Ordinanza cautelare 6 luglio 2017
Sentenza 13 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 06/07/2017, n. 3433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3433 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2017
N. 05114/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5114 del 2017, proposto da:
RA LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Silvia Antonellis, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.le dello Stato, presso la sede della quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
AU ON, MA NA, IO AM, rappresentati e difesi dagli avvocati Augusto Sinagra, Lorenzo Minisci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Gorizia n. 14;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del giudizio collegiale reso pubblico in data 28 marzo 2017 e dei giudizi individuali nella parte in cui non conferiscono alla ricorrente il titolo dell'abilitazione scientifica nazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di AU ON, di MA NA e di IO AM;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 il Cons. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori l'Avv. M. Bonetti, l'Avvocato dello Stato F. Basilica e l'Avv. A. Sinagra;
Considerato, ad un sommario esame, che le censure proposte con il ricorso in esame, per la loro complessità, necessitano dell’approfondimento tipico della sede di merito attraverso la fissazione della relativa udienza che potrà essere fissata compatibilmente con i carichi di lavoro della Sezione, previa presentazione di apposita istanza di prelievo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella De Michele, Presidente
Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore
Vincenzo Blanda, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Dongiovanni | Gabriella De Michele |
IL SEGRETARIO