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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 02/06/2025, n. 1882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1882 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 4440/2022 R. G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Edilizia Residenziale Pubblica - decadenza assegnazione alloggio”
VERTENTE
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele Rindori Parte_1
-Attore-
pagina 1 di 12
Lenzetti
-Convenuto/opposto-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 11.4.2022, Parte_1
evoca in giudizio innanzi a questo Tribunale il Parte_2
e chiedendo, previa disapplicazione, ove necessaria, del
[...] CP_1
provvedimento di decadenza del nucleo familiare dall'assegnazione dell'alloggio
ERP di cui era assegnatario, che venisse accertato il proprio diritto al mantenimento dell'unità abitativa.
Esponeva parte attrice, a fondamento della propria domanda, che con nota del
30 Agosto 2021 l'amministrazione comunale aveva comunicato all'attore l'avvio del procedimento per la decadenza dall'alloggio ERP di cui era assegnatario, per perdita dei requisiti di permanenza previsti all'art. 38 comma 3 lettera p) LR
Toscana n. 2/2019, e cioè per superamento dei limiti legalmente previsti quanto alla consistenza del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
Aggiungeva di aver svolto le proprie deduzioni avverso il predetto provvedimento che, tuttavia, erano state disattese, tanto che il
[...]
, con determinazione dirigenziale n. 64 del 27 Gennaio 2022, Parte_2
aveva concluso il procedimento dichiarando il nucleo familiare del Pt_1
decaduto dall'assegnazione dell'alloggio ERP e tanto ai sensi dell'art. 38 co 3 lett. n), o) e p) LRT n. 2/2019 e gli aveva intimato il rilascio dell'alloggio entro sei mesi dalla data dell'atto di decadenza.
pagina 2 di 12 Sosteneva la illegittimità del predetto provvedimento, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 comma 1 e 2 LR Toscana n.
2/2019- Eccesso di potere, in particolare sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.
Il provvedimento di decadenza era illegittimo innanzi tutto perché era stato adottato sulla base di controlli eseguiti in forza di criteri non previsti dall'Assemblea ovverosia dall'organo rappresentativo dei Comuni Pt_3
facenti parte del Livello Ottimale di Esercizio, nel caso di specie, dell'area vasta
Toscana Centro, e tanto in violazione del disposto di cui all'art. 38 co 2 LR n.
2/2019 che prevede, infatti, che i controlli effettuati da parte del Comune sui requisiti di permanenza dell'assegnazione debbono rispettare i criteri stabiliti dall'Assemblea Pt_3
Né poteva essere obiettato dall'amministrazione che si trattava di controlli ordinari, previsti dal co 1 della predetta disposizione, come tali esenti dal rispetto dei predetti criteri, comunque applicabili anche in caso di controlli ordinari e non solo a quelli straordinari previsti dal co 2.
Per di più i predetti controlli non erano stati allegati al provvedimento di decadenza né erano stati resi disponibili allorquando il aveva avanzato Pt_1
istanza di accesso contestuale alle deduzioni dell'assegnatario presentate a seguito della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
Tanto, proseguiva l'attore, costituiva un primo profilo di illegittimità del provvedimento, in quanto privo di motivazione e di istruttoria.
Inoltre, il aveva diritto a vedersi riconosciuto la permanenza nell'alloggio Pt_1
poiché l'amministrazione aveva conferito rilevanza al patrimonio mobiliare dell'assegnatario che, tuttavia, a seguito di una interpretazione sistematica della disposizione transitoria di cui all'art. 40 della citata LR n. 2/2019, non Pt_4
poteva costituire elemento ostativo al mantenimento dell'alloggio.
pagina 3 di 12 La legge regionale Toscana n. 2/2019 aveva introdotto criteri più rigidi, rispetto alla previgente legge regionale n. 96/1996, per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di edilizia popolare ma, nel disporre tali limiti, si era preoccupata di salvaguardare le situazioni giuridiche già consolidatesi prima dell'entrata in vigore della norma in favore di quei soggetti che risultavano possedere i requisiti stabiliti dalla precedente normativa.
Infatti, il predetto art. 40 testualmente stabilisce che «Per i soggetti già assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni».
