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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/10/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 2059/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andera Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2059/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FERRERO GIULIANO
e nato ad [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. WITZEL RAFFAELLA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, e manterrà la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre.
2. I coniugi concordano di occuparsi della cura e della gestione della figlia secondo accordi tra di loro in base ai rispettivi impegni di lavoro seguendo lo schema di una settimana per genitore (abitando entrambi nello stesso Comune), ma per favorire l'attività di entrambi vi sarà la possibilità di richiedere all'altro genitore la tenuta della bambina in ulteriori giorni, secondo la disponibilità di quest'ultimo.
Detti accordi, peraltro, dovranno tenere conto delle richieste e delle esigenze di studio e di svago della minore. L'accompagno a scuola è del genitore che ha avuto la figlia durante la notte e la presa dalla scuola di quello che la terrà durante il giorno.
- durante le vacanze natalizie secondo calendario scolastico: considerando sempre l'alternanza delle settimane, si farà eccezione per la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro
(considerando che chi non ha la settimana di spettanza terrà la bambina 14 ore), stesso sistema per il giorno 31 dicembre compresa la notte con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verranno mantenuti i regimi di settimane alternate;
- durante le vacanze pasquali: la figlia trascorrerà ad anni alterni, a turno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di PA (Lunedì dell'Angelo) con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verrà mantenuta l'alternanza di settimane. Qualora un genitore intendesse portare in vacanza la minore in quel periodo di sospensione scolastica, potrà farlo con il permesso dell'altro, comunicando l'intenzione del viaggio almeno 3 settimane prima;
- durante le vacanze estive scolastiche: salvo diverso accordo tra i genitori, verranno mantenute le settimane alternate a meno che un genitore desideri portare la figlia in vacanza per oltre una settimana e allora dovrà chiedere il consenso dell'altro genitore con 2 mesi di anticipo, per permettere anche all'altro genitore di organizzare le ferie;
- durante le giornate festive infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.), i “ponti” o durante le ulteriori eventuali sospensioni dalle lezioni (ad esempio, in occasione delle elezioni politiche o amministrative), la figlia trascorrerà dette giornate o ponti con il genitore con cui sta in quella settimana, con facoltà dell'altro, con preavviso di almeno 3 settimane, di chiedere di poter tenere con sé la minore per effettuare con essa attività vacanziere.
- La minore trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con il papà e l'anno successivo con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse della minore.
3. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito o gli spostamenti, quando vanno in vacanza fuori casa con la minore.
4. Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore per il tempo che la stessa trascorrerà con ciascuno dei genitori.
5. Ciascuno dei genitori contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, le quali dovranno essere preventivamente concordate, secondo quanto meglio dettagliato nel Protocollo di intesa del Tribunale di Asti tra magistrati e avvocati del
07.07.2017 che le parti dichiarano di conoscere e di approvare. Le spese di custodia dei minori (baby- sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore, in mancanza di alternative gratuite agevolmente accessibili (es. strutture pubbliche- scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili, ecc.), saranno a carico dei genitori per quote uguali tra loro.
6. Gli assegni a sostegno della famiglia (assegno unico universale) verranno richiesti ed incassati dal sig. che dividerà il relativo importo al 50% con la entro 5 giorni dal ricevimento CP_1 Parte_1 dell'assegno stesso, tramite bonifico sul conto corrente della I genitori, sussistendone le Parte_1
condizioni, beneficeranno delle detrazioni fiscali per i carichi di famiglia per quote uguali tra loro.
7. I genitori si impegnano a fare in modo che la figlia mantenga un rapporto sereno e continuativo sia con i nonni materni sia con i nonni paterni.
8. La casa coniugale ed autorimessa, in Corneliano d'Alba (CN), Fraz. Reala 10, assegnata in separazione al sig. con tutti gli arredi e i mobili ivi esistenti, è stata da lui acquistata come da CP_1
condizioni di separazione, con la corresponsione alla sig.ra della sua quota di proprietà. La Parte_1 sig.ra aveva provveduto in data 26.7.24 a lasciare definitivamente l'abitazione coniugale, a Parte_1
ritirare i propri effetti personali e a trasferirsi altrove.
9. I coniugi dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento e di aver già risolto ogni ulteriore questione patrimoniale, regolamentando la destinazione degli acquisti immobiliari e dei rapporti di conto corrente sorti durante il matrimonio.
10. I coniugi si concedono sin d'ora reciproco nulla osta per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali sia dei figli minori”.
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato Parte_1 CP_1
ad ALBA il 06/04/1993, celebrato in CORNELIANO D'ALBA in data 23/10/2021, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte 1, Serie, Anno 2021, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andera Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 2059/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. FERRERO GIULIANO
e nato ad [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. WITZEL RAFFAELLA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, in regime di affido condiviso, e manterrà la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso il padre.
2. I coniugi concordano di occuparsi della cura e della gestione della figlia secondo accordi tra di loro in base ai rispettivi impegni di lavoro seguendo lo schema di una settimana per genitore (abitando entrambi nello stesso Comune), ma per favorire l'attività di entrambi vi sarà la possibilità di richiedere all'altro genitore la tenuta della bambina in ulteriori giorni, secondo la disponibilità di quest'ultimo.
Detti accordi, peraltro, dovranno tenere conto delle richieste e delle esigenze di studio e di svago della minore. L'accompagno a scuola è del genitore che ha avuto la figlia durante la notte e la presa dalla scuola di quello che la terrà durante il giorno.
- durante le vacanze natalizie secondo calendario scolastico: considerando sempre l'alternanza delle settimane, si farà eccezione per la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro
(considerando che chi non ha la settimana di spettanza terrà la bambina 14 ore), stesso sistema per il giorno 31 dicembre compresa la notte con un genitore e il giorno di Capodanno con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verranno mantenuti i regimi di settimane alternate;
- durante le vacanze pasquali: la figlia trascorrerà ad anni alterni, a turno il giorno di Pasqua con un genitore e quello di PA (Lunedì dell'Angelo) con l'altro. Per i restanti giorni, salvo diverso accordo tra i genitori, verrà mantenuta l'alternanza di settimane. Qualora un genitore intendesse portare in vacanza la minore in quel periodo di sospensione scolastica, potrà farlo con il permesso dell'altro, comunicando l'intenzione del viaggio almeno 3 settimane prima;
- durante le vacanze estive scolastiche: salvo diverso accordo tra i genitori, verranno mantenute le settimane alternate a meno che un genitore desideri portare la figlia in vacanza per oltre una settimana e allora dovrà chiedere il consenso dell'altro genitore con 2 mesi di anticipo, per permettere anche all'altro genitore di organizzare le ferie;
- durante le giornate festive infrascolastiche (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, ecc.), i “ponti” o durante le ulteriori eventuali sospensioni dalle lezioni (ad esempio, in occasione delle elezioni politiche o amministrative), la figlia trascorrerà dette giornate o ponti con il genitore con cui sta in quella settimana, con facoltà dell'altro, con preavviso di almeno 3 settimane, di chiedere di poter tenere con sé la minore per effettuare con essa attività vacanziere.
- La minore trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con il papà e l'anno successivo con la mamma, salvo diverso accordo tra i genitori, nell'interesse della minore.
3. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito o gli spostamenti, quando vanno in vacanza fuori casa con la minore.
4. Entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento diretto della figlia minore per il tempo che la stessa trascorrerà con ciascuno dei genitori.
5. Ciascuno dei genitori contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia, le quali dovranno essere preventivamente concordate, secondo quanto meglio dettagliato nel Protocollo di intesa del Tribunale di Asti tra magistrati e avvocati del
07.07.2017 che le parti dichiarano di conoscere e di approvare. Le spese di custodia dei minori (baby- sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore, in mancanza di alternative gratuite agevolmente accessibili (es. strutture pubbliche- scolastiche, genitore non affidatario, parenti disponibili, ecc.), saranno a carico dei genitori per quote uguali tra loro.
6. Gli assegni a sostegno della famiglia (assegno unico universale) verranno richiesti ed incassati dal sig. che dividerà il relativo importo al 50% con la entro 5 giorni dal ricevimento CP_1 Parte_1 dell'assegno stesso, tramite bonifico sul conto corrente della I genitori, sussistendone le Parte_1
condizioni, beneficeranno delle detrazioni fiscali per i carichi di famiglia per quote uguali tra loro.
7. I genitori si impegnano a fare in modo che la figlia mantenga un rapporto sereno e continuativo sia con i nonni materni sia con i nonni paterni.
8. La casa coniugale ed autorimessa, in Corneliano d'Alba (CN), Fraz. Reala 10, assegnata in separazione al sig. con tutti gli arredi e i mobili ivi esistenti, è stata da lui acquistata come da CP_1
condizioni di separazione, con la corresponsione alla sig.ra della sua quota di proprietà. La Parte_1 sig.ra aveva provveduto in data 26.7.24 a lasciare definitivamente l'abitazione coniugale, a Parte_1
ritirare i propri effetti personali e a trasferirsi altrove.
9. I coniugi dichiarano di rinunciare all'assegno di mantenimento e di aver già risolto ogni ulteriore questione patrimoniale, regolamentando la destinazione degli acquisti immobiliari e dei rapporti di conto corrente sorti durante il matrimonio.
10. I coniugi si concedono sin d'ora reciproco nulla osta per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, sia personali sia dei figli minori”.
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
nata ad [...] il [...] e da , nato Parte_1 CP_1
ad ALBA il 06/04/1993, celebrato in CORNELIANO D'ALBA in data 23/10/2021, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 8, Parte 1, Serie, Anno 2021, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 17/09/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.