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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3427/2021 R.G.A.C.
TRA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
06/09/59 rapp. e dif. dall'Avv. Vincenzo Contino
ATTORE
CONTRO
NATA AD AGRIGENTO IL CP_1
13/12/54 rapp. e dif. dall'Avv. Nicole Fiorenza
CONVENUTA
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 25/11/2021 in riassunzione di un giudizio instaurato davanti al Giudice di Pace di
Agrigento dichiaratosi incompetente per valore in riguardo alla domanda riconvenzionale dall'odierno attore in quel giudizio spiegata, conveniva Parte_1
1
ricevuto incarico da parte della convenuta di compiere alcune pratiche volte ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di talune opere abusive realizzate nell'immobile di sua proprietà nonché l'allaccio dell'impianto idrico dell'unità immobiliare predetta con la rete cittadina ma di non avere ricevuto compenso alcuno per tali prestazioni. Pertanto concludeva chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della prestazione professionale resa che ammontava a complessivi euro 5.348,39. Si costituiva con CP_1
comparsa del 25/02/2022, contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle avverse pretese. Celebrata l'istruzione attraverso produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico la causa infine veniva posta infine in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 14/10/2024 previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea apparsa infondata non ha meritato accoglimento in ossequio alla regola di giudizio sancita dall'art. 2697 c.c. (a tenore della quale “actore non probante, reus absolvitur”). Piace in primo luogo
2 precisare che le tesi prospettate dalle parti hanno trovato ampio riscontro nella documentazione versata in atti.
Infatti, la decisione di questo Giudice di non ammettere le chieste istanze istruttorie ponendo, così, la causa in decisione, dipende dalla netta convinzione del giudicante che nell'allegazione documentale delle parti vi siano tutti gli elementi utili e validi per addivenire alla definizione del giudizio. In secondo luogo non appare poter assumere rilevanza alcuna nella vicenda fornita al nostro commento, la circostanza relativa all'assegno dell'importo di euro 3.800,00 consegnato dall'attore, alla convenuta, giacché, a prescindere da ogni valutazione sul suo significato giuridico, non è comunque dimostrata la sua riferibilità allo specifico rapporto in questa sede dedotto. Prima di affrontare il merito della controversia va premesso che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Sulla base di questi principi, com'è noto,
l'inadempimento del professionista, rispetto all'obbligazione professionale assunta col cliente, deve essere valutato alla stregua dei parametri di diligenza professionale fissati dall'art. 1176, comma 2, del codice
3 civile, ove si afferma che nell'esercizio dell'attività professionale “la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell'attività esercitata”. La Corte suprema ha più volte affermato, a questo proposito, che “la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività, dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie. La responsabilità del professionista, pertanto, può trovare fondamento in una gamma di atteggiamenti subiettivi che vanno dalla semplice colpa lieve, al dolo, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà nel qual caso, evidentemente, trova applicazione il disposto dell'art. 2236 del codice civile.
Piace prima di affrontare il merito della vicenda fornita al nostro commento ricordare ancora in linea generale come l'applicazione dell'art. 2226 c.c. al contratto d'opera professionale sia oggetto di non pochi contrasti teorici e giurisprudenziali, laddove anche il rapporto che lega il professionista al committente ha natura «professionale»
(artt. 2229 ss. c.c.). In giurisprudenza domina, è vero,
l'orientamento per cui lo speciale regime delle prescrizioni e decadenze di cui all'art. 2226 c.c. non troverebbe applicazione, nonostante il rinvio di cui
4 all'art. 2230 c.c., al contratto che concerne la prestazione del direttore dei lavori nell'appalto; gli orientamenti della
S.C. al contrario sono oscillanti quanto alla responsabilità contrattuale del progettista (superandosi d'un balzo il problema nel diverso caso del concorso di responsabilità del progettista e dell'appaltatore nel cagionare gravi vizi ex art. 1669 c.c., ove l'art. 2055 c.c. viene fatto operare non già solo nel senso di avvincere le due obbligazioni risarcitorie, aventi eziologia comune, col nesso della solidarietà, ma altresì di mutare il titolo della relativa responsabilità, che diviene extracontrattuale anche per il progettista, persino, sembrerebbe, nei confronti del committente del progetto, secondo un modulo interpretativo abbastanza diffuso, ad es. in tema di concorso del non imprenditore negli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.). In questo contesto infatti alla radicale affermazione dell'inapplicabilità della norma fa da contraltare un diverso indirizzo, per il quale la disciplina sarebbe estensibile in quelle situazioni ove l'opera del progettista si estrinsechi in un oggetto materiale percepibile esteriormente, concretizzandosi gli estremi dell'obbligazione «di risultato», anziché «di mezzi». Questo Giudice reputa, sia pur sulla base di diverse argomentazioni rispetto a quelle fornite dalla giurisprudenza, che debba essere seguito il primo
5 orientamento. In effetti, non sembra produttiva a tal fine la distinzione fra obbligazione di mezzi e di risultato
(ambigua formula importata dall'ordinamento francese;
attraverso tale etichetta si vuol in realtà mettere a fuoco, come non mancò di fare l'autore che per primo diffuse in
Italia questa analisi, come l'oggetto della prestazione sia, nei casi suddetti, caratterizzato dal porsi in relazione strumentale e mediata rispetto al risultato sperato dal creditore, che soddisferebbe appieno il suo interesse), strumentale all'affermazione per cui qualora la prestazione del professionista si configuri nella seconda veste, e produca un oggetto materiale, si riprodurrebbe la medesima situazione dell'art. 2226 c.c., e dunque si verserebbe in situazione di «compatibilità» ex art. 2230
c.c. Da un lato infatti il «risultato» di cui alla teoria su citata dev'essere evidentemente inteso in termini ideali ed astratti, e non già materiali e concreti, nel senso che l'obbligazione è di risultato ove il debitore assuma un impegno esteso alla diretta soddisfazione dell'interesse del creditore, e non già limitato all'erogazione di un contegno astrattamente idoneo a conseguire quell'effetto
(sicché ben potrebbero concepirsi obbligazioni «di mezzi» dall'adempimento delle quali scaturiscano
«oggetti materiali», e di converso obbligazioni «di risultato» ove difetti una scaturigine materiale
6 esteriormente anziché intellettualmente percepibile).
