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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1166/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2016, avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 5 pronunciata dal Giudice di
Pace di Vibo Valentia il 17 dicembre 2015, pubblicata il giorno 8 gennaio 2016” e promosso da
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrizzi Pasquale e Maccarone Francesco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Vibo Valentia, alla Via G. Pascoli n. 5;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliato presso il suo ufficio sito in Catanzaro, alla Via
Gioacchino da Fiore n. 34;
-appellato-
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
-appellato contumace-
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_3 P.IVA_2
-appellato contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 4 luglio 2016 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, l'
[...] Controparte_4
1
[...] di Vibo Valentia, l' ed per ottenere Controparte_2 Controparte_3
la riforma della sentenza n. 5 n. R.G. 2237/2015 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare non dovute, per intervenuta prescrizione, le somme iscritte a ruolo dalla
ed oggetto della cartella di pagamento n. 13920090001426411000, con Controparte_5
ogni conseguenza di legge;
in via gradata, dichiarare nulla l'intimazione di pagamento impugnata per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi pretesi in pagamento”.
A fondamento del gravame proposto l'appellante esponeva:
- che in data 26 giugno 2015 gli veniva notificata da l'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 13920159001787169000 per la somma di € 2.067,40;
- che l'intimazione aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 3920090001426411000 e n. 13920080008589347000, entrambe relative al mancato pagamento di verbali di contravvenzione per violazioni del Codice della Strada;
- che, considerato quanto sopra, il sig. conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Vibo Valentia gli odierni appellati al fine di eccepire l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali di contestazione, l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'intimazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi chiesti in pagamento;
- che all'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione limitatamente alla cartella n. 1392008000589347000 iscritta a ruolo dalla CP_6
;
[...]
- che la presente sentenza, accogliendo solo parzialmente la domanda, era da considerarsi viziata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva omesso di valutare l'eccepita nullità del provvedimento impugnato per omessa indicazione del conteggio degli interessi;
- che la sentenza era censurabile per omessa motivazione in quanto - accogliendo la domanda solo in relazione alla cartella di pagamento n. 1392008000589347000 – disattendeva i motivi di opposizione relativi alla cartella n. 13920090001426411000, asseritamente notificata il 9 maggio 2009, su iscrizione a ruolo effettuata dalla
[...]
. Controparte_5
Si costituiva nel giudizio d'appello la eccependo in via preliminare Controparte_5
l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c., la corretta applicazione dell'art. 209 c.d.s. e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La ed rimanevano contumaci. Controparte_6 Controparte_3
Dopo una serie di rinvii dovuti alla necessità di acquisire il fascicolo di primo grado e a causa
2 dell'assenza del giudice titolare, in data 13 settembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione ma,
a causa dell'assegnazione definitiva della Scrivente al Collegio penale, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio. All'udienza del 24 settembre 2024 in cui la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez.
I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695). Nella specie i motivi di impugnazione sono specificamente individuati, con conseguente ammissibilità del gravame.
Sempre in via preliminare deve valutarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellata . Controparte_5
Giova brevemente ribadire che presso la Sezione Tributaria si è formato l'orientamento ritenuto ormai consolidato, con specifico riferimento al contenzioso tributario, ma estensibile anche in materia di riscossione a mezzo ruolo di entrate non tributarie, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengano alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impostore quanto del concessionario senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario (Cass. Sez. tributaria n. 114, conformità a
Cass. Sez.S. n. 16412 del 2007, che richiama Cass. ord. 1532 del 2012; ord. n. 21220 del 2012; ord.
3 n. 9762 del 2014; ord. n. 10528 del 2017 ed altre).
In tema di opposizione a cartella esattoriale, qualora vengano contestati comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del credito che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. 6, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011). Si evidenzia, infatti, che “In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall
[...]
, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di Controparte_7
motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell , il quale, Controparte_7 ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo”
(Cass., sez. III, sentenza n. 3707 del 25.02.2016, Rv. 638876). Al contempo, è stato di recente statuito dalla Corte che “In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario, ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo” (Cass., sez. V, sentenza n. 8329 del 29.04.2020, Rv.
657590).
Nel caso in esame, nel giudizio di primo grado il ricorrente ha formulato una opposizione Pt_1
ex art. 615 c.p.c. avente ad oggetto vizi inerenti la debenza della somma ingiunta, quindi la formazione del ruolo, l'omessa notifica della cartella di pagamento, nonché dei verbali di accertamento presupposti della cartella impugnata. Orbene, in relazione alla pretesa nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per asserita nullità della notificazione, va ritenuta la legittimazione passiva della , quale ente convenuto, trattandosi di vizio Controparte_5 dell'atto addebitabile al concreto comportamento di tale ente, riguardante la legittimità di un atto prodromico all'esecuzione da esso posto in essere. Il ricorrente ha pertanto correttamente contestato nei confronti del suddetto ente la regolarità/ritualità degli atti esecutivi in questione.
Venendo al merito del gravame, parte attrice con il motivo proposto ha dedotto l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine ai motivi di opposizione pure dedotti in primo grado avverso la cartella esattoriale n. 139200900012641100, emessa per il recupero delle somme dovute in seguito al mancato pagamento di sanzioni del Codice della Strada.
In via assorbente, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellante sin dal primo grado (non vagliata dal giudice di prime cure) e riproposta in tale sede è fondata e va accolta per le ragioni che si espongono.
Ora, in ordine alla prescrizione, la giurisprudenza era finora divisa ma l'orientamento prevalente
4 di legittimità riteneva che, in caso di mancata opposizione entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall'art. 24 DLgs n. 46/1999, il credito previdenziale riportato nella cartella non fosse più contestabile, e non potesse più farsi valere la prescrizione quinquennale. Il termine quinquennale, infatti, secondo tale indirizzo ermeneutico, doveva essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale, mentre – in difetto di detta opposizione - si applicava la prescrizione maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, cioè quella decennale. Si era affermato, infatti, che la cartella esattoriale, essendo un estratto del ruolo, costituisse titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602/73, come modificato dall'art. 16 D.Lgs.
n. 46/99 (Cass. n. 21863/04, n. 26161/06). Anche di recente la S.C. aveva ribadito tale orientamento, confermando che “il termine di prescrizione, rivestendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo, è decennale” (Cass. n. 17877/2011).
Tuttavia la S.C. ha da ultimo ribaltato il predetto orientamento, affermando che va applicata in ogni caso la prescrizione quinquennale. La sentenza n. 23397/2016, emessa dalle Sezioni Unite in data
25/10/2016 e depositata in data 17/11/2016, ha invero risolto i contrasti sorti nella giurisprudenza, affermando i seguenti principii di diritto:
-“la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
-“è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche
l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale)
5 più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Ciò posto, nel caso di specie, incontestata la regolarità della notifica della cartella di pagamento, risulta comunque estinto il credito derivante da violazione del Codice della Strada per decorso del termine di prescrizione. La notifica della cartella di pagamento sarebbe infatti avvenuta il avvenuta il
9 maggio 2009, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento è intervenuta il 26 giugno 2015, e dunque oltre il quinquennio, con conseguente estinzione per prescrizione della pretesa in esame.
L'appello va pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze pure mosse dall'appellante.
Le spese processuali del doppio grado vengono compensate, tenuto conto che il componimento dei contrasti giurisprudenziali in materia di prescrizione è intervenuto ad opera della S.C. solo con la recente sentenza sopra menzionata.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, e in funzione di giudice d'appello:
- ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia impugnata sentenza n. 5 del 17 dicembre 2015, dichiara prescritti i crediti riportati nella cartella di pagamento n. 13920090001426411000;
- COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Vibo Valentia, 18.3.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt.
1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1166/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G.
A. C.) dell'anno 2016, avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 5 pronunciata dal Giudice di
Pace di Vibo Valentia il 17 dicembre 2015, pubblicata il giorno 8 gennaio 2016” e promosso da
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Andrizzi Pasquale e Maccarone Francesco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Vibo Valentia, alla Via G. Pascoli n. 5;
-appellante–
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ed elettivamente domiciliato presso il suo ufficio sito in Catanzaro, alla Via
Gioacchino da Fiore n. 34;
-appellato-
NONCHÉ CONTRO
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
-appellato contumace-
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_3 P.IVA_2
-appellato contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato in data 4 luglio 2016 il sig. Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, l'
[...] Controparte_4
1
[...] di Vibo Valentia, l' ed per ottenere Controparte_2 Controparte_3
la riforma della sentenza n. 5 n. R.G. 2237/2015 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “…in parziale riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare non dovute, per intervenuta prescrizione, le somme iscritte a ruolo dalla
ed oggetto della cartella di pagamento n. 13920090001426411000, con Controparte_5
ogni conseguenza di legge;
in via gradata, dichiarare nulla l'intimazione di pagamento impugnata per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi pretesi in pagamento”.
A fondamento del gravame proposto l'appellante esponeva:
- che in data 26 giugno 2015 gli veniva notificata da l'intimazione di Controparte_3 pagamento n. 13920159001787169000 per la somma di € 2.067,40;
- che l'intimazione aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 3920090001426411000 e n. 13920080008589347000, entrambe relative al mancato pagamento di verbali di contravvenzione per violazioni del Codice della Strada;
- che, considerato quanto sopra, il sig. conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 al Giudice di Pace di Vibo Valentia gli odierni appellati al fine di eccepire l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali di contestazione, l'intervenuta prescrizione e la nullità dell'intimazione per omessa indicazione del calcolo degli interessi chiesti in pagamento;
- che all'esito del giudizio di primo grado il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione limitatamente alla cartella n. 1392008000589347000 iscritta a ruolo dalla CP_6
;
[...]
- che la presente sentenza, accogliendo solo parzialmente la domanda, era da considerarsi viziata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva omesso di valutare l'eccepita nullità del provvedimento impugnato per omessa indicazione del conteggio degli interessi;
- che la sentenza era censurabile per omessa motivazione in quanto - accogliendo la domanda solo in relazione alla cartella di pagamento n. 1392008000589347000 – disattendeva i motivi di opposizione relativi alla cartella n. 13920090001426411000, asseritamente notificata il 9 maggio 2009, su iscrizione a ruolo effettuata dalla
[...]
. Controparte_5
Si costituiva nel giudizio d'appello la eccependo in via preliminare Controparte_5
l'inammissibilità del gravame per carenza di specificità dei motivi di impugnazione ex art. 342 c.p.c., la corretta applicazione dell'art. 209 c.d.s. e il proprio difetto di legittimazione passiva.
La ed rimanevano contumaci. Controparte_6 Controparte_3
Dopo una serie di rinvii dovuti alla necessità di acquisire il fascicolo di primo grado e a causa
2 dell'assenza del giudice titolare, in data 13 settembre 2022 la causa veniva trattenuta in decisione ma,
a causa dell'assegnazione definitiva della Scrivente al Collegio penale, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio. All'udienza del 24 settembre 2024 in cui la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In limine va chiarito che, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) né, ancora, dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Deriva da quanto precede, pertanto, che nell'atto di appello - ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione - alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d'inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta d'individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è - altresì - necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez.
I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695). Nella specie i motivi di impugnazione sono specificamente individuati, con conseguente ammissibilità del gravame.
Sempre in via preliminare deve valutarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'appellata . Controparte_5
Giova brevemente ribadire che presso la Sezione Tributaria si è formato l'orientamento ritenuto ormai consolidato, con specifico riferimento al contenzioso tributario, ma estensibile anche in materia di riscossione a mezzo ruolo di entrate non tributarie, secondo il quale il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengano alla mancata notificazione, ovvero anche all'invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impostore quanto del concessionario senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario (Cass. Sez. tributaria n. 114, conformità a
Cass. Sez.S. n. 16412 del 2007, che richiama Cass. ord. 1532 del 2012; ord. n. 21220 del 2012; ord.
3 n. 9762 del 2014; ord. n. 10528 del 2017 ed altre).
In tema di opposizione a cartella esattoriale, qualora vengano contestati comportamenti asseritamente illegittimi posti in essere sia dall'ente titolare del credito che dal concessionario della riscossione, entrambi sono legittimati passivi nel giudizio e, in caso di annullamento della cartella medesima, possono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in applicazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., senza che vi sia necessità di specifica motivazione al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. 6, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011). Si evidenzia, infatti, che “In tema di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo di entrate di natura non tributaria, qualora il debitore abbia impugnato la cartella di pagamento, emessa dall
[...]
, per motivi che attengono a vizi della cartella medesima, compreso il vizio di Controparte_7
motivazione, l'impugnazione deve essere rivolta nei confronti dell , il quale, Controparte_7 ove assuma che il vizio sia imputabile all'ente impositore, può estendere il giudizio a quest'ultimo”
(Cass., sez. III, sentenza n. 3707 del 25.02.2016, Rv. 638876). Al contempo, è stato di recente statuito dalla Corte che “In caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario, ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo” (Cass., sez. V, sentenza n. 8329 del 29.04.2020, Rv.
657590).
Nel caso in esame, nel giudizio di primo grado il ricorrente ha formulato una opposizione Pt_1
ex art. 615 c.p.c. avente ad oggetto vizi inerenti la debenza della somma ingiunta, quindi la formazione del ruolo, l'omessa notifica della cartella di pagamento, nonché dei verbali di accertamento presupposti della cartella impugnata. Orbene, in relazione alla pretesa nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per asserita nullità della notificazione, va ritenuta la legittimazione passiva della , quale ente convenuto, trattandosi di vizio Controparte_5 dell'atto addebitabile al concreto comportamento di tale ente, riguardante la legittimità di un atto prodromico all'esecuzione da esso posto in essere. Il ricorrente ha pertanto correttamente contestato nei confronti del suddetto ente la regolarità/ritualità degli atti esecutivi in questione.
Venendo al merito del gravame, parte attrice con il motivo proposto ha dedotto l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in ordine ai motivi di opposizione pure dedotti in primo grado avverso la cartella esattoriale n. 139200900012641100, emessa per il recupero delle somme dovute in seguito al mancato pagamento di sanzioni del Codice della Strada.
In via assorbente, deve rilevarsi che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellante sin dal primo grado (non vagliata dal giudice di prime cure) e riproposta in tale sede è fondata e va accolta per le ragioni che si espongono.
Ora, in ordine alla prescrizione, la giurisprudenza era finora divisa ma l'orientamento prevalente
4 di legittimità riteneva che, in caso di mancata opposizione entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dall'art. 24 DLgs n. 46/1999, il credito previdenziale riportato nella cartella non fosse più contestabile, e non potesse più farsi valere la prescrizione quinquennale. Il termine quinquennale, infatti, secondo tale indirizzo ermeneutico, doveva essere fatto valere in sede di tempestiva opposizione avverso la cartella esattoriale, mentre – in difetto di detta opposizione - si applicava la prescrizione maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, cioè quella decennale. Si era affermato, infatti, che la cartella esattoriale, essendo un estratto del ruolo, costituisse titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 D.P.R. n. 602/73, come modificato dall'art. 16 D.Lgs.
n. 46/99 (Cass. n. 21863/04, n. 26161/06). Anche di recente la S.C. aveva ribadito tale orientamento, confermando che “il termine di prescrizione, rivestendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo, è decennale” (Cass. n. 17877/2011).
Tuttavia la S.C. ha da ultimo ribaltato il predetto orientamento, affermando che va applicata in ogni caso la prescrizione quinquennale. La sentenza n. 23397/2016, emessa dalle Sezioni Unite in data
25/10/2016 e depositata in data 17/11/2016, ha invero risolto i contrasti sorti nella giurisprudenza, affermando i seguenti principii di diritto:
-“la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;
-“è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche
l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale)
5 più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
Ciò posto, nel caso di specie, incontestata la regolarità della notifica della cartella di pagamento, risulta comunque estinto il credito derivante da violazione del Codice della Strada per decorso del termine di prescrizione. La notifica della cartella di pagamento sarebbe infatti avvenuta il avvenuta il
9 maggio 2009, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento è intervenuta il 26 giugno 2015, e dunque oltre il quinquennio, con conseguente estinzione per prescrizione della pretesa in esame.
L'appello va pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori doglianze pure mosse dall'appellante.
Le spese processuali del doppio grado vengono compensate, tenuto conto che il componimento dei contrasti giurisprudenziali in materia di prescrizione è intervenuto ad opera della S.C. solo con la recente sentenza sopra menzionata.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, e in funzione di giudice d'appello:
- ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in RIFORMA della sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia impugnata sentenza n. 5 del 17 dicembre 2015, dichiara prescritti i crediti riportati nella cartella di pagamento n. 13920090001426411000;
- COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Vibo Valentia, 18.3.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt.
1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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