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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 866/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Antonella Resta Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 866/2023 R.G., vertente
TRA
, (C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.02.1962, res.te in Modica, Via Dei Fiori n.6, elettivamente domiciliato in Modica, Via Mercè n.8, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cavallo.
Appellante
E
, (C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
20/01/1965, res.te in C.le Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.14/A, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Padre Scopetta n. 35, presso lo studio dell'avv.to Lorena Chiaramonte, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del
12/09/23;
Appellato OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa emessa il 03.05.2023, resa nella causa civile di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 28.05.2023, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ragusa in data 03.05.2023, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , e posto a Parte_1 CP_1
carico del marito l'obbligo di versare ogni mese un assegno divorzile alla moglie di euro 100,00, e un assegno di mantenimento per il figlio di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con compensazione delle spese processuali.
L'appellante contestava tale statuizione in quanto fondata su motivazioni erronee e contradditorie, e, pertanto chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi non dovuti sia l'assegno mensile di euro 150,00 per il mantenimento del figlio, ormai maggiorenne ed indipendente economicamente, sia l'assegno divorzile di euro 100,00 da corrispondere ad in quanto percettore di reddito proprio. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in questo grado del giudizio chiedendo il rigetto dell'appello limitatamente alla CP_1
richiesta di revoca dell'assegno divorzile mentre non contrastava l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
avanzata da controparte.
All'udienza del 12.10.2023 la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 14.11.2024, e in quella data differita al 4.12.2025 stante l'assenza del giudice relatore. Con memoria congiunta depositata in data
28.01.25 i procuratori delle parti comunicavano di aver definito bonariamente il giudizio e chiedevano l'anticipazione dell'udienza di discussione. Indi, accolta la suddetta istanza, all'udienza del 20.02.2025, i procuratori delle parti confermavano di aver raggiunto un accordo scritto dichiarando cessata la materia del contendere, e la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi che giusto accordo scritto in atti, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle questioni economiche di cui sopra ed hanno precisato unitamente le conclusioni.
In conformità all'accordo in atti deve, quindi, statuirsi nel seguente modo,
a parziale modifica della sentenza impugnata, revocando a far data dal
31.12.2024, l'assegno divorzile per la somma di euro 100.00 ad CP_1
di cui alla sentenza di primo grado disposto in favore e con
[...]
l'obbligo di versare a quest'ultima la somma di euro 1.300,00 a tacitazione degli arretrati non versati e delle somme residue dovute per il procedimento di pignoramento presso terzi di cui in atti, altresì, revocando l'assegno di mantenimento di euro 150,00 in favore del figlio maggiorenne in quanto già economicamente indipendente con rinunzia agli arretrati maturati e non corrisposti.
La sentenza va nel resto confermata.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va pertanto parzialmente modificata in accoglimento delle richieste congiunte delle due parti e le spese vanno integralmente compensate inter-partes.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 866/2023
R.G., a parziale modifica della sentenza impugnata:
Revoca l'assegno divorzile previsto in favore della moglie Controparte_1
di euro 100,00 con decorrenza dal 31.12.2024 riconoscendo a
[...]
quest'ultima la somma di euro 1.300,00 a tacitazione degli arretrati nei termini di cui sopra. ; Revoca l'assegno di mantenimento previsto a favore del figlio Per_2
di euro 150,00 con rinuncia agli arretrati maturati e non
[...]
corrisposti;
Conferma per il resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali .
Catania, nella camera di consiglio in data 20.02.25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Antonella Resta Dott. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Concetta Pappalardo Consigliere dott. Antonella Resta Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 866/2023 R.G., vertente
TRA
, (C.F.: , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26.02.1962, res.te in Modica, Via Dei Fiori n.6, elettivamente domiciliato in Modica, Via Mercè n.8, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cavallo.
Appellante
E
, (C.F.: ), nata a [...] il CP_1 C.F._2
20/01/1965, res.te in C.le Fosso Tantillo Pirato Quartarella n.14/A, elettivamente domiciliata in Ragusa, Via Padre Scopetta n. 35, presso lo studio dell'avv.to Lorena Chiaramonte, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del
12/09/23;
Appellato OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa emessa il 03.05.2023, resa nella causa civile di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 28.05.2023, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ragusa in data 03.05.2023, con la quale veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , e posto a Parte_1 CP_1
carico del marito l'obbligo di versare ogni mese un assegno divorzile alla moglie di euro 100,00, e un assegno di mantenimento per il figlio di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Per_1
ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, con compensazione delle spese processuali.
L'appellante contestava tale statuizione in quanto fondata su motivazioni erronee e contradditorie, e, pertanto chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiararsi non dovuti sia l'assegno mensile di euro 150,00 per il mantenimento del figlio, ormai maggiorenne ed indipendente economicamente, sia l'assegno divorzile di euro 100,00 da corrispondere ad in quanto percettore di reddito proprio. CP_1
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in questo grado del giudizio chiedendo il rigetto dell'appello limitatamente alla CP_1
richiesta di revoca dell'assegno divorzile mentre non contrastava l'istanza di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Per_1
avanzata da controparte.
All'udienza del 12.10.2023 la causa veniva rinviata per discussione all'udienza del 14.11.2024, e in quella data differita al 4.12.2025 stante l'assenza del giudice relatore. Con memoria congiunta depositata in data
28.01.25 i procuratori delle parti comunicavano di aver definito bonariamente il giudizio e chiedevano l'anticipazione dell'udienza di discussione. Indi, accolta la suddetta istanza, all'udienza del 20.02.2025, i procuratori delle parti confermavano di aver raggiunto un accordo scritto dichiarando cessata la materia del contendere, e la Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, rilevarsi che giusto accordo scritto in atti, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in merito alle questioni economiche di cui sopra ed hanno precisato unitamente le conclusioni.
In conformità all'accordo in atti deve, quindi, statuirsi nel seguente modo,
a parziale modifica della sentenza impugnata, revocando a far data dal
31.12.2024, l'assegno divorzile per la somma di euro 100.00 ad CP_1
di cui alla sentenza di primo grado disposto in favore e con
[...]
l'obbligo di versare a quest'ultima la somma di euro 1.300,00 a tacitazione degli arretrati non versati e delle somme residue dovute per il procedimento di pignoramento presso terzi di cui in atti, altresì, revocando l'assegno di mantenimento di euro 150,00 in favore del figlio maggiorenne in quanto già economicamente indipendente con rinunzia agli arretrati maturati e non corrisposti.
La sentenza va nel resto confermata.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va pertanto parzialmente modificata in accoglimento delle richieste congiunte delle due parti e le spese vanno integralmente compensate inter-partes.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 866/2023
R.G., a parziale modifica della sentenza impugnata:
Revoca l'assegno divorzile previsto in favore della moglie Controparte_1
di euro 100,00 con decorrenza dal 31.12.2024 riconoscendo a
[...]
quest'ultima la somma di euro 1.300,00 a tacitazione degli arretrati nei termini di cui sopra. ; Revoca l'assegno di mantenimento previsto a favore del figlio Per_2
di euro 150,00 con rinuncia agli arretrati maturati e non
[...]
corrisposti;
Conferma per il resto.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali .
Catania, nella camera di consiglio in data 20.02.25
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Antonella Resta Dott. Massimo Escher