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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7618/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 2 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7618/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], quivi residente in [...]
Salvatore La Scala n. 27, codice fiscale: elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in Catania, Via Gustavo Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonino Chiarenza che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Orsingher ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario ex lege
222/1984)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
915/2024 in base alla quale non era stato riconosciuto in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario.
Ha dedotto l'erroneità della ctu ed ha chiesto pertanto, previa ctu, “… accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1984 n. 222 dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (01.08.2023), o dalla data che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data e sino all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria, a causa delle patologie denunziate e loro successivi aggravamenti, ovvero a causa di infermità insorte anche nel corso del presente giudizio”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 4 ottobre 2024 ed ha chiesto “… In via principale a. Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per mancate allegazioni e prove. (…)”.
In esito all'udienza del 2 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 31 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 18 luglio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 19 giugno 2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita il ricorrente in data 22 aprile 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che il ricorrente sia affetto da “Algie lombari e cervicali in trattamento farmacologico sintomatico in Spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale.
Tendinopatia in pregressa lesione del tendine sovraspinoso sottoposto a ricostruzione cuffia dei rotatori spalla sinistra. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Pancreatite cronica.
Disturbo ansioso depressivo reattivo”, ritenendo che “Tale quadro patologico non è tale da determinare una menomazione della validità psicofisica del soggetto e/o dell'integrità della
pagina 2 di 4 persona che determina complessivamente una riduzione della capacità lavorativa semi specifica a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali, non sussistendo pertanto i requisiti per la concessione dell'assegno di invalidità, né le infermità sono tali da determinare nel loro complesso l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (tenuto conto dell'attività lavorativa da ultimo espletata come bracciante agricolo)”.
Nella presente fase del giudizio, il nuovo perito, sottoponendo a visita la ricorrente in data 3 dicembre 2024, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da “Poliartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto affetto da lieve spondiloartrosi cervicale e lombare, tendinopatia alla spalla sinistra, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, pancreatite cronica e disturbo ansioso depressivo reattivo” ed ha ritenuto “… di poter escludere il presupposto medico-legale per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità atteso che, in concreto, il ricorrente non è affetto da patologie che, nel loro complesso, determinano significative ripercussioni sul funzionamento socio-lavorativo, tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Tali conclusioni, nemmeno contestate dalle parti, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza anche tenendo conto della doppia valutazione conforme dei periti nominati nel corso del giudizio, corrispondente a quella già effettuata nella competente sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
pagina 3 di 4 - esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 2 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 2 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7618/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], quivi residente in [...]
Salvatore La Scala n. 27, codice fiscale: elettivamente domiciliato CodiceFiscale_1 in Catania, Via Gustavo Vagliasindi n. 9, presso lo studio dell'Avv. Antonino Chiarenza che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Orsingher ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno ordinario ex lege
222/1984)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
915/2024 in base alla quale non era stato riconosciuto in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ordinario.
Ha dedotto l'erroneità della ctu ed ha chiesto pertanto, previa ctu, “… accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1984 n. 222 dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa (01.08.2023), o dalla data che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data e sino all'effettivo soddisfo e alla rivalutazione monetaria, a causa delle patologie denunziate e loro successivi aggravamenti, ovvero a causa di infermità insorte anche nel corso del presente giudizio”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 4 ottobre 2024 ed ha chiesto “… In via principale a. Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e per mancate allegazioni e prove. (…)”.
In esito all'udienza del 2 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 31 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 18 luglio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 19 giugno 2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita il ricorrente in data 22 aprile 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che il ricorrente sia affetto da “Algie lombari e cervicali in trattamento farmacologico sintomatico in Spondilodiscoartrosi a modesta incidenza funzionale.
Tendinopatia in pregressa lesione del tendine sovraspinoso sottoposto a ricostruzione cuffia dei rotatori spalla sinistra. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Pancreatite cronica.
Disturbo ansioso depressivo reattivo”, ritenendo che “Tale quadro patologico non è tale da determinare una menomazione della validità psicofisica del soggetto e/o dell'integrità della
pagina 2 di 4 persona che determina complessivamente una riduzione della capacità lavorativa semi specifica a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle attitudini personali, non sussistendo pertanto i requisiti per la concessione dell'assegno di invalidità, né le infermità sono tali da determinare nel loro complesso l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (tenuto conto dell'attività lavorativa da ultimo espletata come bracciante agricolo)”.
Nella presente fase del giudizio, il nuovo perito, sottoponendo a visita la ricorrente in data 3 dicembre 2024, ha ritenuto che il ricorrente sia affetto da “Poliartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto affetto da lieve spondiloartrosi cervicale e lombare, tendinopatia alla spalla sinistra, ipoacusia neurosensoriale bilaterale, pancreatite cronica e disturbo ansioso depressivo reattivo” ed ha ritenuto “… di poter escludere il presupposto medico-legale per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità atteso che, in concreto, il ricorrente non è affetto da patologie che, nel loro complesso, determinano significative ripercussioni sul funzionamento socio-lavorativo, tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali”.
Tali conclusioni, nemmeno contestate dalle parti, possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza anche tenendo conto della doppia valutazione conforme dei periti nominati nel corso del giudizio, corrispondente a quella già effettuata nella competente sede amministrativa.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero della parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. .
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1 con ricorso depositato in data 31 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
pagina 3 di 4 - esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c. CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 2 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4