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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/04/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1951/2024 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA SEMPIONE 37/C 21018 SESTO CALENDE presso lo studio dell'avv. CALDARELLI PIETRO SAVIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. LIGUORI JESSICA ( ) VIA C.F._1
SANTO STEFANO, 10 21053 CASTELLANZA;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Piazzetta Guastalla 7 20122 MILANO P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, che lo rappresenta e difende pagina 1 di 15 come da delega in atti, unitamente all'avv. FUGAZZA FABIO ( ) C.F._2
PIAZZETTA GUASTALLA, 7 20122 MILANO;
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
elettivamente domiciliato in Piazzetta Guastalla 7 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FUGAZZA FABIO ( ) PIAZZETTA C.F._2
GUASTALLA, 7 20122 MILANO;
(C.F. Parte_2
), elettivamente domiciliato in Piazzetta Guastalla 7 20122 MILANO P.IVA_2
presso lo studio dell'avv. BERGAMASCO VINCENZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FUGAZZA FABIO ( ) C.F._2
PIAZZETTA GUASTALLA, 7 20122 MILANO;
APPELLATI
avente ad oggetto: Leasing sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria richiesta ed istanza accogliere così giudicare: riformare per tutte le ragioni indicate in atto di appello, la sentenza n. 5399/2024 emessa dal Tribunale di Milano, sezione sesta civile, giudice dott.ssa Gallina, emessa in data 23 maggio 2024 e pubblicata in data 24 maggio 2024;
e per l'effetto: condannare alla restituzione delle somme tutte indebitamente addebitate e/o riscosse, dall'inizio del rapporto sino al saldo, nella somma pari ad € 128.224,61 e/o alla maggiore e/o minor somma che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
pagina 2 di 15 Ordinare in ogni caso, il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, oltre, in ogni caso, rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo;
oltre risarcimento degli altri eventuali danni, da determinarsi anche in via equitativa, nonché del maggior danno subito (lucro cessante) determinato dall'impossibilità di poter godere liberamente dei beni oggetto del contratto di leasing, oltre interessi legali dal fatto al saldo:
Condannare la società di Leasing al risarcimento dei danni determinati in ragione dei comportamenti usurari e non posti in essere e segnatamente nella restituzione della somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre alla differenza tra la somma realmente alla differenza tra la somma realmente dovute e gli interessi non dovuti in quanto usurari, somma che andrà determinata ad esito dell'espletanda CTU.
In via subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale: accertare e dichiarare non dovute le rate ancora da corrispondere in quanto detraibili dal valore dell'immobile che l'utilizzatore restituisce al concedente o, eventualmente, al maggior o minor indennizzo che il Giudice adito riterrà opportuno;
In via ulteriormente subordinata:
Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze formulate in via principale disporre, in ogni caso, l'eventuale compensazione giudiziale tra le somme che l'utilizzatore debba ancora corrispondere al concedente e quelle che quest'ultimo deve restituire, a titolo di interessi versati e da versare, in ragione della sussistenza di usura.
Onorari ed anticipazioni della presente opposizione interamente rifusi.
In via istruttoria:
i) Si chiede di essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che l'area e l'immobile oggetto di leasing è stato acquistato dalla Pentagono
Immobiliare al fine di costruire diverse unità da adibirsi ad abitazione e studio, di pagina 3 di 15 acquisirne la proprietà per poi rivenderle in parte a terzi in parte ai soci ed a società del gruppo Pentagono Immobiliare di cui la S.c. Servizi ora ne era parte;
Parte_1
2) Vero che con l'incasso del corrispettivo derivante dalla vendita delle singole unità immobiliari e la sottoscrizione del contratto di leasing era finalizzato all'acquisto dei rispettivi immobili;
3) Vero che la società opponente ristrutturava l'intero immobile con finiture di marmo, ed altre opere per aumentare il valore di ciascuna unità;
4) Vero che la finalità del contratto di leasing era quella di ottenere il trasferimento della proprietà dell'intero compendio;
5) Vero che sempre per aumentare il pregio dell'immobile ristrutturato il piano terreno ed il seminterrato al fine di creare n. 8 cantine collegabili agli uffici ed utilizzabili come tali;
6) Vero che vennero costituite complessivamente n. 21 unità adibite ad abitazione tutte munite di box auto e n. 8 adibite ad ufficio con relative pertinenze al piano seminterrato;
7) Vero che si riuscì a vendere a prezzo di mercato n. 7 unità immobiliari;
8) Vero che prima la Pentagono immobiliare e poi la trattenevano ed i Parte_1
relativi soci e familiari trattenevano per sé n. 12 unità immobiliari più le relative autorimesse;
Si indica a teste: sig. residente a [...]
