CA
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott. Genoviva Pietro Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 202 del ruolo generale anno 2023 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Pastore
APPELLANTE
e
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Catapano e
Massimo Troina nonché
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Altamura
APPELLATE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Taranto per vedere accertata in capo a Controparte_1 quest'ultima la responsabilità in ordine al sinistro verificatosi in danno della deducente in data 31 agosto 2020 all'interno dello stabilimento balneare di proprietà dalla detta convenuta e gestito dalla medesima, ubicato nel Comune di Taranto alla Via delle
Ombrine n.
4. Assumeva l'attrice che intorno alle ore 13:00 circa del 31 agosto 2020, mentre si trovava all'interno di una delle docce esterne adiacenti alla zona solarium dello stabilimento, a causa della presenza di muschio insistente sul piatto doccia, privo di misure di sicurezza e dispositivi antiscivolo, scivolava perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo, così riportando gravi lesioni personali;
sosteneva che la caduta era stata provocata dal cattivo stato, quanto a usura e manutenzione, del su indicato piatto doccia, unitamente alla carenza di qualsiasi misura antiscivolo, condizione che aveva reso pericoloso ed insidioso l'accesso e la permanenza nella doccia, e che, dunque, la condotta della società convenuta non era stata improntata a alla diligenza, alla prudenza ed alla cautela dovute in relazione alle circostanze del caso concreto;
affermava che, a seguito della caduta, la deducente aveva riportato gravi lesioni personali per le quali era stata soccorsa e trasportata per il tramite del servizio 118 presso l'Ospedale S.S.
Annunziata di Taranto dove i sanitari le avevano diagnosticato “frattura del femore destro e trochite omerale destro con prognosi di giorni 35” ed avevano disposto il suo ricovero nel reparto di ortopedia;
aggiungeva che era stata sottoposta a cure mediche e farmacologiche, debitamente documentate, nel corso di un gravoso periodo di degenza e di una lunghissima terapia riabilitativa al termine della quale il dott. CP_3
aveva certificato la guarigione con postumi permanenti calcolati in misura del 30% ed una invalidità temporanea determinata in 39 gg. di ITT e 65 giorni di ITP al 50%; concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti, stimati in € 121.344,23 sulla base dei criteri di liquidazione applicabili alla fattispecie (Tabelle di Milano), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1
autorizzata alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni in Controparte_2
virtù di polizza per la r.c. verso terzi, al fine di essere manlevata nel caso di soccombenza dall'obbligazione risarcitoria per sorte capitale, interessi e spese di lite;
in via principale, e nel merito, negava il fondamento dell'avversa domanda contestando la dinamica dell'evento riportata dall'attore in citazione e l'attribuzione di qualsivoglia responsabilità in capo alla esponente;
in particolare, segnalava l'implausibilità dell'assunto attoreo, che non trovava riscontro nelle specifiche circostanze del caso pag. 2/15 concreto, dovendosi ragionevolmente escludere che muschio o alghe potessero attecchire sul materiale costituente il piatto doccia, regolarmente pulito e manutenuto, peraltro in condizioni di calura estiva e di intenso utilizzo data la presenza giornaliera di numerosi bagnanti, nessuno dei quali aveva segnalato incidenti analoghi;
affermava che il sinistro si era invece verificato per l'esclusivo comportamento colposo della SI.ra
, costituente unica causa efficiente dell'evento dannoso, posto che per accedere Pt_1
alle docce erano disponibili degli appositi percorsi realizzati con passerelle antiscivolo, che la predetta aveva volutamente ignorato nonostante i richiami del personale presente scavalcando in modo maldestro, al fine di entrare nella doccia dalla parte errata e cioè quella laterale, il bordo della doccia ed inciampando e scivolando sul piatto doccia;
segnalava poi che - sebbene prontamente soccorsa dal bagnino e da altri collaboratori -
l'attrice aveva rifiutato l'intervento dell'autoambulanza ed il trasporto in ospedale ed era rimasta tutto il giorno in spiaggia andando via solo alla sera;
in ordine al quantum debeatur contestava la piena riferibilità all'evento dell'entità e della durata della malattia nonché la quantificazione delle lesioni riportate, anche con riguardo all'autonoma risarcibilità del preteso danno morale;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna di a tenerla indenne;
il Controparte_2
tutto con vittoria di spese.
Disposto il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., a seguito di rituale notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio contestando a sua volta le pretese attoree e chiedendone il rigetto e in Controparte_2
via subordinata, in caso di accoglimento della domanda principale e di quella di garanzia avanzata dalla convenuta, l'applicazione della franchigia contrattuale di €
1.000,00; in ogni caso con vittoria di spese da porsi a carico dell'attrice.
Con sentenza n. 1009/2023, pubblicata in data 22 novembre 2022, il Tribunale adito rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore sia in favore della convenuta sia nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa.
In sintesi, il primo giudice motivava la sua decisione come segue: rilevava che dalle fotografie che riproducevano la zona doccia dello stabilimento balneare ove si sarebbe verificato il fatto [prodotte da Controparte_1
pag. 3/15 poteva evincersi che i piatti doccia erano esposti in pieno sole e che, con le temperature torride e la diretta esposizione ai raggi solari in tempo d'estate, non avrebbero potuto formarsi muschi, destinati ad essiccarsi immediatamente sotto l'irradiazione solare;
aggiungeva che l'attrice aveva omesso di riprodurre in fotografia, agevolmente realizzabile a mezzo di un comune telefono cellulare il cui possesso è diffuso nella gran parte della popolazione, la zona interessata dai presunti muschi che ne avevano in tesi determinato la caduta, ciò che le avrebbe consentito di procurarsi agevolmente una prova efficace dell'anomalia a cui attribuiva la verificazione del fatto dannoso, omissione ancor più significativa alla luce della sua permanenza nello stabilimento balneare protrattasi sin alle ore 18,00 circa;
evidenziava, altresì, che i piatti doccia, visibili dalle fotografie su indicate [prodotte dalla società convenuta], apparivano muniti di semiassi che si diramavano orizzontalmente dalla colonna montante verticale delle acque e idonei, nel corso dell'uso della doccia, ad offrire sostegno all'utilizzatore e ad evitare ogni possibile residua possibilità di caduta, atteso che le apprezzabili dimensioni dei semiassi menzionati, consentivano all'utilizzatore di disporre di un sostegno sin dalla fase di ingresso nel piatto doccia anche solo protendendo una o entrambe le braccia;
aggiungeva che il piatto doccia appariva accessibile attraverso una pensilina posta al medesimo livello del piano di calpestio e che l'impiego di tale accesso era tale da scongiurare ogni pericolo di inciampo posto che, secondo le stesse ammissioni dell'attrice, il fatto si era svolto alle ore 13:00 in condizioni di luminosità ottimali e in pieno sole estivo;
riteneva, pertanto, che alla vicenda dovesse trovare applicazione il principio di autoresponsabilità codificato nell'art. 1227 c.c.; regolamentava le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
ha proposto appello svolgendo plurime censure che si illustreranno più Parte_1
avanti, in ragione delle quali ha chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda formulata in prime cure, insistendo sulle istanze istruttorie non ammesse o rigettate nel precedente grado (∙ prova testimoniale, ∙ ordine di esibizione avente ad oggetto: la perizia medico-legale e la relazione tecnica del perito incaricato da corredata di documentazione Controparte_2
pag. 4/15 fotografica, il progetto edilizio depositato da e permesso Controparte_1
a costruire rilasciatole, certificato di sicurezza attestante i requisiti funzionali e sostanziali con attestazione di conformità delle docce alla normativa vigente, certificazione di revisione delle docce a inizio stagione 2021, ricevute e fatture di acquisto dei prodotti di pulizia e manutenzione acquistati da Controparte_1 nel periodo oggetto di causa, ∙ c.t.u. medico-legale, ∙ c.t.u. volta ad accertare sulla
[...]
base della documentazione in atti e da acquisire lo stato dei luoghi e la dinamica dell'infortunio), con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita invocando la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. o il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite, previa riproposizione della domanda di manleva formulata nei confronti di in forza della polizza con essa stipulata sia in ordine Controparte_2 all'eventuale soccombenza per sorte capitale, interessi e compensi del giudizio, sia per quanto concerneva la ripetibilità delle spese di lite sostenute per la propria difesa nel doppio grado del giudizio.
