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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/07/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1862/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
PARZIALE DI SEPARAZIONE CONIUGI Art. 473 bis. 22 u.c. Cpc IN GIUDIZIO CUMULATO Separativo/Divorzile ART. 473 bis. 49 Cpc Nella causa civile iscritta al n. 1862/2023 R.G./F avente per oggetto cumulato di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...] residente in [...]7 C.F._1 piano 2, cf attualmente domiciliato in Chivasso (To) via P. Togliatti, 50 presso la madre
[...]
rappresentato e difeso per procura 09/06/2023 in atti dall'avv. Pier Giuseppe Pogliano di Parte_2 Montanaro (To) via Tremoli, 47,. PARTE RICORRENTE contro Controparte_1
– – nata ad [...] il [...] e residente in [...] n. 29/7, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Pierfranco Sado del foro Ivrea ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ivrea (TO), Via Palestro, 16 PARTE RESISTENTE E con il Curatore Speciale avv. Michela ENRICO, C.F. ( fax 0125 44948), con C.F._3 Email_1 studio a Ivrea, Via Miniere n. 8, in qualità di Curatrice Speciale e di avvocato difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nominata da questo Tribunale con provvedimento del 9/12/2024, del minore nato a Persona_1 Ivrea il 22.11.2015, C.F. C.F._4 Curatore Speciale e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 10.6.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'ill.mo Tribunale contrariis reiectis pronunciare sentenza parziale di separazione (per far decorrere i termini per la pronuncia del divorzio), riservando al prosieguo le altre questioni che l'ill.mo Collegio non riterrà mature per la decisione”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 11.6.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Nel merito: dichiarare la separazione personale dei coniugi e con rigetto delle Controparte_1 Parte_1 Per_ domande ex adverso e per quanto di ragione respingere la domanda di addebito;
disporre l'affido esclusivo del minore in favore della Sig.ra con collocazione presso l'abitazione della stessa;
in ogni caso, disporre che lio Controparte_1
pagina 1 di 2 Per_ incontri in padre solo in presenza della madre ovvero solo sotto l'osservanza dei Servizi Sociali nei giorni ed orari che verranno di volta in volta concordati, con un congruo preavviso, secondo le esigenze delle parti e del minore;
Per_ disporre a carico del sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento del figlio di Euro Parte_1 300,00 al mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea;
disporre che l'Assegno Unico Inps per il minore venga attribuito al 100% alla madre;
ed ancora, dichiarare lo scioglimento del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla legge;
disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. Con vittoria di spese e onorari (…)” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e hanno contratto matrimonio in data 29/09/2012 Parte_1 Controparte_1 in Mazzè (Torino), con rito civile. Dall'unione è nato il figlio in data 22.11.2015 in Persona_2 Ivrea. Con ricorso introduttivo parte ricorrente ha richiesto cumulativamente la sola pronuncia di separazione e divorzio, attesa la cessazione dell'unione familiare e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Nel corso del processo il Tribunale il 22.11.2023 ha disposto in via provvisoria ed urgente in ordine alla gestione delle questioni genitoriali, nominando altresì in data 9.12.2024 un Curatore Speciale al minore nel di lui esclusivo superiore interesse alla luce della CTU svoltasi in corso di causa ed indicante la possibilità di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Con provvedimento del 18.3.2025 il Giudice Relatore ha proceduto alla fissazione dell'udienza in punto status separatizio, e le Parti han concluso come sopra visto non avendo il Curatore e il PM pur comunicatone (in data 18.3.2025) il relativo provvedimento depositato conclusioni in ordine al rapporto di coniugio. La causa in punto status separatizio può dunque esser decisa nella presente sede, devoluta al prosieguo ogni successiva determinazione di rito e di merito tenuto conto che con provvedimento del 18.3.2025 è già stato richiesto il depositò di relazioni aggiornate da parte del Servizio Sociale e di Psicologia Età Evolutiva da depositarsi entro il 30.9.2025, con termine alle Parti entro il 30.10.2025 per depositare in PCT le note sulle relazioni dei Servizi. La domanda di separazione appare dunque accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e si è verificata la cessazione dell'affectio coniugalis. I coniugi vivono ormai separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento. Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M
. Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando ex art 473 bis.22 ultimo comma cpc, in contraddittorio delle Parti:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 Controparte_1 c.c.
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile di Mazzè esegua le formalità di legge.
- Spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per le incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dai signori Magistrati: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente SENTENZA
PARZIALE DI SEPARAZIONE CONIUGI Art. 473 bis. 22 u.c. Cpc IN GIUDIZIO CUMULATO Separativo/Divorzile ART. 473 bis. 49 Cpc Nella causa civile iscritta al n. 1862/2023 R.G./F avente per oggetto cumulato di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio promossa da: Parte_1 nato a [...] il [...] residente in [...]7 C.F._1 piano 2, cf attualmente domiciliato in Chivasso (To) via P. Togliatti, 50 presso la madre
[...]
rappresentato e difeso per procura 09/06/2023 in atti dall'avv. Pier Giuseppe Pogliano di Parte_2 Montanaro (To) via Tremoli, 47,. PARTE RICORRENTE contro Controparte_1
– – nata ad [...] il [...] e residente in [...] n. 29/7, rappresentata e difesa per delega in atti dall'avv. Pierfranco Sado del foro Ivrea ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ivrea (TO), Via Palestro, 16 PARTE RESISTENTE E con il Curatore Speciale avv. Michela ENRICO, C.F. ( fax 0125 44948), con C.F._3 Email_1 studio a Ivrea, Via Miniere n. 8, in qualità di Curatrice Speciale e di avvocato difensore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nominata da questo Tribunale con provvedimento del 9/12/2024, del minore nato a Persona_1 Ivrea il 22.11.2015, C.F. C.F._4 Curatore Speciale e con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 11.7.2025 CONCLUSIONI DELLE PARTI
- Per parte ricorrente come da note depositate in PCT in data 10.6.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Voglia l'ill.mo Tribunale contrariis reiectis pronunciare sentenza parziale di separazione (per far decorrere i termini per la pronuncia del divorzio), riservando al prosieguo le altre questioni che l'ill.mo Collegio non riterrà mature per la decisione”
- Per parte resistente come da note depositate in PCT in data 11.6.2025 del seguente letterale tenore: “(…) Nel merito: dichiarare la separazione personale dei coniugi e con rigetto delle Controparte_1 Parte_1 Per_ domande ex adverso e per quanto di ragione respingere la domanda di addebito;
disporre l'affido esclusivo del minore in favore della Sig.ra con collocazione presso l'abitazione della stessa;
in ogni caso, disporre che lio Controparte_1
pagina 1 di 2 Per_ incontri in padre solo in presenza della madre ovvero solo sotto l'osservanza dei Servizi Sociali nei giorni ed orari che verranno di volta in volta concordati, con un congruo preavviso, secondo le esigenze delle parti e del minore;
Per_ disporre a carico del sig. un contributo mensile a titolo di mantenimento del figlio di Euro Parte_1 300,00 al mese, rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa del Tribunale di Ivrea;
disporre che l'Assegno Unico Inps per il minore venga attribuito al 100% alla madre;
ed ancora, dichiarare lo scioglimento del matrimonio allo spirare dei termini previsti dalla legge;
disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 396/2000. Con vittoria di spese e onorari (…)” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e hanno contratto matrimonio in data 29/09/2012 Parte_1 Controparte_1 in Mazzè (Torino), con rito civile. Dall'unione è nato il figlio in data 22.11.2015 in Persona_2 Ivrea. Con ricorso introduttivo parte ricorrente ha richiesto cumulativamente la sola pronuncia di separazione e divorzio, attesa la cessazione dell'unione familiare e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Nel corso del processo il Tribunale il 22.11.2023 ha disposto in via provvisoria ed urgente in ordine alla gestione delle questioni genitoriali, nominando altresì in data 9.12.2024 un Curatore Speciale al minore nel di lui esclusivo superiore interesse alla luce della CTU svoltasi in corso di causa ed indicante la possibilità di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale. Con provvedimento del 18.3.2025 il Giudice Relatore ha proceduto alla fissazione dell'udienza in punto status separatizio, e le Parti han concluso come sopra visto non avendo il Curatore e il PM pur comunicatone (in data 18.3.2025) il relativo provvedimento depositato conclusioni in ordine al rapporto di coniugio. La causa in punto status separatizio può dunque esser decisa nella presente sede, devoluta al prosieguo ogni successiva determinazione di rito e di merito tenuto conto che con provvedimento del 18.3.2025 è già stato richiesto il depositò di relazioni aggiornate da parte del Servizio Sociale e di Psicologia Età Evolutiva da depositarsi entro il 30.9.2025, con termine alle Parti entro il 30.10.2025 per depositare in PCT le note sulle relazioni dei Servizi. La domanda di separazione appare dunque accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e si è verificata la cessazione dell'affectio coniugalis. I coniugi vivono ormai separati e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate, si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile. Si provvede con separata ordinanza a rimettere la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento. Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M
. Il Tribunale di Ivrea, non definitivamente pronunciando ex art 473 bis.22 ultimo comma cpc, in contraddittorio delle Parti:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e ai sensi dell'art. 151 Parte_1 Controparte_1 c.c.
- Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile di Mazzè esegua le formalità di legge.
- Spese al definitivo. Manda alla Cancelleria per le incombenze di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 11.7.2025 IL PRESIDENTE dott. Alessandro Scialabba IL GIUDICE ESTENSORE dott. Alberto Angelo Balzani
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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