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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2025
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Il Consigliere designato della Corte d'Appello di Trieste vista la richiesta della Questura di Gorizia, pervenuta a questo Ufficio il 14.04.2025 alle ore
13:13, di convalida del decreto di proroga del trattenimento di Parte_1
, nato in [...] il [...] (CUI ;
[...] C.F._1
sentito l'interessato all'udienza del 15.04.2025;
a scioglimento della riserva assunta a verbale;
visto il provvedimento di convalida del trattenimento già adottato dalla Corte d'Appello di
Trieste il 20.02.2025; premesso:
- che la Corte d'Appello di Trieste ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore della Provincia di Gorizia il 17.02.2025 e notificato all'interessato nella medesima data, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), d), e comma 3 del D.lgs. 142/2015 nei confronti di
, nato in [...] il [...] (CUI , per Parte_1 C.F._1
giorni 60 prorogabili, e quindi sino al 18.04.2025;
- che il Questore della Provincia di Gorizia in data 14.04.2025 ha chiesto che il trattenimento sia prorogato di 60 giorni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), d) D.lgs.
142/2015;
- che la richiesta è stata notificata all'interessato in pari data alle ore 10.23 ed è pervenuta presso questo ufficio il 14.04.2025, alle ore 13.13, risultando quindi tempestiva e anteriore alla scadenza della proroga;
ritenuto che
rimangano parzialmente ferme le motivazioni poste a base del provvedimento di convalida;
rilevato - con riferimento alla previsione di cui alla lettera b) dell'art. 6, co. 2 D.Lgs.
142/2015, ritenuta sussistente nel provvedimento di convalida in relazione alle condanna riportate dal trattenuto in data 9.12.2014 e 11.1.2019, alle successive denunce e all'arresto, a seguito di ordine di cattura del 20.3.2022 - che l'interessato ha cessato di scontare le pene che gli erano state inflitte con le predette sentenze fruendo positivamente, dal 20.9.2023, del regime di affidamento in prova al servizio sociale, e che non risultano successivi deferimenti all'autorità giudiziaria a suo carico, potendo quindi ritenersi non più attuale, tenuto anche conto della prestazione di attività lavorativa, la condizione di persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose o che è dedita a alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1, lett. b), c)
D.Lgs. 159/2011, richiamato dall'art. 13, co. 2 lett. c) D.Lgs. 286/1998, a sua volta richiamato dall'art. 6, co. 2 lettera b) D.Lgs. 142/2015); considerato invece che permane la condizione di cui alla lett. d) dell'art. 6, co. 2 D.Lgs.
142/2015, tenuto conto da un lato del pericolo di fuga dell'interessato, pericolo fondato ai sensi dell'art. 13, co. 4bis D.Lgs. 286/1998, sia sulla persistente mancanza di passaporto o di altro documento equipollente (lett. a), sia sull'inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Sassari il 06.04.2021 con ordine di accompagnamento alla frontiera, cui era seguito l'ordine del Questore di Sassari di lasciare il territorio nazionale nei sette giorni dalla notifica dell'atto (lett. d), e dall'altro della necessità di acquisire gli elementi, relativi anche alle condizioni personali e all'inserimento sociale del richiedente, che non potrebbero essere assunti senza la sua presenza e sui quali si basa la domanda di protezione internazionale respinta dalla Commissione Territoriale di Trieste con provvedimento dd. 24.02.2025, avverso il quale è stato proposto ricorso innanzi al Tribunale di Trieste con udienza fissata nella stessa giornata odierna;
ritenuto che
in contrario non rilevi la concessione, con decreto dd. 21.3.2025 del Tribunale di Trieste, della sospensione ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 dell'efficacia esecutiva del provvedimento con il quale la Commissione Territoriale ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata dal trattenuto, trattandosi di decisione che non comporta l'automatica cessazione del trattenimento, essendo a tale ultimo fine necessaria una distinta valutazione dei presupposti in forza dei quali esso è stato disposto;
P.Q.M.
visto l'art. 6, co. 2, lett. d) D.Lgs. 142/2015
CONVALIDA il provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Questore della
Provincia di Gorizia in data 14.04.2025 nei confronti di Parte_1
, nato in [...] il [...] (CUI 03TYVU6) per giorni 60, salvo proroga.
[...] Il provvedimento viene depositato telematicamente alle ore 11.55 del 15.4.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Trieste, 15 aprile 2025 Il Consigliere designato dott. Daniele Venier
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
Il Consigliere designato della Corte d'Appello di Trieste vista la richiesta della Questura di Gorizia, pervenuta a questo Ufficio il 14.04.2025 alle ore
13:13, di convalida del decreto di proroga del trattenimento di Parte_1
, nato in [...] il [...] (CUI ;
[...] C.F._1
sentito l'interessato all'udienza del 15.04.2025;
a scioglimento della riserva assunta a verbale;
visto il provvedimento di convalida del trattenimento già adottato dalla Corte d'Appello di
Trieste il 20.02.2025; premesso:
- che la Corte d'Appello di Trieste ha convalidato il trattenimento disposto dal Questore della Provincia di Gorizia il 17.02.2025 e notificato all'interessato nella medesima data, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), d), e comma 3 del D.lgs. 142/2015 nei confronti di
, nato in [...] il [...] (CUI , per Parte_1 C.F._1
giorni 60 prorogabili, e quindi sino al 18.04.2025;
- che il Questore della Provincia di Gorizia in data 14.04.2025 ha chiesto che il trattenimento sia prorogato di 60 giorni, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), d) D.lgs.
142/2015;
- che la richiesta è stata notificata all'interessato in pari data alle ore 10.23 ed è pervenuta presso questo ufficio il 14.04.2025, alle ore 13.13, risultando quindi tempestiva e anteriore alla scadenza della proroga;
ritenuto che
rimangano parzialmente ferme le motivazioni poste a base del provvedimento di convalida;
rilevato - con riferimento alla previsione di cui alla lettera b) dell'art. 6, co. 2 D.Lgs.
142/2015, ritenuta sussistente nel provvedimento di convalida in relazione alle condanna riportate dal trattenuto in data 9.12.2014 e 11.1.2019, alle successive denunce e all'arresto, a seguito di ordine di cattura del 20.3.2022 - che l'interessato ha cessato di scontare le pene che gli erano state inflitte con le predette sentenze fruendo positivamente, dal 20.9.2023, del regime di affidamento in prova al servizio sociale, e che non risultano successivi deferimenti all'autorità giudiziaria a suo carico, potendo quindi ritenersi non più attuale, tenuto anche conto della prestazione di attività lavorativa, la condizione di persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose o che è dedita a alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica (art. 1, lett. b), c)
D.Lgs. 159/2011, richiamato dall'art. 13, co. 2 lett. c) D.Lgs. 286/1998, a sua volta richiamato dall'art. 6, co. 2 lettera b) D.Lgs. 142/2015); considerato invece che permane la condizione di cui alla lett. d) dell'art. 6, co. 2 D.Lgs.
142/2015, tenuto conto da un lato del pericolo di fuga dell'interessato, pericolo fondato ai sensi dell'art. 13, co. 4bis D.Lgs. 286/1998, sia sulla persistente mancanza di passaporto o di altro documento equipollente (lett. a), sia sull'inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Sassari il 06.04.2021 con ordine di accompagnamento alla frontiera, cui era seguito l'ordine del Questore di Sassari di lasciare il territorio nazionale nei sette giorni dalla notifica dell'atto (lett. d), e dall'altro della necessità di acquisire gli elementi, relativi anche alle condizioni personali e all'inserimento sociale del richiedente, che non potrebbero essere assunti senza la sua presenza e sui quali si basa la domanda di protezione internazionale respinta dalla Commissione Territoriale di Trieste con provvedimento dd. 24.02.2025, avverso il quale è stato proposto ricorso innanzi al Tribunale di Trieste con udienza fissata nella stessa giornata odierna;
ritenuto che
in contrario non rilevi la concessione, con decreto dd. 21.3.2025 del Tribunale di Trieste, della sospensione ex art. 35-bis D.Lgs. 25/2008 dell'efficacia esecutiva del provvedimento con il quale la Commissione Territoriale ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata dal trattenuto, trattandosi di decisione che non comporta l'automatica cessazione del trattenimento, essendo a tale ultimo fine necessaria una distinta valutazione dei presupposti in forza dei quali esso è stato disposto;
P.Q.M.
visto l'art. 6, co. 2, lett. d) D.Lgs. 142/2015
CONVALIDA il provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Questore della
Provincia di Gorizia in data 14.04.2025 nei confronti di Parte_1
, nato in [...] il [...] (CUI 03TYVU6) per giorni 60, salvo proroga.
[...] Il provvedimento viene depositato telematicamente alle ore 11.55 del 15.4.2025.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Trieste, 15 aprile 2025 Il Consigliere designato dott. Daniele Venier