3/b; sig.ra residente in [...]; Testimone_2
sig.ra residente in [...] Urgnano;
Testimone_3
Con riserva di indicarne altri.
****
ii) Si chiede CTU volta ad accertare l'applicazione degli interessi usurari da parte della società concedente, unitamente alla quantificazione dei danni cagionati alla società utilizzatrice in ragione di detti comportamenti, oltre alla quantificazione pagina 4 di 15 dell'ingiustificato arricchimento ii) conseguito dalla società concedente in ragione del contratto di leasing sottoscritto, e comunque in conseguenza dei comportamenti contestati in sede di citazione da intendersi qui integralmente ritrascritta.
Per Controparte_1
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita così giudicare: in via principale, nel merito: rigettare l'impugnazione e tutte le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1 Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa con conseguente conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Milano, 28 gennaio 2025
Per ORA INTESA Ogni diversa e contraria Controparte_2
istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita così giudicare: in via principale, nel merito: rigettare l'impugnazione e tutte le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1 Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa con conseguente conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Milano, 28 gennaio 2025
Per Parte_2 CP_1
Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, voglia l'Ill.ma Corte
d'Appello adita così giudicare: in via principale, nel merito: rigettare l'impugnazione e tutte le domande proposte dalla in quanto infondate in fatto e in diritto Parte_1 Parte_1
per le ragioni esposte in narrativa con conseguente conferma, per l'effetto, della sentenza impugnata;
pagina 5 di 15 in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
Milano, 28 gennaio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 4/12/2020 la Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
16579/2020, emesso dal Tribunale di Milano in data 2/10/2020, depositato in cancelleria il 23/10/2020 e ritualmente notificatole, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 52.299,48 oltre agli interessi di Controparte_2
mora da calcolarsi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla domanda al saldo, a titolo di canoni scaduti e lasciati insoluti dall'01/07/2010 (residuo) all'01/09/2010, dall'01/12/2010 all'01/02/2011 e dall'01/07/2012 all'01/03/2013 relativi al contratto di locazione finanziaria n. 20045373 stipulato in data 21/11/2005 tra Parte_4
Con (ora e, in breve, ) e la (ora
[...] Controparte_2 Controparte_4
. Parte_1
Premetteva che:
- in data 21 novembre 2005 veniva stipulato tra (ora Parte_4
denominata e (ora denominata Parte_4 Controparte_4 Parte_1
contratto di locazione finanziaria, contraddistinto al n. 20045373, con la quale la prima si impegnava a concedere in godimento alla seconda alcune unità immobiliari facenti parte del complesso immobiliare sito in Urgnano (Bergamo), via Cristoforo Colombo,
Via Amerigo Vespucci e Piazza dei Popoli;
- in data 8 marzo 2013, ora richiedeva Parte_4 Controparte_2
l'anticipata risoluzione del contratto a causa di inadempienza della Società opponente;
- in data 14 dicembre 2013 veniva notificato da parte della ricorso ex art. Parte_4
702 bis c.p.c. nei confronti della dei locali;
Controparte_5
- con ordinanza del 10 luglio 2014 il Tribunale di Milano, accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria per cui è causa, condannava la al rilascio degli immobili. Controparte_6
pagina 6 di 15 A fondamento dell'opposizione lamentava l'applicazione di Parte_1
interessi usurari nonché ultralegali, in assenza di pattuizione, nonchè la violazione dell'art. 1526 c.c. in quanto la pattuizione contenuta nel contratto ( art. 15 delle condizioni generali di contratto), consentiva alla concedente di “ recuperare sia l'intero importo dei canoni ( scaduti e a scadere) sia il bene in natura, il quale, prescindendo dal logorio per l'utilizzo, potrà essere nuovamente locato o venduto” attribuendole un vantaggio eccessivo che poteva essere evitato solo qualora fosse previsto “ il diritto di imputare il valore dell'immobile alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere”.
Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità del contratto e l'accertamento dell'assenza delle ragioni creditorie con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Ha chiesto, inoltre, “accertare e dichiarare non dovute le rate ancora da corrispondere in quanto detraibili dal valore dell'immobile che l'utilizzatore restituisce al concedente o, eventualmente, al maggior o minor indennizzo che il Giudice adito riterrà opportuno;
condannare alla restituzione delle somme tutte Controparte_7
indebitamente addebitate e/o riscosse, dall'inizio del rapporto sino al saldo, nella somma pari ad € 128.224,61 e/o alla maggiore e/o minor somma che ci si riserva di quantificare in corso di causa;
ordinare in ogni caso, il ricalcolo sull'intero rapporto secondo legge degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, oltre, in ogni caso, rivalutazione ed interessi legali dal fatto al saldo;
oltre risarcimento degli altri eventuali danni, da determinarsi anche in via equitativa, nonché del maggior danno subito (lucro cessante) determinato dall'impossibilità di poter godere liberamente dei beni oggetto del contratto di leasing, oltre interessi legali dal fatto al saldo.
In via riconvenzionale: Condannare la società d Leasing al risarcimento dei danni determinati in ragione dei comportamenti usurari e non posti in essere e segnatamente nella restituzione della somma di € 7.000,00 a titolo di risarcimento danni, oltre alla differenza tra la somma realmente dovute e gli interessi non dovuti in quanto usurari, somma che andrà determinata ad esito dell'espletanda CTU.
pagina 7 di 15 In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande in via principale: accertare e dichiarare non dovute le rate ancora da corrispondere in quanto detraibili dal valore dell'immobile che l'utilizzatore restituisce al concedente o, eventualmente, al maggior o minor indennizzo che il Giudice adito riterrà opportuno;
in via ulteriormente subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze formulate in via principale disporre, in ogni caso, l'eventuale compensazione giudiziale tra le somme che l'utilizzatore debba ancora corrispondere al concedente e quelle che quest'ultimo deve restituire, a titolo di interessi versati e da versare, in ragione della sussistenza di usura”.
Si è costituita che, in via preliminare, ha eccepito Controparte_7
l'improcedibilità dell'opposizione, l'inammissibilità della domanda volta alla declaratoria di nullità del contratto e l'infondatezza delle domande avanzate dall'opponente.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. sono intervenute e Controparte_8 Parte_2
- per il tramite della mandataria - in qualità di successori a
[...] Controparte_1
titolo particolare di facendo proprie le difese e conclusioni Controparte_2
già formulate.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., senza necessità di istruttoria orale, il
Tribunale di Milano con sentenza n. 5399/24 pubblicata in data 24 maggio 2024 ha così statuito:
“1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo reso da questo Tribunale in data 2.10.20 ad istanza di ora Controparte_2 Controparte_2
2. condanna l'opponente a Parte_3
rifondere all'opposta già le spese Controparte_2 Controparte_2
di lite liquidate in € 9.178 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% nonché I.V.A. e C.P.A.”
Nello specifico il Tribunale ha ritenuto che la questione relativa all'asserita nullità della clausola 15, essendo già stata esaminata dal Tribunale con l'ordinanza emessa ai sensi pagina 8 di 15 dell'art. 702 ter c.p.c. a seguito del ricorso proposto ex art. 702 bis c.p.c. da volto ad ottenere, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione Controparte_9
di diritto del contratto di leasing, la condanna della Controparte_6
( ora al rilascio degli immobili per cui è causa, era
[...] Parte_1
insuscettibile di valutazione in questo giudizio perché coperta dal giudicato.
Con riferimento, invece, alle questioni inerenti l'applicazione di un tasso usurario ed ultralegale, ha ritenuto le medesime infondate, a nulla rilevando la perizia di parte prodotta in quanto basata sul presupposto logico e giuridico errato, ovverossia quello di cumulare gli interessi di mora e quelli compensativi per scrutinare l'eventuale usurarietà del contratto.
Da ultimo il Tribunale ha ritenuto infondata anche la censura relativa all'applicazione del tasso ultralegale tenuto conto di quanto previsto dalla clausola n.3.
Avverso detta sentenza ha interposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado;
si sono costituiti
[...]
, già nonché e CP_2 Controparte_7 Controparte_8
- per il tramite della mandataria – che hanno Parte_2 Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 14 gennaio 2025, il Consigliere Istruttore visto l'art. 352 c.p.c. ha fissato l'udienza del 01/04/2025 per la rimessione della causa in decisione;
assegnando alle parti il termine di giorni sessanta prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
il termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica. Visto l'art. 127-ter c.p.c. ha disposto che l'udienza del 1 aprile 2025 sia sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Con provvedimento presidenziale del 24 gennaio 2025 la causa è stata riassegnata alla sottoscritta relatrice e discussa nella Camera di Consiglio dell'8 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 15 ha interposto appello, affidando il Parte_1
gravame a due motivi di censura.
Con il primo motivo, rubricato “difetto di motivazione circa l'operatività dell'ordinanza
702 ter c.p.c. nel giudizio di opposizione in corso”, l'appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe indicato la ragione per la quale l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 10 luglio 2014 a conclusione del giudizio rubricato al n. RG. 73290/2013, avrebbe precluso l'esame dell'eccezione svolta ai sensi dell'art. 1526 c.c. e che non avrebbe considerato che l'ordinanza in questione ha provveduto solo sulla riconsegna del bene, avvenuta in data 14 maggio 2014, limitandosi a valutare “l'applicazione dell'art. 1526
c.c. unicamente in relazione a tale unico aspetto senza giustificare se vi sia stato un indebito arricchimento della società di leasing., escludendo così ogni altra implicazione connessa all'applicazione di tale articolo agli altri aspetti esecutivi del vincolo contrattuale in essere tra le parti” ( cfr. atto di appello pagg. 8).
Ribadisce l'applicabilità al leasing traslativo della disciplina di cui all'art. 1526 cc che prevede in caso di inadempimento dell'utilizzatore la riconsegna del bene concesso in locazione a fronte della restituzione dei canoni corrisposti, facendo salvo il diritto del
Concedente di ricevere un equo compenso per l'uso del bene oltre il risarcimento del danno.
Nel caso di specie, invece, il contratto di leasing stipulato tra le parti prevede che, in caso di risoluzione anticipata del contratto “Il Concedente ha diritto alla riconsegna dell'immobile e di pretendere dallo stesso, fatto salvo il maggior danno, un importo pari ai canoni scaduti e non pagati fino al momento della risoluzione nonché di quelli a scadere attualizzati al tasso indicato e maggiorati del prezzo per l'opzione finale di acquisto oltre spese”, con la conseguenza che in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente viene a fruire di un lucro potenzialmente doppio rispetto a quello normale, in quanto potrà recuperare sia l'intero importo dei canoni, scaduti e a scadere, sia il bene in natura, il quale a prescindere dal logorio per l'utilizzo potrà essere nuovamente locato o venduto.
pagina 10 di 15 Cita, infine, giurisprudenza che ha ritenuto in casi simili la natura di clausola penale, applicando l'art. 1384 c.c. che prevede la riduzione equitativa, ovvero la sua nullità.
Con il secondo motivo, rubricato “difetto di motivazione ed erronea valutazione del giudice di primo grado sull'applicazione degli interessi sovra legali, sul valore dell'elaborato peritale ed alla prospettata e conseguente usura”, l'appellante, dopo aver sostenuto che la perizia di parte fa piena prova, lamenta che il Tribunale non avrebbe motivato l'iter logico che l'ha portato ad emettere la sentenza qui impugnata.
Ribadisce che il TEG eccede il tasso soglia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2° c.c., nessun interesse è dovuto e che il tasso di interesse superiore alla misura legale deve essere espressamente pattuito.
Si duole che il Tribunale non abbia ammesso la CTU.
Ritiene la Corte l'appello infondato.
Con riferimento al primo motivo di doglianza si osserva che, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, il Tribunale ha spiegato il motivo per cui non potesse essere nuovamente esaminata la doglianza relativa alla ritenuta nullità della clausola n. 15 delle condizioni generali di contratto per contrasto con l'art. 1526 c.c., in quanto tale questione era già stata esaminata e risolta nel giudizio avente per oggetto il rilascio degli immobili con pronuncia non impugnata e, quindi, passata in giudicato.
Va poi osservato che l'ordinanza in questione ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità della clausola n. 15 delle condizioni generali di contratto di leasing non solo perché nel caso di specie la riconsegna del bene non era ancora avvenuta e la resistente non aveva svolto domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 1526 c.c., ma anche perché ha osservato che prevedendo la clausola in questione“ il riaccredito a favore dell'utilizzatrice della somma che la concedente avrà ricavato dalla vendita o dal riutilizzo dell'immobile, valga a stabilire l'equilibrio economico del contratto, scongiurando l'indebito arricchimento che l'art. 1526 c.c. mira ad evitare”.
In sostanza, quindi, il Tribunale ha accertato che la clausola in questione non viola l'art. 1526 cc in quanto a fronte del pagamento dei canoni scaduti e da scadere prevede il pagina 11 di 15 meccanismo riequilibratore consistente nell'imputazione a credito dell'utilizzatore l'intero valore di realizzo del bene.