Si è, altresì, costituita l'appellata sostanzialmente reiterando le Controparte_2
eccezioni e difese svolte in primo grado ed ha concluso chiedendo a sua volta il rigetto dell'appello o, in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda principale e di quella di garanzia, l'applicazione della franchigia di euro 1.000,00, con condanna dell'impugnante alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
Entrambe le appellate hanno insistito, in ipotesi di accoglimento delle rinnovate richieste istruttorie di parte appellante, per l'ammissione di quelle già articolate in primo grado al fine di rendere prova contraria.
La causa viene ora in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che non è ravvisabile la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da in quanto dall'atto di appello sono ben Controparte_1
individuabili le critiche rivolte alla sentenza impugnata e le conclusioni rassegnate, coerenti con le censure esposte. Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
c.p.c., la questione risulta superata dalla prosecuzione del giudizio.
pag. 5/15 Tanto puntualizzato, ha mosso alla sentenza impugnata le doglianze di Parte_1
seguito riportate in sintesi: in via di premessa ha riproposto le eccezioni e difese esposte in prime cure ed in particolare ha ripetuto che le fotografie prodotte dalla Compagnia assicurativa sono prive di efficacia in quanto carenti della data a cui risaliva il fatto rappresentato, senza contare che, comunque, esse riproducevano docce caratterizzate da una superficie liscia ed erano prive di misure anticaduta;
ha lamentato che le si potesse addebitare la mancata produzione di fotografie ritraenti i luoghi del sinistro rimarcando che il giudice a quo aveva omesso di rilevare che le controparti non avevano prodotto alcun documento a supporto delle proprie ragioni e non aveva tenuto conto delle conclusioni contenute nelle perizie medico-legali provenienti l'una dal proprio perito e l'altra dal perito della Compagnia, le quali avevano riconosciuto il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni riportate dalla deducente;
ha poi addebitato al primo giudice di aver fatto ricorso al notorio in maniera errata e di avere in maniera altrettanto errata collegato tra di loro indizi contraddittori, illogici ed insufficienti;
ha censurato, altresì, l'ingiustificata mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti in prime cure, fonte di un vizio della sentenza ove il giudice ponga a fondamento della decisione l'inosservanza degli oneri probatori, ed ha concluso che così facendo il primo giudice aveva lasciato irrisolti i punti fondamentali della dinamica del sinistro, rimasta non dimostrata;
ha poi sostenuto l'irragionevolezza dell'assunto del concorso della deducente nella causazione delle lesioni riportate dalla caduta denunciata;
ha rimarcato che nessun accertamento documentale era stato svolto in ordine alla sussistenza delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione ed al collaudo delle docce nonché in ordine alle caratteristiche tecniche delle stesse e al rispetto dei requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente, evidenziando che nessuna prova era stata data dell'esecuzione di interventi manutentivi idonei a prevenire e rimuovere i pericoli derivanti dalla formazione di agenti dannosi e dell'adempimento pag. 6/15 degli obblighi di vigilanza gravanti sulla società che gestiva lo stabilimento ove si era verificato il sinistro;
ha poi lamentato che in prime cure non si fossero ritenuti ricorrenti nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c. e, in particolare, ha rimarcato che la formulazione della domanda risarcitoria era incentrata sulla sussistenza del nesso di causa tra la res e l'evento dannoso e sul fatto che la società appellata fosse custode della res quale gestore dello stabilimento balneare e per tale motivo tenuta al rigoroso rispetto degli obblighi di vigilanza e manutenzione dei beni presenti nella struttura sopra indicati in modo da evitare che dal loro utilizzo potessero derivane danni a terzi;
ha sostenuto che l'argomentare del giudice di prime cure si poneva in contrasto con la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. a carico del custode, gravando sul danneggiato il solo onere di dimostrare il nesso di causa tra la cosa e il danno subito ossia di dimostrare la produzione dell'evento come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della res; ha ribadito che nel caso di specie la sua rovinosa caduta costituiva diretta conseguenza della condizione della superficie delle docce - prive di piatto doccia - rese viscide dalla presenza di agenti dannosi, condizione ben nota alla società custode e determinata dalla sua condotta, non improntata a diligenza, prudenza e cautela richieste dalle circostanze del caso concreto, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 c.c. o quanto meno dell'art. 2043 c.c. rientrando tra i suoi compiti quello di evitare ogni rischio di infortunio a coloro che accedono allo stabilimento;
ha contestato l'applicazione del principio di autoresponsabilità non essendovi alcuna prova del concorso di colpa della deducente né della sua incidenza nella genesi del danno;
ha, infine, censurato l'omessa motivazione in ordine alla misura delle spese di lite poste a suo carico non avendo il primo giudice indicato i parametri ed i criteri utilizzati per la liquidazione, ciò che non ne consentiva il sindacato.
Le critiche formulate dall'impugnante con i primi due motivi di appello, esaminabili congiuntamente poiché connesse, non consentono di giustificare l'accoglimento dell'impugnazione.
pag. 7/15 Va premesso che l'appellante, come evincibile dalle norme invocate e dagli argomenti difensivi utilizzati, ha esercitato un'azione fondata sull'art. 2051 o quanto meno sull'art. 2043 c.c.. Ne deriva che la responsabilità qui fatta valere è una responsabilità extracontrattuale.
Tanto puntualizzato, deve ritenersi che il fatto storico della caduta di Parte_1
mentre si trovava presso lo stabilimento balneare gestito dalla società appellata nel giorno e nell'ora indicati dalla medesima non sia in sé contestato, diversamente dalla dinamica che invece lo è. A quest'ultimo riguardo si segnala la non univocità della descrizione datane dalla stessa appellante in sede stragiudiziale ed anche nel corso del giudizio di primo grado, ciò che ha finito per rendere tutt'altro che chiaro il suo assunto.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge, infatti, che con lettera del 28 settembre 2020 di denuncia del sinistro e costituzione in mora, inoltrata a
[...]
la predetta dichiarò di essere scivolata perdendo l'equilibrio Controparte_1
“mentre era intenta ad accedere alle docce adiacenti la zona solarium del Vs. stabilimento balneare causa la cattiva manutenzione delle medesime, vetuste, prive di adeguate misure di sicurezza e soprattutto rese viscide e insidiose per la massiccia presenza di muschio localizzata sui piatti doccia, scivolava perdendo l'equilibrio e cadeva rovinosamente per terra riportando riportando gravi lesioni”, versione tuttavia non coincidente con quella esposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in cui al punto 2 della narrativa (si veda la pag. 1 dell'atto di citazione) si legge che la
SI.ra “intorno alle ore 13.00 mentre si trovava all'interno di una delle due Pt_1
'docce' esterne adiacenti la zona solarium del predetto stabilimento e precisamente quella posizionata a sinistra rispetto all'inquadratura presente nella documentazione fotografica un atti (all. 2), a causa della presenza di muschio insistente nel predetto piatto doccia – privo di misure di sicurezza e dispositivi antiscivolo – scivolava perdendo l'equilibrio e rovinava al suolo riportando gravi lesioni personali”. La dinamica del sinistro risulta poi descritta con ulteriori differenze nelle circostanze capitolate ai punti n. 2 e n. 3 della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. con cui l'odierna impugnante offriva di provare a mezzo interpello e prova per testi che: “
2. intorno alle ore 13.00 mentre usciva dalla doccia esterna adiacente la zona solarium del predetto stabilimento e precisamente quella posizionata a sinistra rispetto
pag. 8/15 all'inquadratura presente nella documentazione fotografica un atti (all. 2), a causa della presenza di muschio insistente nel predetto piatto doccia – privo di misure di sicurezza e dispositivi antiscivolo – scivolava perdendo l'equilibrio e rovinava al suolo riportando gravi lesioni personali;
3. la predetta caduta, è stata provocata dal cattivo stato di usura e manutenzione del suddetto piatto doccia unita alla carenza di qualsiasi misura antiscivolo circostanza che ha di fatto reso pericoloso e insidioso l'accesso e la permanenza nella suddetta doccia (all. 2)”, con la notazione che l'allegato 2 menzionato nell'atto di citazione e nel capitolo di prova non è presente negli atti del giudizio primo grado e tra quelli allegati all'atto di appello.
Ebbene, ove venga fatta valere un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., proprio per il regime probatorio più vantaggioso previsto a carico della vittima dalla ridetta disposizione, la quale disegna un'ipotesi di responsabilità oggettiva, l'attività assertiva deve essere particolarmente precisa. Ed invero chi lamenta un danno da cosa in custodia non può limitarsi a provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano in un medesimo contesto ma deve allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, anche al fine di porre la controparte nella condizione di articolare le proprie difese ed i propri mezzi di prova (Cass. ord. 9 maggio 2024, n. 12760 ove si legge che: “è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinarono lo sviluppo di un evento producendo determinati effetti”).
Ne deriva che, nel caso di specie, l'assenza di univocità dell'attività assertiva ha dato luogo ad un'incertezza eziologica dell'evento di danno attese le apprezzabili differenze tra le varie descrizioni in ordine allo svolgimento dei fatti, suscettibili di riverberarsi sulla specifica relazione causale tra res ed evento di danno, sì da rendere non ammissibili le circostanze di prova testimoniale articolate. Si osserva al riguardo che le differenze evidenziate non attengono ad aspetti irrilevanti posto che
[...]
e si sono soffermate proprio sulle modalità di accesso Controparte_1 Controparte_2
alle docce, in tesi non rispettate dalla SI.ra . Non può poi sottacersi che Pt_1 quest'ultima, nell'articolazione dei capitoli di prova sopra riportati vertenti sulla dinamica, ha sensibilmente modificato l'assunto esposto in sede stragiudiziale e l'assunto esposto in atto di citazione, affermando non più che sarebbe scivolata pag. 9/15 nell'entrare nella doccia o mentre era al suo interno bensì nell'uscire dalla doccia, a ben vedere così eludendo la tesi difensiva delle controparti, secondo cui la , invece Pt_1
che accedere alla doccia attraverso il percorso costituito dalla passerella antiscivolo presente, aveva tentato di entrare nella doccia dalla parte laterale tentando di scavalcare la cornice di delimitazione e finendo per inciamparvi e cadere all'interno del piatto- doccia. Ora, a prescindere dalla veridicità di tale assunto, quel che conta è che, nella vicenda in esame e per la concreta conformazione del sito, evidentemente non erano irrilevanti le specifiche modalità di verificazione dell'infortunio lamentato, ciò che ne avrebbe richiesto la precisa ed univoca descrizione.
Per rimanere in tema, va altresì registrata, nell'esposizione della SI.ra e Pt_1 nell'articolazione dei mezzi di prova, l'assenza di elementi utili, ai fini della comprensione dei fatti, alla descrizione della cosa in custodia e del contesto in cui essa si trovava, tanto più stante l'indisponibilità della documentazione fotografica sub all. 2 di cui si è detto in precedenza. Se, infatti, può convenirsi con l'impugnante in ordine alla doglianza mossa agli argomenti utilizzati dal giudice a quo secondo cui non può assegnarsi rilievo alla mancata produzione di fotografie riproducenti lo stato dei luoghi da parte della medesima, è però vero che il difetto di prova - dichiarativa o documentale
- sullo stato dei luoghi rende ancor più difficile ricostruire i dati ambientali e di contesto ed effettuare le necessarie valutazioni da parte del giudicante.
E' invece disponibile una fotografia riproducente una doccia presente nello stabilimento balneare gestito da prodotta da quest'ultima, che Controparte_1
l'impugnante non ha contestato essendosi piuttosto limitata, in memoria ex art. 183, co.
6 n. 1, c.p.c., ad osservare che la documentazione fotografica in questione “non illustra[va] compiutamente lo stato dei luoghi alla data del sinistro”, senza tuttavia negare che quella visibile nella fotografia depositata dalla società fosse la doccia ove si era verificata la caduta. Tale fotografia riproduce una doccia all'aperto, avente una base in pietra, rilevata di alcuni centimetri su due lati rispetto alla sabbia circostante, a cui si accede da un solo lato attraverso un percorso costituito da passerelle di colore blu ben differenziate dalla sabbia e atte ad individuare la via di ingresso nella base in pietra e che per il resto presenta caratteristiche corrispondenti a quelle descritte dal giudice di prime cure, in particolare quanto alla presenza di una colonna verticale e di semiassi pag. 10/15 orizzontali idonei a fornire appoggio mentre ci si bagna. A ciò si aggiunga, e la considerazione assume autonomo carattere assorbente, la portata valutativa delle circostanze capitolate, e quindi ostativa alla loro ammissibilità, nella parte riferita alle cause della caduta e, soprattutto, all'assenza di misure di sicurezza, profili tecnici questi ultimi non suscettibili di essere rimessi al giudizio dei testi.
Ferme le considerazioni che precedono, riguardanti le critiche dall'impugnante rivolte alla mancata ammissione della prova testimoniale ed alla valorizzazione della documentazione fotografica disponibile in atti nonché alla mancata produzione di fotografie da parte dell'odierna appellante, si passa ora all'esame delle restanti censure, vertenti nella sostanza sulla distribuzione degli oneri probatori tra le parti e finalizzate a far valere il difetto di prova, in tesi, gravante - in quanto custode - sulla società che gestiva lo stabilimento balneare di cui è anche proprietaria la dimostrazione della propria assenza di colpa, è opportuno osservare, in via generale ed in sintesi, che - secondo gli ultimi approdi della copiosa elaborazione giurisprudenziale di legittimità sviluppatasi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. -: ● grava sul danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, mentre l'eventuale deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di comune prudenza rileva ai fini della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. e non anche ai fini della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno;
● il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale
(o adeguata), senza che rilevi la diligenza o meno del custode;
● il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, e a tal fine essa, qualora entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche d'ufficio dell'art. 1227, co. 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte pag. 11/15 dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più significativa deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale;
● la colpa o l'assenza di colpa del custode sono irrilevanti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (si veda da ultimo Cass. ord. 8 luglio 2024 n.
18518 e in precedenza Cass. 1 febbraio 2018, n. 2480 e 2481 ivi richiamate). Ne deriva che, una volta che chi si asserisce danneggiato abbia dato la prova sul medesimo incombente, grava sul custode la dimostrazione del caso fortuito rappresentato da un fatto (fortuito in senso stretto) o da un atto (del danneggiato o di un terzo) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, ove – si ripete – la condotta del danneggiato rileva come atto giuridico caratterizzato dalla colpa che concorre a cagionare il danno oppure interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo. Tale valutazione richiede all'interprete di stabilire in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se, quindi, abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, con la puntualizzazione che la verifica della sufficienza della colpa ai fini dell'elisione del nesso causale altro non è se non la verifica del grado di prevenibilità e prevedibilità oggettive che normalmente ci si attende da chi si espone al rischio di interazione con la cosa (da ultimo Cass. ord. 27 gennaio 2025, n. 1904).
Venendo al caso in scrutinio, per esaurire il profilo dell'esame delle istanze istruttorie reiterate nella presente sede, da quanto precede si ricava l'irrilevanza dei documenti oggetto della richiesta di ordine di esibizione su cui l'impugnante ha insistito (riportati in dettaglio in premessa) poiché la responsabilità del custode è una responsabilità oggettiva che, come si è visto, prescinde dalla colpa, non senza osservare che trattasi di richiesta avente carattere esplorativo e quindi inammissibile oppure insuscettibile di adozione per il fatto di avere ad oggetto atti interni della Compagnia assicuratrice che essa non è tenuta a produrre in giudizio.
pag. 12/15 Ciò puntualizzato, alla luce della narrazione della stessa appellante, deve ritenersi provato che quest'ultima, nella situazione dalla medesima illustrata, tenne una condotta avventata e non accorta. Ed invero, volendo fruire della tipologia di doccia descritta e ricavabile dalla documentazione fotografica di ella Controparte_1
avrebbe dovuto adottare accorgimenti minimi, e dunque pienamente esigibili, per accedervi, permanervi ed uscirne con cautela per evitare di cadere su una superficie prevedibilmente bagnata, tanto più che, a suo dire, le docce poste accanto al solarium erano “rese viscide e insidiose per la massiccia presenza di muschio localizzata sui piatti doccia” (si veda la lettera datata 28 settembre 2020 inviata a
[...]
, condizione ben visibile attesa l'ora e la stagione, i.e. ore 13:00 circa Controparte_1
del 31 agosto 2020, anche tenuto conto del colore notoriamente verde del muschio, rivelatore di un chiara situazione di pericolo che avrebbe indotto chiunque all'adozione di misure di evitamento (si veda pressoché in termini Cass. ord. 20 luglio 2023, n.
21675 relativa alla caduta di utente mentre camminava a piedi nudi sul bordo di una piscina all'aperto situata all'interno di uno stabilimento termale, il quale, pur percependo la mal gestita scivolosità del terreno ed a prescindere, quindi, dall'esistenza di norme in materia di sicurezza a carico del gestore, non aveva adottato accorgimenti minimi per evitare di patire gli effetti della pericolosità della cosa e con il suo comportamento aveva innescato una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilità risarcitoria).
Deve concludersi che, sia pure sulla base di un percorso motivazionale in parte diverso da quello seguito dal primo giudice, la tenne una condotta denotante Pt_1 un'ingiustificata disattenzione ed un'assenza di cautela doverosa nella situazione data, integrante il caso fortuito avente effetto interruttivo del nesso di causa e dunque tale da escludere la responsabilità della società che gestiva lo stabilimento balneare.
Per completezza si osserva che non soccorre neppure il parametro della responsabilità ex art. 2043 c.c., disposizione peraltro meramente richiamata dall'impugnante. Ed invero, pur ad ammettere la proposizione di domanda fondata su tale norma in ragione del contenuto complessivo dell'originario atto di citazione nonostante in esso si invocasse il solo art. 2051 c.c., non vi è la prova della colpa della
[...]
la cui dimostrazione ricadeva sulla , e considerato in ogni caso Controparte_1 Pt_1
pag. 13/15 che quanto osservato sul ruolo del comportamento incauto tenuto da quest'ultima conduce parimenti ad escludere il nesso di causa tra la condotta, attiva o omissiva, addebitabile alla ridetta società, e l'evento di danno (si veda in motivazione Cass. n.
21675/2023 cit.).
Un'ultima notazione: è singolare che l'appellante, nonostante l'incidente si fosse verificato intorno alle ore 13:00 e nonostante l'asserita gravità delle lesioni riportate
(frattura del femore destro e del trochite omerale destro), chiamò il servizio 118 diverse ore dopo e in particolare alle ore 19:00 una volta tornata a casa, come si legge nella
“Scheda Paziente” compilata dall'operatore intervenuto presso l'abitazione della stessa, scheda peraltro prodotta soltanto in grado di appello in data 19 giugno 2023 e non coerente con quanto risulta dalla cartella clinica depositata in prime cure comprensiva della “RELAZIONE DI PRONTO SOCCORSO” recante la data del 31 agosto 2020 ore 20:15, ove si legge che la paziente era arrivata con mezzi propri. La circostanza del tempo intercorso tra il sinistro e la chiamata del servizio 118, che parve singolare anche all'operatore il quale annotò: “CADUTA ALLE ORE 13 FRA TEMPO CAMINA CHIAMA 118 ALLE 19 CIRCA”, non è giustificabile con l'iniziale sottovalutazione delle conseguenze dell'incidente, come affermato in atto di appello, proprio per la gravità di una frattura del femore, più precisamente del collo del femore, che ha richiesto l'impianto di protesi. Ne deriva, fermo il fatto storico della caduta occorsa alla impugnante mentre si trovava presso lo stabilimento gestito da un ragionevole dubbio quanto Controparte_1
meno in ordine alla causa delle gravi lesioni refertate in ospedale, se cioè costituita dalla sola anzidetta caduta o piuttosto da rinvenirsi anche in incaute condotte riconducibili alla sottovalutazione dell'accaduto post infortunio, con conseguenti complicazioni non distinguibili dall'originario incidente.
Infine, con riguardo all'ultimo dei motivi di gravame, concernente la misura degli oneri processuali, si osserva che i criteri di liquidazione delle spese di lite risultano agevolmente individuabili sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività svolte e del valore della causa rientrante nello scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. Per completezza si osserva che la gravosità complessiva degli oneri processuali dipende dalla condanna alla rifusione delle spese di pag. 14/15 lite in favore di entrambe le parti vittoriose, che è però giustificata in ragione del principio di causalità della quale la soccombenza costituisce una declinazione.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure con motivazione integrata rispetto a quanto argomentato in primo grado essendosi reso necessario mettere a punto le ragioni della decisione al fine di superare affermazioni e valutazioni altrimenti apodittiche. Tale ultima circostanza giustifica la compensazione della metà delle spese del presente grado mentre va posta a carico di nei confronti di entrambe le appellate in virtù dei principi di Parte_1
causalità e soccombenza la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa ed in considerazione del fatto che la decisione della controversia non ha comportato la risoluzione di questioni particolarmente complesse. Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 1009/2023, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore delle appellate della metà delle spese di Parte_1
lite, liquidate per l'intero per ciascuna di esse in € 5.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, previa compensazione della restante metà delle spese medesime;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott. Genoviva Pietro Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere relatore
Dott. Michele Campanale Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 202 del ruolo generale anno 2023 tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Parte_1 C.F._1
Pastore
APPELLANTE
e
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Catapano e
Massimo Troina nonché
(c.f. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Altamura
APPELLATE
Conclusioni: Le parti hanno concluso come da note ex art. 352 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Taranto per vedere accertata in capo a Controparte_1 quest'ultima la responsabilità in ordine al sinistro verificatosi in danno della deducente in data 31 agosto 2020 all'interno dello stabilimento balneare di proprietà dalla detta convenuta e gestito dalla medesima, ubicato nel Comune di Taranto alla Via delle
Ombrine n.
