Sentenza 8 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/07/2002, n. 9889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9889 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2002 |
Testo completo
0 9 88 9/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE P ASSAZIONE Oggetto SE ONE SECONDA CIVILE Procediments civile. Difusori Haustato Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 21996/99 Cron.·26801 Consigliere Dott. CE COLARUSSO Rep. 1978 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI GOLDONI - Rel. Consigliere- Ud. 05/03/02 Dott. Umberto ConsigliereDott. ES Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA Sole dal Sig. per diritti 455 sul ricorso proposto da: LUG. 2002 SO VI, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato му dall'avvocato ROBERTO DI LUCIANA SABBATUCCI, difeso TOMMASO, giusta delega in atti;
B CANCELLERIA - ricorrente
contro
PROV. MONASTICA FRATI MIN. CONVENTUALI, in persona del legale rapp. p.t. SALIERNO ANIELLO, elettivamente ROMA VIA AMITERNO 3, presso lo studiodomiciliato in dell'avvocato BUONAVOGLIA GIOVANNA, difeso 2002 dall'avvocato PIETRO PESACANE, per procura speciale 349 notarile del dott. TORELLA PASQUALE, in NOCERA -1- INFERIORE 22/12/99 n.rep. 110425;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 324/98 del Tribunale di MELFI, depositata il 05/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato DI TOMMASO Roberto, difensore del му del l'accoglimento ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione in appello notificato il 22.3.95 la Provincia Monastica proponeva appello avverso la sentenza n.8/95, emessa dal Pretore di Melfi in data 211 1995 con cui, in accoglimento della domanda proposta da CE LL, era stata dichiarata l'avvenuta usucapione in favore dello stesso di un locale sito in Melfi alla via De Ruggiero, intestato alla Chiesa di S. Antonio, distinto in catasto alla partita n.566, foglio 105, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della predetta domanda di usucapione per esistenza di un precedente giudicato sulla stessa in virtù della promuncia contenuta nella sentenza del Pretore di Melfi n. 10/89 e sostenendo la relativa infondatezza nel merito, chiedendone il rigetto con му conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale di rilascio formulata in primo grado. Costituitosi in giudizio, l'appellato eccepiva preliminarmente l'irregolarità del mandato conferito al difensore di controparte in 1° grado per mancata specificazione della qualità del delegante, nonché la carenza di legittimazione di AD PI OT, che avrebbe transitoriamente ricoperto la canca di superiore del convento di Melfi, ma non quella di AD Provinciale con potere di rappresentare la Provincia Monastica in questione, moltre, contestava nel merito le deduzioni dell'appellante. Con sentenza in data 19.11/5.12.98, il Tribunale di Melfi accoglieva Pappello, regolando le spese. Rilevava il Collegio che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata nei confronti di AD PI OT appariva priva di rilevanza ai fini della regolare costituzione in giudizio della Provincia Monastica, in quatite sia nella comparsa di costituzione in primo grado, sia nell'atto di appello, il legale rappresentante della Provincia Monastica era indicato nella persona di AD LU ST. Che in tale qualità ha conferito il mandato difensivo all'avv.to Ettore Lopes, mentre il AD PI ES AR aveva conferito un ulteriore mandato all'avv.to Pietro Pisacane, che si era costituito in giudizio, depositando memoria difensiva e la cui carenza di legittimazione, da considerare sussistente in quanto non contestata, non incideva sulla ritualità della domanda proposta dall'avv.to Ettore Lopes in virtu del mandato ricevuto da AD LU ST, del quale si doveva ritenere tacitamente riconosciuta la qualità del legale rappresentante della Provincia Monastica all'epoca del conferimento dell'incarico in questione, non essendo stata formulata nessuna eccezione al riguardo. Ugualmente priva di pregio appariva l'eccezione di irregolarità del mandato difensivo му conferto da controparte per mancata specificazione della qualità del delegante in quanto era univocamente specificato che AD LU ST aveva agito quale legale rappresentante della Provincia Monastica Frati Minori Conventuali. Nel merito era da ritenersi fondata l'eccezione di giudicato formulata dall appellante al riguardo si osservava che la sentenza n. 10/89 del Pretore di Melti nel dispositivo si era limitata a rigettare la domanda di sfratto per morodita proposta nei confronti di CE LL dell'appellante in ordine al medesimo locale per cui è causa, ma nella motivazione aveva dichiarato l'infondatezza della domanda riconvenzionale di usucapione formulata in quella sede dal LL. Suddetta pronuncia, per concorde ammissione delle parti, era divenuta inoppugnabile ed è principio pacifico quello per cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale deve essere individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, la quale assurge ad elemento dispositivo medesimo, supplendod'integrazione del 2 eventualmente alle sue omissioni ed, in particolare, tale principio è applicabile alle pronunce di accertamento come quella in ordine alla domanda di usucapione oggetto di eccezione di giudicato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su sei moty CE LL;
resiste con controricorso la Provincia Monastica dei Frati minori Conventuali. Motivi della decisione I sette motivi in cui il ricorso del Caroselli è articolato investono sia il profilo processuale che quello sostanziale della controversia;
