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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/06/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 351/2023 N. R.G. 351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei IGnori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione ConIGliere
Dott.ssa Maria Angela Marchesiello ConIGliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta nel registro generale con numero d'ordine 351 del 2023
T R A
), rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto Parte_1 C.F._1 di appello, dagli avv.ti Vincenzo Operamolla e Rosa Ferreri, del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trani alla via Tasselgardo n. 7, nonché presso il loro domicilio digitale e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
Avv. ER.OP. ( ), rappresentato e difeso in proprio e C.F._2 congiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di appello, dall'avv. Francesco
Terranova, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Crisanzio n.
17, nonché presso il domicilio digitale e Email_3
. Email_4
APPELLATO
NONCHÉ
– in Controparte_1 IGla ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Simona Papa, del foro di Trento, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trento alla via Malfatti n. 27, nonché presso il domicilio digitale . Email_5
pagina 1 di 21 APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Alessandro Russi, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 60, nonché presso il domicilio digitale ( . Email_6
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_3 C.F._3
( ), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla Controparte_4 P.IVA_3 comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ER.OP., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla via Gianberardino Panni n. 5, nonché presso il domicilio digitale
. Email_7
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
Vincenzo Brudaglio, del foro di Bari, elettivamente domiciliata in Bari alla via Abbrescia n. 50/A
(presso lo studio dell'avv. Arcangelo Gabriele Filograno), nonché presso il domicilio digitale dell'avv.
Vincenzo Brudagluo ( . Email_8
APPELLATA
E
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE cui è riunita causa civile di appello iscritta nel registro generale con numero d'ordine 393 del 2023
TRA
Avv. ER.OP. ( ), rappresentato e difeso in proprio e C.F._2 congiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di appello, dall'avv. Francesco
Terranova, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Crisanzio n.
17, nonché presso il domicilio digitale ( e Email_3
. Email_4
APPELLANTE
E pagina 2 di 21 ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Alessandro Russi, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 60, nonché presso il domicilio digitale ( . Email_6
APPELLATA
NONCHÉ
– in Controparte_1 IGla - ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Maurizio Wegher
e Simona Papa, del foro di Trento, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trento alla via
Malfatti n. 27, nonché presso il domicilio digitale ( e Email_9
. Email_5
APPELLATA
E
( ), in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_3 C.F._3
( ), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla Controparte_4 P.IVA_3 comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ER.OP., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla via Gianberardino Panni n. 5, nonché presso il domicilio digitale
. Email_7
APPELLATA
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
Vincenzo Brudaglio, del foro di Bari, elettivamente domiciliata in Bari alla via Abbrescia n. 50/A
(presso lo studio dell'avv. Arcangelo Gabriele Filograno), nonché presso il domicilio digitale dell'avv.
Vincenzo Brudagluo ( . Email_8
APPELLATA
E
) e Parte_1 C.F._1 Controparte_6
ALTRE APPELLATE avverso la sentenza n. cron. 244/2023 dell'11.2.2023, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata il 14.5.2021, nel giudizio portante il numero di
R.G. 3488/2015. pagina 3 di 21 *
All'udienza del 21.2.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12/23.6.2015, conveniva innanzi al Tribunale di Trani Parte_1 [...]
e l'avv. ER.OP., chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il comportamento CP_3 doloso o colposo dell'avvocato ER.OP. nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli dalla RA;
2) accertare e dichiarare il grave inadempimento della RA Parte_1
titolare della ditta individuale (...) e dell'avvocato ER.OP. alle Controparte_3 obbligazioni assunte nei confronti della RA rispettivamente in data 7 dicembre 2012 e Parte_1 in sede di conferimento dell'incarico professionale 3) accertare e dichiarare la responsabilità della RA titolare della ditta individuale (...) e dell'avvocato ER.OP. per Controparte_3
i danni subiti dalla RA;
4) accertare e dichiarare l'illecito di infedele patrocinio e Parte_1 truffa commessa dalla RA titolare della ditta individuale “(...)” e Controparte_3 dall'avvocato ER.OP. in concorso con il IGnor e la “ Parte_2 CP_6 Controparte_6 per i fatti descritti in narrativa;
5) condannare la RA titolare della ditta Controparte_3 individuale (...) e l'avvocato ER.OP. in solido tra loro o per quanto a ciascun imputabile al risarcimento dei danni da determinarsi in ragione del prezzo versato per l'acquisto della villa suscettibile di incremento per l'esistenza del mutuo e in ragione delle spese dovute per la difesa del giudizio civile numero 3307/2014 del tribunale di Trani e dei danni morali da illecito è reato oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda giudiziale;
6) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva: 1) che, in data 7.12.2010, aveva sottoscritto, presso l'agenzia immobiliare “ “ di , una proposta di acquisto avente ad oggetto una CP_4 Controparte_3 delle ville che la avrebbe costruito nel comune di Trani;
2) che la sottoscrizione Controparte_6 della predetta proposta aveva presupposto la “assenza di pesi e di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull' immobile” da trasferire;
3) che, in data 20.12.2010, aveva stipulato un con la un preliminare di vendita, con cui essa società si era obbligata a trasferire una Controparte_6 delle ville in costruzione;
4) che, realizzato l'immobile, la società venditrice aveva consegnato le porzioni immobiliari promesse, immettendo l'attrice nel possesso delle stesse, ma ritardando la stipula del definitivo, ragion per cui l'aveva diffidata per il tramite dell'avv. ER.OP.;
5) che, in data pagina 4 di 21 6.2.2014, sempre avvalendosi dell'assistenza del nominato difensore, aveva sottoscritto un atto di transazione con la promittente venditrice, la quale si era impegnata a trasferirle la piena proprietà dell'immobile, obbligandosi a rinnovare il consenso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al notaio incaricato;
6) che, alla scadenza del termine, era emerso che sull'intero immobile realizzato dalla promittente venditrice era stata iscritta un'ipoteca di € 700.000,00, giusta atto del notar del Per_1
28.1.2009, a garanzia del mutuo di € 350.000,00 concesso dalla e non ancora estinto;
7) Parte_3 che l'avv. ER.OP. aveva rinunciato al mandato una volta essere stato reso edotto della iscrizione ipotecaria;
8) di aver promosso separato giudizio civile, iscritto al R.G. n. 3307/2014, nei confronti della estendendo il contradditorio alla per conseguire il Controparte_6 Parte_3 trasferimento dell'immobile e la riduzione dell'ipoteca su di esso iscritta;
9) che, per quanto qui di interesse, l'omessa informazione circa l'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli sulla porzione dell'immobile aveva integrato un inadempimento professionale dell'agente immobiliare, ovvero una violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza;
10) di avere fatto affidamento sulla veridicità ed esattezza delle informazioni fornitele dall'agenzia immobiliare;
11) che, nello specifico,
[...]
non aveva provveduto ad eseguire le visure catastali e ipotecarie, nonostante esso costituisse CP_3 un servizio, al pari della consulenza e assistenza legale nella compravendita immobiliare, ricompreso nella attività di mediazione e pubblicizzato sul proprio sito internet dell'agenzia immobiliare;
12) che la convenuta le aveva conIGliato di avvalersi dell'opera professionale dell'avv. ER.OP., suo compagno convivente;
13) che, pertanto, previo conferimento dell'incarico, l'avvocato si era occupato della stesura del contratto preliminare (20.12.2010), della redazione dell'atto di transazione (6.2.2014), e ciò fino alla rinuncia al mandato del 24.3.2014; 14) che anche il professionista si era reso inadempiente, non avendo verificato e comunicato “l'esistenza della pregiudizievole iscrizione ipotecaria”; 15) che detta condotta era stata determinata dal rapporto di convivenza tra i convenuti, che aveva spinto CP_ l'avvocato ad anteporre l'interesse della a quello della cliente, integrando gli estremi del reato di
“infedele patrocinio” e “concorso nella eventuale truffa commessa da venditore e agente immobiliare”;
16) che, infatti, l'avvocato predetto aveva rinunciato al mandato dopo aver appreso dell'intenzione CP_ dell'attrice di agire giudizialmente nei confronti della;
17) di aver subito un danno a causa delle condotte dei convenuti, quantificato in € 362.000,00, pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile gravato da una ipoteca, “suscettibile di aggravamento, fino alla concorrenza dell'ipoteca, in caso di decisione dell'attrice di liberare il bene dall'ipoteca”, ovvero € 20.000,00 per le spese legali sostenute nel giudizio R. G. n. 3307/2014 e, infine, € 50.000,00 quale danno “da stress emotivo e psicologico per le evidenti conseguenze che la iscrizione della ipoteca ha prodotto sul suo
pagina 5 di 21 diritto di proprietà, acquisto con indubbi sacrifici economici, ma anche per averla esposta alle lungaggini delle instaurate azioni giudiziali”.
Con comparsa di costituzione del 19.12.2015, si costituiva l'avv. ER.OP., il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per vizio di causa petendi, mentre, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, con applicazione dell'art. 96 c.p.c.; formulava, altresì, domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di € Parte_1
8.746,39, a titolo di compenso professionale, nonché di € 15.000,00, a titolo di risarcimento del danno all'immagine. Infine, in via subordinata, ovvero nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa della di essere da questa Controparte_5 tenuta indenne da quanto dovuto all'attrice, con vittoria di spese di lite.
In particolare, il convenuto precisava: a) di aver avuto un primo contatto con l'attrice solo in data
28.5.2013, allorquando gli aveva rappresentato il ritardo della società venditrice nella stipula del definitivo;
b) che, per conto di , aveva costituito in mora la promittente venditrice;
c) che la Parte_1 sua attività si era concretizzata nella redazione delle missive, nonché in numerosi incontri, sopralluoghi e conversazioni telefoniche, tutti tesi al bonario componimento della controversia, poi sfociati nell'atto di transazione del 6.2.2014, in forza del quale la promittente venditrice aveva rinunciato al saldo di €
100.000,00 nei confronti dell'attrice; d) di non aver avuto alcuna relazione sentimentale con
[...]
, ma solo un rapporto di tipo professionale;
e) di aver rinunciato all'incarico conferitogli CP_3 dall'attrice solo per l'insofferenza mostrata da quest'ultima al procrastinarsi della vicenda, che l'aveva portata a rivolgersi ad altro difensore;
f) che la non aveva corrisposto il compenso dovuto per Pt_1
l'opera svolta in suo favore, dal 29.5.2013 al 24.3.2014; g) pertanto, di aver diffidato l'attrice al pagamento della somma di € 8.565,03, oltre a spese per il rilascio del parere di congruità (€ 181,36); h) di non aver mai partecipato alla redazione del contratto preliminare del 20.12.2010, avendo vissuto a
Roma nel 2010; i) che, invero, il preliminare era stato redatto dal notaio , mentre il mandato Per_1 gli era stato conferito solo “per l'insorta controversia e non per tutto ciò che è accaduto in precedenza”, ; j) che, nelle e-mail del 10.3.2014 e 11.3.2014, l'attrice aveva manifestato un totale apprezzamento per l'attività svolta dall'avvocato, nonostante la denunciata iscrizione ipotecaria;
k) che l'ipoteca sarebbe stata cancellata dalla promittente venditrice in sede di stipula del definitivo e che, in caso di estinzione di mutuo e cancellazione della iscrizione da parte dell'attrice, questa avrebbe potuto rivalersi sulla l) di aver subito un danno all'immagine professionale;
m) di essere Controparte_6 assicurato per la responsabilità professionale dalla Controparte_5
Si costituiva altresì , la quale concludeva per il rigetto della domanda, con condanna Controparte_3 della convenuta ex art. 96 c.p.c. In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento della domanda pagina 6 di 21 attorea, chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa di e della Controparte_2 [...]
di essere dalla prima tenuta indenne da quanto dovuto alla attrice, e di condannare l'altra CP_6 chiamata al pagamento della somma di € 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno, vinte le spese di lite.
La convenuta asseriva: i) di non aver mai riferito all'attrice l'assenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile oggetto della proposta d'acquisto; ii) che non avrebbe potuto fare alcun Parte_1 affidamento sulla natura dei servizi resi dall'agenzia, perché nel 2010 la stessa agenzia non aveva avuto un sito internet;
iii) che l'acquirente aveva contattato direttamente la stante la Controparte_6 necessità di commissionarle delle opere aggiuntive;
iv) che il preliminare di vendita era stato redatto dal notaio , “professionista di fiducia della , avendo lo stesso provveduto Per_1 Controparte_6 personalmente alla iscrizione della ipoteca del 2009; v) che la aveva versato spontaneamente la Pt_1 somma di € 362.000,00, nonostante la stipula del solo preliminare;
vi) che l'attrice si era avvalsa dell'attività professionale dell'avv. ER.OP. a far data dal 29.5.2013; vii) di aver invitato l'acquirente a effettuare tutte le verifiche tecnico – giuridiche, compresa anche l'eventuale esistenza di pesi ipotecari, prima di versare qualunque somma;
viii) che la aveva colto positivamente tale Pt_1 invito, ma senza provvedervi;
ix) che, risolto consensualmente il contratto di mandato, giusta atto del
24.3.2014, aveva restituito all'attrice la somma di € 3.000,00, quale acconto ricevuto sulla provvigione;
x) che con stipula del preliminare, aveva accettato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie Parte_1 sull'immobile; xi) che la proposta di acquisto era stata sottoscritta solo dall'attrice, dovendosi riferire alla stessa ogni dichiarazione ivi contenuta;
xii) che l'intera operazione di acquisto era stata seguita dal notaio , dalla stipula del preliminare al definitivo;
dichiarazione di conformità, sicchè lo stesso Per_1 professionista avrebbe dovuto effettuare le visure ipotecarie;
xiii) di aver svolto, in definitiva, solo una attività di mediazione, non essendo stata incaricata di svolgere indagini di tipo tecnico – giuridico
(visure ipotecarie) sull'immobile; xiv) che il danno lamentato dall'attrice era riconducile non tanto all'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile, quanto piuttosto alla propria leggerezza nell'aver versato la cifra considerevole di € 362.000,00 in sede di stipula del preliminare.
Nel costituirsi, la chiamata chiedeva il rigetto della domanda e, in via Controparte_6 riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di € 150.000,00, a titolo di saldo dovuto per le opere extra contratto, il tutto con il favore delle spese di lite.
Per quanto qui rileva, la terza chiamata deduceva che: la RA era stata messa a conoscenza Pt_1 dell'esistenza della ipoteca sull'immobile e, quindi, l'aveva accettata con la sottoscrizione del preliminare, redatto dal notaio e non dall'avv. ER.OP.;
che l'ipoteca, iscritta per Per_1 prassi sugli immobili da costruire, sarebbe stata cancellata con la stipula del definitivo;
che le pagina 7 di 21 informazioni contenute nella proposta di acquisto erano state fornite all'agente immobiliare dalla stessa società venditrice.
Da ultimo, si costituivano e concludendo per il Controparte_5 Controparte_2 CP_1 rigetto sia della domanda attorea che delle domande di garanzia proposte nei confronti di ciascuna di esse, sul presupposto comune della inoperatività delle rispettive polizze, vinte le spese di lite.
Istruita la causa documentalmente e mezzo prova orale, riassunto il giudizio a seguito del dichiarato fallimento della il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza Controparte_6
n. 244/2023 del 14.2.2023, così provvedeva: “
1.dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di garanzia proposta nei confronti della ed alla domanda riconvenzionale Controparte_6 proposta da quest'ultima nei confronti dell'attrice1; 2. dichiara il grave inadempimento dell'avv.
ER.OP. nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli dall'attrice;
3.dichiara il grave inadempimento della convenuta titolare della ditta individuale (...) Controparte_3 nell'espletamento del mandato professionale conferitole dall'attrice;
4. rigetta le domande risarcitorie formulate in questa sede dall'attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
5. rigettata ogni altra domanda;
6. spese integralmente compensate tra tutte le parti in causa”.
In particolare, il primo giudice, richiamati l'art. 1759 c.c. e giurisprudenza di legittimità, anche in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, accertava il grave inadempimento di entrambi i convenuti, e avv. ER.OP.. Controparte_3
Quanto alla posizione della titolare dell'agenzia il Tribunale affermava la violazione, nel CP_4 caso di specie, dell'obbligo informativo gravante sul mediatore, non avendo Controparte_3 comunicato alla proponente acquirente le circostanze note, ovvero “comunque conoscibili, anche per effetto delle propedeutiche ed ordinarie visure”, “riguardanti la valutazione e la "sicurezza" dell'affare
(soprattutto per il promissario acquirente o, comunque, acquirente) tali da poter incidere sulla conclusione dello stesso”.
Quanto all'avv. ER.OP. invece, a dire del giudice di prime cure, il convenuto assistette l'attrice “dapprima predisponendo la costituzione in mora del 29 maggio 2013 e successivamente prestando assistenza nella sottoscrizione della transazione traslativa del 6 febbraio 2014”, il quale costituì l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di . Parte_1
Pertanto, atteso l'espresso richiamo al preliminare del 2010, in cui si precisò che, al momento del definitivo, l'immobile avrebbe dovuto essere libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, l'avv.
ER.OP., nell'adempimento del mandato conferitogli, avrebbe dovuto effettuare ogni preventiva indagine ipo-catastale in relazione alla condizione dell'immobile, mentre “nell'atto di 1 Per la motivazione si richiama l'ordinanza del 20.10.2017. pagina 8 di 21 transazione non v'è traccia alcuna del benché minimo riferimento allo stato dell'immobile medesimo in punto della sua libertà da pesi né, tampoco, dell'esistenza dell'ipoteca”.
In altri termini, a dire del primo giudice, era “precipuo compito del difensore, dopo approfondito studio della vicenda, effettuare le verifiche del caso al fine di fornire ogni tipo di informazione che avrebbe dovuto conoscere secondo il canone della diligenza richiesta tanto più che nella specie l'incarico si traduceva proprio nell'assistenza alla redazione di una scrittura privata traslativa”.
Nonostante tali premesse, però, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, autonomamente proposta, non avendo l'attrice dimostrato l'entità e il tipo di danno patito, con la precisazione che ogni questione “riferibile e/o parametrata al mancato pagamento del prezzo della compravendita deve essere rivolta al promittente venditore - evocato in altro giudizio sopra richiamato e conclusosi con sentenza n. 2209/2018 del 07/11/2018, appellata”, trovando spazio in questa sede solo il danno patrimoniale riferibile a spese o costi sostenuti, “che non sono stati però documentati”, o a mancati guadagni, nella forma della perdita di chance di acquisto di altro immobile, “evenienza parimenti non prospettata né tampoco provata”.
Infine, il Tribunale, rigettata la domanda risarcitoria da danno da reato in difetto dei presupposti, nonché di ogni altra domanda proposta, compensava integralmente le spese tra tutte le parti in causa.
Con atto di citazione del 16.3.2023, ha proposto appello avverso la sentenza concludendo Parte_1 per l'accoglimento della domanda risarcitoria originariamente proposta (invero, estesa in appello di tutte le parti appellate2), con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi, l'avv. ER.OP. ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, l'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti della con vittoria delle spese di Controparte_5 lite.
Con comparsa del 21.7.2023, si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., ovvero la decadenza dell'appellante ex art. 345 c.p.c., anche per omessa notifica della citazione in appello al procuratore domiciliatario. Ha proposto altresì appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'altrui domanda, ovvero l'accertamento dell'inoperatività della polizza assicurativa, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 31.7.2023, invece, si è costituita concludendo per il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione, proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza limitatamente al capo che accertato l'inadempimento di , fermi, in ogni caso, i limiti di operatività della Controparte_3 polizza, con vittoria delle spese di lite.
Nel costituirsi con comparsa del 3.7.2021, ha concluso per il rigetto del gravame e, Controparte_3 proponendo appello incidentale, dell'altrui domanda di accertamento dell'inadempimento, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio;
da ultimo, in via gradata, ha chiesto di essere tenuta indenne da in caso di accoglimento dell'appello. Controparte_2
Infine, si è costituita la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello ex art. 342 c.p.c., mentre, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite e condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Di contro, la ancorché regolarmente citata, non si è Controparte_6 costituita.
Con atto di citazione in appello del 22.3.2023, ha proposto separato giudizio l'avv. ER.OP., chiedendo, in riforma della sentenza, il rigetto dell'altrui domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria spese del doppio grado.
Iscritta la causa al ruolo R.G. n. 393/2023, si sono costituiti , Controparte_3 Controparte_2 [...]
e , le quali, in via preliminare, hanno chiesto di disporre la riunione al giudizio CP_5 CP_1
R.G. n. 351/2023, mentre e la , ancorché citate, non si sono Parte_1 Controparte_6 costituite.
Disposta la riunione dei giudizi giusta ordinanza del 22.9.2023, all'udienza del 21.2.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, svoltasi nella contumacia della Controparte_6
è stata introitata a sentenza, previa concessione dei termini di cui al novellato art. 352
[...]
c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, va dichiarata la contumacia della la quale, Controparte_6 ancorché regolarmente citata, non si è costituita.
pagina 10 di 21 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da
[...] per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., come prospettata da Pt_1 [...]
Controparte_7
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
L' impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c. (come modificato dalla “riforma Cartabia”), per cui, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi del provvedimento decisorio che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, quindi, l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, esponendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alle sue eccezioni che invece il primo giudice ha disatteso.
Altrettanto infondata è l'eccezione di decadenza e inammissibilità dell'appello per omessa notifica della citazione al procuratore domiciliatario della , la cui volontaria costituzione in giudizio CP_1 ne ha sanato ogni vizio.
Ciò detto, deve procedersi secondo un ordine logico – giuridico di trattazione, di tipo tematico, dei diversi appelli proposti, principi e indicidentali, nei giudizi riuniti.
- Sugli appelli incidentali proposti da , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
(giudizio R.G. n. 351/2023).
Con singoli appelli incidentali, , e censurano la sentenza di Controparte_3 CP_1 Controparte_2 primo grado, per aver il Tribunale errato nel ritenere sussistente l'inadempimento contrattuale dell'agente immobiliare, in quanto – a loro dire - non rientrava tra i suoi specifici compiti quello di eseguire le visure ipotecarie3, dovendosi ricollegare l'eventuale danno sofferto dall'acquirente alla 3 Cfr. primo, terzo e quarto motivo di appello incidentale di (pg. 6 – 11 comparsa di costituzione in Controparte_3 appello); terzo motivo di appello incidentale di (pg. 21-25 della comparsa di costituzione in appello); unico CP_1 motivo di appello incidentale di (pg. 6- 9 comparsa di costituzione in appello). Controparte_2 pagina 11 di 21 propria scelta “spregiudicata” di versare l'acconto di €362.000,00 al momento della stipula del preliminare, pur nella consapevolezza di acquistare un immobile gravato da ipoteca4.
Gli appelli, da trattarsi congiuntamente in quanto tutti inerenti al profilo di responsabilità di
[...]
, sono infondati e vanno rigettati. CP_3
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, il mediatore è un operatore specializzato e, come tale, è tenuto, nello svolgimento della sua attività, a osservare la diligenza qualificata, coerente con la qualifica posseduta, discendendo da ciò l'obbligo di
“comunicare alle parti le circostanze a lui note e quelle conoscibili, capaci di incidere sul buon esito della mediazione”, ovvero, nel caso specifico di mediazione immobiliare, tutte le notizie che è in grado di acquisire “mediante le ordinarie visure presso i pubblici registri o le usuali verifiche volte ad assicurare la valutazione e la "sicurezza" dell'affare, ove esso presenti - in concreto – particolari caratteristiche che impongano un più inteso sforzo di approfondimento” (Cass. civ. n. 28441/2022).
Il mediatore, quindi, tanto nell' ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell' ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti, riveste comunque un ruolo che gli permette di
"svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare”, sicché, comportandosi secondo i canoni di correttezza e buona fede, è in grado di riferire alle parti tutte le circostanze dell'affare di sua immediata e pronta conoscenza (ad esempio, l'eventuale presenza di iscrizioni o trascrizioni sull' immobile), e ciò a prescindere dalla previsione di uno specifico impegno contrattuale a svolgere apposite indagini di natura tecnico – giuridica (in termini, Cass. civ. n.
11371/2023; n. 24534/2022; n. 27482/2019).
Lo impone il precetto normativo di cui all' art. 1759, co 1, c.c., dal quale si ricava la configurabilità della responsabilità del mediatore anche nell'ipotesi in cui “questi dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato”, suscettibili di influire sia sulla prestazione del consenso al contratto, sia comunque nel senso di determinare le parti a concludere il contratto a diverse condizioni (Cass. civ. n. 34503/2023; n.
15577/2022; n. 784/2020; n. 27482/2019; n. 16623/2010; n. 5777/2006; n. 16009/2003; n. 6714/2001).
Ebbene, venendo al caso di specie, pacifica e non contestata l'iscrizione di ipoteca n. 1806/233 del
28.1.2009 sull'immobile trasferito a , non ha dimostrato di avere informato Parte_1 Controparte_3
l'acquirente al momento della sottoscrizione della proposta del 7.12.2010, risultando, sul medesimo modulo prestampato, soltanto barrata la casella relativa alla “esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli”, senza alcuna specifica annotazione nello spazio riservato. 4 Cfr. secondo motivo di appello incidentale di . Controparte_3 pagina 12 di 21 Siffatta circostanza, seppur non dimostra l'errata convinzione, da parte dell'agente immobiliare, dell'inesistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene, quantomeno comprova che la stessa omise ogni controllo a riguardo, se è vero che era prassi iscrivere le garanzie sugli immobili da costruire (quale era quello oggetto della proposta), e che, proprio per tale motivo, fu necessario inserire apposita clausola5 nel successivo preliminare del 20.12.2010, stipulato tra e la Parte_1 Controparte_6
CP_ Non giova alla affermare che, con la propria attività, si limitò a “mettere in relazione” parte acquirente e parte venditrice, né tantomeno che, in qualità di agente immobiliare, non era tenuta, in assenza di specifica previsione contrattuale o normativa, a eseguire le visure ipotecarie, residuando una diversa competenza del notaio . Per_1
E infatti, in disparte le attribuzioni riservate ad altro professionista, nessuna delle deduzioni dell'appellante è utile a escludere il proprio inadempimento, essendo essa venuta meno agli obblighi di buona fede e correttezza, che le imponevano, nei limiti della diligenza richiesta, di acquisire quante più informazioni possibili sullo stato dell'immobile oggetto di compravendita e di renderle note all'acquirente, ben potendo esse incidere sul grado di consapevolezza della stessa ed sul diverso esito dell'affare.
In definitiva, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, ha accertato l'inadempimento di , quale titolare Controparte_3 della agenzia immobiliare , per non aver comunicato a la sussistenza CP_4 Parte_1 dell'iscrizione ipotecaria sul bene immobile oggetto della proposta di acquisto del 7.10.2010.
- Sull' appello principale proposto dall' avv. ER.OP. (giudizio R.G. n. 393/2023) .
Col primo motivo di appello, si contesta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali il primo giudice ha dichiarato la responsabilità professionale dell'avv. ER.OP., nonostante il suo mancato coinvolgimento nella redazione del preliminare del 20.12.2010 e il vantaggio economico conseguito dalla propria cliente con la sottoscrizione della transazione del 6.2.2014.
La prefata censura è fondata e va accolta.
Anzitutto, dagli atti di causa è emerso che i primi contatti tra e l'avv. ER.OP. Parte_1 avvennero solo nel maggio 2013, non essendo stato documentato il compimento di atti difensivi antecedenti al formale conferimento dell'incarico, né tantomeno una partecipazione attiva o un contributo IGnificativo del difensore al preliminare del 20.12.2010. 5 “2) le unità immobiliari saranno vendute […] libere e franche da qualsiasi peso o gravame specie ipotecario, iscrizione o trascrizioni pregiudizievoli, obbligandosi parte venditrice di dimostrare tale libertà, mediante notizia ipotecaria a sue spese”. pagina 13 di 21 Ciò detto, l'opera professionale dell'avv. ER.OP. consistette unicamente nel diffidare la alla stipula del contratto definitivo di compravendita, giusta missiva del 28.5.2013, Controparte_6 ovvero nell'assistenza e consulenza prestate alla cliente in sede di definizione stragiudiziale della controversia insorta con la parte venditrice.
Tanto si ricava dalla premessa dell'accordo transattivo del 6.2.2014, ove si dà atto espressamente che la
“in merito alla insorta controversia”, conferì mandato all'avv. ER.OP. “al fine di Pt_1 ottenere assistenza e consulenza legale”, in forza del quale lo stesso difensore provvide “a costituire in mora la a mezzo lettera raccomandata A/R del 29/05/2013 per richiedere l'esatto Controparte_6 adempimento della promessa di vendita”, intrattenendo successivamente “svariati incontri, colloqui e trattative” per raggiungere l' accordo transattivo.
Dunque, in mancanza di specifico ordine, non spettava all'appellante occuparsi - in concreto - della regolarità nel trasferimento dell'immobile, né tantomeno eseguire le indagine ipo-catastali in relazione alla condizione dello stesso (invero, già note alla cliente), trattandosi di adempimenti formali che si sarebbero perfezionati con il successivo rogito notarile, stante l'impegno della “a Controparte_6 dimostrare” la libertà dell'immobile “mediante notizia ipotecaria a sue spese” (cfr. preliminare del
20.12.2010).
Del resto, è evidente la contraddizione in cui è incorso il Tribunale, laddove ha affermato, per un verso, che era obbligo del difensore accertare lo stato e condizioni dell'immobile, ovvero verificare la sua libertà da iscrizioni pregiudizievoli sulla base della previsione contenuta nel preliminare, per l'altro, che la ripetizione del consenso delle parti (da rendersi nelle forme dell'atto pubblico notarile) non sarebbe stata possibile perché il notaio avrebbe “diligentemente rilevato e dato atto formalmente della esistenza dell'ipoteca e soprattutto di un mutuo non ancora estinto e verosimilmente neppure frazionato”.
Ad ogni buon conto, per costante giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare continuità, la mera deduzione del non corretto adempimento dell'attività da parte dell'avvocato non ne comporta, di per sé, la responsabilità, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di una valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, colpevolmente non intrapresa e/o coltivata dal professionista, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (in termini, Cass. 34787/2022; 33442/2022; 6862/2018; 12038/2017;
17016/2015; 2638/2013).
pagina 14 di 21 Applicato siffatto principio alla fattispecie in esame, alcun addebito può essere mosso all'avv. ER.OP.
nell'espletamento del suo incarico, in quanto è la stessa a confermare di averne tratto Pt_1 vantaggio.
E infatti, proprio in forza della citata transazione, l'acquirente citò in separato giudizio (R.G. n.
3307/2014) la tale in qualità di garante, e la Controparte_6 Parte_2 Parte_4
chiedendo, per quanto qui rileva, di “accertarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla
[...] scrittura privata del 6.2.2014, con cui le fu trasferita la proprietà dell'immobile”, e, quindi, di
“dichiarare come avvenuto il trasferimento della consistenza immobiliare in suo favore”, oltre all'estinzione del mutuo fondiario e alla cancellazione dell'ipoteca n. 1806/223 del 30.1.2009, ovvero la sua restrizione “alle residue proprietà della società costruttrice”.
Ebbene, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 2209/2018 del 7.11.2018, in parziale accoglimento della domanda, accertò l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 6.2.2014 e, per l'effetto, dichiarò come avvenuto il trasferimento in favore di , tra l'altro ad una somma Parte_1 nettamente inferiore (€362.000,00) rispetto a quella originariamente pattuita (€450.000,00), stante la rinuncia della venditrice al saldo del prezzo.
In conclusione, escluso il grave inadempimento dell'avv. ER.OP., va riformato il capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata.
- Sull'appello principale proposto da (R.G. n. 351/2023). Parte_1
Con un unico motivo di appello, censura, per un verso, il rigetto della domanda Parte_1 risarcitoria fondata sull'inadempimento (pur accertato in primo grado) di e dell'avv. Controparte_3
ER.OP., avendo il Tribunale errato nel ritenere non dimostrato il danno patito per effetto dell'iscrizione ipotecaria, perché “in re ipsa”, per l'altro, l'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno “da reato” e l'errata decisione del giudice di compensare interamente le spese processuali.
L'appello è infondato e va rigettato.
Escluso l'inadempimento dell'avv. ER.OP., la domanda risarcitoria va limitata al profilo di responsabilità di . Controparte_3
La Corte osserva che la parte tenuta a corrispondere la provvigione al mediatore può far valere l'inadempimento dell'obbligo di informazione per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione. In aggiunta, il mediatore che non abbia adempiuto all'obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della diligenza professionale, è responsabile per i danni sofferti dall' interessato, anche prescindendo pagina 15 di 21 dall'avvenuta conclusione dell'affare, in quanto le parti ben potrebbero subire un pregiudizio, a titolo esemplificativo, per la mancata stipula di un contratto che si sarebbe poi rivelato conveniente.
Pertanto, allorché l'affare sia comunque concluso, la responsabilità del mediatore reticente o mendace, indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, può correlarsi “al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito, o anche all' importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente” (in tal senso, Cass. civ. n. 11371/2023, cit.).
Tanto premesso, nel caso di specie non si controverte del diritto del mediatore alla provvigione maturata (in parte restituita6), avendo l'appellante agito unicamente per il risarcimento del danno conseguito al pagamento del prezzo per l'acquisto di un immobile gravato da ipoteca, alle spese processuali sostenute nel giudizio civile R.G. n. 3307/2014 e, da ultimo, allo “stress emotivo e psicologico” sofferto.
Per come formulata e motivata la richiesta risarcitoria, ne va condiviso il rigetto da parte del primo giudice, in quanto non ha allegato, né tantomeno dimostrato, “il minore vantaggio o al Parte_1 maggiore aggravio patrimoniale” che sarebbero derivati dalle determinazioni negoziali inficiate dall'omessa informazione.
Del tutto inconferente è il richiamo, da parte dell'appellante, alla giurisprudenza che considera in re ipsa il danno derivante dalla iscrizione ipotecaria e, in quanto tale, non oggetto di ulteriore prova, perché i principi espressi nelle pronunce afferiscono al diverso caso in cui il venditore (e non il mediatore), venendo meno all'obbligo contrattuale, non provvede alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile venduto, giustificando così il risarcimento del danno in favore dell'acquirente in misura pari alla “somma necessaria a cancellare i vincoli”, ovvero alla “perdita definitiva del guadagno da una successiva vendita” (nel caso in esame nemmeno ipotizzate).
D'altronde, come rilevato da primo giudice, la avrebbe potuto – e non l'ha fatto - rivolgere ogni Pt_1 questione riferibile o parametrata al pagamento del prezzo della vendita al venditore convenuto nel giudizio R.G. 3307/2014, sicché, per quanto innanzi già evidenziato, l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria finirebbe per tradursi in un'inaccettabile locupletazione. 6 Cfr. pg. 5 della sentenza di primo grado: “[…] aggiungeva poi che stante la mancata sottoscrizione del contratto definitivo a causa della condotta della società venditrice lei e l'attrice decidevano di comune accordo di sciogliere il contratto di mandato conferito a quest'ultima sicché la stessa restituiva all'attrice alla somma di euro 3000,00 a suo tempo versata a titolo di acconto sulla provvigione che le sarebbe spettata se l'affare fosse stato concluso”. pagina 16 di 21 Ad ogni buon conto, va osservato che, nelle more del giudizio, si è verificata una “riduzione” della iscrizione ipotecaria7.
Non spetta nemmeno il ristoro delle spese processuali sostenute dall'appellante nel giudizio R.G. n.
3307/14, di cui la stessa non ha allegato l'esatta quantificazione, non potendosi ricavare tale dato dal dispositivo della sentenza n. 2209/2018 del 7.11.20188, né ha dimostrato l'effettivo esborso economico.
Manca, inoltre, un collegamento tra l'inadempimento di all'obbligo informativo e la Controparte_3 domanda giudiziale proposta nei confronti della e della Controparte_6 Parte_4 presupponendo quest'ultima, invero, la mancata stipula del definitivo e l'omessa cancellazione dell'ipoteca in violazione degli impegni assunti dalla stessa società venditrice, non addebitabili alla CP_
.
Da ultimo, non spetta il risarcimento per il lamentato stress emotivo e psicologico, la cui voce di danno
è stata solo genericamente dedotta ma non dimostrata, non giovando all'appellante il richiamo al criterio della liquidazione in via equitativa, che presuppone, in ogni caso, la prova dell'an debeatur.
Altrettanto infondate risultano l'ulteriore censura mossa da alla sentenza in ordine alla Parte_1 omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno da reato, avendo il giudice motivato il suo rigetto sul presupposto del difetto dei presupposti fattuali e giuridici. L'appellante, invero, non ha censurato tale ratio decidendi.
Quanto alla disposta compensazione delle spese di primo grado, essa è giustificata dalla soccombenza reciproca, atteso che l'appellante, con il rigetto della domanda risarcitoria, pur a fronte dell'accoglimento di quella di accertamento dell'inadempimento dei professionisti convenuti, non ha conseguito il risultato sperato.
Al rigetto del motivo di appello segue l'assorbimento della domanda di garanzia riproposta in appello da e delle eccezioni formulate da e quest'ultime relative Controparte_3 CP_1 Controparte_2 alla inoperatività delle rispettive polizze assicurative. - Sulla domanda riconvenzionale formulata dall'avv. ER.OP. (giudizio R.G. n.
393/2023).
Col secondo motivo di appello, l'avv. ER.OP. ha riproposto la domanda riconvenzionale
(sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi), avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle competenze maturate per l'opera professionale svolta - in sede stragiudiziale – in favore di
[...]
nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno all'immagine. Pt_1
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Anzitutto, è pacifico e non contestato, oltretutto documentato, il conferimento dell'incarico all'avv.
ER.OP., terminato con la rinuncia al mandato del 24.3.2014.
L'avvocato si occupò essenzialmente della costituzione in mora della ovvero della Controparte_6 assistenza e consulenza alla stipula dell'atto di transazione del 6.2.2014.
Di ciò si ha adeguato riscontro nelle missive redatte dall'appellante nell'interesse di e dalla Parte_1 corrispondenza intercorsa tra il difensore e la propria assistita, oltre che nel parere di congruità n.
58/2015 emesso dal COA di Trani il 22.4.2015, che, seppur non è sufficiente per il riconoscimento del compenso nella misura “ritenuta congrua”, quantomeno costituisce un'ulteriore conferma dell'opera effettivamente svolta dal difensore.
Ciò detto, dovendo procedersi alla quantificazione del compenso, va precisato che, in caso di successione di tariffe professionali forensi, per la liquidazione degli onorari deve aversi riguardo alla tariffa vigente all'epoca in cui la sentenza è stata depositata (salvo intervento di revoca o rinuncia al mandato) o, comunque, l'attività professionale è cessata (tra le tante, Cass. civ. n. 23873/2021).
Pertanto, in assenza della prova di una diversa pattuizione tra le parti, ovvero di espressa contestazione delle tariffe applicate, per l'attività stragiudiziale de qua deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, in quanto l'incarico conferito all'avv. ER.OP. fu esaurito nella vigenza dello stesso, con l'ovvio corollario per cui anche le spese generali dovute sull'importo maturato a titolo di onorario vanno calcolate sulla base del medesimo tariffario applicabile ratione temporis.
Va condivisa la scelta dell'appellante di considerare lo scaglione compreso tra €260.001,00 ed
€520.000,00, tenuto conto dell'originario prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di compravendita
(€462.000,00), vertendo la controversia sull'inadempimento contrattuale della al Controparte_6 richiamato preliminare;
tuttavia, la Corte ritiene di rideterminare i compensi sulla base dei parametri minimi, anziché medi, e ciò in applicazione dei criteri dettati dall'art. 19 di cui al citato D.M. n.
pagina 18 di 21 55/20149.
In definitiva, all'avv. ER.OP. spetta la somma € 2.935,00, oltre accessori di legge e interessi dalla costituzione in mora (27.3.2015) all'effettivo soddisfo, con applicazione del tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., da detta costituzione in mora sino alla domanda giudiziale del 19.12.2015, nonché applicazione del tasso legale ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Del resto, che il compenso non sia stato corrisposto - neppure in parte - da nonostante la Parte_1 formale diffida ad adempiere, è circostanza dalla stessa confermata nella prima memoria istruttoria in atti (“Posto che la condotta del convenuto configura un grave inadempimento nei confronti della IG.
e che tale condotta ha arrecato un grave danno all'attrice, ne consegue che alcuna somma Parte_1
è a lui dovuta per competenze professionali e pertanto la domanda riconvenzionale spiegata dall'avv.
ER.OP. ER.OP. è infondata e deve essere rigettata”).
Nulla spetta, invece, all'appellante a titolo di risarcimento del danno all'immagine, soltanto genericamente dedotto e non dimostrato.
Concludendo, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. ER.OP., si impone la condanna di al pagamento, in favore dell'appellante, della predetta somma a Parte_1 titolo di competenze maturate per l'opera professionale svolta nella fase stragiudiziale.
*
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali, liquidate come in dispositivo
(secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra €260.000,00 ed €520.000,00 - valori medi), nei rapporti tra e gli appellati Parte_1 costituiti nel giudizio R.G. n. 351/2023, sono interamente poste a carico della prima, mentre, nei rapporti tra l'avv. ER.OP. e gli appellati costituti nel giudizio R.G. n. 393/2023, le spese del presente grado vanno interamente compensate, avendo l'appellante citato gli stessi a garanzia dell'integrità del contradditorio, senza avanzare alcuna richiesta nei loro confronti, con la precisazione che deve rifondere, in favore dell'avv. ER.OP., le spese del doppio grado di Parte_1 giudizio.
* 9 9 Cfr. art. 19, co. 1, D.M. n. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.”. pagina 19 di 21 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di come richiesto da Parte_1
per mancanza di prove specifiche in merito. Controparte_5
*
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e sugli appelli incidentali proposti da , e Parte_1 Controparte_3 CP_1 Controparte_2 nonché sull'appello proposto dall'avv. ER.OP., avverso la sentenza n. 244/2023, emessa dal
Tribunale di Trani in composizione monocratica e pubblicata in data 17.2.2023, nel giudizio portante il numero di R.G. n. 3488/2015, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_6
2) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
3) rigetta l'appello incidentale proposto da , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
4) accoglie l'appello principale proposto dall'avv. ER.OP. e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il capo n. 2 del dispositivo;
5) accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. ER.OP.
ER.OP. e, per l'effetto, condanna a pagare, in suo favore, la somma di € 2.935,00, Parte_1 oltre accessori di legge e interessi legali dalla costituzione in mora (27.3.2015) all'effettivo soddisfo, con applicazione del tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., da detta costituzione in mora sino alla domanda giudiziale del 19.12.2015, nonché applicazione del tasso legale ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
6) condanna alla rifusione, in favore di , , Parte_1 Controparte_3 CP_1 Controparte_2
e delle spese giudiziali del grado di appello, liquidate, per ciascuna di Controparte_5 essi, in € 20.119,00, oltre rimborso bolli, spese generali, iva e cap come per legge;
7) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. ER.OP., delle spese di Parte_1 giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 22.457,00, e, per il grado di appello, in €
20.119,00, oltre rimborso bolli, spese generali, iva e cap come per legge.
8) nulla sulle spese nei rapporti tra l'avv. ER.OP. e gli appellati costituiti nel giudizio
R.G. n. 393/2023; pagina 20 di 21 9) conferma per il resto la sentenza impugnata;
10) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico di e degli Parte_1 appellanti incidentali, , e del comma 1-quater Controparte_3 CP_1 Controparte_2 dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso l'11 giugno 2025 in camera di conIGlio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “1) condannare i convenuti in solido fra loro ( ed esclusa la nei cui confronti Controparte_6 Pt_ non viene proposta nessuna domanda) al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra a seguito del grave inadempimento CP delle proprie obbligazioni da parte dell'avv. ER.OP. e della IG.ra , così come accertato e dichiarato ai punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata: 2) condannare i convenuti in solido fra loro (ed esclusa la Controparte_6 nei cui confronti non viene proposta nessuna domanda), al risarcimento del danno determinato in €
[...] 362.000,00 (prezzo villa), oltre interessi legali dalla domanda giudiziaria ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., nonché in € 20.000,00 quali spese di difesa nel giudizio n.3307/2014 R.G. Tribunale di Trani definito con sentenza n.2209/2018 ed in € 50.000,00 liquidato secondo giustizia ed equità per sofferenze e per danno morale da illecito costituente reato di infedele CP patrocinio e truffa commesso ai suoi danni dall'avv. ER.OP. e dalla IG.ra ; 3) accogliere la domanda sub 4 dell'atto di citazione oggetto di omessa pronunzia con la sentenza impugnata ed accertare e dichiarare i reati di truffa ed infedele CP patrocinio commessi dai convenuti e ER.OP.;
4) condannare i convenuti, in solido fra loro (ed esclusa la
[...] nei cui confronti non viene proposta nessuna domanda), al pagamento delle spese di Controparte_6 giudizio di I e II grado”. pagina 9 di 21 7 Cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. dell'avv. ER.OP.: “Questa difesa deposita recentissima ispezione ipotecaria dalla quale risulta che solo in data 16/10/2024 l'ipoteca in questione è stata oggetto di restrizione, in quanto originariamente fu iscritta sul terreno sul quale vennero edificate le DUE villette, fra cui quella della Sig.ra e tanto a riprova Parte_1 della assoluta infondatezza e temerarietà della tesi maldestramente sostenuta da Controparte, ovvero quella della vendita di un immobile privo di valore commerciale pagato € 362.000,00 pur in presenza di ipoteca per un valore di € 700.000,00! Sin dal primo grado di Giudizio l'odierno Appellato nonché le altre parti processuali hanno evidenziato tale tema, solo oggi documentabile semplicemente consultando i pubblici registri della Conservatoria. A dimostrazione di quanto detto si deposita altresì recentissima comunicazione di p.e.c. del 27/11/2024 del curatore fallimentare della società costruttrice delle due villette, il quale conferma il fatto che la detta situazione ipotecaria riguardasse entrambe le villette costruite sul terreno ipotecato e quindi non solo l'immobile acquistato dalla odierna Appellante che ha ingiustamente e strumentalmente sostenuto di essere stata raggirata quando invece la fattispecie de qua ricade nella consueta prassi edìle, per la quale, in sede di rogito notarile, il costruttore, con il prezzo corrispostogli da parte acquirente, estingue il relativo mutuo”. 8 Il Tribunale di Trani compensò le spese di lite nei rapporti fra il e Parte_1 Controparte_6 Parte_2
mentre condannò alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in complessivi €
[...] Parte_1 Parte_3 5.355,00, oltre accessori. pagina 17 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei IGnori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione ConIGliere
Dott.ssa Maria Angela Marchesiello ConIGliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di appello iscritta nel registro generale con numero d'ordine 351 del 2023
T R A
), rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto Parte_1 C.F._1 di appello, dagli avv.ti Vincenzo Operamolla e Rosa Ferreri, del foro di Trani, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trani alla via Tasselgardo n. 7, nonché presso il loro domicilio digitale e Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
Avv. ER.OP. ( ), rappresentato e difeso in proprio e C.F._2 congiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di appello, dall'avv. Francesco
Terranova, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Crisanzio n.
17, nonché presso il domicilio digitale e Email_3
. Email_4
APPELLATO
NONCHÉ
– in Controparte_1 IGla ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Simona Papa, del foro di Trento, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trento alla via Malfatti n. 27, nonché presso il domicilio digitale . Email_5
pagina 1 di 21 APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Alessandro Russi, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 60, nonché presso il domicilio digitale ( . Email_6
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_3 C.F._3
( ), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla Controparte_4 P.IVA_3 comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ER.OP., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla via Gianberardino Panni n. 5, nonché presso il domicilio digitale
. Email_7
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
Vincenzo Brudaglio, del foro di Bari, elettivamente domiciliata in Bari alla via Abbrescia n. 50/A
(presso lo studio dell'avv. Arcangelo Gabriele Filograno), nonché presso il domicilio digitale dell'avv.
