Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 32718/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.09.2024 da
1) sig. (C.F.: ), nato a [...], il [...] e residente a [...]C.F._1
San Giuliano Milanese (MI), Via Dostoevskij n° 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Crivello, presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) sig.ra , c.f. , nata ad [...], l'[...] e residente in [...]C.F._2
San Donato Mil.se (MI), via Pascoli, 26/B difesa dall' Avvocato Carmen Mallamo, c.f.
, con domicilio telematico pec: C.F._3 Email_1
I quali hanno contratto matrimonio concordatario in Custonaci (TP), il data 27.08.2011, optando per il regime della comunione legale dei beni
(atto n° 50, anno 2011, serie A, parte II)
separati consensualmente con sentenza n. 5666/2023 pubblicata il 07/07/2023 del Tribunale di Milano con i seguenti figli, entrambi cittadini italiani: , nata il [...] a [...] e , Per_1 CP_2 nato in data [...] a [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, nella procedura di divorzio sopra indicata instaurata dal sig. con Parte_1 ricorso ex art. 473-bis.12 c.p.c. iscritto a ruolo e ritualmente notificato nei confronti della sig.ra regolarmente costituita, entrambi con atti contenenti l'indicazione delle condizioni CP_1 reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, a seguito di udienza avanti al GOT delegato dott.ssa Roberta Madera del Tribunale di Milano, in data 20/02/2025, a verbale hanno
1) previa l'assunzione di tutte le declaratorie di rito e non del caso concreto, dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra in Custonaci (TP), in data 27.08.2011, optando per il regime della
[...] CP_1 comunione legale dei beni, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del predetto Comune al n° 50, anno 2011, serie A, parte II, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
2) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in San Donato Milanese, via Pascoli, n. 26/B, alla sig.ra salvo il solaio annesso che continuerà ad essere goduto da entrambi i coniugi. CP_1
3) disporre l'affidamento congiunto dei figli, ed , con collocazione paritaria dei minori Per_1 CP_2
e residenza presso l'abitazione materna ed iscrizione anagrafica e scolastica presso la stessa. I genitori si determineranno ed assumeranno congiuntamente e concordemente le decisioni relative alla straordinaria amministrazione ed alle questioni di maggiore rilevanza riguardanti i figli, ivi comprese quelle relative alla loro educazione, salute ed istruzione, nell'interesse esclusivo degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Per ragioni di praticità, invece, quando i minori si trovano presso uno dei due genitori, questi potranno esercitare disgiuntamente la potestà genitoriale sulla prole ma esclusivamente per le questioni riguardanti l'ordinaria amministrazione e salvo il dovere di informazione all'altro genitore. 4) valutare l'opportunità stabilita dai genitori di far seguire ad un percorso di supporto Per_1 psicologico previa valutazione propedeutica presso un professionista di fiducia, suddividendo le spese e i costi al 50%.
5) confermare l'opportunità stabilita dai genitori di continuare a far seguire ad il corso di CP_2 teatro già intrapreso e, qualora suggerito dalle insegnanti, anche un percorso di supporto psicologico adeguato, suddividendo le spese e i costi al 50%.
6) disporre che ed potranno liberamente frequentare il padre, previo accordo tra i Per_1 CP_2 genitori e tenuto conto degli impegni lavorativi, scolastici e personali di tutti compresi i minori. In ogni caso riconfermare le modalità stabilite ed adottate in via ordinaria secondo il calendario su base bisettimanale, partendo dal venerdì, concordate al p.to 8) in separazione, ovvero:
a) Settimana 1 con la mamma: da venerdì pomeriggio (all'uscita da scuola) a lunedì mattina
(con riaccompagno a scuola) e da mercoledì pomeriggio (all'uscita da scuola) a venerdì mattina (con riaccompagno a scuola).
Con papà: da lunedì pomeriggio (all'uscita da scuola) a mercoledì mattina (con riaccompagno a scuola).
b) Settimana 2 con il papà: da venerdì pomeriggio (all'uscita da scuola) a martedì mattina (con riaccompagno a scuola) e da giovedì pomeriggio (all'uscita da scuola) a venerdì mattina (con riaccompagno a scuola)
Con mamma: da martedì pomeriggio (all'uscita da scuola) a giovedì mattina (con riaccompagno a scuola)
Confermare, inoltre, che il genitore con cui trascorreranno la notte dovrà provvedere alla cena e che in caso di sospensione scolastica il genitore competente (come sopra calendarizzato) dovrà andare a prendere i figli a casa dell'altro alle ore 10 e/o riaccompagnarli entro le ore 18.