4. Assumeva l'attrice che intorno alle ore 13:00 circa del 31 agosto 2020, mentre si trovava all'interno di una delle docce esterne adiacenti alla zona solarium dello stabilimento, a causa della presenza di muschio insistente sul piatto doccia, privo di misure di sicurezza e dispositivi antiscivolo, scivolava perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo, così riportando gravi lesioni personali;
sosteneva che la caduta era stata provocata dal cattivo stato, quanto a usura e manutenzione, del su indicato piatto doccia, unitamente alla carenza di qualsiasi misura antiscivolo, condizione che aveva reso pericoloso ed insidioso l'accesso e la permanenza nella doccia, e che, dunque, la condotta della società convenuta non era stata improntata a alla diligenza, alla prudenza ed alla cautela dovute in relazione alle circostanze del caso concreto;
affermava che, a seguito della caduta, la deducente aveva riportato gravi lesioni personali per le quali era stata soccorsa e trasportata per il tramite del servizio 118 presso l'Ospedale S.S.
Annunziata di Taranto dove i sanitari le avevano diagnosticato “frattura del femore destro e trochite omerale destro con prognosi di giorni 35” ed avevano disposto il suo ricovero nel reparto di ortopedia;
aggiungeva che era stata sottoposta a cure mediche e farmacologiche, debitamente documentate, nel corso di un gravoso periodo di degenza e di una lunghissima terapia riabilitativa al termine della quale il dott. CP_3
aveva certificato la guarigione con postumi permanenti calcolati in misura del 30% ed una invalidità temporanea determinata in 39 gg. di ITT e 65 giorni di ITP al 50%; concludeva chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti, stimati in € 121.344,23 sulla base dei criteri di liquidazione applicabili alla fattispecie (Tabelle di Milano), o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva la chiedendo in via preliminare di essere Controparte_1
autorizzata alla chiamata in causa della compagnia di assicurazioni in Controparte_2
virtù di polizza per la r.c. verso terzi, al fine di essere manlevata nel caso di soccombenza dall'obbligazione risarcitoria per sorte capitale, interessi e spese di lite;
in via principale, e nel merito, negava il fondamento dell'avversa domanda contestando la dinamica dell'evento riportata dall'attore in citazione e l'attribuzione di qualsivoglia responsabilità in capo alla esponente;
in particolare, segnalava l'implausibilità dell'assunto attoreo, che non trovava riscontro nelle specifiche circostanze del caso pag. 2/15 concreto, dovendosi ragionevolmente escludere che muschio o alghe potessero attecchire sul materiale costituente il piatto doccia, regolarmente pulito e manutenuto, peraltro in condizioni di calura estiva e di intenso utilizzo data la presenza giornaliera di numerosi bagnanti, nessuno dei quali aveva segnalato incidenti analoghi;
affermava che il sinistro si era invece verificato per l'esclusivo comportamento colposo della SI.ra
, costituente unica causa efficiente dell'evento dannoso, posto che per accedere Pt_1
alle docce erano disponibili degli appositi percorsi realizzati con passerelle antiscivolo, che la predetta aveva volutamente ignorato nonostante i richiami del personale presente scavalcando in modo maldestro, al fine di entrare nella doccia dalla parte errata e cioè quella laterale, il bordo della doccia ed inciampando e scivolando sul piatto doccia;
segnalava poi che - sebbene prontamente soccorsa dal bagnino e da altri collaboratori -
l'attrice aveva rifiutato l'intervento dell'autoambulanza ed il trasporto in ospedale ed era rimasta tutto il giorno in spiaggia andando via solo alla sera;
in ordine al quantum debeatur contestava la piena riferibilità all'evento dell'entità e della durata della malattia nonché la quantificazione delle lesioni riportate, anche con riguardo all'autonoma risarcibilità del preteso danno morale;
concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la condanna di a tenerla indenne;
il Controparte_2
tutto con vittoria di spese.
Disposto il differimento della prima udienza ex art. 269 c.p.c., a seguito di rituale notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio contestando a sua volta le pretese attoree e chiedendone il rigetto e in Controparte_2
via subordinata, in caso di accoglimento della domanda principale e di quella di garanzia avanzata dalla convenuta, l'applicazione della franchigia contrattuale di €
1.000,00; in ogni caso con vittoria di spese da porsi a carico dell'attrice.
Con sentenza n. 1009/2023, pubblicata in data 22 novembre 2022, il Tribunale adito rigettava la domanda e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite in favore sia in favore della convenuta sia nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa.
In sintesi, il primo giudice motivava la sua decisione come segue: rilevava che dalle fotografie che riproducevano la zona doccia dello stabilimento balneare ove si sarebbe verificato il fatto [prodotte da Controparte_1
pag. 3/15 poteva evincersi che i piatti doccia erano esposti in pieno sole e che, con le temperature torride e la diretta esposizione ai raggi solari in tempo d'estate, non avrebbero potuto formarsi muschi, destinati ad essiccarsi immediatamente sotto l'irradiazione solare;
aggiungeva che l'attrice aveva omesso di riprodurre in fotografia, agevolmente realizzabile a mezzo di un comune telefono cellulare il cui possesso è diffuso nella gran parte della popolazione, la zona interessata dai presunti muschi che ne avevano in tesi determinato la caduta, ciò che le avrebbe consentito di procurarsi agevolmente una prova efficace dell'anomalia a cui attribuiva la verificazione del fatto dannoso, omissione ancor più significativa alla luce della sua permanenza nello stabilimento balneare protrattasi sin alle ore 18,00 circa;
evidenziava, altresì, che i piatti doccia, visibili dalle fotografie su indicate [prodotte dalla società convenuta], apparivano muniti di semiassi che si diramavano orizzontalmente dalla colonna montante verticale delle acque e idonei, nel corso dell'uso della doccia, ad offrire sostegno all'utilizzatore e ad evitare ogni possibile residua possibilità di caduta, atteso che le apprezzabili dimensioni dei semiassi menzionati, consentivano all'utilizzatore di disporre di un sostegno sin dalla fase di ingresso nel piatto doccia anche solo protendendo una o entrambe le braccia;
aggiungeva che il piatto doccia appariva accessibile attraverso una pensilina posta al medesimo livello del piano di calpestio e che l'impiego di tale accesso era tale da scongiurare ogni pericolo di inciampo posto che, secondo le stesse ammissioni dell'attrice, il fatto si era svolto alle ore 13:00 in condizioni di luminosità ottimali e in pieno sole estivo;
riteneva, pertanto, che alla vicenda dovesse trovare applicazione il principio di autoresponsabilità codificato nell'art. 1227 c.c.; regolamentava le spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
ha proposto appello svolgendo plurime censure che si illustreranno più Parte_1
avanti, in ragione delle quali ha chiesto, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda formulata in prime cure, insistendo sulle istanze istruttorie non ammesse o rigettate nel precedente grado (∙ prova testimoniale, ∙ ordine di esibizione avente ad oggetto: la perizia medico-legale e la relazione tecnica del perito incaricato da corredata di documentazione Controparte_2
pag. 4/15 fotografica, il progetto edilizio depositato da e permesso Controparte_1
a costruire rilasciatole, certificato di sicurezza attestante i requisiti funzionali e sostanziali con attestazione di conformità delle docce alla normativa vigente, certificazione di revisione delle docce a inizio stagione 2021, ricevute e fatture di acquisto dei prodotti di pulizia e manutenzione acquistati da Controparte_1 nel periodo oggetto di causa, ∙ c.t.u. medico-legale, ∙ c.t.u. volta ad accertare sulla
[...]
base della documentazione in atti e da acquisire lo stato dei luoghi e la dinamica dell'infortunio), con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituita invocando la declaratoria di Controparte_1
inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. o il suo rigetto, con vittoria delle spese di lite, previa riproposizione della domanda di manleva formulata nei confronti di in forza della polizza con essa stipulata sia in ordine Controparte_2 all'eventuale soccombenza per sorte capitale, interessi e compensi del giudizio, sia per quanto concerneva la ripetibilità delle spese di lite sostenute per la propria difesa nel doppio grado del giudizio.
Si è, altresì, costituita l'appellata sostanzialmente reiterando le Controparte_2
eccezioni e difese svolte in primo grado ed ha concluso chiedendo a sua volta il rigetto dell'appello o, in via subordinata, per il caso di accoglimento della domanda principale e di quella di garanzia, l'applicazione della franchigia di euro 1.000,00, con condanna dell'impugnante alla rifusione in suo favore delle spese di lite.
Entrambe le appellate hanno insistito, in ipotesi di accoglimento delle rinnovate richieste istruttorie di parte appellante, per l'ammissione di quelle già articolate in primo grado al fine di rendere prova contraria.
La causa viene ora in decisione all'esito del deposito delle note ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che non è ravvisabile la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata da in quanto dall'atto di appello sono ben Controparte_1
individuabili le critiche rivolte alla sentenza impugnata e le conclusioni rassegnate, coerenti con le censure esposte. Quanto all'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis
c.p.c., la questione risulta superata dalla prosecuzione del giudizio.
pag. 5/15 Tanto puntualizzato, ha mosso alla sentenza impugnata le doglianze di Parte_1
seguito riportate in sintesi: in via di premessa ha riproposto le eccezioni e difese esposte in prime cure ed in particolare ha ripetuto che le fotografie prodotte dalla Compagnia assicurativa sono prive di efficacia in quanto carenti della data a cui risaliva il fatto rappresentato, senza contare che, comunque, esse riproducevano docce caratterizzate da una superficie liscia ed erano prive di misure anticaduta;
ha lamentato che le si potesse addebitare la mancata produzione di fotografie ritraenti i luoghi del sinistro rimarcando che il giudice a quo aveva omesso di rilevare che le controparti non avevano prodotto alcun documento a supporto delle proprie ragioni e non aveva tenuto conto delle conclusioni contenute nelle perizie medico-legali provenienti l'una dal proprio perito e l'altra dal perito della Compagnia, le quali avevano riconosciuto il nesso di causa tra il sinistro e le lesioni riportate dalla deducente;
ha poi addebitato al primo giudice di aver fatto ricorso al notorio in maniera errata e di avere in maniera altrettanto errata collegato tra di loro indizi contraddittori, illogici ed insufficienti;
ha censurato, altresì, l'ingiustificata mancata ammissione dei mezzi istruttori offerti in prime cure, fonte di un vizio della sentenza ove il giudice ponga a fondamento della decisione l'inosservanza degli oneri probatori, ed ha concluso che così facendo il primo giudice aveva lasciato irrisolti i punti fondamentali della dinamica del sinistro, rimasta non dimostrata;
ha poi sostenuto l'irragionevolezza dell'assunto del concorso della deducente nella causazione delle lesioni riportate dalla caduta denunciata;
ha rimarcato che nessun accertamento documentale era stato svolto in ordine alla sussistenza delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione ed al collaudo delle docce nonché in ordine alle caratteristiche tecniche delle stesse e al rispetto dei requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente, evidenziando che nessuna prova era stata data dell'esecuzione di interventi manutentivi idonei a prevenire e rimuovere i pericoli derivanti dalla formazione di agenti dannosi e dell'adempimento pag. 6/15 degli obblighi di vigilanza gravanti sulla società che gestiva lo stabilimento ove si era verificato il sinistro;
ha poi lamentato che in prime cure non si fossero ritenuti ricorrenti nel caso di specie i presupposti richiesti dall'art. 2051 c.c. e, in particolare, ha rimarcato che la formulazione della domanda risarcitoria era incentrata sulla sussistenza del nesso di causa tra la res e l'evento dannoso e sul fatto che la società appellata fosse custode della res quale gestore dello stabilimento balneare e per tale motivo tenuta al rigoroso rispetto degli obblighi di vigilanza e manutenzione dei beni presenti nella struttura sopra indicati in modo da evitare che dal loro utilizzo potessero derivane danni a terzi;
ha sostenuto che l'argomentare del giudice di prime cure si poneva in contrasto con la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2051 c.c. a carico del custode, gravando sul danneggiato il solo onere di dimostrare il nesso di causa tra la cosa e il danno subito ossia di dimostrare la produzione dell'evento come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva della res; ha ribadito che nel caso di specie la sua rovinosa caduta costituiva diretta conseguenza della condizione della superficie delle docce - prive di piatto doccia - rese viscide dalla presenza di agenti dannosi, condizione ben nota alla società custode e determinata dalla sua condotta, non improntata a diligenza, prudenza e cautela richieste dalle circostanze del caso concreto, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 c.c. o quanto meno dell'art. 2043 c.c. rientrando tra i suoi compiti quello di evitare ogni rischio di infortunio a coloro che accedono allo stabilimento;
ha contestato l'applicazione del principio di autoresponsabilità non essendovi alcuna prova del concorso di colpa della deducente né della sua incidenza nella genesi del danno;
ha, infine, censurato l'omessa motivazione in ordine alla misura delle spese di lite poste a suo carico non avendo il primo giudice indicato i parametri ed i criteri utilizzati per la liquidazione, ciò che non ne consentiva il sindacato.
Le critiche formulate dall'impugnante con i primi due motivi di appello, esaminabili congiuntamente poiché connesse, non consentono di giustificare l'accoglimento dell'impugnazione.
pag. 7/15 Va premesso che l'appellante, come evincibile dalle norme invocate e dagli argomenti difensivi utilizzati, ha esercitato un'azione fondata sull'art. 2051 o quanto meno sull'art. 2043 c.c.. Ne deriva che la responsabilità qui fatta valere è una responsabilità extracontrattuale.
Tanto puntualizzato, deve ritenersi che il fatto storico della caduta di Parte_1
mentre si trovava presso lo stabilimento balneare gestito dalla società appellata nel giorno e nell'ora indicati dalla medesima non sia in sé contestato, diversamente dalla dinamica che invece lo è. A quest'ultimo riguardo si segnala la non univocità della descrizione datane dalla stessa appellante in sede stragiudiziale ed anche nel corso del giudizio di primo grado, ciò che ha finito per rendere tutt'altro che chiaro il suo assunto.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa emerge, infatti, che con lettera del 28 settembre 2020 di denuncia del sinistro e costituzione in mora, inoltrata a
[...]