Vincenzo Brudagluo ( . Email_8
APPELLATA
E
Controparte_6
APPELLATA CONTUMACE cui è riunita causa civile di appello iscritta nel registro generale con numero d'ordine 393 del 2023
TRA
Avv. ER.OP. ( ), rappresentato e difeso in proprio e C.F._2 congiuntamente, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di appello, dall'avv. Francesco
Terranova, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bari alla via Crisanzio n.
17, nonché presso il domicilio digitale ( e Email_3
. Email_4
APPELLANTE
E pagina 2 di 21 ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Alessandro Russi, del foro di Bari, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bari al corso Vittorio Emanuele n. 60, nonché presso il domicilio digitale ( . Email_6
APPELLATA
NONCHÉ
– in Controparte_1 IGla - ( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dagli avv.ti Maurizio Wegher
e Simona Papa, del foro di Trento, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trento alla via
Malfatti n. 27, nonché presso il domicilio digitale ( e Email_9
. Email_5
APPELLATA
E
( ), in qualità di titolare della impresa individuale Controparte_3 C.F._3
( ), rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla Controparte_4 P.IVA_3 comparsa di costituzione in appello, dall'avv. ER.OP., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia alla via Gianberardino Panni n. 5, nonché presso il domicilio digitale
. Email_7
APPELLATA
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 P.IVA_4 rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv.
Vincenzo Brudaglio, del foro di Bari, elettivamente domiciliata in Bari alla via Abbrescia n. 50/A
(presso lo studio dell'avv. Arcangelo Gabriele Filograno), nonché presso il domicilio digitale dell'avv.
Vincenzo Brudagluo ( . Email_8
APPELLATA
E
) e Parte_1 C.F._1 Controparte_6
ALTRE APPELLATE avverso la sentenza n. cron. 244/2023 dell'11.2.2023, emessa dal Tribunale di Trani - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata il 14.5.2021, nel giudizio portante il numero di
R.G. 3488/2015. pagina 3 di 21 *
All'udienza del 21.2.2025, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., per il deposito delle precisazioni delle conclusioni, memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 12/23.6.2015, conveniva innanzi al Tribunale di Trani Parte_1 [...]
e l'avv. ER.OP., chiedendo di: “1) accertare e dichiarare il comportamento CP_3 doloso o colposo dell'avvocato ER.OP. nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli dalla RA;
2) accertare e dichiarare il grave inadempimento della RA Parte_1
titolare della ditta individuale (...) e dell'avvocato ER.OP. alle Controparte_3 obbligazioni assunte nei confronti della RA rispettivamente in data 7 dicembre 2012 e Parte_1 in sede di conferimento dell'incarico professionale 3) accertare e dichiarare la responsabilità della RA titolare della ditta individuale (...) e dell'avvocato ER.OP. per Controparte_3
i danni subiti dalla RA;
4) accertare e dichiarare l'illecito di infedele patrocinio e Parte_1 truffa commessa dalla RA titolare della ditta individuale “(...)” e Controparte_3 dall'avvocato ER.OP. in concorso con il IGnor e la “ Parte_2 CP_6 Controparte_6 per i fatti descritti in narrativa;
5) condannare la RA titolare della ditta Controparte_3 individuale (...) e l'avvocato ER.OP. in solido tra loro o per quanto a ciascun imputabile al risarcimento dei danni da determinarsi in ragione del prezzo versato per l'acquisto della villa suscettibile di incremento per l'esistenza del mutuo e in ragione delle spese dovute per la difesa del giudizio civile numero 3307/2014 del tribunale di Trani e dei danni morali da illecito è reato oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda giudiziale;
6) condannare i convenuti al pagamento delle spese processuali”.
A fondamento della domanda l'attrice deduceva: 1) che, in data 7.12.2010, aveva sottoscritto, presso l'agenzia immobiliare “ “ di , una proposta di acquisto avente ad oggetto una CP_4 Controparte_3 delle ville che la avrebbe costruito nel comune di Trani;
2) che la sottoscrizione Controparte_6 della predetta proposta aveva presupposto la “assenza di pesi e di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli gravanti sull' immobile” da trasferire;
3) che, in data 20.12.2010, aveva stipulato un con la un preliminare di vendita, con cui essa società si era obbligata a trasferire una Controparte_6 delle ville in costruzione;
4) che, realizzato l'immobile, la società venditrice aveva consegnato le porzioni immobiliari promesse, immettendo l'attrice nel possesso delle stesse, ma ritardando la stipula del definitivo, ragion per cui l'aveva diffidata per il tramite dell'avv. ER.OP.;
5) che, in data pagina 4 di 21 6.2.2014, sempre avvalendosi dell'assistenza del nominato difensore, aveva sottoscritto un atto di transazione con la promittente venditrice, la quale si era impegnata a trasferirle la piena proprietà dell'immobile, obbligandosi a rinnovare il consenso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al notaio incaricato;
6) che, alla scadenza del termine, era emerso che sull'intero immobile realizzato dalla promittente venditrice era stata iscritta un'ipoteca di € 700.000,00, giusta atto del notar del Per_1
28.1.2009, a garanzia del mutuo di € 350.000,00 concesso dalla e non ancora estinto;
7) Parte_3 che l'avv. ER.OP. aveva rinunciato al mandato una volta essere stato reso edotto della iscrizione ipotecaria;
8) di aver promosso separato giudizio civile, iscritto al R.G. n. 3307/2014, nei confronti della estendendo il contradditorio alla per conseguire il Controparte_6 Parte_3 trasferimento dell'immobile e la riduzione dell'ipoteca su di esso iscritta;
9) che, per quanto qui di interesse, l'omessa informazione circa l'esistenza di iscrizioni pregiudizievoli sulla porzione dell'immobile aveva integrato un inadempimento professionale dell'agente immobiliare, ovvero una violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza;
10) di avere fatto affidamento sulla veridicità ed esattezza delle informazioni fornitele dall'agenzia immobiliare;
11) che, nello specifico,
[...]
non aveva provveduto ad eseguire le visure catastali e ipotecarie, nonostante esso costituisse CP_3 un servizio, al pari della consulenza e assistenza legale nella compravendita immobiliare, ricompreso nella attività di mediazione e pubblicizzato sul proprio sito internet dell'agenzia immobiliare;
12) che la convenuta le aveva conIGliato di avvalersi dell'opera professionale dell'avv. ER.OP., suo compagno convivente;
13) che, pertanto, previo conferimento dell'incarico, l'avvocato si era occupato della stesura del contratto preliminare (20.12.2010), della redazione dell'atto di transazione (6.2.2014), e ciò fino alla rinuncia al mandato del 24.3.2014; 14) che anche il professionista si era reso inadempiente, non avendo verificato e comunicato “l'esistenza della pregiudizievole iscrizione ipotecaria”; 15) che detta condotta era stata determinata dal rapporto di convivenza tra i convenuti, che aveva spinto CP_ l'avvocato ad anteporre l'interesse della a quello della cliente, integrando gli estremi del reato di
“infedele patrocinio” e “concorso nella eventuale truffa commessa da venditore e agente immobiliare”;
16) che, infatti, l'avvocato predetto aveva rinunciato al mandato dopo aver appreso dell'intenzione CP_ dell'attrice di agire giudizialmente nei confronti della;
17) di aver subito un danno a causa delle condotte dei convenuti, quantificato in € 362.000,00, pari al prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile gravato da una ipoteca, “suscettibile di aggravamento, fino alla concorrenza dell'ipoteca, in caso di decisione dell'attrice di liberare il bene dall'ipoteca”, ovvero € 20.000,00 per le spese legali sostenute nel giudizio R. G. n. 3307/2014 e, infine, € 50.000,00 quale danno “da stress emotivo e psicologico per le evidenti conseguenze che la iscrizione della ipoteca ha prodotto sul suo
pagina 5 di 21 diritto di proprietà, acquisto con indubbi sacrifici economici, ma anche per averla esposta alle lungaggini delle instaurate azioni giudiziali”.
Con comparsa di costituzione del 19.12.2015, si costituiva l'avv. ER.OP., il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per vizio di causa petendi, mentre, nel merito, concludeva per il rigetto della domanda, con applicazione dell'art. 96 c.p.c.; formulava, altresì, domanda riconvenzionale di condanna di al pagamento, in suo favore, della somma di € Parte_1
8.746,39, a titolo di compenso professionale, nonché di € 15.000,00, a titolo di risarcimento del danno all'immagine. Infine, in via subordinata, ovvero nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa della di essere da questa Controparte_5 tenuta indenne da quanto dovuto all'attrice, con vittoria di spese di lite.
In particolare, il convenuto precisava: a) di aver avuto un primo contatto con l'attrice solo in data
28.5.2013, allorquando gli aveva rappresentato il ritardo della società venditrice nella stipula del definitivo;
b) che, per conto di , aveva costituito in mora la promittente venditrice;
c) che la Parte_1 sua attività si era concretizzata nella redazione delle missive, nonché in numerosi incontri, sopralluoghi e conversazioni telefoniche, tutti tesi al bonario componimento della controversia, poi sfociati nell'atto di transazione del 6.2.2014, in forza del quale la promittente venditrice aveva rinunciato al saldo di €
100.000,00 nei confronti dell'attrice; d) di non aver avuto alcuna relazione sentimentale con
[...]
, ma solo un rapporto di tipo professionale;
e) di aver rinunciato all'incarico conferitogli CP_3 dall'attrice solo per l'insofferenza mostrata da quest'ultima al procrastinarsi della vicenda, che l'aveva portata a rivolgersi ad altro difensore;
f) che la non aveva corrisposto il compenso dovuto per Pt_1
l'opera svolta in suo favore, dal 29.5.2013 al 24.3.2014; g) pertanto, di aver diffidato l'attrice al pagamento della somma di € 8.565,03, oltre a spese per il rilascio del parere di congruità (€ 181,36); h) di non aver mai partecipato alla redazione del contratto preliminare del 20.12.2010, avendo vissuto a
Roma nel 2010; i) che, invero, il preliminare era stato redatto dal notaio , mentre il mandato Per_1 gli era stato conferito solo “per l'insorta controversia e non per tutto ciò che è accaduto in precedenza”, ; j) che, nelle e-mail del 10.3.2014 e 11.3.2014, l'attrice aveva manifestato un totale apprezzamento per l'attività svolta dall'avvocato, nonostante la denunciata iscrizione ipotecaria;
k) che l'ipoteca sarebbe stata cancellata dalla promittente venditrice in sede di stipula del definitivo e che, in caso di estinzione di mutuo e cancellazione della iscrizione da parte dell'attrice, questa avrebbe potuto rivalersi sulla l) di aver subito un danno all'immagine professionale;
m) di essere Controparte_6 assicurato per la responsabilità professionale dalla Controparte_5
Si costituiva altresì , la quale concludeva per il rigetto della domanda, con condanna Controparte_3 della convenuta ex art. 96 c.p.c. In via subordinata, ovvero in caso di accoglimento della domanda pagina 6 di 21 attorea, chiedeva, previa autorizzazione alla chiamata in causa di e della Controparte_2 [...]
di essere dalla prima tenuta indenne da quanto dovuto alla attrice, e di condannare l'altra CP_6 chiamata al pagamento della somma di € 50.000,00, a titolo di risarcimento del danno, vinte le spese di lite.