7) disporre che relativamente alle ulteriori festività, ponti e/o sospensioni scolastiche i figli le trascorreranno, compatibilmente con le esigenze di tutti e prioralmente dei minori, con entrambi i genitori secondo il criterio dell'alternanza, ovvero:
c) le festività di Natale (dal 23 al 30 dicembre compresi) e IA (dal 31 dicembre al 06 gennaio compresi) saranno trascorse dai figli, ad anni alterni, rispettivamente, l'una con il padre e l'altra con la madre.
d) le altre festività, ponti e chiusure in generale programmate dalla scuola verranno suddivise tra i due genitori secondo il criterio dell'alternanza, tenendo comunque conto, per quanto possibile, delle esigenze di tutti (sia lavorative che personali) e soprattutto dei minori.
e) durante le vacanze estive (periodo di 8 settimane luglio - settembre) ciascun genitore trascorrerà con i figli quattro settimane, secondo un calendario condiviso annualmente tra le parti al fine di evitare sovrapposizioni. Qualora l'intero periodo estivo dovesse essere trascorso dai minori ad CE (e/o altra località scelta di comune accordo) ciascun genitore sosterrà integralmente i costi di trasferimento di una sola tratta ovvero quella di propria competenza (andata o ritorno), secondo l'alternanza annuale stabilita. f) I genitori s'impegnano di comune accordo a non ostacolare ulteriori occasioni di viaggio che si dovessero presentare per i figli al di fuori dei periodi di sospensione scolastica e/o sopracitati, incontrando - in generale - le reciproche esigenze anche attraverso un atteggiamento accondiscendente ad una variazione ad hoc dell'usuale planning ordinario.
g) Relativamente ai compleanni ed alle feste della mamma/papà: qualora la ricorrenza dovesse cadere nel giorno di competenza dell'altro, il genitore festeggiato potrà trascorrere il pomeriggio e/o cena con i figli.
8) quanto agli obblighi di mantenimento ordinario dei figli, disporre che a partire dal mese di marzo
2025 e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economico - patrimoniale di questi, il padre contribuirà con il versamento alla sig.ra in via anticipata, entro e non oltre il giorno CP_1
15 di ogni mese, dell'importo mensile di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00 – Euro 200,00= a figlio).
Tale contributo al mantenimento dovrà essere annualmente ed automaticamente rivalutato secondo Parte gli indici ISTAT costo – vita partire dal mese di marzo 2026.
9) disporre che il padre e la madre contribuiranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie come specificate dalle Linee guida del Tribunale di Milano, con rifusione al coniuge anticipatario degli importi dovuti entro il 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute.
10) confermare che l'assegno unico di cui alla Legge 1° aprile 2021, n. 46, o altro analogo ed equipollente che sarà eventualmente introdotto in un momento successivo, continuerà ad essere percepito interamente dalla sig.ra a tal fine, il sig. dovrà fornire alla CP_1 Parte_1 predetta beneficiaria, su richiesta, ogni documentazione utile alla presentazione della relativa domanda nei termini di legge (es. modulo autocertificazione rinuncia da inoltrare all'INPS e altra necessaria).
11) le parti si concedono reciprocamente l'autorizzazione, anche relativamente ai figli, all'espatrio nonché al rilascio del passaporto, carta d'identità e di ogni altro documento di identificazione per il quale sia necessaria l'autorizzazione.
12) i genitori convengono l'obbligo, in capo a ciascuno, di comunicare il proprio recapito, anche telefonico, e di informare tempestivamente l'altro in caso di spostamenti in località non usuali per più giorni quando hanno con sé i figli.
13) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, con rinuncia, l'uno nei confronti dell'altro, alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento e/o di concorso al mantenimento personale.
14) disporre che le spese della presente procedura vengano interamente compensate tra le parti.” Le parti reciprocamente rinunciano al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 20.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Custonaci (TP), il
27.08.2011 tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Custunaci (TP) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di San Donato Milanese (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 02.04.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato