Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11288 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
! REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU RENA CASSAZIONE12 88/0 Oggetto SEZI E SECON пиш Caution Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente- R.G. N. 530/00 Cron. 28895 - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep..2946 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 12/04/02 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Dott. OV SCHERILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: * LO IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONIDA BISSOLATI 54, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO BOITANI, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE all'avvocato ROCCO CHINNICI, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig. JL SOLE 24 ORE RE 455 per diritti € B contro 31 LUG 2002 IL ER IA, elettivamente LO IA RO, LO domiciliati in ROMA PZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio POTTINO, difesi dall'avvocato ROBERTO CANCELLERIA PASSALACQUA, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2002 nonchè contro 575 -1- LO BE, IN GI;
intimati avverso la sentenza n. 753/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 19/08/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. 1 in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione notificato il 21 dicembre 1989 IS e RI EL con' vennero, davanti al Tribunale di Palermo, per la divisione dell'eredità del proprio genitore CO EL (deceduto il 2.2.1989), la moglie OV BO e i figli CE e RI SA. Il Tribunale, espletata una consulenza tecnica dopo l'avvenuta costituzione dei convenuti, con sentenza non definitiva del 19 novembre 1993, dichiarò aperta la successione e precisò che al coniuge del de cuius_e a ciascuno dei suoi figli com= peteva un terzo dell'intero compendio ereditario. CE EL propose impugnazione sostenendo, per quel che ancora interessa in sede di legittimità, che il Tribunale aveva erroneamente incluso tra i beni da dividere un magazzino, la cui proprietà gli era stata donata da suo padre con di= 2 spensa dalla collazione. RI e RI SA EL resistettero al gravame, mentre la BO ed IS EL non si costituirono in questa fase del processo. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 19 agosto 1999, ha confermato la decisione di primo grado, avendo ritenuto che esatte erano le quote ereditarie formate dal Tribunale,e che, in particolare, "inammissibile, perché proposta per la prima volta nel giudizio di gravame", era la censura con la quale CE VE ON si era lamentato dell'inclusione, nel patrimonio relitto da dividere di un ma- gazzino che invece non ne faceva parte, essendogli stato donato dal genitore con dispensa dalla collazione. CE EL ha proposto ricorso per cassazione al quale RI e RI SA EL resistono con controricorso. OV BO ed IS EL non si sono costituite. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due connessi motivi del ricorso, si denunzia la violazione degli art. 713 e 1116 del codice civile, in relazione all'art.360 del codice di procedura civile, e si sostiene che la Corte d'appello ha incluso tra i beni oggetto della divisione ereditaria anche un "magazzino", pur essendo stata la nuda proprietà di esso dal de cuius donata, con l'atto per notaio Furitano del 30 luglio 1987, al figlio CE, con riserva d'usufrutto a proprio favore e dispensa dalla collazione. Si aggiunge che la stessa Corte,dichiarando inammissibile, perché proposta per la prima volta nel giudizio di gravame, la doglian- za relativa "alla mancata esclusione di un magazzino dall'asse ereditario", ha pronun- ciato una statuizione immotivata ed extra petita, essendosi chiesta da tutti i coeredi la divisione dei beni del patrimonio del defunto CO EL e non anche dei magazzini dal medesimo donati, con dispensa dalla collazione, al proprio figlio CE con il menzionato atto. Il ricorso è fondato. L'istanza,dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello per la sua novità, con la quale CE EL aveva chiesto l'esclusione dall'asse ereditario di un determinato im= mobile (il magazzino sito in via C.Nigra), perché donatogli dal genitore con dispensa dalla collazione, costituiva indubbiamente un'eccezione nuova, essendosi con essa evidenziato un fatto ostativo, all'operativita di tale istituto. Ma, proprio perché si trat- tava di un'eccezione, sia pure nuova, era proponibile in appello, essendo stata la causa instaurata con citazione notificata nell'anno 1989. Infatti, era applicabile, nella specie, come in tutti i giudizi iniziati in primo grado in epoca anteriore al 30 aprile 1995, la norma originaria dell'art.345 cod. proc. civ., la quale concedeva alle parti il potere di proporre nuove eccezioni in appello, potere che è stato, invece, negato, ma solo suc' cessivamente, dalla disposizione dell'art.52 della legge 26 novembre 1990 n.353 -che ha sostituito il testo di quella norma -secondo cui le eccezioni nuove non possono più proporsi nella fase di gravame se non siano rilevabili anche d'ufficio (conf.sent.nn. 10278 e 11452 del 2001). Pertanto, deve accogliersi il ricorso, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, la quale dovrà esaminare l'eccezione erroneamente dichiarata inammissibile e, perciò, accerta- re se vi sia stata o non la dispensa dalla collazione del bene immobile donato dal de cuius a CE EL con l'atto per notaio Furitano del 30 luglio 1987; e dovrà an' che provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appel- lo di Palermo. Roma 12 aprile 2002. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.A. Vella) (dott.R.Corona) Аботали моти % IL ER C1 Paolo Talarico.coPaolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 30 LUG. 2002 IL ER 109т 129,11 6 20,6 149,77 456T T. TO AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1 8 SET.200 4 an. 3.89.57 € 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77(euro...... p. i Dirigente Area Serv (Dott.ssa RI Grezia DI FLRDOY Il Responsabile Servizio Alti Cadiziari 0 0 2 (Dr. M. RACCICH 011 ROMA