La convenuta asseriva: i) di non aver mai riferito all'attrice l'assenza di iscrizioni ipotecarie sull'immobile oggetto della proposta d'acquisto; ii) che non avrebbe potuto fare alcun Parte_1 affidamento sulla natura dei servizi resi dall'agenzia, perché nel 2010 la stessa agenzia non aveva avuto un sito internet;
iii) che l'acquirente aveva contattato direttamente la stante la Controparte_6 necessità di commissionarle delle opere aggiuntive;
iv) che il preliminare di vendita era stato redatto dal notaio , “professionista di fiducia della , avendo lo stesso provveduto Per_1 Controparte_6 personalmente alla iscrizione della ipoteca del 2009; v) che la aveva versato spontaneamente la Pt_1 somma di € 362.000,00, nonostante la stipula del solo preliminare;
vi) che l'attrice si era avvalsa dell'attività professionale dell'avv. ER.OP. a far data dal 29.5.2013; vii) di aver invitato l'acquirente a effettuare tutte le verifiche tecnico – giuridiche, compresa anche l'eventuale esistenza di pesi ipotecari, prima di versare qualunque somma;
viii) che la aveva colto positivamente tale Pt_1 invito, ma senza provvedervi;
ix) che, risolto consensualmente il contratto di mandato, giusta atto del
24.3.2014, aveva restituito all'attrice la somma di € 3.000,00, quale acconto ricevuto sulla provvigione;
x) che con stipula del preliminare, aveva accettato l'esistenza di iscrizioni ipotecarie Parte_1 sull'immobile; xi) che la proposta di acquisto era stata sottoscritta solo dall'attrice, dovendosi riferire alla stessa ogni dichiarazione ivi contenuta;
xii) che l'intera operazione di acquisto era stata seguita dal notaio , dalla stipula del preliminare al definitivo;
dichiarazione di conformità, sicchè lo stesso Per_1 professionista avrebbe dovuto effettuare le visure ipotecarie;
xiii) di aver svolto, in definitiva, solo una attività di mediazione, non essendo stata incaricata di svolgere indagini di tipo tecnico – giuridico
(visure ipotecarie) sull'immobile; xiv) che il danno lamentato dall'attrice era riconducile non tanto all'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile, quanto piuttosto alla propria leggerezza nell'aver versato la cifra considerevole di € 362.000,00 in sede di stipula del preliminare.
Nel costituirsi, la chiamata chiedeva il rigetto della domanda e, in via Controparte_6 riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di € 150.000,00, a titolo di saldo dovuto per le opere extra contratto, il tutto con il favore delle spese di lite.
Per quanto qui rileva, la terza chiamata deduceva che: la RA era stata messa a conoscenza Pt_1 dell'esistenza della ipoteca sull'immobile e, quindi, l'aveva accettata con la sottoscrizione del preliminare, redatto dal notaio e non dall'avv. ER.OP.;
che l'ipoteca, iscritta per Per_1 prassi sugli immobili da costruire, sarebbe stata cancellata con la stipula del definitivo;
che le pagina 7 di 21 informazioni contenute nella proposta di acquisto erano state fornite all'agente immobiliare dalla stessa società venditrice.
Da ultimo, si costituivano e concludendo per il Controparte_5 Controparte_2 CP_1 rigetto sia della domanda attorea che delle domande di garanzia proposte nei confronti di ciascuna di esse, sul presupposto comune della inoperatività delle rispettive polizze, vinte le spese di lite.
Istruita la causa documentalmente e mezzo prova orale, riassunto il giudizio a seguito del dichiarato fallimento della il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, con sentenza Controparte_6
n. 244/2023 del 14.2.2023, così provvedeva: “
1.dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alla domanda di garanzia proposta nei confronti della ed alla domanda riconvenzionale Controparte_6 proposta da quest'ultima nei confronti dell'attrice1; 2. dichiara il grave inadempimento dell'avv.
ER.OP. nell'espletamento dell'incarico professionale conferitogli dall'attrice;
3.dichiara il grave inadempimento della convenuta titolare della ditta individuale (...) Controparte_3 nell'espletamento del mandato professionale conferitole dall'attrice;
4. rigetta le domande risarcitorie formulate in questa sede dall'attrice per le ragioni di cui in parte motiva;
5. rigettata ogni altra domanda;
6. spese integralmente compensate tra tutte le parti in causa”.
In particolare, il primo giudice, richiamati l'art. 1759 c.c. e giurisprudenza di legittimità, anche in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, accertava il grave inadempimento di entrambi i convenuti, e avv. ER.OP.. Controparte_3
Quanto alla posizione della titolare dell'agenzia il Tribunale affermava la violazione, nel CP_4 caso di specie, dell'obbligo informativo gravante sul mediatore, non avendo Controparte_3 comunicato alla proponente acquirente le circostanze note, ovvero “comunque conoscibili, anche per effetto delle propedeutiche ed ordinarie visure”, “riguardanti la valutazione e la "sicurezza" dell'affare
(soprattutto per il promissario acquirente o, comunque, acquirente) tali da poter incidere sulla conclusione dello stesso”.
Quanto all'avv. ER.OP. invece, a dire del giudice di prime cure, il convenuto assistette l'attrice “dapprima predisponendo la costituzione in mora del 29 maggio 2013 e successivamente prestando assistenza nella sottoscrizione della transazione traslativa del 6 febbraio 2014”, il quale costituì l'atto di trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di . Parte_1
Pertanto, atteso l'espresso richiamo al preliminare del 2010, in cui si precisò che, al momento del definitivo, l'immobile avrebbe dovuto essere libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, l'avv.
ER.OP., nell'adempimento del mandato conferitogli, avrebbe dovuto effettuare ogni preventiva indagine ipo-catastale in relazione alla condizione dell'immobile, mentre “nell'atto di 1 Per la motivazione si richiama l'ordinanza del 20.10.2017. pagina 8 di 21 transazione non v'è traccia alcuna del benché minimo riferimento allo stato dell'immobile medesimo in punto della sua libertà da pesi né, tampoco, dell'esistenza dell'ipoteca”.
In altri termini, a dire del primo giudice, era “precipuo compito del difensore, dopo approfondito studio della vicenda, effettuare le verifiche del caso al fine di fornire ogni tipo di informazione che avrebbe dovuto conoscere secondo il canone della diligenza richiesta tanto più che nella specie l'incarico si traduceva proprio nell'assistenza alla redazione di una scrittura privata traslativa”.
Nonostante tali premesse, però, il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria, autonomamente proposta, non avendo l'attrice dimostrato l'entità e il tipo di danno patito, con la precisazione che ogni questione “riferibile e/o parametrata al mancato pagamento del prezzo della compravendita deve essere rivolta al promittente venditore - evocato in altro giudizio sopra richiamato e conclusosi con sentenza n. 2209/2018 del 07/11/2018, appellata”, trovando spazio in questa sede solo il danno patrimoniale riferibile a spese o costi sostenuti, “che non sono stati però documentati”, o a mancati guadagni, nella forma della perdita di chance di acquisto di altro immobile, “evenienza parimenti non prospettata né tampoco provata”.
Infine, il Tribunale, rigettata la domanda risarcitoria da danno da reato in difetto dei presupposti, nonché di ogni altra domanda proposta, compensava integralmente le spese tra tutte le parti in causa.
Con atto di citazione del 16.3.2023, ha proposto appello avverso la sentenza concludendo Parte_1 per l'accoglimento della domanda risarcitoria originariamente proposta (invero, estesa in appello di tutte le parti appellate2), con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nel costituirsi, l'avv. ER.OP. ha chiesto il rigetto dell'appello e, in subordine, l'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti della con vittoria delle spese di Controparte_5 lite.
Con comparsa del 21.7.2023, si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., ovvero la decadenza dell'appellante ex art. 345 c.p.c., anche per omessa notifica della citazione in appello al procuratore domiciliatario. Ha proposto altresì appello incidentale, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'altrui domanda, ovvero l'accertamento dell'inoperatività della polizza assicurativa, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa del 31.7.2023, invece, si è costituita concludendo per il rigetto Controparte_2 dell'impugnazione, proponendo appello incidentale per la riforma della sentenza limitatamente al capo che accertato l'inadempimento di , fermi, in ogni caso, i limiti di operatività della Controparte_3 polizza, con vittoria delle spese di lite.
Nel costituirsi con comparsa del 3.7.2021, ha concluso per il rigetto del gravame e, Controparte_3 proponendo appello incidentale, dell'altrui domanda di accertamento dell'inadempimento, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio;
da ultimo, in via gradata, ha chiesto di essere tenuta indenne da in caso di accoglimento dell'appello. Controparte_2
Infine, si è costituita la quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_5 dell'appello ex art. 342 c.p.c., mentre, nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite e condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Di contro, la ancorché regolarmente citata, non si è Controparte_6 costituita.
Con atto di citazione in appello del 22.3.2023, ha proposto separato giudizio l'avv. ER.OP., chiedendo, in riforma della sentenza, il rigetto dell'altrui domanda e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria spese del doppio grado.
Iscritta la causa al ruolo R.G. n. 393/2023, si sono costituiti , Controparte_3 Controparte_2 [...]
e , le quali, in via preliminare, hanno chiesto di disporre la riunione al giudizio CP_5 CP_1
R.G. n. 351/2023, mentre e la , ancorché citate, non si sono Parte_1 Controparte_6 costituite.
Disposta la riunione dei giudizi giusta ordinanza del 22.9.2023, all'udienza del 21.2.2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa, svoltasi nella contumacia della Controparte_6
è stata introitata a sentenza, previa concessione dei termini di cui al novellato art. 352
[...]
c.p.c., per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, va dichiarata la contumacia della la quale, Controparte_6 ancorché regolarmente citata, non si è costituita.
pagina 10 di 21 Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da
[...] per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., come prospettata da Pt_1 [...]
Controparte_7
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
L' impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c. (come modificato dalla “riforma Cartabia”), per cui, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi del provvedimento decisorio che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, quindi, l'appellante ha denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, esponendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alle sue eccezioni che invece il primo giudice ha disatteso.
Altrettanto infondata è l'eccezione di decadenza e inammissibilità dell'appello per omessa notifica della citazione al procuratore domiciliatario della , la cui volontaria costituzione in giudizio CP_1 ne ha sanato ogni vizio.
Ciò detto, deve procedersi secondo un ordine logico – giuridico di trattazione, di tipo tematico, dei diversi appelli proposti, principi e indicidentali, nei giudizi riuniti.
- Sugli appelli incidentali proposti da , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
(giudizio R.G. n. 351/2023).
Con singoli appelli incidentali, , e censurano la sentenza di Controparte_3 CP_1 Controparte_2 primo grado, per aver il Tribunale errato nel ritenere sussistente l'inadempimento contrattuale dell'agente immobiliare, in quanto – a loro dire - non rientrava tra i suoi specifici compiti quello di eseguire le visure ipotecarie3, dovendosi ricollegare l'eventuale danno sofferto dall'acquirente alla 3 Cfr. primo, terzo e quarto motivo di appello incidentale di (pg. 6 – 11 comparsa di costituzione in Controparte_3 appello); terzo motivo di appello incidentale di (pg. 21-25 della comparsa di costituzione in appello); unico CP_1 motivo di appello incidentale di (pg. 6- 9 comparsa di costituzione in appello). Controparte_2 pagina 11 di 21 propria scelta “spregiudicata” di versare l'acconto di €362.000,00 al momento della stipula del preliminare, pur nella consapevolezza di acquistare un immobile gravato da ipoteca4.
Gli appelli, da trattarsi congiuntamente in quanto tutti inerenti al profilo di responsabilità di
[...]
, sono infondati e vanno rigettati. CP_3
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità, il mediatore è un operatore specializzato e, come tale, è tenuto, nello svolgimento della sua attività, a osservare la diligenza qualificata, coerente con la qualifica posseduta, discendendo da ciò l'obbligo di
“comunicare alle parti le circostanze a lui note e quelle conoscibili, capaci di incidere sul buon esito della mediazione”, ovvero, nel caso specifico di mediazione immobiliare, tutte le notizie che è in grado di acquisire “mediante le ordinarie visure presso i pubblici registri o le usuali verifiche volte ad assicurare la valutazione e la "sicurezza" dell'affare, ove esso presenti - in concreto – particolari caratteristiche che impongano un più inteso sforzo di approfondimento” (Cass. civ. n. 28441/2022).
Il mediatore, quindi, tanto nell' ipotesi tipica in cui abbia agito in modo autonomo, quanto nell' ipotesi in cui si sia attivato su incarico di una delle parti, riveste comunque un ruolo che gli permette di
"svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare”, sicché, comportandosi secondo i canoni di correttezza e buona fede, è in grado di riferire alle parti tutte le circostanze dell'affare di sua immediata e pronta conoscenza (ad esempio, l'eventuale presenza di iscrizioni o trascrizioni sull' immobile), e ciò a prescindere dalla previsione di uno specifico impegno contrattuale a svolgere apposite indagini di natura tecnico – giuridica (in termini, Cass. civ. n.
11371/2023; n. 24534/2022; n. 27482/2019).
Lo impone il precetto normativo di cui all' art. 1759, co 1, c.c., dal quale si ricava la configurabilità della responsabilità del mediatore anche nell'ipotesi in cui “questi dia informazioni obiettivamente non vere su fatti di indubbio rilievo, dei quali egli non abbia consapevolezza e che non abbia controllato”, suscettibili di influire sia sulla prestazione del consenso al contratto, sia comunque nel senso di determinare le parti a concludere il contratto a diverse condizioni (Cass. civ. n. 34503/2023; n.
15577/2022; n. 784/2020; n. 27482/2019; n. 16623/2010; n. 5777/2006; n. 16009/2003; n. 6714/2001).
Ebbene, venendo al caso di specie, pacifica e non contestata l'iscrizione di ipoteca n. 1806/233 del
28.1.2009 sull'immobile trasferito a , non ha dimostrato di avere informato Parte_1 Controparte_3
l'acquirente al momento della sottoscrizione della proposta del 7.12.2010, risultando, sul medesimo modulo prestampato, soltanto barrata la casella relativa alla “esistenza di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli”, senza alcuna specifica annotazione nello spazio riservato. 4 Cfr. secondo motivo di appello incidentale di . Controparte_3 pagina 12 di 21 Siffatta circostanza, seppur non dimostra l'errata convinzione, da parte dell'agente immobiliare, dell'inesistenza di iscrizioni pregiudizievoli sul bene, quantomeno comprova che la stessa omise ogni controllo a riguardo, se è vero che era prassi iscrivere le garanzie sugli immobili da costruire (quale era quello oggetto della proposta), e che, proprio per tale motivo, fu necessario inserire apposita clausola5 nel successivo preliminare del 20.12.2010, stipulato tra e la Parte_1 Controparte_6
CP_ Non giova alla affermare che, con la propria attività, si limitò a “mettere in relazione” parte acquirente e parte venditrice, né tantomeno che, in qualità di agente immobiliare, non era tenuta, in assenza di specifica previsione contrattuale o normativa, a eseguire le visure ipotecarie, residuando una diversa competenza del notaio . Per_1
E infatti, in disparte le attribuzioni riservate ad altro professionista, nessuna delle deduzioni dell'appellante è utile a escludere il proprio inadempimento, essendo essa venuta meno agli obblighi di buona fede e correttezza, che le imponevano, nei limiti della diligenza richiesta, di acquisire quante più informazioni possibili sullo stato dell'immobile oggetto di compravendita e di renderle note all'acquirente, ben potendo esse incidere sul grado di consapevolezza della stessa ed sul diverso esito dell'affare.
In definitiva, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, ha accertato l'inadempimento di , quale titolare Controparte_3 della agenzia immobiliare , per non aver comunicato a la sussistenza CP_4 Parte_1 dell'iscrizione ipotecaria sul bene immobile oggetto della proposta di acquisto del 7.10.2010.
- Sull' appello principale proposto dall' avv. ER.OP. (giudizio R.G. n. 393/2023) .
Col primo motivo di appello, si contesta l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, sulla base delle quali il primo giudice ha dichiarato la responsabilità professionale dell'avv. ER.OP., nonostante il suo mancato coinvolgimento nella redazione del preliminare del 20.12.2010 e il vantaggio economico conseguito dalla propria cliente con la sottoscrizione della transazione del 6.2.2014.
La prefata censura è fondata e va accolta.
Anzitutto, dagli atti di causa è emerso che i primi contatti tra e l'avv. ER.OP. Parte_1 avvennero solo nel maggio 2013, non essendo stato documentato il compimento di atti difensivi antecedenti al formale conferimento dell'incarico, né tantomeno una partecipazione attiva o un contributo IGnificativo del difensore al preliminare del 20.12.2010. 5 “2) le unità immobiliari saranno vendute […] libere e franche da qualsiasi peso o gravame specie ipotecario, iscrizione o trascrizioni pregiudizievoli, obbligandosi parte venditrice di dimostrare tale libertà, mediante notizia ipotecaria a sue spese”. pagina 13 di 21 Ciò detto, l'opera professionale dell'avv. ER.OP. consistette unicamente nel diffidare la alla stipula del contratto definitivo di compravendita, giusta missiva del 28.5.2013, Controparte_6 ovvero nell'assistenza e consulenza prestate alla cliente in sede di definizione stragiudiziale della controversia insorta con la parte venditrice.
Tanto si ricava dalla premessa dell'accordo transattivo del 6.2.2014, ove si dà atto espressamente che la
“in merito alla insorta controversia”, conferì mandato all'avv. ER.OP. “al fine di Pt_1 ottenere assistenza e consulenza legale”, in forza del quale lo stesso difensore provvide “a costituire in mora la a mezzo lettera raccomandata A/R del 29/05/2013 per richiedere l'esatto Controparte_6 adempimento della promessa di vendita”, intrattenendo successivamente “svariati incontri, colloqui e trattative” per raggiungere l' accordo transattivo.
Dunque, in mancanza di specifico ordine, non spettava all'appellante occuparsi - in concreto - della regolarità nel trasferimento dell'immobile, né tantomeno eseguire le indagine ipo-catastali in relazione alla condizione dello stesso (invero, già note alla cliente), trattandosi di adempimenti formali che si sarebbero perfezionati con il successivo rogito notarile, stante l'impegno della “a Controparte_6 dimostrare” la libertà dell'immobile “mediante notizia ipotecaria a sue spese” (cfr. preliminare del
20.12.2010).
Del resto, è evidente la contraddizione in cui è incorso il Tribunale, laddove ha affermato, per un verso, che era obbligo del difensore accertare lo stato e condizioni dell'immobile, ovvero verificare la sua libertà da iscrizioni pregiudizievoli sulla base della previsione contenuta nel preliminare, per l'altro, che la ripetizione del consenso delle parti (da rendersi nelle forme dell'atto pubblico notarile) non sarebbe stata possibile perché il notaio avrebbe “diligentemente rilevato e dato atto formalmente della esistenza dell'ipoteca e soprattutto di un mutuo non ancora estinto e verosimilmente neppure frazionato”.
Ad ogni buon conto, per costante giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte intende dare continuità, la mera deduzione del non corretto adempimento dell'attività da parte dell'avvocato non ne comporta, di per sé, la responsabilità, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di una valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, colpevolmente non intrapresa e/o coltivata dal professionista, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (in termini, Cass. 34787/2022; 33442/2022; 6862/2018; 12038/2017;
17016/2015; 2638/2013).
pagina 14 di 21 Applicato siffatto principio alla fattispecie in esame, alcun addebito può essere mosso all'avv. ER.OP.
nell'espletamento del suo incarico, in quanto è la stessa a confermare di averne tratto Pt_1 vantaggio.
E infatti, proprio in forza della citata transazione, l'acquirente citò in separato giudizio (R.G. n.
3307/2014) la tale in qualità di garante, e la Controparte_6 Parte_2 Parte_4
chiedendo, per quanto qui rileva, di “accertarsi l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla
[...] scrittura privata del 6.2.2014, con cui le fu trasferita la proprietà dell'immobile”, e, quindi, di
“dichiarare come avvenuto il trasferimento della consistenza immobiliare in suo favore”, oltre all'estinzione del mutuo fondiario e alla cancellazione dell'ipoteca n. 1806/223 del 30.1.2009, ovvero la sua restrizione “alle residue proprietà della società costruttrice”.
Ebbene, il Tribunale di Trani, con sentenza n. 2209/2018 del 7.11.2018, in parziale accoglimento della domanda, accertò l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 6.2.2014 e, per l'effetto, dichiarò come avvenuto il trasferimento in favore di , tra l'altro ad una somma Parte_1 nettamente inferiore (€362.000,00) rispetto a quella originariamente pattuita (€450.000,00), stante la rinuncia della venditrice al saldo del prezzo.
In conclusione, escluso il grave inadempimento dell'avv. ER.OP., va riformato il capo n. 2 del dispositivo della sentenza impugnata.
- Sull'appello principale proposto da (R.G. n. 351/2023). Parte_1
Con un unico motivo di appello, censura, per un verso, il rigetto della domanda Parte_1 risarcitoria fondata sull'inadempimento (pur accertato in primo grado) di e dell'avv. Controparte_3
ER.OP., avendo il Tribunale errato nel ritenere non dimostrato il danno patito per effetto dell'iscrizione ipotecaria, perché “in re ipsa”, per l'altro, l'omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno “da reato” e l'errata decisione del giudice di compensare interamente le spese processuali.
L'appello è infondato e va rigettato.
Escluso l'inadempimento dell'avv. ER.OP., la domanda risarcitoria va limitata al profilo di responsabilità di . Controparte_3
La Corte osserva che la parte tenuta a corrispondere la provvigione al mediatore può far valere l'inadempimento dell'obbligo di informazione per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione. In aggiunta, il mediatore che non abbia adempiuto all'obbligo di corretta informazione, secondo il criterio della diligenza professionale, è responsabile per i danni sofferti dall' interessato, anche prescindendo pagina 15 di 21 dall'avvenuta conclusione dell'affare, in quanto le parti ben potrebbero subire un pregiudizio, a titolo esemplificativo, per la mancata stipula di un contratto che si sarebbe poi rivelato conveniente.
Pertanto, allorché l'affare sia comunque concluso, la responsabilità del mediatore reticente o mendace, indipendentemente dalla eventuale responsabilità concorrente della controparte contrattuale, può correlarsi “al minore vantaggio o al maggiore aggravio patrimoniale derivanti dalle determinazioni negoziali della parte che siano state effetto del deficit informativo subito, o anche all' importo della provvigione corrisposta nella prospettiva di un affare che avrebbe richiesto una diversa valutazione economica per raggiungere gli scopi prefissi dal contraente” (in tal senso, Cass. civ. n. 11371/2023, cit.).
Tanto premesso, nel caso di specie non si controverte del diritto del mediatore alla provvigione maturata (in parte restituita6), avendo l'appellante agito unicamente per il risarcimento del danno conseguito al pagamento del prezzo per l'acquisto di un immobile gravato da ipoteca, alle spese processuali sostenute nel giudizio civile R.G. n. 3307/2014 e, da ultimo, allo “stress emotivo e psicologico” sofferto.
Per come formulata e motivata la richiesta risarcitoria, ne va condiviso il rigetto da parte del primo giudice, in quanto non ha allegato, né tantomeno dimostrato, “il minore vantaggio o al Parte_1 maggiore aggravio patrimoniale” che sarebbero derivati dalle determinazioni negoziali inficiate dall'omessa informazione.
Del tutto inconferente è il richiamo, da parte dell'appellante, alla giurisprudenza che considera in re ipsa il danno derivante dalla iscrizione ipotecaria e, in quanto tale, non oggetto di ulteriore prova, perché i principi espressi nelle pronunce afferiscono al diverso caso in cui il venditore (e non il mediatore), venendo meno all'obbligo contrattuale, non provvede alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile venduto, giustificando così il risarcimento del danno in favore dell'acquirente in misura pari alla “somma necessaria a cancellare i vincoli”, ovvero alla “perdita definitiva del guadagno da una successiva vendita” (nel caso in esame nemmeno ipotizzate).
D'altronde, come rilevato da primo giudice, la avrebbe potuto – e non l'ha fatto - rivolgere ogni Pt_1 questione riferibile o parametrata al pagamento del prezzo della vendita al venditore convenuto nel giudizio R.G. 3307/2014, sicché, per quanto innanzi già evidenziato, l'eventuale accoglimento della domanda risarcitoria finirebbe per tradursi in un'inaccettabile locupletazione. 6 Cfr. pg. 5 della sentenza di primo grado: “[…] aggiungeva poi che stante la mancata sottoscrizione del contratto definitivo a causa della condotta della società venditrice lei e l'attrice decidevano di comune accordo di sciogliere il contratto di mandato conferito a quest'ultima sicché la stessa restituiva all'attrice alla somma di euro 3000,00 a suo tempo versata a titolo di acconto sulla provvigione che le sarebbe spettata se l'affare fosse stato concluso”. pagina 16 di 21 Ad ogni buon conto, va osservato che, nelle more del giudizio, si è verificata una “riduzione” della iscrizione ipotecaria7.
Non spetta nemmeno il ristoro delle spese processuali sostenute dall'appellante nel giudizio R.G. n.
3307/14, di cui la stessa non ha allegato l'esatta quantificazione, non potendosi ricavare tale dato dal dispositivo della sentenza n. 2209/2018 del 7.11.20188, né ha dimostrato l'effettivo esborso economico.
Manca, inoltre, un collegamento tra l'inadempimento di all'obbligo informativo e la Controparte_3 domanda giudiziale proposta nei confronti della e della Controparte_6 Parte_4 presupponendo quest'ultima, invero, la mancata stipula del definitivo e l'omessa cancellazione dell'ipoteca in violazione degli impegni assunti dalla stessa società venditrice, non addebitabili alla CP_
.
Da ultimo, non spetta il risarcimento per il lamentato stress emotivo e psicologico, la cui voce di danno
è stata solo genericamente dedotta ma non dimostrata, non giovando all'appellante il richiamo al criterio della liquidazione in via equitativa, che presuppone, in ogni caso, la prova dell'an debeatur.
Altrettanto infondate risultano l'ulteriore censura mossa da alla sentenza in ordine alla Parte_1 omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno da reato, avendo il giudice motivato il suo rigetto sul presupposto del difetto dei presupposti fattuali e giuridici. L'appellante, invero, non ha censurato tale ratio decidendi.
Quanto alla disposta compensazione delle spese di primo grado, essa è giustificata dalla soccombenza reciproca, atteso che l'appellante, con il rigetto della domanda risarcitoria, pur a fronte dell'accoglimento di quella di accertamento dell'inadempimento dei professionisti convenuti, non ha conseguito il risultato sperato.
Al rigetto del motivo di appello segue l'assorbimento della domanda di garanzia riproposta in appello da e delle eccezioni formulate da e quest'ultime relative Controparte_3 CP_1 Controparte_2 alla inoperatività delle rispettive polizze assicurative. - Sulla domanda riconvenzionale formulata dall'avv. ER.OP. (giudizio R.G. n.
393/2023).
Col secondo motivo di appello, l'avv. ER.OP. ha riproposto la domanda riconvenzionale
(sulla quale il Tribunale ha omesso di pronunciarsi), avente ad oggetto la richiesta di pagamento delle competenze maturate per l'opera professionale svolta - in sede stragiudiziale – in favore di
[...]
nonché la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno all'immagine. Pt_1
La domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Anzitutto, è pacifico e non contestato, oltretutto documentato, il conferimento dell'incarico all'avv.
ER.OP., terminato con la rinuncia al mandato del 24.3.2014.
L'avvocato si occupò essenzialmente della costituzione in mora della ovvero della Controparte_6 assistenza e consulenza alla stipula dell'atto di transazione del 6.2.2014.
Di ciò si ha adeguato riscontro nelle missive redatte dall'appellante nell'interesse di e dalla Parte_1 corrispondenza intercorsa tra il difensore e la propria assistita, oltre che nel parere di congruità n.
58/2015 emesso dal COA di Trani il 22.4.2015, che, seppur non è sufficiente per il riconoscimento del compenso nella misura “ritenuta congrua”, quantomeno costituisce un'ulteriore conferma dell'opera effettivamente svolta dal difensore.
Ciò detto, dovendo procedersi alla quantificazione del compenso, va precisato che, in caso di successione di tariffe professionali forensi, per la liquidazione degli onorari deve aversi riguardo alla tariffa vigente all'epoca in cui la sentenza è stata depositata (salvo intervento di revoca o rinuncia al mandato) o, comunque, l'attività professionale è cessata (tra le tante, Cass. civ. n. 23873/2021).
Pertanto, in assenza della prova di una diversa pattuizione tra le parti, ovvero di espressa contestazione delle tariffe applicate, per l'attività stragiudiziale de qua deve farsi riferimento al D.M. n. 55/2014, in quanto l'incarico conferito all'avv. ER.OP. fu esaurito nella vigenza dello stesso, con l'ovvio corollario per cui anche le spese generali dovute sull'importo maturato a titolo di onorario vanno calcolate sulla base del medesimo tariffario applicabile ratione temporis.
Va condivisa la scelta dell'appellante di considerare lo scaglione compreso tra €260.001,00 ed
€520.000,00, tenuto conto dell'originario prezzo di acquisto dell'immobile oggetto di compravendita
(€462.000,00), vertendo la controversia sull'inadempimento contrattuale della al Controparte_6 richiamato preliminare;
tuttavia, la Corte ritiene di rideterminare i compensi sulla base dei parametri minimi, anziché medi, e ciò in applicazione dei criteri dettati dall'art. 19 di cui al citato D.M. n.
pagina 18 di 21 55/20149.
In definitiva, all'avv. ER.OP. spetta la somma € 2.935,00, oltre accessori di legge e interessi dalla costituzione in mora (27.3.2015) all'effettivo soddisfo, con applicazione del tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., da detta costituzione in mora sino alla domanda giudiziale del 19.12.2015, nonché applicazione del tasso legale ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo.
Del resto, che il compenso non sia stato corrisposto - neppure in parte - da nonostante la Parte_1 formale diffida ad adempiere, è circostanza dalla stessa confermata nella prima memoria istruttoria in atti (“Posto che la condotta del convenuto configura un grave inadempimento nei confronti della IG.
e che tale condotta ha arrecato un grave danno all'attrice, ne consegue che alcuna somma Parte_1
è a lui dovuta per competenze professionali e pertanto la domanda riconvenzionale spiegata dall'avv.
ER.OP. ER.OP. è infondata e deve essere rigettata”).
Nulla spetta, invece, all'appellante a titolo di risarcimento del danno all'immagine, soltanto genericamente dedotto e non dimostrato.
Concludendo, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'avv. ER.OP., si impone la condanna di al pagamento, in favore dell'appellante, della predetta somma a Parte_1 titolo di competenze maturate per l'opera professionale svolta nella fase stragiudiziale.
*
Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali, liquidate come in dispositivo
(secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione tra €260.000,00 ed €520.000,00 - valori medi), nei rapporti tra e gli appellati Parte_1 costituiti nel giudizio R.G. n. 351/2023, sono interamente poste a carico della prima, mentre, nei rapporti tra l'avv. ER.OP. e gli appellati costituti nel giudizio R.G. n. 393/2023, le spese del presente grado vanno interamente compensate, avendo l'appellante citato gli stessi a garanzia dell'integrità del contradditorio, senza avanzare alcuna richiesta nei loro confronti, con la precisazione che deve rifondere, in favore dell'avv. ER.OP., le spese del doppio grado di Parte_1 giudizio.
* 9 9 Cfr. art. 19, co. 1, D.M. n. 55/2014, rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi 1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.”. pagina 19 di 21 Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di come richiesto da Parte_1
per mancanza di prove specifiche in merito. Controparte_5
*
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e sugli appelli incidentali proposti da , e Parte_1 Controparte_3 CP_1 Controparte_2 nonché sull'appello proposto dall'avv. ER.OP., avverso la sentenza n. 244/2023, emessa dal
Tribunale di Trani in composizione monocratica e pubblicata in data 17.2.2023, nel giudizio portante il numero di R.G. n. 3488/2015, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Controparte_6
2) rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
3) rigetta l'appello incidentale proposto da , e Controparte_3 CP_1 Controparte_2
4) accoglie l'appello principale proposto dall'avv. ER.OP. e, in riforma della sentenza impugnata, revoca il capo n. 2 del dispositivo;
5) accoglie, per quanto di ragione, la domanda riconvenzionale proposta dall'avv. ER.OP.
ER.OP. e, per l'effetto, condanna a pagare, in suo favore, la somma di € 2.935,00, Parte_1 oltre accessori di legge e interessi legali dalla costituzione in mora (27.3.2015) all'effettivo soddisfo, con applicazione del tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c., da detta costituzione in mora sino alla domanda giudiziale del 19.12.2015, nonché applicazione del tasso legale ex art. 1284, co. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale sino al soddisfo;
6) condanna alla rifusione, in favore di , , Parte_1 Controparte_3 CP_1 Controparte_2
e delle spese giudiziali del grado di appello, liquidate, per ciascuna di Controparte_5 essi, in € 20.119,00, oltre rimborso bolli, spese generali, iva e cap come per legge;
7) condanna alla rifusione, in favore dell'avv. ER.OP., delle spese di Parte_1 giudizio, che liquida, per il primo grado, in € 22.457,00, e, per il grado di appello, in €
20.119,00, oltre rimborso bolli, spese generali, iva e cap come per legge.
8) nulla sulle spese nei rapporti tra l'avv. ER.OP. e gli appellati costituiti nel giudizio
R.G. n. 393/2023; pagina 20 di 21 9) conferma per il resto la sentenza impugnata;
10) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico di e degli Parte_1 appellanti incidentali, , e del comma 1-quater Controparte_3 CP_1 Controparte_2 dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso l'11 giugno 2025 in camera di conIGlio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 21 di 21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “1) condannare i convenuti in solido fra loro ( ed esclusa la nei cui confronti Controparte_6 Pt_ non viene proposta nessuna domanda) al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra a seguito del grave inadempimento CP delle proprie obbligazioni da parte dell'avv. ER.OP. e della IG.ra , così come accertato e dichiarato ai punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza impugnata: 2) condannare i convenuti in solido fra loro (ed esclusa la Controparte_6 nei cui confronti non viene proposta nessuna domanda), al risarcimento del danno determinato in €
[...] 362.000,00 (prezzo villa), oltre interessi legali dalla domanda giudiziaria ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., nonché in € 20.000,00 quali spese di difesa nel giudizio n.3307/2014 R.G. Tribunale di Trani definito con sentenza n.2209/2018 ed in € 50.000,00 liquidato secondo giustizia ed equità per sofferenze e per danno morale da illecito costituente reato di infedele CP patrocinio e truffa commesso ai suoi danni dall'avv. ER.OP. e dalla IG.ra ; 3) accogliere la domanda sub 4 dell'atto di citazione oggetto di omessa pronunzia con la sentenza impugnata ed accertare e dichiarare i reati di truffa ed infedele CP patrocinio commessi dai convenuti e ER.OP.;
4) condannare i convenuti, in solido fra loro (ed esclusa la
[...] nei cui confronti non viene proposta nessuna domanda), al pagamento delle spese di Controparte_6 giudizio di I e II grado”. pagina 9 di 21 7 Cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. dell'avv. ER.OP.: “Questa difesa deposita recentissima ispezione ipotecaria dalla quale risulta che solo in data 16/10/2024 l'ipoteca in questione è stata oggetto di restrizione, in quanto originariamente fu iscritta sul terreno sul quale vennero edificate le DUE villette, fra cui quella della Sig.ra e tanto a riprova Parte_1 della assoluta infondatezza e temerarietà della tesi maldestramente sostenuta da Controparte, ovvero quella della vendita di un immobile privo di valore commerciale pagato € 362.000,00 pur in presenza di ipoteca per un valore di € 700.000,00! Sin dal primo grado di Giudizio l'odierno Appellato nonché le altre parti processuali hanno evidenziato tale tema, solo oggi documentabile semplicemente consultando i pubblici registri della Conservatoria. A dimostrazione di quanto detto si deposita altresì recentissima comunicazione di p.e.c. del 27/11/2024 del curatore fallimentare della società costruttrice delle due villette, il quale conferma il fatto che la detta situazione ipotecaria riguardasse entrambe le villette costruite sul terreno ipotecato e quindi non solo l'immobile acquistato dalla odierna Appellante che ha ingiustamente e strumentalmente sostenuto di essere stata raggirata quando invece la fattispecie de qua ricade nella consueta prassi edìle, per la quale, in sede di rogito notarile, il costruttore, con il prezzo corrispostogli da parte acquirente, estingue il relativo mutuo”. 8 Il Tribunale di Trani compensò le spese di lite nei rapporti fra il e Parte_1 Controparte_6 Parte_2
mentre condannò alla rifusione delle spese di lite sostenute da liquidate in complessivi €
[...] Parte_1 Parte_3 5.355,00, oltre accessori. pagina 17 di 21