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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2297/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 2297/2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. SS DE AT e dall'Avv. Serena SEBASTIANELLI, presso lo studio dei quali risulta elettivamente domiciliata;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. C.F._2
SS DE AT AS e dall'Avv. Serena SEBASTIANELLI, presso lo studio dei quali risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto del 2/10/2025, i ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione sentimentale fuori dal matrimonio;
che da tale relazione in data 30.03.2024 è nata la figlia Per_1 legalmente riconosciuta;
che il , coniugato e padre di una figlia di 18 anni, anche dopo la Parte_2 Cont nascita della bambina, è rimasto legato al proprio nucleo familiare;
che la , dipendente del Pt_1 quale personale ATA, ha assunto il proprio incarico presso l'Istituto Comprensivo Federico Tozzi di Siena, dove si trasferirà unitamente alla piccola nel marzo 2026, al termine del congedo parentale;
le esigenze logistiche derivanti dal trasferimento di madre e figlia in un'altra regione hanno spinto i ricorrenti a richiedere congiuntamente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la regolamentazione della figlia alle condizioni precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, in virtù delle quali:
“1) la sig.ra , abiterà unitamente alla figlia minore in Toscana, a Siena in Parte_1 abitazione che condurrà in locazione della cui ubicazione renderà edotto il sig. CP_1
con espressa facoltà di spostare tale dimora per esigenze lavorative di cui renderà
[...] comunque edotto il sig. di volta in volta;
Controparte_1
2) la figlia minore rimarrà collocata prevalentemente presso la madre e la responsabilità Per_1 genitoriale sarà dunque esercitata da entrambi i genitori;
3) il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento per la figlia minore la Parte_3 Per_1 complessiva somma di € 300,00 (Trecento) mensili, e tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo le variazioni del potere di acquisto accertate dall'ISTAT;
4) l'assegno unico, attualmente di € 201,00 (Duecentouno/00), continuerà ad essere percepito integralmente alla sig.ra ; Parte_1
5) le spese straordinarie, ripartite nella misura del 50% tra i genitori saranno corrisposte nelle modalità e per la relativa regolamentazione si fa rinvio integralmente al protocollo d'intesa sottoscritto tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
6) il sig. eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti modalità: - la piccola Controparte_1 Per_ Per_ trascorrerà col padre il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00; - la piccola trascorrerà col padre e con la madre, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica alle ore 22:00, con onere per il padre, di prelevare e di riaccompagnare la stessa presso la casa Per_ della madre;
- la piccola trascorrerà, alternativamente con il padre o la madre i giorni 24,25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno nonché. Ad anni alterni, i giorni di sabato santo, Pasqua e lunedì in albis;
altresì trascorrerà, ogni anno, un periodo estivo di almeno due settimane, anche non consecutive, con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dai coniugi di comune accordo e deciso con largo anticipo per consentire un adeguato assetto organizzativo ad entrambi i genitori (entro il 15 maggio), in ogni caso, i genitori manifestano disponibilità ad essere flessibili nell'esercizio del diritto di visita”.
All'udienza del 28/11/2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le condizioni sopra riportate non sono contrarie a norme imperative e non sono in contrasto con gli interessi della figlia minore, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (tra cui l'affidamento e collocazione dei figli minori, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA le condizioni necessarie previste dall'accordo di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, secondo quanto riportato in parte motiva;
2) PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
3) 3) COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G.V.G. n. 2297/2025, avente ad oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. SS DE AT e dall'Avv. Serena SEBASTIANELLI, presso lo studio dei quali risulta elettivamente domiciliata;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. C.F._2
SS DE AT AS e dall'Avv. Serena SEBASTIANELLI, presso lo studio dei quali risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto del 2/10/2025, i ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione sentimentale fuori dal matrimonio;
che da tale relazione in data 30.03.2024 è nata la figlia Per_1 legalmente riconosciuta;
che il , coniugato e padre di una figlia di 18 anni, anche dopo la Parte_2 Cont nascita della bambina, è rimasto legato al proprio nucleo familiare;
che la , dipendente del Pt_1 quale personale ATA, ha assunto il proprio incarico presso l'Istituto Comprensivo Federico Tozzi di Siena, dove si trasferirà unitamente alla piccola nel marzo 2026, al termine del congedo parentale;
le esigenze logistiche derivanti dal trasferimento di madre e figlia in un'altra regione hanno spinto i ricorrenti a richiedere congiuntamente la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto di omologare la regolamentazione della figlia alle condizioni precisate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, in virtù delle quali:
“1) la sig.ra , abiterà unitamente alla figlia minore in Toscana, a Siena in Parte_1 abitazione che condurrà in locazione della cui ubicazione renderà edotto il sig. CP_1
con espressa facoltà di spostare tale dimora per esigenze lavorative di cui renderà
[...] comunque edotto il sig. di volta in volta;
Controparte_1
2) la figlia minore rimarrà collocata prevalentemente presso la madre e la responsabilità Per_1 genitoriale sarà dunque esercitata da entrambi i genitori;
3) il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento per la figlia minore la Parte_3 Per_1 complessiva somma di € 300,00 (Trecento) mensili, e tale somma sarà rivalutata annualmente ed automaticamente secondo le variazioni del potere di acquisto accertate dall'ISTAT;
4) l'assegno unico, attualmente di € 201,00 (Duecentouno/00), continuerà ad essere percepito integralmente alla sig.ra ; Parte_1
5) le spese straordinarie, ripartite nella misura del 50% tra i genitori saranno corrisposte nelle modalità e per la relativa regolamentazione si fa rinvio integralmente al protocollo d'intesa sottoscritto tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento;
6) il sig. eserciterà il diritto di visita secondo le seguenti modalità: - la piccola Controparte_1 Per_ Per_ trascorrerà col padre il martedì ed il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00; - la piccola trascorrerà col padre e con la madre, a settimane alterne, dal venerdì pomeriggio fino alla domenica alle ore 22:00, con onere per il padre, di prelevare e di riaccompagnare la stessa presso la casa Per_ della madre;
- la piccola trascorrerà, alternativamente con il padre o la madre i giorni 24,25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno nonché. Ad anni alterni, i giorni di sabato santo, Pasqua e lunedì in albis;
altresì trascorrerà, ogni anno, un periodo estivo di almeno due settimane, anche non consecutive, con il genitore non convivente;
tale periodo sarà fissato dai coniugi di comune accordo e deciso con largo anticipo per consentire un adeguato assetto organizzativo ad entrambi i genitori (entro il 15 maggio), in ogni caso, i genitori manifestano disponibilità ad essere flessibili nell'esercizio del diritto di visita”.
All'udienza del 28/11/2025 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda, avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, le condizioni sopra riportate non sono contrarie a norme imperative e non sono in contrasto con gli interessi della figlia minore, per cui il Tribunale ritiene di poterle recepire nella presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo i patti riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (tra cui l'affidamento e collocazione dei figli minori, l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa coniugale), mentre di tutte le altre condizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto. Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA le condizioni necessarie previste dall'accordo di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, secondo quanto riportato in parte motiva;
2) PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
3) 3) COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 11.12.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano