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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/12/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1558/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa AR Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1558 V.G. dell'anno 2024 e rimessa in istruttoria con ordinanza del
30.12.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1 in SA AR IO (VB) via Rosmini, 36;
e
(C.F. ), nato il [...], in [...], CP_1 C.F._2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca MALERBA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in OD, c.so P. Ferraris, 39, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“il Tribunale di Verbania voglia pronunciare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e voglia accogliere, in parziale modifica rispetto alle condizioni indicate nel ricorso del 20/6/2024, l'accordo intervenuto tra i ricorrenti nei seguenti termini relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
29/8/2015, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di SA AR IO, anno 2015 parte II serie A, n. 1 nonché nel Registro di Stato civile del Comune di Malesco al n.2, P. II, S. B,
Anno 2015;
B) ordinare al Comune di SA AR IO e al Comune di Malesco di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) dichiarare compensate le spese legali;
D) recepire l'accordo intervenuto tra i ricorrenti sulle condizioni di divorzio come seguono:
i) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e indipendenti, di avere tra di loro già definito ogni questione economica, e non hanno nulla a pretendere reciprocamente né a titolo di assegno divorzile né per qualsivoglia altro titolo e /o ragione;
Per_ Per ii) i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
iii) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previamente accordandosi di volta in volta con Pt_1
, due sabati al mese dalle ore 10,00 sino alle 17,00, e due sabati al mese dalle ore 10,00 sino
[...] alle ore 21,30 a casa dei nonni paterni (Sig.ri e residenti in [...]
Malesco, Via Pittori Sotta n.8) e/o presso la propria dimora, o portandoli in altri luoghi per ragioni di svago/sport nel rispetto degli impegni sportivi/ludico/ricreativi dei minori, andandoli a prendere presso la casa materna per poi riaccompagnarli lì alla sera agli orari di cui sopra;
negli altri giorni il padre potrà liberamente chiamare i figli al numero di telefono della madre.
Dal mese di gennaio 2026, previamente accordandosi di volta in volta con , il padre Parte_1 potrà vedere e tenere con sé i figli due sabati al mese dalle ore 10,00 alle ore 17,00, e due sabati al mese potrà tenere con sé i figli dalle ore 10,00 del sabato sino, salvo diverso orario concordato tra i genitori per esigenze e/o attività sportive/ludico/ricreative dei minori, alle 10,00 della domenica mattina seguente con pernotto presso il padre;
iv) ad eccezione di quanto previsto al precedente punto iv), i minori pernotteranno sempre presso la casa materna;
v) a Natale, Santo Stefano, il 1 0 dell'anno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta i minori staranno con la madre sino alle ore 17,00, e dalle ore 17,00 alle 22,00 con il padre (con o senza i nonni paterni), che li andrà a prendere presso la casa materna e lì li riaccompagnerà agli orari di cui sopra. Il 15 agosto i minori staranno tutto il giorno, con pernotto, con la madre;
vi) nel periodo estivo di vacanza, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 6 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il 2024 e per gli anni successivi i minori trascorreranno le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi con la madre in luogo e presso struttura che verranno comunicati al padre almeno con giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza.
A far tempo dal 2026 il padre potrà portare 6 giorni, anche non consecutivi, i figli con sé nelle vacanze estive in luogo e struttura che comunicherà alla madre con almeno giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza;
vii) salvo diversi accordi presi di volta in volta, nel giorno del compleanno della madre i minori staranno tutto il giorno presso la madre e nel giorno del compleanno del padre staranno con il padre dall'uscita dalla scuola, ove il padre andrà a prenderli, sino alle 21,00 allorquando verranno riaccompagnati dal padre presso la casa materna. Il giorno del loro compleanno i minori trascorreranno la giornata con entrambi i genitori, secondo accordi presi dai genitori di volta in volta;
viii) i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti e non formulano domande di reciproco mantenimento, e hanno già tra loro definito ogni questione economica e non hanno pertanto nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia altro titolo e /o ragione;
ix) verserà, con bonifico bancario, a , a far tempo dal luglio 2024, quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun minore), annualmente rivalutati secondo indice ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, ed inoltre si obbliga a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, sportive, ricreative, scolastiche e straordinarie tutte, secondo il protocollo del Tribunale di Verbania.
x) l'assegno unico verrà percepito e trattenuto integralmente da;
Parte_1 xi) dichiarare compensate le spese e le competenze del presente giudizio.
e dichiarano di prestare acquiescenza piena e totale alla sentenza di Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio che verrà pronunciata dal Tribunale di Verbania nell'intestato procedimento e di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.”
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 1/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 9.9.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in SA AR IO (VB) il
29/08/2015 e si sono separati alle condizioni concordate, recepite dalla sentenza dell'intestato ufficio n. 1/2025, passata in giudicato il 21.3.2025, e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che le parti hanno, consensualmente, in parte, hanno modificato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Va dato atto, altrettanto, che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e indipendenti, di avere tra di loro già definito ogni questione economica, e non hanno nulla a pretendere reciprocamente né a titolo di assegno divorzile né per qualsivoglia altro titolo e /o ragione.
Spese processuali compensate, come da accordi.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
SA AR IO (VB) il 29.8.2015, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2015 Per_ Pers affida i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere i figli minori presso di sé, previamente accordandosi di volta in volta con due sabati al mese dalle ore 10,00 sino alle 17,00, e due sabati al mese Parte_1 dalle ore 10,00 sino alle ore 21,30 a casa dei nonni paterni ( e Controparte_2 Persona_3 residenti in [...]) e/o presso la propria dimora, o portandoli in altri luoghi per ragioni di svago/sport nel rispetto degli impegni sportivi/ludico/ricreativi dei minori, andandoli a prendere presso la casa materna per poi riaccompagnarli lì alla sera agli orari di cui sopra;
negli altri giorni il padre potrà liberamente chiamare i figli al numero di telefono della madre.
Dal mese di gennaio 2026, previamente accordandosi di volta in volta con il padre Parte_1 potrà vedere e tenere con sé i figli due sabati al mese dalle ore 10,00 alle ore 17,00, e due sabati al mese potrà tenere con sé i figli dalle ore 10,00 del sabato sino, salvo diverso orario concordato tra i genitori per esigenze e/o attività sportive/ludico/ricreative dei minori, alle 10,00 della domenica mattina seguente con pernotto presso il padre;
ad eccezione di quanto previsto al precedente punto iv), i minori pernotteranno sempre presso la casa materna;
a Natale, Santo Stefano, il 1° dell'anno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta i minori staranno con la madre sino alle ore 17,00, e dalle ore 17,00 alle 22,00 con il padre (con o senza i nonni paterni), che li andrà a prendere presso la casa materna e lì li riaccompagnerà agli orari di cui sopra. Il 15 agosto i minori staranno tutto il giorno, con pernotto, con la madre;
nel periodo estivo di vacanza, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 6 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il 2024 e per gli anni successivi i minori trascorreranno le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi con la madre in luogo e presso struttura che verranno comunicati al padre almeno con giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza.
A far tempo dal 2026 il padre potrà portare 6 giorni, anche non consecutivi, i figli con sé nelle vacanze estive in luogo e struttura che comunicherà alla madre con almeno giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza;
salvo diversi accordi presi di volta in volta, nel giorno del compleanno della madre i minori staranno tutto il giorno presso la madre e nel giorno del compleanno del padre staranno con il padre dall'uscita dalla scuola, ove il padre andrà a prenderli, sino alle 21,00 allorquando verranno riaccompagnati dal padre presso la casa materna. Il giorno del loro compleanno i minori trascorreranno la giornata con entrambi i genitori, secondo accordi presi dai genitori di volta in volta;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, con bonifico bancario, a CP_1
a far tempo dal luglio 2024, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, Parte_1 la somma complessiva di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun minore), annualmente rivalutati secondo indice ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% a tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive, ricreative, scolastiche e straordinarie tutte, secondo il protocollo del Tribunale di Verbania;
dispone che l'assegno unico venga percepito e trattenuto integralmente da Parte_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 18.12.2025 Il Giudice rel. dott.ssa AR Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa AR Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1558 V.G. dell'anno 2024 e rimessa in istruttoria con ordinanza del
30.12.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra
(C.F. ) nata il [...] in [...], residente Parte_1 C.F._1 in SA AR IO (VB) via Rosmini, 36;
e
(C.F. ), nato il [...], in [...], CP_1 C.F._2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesca MALERBA presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in OD, c.so P. Ferraris, 39, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“il Tribunale di Verbania voglia pronunciare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e voglia accogliere, in parziale modifica rispetto alle condizioni indicate nel ricorso del 20/6/2024, l'accordo intervenuto tra i ricorrenti nei seguenti termini relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio:
A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
29/8/2015, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del Comune di SA AR IO, anno 2015 parte II serie A, n. 1 nonché nel Registro di Stato civile del Comune di Malesco al n.2, P. II, S. B,
Anno 2015;
B) ordinare al Comune di SA AR IO e al Comune di Malesco di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C) dichiarare compensate le spese legali;
D) recepire l'accordo intervenuto tra i ricorrenti sulle condizioni di divorzio come seguono:
i) dare atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e indipendenti, di avere tra di loro già definito ogni questione economica, e non hanno nulla a pretendere reciprocamente né a titolo di assegno divorzile né per qualsivoglia altro titolo e /o ragione;
Per_ Per ii) i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
iii) il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, previamente accordandosi di volta in volta con Pt_1
, due sabati al mese dalle ore 10,00 sino alle 17,00, e due sabati al mese dalle ore 10,00 sino
[...] alle ore 21,30 a casa dei nonni paterni (Sig.ri e residenti in [...]
Malesco, Via Pittori Sotta n.8) e/o presso la propria dimora, o portandoli in altri luoghi per ragioni di svago/sport nel rispetto degli impegni sportivi/ludico/ricreativi dei minori, andandoli a prendere presso la casa materna per poi riaccompagnarli lì alla sera agli orari di cui sopra;
negli altri giorni il padre potrà liberamente chiamare i figli al numero di telefono della madre.
Dal mese di gennaio 2026, previamente accordandosi di volta in volta con , il padre Parte_1 potrà vedere e tenere con sé i figli due sabati al mese dalle ore 10,00 alle ore 17,00, e due sabati al mese potrà tenere con sé i figli dalle ore 10,00 del sabato sino, salvo diverso orario concordato tra i genitori per esigenze e/o attività sportive/ludico/ricreative dei minori, alle 10,00 della domenica mattina seguente con pernotto presso il padre;
iv) ad eccezione di quanto previsto al precedente punto iv), i minori pernotteranno sempre presso la casa materna;
v) a Natale, Santo Stefano, il 1 0 dell'anno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta i minori staranno con la madre sino alle ore 17,00, e dalle ore 17,00 alle 22,00 con il padre (con o senza i nonni paterni), che li andrà a prendere presso la casa materna e lì li riaccompagnerà agli orari di cui sopra. Il 15 agosto i minori staranno tutto il giorno, con pernotto, con la madre;
vi) nel periodo estivo di vacanza, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 6 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il 2024 e per gli anni successivi i minori trascorreranno le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi con la madre in luogo e presso struttura che verranno comunicati al padre almeno con giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza.
A far tempo dal 2026 il padre potrà portare 6 giorni, anche non consecutivi, i figli con sé nelle vacanze estive in luogo e struttura che comunicherà alla madre con almeno giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza;
vii) salvo diversi accordi presi di volta in volta, nel giorno del compleanno della madre i minori staranno tutto il giorno presso la madre e nel giorno del compleanno del padre staranno con il padre dall'uscita dalla scuola, ove il padre andrà a prenderli, sino alle 21,00 allorquando verranno riaccompagnati dal padre presso la casa materna. Il giorno del loro compleanno i minori trascorreranno la giornata con entrambi i genitori, secondo accordi presi dai genitori di volta in volta;
viii) i coniugi sono economicamente autonomi ed indipendenti e non formulano domande di reciproco mantenimento, e hanno già tra loro definito ogni questione economica e non hanno pertanto nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento e/o per qualsivoglia altro titolo e /o ragione;
ix) verserà, con bonifico bancario, a , a far tempo dal luglio 2024, quale CP_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei due figli minori, la somma complessiva di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun minore), annualmente rivalutati secondo indice ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, ed inoltre si obbliga a concorrere nella misura del 50% a tutte le spese mediche non coperte dal
Servizio Sanitario Nazionale, sportive, ricreative, scolastiche e straordinarie tutte, secondo il protocollo del Tribunale di Verbania.
x) l'assegno unico verrà percepito e trattenuto integralmente da;
Parte_1 xi) dichiarare compensate le spese e le competenze del presente giudizio.
e dichiarano di prestare acquiescenza piena e totale alla sentenza di Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio che verrà pronunciata dal Tribunale di Verbania nell'intestato procedimento e di rinunciare all'impugnazione della sentenza conforme alle condizioni concordate non avendovi interesse.”