La LR antecedente alla n. 41/2015 era la n. n. 96/1996 il cui impianto normativo prevedeva quali requisiti, ai fini dell'assegnazione e del mantenimento dell'alloggio, quelli della capacità reddituale e della non titolarità di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ma non era menzionato quale elemento ostativo all'assegnazione e al mantenimento quello del patrimonio mobiliare dell'assegnatario, introdotto invece solo dalla LR n.
2/2019.
Pertanto, proseguiva parte attrice, la sanzione più mite dell'adeguamento del canone, previsto esclusivamente per i casi di decadenza menzionati dalle lettere m) ed o) della LR n. 2/2019, avrebbe dovuto applicarsi, proprio in forza della richiesta interpretazione sistematica, anche ai casi di decadenza contestati all'attore, pena la incostituzionalità della legge.
Sotto tale profilo, infatti, risultava irrazionale che il requisito della giacenza mobiliare non fosse ostativo per la permanenza di chi, in regola con i requisiti di cui alla LR Toscana n. 96/1996, si fosse ritrovato con un patrimonio mobiliare superiore ad € 75.000, caso appunto previsto dalla lettera o), mentre il pagina 4 di 12 medesimo requisito della consistenza patrimoniale venisse in rilievo per i casi di cui alle lettere n) e p), contestati all'attore, determinandone la decadenza dall'assegnazione.
Difatti, quanto alla lettera n) il requisito della giacenza mobiliare viene in rilievo quale componente per la determinazione dell'ISEE, quanto alla lettera p) quale fattore che, sommato alla possidenza immobiliare, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
La norma transitoria di cui all'art. 40 della LR n. 2/2019, tendente a tutelare situazioni giuridiche già consolidatesi in favore di quei soggetti che sono in regola con i requisiti previsti dalla precedente LR n. 96/1996, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nella parte in cui non estende la sua applicazione a tutti i casi in cui le nuove disposizioni ostative incidono su posizioni giuridiche consolidate in base alla norma previgente, per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Inoltre, proseguiva parte attrice, nella parte in cui trovano applicazione alle assegnazioni in corso, le disposizioni normative regionali richiamate si pongono innanzitutto in contrasto con il principio di irretroattività in malam partem della legge, poiché vanno illegittimamente ad incidere su rapporti già consolidatisi nonché sul fatto generatore di tali rapporti.
2) Superamento del valore ISEE preso in considerazione dall'Amministrazione era dipeso da fatto episodici.
L'art. 38 lett. n) LR Toscana n. 2/2019 prevede testualmente che «in caso di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredità, o altro, ciascun comune può valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione»
Nella fattispecie, il FI aveva ricevuto nell'anno 2018 il TFR, espressamente richiamato dalla citata norma come 'fattore episodico', così che il Comune
pagina 5 di 12 avrebbe dovuto sospendere il procedimento di decadenza e procedere ad un successivo accertamento.
Si costituiva il il quale, contestando quanto Parte_2
ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Non si costituiva della quale, pertanto, veniva dichiarata la CP_1
contumacia.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
Quanto alla prima doglianza- relativa all'adozione del provvedimento di decadenza in quanto eseguito in forza di criteri non previsti dall'Assemblea ne rileva la infondatezza in quanto non provata. Pt_5
Non vi è alcun atto della pubblica amministrazione dal quale desumere che il controllo effettuato ai fini della successiva dichiarata decadenza necessitasse dei criteri dell'Assemblea LODE.
Si rammenta che i controlli, ai sensi dell'art. 38 LR Toscana n. 2/2019, possono essere di due tipi: ossia ordinari o straordinari, e che solo per questi ultimi è previsto il rispetto dei criteri dell'Assemblea LODE.
Stabilisce testualmente la predetta norma: «
1. La permanenza dei requisiti di assegnazione e' accertata obbligatoriamente dal soggetto gestore, con cadenza biennale, anche acquisendo le informazioni o la documentazione necessaria dal comune.
pagina 6 di 12
2. Il comune e il soggetto gestore svolgono controlli straordinari, anche a campione, volti a verificare i requisiti di permanenza nell'alloggio, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea
LODE. L'Assemblea LODE e il soggetto gestore comunicano, con cadenza biennale, l'esito di tali controlli alla Regione, che puo' considerarlo tra i parametri per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1. Unitamente all'esito dei controlli sono trasmessi alla
Regione i provvedimenti di decadenza assunti dal comune ai sensi del comma 5.
Ne discende che il rispetto dei criteri previsti dall'Assemblea LODE è previsto esclusivamente per i controlli straordinari della cui sussistenza, tuttavia, parte attrice non offre alcuna prova.
Neppure fondato si presenta il secondo motivo di censura- interpretazione sistematica degli artt. 38 e 40 LR Toscana n. 2/2019 -in forza della quale estendere anche alle ipotesi di decadenza diverse da quelle previste dall''art. 38 lettere m) ed o) il più mite trattamento dell'adeguamento del canone, rispetto alla disposta decadenza dall'assegnazione prevista dalle altre lettere del medesimo articolo- in quanto le LR Toscana n. 2/2019 è estremamente chiara nel limitare alle sole ipotesi dui cui alle lettere m) ed o) l'adeguamento del canone, il che non consente adottare alcun criterio ermeneutico: né sistematico né estensivo.
Relativamente alla questione di legittimità costituzionale prospettata da parte attrice, secondo cui si sottrarrebbe al criterio di ragionevolezza la scelta del legislatore toscano nella parte in cui, con la norma transitoria di cui all'art 40 LR
Toscana n. 2/2019, solo per i casi di cui alle lettere m) ed o) dell'art. 38 si applicherebbe la più mite sanzione dell'adeguamento del canone rispetto alla decadenza previsto per le altre ipotesi.
Si parta dal dato normativo.
L'art. 40 della LR n. 2/2019 prevede testualmente che «Per i soggetti già Pt_4
assegnatari alla data di entrata in vigore del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa previgente alla l.r. 41/2015 e che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo
pagina 7 di 12 38, comma 3, lettere m) e o), si procede esclusivamente alla rideterminazione del canone di locazione nella misura stabilita dall'articolo 22, commi 2 e 3, per il tempo di permanenza delle suddette condizioni».
A sua volta l'art. 38 co 3 della citata Legge Regionale stabilisce una serie di ipotesi di decadenza dall'assegnazione.
Tra le ipotesi di decadenza vi sono quelle di cui alla lettera m), e cioè l'evenienza in cui il nucleo familiare «sia divenuto titolare di un diritto di proprieta', usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4», ed o), ovvero quando il nucleo familiare «disponga di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1), sia superiore a 75.000 euro».
Tali fattispecie- lettere m) ed o)- consentono la rideterminazione del canone ai sensi del citato art. 40.
Altre ipotesi di decadenza- a fronte delle quali, invece, non è prevista alcuna sanatoria(i.e., rideterminazione del canone)- sono previste, per quel che interessa la presente controversia, delle lettere n) e p) dell'art 38.
La lettera n) riguarda il nucleo familiare che «disponga di un valore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite della prima fascia del valore ISEE stabilita dalla Regione per i diversi livelli di partecipazione finanziaria degli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, salvo che all'interno del nucleo familiare con ISEE uguale o inferiore ai 50 mila euro, sia presente un soggetto con invalidita' riconosciuta al cento per cento. Tale limite e' soggetto a revisione periodica, da attuarsi con deliberazione della Giunta regionale, parallelamente ad analoghe revisioni che saranno operate per
l'accesso agli altri servizi regolati dalle fasce ISEE.
Ciascun comune, con motivato provvedimento in ragione di situazioni locali di tensione abitativa o di andamento del mercato privato della locazione, puo' disporre un limite inferiore
a 36.151,98 euro e comunque non inferiore al valore ISEE pari a 27.000 euro. In caso
pagina 8 di 12 di temporaneo superamento del limite di cui alla presente lettera, dovuto a fattori episodici quali, in particolare: trattamento di fine rapporto, eredita', o altro, ciascun comune puo' valutare di sospendere il procedimento di decadenza rimandando al successivo accertamento una nuova valutazione. In ogni caso il comune e' tenuto ad assumere un provvedimento motivato in merito, ai sensi del comma 5».
La lettera p), invece, si riferisce al nucleo familiare che «disponga di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro»;
Ora, nel provvedimento di decadenza dall'assegnazione adottato dal CP_2
in data 27 Gennaio 2022 si dava atto che «il sig.
[...] Parte_6
possedere: 1) un patrimonio immobiliare e mobiliare, calcolato ai sensi dell'allegato A, comma 2m lettere e)1 della l.r.t. n. 2/2019, superiore al limite previsto di € 100.000 e, precisamente, un patrimonio mobiliare pari ad € 165.004,00;
2) un valore Isee, di cui alla attestazione Isee prot. del Parte_7
6.03.2020, superiore al limite previsto di € 36.151,98 e, precisamente, pari ad €
66.300,56.
D'altra parte l'attore, al fine della propria domanda, non ha contestato il dato fattuale-tranne sostenere l'episodicità della percezione del TFR- ma ha soprattutto appuntato le sue doglianze sulla irrazionalità della Parte_8
che non estende anche alle ipotesi di decadenza diverse da quelle
[...]
previste dall'art. 38 lettere m) ed o) il più mite trattamento dell'adeguamento del canone, ancorché tali fattispecie- appunto, quelle già citate delle lettere n) e p) contestate agli attori e che hanno condotto al provvedimento di decadenza- contengano al loro interno, quale parametro ostativo all'assegnazione e determinativo della decadenza, le medesime giacenze mobiliari che, invece, per le ipotesi di cui alle lettere m) ed o), non sono ostative alla permanenza nell'alloggio.
Il motivo non può essere accolto.
pagina 9 di 12 E' senza dubbio esatto quanto affermato dall'attore, e cioè che la componente patrimoniale- che va ad incidere sulla determinazione dell'ISEE e che, unitamente alla componente immobiliare, va calcolata al fine di accertare il superamento del tetto massimo di € 100.000- non era prevista dalla LR
Toscana n. 96/1996 e che, di conseguenza, rispetto a tale legge gli assegnatari erano del tutto in regola con i requisiti ivi previsti;
così come è indubbiamente esatto che il legislatore regionale, con la L. n. 2/2019, ha introdotto criteri maggiormente restrittivi ai fini della assegnazione e della decadenza degli alloggi.
Ma tanto non determina alcuna irrazionalità dell'impianto normativo in quanto
«poiché il rapporto di locazione che consegue all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è un rapporto di durata, trova ad esso applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo;
ne deriva che legittimamente l'amministrazione comunale - in applicazione della sopravvenuta legge regionale che, nello stabilire un'ulteriore condizione per l'assegnazione, costituita dalla non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località del territorio dello
Stato, il cui valore locativo complessivo sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, prevede la decadenza allorché detta titolarità sussista - dichiara la decadenza dall'assegnazione ove l'assegnatario non possegga o non conservi nel tempo il nuovo requisito»(Cass. n. 3385/2001).
In definitiva, e per quanto concerne il presente contenzioso, il legislatore regionale, con l'introduzione di nuovi criteri di assegnazione e decadenza, ha inteso, del tutto legittimamente, evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia pagina 10 di 12 effettivamente bisogno: introducendo il criterio dell'ISEE(peraltro già previsto dalla LR Toscana del 2015), determinato anche dalla componente patrimoniale,
e quello del cumulo tra possidenze mobiliari e immobiliari, il cui ammontare non può superare il limite di € 100.000.
Si tratta si 'soglie di tolleranza' oltre le quali la Regione Toscana non ha inteso continuare a tutelare nuclei familiari che quelle soglie abbiano oltrepassato.
In merito, infine, all'ultima doglianza- relativa al superamento del valore ISEE dovuto a «fattori episodici» quale, nel caso concreto, il percepimento del TFR- va osservato che, in ogni caso, anche a voler ritenere fondata la prospettazione di parte attrice-sarebbe in ogni caso integrata l'ipotesi di decadenza prevista dalla già citata lettera p) dell'art. 38 co 3 LRT n. 2/2019.
Ed invero, anche a non voler considerare, in quanto episodico, l'importo del trattamento di fine rapporto- conteggiato sul suo valore netto, pari ad €
63.759,45, e non sul quello lordo di € 76.592.36- il FI sarebbe titolare di un patrimoni netto mobiliare pari ad € 114.176,55, superiore quindi al limite di €
100.000 previsto dalla predetta lettera p).
Tanto comporta il rigetto della domanda.
Attesa l'assoluta novità della questione, a fronte della quale non si rinvengono precedenti di legittimità, le spese tra le parti costituite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattese, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
e e compensa tra le parti Parte_2 CP_1
costituite le spese processuali;
pagina 11 di 12 niente per le spese quanto al rapporto tra parte attrice e parte convenuta contumace, non avendo questa svolto attività difensiva.
Firenze, 2.VI.2025
Il Giudice
-dott. Massimo Maione Mannamo-
pagina 12 di 12