la predetta dichiarò di essere scivolata perdendo l'equilibrio Controparte_1
“mentre era intenta ad accedere alle docce adiacenti la zona solarium del Vs. stabilimento balneare causa la cattiva manutenzione delle medesime, vetuste, prive di adeguate misure di sicurezza e soprattutto rese viscide e insidiose per la massiccia presenza di muschio localizzata sui piatti doccia, scivolava perdendo l'equilibrio e cadeva rovinosamente per terra riportando riportando gravi lesioni”, versione tuttavia non coincidente con quella esposta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, in cui al punto 2 della narrativa (si veda la pag. 1 dell'atto di citazione) si legge che la
SI.ra “intorno alle ore 13.00 mentre si trovava all'interno di una delle due Pt_1
'docce' esterne adiacenti la zona solarium del predetto stabilimento e precisamente quella posizionata a sinistra rispetto all'inquadratura presente nella documentazione fotografica un atti (all. 2), a causa della presenza di muschio insistente nel predetto piatto doccia – privo di misure di sicurezza e dispositivi antiscivolo – scivolava perdendo l'equilibrio e rovinava al suolo riportando gravi lesioni personali”. La dinamica del sinistro risulta poi descritta con ulteriori differenze nelle circostanze capitolate ai punti n. 2 e n. 3 della memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. con cui l'odierna impugnante offriva di provare a mezzo interpello e prova per testi che: “
2. intorno alle ore 13.00 mentre usciva dalla doccia esterna adiacente la zona solarium del predetto stabilimento e precisamente quella posizionata a sinistra rispetto
pag. 8/15 all'inquadratura presente nella documentazione fotografica un atti (all. 2), a causa della presenza di muschio insistente nel predetto piatto doccia – privo di misure di sicurezza e dispositivi antiscivolo – scivolava perdendo l'equilibrio e rovinava al suolo riportando gravi lesioni personali;
3. la predetta caduta, è stata provocata dal cattivo stato di usura e manutenzione del suddetto piatto doccia unita alla carenza di qualsiasi misura antiscivolo circostanza che ha di fatto reso pericoloso e insidioso l'accesso e la permanenza nella suddetta doccia (all. 2)”, con la notazione che l'allegato 2 menzionato nell'atto di citazione e nel capitolo di prova non è presente negli atti del giudizio primo grado e tra quelli allegati all'atto di appello.
Ebbene, ove venga fatta valere un'ipotesi di responsabilità ex art. 2051 c.c., proprio per il regime probatorio più vantaggioso previsto a carico della vittima dalla ridetta disposizione, la quale disegna un'ipotesi di responsabilità oggettiva, l'attività assertiva deve essere particolarmente precisa. Ed invero chi lamenta un danno da cosa in custodia non può limitarsi a provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano in un medesimo contesto ma deve allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, anche al fine di porre la controparte nella condizione di articolare le proprie difese ed i propri mezzi di prova (Cass. ord. 9 maggio 2024, n. 12760 ove si legge che: “è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinarono lo sviluppo di un evento producendo determinati effetti”).
Ne deriva che, nel caso di specie, l'assenza di univocità dell'attività assertiva ha dato luogo ad un'incertezza eziologica dell'evento di danno attese le apprezzabili differenze tra le varie descrizioni in ordine allo svolgimento dei fatti, suscettibili di riverberarsi sulla specifica relazione causale tra res ed evento di danno, sì da rendere non ammissibili le circostanze di prova testimoniale articolate. Si osserva al riguardo che le differenze evidenziate non attengono ad aspetti irrilevanti posto che
[...]
e si sono soffermate proprio sulle modalità di accesso Controparte_1 Controparte_2
alle docce, in tesi non rispettate dalla SI.ra . Non può poi sottacersi che Pt_1 quest'ultima, nell'articolazione dei capitoli di prova sopra riportati vertenti sulla dinamica, ha sensibilmente modificato l'assunto esposto in sede stragiudiziale e l'assunto esposto in atto di citazione, affermando non più che sarebbe scivolata pag. 9/15 nell'entrare nella doccia o mentre era al suo interno bensì nell'uscire dalla doccia, a ben vedere così eludendo la tesi difensiva delle controparti, secondo cui la , invece Pt_1
che accedere alla doccia attraverso il percorso costituito dalla passerella antiscivolo presente, aveva tentato di entrare nella doccia dalla parte laterale tentando di scavalcare la cornice di delimitazione e finendo per inciamparvi e cadere all'interno del piatto- doccia. Ora, a prescindere dalla veridicità di tale assunto, quel che conta è che, nella vicenda in esame e per la concreta conformazione del sito, evidentemente non erano irrilevanti le specifiche modalità di verificazione dell'infortunio lamentato, ciò che ne avrebbe richiesto la precisa ed univoca descrizione.
Per rimanere in tema, va altresì registrata, nell'esposizione della SI.ra e Pt_1 nell'articolazione dei mezzi di prova, l'assenza di elementi utili, ai fini della comprensione dei fatti, alla descrizione della cosa in custodia e del contesto in cui essa si trovava, tanto più stante l'indisponibilità della documentazione fotografica sub all. 2 di cui si è detto in precedenza. Se, infatti, può convenirsi con l'impugnante in ordine alla doglianza mossa agli argomenti utilizzati dal giudice a quo secondo cui non può assegnarsi rilievo alla mancata produzione di fotografie riproducenti lo stato dei luoghi da parte della medesima, è però vero che il difetto di prova - dichiarativa o documentale
- sullo stato dei luoghi rende ancor più difficile ricostruire i dati ambientali e di contesto ed effettuare le necessarie valutazioni da parte del giudicante.
E' invece disponibile una fotografia riproducente una doccia presente nello stabilimento balneare gestito da prodotta da quest'ultima, che Controparte_1
l'impugnante non ha contestato essendosi piuttosto limitata, in memoria ex art. 183, co.
6 n. 1, c.p.c., ad osservare che la documentazione fotografica in questione “non illustra[va] compiutamente lo stato dei luoghi alla data del sinistro”, senza tuttavia negare che quella visibile nella fotografia depositata dalla società fosse la doccia ove si era verificata la caduta. Tale fotografia riproduce una doccia all'aperto, avente una base in pietra, rilevata di alcuni centimetri su due lati rispetto alla sabbia circostante, a cui si accede da un solo lato attraverso un percorso costituito da passerelle di colore blu ben differenziate dalla sabbia e atte ad individuare la via di ingresso nella base in pietra e che per il resto presenta caratteristiche corrispondenti a quelle descritte dal giudice di prime cure, in particolare quanto alla presenza di una colonna verticale e di semiassi pag. 10/15 orizzontali idonei a fornire appoggio mentre ci si bagna. A ciò si aggiunga, e la considerazione assume autonomo carattere assorbente, la portata valutativa delle circostanze capitolate, e quindi ostativa alla loro ammissibilità, nella parte riferita alle cause della caduta e, soprattutto, all'assenza di misure di sicurezza, profili tecnici questi ultimi non suscettibili di essere rimessi al giudizio dei testi.
Ferme le considerazioni che precedono, riguardanti le critiche dall'impugnante rivolte alla mancata ammissione della prova testimoniale ed alla valorizzazione della documentazione fotografica disponibile in atti nonché alla mancata produzione di fotografie da parte dell'odierna appellante, si passa ora all'esame delle restanti censure, vertenti nella sostanza sulla distribuzione degli oneri probatori tra le parti e finalizzate a far valere il difetto di prova, in tesi, gravante - in quanto custode - sulla società che gestiva lo stabilimento balneare di cui è anche proprietaria la dimostrazione della propria assenza di colpa, è opportuno osservare, in via generale ed in sintesi, che - secondo gli ultimi approdi della copiosa elaborazione giurisprudenziale di legittimità sviluppatasi in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. -: ● grava sul danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima, mentre l'eventuale deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di comune prudenza rileva ai fini della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c. e non anche ai fini della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno;
● il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale
(o adeguata), senza che rilevi la diligenza o meno del custode;
● il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento, e a tal fine essa, qualora entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche d'ufficio dell'art. 1227, co. 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte pag. 11/15 dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più significativa deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale;
● la colpa o l'assenza di colpa del custode sono irrilevanti ai sensi dell'art. 2051 c.c. (si veda da ultimo Cass. ord. 8 luglio 2024 n.