in particolare, i лу primi cinque motivi concernono questioni processuali mentre gli ultimi due attengono al merito. In particolare il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 83 € 84 epc in relazione all'art. 360, n.3 stesso codice) contiene più censure, in primo luogo ci si duole della mancanza della data nella procura conferita in primo grado. La censura anche volendo ammettere che sia stata riproposta nel giudizio di appello, seppure in maniera non limpida, pure è infondata. Appare sufficiente all'uopo fare riferimento agli atti processuali (e in particolare ai verbali di udienza, che, trattandosi di questione procedurale questa Corte è abilitata ad esaminare) per rilevare che nel corso del procedimento il procuratore della Provincia monastica ha preso parte al giudizio senza che il Pretore rilevasse il difetto di procura, cosa questa sufficiente a desumere per fatti concludenti che la procura stessa era stata rilasciata in tempo utile e comunque nel corso del giudizio di primo grado. Ancora si evidenzia che, a seguito della rinuncia al mandato, nel corso del procedimento di secondo grado, del procuratore della Provincia monastica, 3 fu conferita procura ad altro difensore da parte di un soggetto che non aveva la rappresentanza dell'Ente; si assume pertanto che il rapporto processuale, in appello, non poteva dirsi validamente costituito. Il fatto lamentato è innegabile, pure, le conclusioni che se ne vorrebbero trarre non sono condivisibili. Premesso che la rinuncia al mandato non comporta conseguenze sul piano processuale, è evidente che il successivo atto di conferimento della procura non era idoneo a conferire al procuratore nominato alcuna veste. per difetto, in capo al rilasciante, della rappresentanza dell'Ente Pure tale carenza sussistente nella specie non risulta aver prodotto consequenze processuali, né il ricorrente, come sarebbe stato suo preciso onere ha evidenziato se e quali conseguenze pregiudizievoli siano derivate dal fatto che il procuratore, sfornito di valida procura, abbia rassegnato le лу conclusioni per l'Ente. É appena il caso di rilevare che la irregolare, successiva costituzione non inficia l'atto di appello, donde in mancanza di specifica censura circa pregiudizievoli effetti dell'attività svolta dal procuratore privo di regolare mandado, non ha pregio la censura come svolta, che non si riferisce in minima parte alla questione concernente le spese di lite. Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 83, 85, 132 e 300 cpc in relazione all'art.360, n.3, stesso codice) è frutto di un evidente equivoco la rinuncia al mandato del procuratore non comporta infatti l'interruzione del processo. terzo motivo è una sostanziale riproduzione della seconda censura contenuta nel primo motivo;
è evidente che, avendo la sentenza impugnata rile nas la irregolare costituzione dell'Ente, a nulla rileva che nell'epigrafe si sia fatto riferimento a conclusioni non rituali, atteso che risulta dalla semenza stessa come il fatto sia stato valutato, cosa questa che, lo si ripete, in difetto di pregiudizio, neppure specificato, della posizione dell'odierno ricorrente, non può comportare nullità della sentenza stessa. Il quarto ed il quinto motivo sono parimenti infondati;
l'erronea indicazione (nell'epigrafe) di due difensori per la Provincia monastica non ha rilievo alcuno in quanto la sentenza impugnata ha valutato tale situazione processuale, nel suo complesso, la decisione del Tribunale di Melfi ha chiarito la situazione soggettiva delle parti, sicchè non sussiste alcun motivo di nullita della sentenza. E poi da rilevare che il Tribunale, conscio dei suoi doveri, ha proceduto direttamente all'accertamento dei poteri di rappresentanza del delegante, decidendo sul punto, non v'era quindi ragione di rimettere la causa di fronte all'istruttore. му Con il sesto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt.324 e 189 cpc in relazione all'art.360, n.3 cpc) si lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto che la domanda del ricorrente di usucapione della proprietà dell'in.mobile de quo fosse preclusa dal giudicato scaturente dalla sentenza del pratore di Melti n. 10 del 1989, che non aveva in realtà statuito sul punto. Al riguardo come esattamente rilevato dal Tribunale, va detto che una sentenza va valutata in relazione al complesso della stessa e che la motivazione si integra con il dispositivo. Orbene, è evidente che, nella motivazione, il pretore aveva respinto la domanda di usucapione del Caroselli, ne consegue che anche tale motivo è infondato. Il settimo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 166, 167 e 311 cpc in relazione all'art.360, n.3, stesso codice) si basa sul fatto che se il giudicato (sentenza n. 10 del 1989 del pretore di Melfi) aveva escluso che il ricorrente, in virtù del contratto di locazione con l'Ente potesse considerarsi possessore dell'immobile, essendone invece detentore, pure di tale detenzione andava fornita la prova. .ང Trattasi di censura inammissibile, o comunque infondata;
la sentenza del pretoi aveva infatti accertato che l'odierno ricorrente, quale locatore, non poteva avere il possesso dell'immobile, ma solo la detenzione, sicchè, ai fini che ne occupano, ogni questione al riguardo deve ritenersi preclusa, senza necessita di ulteriore attività probatoria In definitiva, il ricorso deve essere respinto;
quanto alle spese, va rilevato che controricorso è inammissibile, perché non notificato presso il domicilio eletto per il giudizio di cassazione, ma in Melfi. Non v'ha pertanto luogo a provvedere al riguardo. CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione
P.Q.M.
11.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il versate € 161,77 serie 4 al n. 1300 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002) La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, il 5 3.2002 Il Presidente Прайми 11 Consigliere estensore فيه معلم الم عند مسلم IL CANCELLIERE C1 Paolo Talatico CELLERIADEPOSITATO IN CLUE. 2002 109T129,11 Roma IL CANCELLIERE피탕 متاح 456T20,66 TOT. 149,77 806т 14 7 117 16 6