Dall'altro di scarsa significanza è il presupposto teorico tacito di tale ricostruzione, per cui il prestatore d'opera professionale eroga in genere una prestazione
«intellettuale», apprezzabile solo con l'astrazione, laddove il semplice prestatore d'opera di cui agli artt.
2222 ss. c.c., variante «nana» dell'appaltatore, produrrebbe invece un opus materiale. Trattasi infatti di elaborazione succube del preconcetto della superiorità del lavoro «intellettuale» (e se si vuole del dogma della scissione gerarchica fra economia e filosofia), che omette di mettere a fuoco la vera peculiarità nel nostro ordinamento del lavoro «intellettuale». Ed infatti seguendo tale linea interpretativa sarebbe difficile sceverare davvero le situazioni, e ricondurre ad armonia il sistema, posto che anche il prestatore d'opera può produrre un «servizio» (art. 2222, 1655 c.c.), anziché un'opera materiale, laddove enfatizzando il profilo dogmatico avrebbero buon gioco eventuali critici che mettessero in evidenza come l'oggetto materiale in cui si estrinseca il progetto non è in realtà il prodotto dell'attività esecutiva del professionista, bensì un mero veicolo materiale (corpus mechanicum). Analogamente del resto l'artista, che certo non assume un impegno «di risultato» (nel senso di vincolarsi a soddisfare l'interesse
7 estetico contemplativo, in termini edonistici, del committente), può ben consegnare in esecuzione del contratto un «corpo meccanico», che tuttavia non è se non il mero contenente della creazione intellettuale. A prescindere dal difficile problema della coesistenza e dell'autonomia nel nostro sistema di una disciplina del lavoro intellettuale scissa da quella dell'impresa (arg. ex art. 2238 c.c.), e dal progressivo «riassorbimento» della prima nella seconda, infatti, ritiene questo Giudice che la vera peculiarità dell'opera «professionale» risieda nella grande asimmetria informativa che separa committenti e prestatori in determinati settori merceologici, che rende necessaria (per lo meno nella visione economica del legislatore del 1942) l'approntamento di una disciplina specifica per determinate categorie, in termini di incremento e potenziamento dell'apparato «etico» incentivante rispetto alla correttezza nell'espletamento dell'incarico; e questo al fine di ridurre o mitigare il problema della quasi inesistente capacità del committente (se non a costi proibitivi, tali da rendere la transazione antieconomica) di valutare l'operato del professionista, il quale si trova così ad erogare una prestazione connotata da pregnanti caratteri di
«fiduciarietà». Se questa è (e non può non essere) la ratio della disciplina speciale dei «professionisti», ben si
8 comprende allora come sia improponibile qualunque estensione della disciplina, assai severa e restrittiva, dell'art. 2226 c.c., posto che questa al contrario, proprio per la brevità dei termini concessi per la contestazione dell'idoneità dell'opera svolta, presupponga la facile e poco costosa esaminabilità da parte del committente del risultato della prestazione (da intendersi meno qualificata dal punto di vista tecnico anche di quella dell'appaltatore, ove non a caso gli sbarramenti all'attivazione della «garanzia» del prestatore sono meno stringenti). D'altro canto sarebbe irrazionale pretendere di estendere una norma che presuppone proprio la agevole valutabilità dell'operato del professionista ad una situazione ove lo stesso legislatore ha mostrato la propria consapevolezza della estrema difficoltà persino di stimare la prestazione dal punto di visto economico, tanto da attribuire un risalto affatto particolare alla valutazione della categoria professionale di appartenenza del prestatore (in termini naturalmente di controllo
«etico» della correttezza): cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c.
Di conseguenza emerge con tratti di evidenza come l'art. 2226 c.c. sia radicalmente inapplicabile a qualunque prestazione «professionale» (nel senso di cui agli artt.
2229 ss. c.c.), a pena di attribuzione alla categoria di privilegi addirittura superiori a quelli non lievi (in
9 termini di ampia esenzione dallo «statuto» dell'imprenditore) già concessi, e non giustificati dalla peculiarità della situazione. Nel merito risulta dagli atti e dall'istruttoria che l'attore non ha espletato il compito affidatogli. Mette a questo punto conto evidenziare, quale necessaria premessa di carattere generale, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Al riguardo deve rilevarsi che l'oggetto dell'incarico conferito allo stesso è precipuamente diretto al completamento di alcune pratiche volte ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione di talune opere abusive realizzate nell'immobile di proprietà della convenuta nonché all'allaccio dell'impianto idrico dell'unità immobiliare predetta con la rete cittadina. In breve, ed alla luce di una semplice analisi economica del rapporto, la nomina dell'attore svolge per il committente la funzione di ridurre il rischio che il compimento
10 dell'opera, non realizzata dallo stesso con propri mezzi (e dunque con controllo assoluto del risultato, ove il rischio della difformità sarebbe interamente «internalizzato»), sia davvero conforme a quanto programmato. In tal modo è evidente che il «prezzo» del controllo (ossia l'onorario del professionista nominato), affinché lo stesso sia economico, deve essere inferiore al costo per la realizzazione «in economia» (ossia con mezzi propri, laddove l'interposizione dell'appaltatore, imprenditore dotato di struttura specializzata, con costi fissi e valori
«riproducibili» atti a ridurre l'onere economico per la realizzazione, è volta proprio a diminuire il costo da sostenere per disporre del bene). Perché ciò avvenga, è naturalmente necessario che la «sorveglianza» imposta al professionista incaricato della realizzazione del progetto non sia tale da dover annullare completamente la «discrezionalità» dell'appaltatore, posto che altrimenti il professionista richiederebbe un congruo incremento del corrispettivo, che compensi il rischio assunto in proprio della esecuzione a regola d'arte completa ed assoluta. Quando tale situazione si verifica (ossia quando l'appaltatore è privato di ogni «discrezionalità», da intendersi come sfera decisionale autonoma di propria competenza), l'appalto muta natura e diviene «a regia»: si trasmoda allora in una figura contrattuale diversa, e
11 dotata di caratteri autonomi, ove il rischio della difformità è interamente assunto dal committente, e con un incremento considerevole dei costi (posto che alla diminuzione del corrispettivo preteso dall'appaltatore sarebbe collegato l'incremento di quello necessario per remunerare il professionista, ma soprattutto andrebbe considerato il costo necessario per acquisire le informazioni tecniche sulla base delle quali dirigere «a regia» i lavori). È logico che la scelta cada sul primo o sul secondo modello a seconda della valutazione del costo delle informazioni necessarie per dirigere e portare a termine il lavoro: se il committente può procurarsele ad un prezzo minore di quello richiesto dall'appaltatore (che deve remunerare l'investimento fatto), sceglierà l'appalto
«a regia»; diversamente farà ricorso alla figura codicistica tradizionale, e si avvarrà della discrezionalità tecnica del prestatore d'opera. Nella situazione qui esaminata non vi è dubbio che ricorressero gli estremi del comune appalto. Di conseguenza l'ambito del controllo del progettista non potrebbe essere esteso sino alla verifica della conformità di ogni attività dell'appaltatore all'interesse del committente;
gli aspetti strettamente esecutivi per questo motivo rientrano nella discrezionalità dell'appaltatore; tuttavia dev'essere rilevato come la conformità del bene alla
12 regolamentazione edilizia, ossia la sussistenza di quelle condizioni tali da renderlo «regolare», e non sottoposto alla possibilità che un terzo ne richieda l'abbattimento, indubbiamente evade dal confine della «discrezionalità» che è possibile lasciare all'appaltatore. Sussiste per il professionista (sicuramente in possesso, stante il titolo professionale, delle competenze tecniche necessarie) un obbligo di puntuale verifica della conformità di quanto eseguito rispetto alla disciplina delle distanze;
non sufficiente risulta l'emanazione iniziale di corrette direttive (ammesso che ciò sia avvenuto), posto che l'ambito del controllo demandato al progettista, se non è continuo (non dovendo lo stesso essere sempre presente in cantiere), deve comunque accompagnare tutto lo svolgimento del lavoro, facendo insorgere precisi doveri di intervento in caso si verifichino o si rilevino situazioni tali da compromettere l'interesse del committente. Tale obbligo, rientrante nel contenuto del contratto stipulato con il committente, è stato violato dall'attore, il quale risulta pertanto inadempiente. Orbene, sul piano delle conseguenze giuridiche, alla stregua delle cennate emergenze, deve senz'altro ritenersi l'infondatezza della pretesa attorea rimasta come abbiamo visto priva di supporti probatori. Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta la domanda attorea;
condanna l'attore al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 oltre IVA CPA e spese generali;
pone definitivamente a carico dell'attore le spese attinenti alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 08/01/2025
IL GIUDICE Gerlando Lo Presti Seminerio
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