Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 32 dello statuto stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 32 dello statuto stesso.