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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 03/07/2024, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Anna Maria Raschellà Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1444/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.05.23, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, , e tutti in qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi legittimi di rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Orecchio Persona_1
appellanti
e
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Bruno Tassone appellato nonché
e Controparte_2 Controparte_3
appellati-contumaci
Conclusioni:
Per gi appellanti , , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
“con riferimento all'an debeatur, accertare e dichiarare che la responsabilità nella causazione del sinistro di che trattasi, è da attribuire solo ed esclusivamente alla sig.ra alla guida Controparte_3
della Fiat UN;
con riferimento al quantum, previa revoca dell'ordinanza di rigetto (istruttorio) della c.t.u. medico-legale del 06.03.15 e delle ordinanze successive di conferma, ammettere apposita
c.t.u. medico-legale, onde accertare l'esatto ammontare del quantum debeatur e condannare i convenuti appellati al pagamento in favore degli odierni appellanti, in qualità di eredi del sig.
, dell'importo complessivo di €. 25.000,00 per le lesioni fisiche subite (ivi incluso il Persona_1
danno morale acquisito e risarcibile) ed oltre ancora interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e, comunque, della somma maggiore o minore che dovesse risultare all'esito dell'attività istruttoria;
emettere ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia;
con vittoria delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c.”
Per l'appellata “rigettare l'appello avversario in quanto infondato ed Controparte_4
inammissibile. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, Persona_1 CP_2
e esponendo che: il 24.09.10, alle ore 14,00
[...] Controparte_3 Controparte_4
circa, si trovava, in compagnia del proprio figlio, di e di fermo Persona_2 Persona_3
sul margine destro di Via Giardinieri del Comune di Soriano Calabro;
che, improvvisamente, veniva investito alle spalle, e scaraventato a terra, dall'autovettura Fiat UN tg. CL150KE, di proprietà di e condotta da la quale, nell'effettuare una manovra di retromarcia Controparte_2 Controparte_3
per uscire dal parcheggio, lo urtava facendolo cadere a terra;
che a seguito della caduta riportava un trauma contusivo alla spalla dx;
che, il sinistro era da ascrivere all'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo;
chiedeva pertanto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni che quantificava in complessivi €. 33.813,17.
Si costituiva in giudizio, la compagnia assicurativa che chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna al pagamento di una somma ridotta, in ragione del concorso di colpa del
, nella produzione dell'evento dannoso. Per_1
Si costituivano, altresì, in giudizio, e , i quali nel Controparte_2 Controparte_3 confermare i fatti per come esposti dall'attore - e dunque la loro responsabilità nel sinistro in questione
- chiedevano, in caso di condanna, di essere manlevati dalla propria compagnia assicurativa,
CP_1
Nelle more, decedeva l'attore ed il giudizio veniva proseguito dagli eredi Parte_1
, e .
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
La causa, istruita con produzione documentale e prova testi, veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 433/21, pubblicata il 04.06.21, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite in favore dell'
[...]
mentre, le compensava, nei confronti di e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Avverso la suddetta pronuncia, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e interponevano gravame affidandolo ad un unico ed articolato motivo che di Parte_4
seguito sarà esposto.
Si costituiva in giudizio che impugnava il gravame proposto e chiedeva la conferma CP_1
della sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.05.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 01.06.23.
Gli appellanti provvedevano al deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica. L'appellata alla sola comparsa conclusionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
ritualmente citati e non comparsi.
[...]
2.- Con un unico ed articolato motivo, gli appellanti censurano la pronuncia impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché per illegittimità dell'ordinanza di rigetto della chiesta c.t.u.; in particolare, impugnano l'ordinanza del 06.03.15 e quelle successive di conferma del rigetto della suddetta richiesta istruttoria, nonché la sentenza nella parte in cui si legge: “da un esame della documentazione versata in atti e degli esiti della prova testimoniale, questo giudice non ritiene raggiunta la prova dell'an debeatur, poiché parte attorea ha fornito solo una descrizione sotto il profilo statico dell'evento, ma non ne ha dimostrato la dinamica sotto il profilo topografico e modale, né l'eventuale nesso causale con la condotta di guida assunta da . Di tal guisa non Controparte_3
hanno consentito di ritenere raggiunta la prova circa le effettive modalità di svolgimento dello stesso in relazione ai luoghi...Pertanto, la genericità delle circostanze di fatto del sinistro non consentono di ritenere raggiunta la prova della sua dinamica che impatta sul profilo dell'an debeatur e determina questo Giudice alla reiezione della domanda, senza necessità di dover scrutinare il profilo del quantum debeatur, assorbito dalla mancata dimostrazione dell'an che ne costituisce ineluttabile presupposto”.
Orbene, gli appellanti ritengono che la fattispecie - inquadrata correttamente dal primo giudice nella disposizione di cui all'art. 2054 c.c. - esoneri il danneggiato dall'onere probatorio della colpa del danneggiante poiché il legislatore ha ritenuto che, dato il fatto storico (investimento del pedone, scontro tra veicoli) e il nesso di causalità tra fatto ed evento, il danneggiante è tenuto comunque a risarcire il danno, a meno che non provi di essere esente da colpa.
Il giudice di prime cure si contraddirebbe nella ratio decidendi poiché, prima, afferma che
“grava sul conducente del veicolo l'onere di provare un elemento negativo, ossia il non aver violato le regole di prudenza, ed un elemento positivo, ossia l'aver fatto tutto il possibile per evitare il pedone”, successivamente, non indica quale sarebbe stato l'elemento negativo o positivo eventualmente provato dal conducente.
In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto effettuare un'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone e non limitarsi, genericamente, ad affermare che non sarebbe stato provato l'an debeatur e che le norme di prudenza gravano, sia sul conducente, che sul pedone, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 190 e 191 CdS, senza indicare quale sarebbe stata la violazione compiuta dal pedone.
Dall'attività istruttoria, invero, sarebbe emerso che il danneggiato si trovava fermo al margine della strada (peraltro priva di marciapiedi) dando le spalle all'autovettura, quindi in una posizione del tutto ininfluente e priva di censura ai fini della manovra errata, eseguita dal responsabile del sinistro.
Il primo giudice avrebbe interpretato, erroneamente, le risultanze istruttorie ritenendo non provato il fatto, sia sotto il profilo topografico, che modale, attribuendo rilevanza probatoria ad aspetti oggettivamente superflui e marginali (quali ad esempio, il nome del bar o chi fosse presente in ospedale), anziché valutare elementi decisivi (il luogo di verificazione del sinistro, le lesioni riportate) ai fini dell'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.
Inoltre, ha evidenziato che il modello CAI non soddisferebbe i requisiti richiesti dall'art. 143 comma 2 CdA in quanto non fornirebbe l'indicazione delle circostanze e delle modalità di verificazione del sinistro.
Ebbene - proseguono gli appellanti - secondo la giurisprudenza di legittimità, il modulo a
“doppia firma”, inviato all'assicuratore prima dell'instaurazione del giudizio, genera una presunzione di legge iuris tantum, superabile soltanto mediante specifica prova contraria, prova, che nel caso di specie, difetterebbe totalmente.
Nella fattispecie, il già menzionato documento avrebbe piena valenza probatoria essendo stato portato a conoscenza dell'assicurato prima dell'inizio del processo;
il giudicante, invece, non lo ha ritenuto valido non essendo state rappresentate graficamente le modalità del sinistro.
La c.d. presunzione iuris tantum di verificazione del sinistro, superabile fino a prova contraria, sarebbe rappresentata, oltre che dalla confessione espressa dal responsabile del sinistro con la dicitura
“ho torto”, anche dalla crocetta apposta sul n. 14 del citato modello: “circostanze dell'incidente” con l'indicazione che “l'autovettura retrocedeva”; ed ancora, sulla parte destra del medesimo documento, viene espressamente indicato che il sig. si trovava, in loco, in qualità di Persona_1
pedone.
In ogni caso, un ulteriore dato probatorio sarebbe rappresentato dalla confessione con ammissione di responsabilità sull'esatta modalità di accadimento del sinistro, avvenuta in sede di costituzione in giudizio della danneggiante.
Pertanto, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui si legge:
“l'adesione generica agli assunti attorei della conducente non soddisfa i criteri di prova dell'an debeatur, né vale quale prova liberatoria dell'eventuale concorso di colpa del pedone, dal momento che si tratta di affermazioni generiche, non sorrette da alcuna perimetrazione delle precipue circostanze di tempo e di luogo di verificazione dell'incidente, non avendo la stessa chiarito, a quale distanza si trovasse dal pedone, l'andatura tenuta, la posizione rispetto ad essa dell'investito ecc…”
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Vibo Valentia, la costituzione in giudizio da parte dei convenuti non sarebbe stata generica e lacunosa, poiché gli stessi, hanno espressamente precisato che: “il sinistro per cui è causa è totalmente veritiero e si è verificato secondo le modalità indicate da controparte nell'atto di citazione”.
Ulteriore elemento probatorio, non valutato dal Tribunale, sarebbe costituito dal certificato del P.S. dell'ospedale di TE attestante le lesioni subite da , a dimostrazione Persona_1
della verificazione del sinistro.
Infine, quanto alle dichiarazioni testimoniali, gli appellanti ne sottolineano la chiarezza e linearità quanto alla narrazione del fatto storico, avendo tutti i testi confermato quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso (cinque anni) dall'evento dannoso.
Nello specifico, infatti, così dichiarava…”ad un certo punto una signora, Persona_2
alla guida di una vettura Fiat UN grigia o biancastra, è partita con la propria macchina in retromarcia (che era parcheggiata avanti al bar) attingendo il , che in quel momento Persona_1
le dava quasi completamente le spalle, sulla parte destra del corpo. In quel momento noi eravamo fermi…a circa mezzo metro dalla UN. Il è caduto sul braccio e sulla spalla dx e si è Per_1 messo a gridare…Credo che la punto abbia attinto il all'altezza del gluteo dx…”; l'altro Per_1
teste, così riferiva: “avevo preso il caffè in un bar e usciti fuori avevamo Persona_3
attraversato la strada e una UN grigia che era a circa due o tre metri da noi sullo stesso nostro lato, è partita in retromarcia colpendo . Il si trovava di spalle rispetto alla Persona_1 Per_1
macchina che lo ha colpito sul gluteo dx e lo ha buttato per terra facendolo cadere con la spalla dx.
In quel momento eravamo fermi a parlare…”. Pertanto, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza appellata laddove erroneamente il primo giudice - attribuendo valenza probatoria ad elementi marginali - ha ritenuto che: “dal raffronto del narrato testimoniale emerge un quadro descrittivo generico e lacunoso dove nessuno dei due testi ha riferito il nome del bar;
non è dato comprendere il posizionamento del veicolo rispetto al pedone
e al bar;
l'effettiva distanza del dall'auto; la presenza di un marciapiede o di un'area di Per_1 parcheggio”.
La lettura delle dichiarazioni testimoniali sarebbe errata per le seguenti ragioni: a) non corrisponderebbe al vero che il teste abbia riferito di non ricordare se vi fossero marciapiedi, avendo espressamente dichiarato: “poiché le macchine erano parcheggiate addosso al bar, ritengo che non vi fossero marciapiedi”; b) secondo il Tribunale costituirebbe elemento di contraddizione, la circostanza che un teste abbia riferito che “l'incidente è avvenuto all'uscita davanti al bar” mentre,
l'altro abbia precisato che, dopo l'uscita dal bar, avrebbero prima attraversato la strada.
Sarebbe evidente, infatti, che il sinistro è, comunque, avvenuto davanti al bar;
in definitiva, le dichiarazioni rese sarebbero convergenti e soprattutto l'una non escluderebbe o contrasterebbe l'altra.
La circostanza che un teste abbia riferito che il sinistro si è verificato dopo che avevano attraversato la strada non costituirebbe una contraddizione, bensì una precisazione.
Anche il posizionamento del pedone rispetto al bar e all'auto sarebbe stato precisato dai testi i quali hanno confermato che il “dava le spalle all'auto”, che la Fiat UN è partita in Per_1
retromarcia e che il sinistro è avvenuto davanti al bar.
Infine, con riferimento all'effettiva distanza del pedone dall'auto, gli appellanti rilevano che i testimoni avrebbero avuto una lievissima discordanza (mezzo metro/due o tre metri) che non potrebbe, per ciò solo, inficiare l'intera ricostruzione del fatto storico, atteso che la percezione di una determinata distanza è una valutazione del tutto soggettiva.
6. - L'appello è infondato.
Ritiene la Corte che il giudice di prime cure abbia, adeguatamente ed attentamente, valutato il materiale probatorio e gli elementi di fatto acquisiti al giudizio ed abbia, altresì, applicato i principi giurisprudenziali in materia di danni da circolazione dei veicoli, ex art. 2054 c.c.
Giova premettere, ai fini del riparto degli oneri probatori, che in caso di investimento pedonale, il pedone deve provare i fatti costitutivi della pretesa azionata e il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa, posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (ex multis, Cass. nn. 9856/22,
8663/17).
Orbene, il Tribunale ha, correttamente, ritenuto non raggiunta la prova in ordine all'an debeatur all'esito della prova testi e delle risultanze documentali.
Nello specifico - come rilevato nella pronuncia impugnata - il dichiarato testimoniale è stato estremamente generico e poco circostanziato in ordine alla reale dinamica dell'evento dannoso.
Giova richiamare le deposizioni rese dai testi.
così dichiarava: “…ricordo che vi erano delle autovetture parcheggiate Persona_2
addosso al bar, quindi, ritengo che non vi fossero marciapiedi. Eravamo appena usciti dal bar …ad un certo punto una signora alla guida di una vettura Fiat UN grigia o biancastra è partita con la propria macchina in retromarcia (era parcheggiata avanti al bar) attingendo il , Persona_1
che in quel momento le dava quasi completamente le spalle, sulla parte destra del corpo. In quel momento noi eravamo fermi davanti alla macchina a circa mezzo metro dalla UN. Il è Per_1
caduto sul braccio e sulla spalla dx …il figlio ha portato il all'ospedale di TE …credo Per_1 che la abbia attinto il all'altezza del gluteo dx”. Pt_5 Per_1
L'altro teste, invece, riferiva: “io avevo preso il caffè e usciti fuori Persona_3
avevamo attraversato la strada e una UN grigia che era a circa due o tre metri da noi sullo stesso nostro lato, è partita in retromarcia colpendo . si trovava di spalle rispetto Persona_1 Per_1
alla macchina che lo ha colpito sul gluteo dx e lo ha buttato per terra;
il è caduto con la Per_1 spalla dx. In quel momento eravamo fermi a parlare…il figlio lo ha preso con sé e portato all'ospedale di TE. A Soriano ci eravamo arrivati con una macchina soltanto;
preciso che invece tutti quanti, me compreso, e compreso , siamo andati all'Ospedale di Persona_2
TE…Confermo che avevamo attraversato la strada e ci trovavamo dall'altra parte di questa rispetto al bar”.
Ebbene, dalla lettura delle predette deposizioni si colgono evidenti incongruenze: infatti, il primo teste dichiara che l'impatto è avvenuto appena usciti dal bar, e a circa mezzo metro dall'autoveicolo investitore;
il secondo, invece, ha riferito che l'impatto è avvenuto, dopo che avevano attraversato la strada, e si trovavano dall'altra parte rispetto al bar, a due o tre metri dalla
UN.
Inoltre, il primo teste ha affermato che il figlio dell'attore lo ha trasportato all'Ospedale di
TE, mentre, il secondo teste ha dichiarato che tutti quanti si sono recati al predetto nosocomio.
Dal narrato dei testi, pertanto, non è possibile comprendere l'esatta posizione del veicolo investitore, rispetto al pedone e al bar, l'effettiva distanza del dall'auto, né, infine, la Per_1
presenza o meno di un marciapiede o di un'area di parcheggio. Nessun'altra circostanza utile a descrivere la dinamica del sinistro (sotto il profilo topografico e modale) o l'eventuale nesso causale con la condotta di guida della , è emersa dalla prova CP_3
testi.
La Corte condivide in toto la motivazione resa dal primo giudice laddove afferma: “la descrizione dei luoghi di causa, delle modalità di effettuazione della manovra di retromarcia, della distanza dal pedone e del posizionamento dello stesso rispetto all'auto sono del tutto discordanti ed offrono un quadro lacunoso nella perimetrazione delle coordinate spazio-temporali di accadimento del sinistro, non riscontrabile neppure da eventuale materiale fotografico, raffigurante lo stato dei luoghi da cui poter trarre elementi di ausilio nella verifica della attendibilità di quanto dichiarato dai testimoni”.
Né alcuna valenza probatoria - contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti - può essere attribuita all'affermazione di responsabilità esclusiva effettuata dalla conducente effettuata in sede di costituzione in giudizio laddove ha affermato che il sinistro “è totalmente veritiero e si è verificato con le modalità indicate da controparte nell'atto di citazione”.
E' evidente, infatti, che detta generica adesione agli assunti attorei non può essere sufficiente a dare prova del fatto dannoso, né può valere, quale prova liberatoria, atteso che, come giustamente rilevato dal Tribunale: “si tratta di affermazioni generiche non sorrette da alcuna perimetrazione delle precipue circostanze di tempo e di luogo di verificazione dell'incidente, non avendo la stessa chiarito dove fosse precisamente parcheggiata l'auto, a quale distanza dal pedone, l'andatura tenuta, la posizione rispetto ad essa dell'investito, essendosi limitata solo a richiamare apoditticamente il contenuto dell'atto di citazione e la descrizione dei fatti ivi contenuto, la quale costituisce una prospettazione degli eventi di causa e non una oggettiva ricostruzione dei medesimi, il cui reale accadimento deve formare oggetto di accertamento e, dunque, di prova”.
Infine, anche il rilievo riguardante il mancato riconoscimento della valenza probatoria del modello CAI, sottoscritto dalle parti, è privo di pregio.
A tal riguardo il Tribunale ha esposto analiticamente le ragioni per le quali detto documento ha un limitato valore probatorio richiamando quanto statuito dall'art. 143, comma II, CdA. a mente del quale: “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Orbene, il modulo, in atti, come rilevato in sentenza, non rispetta detti requisiti non essendo stata illustrata la dinamica dell'occorso, con una rappresentazione grafica dello stesso, essendo stata apposta dalla conducente del veicolo investitore soltanto la dicitura “ho torto”. Pertanto, correttamente il Tribunale ha affermato: “tale modulo CAI non soddisfa i requisiti di cui all'art. 143 del C.d.S, poiché non fornisce alcuna indicazione delle circostanze e delle modalità di verificazione dell'impatto, per tali ragioni osta anche alla possibilità di effettuare un ragionamento presuntivo poiché non fornisce il termine noto dal quale desumere gli elementi ignoti e da accertare.
Di tal guisa, il modulo CAI in atti non consente a questo Giudice di ritenere operante quella presunzione iuris tantum di verificazione del sinistro superabile sino a prova contraria”.
Il modulo CAI a doppia firma, invero, pur non avendo valore di piena prova, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore il quale potrà superarla fornendo prova contraria (Cass. n. 25468/20).
Peraltro, l'art. 143 C.d.A. prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso, questo, di litisconsorzio necessario.
Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore, ma va liberamente apprezzata (ex multis,
Cass. n. 4010/18).
Quanto, infine, all'ulteriore elemento probatorio che, secondo gli appellanti, sarebbe costituito dal verbale del P.S. dell'Ospedale di TE, va rilevato che esso - pur certificando le lesioni subite dal - non può valere a dimostrare la verificazione del sinistro, poiché le lesioni refertate Per_1
possono essere riferite a cause diverse.
Difettando la prova dell'an debeatur, correttamente, il Tribunale vibonese non ha accolto la richiesta di accertamento del quantum.
Al rigetto dell'appello, consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria, perché non tenuta (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €.
26.000) in favore di Controparte_1
Nulla sulle spese, attesa la contumacia di e . Controparte_2 Controparte_3
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
nei confronti di e e ,
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
avverso la sentenza n. 433/21, pubblicata il 04.06.21, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, così provvede:
a. dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
b. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
c. condanna , , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido tra loro, al pagamento delle spese del grado, in favore di Controparte_1
che liquida in complessivi €. 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali,
[...]
nella misura del 15%, iva e cpa.
d. nulla sulle spese.
Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 22.05.24
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)