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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/04/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
R.P.U. 54-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Giuseppe Rini Presidente
- dott.ssa Maria Cultrera Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in PIAZZA V. CP_1
EMANUELE ORLANDO 21/22 PALERMO, (P.I. ) (rimasto P.IVA_1
contumace) nel procedimento unitario n. 54-1/2024.
Letto il ricorso, depositato il 6.3.2024, presentato dalla Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e
[...]
Roberta Neri;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
udita la relazione del giudice relatore;
constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati via pec il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione alla trattazione del procedimento, non è comparsa;
ritenuto che
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013) sita in Palermo;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito di euro
57.813,92 olotre interessi e spese risulta dal decreto ingiuntivo n. 3156/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 20.7.2022; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di commercio all'ingrosso di caffè; considerato, dunque, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla medesima resistente, emerge lo svolgimento di una attività di natura commerciale, ed il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che
la società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, (inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a forniture della merce) anche dall'infruttuosità della procedura esecutiva, dall'omesso deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci dal 2021 in poi e dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali (circa € 143.000,00); ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede CP_1
legale sita in PIAZZA V. EMANUELE ORLANDO 21/22 PALERMO PIVA , N. REA PA-316556, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, CF;
Controparte_2 C.F._1
nomina la dott.ssa Vittoria Rubino, Giudice Delegato per la procedura;
nomina l'avv. , Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due Controparte_3
giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5,
CCII;
- al curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
[...]
; Org_1
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo
Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce il giorno 12.9.2024 alle ore 09,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale;
dispone l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19/04/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Giuseppe Rini Presidente
- dott.ssa Maria Cultrera Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di con sede in PIAZZA V. CP_1
EMANUELE ORLANDO 21/22 PALERMO, (P.I. ) (rimasto P.IVA_1
contumace) nel procedimento unitario n. 54-1/2024.
Letto il ricorso, depositato il 6.3.2024, presentato dalla Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvio Zardo, Giobbe Zardo e
[...]
Roberta Neri;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
udita la relazione del giudice relatore;
constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati via pec il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione alla trattazione del procedimento, non è comparsa;
ritenuto che
sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale: v. Cass., SS.UU., 15872/2013) sita in Palermo;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito di euro
57.813,92 olotre interessi e spese risulta dal decreto ingiuntivo n. 3156/2022 emesso dal Tribunale di Palermo il 20.7.2022; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di commercio all'ingrosso di caffè; considerato, dunque, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla medesima resistente, emerge lo svolgimento di una attività di natura commerciale, ed il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto che
la società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente, (inadempimento, peraltro, particolarmente sintomatico in quanto relativo a forniture della merce) anche dall'infruttuosità della procedura esecutiva, dall'omesso deposito presso il Registro delle Imprese dei bilanci dal 2021 in poi e dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali (circa € 143.000,00); ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di con sede CP_1
legale sita in PIAZZA V. EMANUELE ORLANDO 21/22 PALERMO PIVA , N. REA PA-316556, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, CF;
Controparte_2 C.F._1
nomina la dott.ssa Vittoria Rubino, Giudice Delegato per la procedura;
nomina l'avv. , Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due Controparte_3
giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5,
CCII;
- al curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
[...]
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- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII. prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo
Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data 18/5/2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce il giorno 12.9.2024 alle ore 09,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale;
dispone l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19/04/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Vittoria Rubino Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.