maria Lupo
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott.ssa Veronica Milone
Giudice relatore Dott.ssa Maria Lupo
Gilberto Orazio Rapisarda Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1934/2024 R.G.,
promossa da:
Parte 1 (c.f. C.F. 1 ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI
N. 63/B, presso lo studio dell'avv. BARBARA LA BELLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente contro
), nato a [...] il [...] e residente CP 1 c.f. C.F. 2
in Siracusa in via Dei Gerani n. 8, elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIUA ADDA N. 9/F,
presso lo studio dell'avv. SCALORA MARZIA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 25.6.2024);
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso, depositato in data 29/05/2024 Parte 1 chiedeva di regolamentare
Pers l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata, in data 1.2.2023, dalla relazione intrattenuta more uxorio con CP 1 , riconosciuta da entrambi i genitori, nonché il diritto e dovere di mantenerla.
In particolare, la ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore, con collocamento presso la madre e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ricorso, nonché di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 400,00, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
CP 1 aderendo alleCon comparsa depositata in data 3.1.2025 si costituiva in giudizio domande di affidamento esclusivo della figlia minore e di collocamento della stessa presso l'abitazione della madre, ma chiedendo di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in comparsa e rendendosi disponibile a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di euro 150,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la stessa.
All'udienza del 18.2.2025 entrambe le parti, personalmente comparse, insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, con ordinanza riservata, formulava proposta conciliativa
Tuttavia, all'udienza del 16.9.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti riferivano di aver raggiunto un accordo sull'affidamento e sul mantenimento della figlia minore, chiedendo concordemente la ratifica delle pattuizioni di seguito indicate: 1) Disporre l'affidamento congiunto della minore a entrambi i genitori, con collocamento Pers
presso la madre;
2) Regolamentare il diritto di visita del padre, salvo diversi liberi accordi, nei seguenti termini: il padre può vedere e tenere con sé la figlia minore: fino al compimento dei tra anni due pomeriggi a settimana (il martedì e giovedì) dalle 16:00 Pers alle 18:30; nel caso in cui in tali giorni il sig. CP_1 non potrà tenere per via dei suoi impegni lavorativi, avrà cura di avvisare la signora Parte_1 senza indugio appena saprà i suoi turni e il sabato o la domenica (in modo alternato di settimana in settimana) dalle 10,00
alle 12.30;
dal compimento dei tre anni di età: martedì e giovedì dalle 16:00 alle 19:30; anche per i predetti giorni vale quanto detto sopra nel caso di impossibilità del sig. CP 1 a tenere con Pers sé a weekend alternati dalle 16:00 del sabato alle 19:30 della domenica;
continuativamente per un periodo di 15 giorni nel periodo estivo;
per 7 giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per
3 giorni, comprensivi ad anni alterni della festività della Pasqua o di quella del lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
il giorno della festa del papà e, ad anni alterni, il giorno del compleanno della minore;
3) Porre a carico di CP 2 l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese, la somma di euro 150,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo oltre che il 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico sarà percepito esclusivamente al 100% dalla sig.ra Parte_1
4) Rinuncia a ogni altra domanda;
5) Spese compensate.
-Alla predetta udienza, quindi, il Giudice – lette le note scritte depositate dalle parti – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
È stata data comunicazione del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, il quale non si è opposto all'accoglimento della domanda congiuntamente avanzata dalle parti (visto del
25.6.2024).
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale della minore, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età della medesima.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Nulla sulle spese, data la natura congiunta del ricorso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1934/2024 R.G.,
provvede in conformità all'accordo sopra riportato da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Siracusa, il 23.09.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Veronica Milone Dott.ssa Maria Lupo