18518 e in precedenza Cass. 1 febbraio 2018, n. 2480 e 2481 ivi richiamate). Ne deriva che, una volta che chi si asserisce danneggiato abbia dato la prova sul medesimo incombente, grava sul custode la dimostrazione del caso fortuito rappresentato da un fatto (fortuito in senso stretto) o da un atto (del danneggiato o di un terzo) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, ove – si ripete – la condotta del danneggiato rileva come atto giuridico caratterizzato dalla colpa che concorre a cagionare il danno oppure interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo. Tale valutazione richiede all'interprete di stabilire in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno e se, quindi, abbia rispettato il generale dovere di ragionevole cautela, con la puntualizzazione che la verifica della sufficienza della colpa ai fini dell'elisione del nesso causale altro non è se non la verifica del grado di prevenibilità e prevedibilità oggettive che normalmente ci si attende da chi si espone al rischio di interazione con la cosa (da ultimo Cass. ord. 27 gennaio 2025, n. 1904).
Venendo al caso in scrutinio, per esaurire il profilo dell'esame delle istanze istruttorie reiterate nella presente sede, da quanto precede si ricava l'irrilevanza dei documenti oggetto della richiesta di ordine di esibizione su cui l'impugnante ha insistito (riportati in dettaglio in premessa) poiché la responsabilità del custode è una responsabilità oggettiva che, come si è visto, prescinde dalla colpa, non senza osservare che trattasi di richiesta avente carattere esplorativo e quindi inammissibile oppure insuscettibile di adozione per il fatto di avere ad oggetto atti interni della Compagnia assicuratrice che essa non è tenuta a produrre in giudizio.
pag. 12/15 Ciò puntualizzato, alla luce della narrazione della stessa appellante, deve ritenersi provato che quest'ultima, nella situazione dalla medesima illustrata, tenne una condotta avventata e non accorta. Ed invero, volendo fruire della tipologia di doccia descritta e ricavabile dalla documentazione fotografica di ella Controparte_1
avrebbe dovuto adottare accorgimenti minimi, e dunque pienamente esigibili, per accedervi, permanervi ed uscirne con cautela per evitare di cadere su una superficie prevedibilmente bagnata, tanto più che, a suo dire, le docce poste accanto al solarium erano “rese viscide e insidiose per la massiccia presenza di muschio localizzata sui piatti doccia” (si veda la lettera datata 28 settembre 2020 inviata a
[...]
, condizione ben visibile attesa l'ora e la stagione, i.e. ore 13:00 circa Controparte_1
del 31 agosto 2020, anche tenuto conto del colore notoriamente verde del muschio, rivelatore di un chiara situazione di pericolo che avrebbe indotto chiunque all'adozione di misure di evitamento (si veda pressoché in termini Cass. ord. 20 luglio 2023, n.
21675 relativa alla caduta di utente mentre camminava a piedi nudi sul bordo di una piscina all'aperto situata all'interno di uno stabilimento termale, il quale, pur percependo la mal gestita scivolosità del terreno ed a prescindere, quindi, dall'esistenza di norme in materia di sicurezza a carico del gestore, non aveva adottato accorgimenti minimi per evitare di patire gli effetti della pericolosità della cosa e con il suo comportamento aveva innescato una serie causale autonoma dal punto di vista della responsabilità risarcitoria).
Deve concludersi che, sia pure sulla base di un percorso motivazionale in parte diverso da quello seguito dal primo giudice, la tenne una condotta denotante Pt_1 un'ingiustificata disattenzione ed un'assenza di cautela doverosa nella situazione data, integrante il caso fortuito avente effetto interruttivo del nesso di causa e dunque tale da escludere la responsabilità della società che gestiva lo stabilimento balneare.
Per completezza si osserva che non soccorre neppure il parametro della responsabilità ex art. 2043 c.c., disposizione peraltro meramente richiamata dall'impugnante. Ed invero, pur ad ammettere la proposizione di domanda fondata su tale norma in ragione del contenuto complessivo dell'originario atto di citazione nonostante in esso si invocasse il solo art. 2051 c.c., non vi è la prova della colpa della
[...]
la cui dimostrazione ricadeva sulla , e considerato in ogni caso Controparte_1 Pt_1
pag. 13/15 che quanto osservato sul ruolo del comportamento incauto tenuto da quest'ultima conduce parimenti ad escludere il nesso di causa tra la condotta, attiva o omissiva, addebitabile alla ridetta società, e l'evento di danno (si veda in motivazione Cass. n.
21675/2023 cit.).
Un'ultima notazione: è singolare che l'appellante, nonostante l'incidente si fosse verificato intorno alle ore 13:00 e nonostante l'asserita gravità delle lesioni riportate
(frattura del femore destro e del trochite omerale destro), chiamò il servizio 118 diverse ore dopo e in particolare alle ore 19:00 una volta tornata a casa, come si legge nella
“Scheda Paziente” compilata dall'operatore intervenuto presso l'abitazione della stessa, scheda peraltro prodotta soltanto in grado di appello in data 19 giugno 2023 e non coerente con quanto risulta dalla cartella clinica depositata in prime cure comprensiva della “RELAZIONE DI PRONTO SOCCORSO” recante la data del 31 agosto 2020 ore 20:15, ove si legge che la paziente era arrivata con mezzi propri. La circostanza del tempo intercorso tra il sinistro e la chiamata del servizio 118, che parve singolare anche all'operatore il quale annotò: “CADUTA ALLE ORE 13 FRA TEMPO CAMINA CHIAMA 118 ALLE 19 CIRCA”, non è giustificabile con l'iniziale sottovalutazione delle conseguenze dell'incidente, come affermato in atto di appello, proprio per la gravità di una frattura del femore, più precisamente del collo del femore, che ha richiesto l'impianto di protesi. Ne deriva, fermo il fatto storico della caduta occorsa alla impugnante mentre si trovava presso lo stabilimento gestito da un ragionevole dubbio quanto Controparte_1
meno in ordine alla causa delle gravi lesioni refertate in ospedale, se cioè costituita dalla sola anzidetta caduta o piuttosto da rinvenirsi anche in incaute condotte riconducibili alla sottovalutazione dell'accaduto post infortunio, con conseguenti complicazioni non distinguibili dall'originario incidente.
Infine, con riguardo all'ultimo dei motivi di gravame, concernente la misura degli oneri processuali, si osserva che i criteri di liquidazione delle spese di lite risultano agevolmente individuabili sulla base dei parametri previsti dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività svolte e del valore della causa rientrante nello scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00. Per completezza si osserva che la gravosità complessiva degli oneri processuali dipende dalla condanna alla rifusione delle spese di pag. 14/15 lite in favore di entrambe le parti vittoriose, che è però giustificata in ragione del principio di causalità della quale la soccombenza costituisce una declinazione.
Conclusivamente l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata, sia pure con motivazione integrata rispetto a quanto argomentato in primo grado essendosi reso necessario mettere a punto le ragioni della decisione al fine di superare affermazioni e valutazioni altrimenti apodittiche. Tale ultima circostanza giustifica la compensazione della metà delle spese del presente grado mentre va posta a carico di nei confronti di entrambe le appellate in virtù dei principi di Parte_1
causalità e soccombenza la residua metà delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa ed in considerazione del fatto che la decisione della controversia non ha comportato la risoluzione di questioni particolarmente complesse. Al rigetto dell'appello consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Taranto n. 1009/2023, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore delle appellate della metà delle spese di Parte_1
lite, liquidate per l'intero per ciascuna di esse in € 5.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, previa compensazione della restante metà delle spese medesime;
dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Anna Maria Marra) (dott. Pietro Genoviva)
pag. 15/15