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 1/2025 l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta alle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 9.9.2025 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in SA AR IO (VB) il
29/08/2015 e si sono separati alle condizioni concordate, recepite dalla sentenza dell'intestato ufficio n. 1/2025, passata in giudicato il 21.3.2025, e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale come dichiarato congiuntamente.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che le parti hanno, consensualmente, in parte, hanno modificato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio.
Va dato atto, altrettanto, che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e indipendenti, di avere tra di loro già definito ogni questione economica, e non hanno nulla a pretendere reciprocamente né a titolo di assegno divorzile né per qualsivoglia altro titolo e /o ragione.
Spese processuali compensate, come da accordi.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 CP_1
SA AR IO (VB) il 29.8.2015, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2015 Per_ Pers affida i figli e congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
dà facoltà al padre di vedere e tenere i figli minori presso di sé, previamente accordandosi di volta in volta con due sabati al mese dalle ore 10,00 sino alle 17,00, e due sabati al mese Parte_1 dalle ore 10,00 sino alle ore 21,30 a casa dei nonni paterni ( e Controparte_2 Persona_3 residenti in [...]) e/o presso la propria dimora, o portandoli in altri luoghi per ragioni di svago/sport nel rispetto degli impegni sportivi/ludico/ricreativi dei minori, andandoli a prendere presso la casa materna per poi riaccompagnarli lì alla sera agli orari di cui sopra;
negli altri giorni il padre potrà liberamente chiamare i figli al numero di telefono della madre.
Dal mese di gennaio 2026, previamente accordandosi di volta in volta con il padre Parte_1 potrà vedere e tenere con sé i figli due sabati al mese dalle ore 10,00 alle ore 17,00, e due sabati al mese potrà tenere con sé i figli dalle ore 10,00 del sabato sino, salvo diverso orario concordato tra i genitori per esigenze e/o attività sportive/ludico/ricreative dei minori, alle 10,00 della domenica mattina seguente con pernotto presso il padre;
ad eccezione di quanto previsto al precedente punto iv), i minori pernotteranno sempre presso la casa materna;
a Natale, Santo Stefano, il 1° dell'anno, il 6 gennaio, il giorno di Pasqua e di Pasquetta i minori staranno con la madre sino alle ore 17,00, e dalle ore 17,00 alle 22,00 con il padre (con o senza i nonni paterni), che li andrà a prendere presso la casa materna e lì li riaccompagnerà agli orari di cui sopra. Il 15 agosto i minori staranno tutto il giorno, con pernotto, con la madre;
nel periodo estivo di vacanza, i ragazzi trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con la madre e 6 giorni anche non consecutivi con il padre. Per il 2024 e per gli anni successivi i minori trascorreranno le vacanze estive, di giorni 15 anche non consecutivi con la madre in luogo e presso struttura che verranno comunicati al padre almeno con giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza.
A far tempo dal 2026 il padre potrà portare 6 giorni, anche non consecutivi, i figli con sé nelle vacanze estive in luogo e struttura che comunicherà alla madre con almeno giorni 30 di anticipo rispetto alla partenza;
salvo diversi accordi presi di volta in volta, nel giorno del compleanno della madre i minori staranno tutto il giorno presso la madre e nel giorno del compleanno del padre staranno con il padre dall'uscita dalla scuola, ove il padre andrà a prenderli, sino alle 21,00 allorquando verranno riaccompagnati dal padre presso la casa materna. Il giorno del loro compleanno i minori trascorreranno la giornata con entrambi i genitori, secondo accordi presi dai genitori di volta in volta;
pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere, con bonifico bancario, a CP_1
a far tempo dal luglio 2024, quale contributo al mantenimento dei due figli minori, Parte_1 la somma complessiva di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascun minore), annualmente rivalutati secondo indice ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% a tutte le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive, ricreative, scolastiche e straordinarie tutte, secondo il protocollo del Tribunale di Verbania;
dispone che l'assegno unico venga percepito e trattenuto integralmente da Parte_1
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 18.12.2025 Il Giudice rel. dott.ssa AR Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO