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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/03/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3946 del Registro Generale VG 2024
TRA
, nato a [...] Parte_1
(ME) il 02/02/1965, C.F.: , C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in IN, via Ghibellina n. 46, presso lo studio dell'avv. CARBONARO RITA (C.F.: ), C.F._3
che li rappresenta e difende per procura in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
1
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/11/2024, i coniugi Parte_1
nato a [...] il
[...]
02/02/1965, e nata a [...] il [...], Parte_2
premesso:
- di avere contratto matrimonio civile nel Comune di IN
l'11/02/1989, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n.
31, parte 1, anno 1989;
- che dall'unione erano nati tre figli: nato il 23 Persona_1
aprile 1989, nato il 1° giugno 1994 e nata Persona_2 Persona_3
il 7 settembre 1999, oggi tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di IN con decreto n. cronol. 3736/06 del 14/03/2006;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento per il tempo necessario alla procedibilità della domanda di divorzio;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con il rito civile in data 11 febbraio 1989 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di IN ( Atto N. 31 parte 1 - anno 1989) e, per l'effetto 2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IN di procedere alla trascrizione della emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di IN;
3) modificare per quanto necessario e
2 di ragione le condizioni di separazione consensuale come omologate dal
Tribunale di IN con decreto emesso del 14.03.2006 (nr. cronol.3736/06) il Presidente del Tribunale di IN (dott. Suraci
Giuseppe), dando atto delle volontà dei coniugi espresse nella seguente
Convenzione
1) la casa coniugale sita in IN, via Consolare Valeria nr 236, censita al catasto al foglio 160, part. 108 sub 2, di comproprietà dei signori e resta nella disponibilità del sig. Parte_1 Persona_4
che continuerà ad abitarla ininterrottamente fino all'atto Parte_1
di vendita, con impegno della sig.ra di modificare lo stato di Per_4
residenza sua e del figlio;
2) per le ragioni esposte in Persona_5
narrativa, il sig. non è più tenuto al versamento di un contributo Pt_1
economico in favore dei figli e della moglie e ciascuna parte provvederà al proprio mantenimento;
3) il sig. e la sig.ra nella qualità di Pt_1 Per_4
comproprietari, dichiarano la volontà di vendere la casa coniugale sita in
IN, via Consolare Valeria nr. 236, censita al catasto al foglio 160, part. 108 sub 2”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 07/01/2025.
All'udienza del 26/02/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
3 Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata dal
Tribunale di IN con decreto n. cronol. 3736/06 del 14/03/2006 e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano, poi, compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/11/2024, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel
Comune di IN l'11/02/1989, iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 31, parte 1, anno 1989, tra Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], alle condizioni Parte_2
concordate dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 28/11/2024 e riportate in parte motiva;
4 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di IN di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in IN, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/02/2025.
La Presidente dott.ssa Olga Tarzia
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