L'equilibrio tracciato si appalesa meritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 cc, in quanto finalizzato ad escludere locupletazioni da parte del concedente ( cfr. in termini
Cass. Civ. SS.UU. n. 2061/2021) risultando, nel caso di specie, la struttura del contratto conforme al contemperamento degli opposti interessi, essendo escluso il realizzo di uno squilibrio e così di un ingiustificato arricchimento di una parte rispetto all'altra, posto che è impedito al Concedente il cumulo dei canoni pagati, di quelli non pagati e del valore dell'immobile.
A parte la predetta considerazione, non può non rilevarsi come l'appellante non abbia neppure allegato in relazione a quali indici la penale dovrebbe essere ridotta ad equità.
Con riferimento al secondo motivo di appello, si osserva che l'appellante non ha esposto i motivi per cui la decisione del Tribunale sarebbe errata.
Sul punto occorre ricordare che il Tribunale ha rigettato i motivi di doglianza posti a fondamento dell'opposizione così osservando: “ La censura di usura fa leva sulla perizia allegata alla citazione senza alcun ulteriore approfondimento all'esito della puntuale replica operata dall'opposta in sede di costituzione.
L'approdo è del tutto inattendibile considerata l'erroneità logica prima ancora che giuridica del presupposto. Assumere che “…il locatore propone, stabilisce e conviene la misura degli interessi di un tasso annuale del 3,6052% che aumentato dell'interesse di mora pari a 8,00% fa risultare un tasso finito del 11,6052% nettamente superiore al tasso soglia indicato da Banca D'Italia pari a 7,84% facendo così configurare il reato di Usura...” contrasta con l'ormai consolidato principio secondo cui la verifica della liceità dei tassi, corrispettivi e moratori, non può portare mai prevedere la loro sommatoria dovendo essere condotta in modo distinto ed autonomo attesa la loro diversità di natura e funzione.
La perizia ha obliterato tale essenziale dato sì da risultare palesemente erronea.
pagina 12 di 15 Analoga infondatezza presenta la censura dell'applicazione del tasso ultralegale in assenza di pattuizione tenuto conto di quanto previsto dalla clausola 3 del contratto”.
Nulla sul punto è stato opposto dall'appellante.
Ciò detto, la statuizione del Tribunale merita conferma, avendo fatto corretta applicazione dei principi, più volte ribaditi dalla Suprema Corte, secondo cui ai fini dell'usura è esclusa l'applicazione del c.d. criterio della sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora” (cfr. Cass. 15.5.2023, n. 13144; conformi: Cass. n.
26286/2019; Cass. n. 31615/2021; Cass. n. 14214/2022; Cass. n. 30581/2023; Cass. n.
3930/2024, Cass. n. 15007/2024).
Essi hanno natura e funzioni diverse, atteso che l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, rappresentando il costo del denaro il cui godimento è volontariamente attribuito ad altri, mentre quello di mora risponde alla funzione di risarcimento per il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore e la relativa clausola è inquadrabile nell'art. 1382 cc, “ strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale” ( cfr.
Cass. S.U. n. 19597 del 18 settembre 2020).
Entrambe le categorie di interessi potrebbero risultare usurarie, ma la valutazione deve essere effettuata singolarmente, per ciascuna di esse e tale prova non è stata data.
La statuizione del Tribunale merita poi conferma in quanto, diversamente da quanto affermato dall'opponente, oggi appellante, la clausola n. 3 delle condizioni particolari di contratto specifica in modo chiaro che il tasso leasing è pari al tasso nominale annuo del
3,549% e al tasso effettivo del 3,605%.
A fronte delle considerazioni sopra esposte, correttamente il Tribunale non ha dato ingresso ad una CTU.
Per i motivi di cui sopra l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna di a rifondere a Parte_1 Controparte_2
pagina 13 di 15 e (in via tra loro solidale) le spese di lite del Controparte_8 Parte_2
presente grado.
Esse si liquidano, ex D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia
(scaglione da 52.001,00 e 260.000,00) in applicazione dei parametri medi (quanto alla fase di studio e introduttiva e decisionale) e minimi (quanto alla fase di trattazione in assenza di attività istruttoria) in complessivi euro 15.800,20 di cui euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione, euro 5.103,00 per la fase decisionale ed euro 3.646,20 per l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
Infine, la pronuncia di rigetto dell'impugnazione principale proposta comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo di parte appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la rispettiva impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_8 Parte_2
Milano n. 5399/2024 pubblicata il 24 maggio 2024 così dispone:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite nei confronti di e Controparte_2 Controparte_8
in via tra loro solidale, che si liquidano in complessivi Parte_2
euro 15.800,20 oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a come per legge;
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale.
Così deciso in Milano l'8 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
pagina 14 di 15 Elena Mara Grazioli Adriana Cassano Cicuto
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