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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3561/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da con l'Avv. NICOLUSSI GIADA Parte_1
e
, con l'Avv. PASINI EVELINA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in Arco (TN), in data 30.04.2005 (atto n.6, P.2, S. A, anno 2005-Comune di Arco), in costanza del quale sono nati due figli,
, il 19.07.2007, maggiorenne ma non economicamente Parte_2 autosufficiente, e il 07.04.2013, con ricorso depositato in data Per_1
30.07.2025, esponevano la crisi coniugale e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento pronunciasse la separazione alle seguenti condizioni: a) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
b) darsi atto che il figlio , che è frattanto divenuto maggiorenne, Persona_2 non è economicamente indipendente;
c)affidare la minore in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (a titolo esemplificativo: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; d) collocare anagraficamente e in via preferenziale i figli e Persona_2
presso la madre;
Persona_3
e) darsi atto che il padre concorderà direttamente con il figlio , ormai Per_2 maggiorenne, i tempi di visita e di frequentazione;
f) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore ogni Per_1 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, in caso di disaccordo, almeno secondo il seguente calendario di visita, fermo l'impegno di entrambi i genitori di assecondare i desiderata della figlia e ad agevolare la continuativa frequentazione e i rapporti con entrambi i genitori:
- durante l'anno, a fine settimana alterni dal venerdì prima di cena sino alla domenica sera fino alle 21:00, orario in cui i figli rientreranno a casa della madre avendo già cenato;
- un giorno infrasettimanale (di norma individuato nel mercoledì) dalle ore 17.30 sino alle 21.00 (già cenati) nella settimana in cui il week-end è di competenza del padre e dalle ore 17.30 sino al mattino successivo nella settimana in cui il week-end è di competenza della madre;
- nei giorni di visita del padre quest'ultimo si preoccuperà di verificare la puntuale esecuzione dei compiti da parte dei figli;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni la settimana dal 24 al 30 dicembre e/o la settimana dal 31 dicembre al 06 gennaio, così da avvicendare tra i genitori il Natale e il Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, metà delle vacanze alternando di anno in anno i periodi così da avvicendare tra i genitori la domenica di Pasqua e/o il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la prima scelta spetterà al genitore che per primo avrà comunicato all'altro il calendario delle vacanze. Durante l'estate si seguirà il calendario di visite ordinario come sopra indicato;
Pag. 2 di 7 - Tutti i week- end, i ponti, le festività e le sospensioni scolastiche nel corso dell'anno verranno suddivisi al 50% tra i genitori, in via alternata tra loro e in forma unitaria (per singolo evento), tentando di accorpare il periodo al rispettivo week- end di competenza;
g) I coniugi si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio dei minori sia per loro stessi;
h) I genitori provvedevano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località allorquando abbiano i minori con sé; i) Per quanto riguarda il giorno del compleanno della figlia, quest'ultima trascorrerà la ricorrenza vedendo entrambi i genitori (es. a pranzo o cena), salvo diverso accordo tra loro, sempre assecondando i desiderata della stessa. Ugualmente i genitori potranno trascorrere con la figlia i rispettivi compleanni. j) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della stessa. k) Le parti si impegnano espressamente a comunicare proficuamente tra loro per la migliore organizzazione del ménage familiare e la migliore gestione degli impegni dei figli e resta sempre fatta salva la facoltà di modificare i giorni di visita e tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno previo accordo tra loro, anche nel rispetto dei desiderata di quest'ultima.
l) Le parti si impegneranno ad incentivare i rapporti tra loro e i figli, tra quest'ultimi tra loro e tra i medesimi e le rispettive famiglie di origine. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI h) Tenuto conto della condizione economica attuale delle parti, del collocamento prevalente dei figli presso la madre, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, delle necessità correnti di questi ultimi, il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Per_2 Parte_1 mantenimento dei figli e con la stessa conviventi, l'importo Per_2 Per_1 mensile pari ad € 500,00 (€ 300,00 per la figlia ed € 200,00 per ), Per_1 Per_2 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, ciò facendo a mezzo bonifico bancario alle coordinate della sig.ra entro il giorno 15 di ciascun Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida adottate dal CNF in data 29/11/2017 che si riportano per completezza:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di
Pag. 3 di 7 cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby- sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione
Pag. 4 di 7 straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”; i) la deduzione fiscale relativa alle spese da sostenere nell'interesse dei figli seguirà il criterio e la percentuale di assunzione della stessa;
a tal fine le parti provvederanno a fornirsi reciprocamente la relativa documentazione;
l) l'Assegno Unico Provinciale e l'Assegno Unico Nazionale INPS per entrambi i figli saranno percepiti e trattenuti integralmente dalla madre, con obbligo a carico del padre di versare alla madre quanto eventualmente percepito a tale titolo (con decorrenza dal mese di giugno 2025) e/o di sottoscrivere ogni richiesta all'uopo necessaria ai fini dell'ottenimento della misura da parte della madre. m) darsi atto che il signor corrisponderà, entro tre giorni Parte_2 dalla sottoscrizione del presente atto, alla signora sul conto Parte_1 corrente di questa e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi, la somma di euro 18.000,00;
ULTERIORI QUESTIONI Parte_3
- Per quanto attiene ai beni mobili registrati, le parti concordano che ciascuno manterrà e si farà carico in via esclusiva dei propri veicoli.
- I coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato Volksbank n. 1211135, e il saldo attivo verrà ripartito in parti uguali fra gli stessi;
Pag. 5 di 7 - A definizione di ogni rapporto patrimoniale e non patrimoniale discendente dal rapporto di coniugio intercorso tra le parti e a qualsiasi altro titolo, il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra la quale Per_2 Parte_1 espressamente accetta, la somma di omnicomprensiva pari ad € 18.000,00 (diciottomila/00), che verranno corrisposti al massimo entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del presente atto. A seguito della corresponsione della suddetta somma, la sig.ra si dichiara integralmente tacitata in relazione Parte_1 all'intercorso rapporto di coniugio e a ogni altro titolo. Le parti non avranno pertanto null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo o ragione in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo, fatto salvo per le previsioni periodiche di cui al presente atto.
- Spese legali interamente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale. I ricorrenti dichiaravano espressamente di non volersi conciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi del'art.473 bis 51, comma 2, c.p.c., con il deposito di note scritte. Il Presidente istruttore con provvedimento del 28.08.2025 assegnava alle parti il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.; Con note depositate in 23.09.2025 la Sig.ra e il Sig. Parte_1 confermavano le conclusioni e le condizioni rassegnate Parte_2 in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il Tribunale dato dell'accordo raggiunto provvede in conformità atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre della figlia non Per_1 contrasta con l'interesse della stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del relativo diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non Parte_2 economicamente autosufficiente,
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina
Pag. 6 di 7 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in Arco (TN), in data 30.04.2005 (atto n.6, P.2, S. A, anno 2005-Comune di Arco). Si comunichi. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3561/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale instaurato da con l'Avv. NICOLUSSI GIADA Parte_1
e
, con l'Avv. PASINI EVELINA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e note di trattazione scritta. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. premesso di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio in Arco (TN), in data 30.04.2005 (atto n.6, P.2, S. A, anno 2005-Comune di Arco), in costanza del quale sono nati due figli,
, il 19.07.2007, maggiorenne ma non economicamente Parte_2 autosufficiente, e il 07.04.2013, con ricorso depositato in data Per_1
30.07.2025, esponevano la crisi coniugale e, pertanto, chiedevano che il Tribunale di Trento pronunciasse la separazione alle seguenti condizioni: a) I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
b) darsi atto che il figlio , che è frattanto divenuto maggiorenne, Persona_2 non è economicamente indipendente;
c)affidare la minore in via condivisa a entrambi i genitori, che Persona_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (a titolo esemplificativo: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; d) collocare anagraficamente e in via preferenziale i figli e Persona_2
presso la madre;
Persona_3
e) darsi atto che il padre concorderà direttamente con il figlio , ormai Per_2 maggiorenne, i tempi di visita e di frequentazione;
f) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia minore ogni Per_1 qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, in caso di disaccordo, almeno secondo il seguente calendario di visita, fermo l'impegno di entrambi i genitori di assecondare i desiderata della figlia e ad agevolare la continuativa frequentazione e i rapporti con entrambi i genitori:
- durante l'anno, a fine settimana alterni dal venerdì prima di cena sino alla domenica sera fino alle 21:00, orario in cui i figli rientreranno a casa della madre avendo già cenato;
- un giorno infrasettimanale (di norma individuato nel mercoledì) dalle ore 17.30 sino alle 21.00 (già cenati) nella settimana in cui il week-end è di competenza del padre e dalle ore 17.30 sino al mattino successivo nella settimana in cui il week-end è di competenza della madre;
- nei giorni di visita del padre quest'ultimo si preoccuperà di verificare la puntuale esecuzione dei compiti da parte dei figli;
- durante le vacanze natalizie, ad anni alterni la settimana dal 24 al 30 dicembre e/o la settimana dal 31 dicembre al 06 gennaio, così da avvicendare tra i genitori il Natale e il Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, metà delle vacanze alternando di anno in anno i periodi così da avvicendare tra i genitori la domenica di Pasqua e/o il Lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di mancato accordo, la prima scelta spetterà al genitore che per primo avrà comunicato all'altro il calendario delle vacanze. Durante l'estate si seguirà il calendario di visite ordinario come sopra indicato;
Pag. 2 di 7 - Tutti i week- end, i ponti, le festività e le sospensioni scolastiche nel corso dell'anno verranno suddivisi al 50% tra i genitori, in via alternata tra loro e in forma unitaria (per singolo evento), tentando di accorpare il periodo al rispettivo week- end di competenza;
g) I coniugi si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio dei minori sia per loro stessi;
h) I genitori provvedevano a comunicare il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località allorquando abbiano i minori con sé; i) Per quanto riguarda il giorno del compleanno della figlia, quest'ultima trascorrerà la ricorrenza vedendo entrambi i genitori (es. a pranzo o cena), salvo diverso accordo tra loro, sempre assecondando i desiderata della stessa. Ugualmente i genitori potranno trascorrere con la figlia i rispettivi compleanni. j) Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute della figlia verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse della stessa. k) Le parti si impegnano espressamente a comunicare proficuamente tra loro per la migliore organizzazione del ménage familiare e la migliore gestione degli impegni dei figli e resta sempre fatta salva la facoltà di modificare i giorni di visita e tempi di permanenza della figlia minore presso ciascuno previo accordo tra loro, anche nel rispetto dei desiderata di quest'ultima.
l) Le parti si impegneranno ad incentivare i rapporti tra loro e i figli, tra quest'ultimi tra loro e tra i medesimi e le rispettive famiglie di origine. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI h) Tenuto conto della condizione economica attuale delle parti, del collocamento prevalente dei figli presso la madre, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, delle necessità correnti di questi ultimi, il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di contributo al Per_2 Parte_1 mantenimento dei figli e con la stessa conviventi, l'importo Per_2 Per_1 mensile pari ad € 500,00 (€ 300,00 per la figlia ed € 200,00 per ), Per_1 Per_2 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, ciò facendo a mezzo bonifico bancario alle coordinate della sig.ra entro il giorno 15 di ciascun Parte_1 mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida adottate dal CNF in data 29/11/2017 che si riportano per completezza:
“SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO Dl MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di
Pag. 3 di 7 cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre-scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori." Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby- sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione
Pag. 4 di 7 straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. c. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. e. organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”; i) la deduzione fiscale relativa alle spese da sostenere nell'interesse dei figli seguirà il criterio e la percentuale di assunzione della stessa;
a tal fine le parti provvederanno a fornirsi reciprocamente la relativa documentazione;
l) l'Assegno Unico Provinciale e l'Assegno Unico Nazionale INPS per entrambi i figli saranno percepiti e trattenuti integralmente dalla madre, con obbligo a carico del padre di versare alla madre quanto eventualmente percepito a tale titolo (con decorrenza dal mese di giugno 2025) e/o di sottoscrivere ogni richiesta all'uopo necessaria ai fini dell'ottenimento della misura da parte della madre. m) darsi atto che il signor corrisponderà, entro tre giorni Parte_2 dalla sottoscrizione del presente atto, alla signora sul conto Parte_1 corrente di questa e nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi, la somma di euro 18.000,00;
ULTERIORI QUESTIONI Parte_3
- Per quanto attiene ai beni mobili registrati, le parti concordano che ciascuno manterrà e si farà carico in via esclusiva dei propri veicoli.
- I coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente cointestato Volksbank n. 1211135, e il saldo attivo verrà ripartito in parti uguali fra gli stessi;
Pag. 5 di 7 - A definizione di ogni rapporto patrimoniale e non patrimoniale discendente dal rapporto di coniugio intercorso tra le parti e a qualsiasi altro titolo, il sig. provvederà a corrispondere alla sig.ra la quale Per_2 Parte_1 espressamente accetta, la somma di omnicomprensiva pari ad € 18.000,00 (diciottomila/00), che verranno corrisposti al massimo entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del presente atto. A seguito della corresponsione della suddetta somma, la sig.ra si dichiara integralmente tacitata in relazione Parte_1 all'intercorso rapporto di coniugio e a ogni altro titolo. Le parti non avranno pertanto null'altro a pretendere reciprocamente ad alcun titolo o ragione in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e a qualsiasi altro titolo, fatto salvo per le previsioni periodiche di cui al presente atto.
- Spese legali interamente compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà professionale. I ricorrenti dichiaravano espressamente di non volersi conciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti, ai sensi del'art.473 bis 51, comma 2, c.p.c., con il deposito di note scritte. Il Presidente istruttore con provvedimento del 28.08.2025 assegnava alle parti il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.; Con note depositate in 23.09.2025 la Sig.ra e il Sig. Parte_1 confermavano le conclusioni e le condizioni rassegnate Parte_2 in ricorso. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. Il Tribunale dato dell'accordo raggiunto provvede in conformità atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre della figlia non Per_1 contrasta con l'interesse della stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del relativo diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non Parte_2 economicamente autosufficiente,
p.q.m.
visti gli artt.158 c.c., 473-bis.51 c.p.c. omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate nella presente sentenza;
ordina
Pag. 6 di 7 l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio contratto in Arco (TN), in data 30.04.2005 (atto n.6, P.2, S. A, anno 2005-Comune di Arco). Si comunichi. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 7 di 7